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| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE |  | DECRETO 2 ottobre 2006 |  | Bando  per  la  presentazione  di  progetti  a  favore  dei  detenuti tossicodipendenti,    alcoldipendenti   o   portatori   di   malattie droga-alcol   correlate,   posti   in  liberta'  per  la  concessione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Visto   il   decreto-legge   17 maggio   2006,   n.   181,  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri e dei Ministeri», convertito nella  legge 17 luglio 2006, n. 233, che all'art. 1, comma 6, prevede l'istituzione   del   Ministero   della  solidarieta'  sociale  e  il trasferimento  a detto Ministero, tra l'altro, dei compiti in materia di  politiche  antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  con  le  inerenti risorse finanziarie e con l'osservatorio per  il  disagio  giovanile  legato  alle tossicodipendenze di cui al comma 556 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005;
 Vista  la  legge  31  luglio  2006,  n.  241,  recante «Concessione dell'indulto»;
 Ritenuto,  in relazione alle proprie competenze, di provvedere allo stanziamento  complessivo  di 3 milioni di euro, per il reinserimento degli  ex  detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti o portatori di malattie  droga-alcol  correlate,  beneficiari  del  provvedimento di indulto;
 Decreta:
 Art. 1.
 Emanazione del bando e sue finalita'
 1.  E'  emanato  il bando per la presentazione di progetti a favore dei   detenuti  tossicodipendenti,  alcoldipendenti  o  portatori  di malattie  droga-alcol  correlate,  posti  in liberta' con la legge 31 luglio  2006,  n.  241,  recante  «Concessione  dell'indulto», con la finalita' di avviare percorsi riabilitativi e di evitare la recidiva.
 |  |  |  | Art. 2. Contenuto e durata dei progetti di fattibilita'
 1.   I   progetti   devono   contenere   interventi  di  assistenza personalizzata, volti a garantire adeguate condizioni di alloggio, di mezzi  di  sussistenza  e  di  sostegno  personale  agli  ex detenuti tossicodipendenti,    alcoldipendenti   o   portatori   di   malattie droga-alcol correlate.
 2.  A  tal  fine  i progetti devono avere ad oggetto almeno uno dei seguenti interventi:
 a) azioni  finalizzate  all'accoglienza  residenziale, rivolte al potenziamento  e  al  sostegno dei servizi di bassa soglia e di prima accoglienza,  in  modo  da  favorire  l'accesso  alle  case alloggio, comunita' e gruppi di appartamento del territorio;
 b) azioni   finalizzate  all'autonomia  residenziale,  rivolte  a finanziare le morosita' relative ai canoni di locazione o alle utenze o  comunque di sostegno economico o di mediazione per l'affitto della casa;
 c)   azioni  finalizzate  al  ricongiungimento  familiare  e,  in particolare,   alla   mediazione   familiare  ed  al  supporto  della genitorialita'.
 3.  Ogni  azione  di cui al comma 2 deve essere accompagnata da una presa   in   carico   dell'ex   detenuto  per  tutto  il  periodo  di reinserimento  e  da  una  consulenza  informativa di tipo giuridico, anche per favorire l'accesso al gratuito patrocinio.
 4.  I progetti hanno la durata di sei mesi ad un anno ed iniziano a decorrere dal giorno della comunicazione della loro approvazione.
 |  |  |  | Art. 3. Soggetti proponenti e attuatori
 1.  I progetti possono essere presentati dai comuni con piu' di 500 mila  abitanti,  dalle  regioni  con meno di un milione di abitanti e dalle province.
 2.  L'attuazione  dei  progetti  puo'  coinvolgere anche altri enti pubblici,  organizzazioni  del  privato  sociale,  del terzo settore, sindacali   e   del   volontariato   che   operano   nell'ambito  del reinserimento sociale.
 |  |  |  | Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande e dei progetti
 1.  La  domanda di presentazione del progetto deve essere compilata in  formato  cartaceo  o  in formato elettronico e redatta secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato A).
