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| Gazzetta n. 266 del 15 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 10 novembre 2006, n. 280 |  | Conversione   in   legge,   con   modificazioni,   del  decreto-legge 27 settembre   2006,   n.   260,   recante   misure  urgenti  per  la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga
 
 la seguente legge:
 Art. 1.
 
 1.  Il  decreto-legge  27 settembre  2006,  n.  260, recante misure urgenti  per  la  funzionalita'  dell'Amministrazione  della pubblica sicurezza,  e'  convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 10 novembre 2006
 
 NAPOLITANO
 
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 LAVORI PREPARATORI
 
 Camera dei deputati (atto n. 1704):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Prodi) e dal Ministro dell'interno (Amato) il 27 settembre
 2006.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  27 settembre  2006 con pareri del
 Comitato per la legislazione e della commissione V.
 Esaminato dalla I commissione il 3 e 4 ottobre 2006.
 Esaminato  in  aula il 9 ottobre 2006 e approvato il 10
 ottobre 2006.
 
 Senato della Repubblica (atto n. 1083):
 
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  12 ottobre 2006, con parere della
 commissione  1ª  per presupposti di costituzionalita', 4ª e
 5ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 17 ottobre 2006.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione  il  17,  18, 19 e 25
 ottobre 2006.
 Esaminato  in  aula  il  24 ottobre 2006 e approvato il
 7 novembre 2006.
 
 Avvertenza:
 
 Il  decreto-legge  27  settembre 2006, n. 260, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 225 del 27 settembre 2006.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 46.
 |  |  |  | Allegato 
 MODIFICAZIONI  APPORTATE  IN  SEDE  DI  CONVERSIONE  AL DECRETO-LEGGE
 27 SETTEMBRE 2006, n. 260.
 
 Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
 «Art.  1-bis.  -  1.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 24, comma 6,  del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni,  fatte  salve  le assunzioni nell'Arma dei carabinieri autorizzate   per  l'anno  2006  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del   22 maggio   2006,   per  le  esigenze  connesse  alle  missioni internazionali   e   al   fine   di   garantire  la  funzionalita'  e l'operativita'  dei  comandi,  degli  enti  e  delle unita', entro il limite  di  spesa  di 282.740 euro per l'anno 2006, il Ministro della difesa puo' autorizzare il trattenimento in servizio a domanda, senza soluzione  di  continuita', a decorrere dal 14 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre  2006,  degli ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri,  frequentatori  del  1° corso allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico dell'Arma   dei  carabinieri,  che  hanno  terminato  senza  demerito l'ulteriore   ferma   annuale  di  cui  alla  lettera a)  del  citato articolo 24,  comma 6,  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni.
 2.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 282.740 euro  per  l'anno  2006,  si  provvede  a  valere  sul  fondo  di cui all'articolo 1,  comma 96,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei limiti  di  spesa  autorizzati  con  il citato decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006.
 3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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