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| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE |  | CIRCOLARE 7 novembre 2006, n. 14586 |  | Modalita'  per  l'applicazione nel 2007 della legge 21 febbraio 1989, n.  83  recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie  imprese  industriali,  commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992. |  | 
 |  |  |  | CIRCOLARE 7 novembre 2006, n. 20060145864 
 Premessa
 
 Conformemente  a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si  comunicano  le  modalita'  secondo  le  quali il Ministero   del  commercio  internazionale  (di  seguito:  Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per  il  commercio  estero  costituiti da piccole e medie imprese (di seguito  consorzi  export), ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito legge).
 Considerato  che  il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 e successive  modificazioni, ha attribuito alle Regioni la gestione dei contributi  destinati  ai  consorzi  export, con esclusione di quelli multiregionali  e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle Regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione  dei  contributi  destinati  ai  consorzi export a carattere multiregionale.
 Atteso  inoltre  che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La   liquidazione   del   contributo  e'  subordinata  alla  messa  a disposizione  di  questa  Amministrazione,  da  parte  del  Ministero dell'economia  e  delle  finanze, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.
 La  presente  circolare  potra'  subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle Regioni.
 La  presente  circolare  indica le modalita' per la presentazione e successiva  rendicontazione  del programma promozionale da realizzare nel 2007.
 Si  ricorda  che  per la rendicontazione del programma promozionale 2006  e'  valida  la  circolare  n.  20050201188  del 31 ottobre 2005 (scaricabile dal sito www.mincomes.it).
 
 Sezione I
 Scopo della concessione dei contributi
 
 1.  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  22,  comma 1, del decreto legislativo   31 marzo   1998,  n.  143  e  successive  modificazioni (Disposizioni  in  materia  di commercio con l'estero), «i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di  specifiche  attivita'  promozionali  di  rilievo  nazionale ed in particolare   la   realizzazione   di   progetti   volti  a  favorire l'internazionalizzazione  delle  piccole  e medie imprese, nonche' le attivita' relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».
 2.  Il  contributo  e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie  imprese associate. Il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente  ripartito  tra  le imprese, ne' impiegato per coprire i costi  di  iniziative  fruite da singole imprese o da una percentuale non  significativa  delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.
 3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni  promozionali.  I  programmi  proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.
 Definizione di consorzio multiregionale
 
 4.  Sono  considerati  consorzi  export  a carattere multiregionale quelli  di  cui  almeno  il 25% delle imprese associate abbia la sede legale  in  una  o  piu'  regioni  diverse  da  quella delle restanti imprese. Per i consorzi export con piu' di 60 imprese associate, tale requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.
 5.  Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di  approvazione  del programma,   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di  realizzazione  del programma stesso.
 Destinatari dei contributi: requisiti
 
 6.  Per  accedere  ai  contributi,  i consorzi export e le societa' consortili  a  carattere  multiregionale, anche in forma cooperativa, devono  avere  come  scopi  sociali  esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione  dei  prodotti delle imprese consorziate e la relativa attivita'  promozionale.  Nello  statuto  deve  essere specificato il divieto  di  distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto  qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie anche in caso di  scioglimento  del  consorzio  o  della  societa' consortile. Tale divieto  deve espressamente risultare nello Statuto del proponente al momento   della  presentazione  della  domanda  di  approvazione  del programma, a pena di inammissibilita' della stessa.
 7.  Il  consorzio  export  deve  essere  costituito da un numero di imprese  non  inferiore  a  otto;  tale  limite puo' essere ridotto a cinque  qualora  le  imprese  abbiano  sede  nelle  regioni Campania, Puglia,   Calabria,   Basilicata,   Sicilia  e  Sardegna  oppure  sia costituito  da  imprese  artigiane (art. 2, comma 3, della legge). Le consorziate  devono  avere la natura di PMI come definite dal decreto ministeriale 18 aprile 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005)  con  cui  e' stata recepita la Raccomandazione CE del 6 maggio 2003.  Le  suddette  condizioni  minime  devono  essere possedute dai consorzi   export  ininterrottamente  dalla  data  della  domanda  di approvazione   del   programma   sino  al  31 dicembre  dell'anno  di realizzazione del programma stesso.
 8.  Per  accedere  ai  contributi,  il consorzio export deve essere composto  da  imprese  che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali,  di  trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge).
 9.  Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al  31 dicembre  dell'anno  di  riferimento  del programma stesso, il fondo   consortile   deve   risultare   interamente  sottoscritto  ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.
 10.  Le  imprese partecipanti non possono essere contemporaneamente associate  a  piu'  di due consorzi, di cui uno promozionale e uno di vendita,  che  usufruiscano  dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/89 (art. 1, comma 5, decreto ministeriale 1992).
 Sezione II Presentazione   della   domanda   di   contributo  per  il  programma
 promozionale 2007
 
