| 
| Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  relativo  alla  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  del  vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di  origine  e  delle  indicazioni  tipiche  dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminata  la domanda presentata dalla regione Piemonte intesa ad ottenere   la   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione  di  origine controllata del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno»;
 Ha  espresso  nella riunione del 22 giugno 2006 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto  direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso:
 le  eventuali  istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di  modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari  e  forestali  -  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni geografiche  tipiche  dei  vini  - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro  sessanta  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEL VINO «VERDUNO PELAVERGA» O «VERDUNO»
 
 Art. 1.
 Denominazione e vini
 
 1.  La denominazione di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno»,  e' riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni: «Verduno Pelaverga» o «Verduno».
 
 Art. 2.
 Base ampelografica
 
 1.  La denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e' riservata al  vino  rosso  ottenuto  dalle  uve, provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
 Pelaverga piccolo: minimo 85%;
 possono  concorrere,  congiuntamente  o  disgiuntamente, le uve provenienti  da  vitigni  a  bacca  nera  non  aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Piemonte, fino ad un massimo del 15%.
 
 Art. 3.
 Zona di produzione delle uve
 
 1.  La  zona  di  produzione  delle uve atte a produrre il vino a denominazione  di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» comprende   i   territori   piu'   idonei  a  garantire  al  vino  le caratteristiche previste dal presente disciplinare.
 Tale  zona,  in provincia di Cuneo, comprende l'intero territorio amministrativo  del comune di Verduno e in parte quello dei comuni di Roddi d'Alba e di La Morra, ed e' cosi' delimitata:
 partendo  dall'intersezione dei confini tra i comuni di Verduno e  di La Morra, in borgata Castagni, la delimitazione segue a nord il confine  comunale  tra  Verduno  e  La Morra sino all'intersezione di questo  con i confini comunali di Bra e S. Vittoria d'Alba in regione Gorei  di  Verduno.  Da  questo punto la delimitazione segue a est il confine  comunale  tra  Verduno  e S. Vittoria d'Alba con il quale si identifica  sino  alla  sua  intersezione  con il confine comunale di Roddi;  di  qui  la delimitazione segue a sud il confine comunale tra Verduno  e  Roddi sino alla provinciale Alba-Pollenzo, che percorre a est sino alla cascina Ambrogio.
 Dalla  cascina  Ambrogio  la  delimitazione  piega  a  sud  e  si identifica  con  la  strada  vicinale  che  sale alla strada comunale Roddi-Toetto,  che  interseca  in  prossimita'  di  cascina  Melo. La delimitazione  segue  di  qui  per  breve  tratto  a  ovest la strada comunale  Roddi-Toetto per immettersi sulla comunale per S. Giuseppe, cascina  Regola  e cascina Manzoni con la quale si identifica sino al raggiungimento  del  rio  Zinzasco.  Di  qui la delimitazione segue a sud-est  il  predetto  rio sino a raggiungere il confine comunale tra Roddi e Verduno, che percorre, identificandosi, sino all'intersezione dei  confini  comunali tra Roddi, Verduno e La Morra. Da questo punto la  delimitazione segue, a sud-est il confine comunale tra Roddi e La Morra  sino  al rio Praosta per poi immettersi per breve tratto sulla strada  per  cascina  Muratori sino all'intersezione di questa con la provinciale Gallo-S. Maria in prossimita' di quota 202.
 Di  qui  la  delimitazione  percorre  a  sud-ovest la provinciale Gallo-S.  Maria  sino  alla quota 224, piega in linea retta a sud-est passando  per quota 254, raggiunge cascina S. Biagio e in linea retta scende  a  sud  sino  a  incontrare il rio Porretto in prossimita' di quota  219.  Da  questo  punto la delimitazione segue a sud per breve tratto  e  successivamente  a nord-ovest il corso di detto rio sino a che questo incontra la strada provinciale per La Morra.
 Da  questo  punto  la  delimitazione  percorre a nord la predetta strada  comunale  sino  alla  quota  421, indi piega in linea retta a ovest  sino  alla  quota 460, per poi seguire a nord, con la quale si identifica,  la  strada per borgata Castagni, passando in prossimita' delle  quote  466  e  436  e  raggiungere,  nella  predetta  borgata, l'intersezione dei confini comunali di Verduno e La Morra.
 
 Art. 4.
 Norme per la viticoltura
 
 1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di origine controllata «Verduno  Pelaverga»  o  «Verduno»  devono essere quelle tradizionali della  zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
 2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti appresso specificati:
 terreni:   argillosi,   calcarei,  sabbiosi  e  loro  eventuali combinazioni;
 giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
 altitudine fino a 500 metri s.l.m.;
 esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
 densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti oggetto  di  nuova  iscrizione,  di  nuovo  impianto  o di reimpianto dovranno  essere  composti  da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.300;
 forme   di   allevamento   e  i  sistemi  di  potatura:  quelli tradizionali  (forma  di  allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura:  il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualita' delle uve e del vino;
 e' vietata ogni pratica di forzatura.
 3.  La  produzione massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata  per la produzione del vino a Doc «Verduno Pelaverga» o «Verduno»  ed  il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative    uve    destinate   alla   vinificazione   devono   essere rispettivamente i seguenti:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |      9      |        10,50 % vol
 
 La  quantita' massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione  di origine controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» e  i  relativi  titoli  alcolometrici  volumici minimi naturali delle relative  uve  con  menzione  aggiuntiva «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |     8,1     |        11,00 % vol
 
