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| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Paoli  Cristiana,  di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto  legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia  di  prova  attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio 1975  a  Roma  (Italia),  cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Advocats  de  Barcelona» cui e' iscritta dal 23 maggio 2006 ai fini dell'iscrizione   all'albo  degli  avvocati  e  dell'esercizio  della omonima professione in Italia;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'universita' degli Studi di Roma «La  Sapienza»  in  data  21 gennaio 2002 e che detto titolo e' stato altresi'  omologato  al  titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho»  con  delibera del «Ministerio de Educacion y Cenciaspagnolo del 30 marzo 2006;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Paoli  ha  prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare  ecessario applicare le misure compensative;
 Vist  l'art.  6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Sentito  il  rappresentante  del  Consiglio  nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Paoli  Cristiana,  nata  il  9 febbraio  1975  a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e' l'esercizio della prolessione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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