| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 Visto  il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio  del 20 dicembre  2005  recante  modifiche  al  citato regolamento (CE) n. 1493/1999  e  con il quale, in particolare, all'allegato IV, punto 4, e'  stato  inserito,  tra  le  pratiche  e  trattamenti enologici che possono essere utilizzati nella Comunita', l'uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini;
 Visto   il   regolamento   (CE)   n.  1507/2006  della  Commissione dell'11 ottobre   2006  recante  modifica  del  regolamento  (CE)  n. 1622/2000, del regolamento (CE) n. 884/2001 e del regolamento (CE) n. 753/2002,  concernenti  talune  modalita'  d'applicazione  del citato regolamento  (CE)  n. 1493/1999, con il quale sono state stabilite le modalita'  di impiego dei pezzi di legno di quercia nell'elaborazione dei  vini  e le relative modalita' di designazione e di presentazione dei vini cosi' trattati;
 Visto  l'art.  57,  paragrafo  2,  del  citato  regolamento (CE) n. 1493/1999  che  prevede che gli Stati membri possono stabilire, per i vini  di  qualita'  prodotti in regioni determinate prodotti nel loro territorio,   condizioni   di   produzione,   di  elaborazione  e  di commercializzazione complementari o piu' severe;
 Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini;
 Visti  i  decreti  con  i quali sono stati approvati o modificati i disciplinari di produzione dei vini D.O.C.G., D.O.C. italiani;
 Considerato   che   le   produzioni   agroalimentari   di  qualita' costituiscono un patrimonio irrinunciabile per l'Italia e che bisogna tutelarne sia la loro qualita' intrinseca, sia l'immagine;
 Ritenuto  di  dover evitare che la citata pratica dell'uso di pezzi di  legno  di quercia sia generalizzata per tutti i vini prodotti sul territorio  nazionale  e  che,  pertanto,  l'uso  di tale pratica sia escluso per i vini D.O.C.G. e D.O.C.;
 Decreta:
 
 Articolo unico
 
 1.  L'uso  di  pezzi  di  legno  di  quercia,  di  cui  al disposto dell'allegato  IV,  punto  4,  lettera e)  del  regolamento  (CE)  n. 1493/1999  del  Consiglio,  cosi'  come modificato con il regolamento (CE)  n.  2165/2005  del  Consiglio,  e di cui al regolamento (CE) n. 1507/2006  della Commissione concernente le modalita' d'impiego della predetta   pratica   enologica,   e'  vietato  nell'elaborazione  dei V.Q.P.R.D. italiani.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  all'organo  di  controllo  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 novembre 2006
 Il Ministro: De Castro
 |