Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2006 (vai al sommario)
LEGGE 10 novembre 2006, n. 278
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 novembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 953):

Presentato dal Vice Presidente del Consiglio dei
Ministri (D'Alema) il 15 settembre 2006.
Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e Tesoro), in
sede referente, il 18 settembre 2006, con parere delle
commissioni 1ª (per presupposti costituzionali) 1ª, 5ª, 8ª
e 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 19 settembre 2006.
Esaminato dalla 6ª commissione il 21, 27, 28 settembre
2006; 4 e 5 ottobre 2006.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 20 settembre 2006.
Esaminato in aula ed approvato l'11 ottobre 2006.

Camera dei deputati (atto n. 1808):

Assegnato alla commissione VI (Finanze), in sede
referente, il 12 ottobre 2006 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, V e XIV.
Esaminato dalla VI commissione il 20, 24 e 25 ottobre
2006.
Esaminato in aula il 6 novembre 2006 ed approvato
l'8 novembre 2006.

Avvertenza:

Il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
215 del 15 settembre 2006.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 39.
 
Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258

All'articolo 1:
al comma 1, nel primo periodo, le parole: «i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di prima applicazione i soggetti passivi che fino alla data del 13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio dell'impresa, arte o professione»; le parole: «entro il 15 dicembre 2006, a pena di decadenza,» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 aprile 2007» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 1, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti:
«Con il predetto provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le differenti percentuali di detrazione dell'imposta per distinti settori di attivita' in relazione alle quali e' ammesso il rimborso in misura forfetaria. Resta ferma, per i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso forfetario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la possibilita' di dimostrare il diritto ad una detrazione in misura superiore presentando apposita istanza ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli elementi comprovanti la misura, nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il provvedimento di cui al presente comma.»;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio» sono sostituite dalle seguenti: "a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio"».
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone