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| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 novembre 2006 |  | Ulteriori  disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e  la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3551). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
 Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
 Visto  il  decreto  interministeriale  del  25 agosto 2006, recante «Ripartizione  delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2006»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre   2005,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003,  n.  3326  del  7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417  del  24 marzo  2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2 dicembre 2005 e 3506 del 23 marzo 2006;
 Considerato  che  risulta  ancora  particolarmente  consistente  il flusso  dei  clandestini che raggiunge le coste italiane determinando una situazione di elevata criticita' a causa dei continui sbarchi;
 Considerato  che l'ingente afflusso di stranieri in Italia comporta un  notevole  incremento  delle  istanze di asilo, con la conseguente esigenza  di  assicurare  accoglienza  ed  assistenza  ai richiedenti asilo,  ai  rifugiati  ed  ai  titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
 Considerato  che  risulta  necessario ed urgente consentire un piu' rapido  espletamento  delle procedure relative all'ingresso di lavori extracomunitari,  anche  alla  luce  dell'avvenuto  ampliamento delle quote   di   ingresso,  con  conseguente  esigenza  di  procedere  al monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;
 Ravvisata  pertanto  la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni  alle  sopra  citate  ordinanze di protezione civile, al fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;
 Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro dell'interno;
 Vista  la  nota  del  28 settembre  2006 del Ministero degli affari esteri;
 Vista   la   nota   del   28 settembre  2006  del  Ministero  della solidarieta' sociale;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 
 1. Il Ministero dell'interno, in deroga all'art. 1-sexies, comma 3, del   decreto-legge   30 dicembre   1989,  n.  416,  convertito,  con modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e' autorizzato ad assegnare  un  contributo  straordinario  a  favore  dei  servizi  di accoglienza  dei  rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari del soggiorno  per  motivi  umanitari realizzati nei seguenti comuni, per gli importi di seguito specificati:
 Roma, Euro 1.000.000,00;
 Milano, Euro 966.000,00;
 Firenze, Euro 840.000,00;
 Bari, Euro 120.000,00;
 Caltanissetta, Euro 100.000,00;
 Crotone, Euro 100.000,00;
 Siracusa, Euro 100.000,00;
 Agrigento, Euro 90.000,00;
 Foggia, Euro 80.000,00.
 2.  Per  la  rendicontazione delle spese si applica quanto previsto dal   decreto   del   Ministro  dell'interno  del  28 novembre  2005, concernente  il  riparto  del  Fondo  nazionale  per le politiche e i servizi dell'asilo.
 3.   Agli   oneri  previsti  dal  comma 1,  si  provvede  a  carico dell'U.P.B.  4.1.2.5  -  capitolo  2361 dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  le  liberta'  civili e l'immigrazione, esercizio finanziario anno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 
 1.  In  ragione  del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza il Ministero dell'interno e' autorizzato, ove ricorrano  le  condizioni  di  legge,  al  rinnovo  dei  contratti di fornitura   di   lavoro   temporaneo  di  cui  all'art.  3,  comma 1, dell'ordinanza n. 3425/2005, nel limite massimo di 650 unita'.
 2. Per le finalita' di cui al comma l, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad  adottare  i  necessari  provvedimenti  finalizzati a fronteggiare   le   mutate  esigenze  logistiche  e  strumentali.  In particolare,  il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione dello  stesso  Ministero  e'  autorizzato  ad  adottare le iniziative necessarie  alla ottimale gestione del sistema informatico dei flussi migratori.
 3.  Agli  oneri  derivanti  dai  commi 1  e  2 si provvede mediante l'utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di previsione del Ministero  dell'interno,  esercizio  finanziario anno 2006, in deroga all'art.  18,  comma 20,  della legge 23 dicembre 2005, n. 267. A tal fine   il  Ministro  dell'interno  con  propri  decreti  provvede  ad effettuare   variazioni   compensative   tra  capitoli  delle  unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
 4.  Con  le  medesime  risorse  e  procedure  di  cui al comma 3 si provvede  agli  oneri  conseguenti all'espletamento di prestazioni di lavoro  straordinario  da parte delle unita' di personale in servizio presso  il  Ministero  dell'interno autorizzate ai sensi dell'art. 3, comma 2,   dell'ordinanza   di   protezione  civile  n.  3425/2005  e successive modifiche ed integrazioni.
 5.  Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della solidarieta' sociale e' autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu' imprese  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo,  individuabili  anche attraverso   il   ricorso   alla  procedura  negoziata  senza  previa pubblicazione  del  bando  di gara, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo  12 aprile 2006, n. 163, prestatori di lavoro temporaneo, nel limite massimo complessivo di centocinquanta unita', da ripartire nell'ambito delle esigenze della Direzione generale dell'immigrazione del  medesimo  Ministero,  nonche'  delle  direzioni  provinciali del lavoro  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale, per l'accelerazione  delle  procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro.
 6.    Il    personale    dipendente    della   Direzione   generale dell'immigrazione  del  Ministero  della solidarieta' sociale e delle direzioni  provinciali  del  lavoro  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direttamente coinvolto nelle attivita' connesse al superamento  dell'emergenza,  puo'  essere  autorizzato,  nel  limite massimo   complessivo   di   trecento  unita',  allo  svolgimento  di prestazioni  di  lavoro  straordinario oltre il limite previsto dalla normativa vigente, fino ad un massimo di 40 ore mensili procapite.
 7.  Agli  oneri derivanti dai commi 5 e 6 si provvede nel limite di 2.500.000,00  a  carico  rispettivamente delle unita' previsionali di base  8.1.1.0,  8.1.2.3  e  13.1.1.0  dello stato di previsione della spesa  del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per l'esercizio  finanziario  2006,  utilizzando  a  tal  fine le risorse finanziarie  di  cui  al  decreto  interministeriale  25 agosto 2006, concernente  il  riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 
 1.  Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  previste dall'art. 13, comma 3,  dell'ordinanza  n.  3506/2006, il Ministero dell'interno e' autorizzato  ad  assegnare  un  ulteriore  contributo  pari  ad  Euro 500.000,00  alla  delegazione  per  l'Italia,  Malta, San Marino e la Santa   Sede  dell'Alto  commissariato  delle  Nazioni  unite  per  i rifugiati.
 2.   Agli   oneri  derivanti  dal  comma 1  si  provvede  a  carico dell'U.P.B.  4.1.2.5  -  capitolo  2356 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 4. 
 1.  Per  far  fronte alle esigenze del Dipartimento per le liberta' civili  e  l'immigrazione  del Ministero dell'interno in relazione ai pagamenti  da effettuare a fronte di spese relative ad interventi per il  sistema  informatico  e per quelli connessi alla realizzazione di opere  relative  ai centri di permanenza temporanea ed assistenza, di identificazione   ed   accoglienza,   il  Ministero  dell'interno  e' autorizzato  a  procedere in deroga all'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
 |  |  |  | Art. 5. 
 1. Per far fronte all'incremento delle richieste di visto di lavoro subordinato,  conseguente  all'ampliamento  dei flussi di ingresso di lavoratori   extracomunitari,il  Ministero  degli  affari  esteri  e' autorizzato  ad  assegnare  un  contributo nel limite massimo di Euro 500.000,00,  in  favore  delle  rappresentanze  diplomatiche  e degli uffici  consolari  maggiormente  interessati  dal fenomeno dei flussi migratori  verso  l'Italia,  per l'acquisizione in loco di servizi di lavoro interinale.
 2.  Agli  oneri  conseguenti  alle  iniziative di cui al comma 1 si provvede a carico dell'U.P.B. 11.1.1.0 - capitolo 3092 dello stato di previsione   del   Ministero  degli  affari  esteri  per  l'esercizio finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 6. 
 1.  In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto ed all'urgenza  di  adottare gli interventi occorrenti, ferme le deroghe di  cui  alle precedenti ordinanze di protezione civile gia' emanate, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e' autorizzata   la   deroga,   nel   rispetto   dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004,  agli  articoli 10, 12, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 90, 91, 92, 93, 98,  comma 1,  112,  121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132, comma 4, 241 e 243 del decreto legislativo 163 del 2006.
 |  |  |  | Art. 7. 
 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 novembre 2006
 Il Presidente: Prodi
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