 La  denominazione  di  origine  controllata  «Verduno  Pelaverga» o «Verduno»  puo'  essere  accompagnata  dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno 7 anni. Se l'eta' del vigneto  e'  inferiore, la produzione di uva per ettaro ammessa e' la seguente:
 fino al secondo anno resa uva T/ha uguale a zero;
 al terzo anno:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |     4,9     |        11,00 % vol
 
 al quarto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |     5,7     |        11,00 % vol
 
 al quinto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |     6,5     |        11,00 % vol
 
 al sesto anno:
 
 =====================================================================
 |             |   titolo alcolometrico
 vino            |resa uva t/Ha|  volumico min. naturale ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o      |             | {Verduno}                  |     7,3     |        11,00 % vol
 
 Nelle  annate  favorevoli,  i  quantitativi  di uve ottenuti e da destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  «Verduno Pelaverga» o «Verduno», ivi compresi quelli con la  menzione  vigna,  devono essere riportato nel limite di cui sopra purche'  la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo  restando  il  limite  resa  uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
 5.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
 6.  I  conduttori  interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore  rispetto  a  quella  fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore   a   quella  fissata  dal  precedente  punto  3,  dovranno tempestivamente,  e  comunque  almeno  cinque giorni prima della data d'inizio  della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima   della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli organismi   competenti  per  territorio  preposti  al  controllo  per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
 
 Art. 5.
 Norme per la vinificazione
 
 1.  Le operazioni di vinificazione del vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno»   devono  essere  effettuate  negli  interi  territori  dei seguenti  comuni:  Verduno,  La  Morra,  Roddi,  Barolo,  Castiglione Falletto,  Serralunga  d'Alba,  Monforte  d'Alba,  Novello,  Grinzane Cavour, Diano d'Alba e Cherasco.
 2.   Tuttavia,  tenuto  conto  dei  diritti  acquisiti,  potranno continuare  a  svolgere  le  suddette  operazioni  di vinificazione e invecchiamento   le  aziende  che  gia'  disponevano  della  relativa autorizzazione  ad  effettuare  tali operazioni prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.
 3.  L'imbottigliamento  del  vino «Verduno Pelaverga» o «Verduno» deve essere effettuato soltanto all'interno della provincia di Cuneo.
 La  resa  massima  dell'uva  in  vino  finito  non  dovra' essere superiore a:
 
 =====================================================================
 vini              |resa uva/vino|produzione max di vino ===================================================================== {Verduno Pelaverga} o {Verduno} |     70%     |       63 hl/ha
 
 Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino Hl/Ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva T/ha di cui all'art. 4, punto 3.
 Qualora  tale  resa  superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre  il  75%,  l'eccedenza  non  ha  diritto alla Doc; oltre il 75% decade  il  diritto  alla  denominazione  di  origine  per  tutto  il prodotto.
 4.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al  vino  le  migliori  caratteristiche  di  qualita',  ivi  compreso l'arricchimento,  secondo  i  metodi  riconosciuti dalla legislazione vigente.
 5.  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Verduno Pelaverga»  o  «Verduno»  puo'  essere  immesso al consumo soltanto a partire  dalla  date  del  1°  marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
 6. Per la denominazione «Verduno Pelaverga» o «Verduno» la scelta vendemmiale  e' consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno.
 7.  Il  vino  destinato  a  denominazione  di origine controllata «Verduno  Pelaverga»  o  «Verduno»  puo  essere  classificato  con la denominazione di origine controllata «Langhe» senza specificazione di vitigno, purche' corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal  relativo  disciplinare,  previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
 
 Art. 6.
 Caratteristiche al consumo
 
 1.  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Verduno Pelaverga»  o  «Verduno»,  all'atto  dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
 colore:  rosso rubino piu' o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
 odore:  intenso,  fragrante,  fruttato,  con  caratterizzazione speziata;
 sapore:   secco,   fresco,   caratteristicamente   vellutato  e armonico;
 titolo   alcolometrico  volumico  totale  minimo:  11,00%  vol; «Verduno» o «Verduno Pelaverga» con menzione «vigna»: 11,00% vol;
 acidita' totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
 estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
 2. E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e   forestali  -  Comitato  nazionale  per  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,  modificare con proprio decreto i limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.
 
 Art. 7.
 Etichettatura designazione e presentazione
 
 1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine  controllata  «Verduno  Pelaverga»  o  «Verduno»  e'  vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
 2.  Nella degnazione e presentazione del vino «Verduno Pelaverga» o   «Verduno»   e'  consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non abbiano   significato   laudativo   e  non  traggano  in  inganno  il consumatore.
 3.   Nella   designazione   e  presentazione  del  vino  «Verduno Pelaverga»  o  «Verduno»,  la  denominazione  di  origine puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche':
 le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
 tale  menzione  sia  scritta  nella  «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
 coloro   che,  nella  designazione  e  presentazione  del  vino «Verduno   Pelaverga»   o   «Verduno»,   intendono   accompagnare  la denominazione  di  origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
 la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo  toponimo  sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
 la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in  caratteri  di  dimensione uguali al 50% o inferiore, al carattere usato per la denominazione di origine.
 4.   Nella   designazione   e  presentazione  del  vino  «Verduno Pelaverga»  o  «Verduno» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
 
 Art. 8.
 Confezionamento
 
 1.  E' ammesso per il vino a denominazione di origine controllata «Verduno  Pelaverga»  o  «Verduno»  il confezionamento nei recipienti consentiti  dalla  normativa vigente con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
 2. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di  origine  controllata «Verduno Pelaverga» o «Verduno» con menzione «vigna»  seguita  dal  relativo  toponimo  per la commercializzazione devono   essere  di  capacita'  inferiore  ai  500  cl.  Tuttavia  e' consentito   al   solo   scopo  promozionale  o  in  concomitanza  di particolari eventi, l'utilizzo di contenitori fino a 1000 cl.
 |  |  |  |  |