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| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 15 settembre 2006, n. 258 |  | Testo  del  decreto-legge  15 settembre  2006,  n.  258  (in Gazzetta Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  215  del  15 settembre  2006), coordinato  con la legge di conversione 10 novembre 2006, n. 278, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti  di  adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'  europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA». |  | 
 |  |  |  | Avvertenza: 
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della   giustizia  ai  sensi  dell'art.  1,  del  testo  unico  delle disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
 Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono visibili sul video tra i segni (( ... )).
 A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Art. 1.
 
 1.   Ai  fini  dell'attuazione  della  sentenza  della  Corte  di giustizia  delle  Comunita' europee del 14 settembre 2006 nella causa C-228/05,  ((  in  sede  di prima applicazione i soggetti passivi che fino  alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa,  arte o professione )) acquisti ed importazioni di beni e  servizi  indicati nell'articolo 19-bis1, comma 1, lettere c) e d), del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano  in  via telematica (( entro il 15 aprile 2007 )) apposita istanza di rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente  decreto  con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate,  ((  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  )).  Con il medesimo  provvedimento  sono  individuati  i  dati e i documenti che devono  essere  indicati  o  predisposti a fondamento dell'istanza di rimborso.  ((  Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite  le  differenti  percentuali di detrazione dell'imposta per distinti  settori  di attivita' in relazione alle quali e' ammesso il rimborso  in  misura forfettaria. Resta ferma, per i contribuenti che non  aderiscono  al  suddetto rimborso forfettario, ovvero per coloro che  non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007,  la  possibilita' di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura    superiore    presentando    apposita   istanza   ai   sensi dell'articolo 21  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive   modificazioni,   contenente   i   dati  e  gli  elementi comprovanti   la   misura,   nell'esercizio   dell'impresa,   arte  o professione,  dell'effettivo  utilizzo  in  base  a  criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma )). Al  fine  di  evitare  ingiustificati  arricchimenti, i dati hanno ad oggetto  anche  gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti.
 2.  Sono  in  ogni  caso  escluse le procedure di detrazione e di compensazione   dell'imposta   sul   valore   aggiunto  di  cui  agli articoli 19  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n. 633, ed all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ((    2-bis.  Alla  lettera c)  del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite  dalle  seguenti:  «a  far  data dalla pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   dell'Unione   europea   della   autorizzazione riconosciuta  all'Italia  dal  Consiglio dell'Unione europea ai sensi della  direttiva  77/388/CEE  del  Consiglio,  del  17 maggio 1977, a stabilire   una   misura  ridotta  della  percentuale  di  detrazione dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le  relative  spese  di  cui  alla  presente lettera, nei termini ivi previsti,   senza  prova  contraria,  salvo  che  per  gli  agenti  o rappresentanti di commercio». ))
 
 
 
 Riferimenti normativi:
 
 - Si riporta il testo dell'art. 19-bis1 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633,
 (Istituzione   e   disciplina   dell'imposta   sul   valore
 aggiunto),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre
 1972,  n. 292, supplemento ordinario, come modificato dalla
 presente legge:
 «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
 per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
 disposizioni di cui all'art. 19:
 a) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
 lettera e)   dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
 cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
 alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
 16  ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,  manutenzione  e
 riparazione   relative   ai  beni  stessi,  e'  ammessa  in
 detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
 dell'impresa  o  sono  destinati  ad  essere esclusivamente
 utilizzati    come   strumentali   nell'attivita'   propria
 dell'impresa  ed  e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
 arti e professioni;
 b) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
 tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
 relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
 servizi  di  cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
 impiego,  custodia,  manutenzione e riparazione relative ai
 beni  stessi,  e'  ammessa in detrazione soltanto se i beni
 formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
 in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
 c) l'imposta    relativa    all'acquisto    o    alla
 importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
 ed  autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
