Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |
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LEGGE 10 novembre 2006, n. 280 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge: Art. 1.
1. Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, recante misure urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 novembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1704): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro dell'interno (Amato) il 27 settembre 2006. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 settembre 2006 con pareri del Comitato per la legislazione e della commissione V. Esaminato dalla I commissione il 3 e 4 ottobre 2006. Esaminato in aula il 9 ottobre 2006 e approvato il 10 ottobre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1083):
Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 ottobre 2006, con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalita', 4ª e 5ª. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 17 ottobre 2006. Esaminato dalla 1ª commissione il 17, 18, 19 e 25 ottobre 2006. Esaminato in aula il 24 ottobre 2006 e approvato il 7 novembre 2006.
Avvertenza:
Il decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 27 settembre 2006. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46. |
| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 2006, n. 260.
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis. - 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, fatte salve le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate per l'anno 2006 dal decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, per le esigenze connesse alle missioni internazionali e al fine di garantire la funzionalita' e l'operativita' dei comandi, degli enti e delle unita', entro il limite di spesa di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione di continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2006, degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri, frequentatori del 1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, che hanno terminato senza demerito l'ulteriore ferma annuale di cui alla lettera a) del citato articolo 24, comma 6, del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro per l'anno 2006, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti di spesa autorizzati con il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio». |
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