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| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 30 agosto 2006 |  | Concessione   del   trattamento  di  CIGS,  previsto  all'articolo 1, comma 410,  della  legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  in favore dei dipendenti  delle  societa':  «Montello  S.p.a.»,  di  Nervesa  della Battaglia;  «Ultimo  Jeans  System  S.r.l.», di Mongrassano; «Tintess S.p.a.»,  di  Thiene;  «Ametek Italia S.r.l.», di Milano. (Decreto n. 39214). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  3  della  legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  3  della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  ed in particolare il comma 137;
 Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Visti  gli  appositi accordi intervenuti in sede governativa, con i quali  sono state individuate le fattispecie, per le quali sussistono le  condizioni  previste  dal  sopraccitato  art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini della concessione e/o proroga del  trattamento  straordinario  di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali  ed  il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
 Viste  le  istanze  di  concessione  e/o  proroga  del  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  presentate dalle aziende individuate dai predetti accordi;
 Visto  lo  stanziamento di 480 milioni di euro - a carico del fondo per  l'occupazione  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  236,  e  successive  modificazioni  -  previsto dall'art. 1, comma 410 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale e/o la proroga del  medesimo  trattamento,  entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 7 marzo 2006, in favore di  un  numero  massimo  di  119  dipendenti della societa' «Montello S.p.a.»,  unita' produttiva in Nervesa della Battaglia (Treviso), per il  periodo  dal  14 febbraio  2006  al  31 dicembre 2006, secondo le seguenti modalita':
 dal 14 febbraio 2006 al 30 aprile 2006, n. 108 lavoratori;
 dal 1° maggio 2006 al 31 dicembre 2006, n. 119 lavoratori.
 Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di Euro 1.921.065,76.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1° febbraio 2006 al 31 dicembre  2006, in favore di un numero massimo di 69 dipendenti della societa'  «Ultimo  Jeans  System  S.r.l.»,  con  sede  in Mongrassano (Cosenza),   la   concessione   del   trattamento   straordinario  di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali alla presenza del Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 23 febbraio 2006.
 Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di Euro 1.193.201,13.
 Pagamento diretto: si.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali alla presenza del Sottosegretario  on.  Pasquale  Viespoli in data 24 febbraio 2006, in favore  di  un  massimo  di  60  lavoratori dipendenti dalla societa' «Tintess S.p.a.», di Thiene (Vicenza), per il periodo dal 10 febbraio 2006 al 31 dicembre 2006 secondo le seguenti modalita':
 dal 10 febbraio 2006 al 28 febbraio 2006, n. 30 lavoratori;
 dal 1° marzo 2006 al 30 giugno 2006, n. 40 lavoratori;
 dal 1° luglio 2006 al 30 settembre 2006, n. 60 lavoratori;
 dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006, n. 40 lavoratori.
 Gli interventi sono disposti nel limite massimo di Euro 753.020,20.
 Pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 4. Ai  sensi  dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal  1°  gennaio 2006 al 31 dicembre   2006,   la   concessione  della  proroga  del  trattamento straordinario   di   integrazione   salanale,  definito  nell'accordo intervenuto  presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla  presenza  del  Sottosegretario on. Pasquale Viespoli in data 21 febbraio  2006, in favore di un numero massimo di 92 dipendenti della societa'  «Ametek Italia S.r.l.», (Milano) - gia' fruitori fino al 31 dicembre 2005, del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze n. 36890 del 10 agosto 2005, registrato  alla Corte dei conti il 21 settembre 2005, registro n. 5, foglio n. 166 - secondo le seguenti modalita':
 dal 1° gennaio 2006 al 28 febbraio 2006, n. 60 lavoratori;
 dal 1° marzo 2006 al 31 dicembre 2006, n. 92 lavoratori.
 Gli    interventi    sono    disposti   nel   limite   massimo   di Euro 1.593.311,20.
 Pagamento diretto : no.
 La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 |  |  |  | Art. 5. La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 4, e' autorizzata nei  limiti  delle  disponibilita'  finanziarie previste dall'art. 1, comma 410,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, ed il conseguente onere  complessivo  pari  ad Euro 5.460.598,29, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con D.D. n. 1146  del  15  marzo  2006,  registrato  al  conto  impegni n. 22 sul capitolo   7202   della   UPB   3.2.3.1  per  il  corrente  esercizio finanziario.
 |  |  |  | Art. 6. Ai  fini  del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato   dal   precedente  art.  5  l'Istituto  nazionale  della previdenza  sociale  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa afferenti   all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui  al presente  provvedimento  e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 agosto 2006
 Il Ministro del lavoro
 e della previdenza sociale
 Damiano
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 64
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