 11.  Le  domande  di contributo a fronte del programma promozionale 2007 devono essere inviate al Ministero del commercio internazionale, Direzione  generale  per la promozione degli scambi - Div. III, viale Boston  n.  25  -  00144  Roma.  La  spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre il 20 dicembre 2006. Le domande  spedite  successivamente  non  saranno  prese  in esame. Per l'inoltro  via  posta  fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro  via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.
 12.  La  domanda  deve essere redatta in bollo secondo il modello A allegato  alla circolare, accludendo tutta la documentazione indicata nello stesso modello.
 13.  Le  domande,  le  dichiarazioni  e le schede progetto, redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio export con firma autenticata  o  inviando  contestualmente  alla domanda fotocopia del documento  di  riconoscimento  (modalita'  previste  dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Il legale  rappresentante,  sotto la propria responsabilita', attesta di essere   a  conoscenza  delle  conseguenze  penali  previste  per  le dichiarazioni  mendaci,  come  previsto  dall'art.  76  del  predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445.
 14.  La mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante o il  mancato  contestuale  invio  della  fotocopia  del  documento  di identita'  del  sottoscrittore  comportano  l'inammissibilita'  della domanda.
 15.  Nelle  domande  devono  essere  specificati  il nominativo e i recapiti   dell'eventuale  referente,  appositamente  incaricato  dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.
 Programma promozionale
 
 16.  L'attivita'  promozionale  deve  essere programmata in modo da apportare  benefici  generalizzati  per  i  soci.  Pertanto  non sono ammesse  a contributo le iniziative che registrano una partecipazione di  una  percentuale  non  significativa  delle  imprese consorziate, valutata con riguardo al settore interessato dal progetto.
 17.  Il  programma  promozionale  si  articola  in singoli progetti ciascuno  dei  quali  deve essere descritto sulla base degli elementi riportati  nel  Modello  C (compilare una scheda per ogni progetto ed inviare anche in formato elettronico su floppy disk o CD).
 18. Ad  ogni scheda progetto, il consorzio export deve allegare i preventivi  di spesa emessi dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera.  I  preventivi  sono  destinati  a  quantificare  un preciso impegno  di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai  medesimi  soggetti.  Ove,  per  giustificati  motivi (che devono essere  indicati) non siano disponibili alcuni preventivi di spesa, i relativi  costi  devono  essere  basati  su una realistica previsione sottoscritta dal legale rappresentante.
 19.  Per  ogni progetto devono essere specificati gli obiettivi che si  intendono  raggiungere  e  dovra'  specificare  gli indicatori da utilizzare  per  valutare  i  risultati.  Nel  presente  contesto  si intende:
 a) per indicatore il parametro prescelto per misurare i risultati conseguiti;  ad  esempio  numero  di accessi dall'estero al sito web, giudizi  espressi  in  un  questionario  secondo  una scala di valori qualitativi o quantitativi;
 b) per    valore    atteso    (standard)   il   valore   previsto dell'indicatore  prescelto; ad esempio il numero atteso di accessi al sito web, il valore medio dei giudizi espressi nei questionari;
 c)   per  valore realizzato: il valore effettivo che l'indicatore assume  al  momento  di  realizzazione del progetto (da comunicare in sede di rendiconto).
 20.   Occorre   altresi'   precisare   i   metodi  di  rilevazione, garantendone  l'obiettivita'  e  specificando, ad esempio, l'ampiezza del  campione  degli intervistati, indicando il metodo utilizzato per la  loro  selezione  e  fornendo  un  fac-simile  del questionario di intervista ecc. La documentazione relativa ai sistemi di misurazione, ai   parametri   utilizzati,   alle   interviste,  ecc.  deve  essere conservata,  per  consentire  al  Ministero  di effettuare le proprie verifiche.
 Ammissibilita' dei progetti
 
