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| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 30 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Fishta  Jorida,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visto  il  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  recante  norme  di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Vista  l'istanza della sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana  (Albania),  cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art.  49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il  riconoscimento  del  titolo  professionale di «Avokat» rilasciato dalla  Camera  Nazionale  degli  Avvocati  di Tirana (Albania) cui la richiedente  e'  iscritta  dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2505, ai fini  dell'accesso  all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
 Considerato   che   la  richiedente  ha  conseguito  la  laurea  in giurisprudenza   presso   l'Universita'  di  Bologna  -  «Alma  Mater Studiorum»  in  data  17 giugno  2003  e  che  detto  titolo e' stato riconosciuto con provvedimento del «Ministero dell'istruzione e della scienza  -  Direzione dell'alta istruzione e del riconoscimento delle lauree» della Repubblica d'Albania datato 15 marzo 2006;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Fishta  ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 15 novembre 2005;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  avvocato  e  quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di Servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
 Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
 Visto  l'art.  6  n.  2  del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
 Visti   gli  articoli 6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998  e successive  modifiche  e  14  e 39 comma 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica  del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio  dello  Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998  non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di  permesso  di  soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
 Considerato  che la sig.ra Fishta possiede un permesso di soggiorno rilasciato  dalla  questura  di  Bologna  in  data 11 settembre 1997, rinnovato  in  data 10 febbraio 2006 con validita' fino al 31 gennaio 2007 per motivi di lavoro autonomo;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania), cittadina  albanese,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di «Avokat»  di  cui  in  premessa  quale titolo valido per l'iscrizione all'albo  degli  avvocati  e l'esercizio della professione in Italia, fatta  salva  la  perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da  svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 30 ottobre 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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