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| Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI |  | DECRETO 27 settembre 2006 |  | Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili  appartenenti  allo  Stato,  alle  regioni,  agli  altri  enti pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed  istituto pubblico  e  a  persone  giuridiche  private senza fine di lucro, che presentano    interesse    artistico,    storico,   archeologico   ed etnoantropologico. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il patrimonio storico artistico
 ed etnoantropologico
 Visto  il  decreto  legislativo  20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali», come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;
 Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,  recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai  sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato Codice;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n.  173,  recante  «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali» di seguito indicato come «Ministero»;
 Visto  l'art.  12,  comma 2, del Codice ove si dispone che per le cose  mobili  appartenenti  allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici  territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro  ente  ed  istituto pubblico  e  a  persone  giuridiche  private  senza fine di lucro, il Ministero  stabilisce  gli indirizzi di carattere generale al fine di garantire  uniformita'  di  valutazione nel verificare la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico;
 Considerato  che per poter procedere alla verifica dell'interesse culturale  prevista  dall'art.  12, commi 1 e 2, del Codice, si rende necessario  fissare  i  criteri,  le  modalita' e le procedure per la predisposizione  e  la  presentazione  delle richieste di verifica da parte degli soggetti ivi richiamati;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il Ministero verifica la sussistenza dell'interesse culturale delle cose mobili appartenenti alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali,  nonche'  ad  ogni  altro ente ed istituto pubblico e a persone  giuridiche  private  senza fini di lucro di cui all'art. 10, comma 1  del  Codice  che siano opera di autore non piu' vivente e la cui  esecuzione  risalga  ad  oltre  cinquanta anni; tale verifica e' effettuata ai sensi dell'art. 12 del Codice, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  Direzioni  regionali per i beni culturali e paesaggistici definiscono,  tramite  appositi  accordi  con  i soggetti indicati al comma 1, le modalita' di utilizzo del modello informatico disponibile sul   sito   web   del   Ministero,  il  cui  tracciato  e'  indicato nell'allegato  A  del  presente  provvedimento,  nonche'  i  tempi di trasmissione  delle  richieste  e  la  loro  consistenza. Copia degli accordi viene trasmessa alla Direzione generale e alle Soprintendenze competenti.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Al fine di consentire la verifica dell'interesse culturale, le regioni,  gli  altri  enti  pubblici territoriali, nonche' ogni altro ente  ed istituto pubblico e le persone giuridiche private senza fini di  lucro indicano le cose da sottoporre a verifica, corredandole dei relativi   dati  descrittivi,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. 1. I soggetti indicati all'art. 3 forniscono i dati relativi alle cose,  secondo il tracciato dell'allegato A, inoltrandoli, unitamente alla  richiesta  di verifica, alla Direzione regionale competente per territorio  in  duplice  copia,  secondo  le  modalita' che prevedono l'avviso di ricevimento.
 2. Il procedimento di verifica si intende avviato alla ricezione, da  parte  della Direzione regionale competente per territorio, della documentazione cartacea in duplice copia.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 27 settembre 2006
 Il direttore generale: De Santis
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 18 a pag. 23   <----
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