 21.   Conformemente   al  principio  dell'annualita'  del  bilancio statale,  sono  ammessi  soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2007.  I  progetti  di durata pluriennale devono essere articolati in sotto-progetti  annuali,  per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.
 22.  La presentazione del programma promozionale comporta l'impegno alla  sua  esecuzione;  l'eventuale  rinuncia  deve essere motivata e comunicata  tempestivamente  al  Ministero.  Devono essere comunicate tempestivamente anche le singole iniziative non realizzate.
 23.   Sono   ammissibili   unicamente   i   progetti   strettamente promozionali.  A  titolo  esemplificativo  si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:
 a) partecipazione a fiere estere;
 b) partecipazione  a fiere internazionali in Italia, riconosciute come  tali  in  base  al  calendario  pubblicato dalla conferenza dei presidenti delle regioni consultabile al sito www.regioni.it;
 c) realizzazione, stampa e distribuzione di cataloghi, repertori, depliant,  materiale  informatico, ecc., redatti in lingua estera. Le spese relative alla semplice ristampa non sono ammesse a contributo;
 d) pubblicita'  all'estero  su  giornali,  riviste specializzate, radio e televisione;
 e) workshop,  conferenze  e  incontri  promozionali con operatori esteri;
 f) missioni di operatori esteri in Italia;
 g) missioni   esplorative   all'estero   di   rappresentanti  del consorzio;
 h) azioni dimostrative, degustazioni;
 i) ricerche di mercato;
 j) realizzazione e promozione del marchio consortile;
 k) formazione ed educationals per operatori esteri;
 l) apertura  e  aggiornamento  sito internet predisposto anche in lingua  estera.  Gli  aggiornamenti  sono  ammessi qualora comportino evidenti e sostanziali variazioni strutturali e grafiche;
 m) attivita'  preparatoria  per  la  partecipazione  a  programmi comunitari o di organismi internazionali.
 Spese ammissibili e non ammissibili
 
 24.  Sono  ammissibili  solo  le  spese  sostenute direttamente dal consorzio per la realizzazione dei progetti.
 25.  Per  quanto  riguarda  la  partecipazione  alle fiere non sono ammissibili  le  spese  di allestimento personalizzato per le singole imprese.  Le  aree  espositive,  cosi'  come la pubblicita' su stampa estera,  dovranno  mettere in evidenza il consorzio nel suo complesso (attraverso l'indicazione del nome, del marchio ecc.).
 26. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti, possono essere   finanziate  anche  le  spese  generali  (di  gestione  e  di personale),  effettivamente imputabili alle iniziative, limitatamente ad una percentuale massima del 20% delle spese vive di ogni progetto, purche'  il  consorzio  sia  dotato  di  struttura  stabile  (sede  e personale).  Tali spese devono riferirsi all'attivita' svolta in sede per  la  preparazione  iniziale  e quella conseguente successiva alle manifestazioni.
 27.  Non  sono  ammesse  spese  non  pertinenti  o imputate in modo generico.
 28.  Per  le  trasferte  all'estero sono riconosciute unicamente le spese  di  viaggio  (aereo  o  treno)  e  albergo  sostenute  per  un dipendente  del consorzio o titolare di contratto a progetto riferito al  programma  promozionale, nonche' quelle sostenute per non piu' di un amministratore o persona specificamente incaricata dal consorzio.
 29.  Le spese di gestione delle sedi estere, ammissibili solo se in Paesi  extra  UE,  sono  riconosciute  per  la  parte  relativa  alla realizzazione  delle  azioni  promozionali,  a condizione di una loro dettagliata descrizione.
 30. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione.
 Approvazione del programma
 