 decreto  legislativo  30 aprile  1992, n. 285, non compresi
 nell'allegata  tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
 non  formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
 dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
 di  servizi  di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
 di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
 ai  beni  stessi,  non  e' ammessa in detrazione a far data
 dalla  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale dell'Unione
 europea  della  autorizzazione  riconosciuta all'Italia dal
 Consiglio  dell'Unione  europea  ai  sensi  della direttiva
 77/388/CEE  del  Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire
 una   misura   ridotta   della  percentuale  di  detrazione
 dell'imposta  sul  valore aggiunto assolta per gli acquisti
 di  beni  e le relative spese di cui alla presente lettera,
 nei  termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che
 per gli agenti o rappresentanti di commercio;
 d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
 di  carburanti  e  lubrificanti  destinati ad autovetture e
 veicoli,  aeromobili,  navi  e  imbarcazioni  da diporto e'
 ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
 relativa  all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
 mediante  contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
 simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
 e) salvo  che  formino oggetto dell'attivita' propria
 dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
 relativa  a  prestazioni alberghiere, a somministrazioni di
 alimenti  e  bevande, con esclusione delle somministrazioni
 effettuate  nei  confronti  dei datori di lavoro nei locali
 dell'impresa  o  in  locali  adibiti  a  mensa  scolastica,
 aziendale   o   interaziendale   e  delle  somministrazioni
 commesse  da  imprese che forniscono servizi sostitutivi di
 mense  aziendali,  a prestazioni di trasporto di persone ed
 al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
 all'art.  54,  lettere a)  e c),  del  decreto  legislativo
 30 aprile 1992, n. 285;
 f) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 all'acquisto  o  all'importazione  di alimenti e bevande ad
 eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto dell'attivita'
 propria   dell'impresa   o  di  somministrazione  in  mense
 scolastiche,   aziendali   o   interaziendali   o  mediante
 distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
 g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
 alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
 16,  nonche'  alle  spese  di  gestione, di apparecchiature
 terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
 comunicazioni   soggette   alla   tassa  sulle  concessioni
 governative  di  cui  all'art. 21 della tariffa allegata al
 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
 641,  come  sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
 1995,  del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale  n.  303  del  30 dicembre  1995,  e'  ammessa in
 detrazione  nella  misura  del  50  per  cento; la predetta
 limitazione  non  si applica agli impianti di telefonia dei
 veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
 imprese  di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
 per ciascun veicolo;
 h) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 alle  spese  di rappresentanza, come definite ai fini delle
 imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
 di   beni   di   costo   unitario   non  superiore  a  lire
 cinquantamila;
 i) non  e'  ammessa  in detrazione l'imposta relativa
 all'acquisto  di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
 destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
 alla  manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
 che  per  le  imprese  che  hanno  per  oggetto esclusivo o
 principale  dell'attivita'  esercitata  la  costruzione dei
 predetti   fabbricati   o   delle   predette  porzioni.  La
 disposizione  non  si applica per i soggetti che esercitano
 attivita'  che  danno  luogo ad operazioni esenti di cui al
 numero  8)  dell'art.  10 che comportano la riduzione della
 percentuale  di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
 dell'art. 19-bis.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  del  decreto
 legislativo  31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni sul
 processo  tributario  in attuazione della delega al Governo
 contenuta  nell'art.  30  della  legge 30 dicembre 1991, n.
 413),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993,
 n. 9, supplemento ordinario:
 «Art.  21  (Termine per la proposizione del ricorso). -
 1.   Il   ricorso   deve   essere   proposto   a   pena  di
 inammissibilita'   entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
 notificazione  dell'atto  impugnato. La notificazione della
 cartella  di  pagamento  vale  anche come notificazione del
 ruolo.
 2.   Il   ricorso   avverso  il  rifiuto  tacito  della
 restituzione  di cui all'art. 19, comma 1, lettera g), puo'
 essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di
 restituzione   presentata   entro  i  termini  previsti  da
 ciascuna  legge  d'imposta  e fino a quando il diritto alla
 restituzione non e' prescritto. La domanda di restituzione,
 in  mancanza  di  disposizioni  specifiche, non puo' essere
 presentata   dopo   due   anni  dal  pagamento  ovvero,  se
 posteriore,   dal   giorno  in  cui  si  e'  verificato  il
 presupposto per la restituzione.».