 2.  La  domanda,  recante sulla busta la dizione «Progetto a favore del reinserimento abitativo e sociale dei detenuti tossicodipendenti, alcoldipendenti  o  portatori di malattie droga-alcol correlate posti in  liberta'  con  la  legge  31  luglio 2006, n. 241», corredata dal progetto  di  fattibilita',  deve essere indirizzata al coordinamento delle  attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga alle  dipendenze  funzionali del Ministro della solidarieta' sociale, via  della Mercede n. 9 - 00187 Roma, tel. 0667796802, fax 0667796840 e  spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Le domande devono  pervenire  entro e non oltre il termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. A tal fine fa  fede la data del timbro di arrivo apposto dall'ufficio. A pena di l'inammissibilita',  la  domanda  deve essere sottoscritta dal legale rappresentante  del  soggetto  proponente e alla medesima deve essere allegata  la  certificazione  delle organizzazioni di cui all'art. 3, comma 2,   che   collaborano  al  progetto,  da  parte  del  soggetto proponente.
 |  |  |  | Art. 5. Risorse programmate
 1.  L'ammontare  delle  risorse  destinate  alla  realizzazione dei progetti di cui al presente bando e' di 3 milioni di euro.
 2.  L'importo di cui al comma 1 sara' finanziato dal bilancio della Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  CR  14  - Politiche antidroga - capitolo  786 «Spese per interventi finalizzati alla prevenzione e al recupero  dalle  tossicodidenze  e  dall'alcoldipendenza  correlata», senza  il  concorso  finanziario  degli  enti  proponenti  (esercizio finanziario 2006).
 3.   Il   finanziamento  verra'  erogato  in  due  soluzioni  cosi' ripartite:  40%  ad inizio dell'attivita' ed il 60% a rendicontazione della chiusura del progetto.
 |  |  |  | Art. 6. Criteri di selezione
 1.  I  progetti  sono  valutati dal comitato per la valutazione dei progetti  ex  Fondo  nazionale di intervento per la lotta alla droga, sulla base dei seguenti criteri e dei relativi punteggi:
 a) descrizione dettagliata dei destinatari dell'intervento: 1-5;
 b) rilevanza  degli  obiettivi  rispetto  ai  contenuti  indicati all'art. 2 dal presente bando: 1-10;
 c)  congruita' e corrispondenza tra bisogni rilevati ed obiettivi del progetto: 1-10;
 d) congruita'  e  corrispondenza  tra  gli  obiettivi ed i metodi previsti per la realizzazione: 1-10;
 e) presenza di aspetti innovativi e sperimentali: 1-15;
 f) collaborazioni    con    altri   enti   pubblici,   sindacati, organizzazioni   del   privato  sociale,  del  terzo  settore  e  del volontariato: 1-15;
 g) competenze   e   specializzazioni   del  personale  volontario coinvolto: 1-10;
 h) presenza di piani formativi e di sostegno al progetto: 1-5;
 i) presenza  di  autovalutazione, con indicatori di efficienza ed efficacia: 1-15;
 l) preesistente  presenza alla data di pubblicazione del bando di partecipazione ad iniziative a favore dei soggetti di cui all'art. 1: 1-15, per un punteggio massimo complessivo di 110 punti.
 2.  Il  comitato  di  cui  al  comma  1 provvede alla stesura della graduatoria   finale,   che   sara'   approvata  dal  Ministro  della solidarieta' sociale.
 |  |  |  | Art. 7. Monitoraggio
 1.   Entro  trenta  giorni  dal  termine  della  realizzazione  del progetto,  i  soggetti  beneficiari  devono  inviare al coordinamento delle  attivita' ex Dipartimento nazionale per le politiche antidroga alle  dipendenze  funzionali  del Ministro della solidarieta' sociale via    della   Mercede   n.   9   -   00187   Roma,   il   rendiconto amministrativo-contabile  e una relazione finale che evidenzi i punti di forza e di debolezza del progetto attuato.
 2.  Nell'ipotesi  in  cui  il  progetto  non  venga  realizzato, il Ministero   della   solidarieta'   sociale   dispone  la  revoca  del finanziamento e la restituzione delle somme gia' versate.
 Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per il visto  e la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 2 ottobre 2006
 Il Ministro: Ferrero
 
 Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 139
 |  |  |  | Allegato A 
 ---->   Vedere da pag. 23 a pag. 34   <----
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