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| Gazzetta n. 264 del 13 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE |  | DECRETO 23 ottobre 2006 |  | Riconoscimento,  in  favore  della  cittadina italiana prof.ssa Laura Sopiqoti,   di   titolo   di   formazione,  acquisito  in  Paese  non comunitario,  quale  titolo  abilitante all'esercizio in Italia della professione  di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici
 Visti:  la  legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni; la  legge  19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il   decreto   legislativo   27 gennaio  1992,  n.  115;  il  decreto legislativo   16 aprile   1994,   n.  297;  il  decreto  ministeriale 21 ottobre  1994,  n.  298,  e  successive  modificazioni; il decreto ministeriale   30 gennaio   1998,  n.  39;  il  decreto  ministeriale 28 maggio  1992;  il  decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo  25 luglio  1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300;  la  legge  21 dicembre  1999, n. 508; il decreto del Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n. 445; il decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  il  decreto interministeriale 4 giugno  2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,  n.  54;  la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio  2003,  n.  277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181;
 Vista  l'istanza  datata 5 ottobre 2002, acquisita al protocollo il 20 ottobre  2002, con la quale la sig.ra Laura Sopiqoti, ai sensi del comma 2  dell'art.  1 e dell'art. 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art.  49,  comma 1,  del  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica  n.  394/1999,  ha  chiesto  il  riconoscimento del titolo acquisito   in  Paese  non  comunitario  (Albania)  quale  abilitante all'insegnamento  per le classi di concorso 31/A (educazione musicale negli  istituti  e scuole di istruzione secondaria di secondo grado), 32/A  (educazione  musicale  nella  scuola  media)  e 77/A (strumento musicale nella scuola media: pianoforte);
 Visto  il decreto direttoriale prot. n. 9742 datato 26 maggio 2004, con  il  quale  e'  stata  rigettata  l'istanza di riconoscimento del titolo di formazione professionale presentata dall'interessata;
 Vista  la  sentenza del T.A.R. Lazio, (reg. sent. n. 6272 - R.G. n. 9857/04  -  sezione III-bis), di accoglimento, per quanto di ragione, del  ricorso n. 9857/2004 proposto dalla sig.ra Laura Sopiqoti e, per l'effetto,  di  annullamento  del  provvedimento  prot.  n. 9742/2004 impugnato;
 Vista  la sentenza del Consiglio di Stato (n. 4932/2006 - Reg. Dec. n.  9647  -  Reg.  Ric.  Anno  2005)  con  la quale e' stato respinto l'appello dell'Amministrazione;
 Vista la dichiarazione di valore dell'Ambasciata d'Italia in Tirana datata  16  settembre  2002, la quale non reca indicazione del valore abilitante  all'insegnamento  del  titolo  posseduto dall'interessata «Diplome Muzikës, titulii: Pianiste» n. 2330 rilasciato dall'Istituto superiore delle arti di Tirana, datato 29 giugno 1989;
 Vista  la  nota  prot.  n.  8779 del 7 settembre 2006, con la quale l'Amministrazione  ha  chiesto  all'Ambasciata  d'Italia in Tirana di voler precisare se l'interessata, in ragione del possesso del diploma sopra  citato  sia  o  meno  abilitata, oltre che alla professione di piansta,  anche  a  quella  di  docente  di  educazione musicale e di strumento (pianoforte) nella scuola albanese;
 Vista  la  nota-fax dell'Ambasciata d'Italia, cancelleria consolare di  Tirana,  datata 26 settembre 2006, con la quale si informa che il valore  abilitante  del titolo di studio ai fini dell'esercizio della professione «in loco» consiste in:
 accesso  all'esercizio nella professione come docente pianista in ogni  livello d'istruzione, ossia, universitario, di media superiore, di media inferiore e delle elementari;
 accesso  all'esercizio  della  professione  di  «pianista»  e  di «insegnante  di  pianoforte»  in  ogni  livello d'istruzione ed anche privatamente;
 al  libero  esercizio  della  professione di pianista in corsi di studio  privati,  da  libera professionista, dalla quale si evince la possibilita' di riconoscimento dell'insegnamento nella sola classe di concorso 77/A, strumento musicale nella scuola media;
 Vista  la  nota  prot.  n.  8888  del  4 ottobre 2006, con la quale l'Amministrazione   ha  chiesto  all'Ambasciata  d'Italia  in  Tirana ulteriori  precisazioni,  ed,  in particolare, se il titolo posseduto dall'interessata   abilita   anche   all'insegnamento  di  educazione musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico nazionale albanese;
 Vista  la  nota-fax dell'Ambasciata d'Italia, cancelleria consolare di  Tirana,  datata  9 ottobre  2006,  con la quale si informa che il titolo  posseduto  dall'interessata abilita anche all'insegnamento di educazione  musicale  in  ogni livello di istruzione dell'ordinamento nazionale albanese;
 Rilevato  che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della  professione  corrispondente  a  quella  cui  l'interessata  e' abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;
 Rilevato,  altresi', che l'esercizio della professione in argomento e'  subordinato,  sia  nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una  formazione  comprendente  un  ciclo  di  studi post-secondari di durata  minima  di tre anni, per cui alla fattispecie si applicano le disposizioni  di  cui  al  citato  decreto  legislativo  n.  115/1992 compatibilmente  con  la  natura,  la  composizione e la durata della formazione  professionale  conseguita  (art.  49, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999);
 Tenuto  conto  della  valutazione espressa in sede di conferenza di servizi  nella  seduta  del 14 settembre 2006, indetta ai sensi degli articoli 49,   comma 3,  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n. 394/1999 e 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992;
 Accertato che:
 sussistono  i  presupposti  per  il riconoscimento, atteso che il titolo    posseduto    dall'interessata   comprova   una   formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;
 il   riconoscimento   non   deve   essere  subordinato  a  misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 319) in quanto la  formazione attestata verte su materie sostanzialmente non diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
 l'esperienza   posseduta   integra   e   completa  la  formazione professionale;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di  formazione professionale, diploma di istruzione superiore  Diplome Muzikës, titulii «Pianiste», conseguito in data 29 giugno  1989  presso  l'Institutin  te  larte  te  Arteve  di  Tirana (Albania),  posseduto dalla cittadina italiana Sopiqoti Laura, nata a Fier (Albania) il 10 novembre 1966, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,   n.   394,  e'  titolo  di  abilitazione  all'esercizio  della professione  di  docente  nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
 31/A   -   educazione   musicale  negli  istituti  di  istruzione secondaria di secondo grado;
 32/A - educazione musicale nella scuola media;
 77/A - strumento musicale nella scuola media - pianoforte.
 2.  Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato  decreto  legislativo  n.  115,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 Roma, 23 ottobre 2006
 Il direttore generale: Criscuoli
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