 31. Il Ministero da' comunicazione dell'esito della valutazione del programma  promozionale  entro  il  31 marzo  2007.  Per  i  consorzi monoregionali  delle  regioni  a  Statuto  speciale  Sicilia  e Valle d'Aosta  entro  il  30 aprile 2007. In assenza di comunicazione entro tale data, il programma si intende approvato.
 32.   Il   Programma   presentato   potra'  essere  successivamente modificato   o  integrato  con  nuovi  progetti  solo  se  sussistano giustificazioni  sostanziali  ed  obiettive.  I nuovi progetti devono essere presentati almeno trenta giorni prima della loro esecuzione ed in  ogni caso non oltre il 30 giugno 2007. Le integrazioni presentate dopo  tale  data non saranno prese in considerazione. Devono comunque essere  tempestivamente  comunicate  tutte le variazioni apportate al Programma,  comprese  eventuali rinunce a svolgere progetti o singole azioni.
 33. Il Ministero valuta l'ammissibilita' del programma promozionale presentato tenendo conto:
 della  validita'  tecnico-economica  dei  progetti  in termini di promozione  e  di  insediamento  sul  mercato estero. La validita' e' valutata anche con riferimento alle caratteristiche del proponente;
 della   coerenza   con   le  linee  di  indirizzo  dell'attivita' promozionale 2007 (reperibili sul sito www.mincomes.it);
 della conformita' ai criteri definiti nella presente circolare;
 della completezza delle informazioni fornite.
 Sezione III Modalita'  di  presentazione della documentazione per la liquidazione
 del contributo sui programmi 2007
 
 34. Il consorzio export, che nel corso del 2007 abbia realizzato il programma  promozionale approvato da questo Ministero, inoltra, entro il  15 aprile  2008,  la richiesta di liquidazione del contributo. La domanda  deve  essere  redatta  secondo il Modello D, con il quale il legale  rappresentante  del consorzio export dichiara il possesso dei requisiti  richiesti  dalla  legge  per  l'accesso  ai contributi, la regolarita'  della documentazione presentata e l'impegno a restituire eventuali   contributi   percepiti  indebitamente.  La  domanda  deve pervenire   completa   di   tutta  la  documentazione  richiesta  nel Modello D.  In  particolare  i modelli B1 (sintesi del programma ), E (schede  progetto) e F (elenco fatture) dovranno essere inviati anche in formato elettronico su floppy disk o CD.
 35.  La  rendicontazione  deve  essere redatta in modo speculare al programma precedentemente approvato da questo Ministero, utilizzando, quindi,  in  primo  luogo,  la  stessa  numerazione  dei  progetti  e giustificando accuratamente gli eventuali scostamenti, che si fossero verificati tra gli importi preventivati e quelli rendicontati.
 Valutazione del rendiconto
 
 36.  Nell'esame  del  rendiconto il Ministero valuta la conformita' dell'attivita'  svolta  rispetto  al  programma  approvato; esamina i risultati  conseguiti  attraverso  l'applicazione  degli indicatori e degli  standard  a  suo  tempo  predeterminati  da  parte  di ciascun consorzio  export;  raffronta le spese rendicontate rispetto a quelle approvate.  Il  Ministero  esclude dal rendiconto presentato le spese non pertinenti e sono ammesse compensazioni tra singole voci di spesa nel   limite  del  20%  delle  spese  relative  al  singolo  progetto approvato,  fermo  restando  l'importo  complessivamente  approvato a preventivo.
 37.  Le  fatture devono essere intestate al consorzio e debitamente quietanzate  dal  fornitore  del  servizio.  Ai  sensi  della vigente normativa   anti-riciclaggio   (legge   n.   197/1991   e  successive modificazioni)  per le fatture superiori a 12.500 euro non e' ammesso il  pagamento in contanti. Pertanto, per i casi in questione dovranno essere  indicate  in dettaglio le modalita' di pagamento seguite (es. numero  di  bonifico e relativo codice riferimento operazione fornito dalla   banca   che   ha   effettuato  la  transazione;  assegno  non trasferibile  con  contestuale  presentazione della distinta bancaria comprovante il pagamento).
 Determinazione del contributo spettante
 
