IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 recante modifiche al citato regolamento (CE) n. 1493/1999 e con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4, e' stato inserito, tra le pratiche e trattamenti enologici che possono essere utilizzati nella Comunita', l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini; Visto il regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione dell'11 ottobre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002, concernenti talune modalita' d'applicazione del citato regolamento (CE) n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le modalita' di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei vini e le relative modalita' di designazione e di presentazione dei vini cosi' trattati; Visto l'art. 57, paragrafo 2, del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 che prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i vini di qualita' prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio, condizioni di produzione, di elaborazione e di commercializzazione complementari o piu' severe; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visti i decreti con i quali sono stati approvati o modificati i disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani; Considerato che le produzioni agroalimentari di qualita' costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna tutelarne sia la loro qualita' intrinseca, sia l'immagine; Ritenuto di dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di legno di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio nazionale e che, pertanto, l'uso di tale pratica sia escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.; Decreta:
Articolo unico
1. L'uso di pezzi di legno di quercia, di cui al disposto dell'allegato IV, punto 4, lettera e) del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 2165/2005 del Consiglio, e di cui al regolamento (CE) n. 1507/2006 della Commissione concernente le modalita' d'impiego della predetta pratica enologica, e' vietato nell'elaborazione dei V.Q.P.R.D. italiani. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 novembre 2006 Il Ministro: De Castro |