Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario) |
REGIONE LAZIO |
DELIBERAZIONE 27 ottobre 2006 |
Maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 1° gennaio 2007, articolo 50, comma 3, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
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LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell'assessore al bilancio, programmazione economico-finanziaria e partecipazione; Premesso che il decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, avente per oggetto: «Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche» all'art. 50 stabilisce che: 1. E' istituita l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non e' deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. 2. L'addizionale regionale e' determinata applicando l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale regionale e' dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico, risulta dovuta. 3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,90 per cento ai sensi del decreto legislativo n. 56/2000. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1,4 per cento. Vista la legge 16 novembre 2001, n. 405 di conversione del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria e in particolare l'art. 4 comma 3 che prevede che gli eventuali disavanzi di gestione accertati sono coperti da norme regionali che prevedono l'introduzione di variazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, in particolare l'art. 3 che prevede la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002 fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, in particolare l'art. 2 comma 21 che proroga la sospensione sopra detta fino al 31 dicembre 2004; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in particolare l'art. 1, comma 61, che ha confermato sino al 31 dicembre 2005 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito di cui all'art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fatto salvo quanto disposto dal comma 175 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che consente la deroga alla sospensione per la copertura dei disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1, comma 165, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito prevista dall'art. 1 comma 61 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fatto salvo quanto previsto dal comma 175 della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che dispone l'adozione da parte del presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta, dei provvedimenti necessari al ripianamento del disavanzo desunto dal bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed in particolare l'art. 1, comma 277 che prevede all'art. 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento all'anno d'imposta 2006, si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive; Vista la legge regionale 18 settembre 2006, n. 10, art. 1 comma 13 che dispone che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria) che dispone la maggiorazione automatica delle addizionali regionali IRAP e IRPEF al massimo livello, in conseguenza della non adeguata copertura, entro il 31 maggio 2006, del disavanzo sanitario del 2005, sono destinate alla copertura dello stesso; Considerato che la conferenza Stato-Regioni riunitasi in data 28 settembre 2006, nel «Patto per la salute» ha stabilito, al punto 3 lettera b), che viene istituito, per il triennio 2007/2009, un «fondo transitorio», il cui accesso e' subordinato alla sottoscrizione dell'accordo ai sensi dell'art. 1, comma 180, legge 30 dicembre 2004 n. 311, comprensivo di un piano di rientro e che le regioni in difficolta' possono accedere al fondo transitorio di cui trattasi; Considerato altresi' che tale accesso presuppone che sia stato attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale Irpef e maggiorazione Irap; Ritenuto di dover porre in essere le misure necessarie per l'accesso al fondo transitorio come sottoscritto dalla Conferenza Stato-Regioni; Ritenuto pertanto di dover confermare, a decorrere da periodo d'imposta 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni e integrazioni nella misura massima dell'1,4 per cento; Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 «Nuovo Statuto della Regione Lazio»; Vista la legge regionale n. 25 del 20 novembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge regionale 28 aprile 2006, n. 5 relativa al bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2006; Vista la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della giunta e del Consiglio regionale; Visto il regolamento regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale; Considerato che il presente provvedimento non e' soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali; all'unanimita'
Delibera:
Per quanto rappresentato in premessa, che si intende integralmente richiamato: di determinare, a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni e integrazioni nella misura dell'1,4 per cento. Roma, 27 ottobre 2006 Il presidente: Marrazzo |
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