 38.  La  misura  effettiva  del  contributo  dipende  dalle risorse finanziarie  assegnate e viene calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti  dall'art.  5  della  legge  21 febbraio  1989,  n. 83 ed i criteri   preferenziali   fissati  dagli  art.  3  e  4  del  decreto ministeriale 25 marzo 1992 e dall'allegata tabella dei parametri.
 39.  Il  contributo  non puo' superare il limite massimo annuale di euro  77.468,53  per i consorzi export aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38  per  i  consorzi  export aventi da 25 a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi export composti da almeno 75 soci.
 40.  Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri  enti  pubblici,  nella  determinazione  del contributo saranno computati  anche  i  predetti  finanziamenti,  affinche' l'insieme di contributi di fonte pubblica non superi il 70% del totale delle spese ammesse;  il  consorzio  export e' tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.
 41.  Al  fine  di  rispettare  i  limiti  di  cumulo dei contributi pubblici,  il  rendiconto dovra' specificare la copertura delle spese con  l'indicazione,  delle risorse proprie, del contributo atteso dal Ministero,  delle  eventuali risorse messe a disposizione da parte di altri enti pubblici o privati e degli eventuali introiti derivanti da pubblicita' od altro.
 42.  La  liquidazione  del  contributo  e'  comunque effettuata nei limiti della dotazione finanziaria assegnata dal Ministero.
 Conservazione della documentazione di spesa
 
 43.  La  documentazione  di  spesa deve essere trattenuta presso la sede  del  consorzio  export  per  essere  messa  a  disposizione del Ministero per eventuali controlli. Le spese devono essere documentate dalle  fatture originali quietanzate, intestate al consorzio export e dalle  ricevute  fiscali  conformi  alla normativa vigente in materia fiscale. Per i viaggi aerei devono essere conservati i biglietti e le carte d'imbarco.
 Ispezioni e verifiche
 
 44.   Ai   sensi   del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 28 dicembre  2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa) e nei limiti  previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.
 45.  Il  Ministero  si  riserva  di  disporre  in qualsiasi momento controlli  e  verifiche  sulla esecuzione del programma promozionale, sulla  veridicita'  delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformita' all'originale  delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio  depositato,  sulla  corrispondenza dell'elenco fatture agli originali  e  sulla sussistenza dei requisiti di idoneita' a ricevere il finanziamento.
 46.  In  caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni  penali  previste,  cosi'  come  richiamato dall'art. 76 del menzionato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del  contributo,  questa  Amministrazione  si  riserva la facolta' di revocare  il  finanziamento  concesso  e di non accogliere successive domande di contributo.
 Reperimento della normativa
 
 47.  I testi delle fonti normative, i moduli di domanda, gli schemi per  la  presentazione dei progetti e dei rendiconti sono disponibili sul  sito  del  Ministero  all'indirizzo www.mincomes.it dal quale e' possibile  scaricare i file in formato word ed excel. In particolare, i  modelli B, B1, C, E, F e G (elenco delle imprese) sono da allegare alla  domanda  anche  in formato elettronico (su floppy disk o CD) in file Word o Excel.
 Come contattare il Ministero
 
 48.   Per   informazioni  e  chiarimenti  e'  possibile  contattare l'ufficio  competente  ai seguenti recapiti: indirizzo: Ministero del commercio internazionale - Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III - viale Boston n. 25 - 00144 Roma - Dirigente: dott.ssa    Orietta    Maizza    -   Fax:   06-59932454   -   e-mail: promo3@mincomes.it   -  Coordinatore:  dott.ssa  Gabriella  Tedone  - Tel. 06-59932420 tedone@mincomes.it - Incaricati dell'istruttoria:
 sig.ra Giovanna Ono - Tel. 06-59932629 g.ono@mincomes.it;
 sig.ra      Paola     Pellegrini     -     Tel. 06-59932462     - p.pellegrini@mincomes.it;
 sig.ra Ivana Faina - Tel. 06-59932521 - i.faina@mincomes.it
 Pubblicazione
 
 La  presente  circolare  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed inserita nel sito internet del Ministero www.mincomes.it
 Il direttore generale: Caprioli
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