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| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 25 ottobre 2006 |  | Decreto  di  autorizzazione  all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Ovidius», registrato al n. 13513. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  25  febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  145  del  23 giugno  1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista  la  domanda presentata in data 18 luglio 2006 dall'impresa Agrochimica S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del prodotto fitosanitario denominato «Ovidius» uguale al  prodotto di riferimento denominato Tagafor registrato al n. 12600 con  D.D.  in  data 8 aprile 2005 dell'impresa Prochimag di Mandrioli G., con sede in Bologna;
 Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato Tagafor dell'impresa Prochimag;
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste  un  legittimo accordo con il titolare del prodotto di riferimento;
 Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato   che   la  classificazione  del  preparato  denominato «Ovidius»  e'  conforme  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per la sostanza attiva teflubenzuron;
 Visto  il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere  dalla data del presente decreto e fino all'8 aprile 2010 l'impresa Agrochimica S.p.a., con sede in Bolzano, via Copernico n.   11,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto fitosanitario   esente  da  classificazione  di  pericolo  denominato OVIDIUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Il    prodotto   e'   confezionato   nelle   taglie   da:   litri 0,01-0,02-0,05-0,1-0,2-0,25-0,5-1-5-10-15-20.
 Il  prodotto  in  questione  e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese:
 Chemia  S.p.a.,  S.  Agostino (Ferrara) autorizzato con decreti dell'11 novembre 1975/30 novembre 1994;
 IRCA  Service S.p.a., Fornovo S. Giovanni (Bergamo) autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001.
 La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 13513.
 Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2006
 Il direttore generale: Borrello
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