Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 ottobre 2006
Riconoscimento, alla sig.ra Fishta Jorida, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Vista l'istanza della sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania), cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 115/1992, il riconoscimento del titolo professionale di «Avokat» rilasciato dalla Camera Nazionale degli Avvocati di Tirana (Albania) cui la richiedente e' iscritta dal 16 luglio 2005 con licenza n. 2505, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di avvocato;
Considerato che la richiedente ha conseguito la laurea in giurisprudenza presso l'Universita' di Bologna - «Alma Mater Studiorum» in data 17 giugno 2003 e che detto titolo e' stato riconosciuto con provvedimento del «Ministero dell'istruzione e della scienza - Direzione dell'alta istruzione e del riconoscimento delle lauree» della Repubblica d'Albania datato 15 marzo 2006;
Preso atto che la sig.ra Fishta ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 15 novembre 2005;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 7 settembre 2006;
Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;
Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche e 14 e 39 comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive integrazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non e' richiesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che la sig.ra Fishta possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Bologna in data 11 settembre 1997, rinnovato in data 10 febbraio 2006 con validita' fino al 31 gennaio 2007 per motivi di lavoro autonomo;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Fishta Jorida, nata il 2 marzo 1979 a Tirana (Albania), cittadina albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 30 ottobre 2006
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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