Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 30 ottobre 2006 |
Riconoscimento, alla sig.ra Paoli Cristiana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Il.lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona» cui e' iscritta dal 23 maggio 2006 ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia; Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di dottore in giurisprudenza presso l'universita' degli Studi di Roma «La Sapienza» in data 21 gennaio 2002 e che detto titolo e' stato altresi' omologato al titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho» con delibera del «Ministerio de Educacion y Cenciaspagnolo del 30 marzo 2006; Preso atto che la sig.ra Paoli ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'ordine degli avvocati di Roma in data 18 novembre 2004; Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare ecessario applicare le misure compensative; Vist l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 7 settembre 2006; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata; Decreta:
Art. 1. Alla sig.ra Paoli Cristiana, nata il 9 febbraio 1975 a Roma (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e' l'esercizio della prolessione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 30 ottobre 2006 Il direttore generale: Papa |
| Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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