 - Si  riporta  il testo dell'art. 19 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
 «Art.  19  (Detrazione).  -  1.  Per  la determinazione
 dell'imposta  dovuta a norma del primo comma dell'art. 17 o
 dell'eccedenza  di  cui  al  secondo comma dell'art. 30, e'
 detraibile   dall'ammontare   dell'imposta   relativa  alle
 operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta
 dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa
 in  relazione  ai beni ed ai servizi importati o acquistati
 nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto
 alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai beni e servizi
 acquistati  o  importati sorge nel momento in cui l'imposta
 diviene  esigibile e puo' essere esercitato, al piu' tardi,
 con  la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a
 quello  in  cui il diritto alla detrazione e' sorto ed alle
 condizioni  esistenti  al momento della nascita del diritto
 medesimo.
 2.  Non e' detraibile l'imposta relativa all'acquisto o
 all'importazione  di  beni  e  servizi afferenti operazioni
 esenti  o  comunque  non  soggette  all'imposta,  salvo  il
 disposto  dell'art.  19-bis2.  In nessun caso e' detraibile
 l'imposta  relativa all'acquisto o all'importazione di beni
 o  servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni
 a premio.
 3.  La indetraibilita' di cui al comma 2 non si applica
 se le operazioni ivi indicate sono costituite da:
 a) operazioni  di  cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a
 queste  assimilate  dalla legge, ivi comprese quelle di cui
 agli  articoli 40 e 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
 331,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
 1993, n. 427
 b) operazioni  effettuate  fuori dal territorio dello
 Stato  le  quali, se effettuate nel territorio dello Stato,
 darebbero diritto alla detrazione dell'imposta;
 c) operazioni   di   cui  all'art.  2,  terzo  comma,
 lettere a), b), d) ed f);
 d) cessioni   di   cui   all'art.   10,  numero  11),
 effettuate  da soggetti che producono oro da investimento o
 trasformano oro in oro da investimento;
 e) operazioni  non  soggette  all'imposta per effetto
 delle  disposizioni  di  cui  al  primo comma dell'art. 74,
 concernente disposizioni relative a particolari settori;
 e-bis)    le    operazioni    inerenti   e   connesse
 all'organizzazione  ed all'esercizio delle attivita' di cui
 all'art.  10,  numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato,
 mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
 4.  Per  i  beni  ed  i servizi in parte utilizzati per
 operazioni  non  soggette  all'imposta la detrazione non e'
 ammessa  per  la  quota  imputabile  a tali utilizzazioni e
 l'ammontare  indetraibile  e'  determinato  secondo criteri
 oggettivi,  coerenti  con  la  natura  dei  beni  e servizi
 acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare
 la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi
 in  parte  utilizzati  per fini privati o comunque estranei
 all'esercizio dell'impresa, arte e professione.
 5.  Ai  contribuenti  che  esercitano sia attivita' che
 danno  luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla
 detrazione  sia  attivita'  che  danno  luogo ad operazioni
 esenti  ai  sensi  dell'art. 10, il diritto alla detrazione
 dell'imposta  spetta  in  misura  proporzionale  alla prima
 categoria   di   operazioni  e  il  relativo  ammontare  e'
 determinato  applicando la percentuale di detrazione di cui
 all'art.  19-bis.  Nel  corso  dell'anno  la  detrazione e'
 provvisoriamente    operata    con   l'applicazione   della
 percentuale   di  detrazione  dell'anno  precedente,  salvo
 conguaglio  alla  fine  dell'anno.  I soggetti che iniziano
 l'attivita'   operano   la   detrazione   in  base  ad  una
 percentuale   di  detrazione  determinata  presuntivamente,
 salvo  conguaglio  alla  fine dell'anno. La disposizione di
 cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui
 all'art. 10, numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato,
 mediazione e intermediazione relative a dette operazioni.
 5-bis.  Per  i  soggetti  diversi da quelli di cui alla
 lettera d)  del  comma 3 la limitazione della detrazione di
 cui   ai   precedenti   commi  non  opera  con  riferimento
 all'imposta  addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
 anche  intracomunitari,  di  oro  da  investimento, per gli
 acquisti,  anche  intracomunitari, e per le importazioni di
 oro  diverso  da quello da investimento destinato ad essere
 trasformato  in  oro  da  investimento  a cura degli stessi
 soggetti   o   per   loro  conto,  nonche'  per  i  servizi
 consistenti  in  modifiche  della  forma,  del peso o della
 purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento.».
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
 legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
 degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
 dei  redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni),   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
 28 luglio 1997, n. 174:
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista   dall'art.  3,  comma 143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis);
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche.
 2-bis.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
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