Gazzetta n. 263 del 11 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 17 ottobre 2006
Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Avellino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Avellino

Visto il decreto n. 2142 del 20 giugno 2002, con il quale e' stato ricostituito il Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Avellino;
Visto il successivo decreto n. 4 del 6 novembre 2003 di riesame del precedente decreto sulla composizione del citato Comitato INPS;
Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del comitato stesso, essendo scaduto il previsto termine di durata;
Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 20 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;
Visti in particolare l'art. 44 legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'INPS;
Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale - Div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, numeri 31/89 e 33/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni agli uffici provinciali del lavoro in merito alla ricostituzione del predetto Comitato provinciale INPS sulla base della legge n. 88/1989;
Vista, altresi', la circolare n. 14/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'11 gennaio 1995, con cui sono state fornite indicazioni circa i criteri di valutazione per la determinazione del grado di rappresentativita';
Tenuto conto che, prima di procedere alla ricostituzione del Comitato, occorre individuare le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi piu' rappresentative operanti in provincia con una metodologia oggettiva;
Considerato che, per la determinazione del grado di rappresentativita' delle predette organizzazioni sindacali si e' fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;
b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;
c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;
d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;
e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali e plurime di lavoro presso la Direzione provinciale del lavoro;
f) partecipazione alla risoluzione di vertenze collettive di lavoro presso l'amministrazione provinciale di Avellino;
g) consistenza del deposito presso la Direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 c.p.c.;
Tenuto conto dei dati forniti da fonti istituzionali, nonche' di quelli in possesso ed acquisiti agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro riferiti al 31 dicembre 2005;
Considerate le risultanze degli atti istruttori acquisiti dalla DPL di Avellino e le conseguenti valutazioni comparative compiute sulla base delle istruzioni generali fornite con le circolari citate, individua come maggiormente rappresentative nella provincia di Avellino:
per i lavoratori dipendenti:
Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.);
Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.);
Unione italiana del lavoro (U.I.L.);
Unione generale del lavoro (U.G.L.);
Confederazione italiana dirigenti d'azienda (C.I.D.A.) - rappresentanza prevista dall'art. 44 legge n. 88/1989;
per i datori di lavoro:
Unione degli industriali di Avellino, aderente alla Confindustria;
Unione provinciale degli agricoltori, aderente alla Confagricoltura;
per i lavoratori autonomi:
Federazione provinciale coltivatori diretti di Avellino (CC.DD.);
Unione dei commercianti, turismo e servizi aderente alla Confcommercio;
Confederazione nazionale artigiani (C.N.A.);
Considerato, inoltre, che ai sensi del penultimo comma dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i membri che rappresentano i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi devono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti nella provincia;
Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali a seguito di formale richiesta di questa Direzione provinciale del lavoro;
Visto, in particolare, l'art. 44, comma 1 punto 4) - 5) e 6), della citata legge n. 88/1989 che prevede quali membri di diritto del Comitato:
il direttore della Direzione provinciale del lavoro;
il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato;
il dirigente della sede provinciale dell'I.N.P.S.;
Decreta:

Art. 1.
E' ricostituito presso la sede provinciale dell'INPS il Comitato provinciale di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 cosi' come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, cosi' composto:
Rappresentanti dei lavoratori dipendenti (n. 11):
Imbimbo Sergio C.I.S.L.;
Colarusso Carlo C.I.S.L.;
Melchionna Mario C.I.S.L.;
Cafazzo Donato C.I.S.L.;
Iannacchero Antonio C.G.I.L.;
Mattia Pasquale C.G.I.L.;
De Nicolais Liberator C.G.I.L.;
Festa Antonio U.I.L.;
Ferri Franco U.I.L.;
Montano Vincenzo U.G.L.;
Zarro Giovanni C.I.D.A.
Rappresentanti dei datori di lavoro (n. 3):
Maioli Giacinto Unione industriali;
Ventre Crescenzo Unione industriali;
Anchinico Antonio Confagricoltura.
Rappresentanti dei lavoratori autonomi (n. 3):
Pizza Carlo Federazione provinciale CC.DD.;
La Stella Oreste Pietro N. Confcommercio;
Valentino Carmine Antonio C.N.A.
Membri di diritto (n. 3):
direttore pro tempore della Direzione provinciale del lavoro;
direttore pro tempore della Ragioneria provinciale dello Stato;
direttore pro tempore della sede provinciale dell'INPS.
 
Art. 2.
Il Comitato dura in carica quattro anni dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970.
 
Art. 3.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 340/2000.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.
Avellino, 17 ottobre 2006
Il direttore provinciale reggente: Morante
 
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