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| Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 7 agosto 2006 |  | Inclusione  della  sostanza  attiva  «Warfarin»  nell'allegato  I del decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n.  194,  in  attuazione della direttiva 2006/5/CE della Commissione del 17 gennaio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativo all'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE  del  15 luglio 1991, in materia  di  immissione  in  commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
 Visto   il   regolamento   (CEE)  n.  3600/92  della  Commissione dell'11 dicembre  1992,  relativo  alle disposizioni per l'attuazione della  prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva  91/414/CEE,  modificato  da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000,  con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in  cui  figura  anche  il  warfarin,  da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  933/94  della  Commissione  del 27 aprile 1994 che ha designato l'Irlanda quale Stato membro relatore per la sostanza attiva warfarin;
 Visto  il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento  della direttiva 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo   adeguamento   al  progresso  tecnico  della  direttiva 67/548/CEE   del   27 giugno  1967  in  materia  di  classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;
 Visto  il citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002, secondo il  quale  alla sostanza attiva warfarin e' attribuita la categoria 1 di tossicita' per la riproduzione;
 Visto  il  decreto dirigenziale del 21 febbraio 2005 con il quale e'  stata disposta la sospensione temporanea delle autorizzazioni dei prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva warfarin, in attesa  della  conclusione della sua revisione comunitaria al momento ancora in corso, in considerazione della classificazione in categoria 1 di tossicita' per la riproduzione attribuita alla suddetta sostanza attiva dal citato decreto ministeriale del 14 giugno 2002;
 Vista  la  direttiva  della  Commissione 2006/5/CE del 17 gennaio 2006,  che  stabilisce l'iscrizione, per un periodo limitato di sette anni,  della sostanza attiva warfarin nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE   fino  al  30 settembre  2013,  in  considerazione  delle valutazioni  effettuate  nel  processo di revisione comunitaria della sostanza  attiva in questione secondo le quali e' lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti warfarin possano soddisfare, nelle linee   generali,   i  requisiti  di  cui  all'art.  5,  paragrafo 1, lettere a)  e b),  della  direttiva  91/414/CEE,  in  particolare per quanto  riguarda  gli  usi  presi in considerazione e specificati nel rapporto  di  riesame  della  Commissione, messo a disposizione degli interessati;
 Ritenuto  di  dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva 2006/5/CE  della  Commissione  del 17 gennaio 2006, con l'inserimento della  sostanza  attiva  warfarin  nell'allegato I del citato decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
 Considerato  che  in fase di attuazione della direttiva 2006/5/CE si  deve  tenere  conto  delle prescrizioni riportate per la sostanza attiva   warfarin   nel   relativo   rapporto  di  riesame,  messo  a disposizione degli interessati;
 Considerato  inoltre  che  l'attuazione della citata direttiva di iscrizione 2006/5/CE comporta l'adeguamento dei prodotti fitosanitari contenenti warfarin alle nuove condizioni stabilite per l'uso sicuro, individuato  dal  processo  di valutazione comunitaria della sostanza attiva in questione;
 Considerato  di  conseguenza  che, a seguito di tale adeguamento, vengono  a  cadere  le  motivazioni precauzionali che erano alla base della  sospensione  temporanea  dei  prodotti fitosanitari contenenti warfarin disposta dal citato decreto dirigenziale 21 febbraio 2005;
 Considerato  altresi'  che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione  dei  prodotti  fitosanitari  contenenti la sostanza attiva  warfarin devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi  previsti  dall'allegato  VI  del  decreto  legislativo  del 17 marzo 1995, n. 194;
 Visto  inoltre  il  documento  SANCO 1) /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria    del    processo    di   ri-registrazione   a   seguito dell'inclusione  di una sostanza attiva in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
 Ritenuto   di  dover  fissare  in  dodici  mesi  il  periodo  per l'utilizzazione  delle  scorte  presenti  in  commercio  dei prodotti fitosanitari  non  rispondenti ai requisiti di cui al successivo art. 3, commi 2 e 4, del presente decreto;
 1)  DG  SANCO: Direzione generale della salute e tutela dei
 consumatori, presso la Commissione UE.
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  La sostanza attiva warfarin e' iscritta, fino al 30 settembre 2013,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Il  Ministero  della salute adotta, entro il 31 marzo 2007, i provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti   fitosanitari   contenenti   le  sostanze  attive  indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
 i  prodotti  fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
 i   titolari   di   autorizzazione   di  prodotti  fitosanitari contenenti  le  sostanze  attive  indicate  nell'art. 1, posseggano o possano  accedere  ad  un  fascicolo  rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti  fitosanitari  contenenti  la sostanza attiva warfarin, gia' autorizzati  come  rodenticidi  sotto  forma  di  esche  gia'  pronte inserite   in   dosatrici   appositamente  costruite,  presentano  al Ministero della salute, entro il 30 settembre 2006 in alternativa:
 a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 b) l'autorizzazione  rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
 In  entrambi  i  casi,  i  titolari  di  autorizzazione  dovranno indicare esplicitamente il produttore e lo stabilimento di produzione della  sostanza  attiva  tecnica  utilizzata,  al  fine di permettere l'attuazione,  nei  tempi  stabiliti,  degli adempimenti previsti dal citato  documento  SANCO  per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.
 3.  A decorrere dal 1° aprile 2007 si intende revocato il decreto del    21 febbraio   2005   di   sospensione   delle   autorizzazioni all'immissione  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari contenenti warfarin,  per  i  soli  prodotti  fitosanitari gia' autorizzati come rodenticidi  sotto  forma  di esche gia' pronte inserite in dosatrici appositamente  costruite,  che  entro  il  30 settembre  2006 avranno presentato la documentazione di cui al comma 2 e che successivamente, sulla  base di detta documentazione, avranno superato le verifiche di cui al comma 1.
 4.  Le  autorizzazioni  all'immissione  in commercio dei prodotti fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva  warfarin  a suo tempo autorizzati come rodenticidi in forma diversa da quella di esche gia' pronte, inserite in dosatrici appositamente costruite, o per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 30 settembre 2006,  agli  adempimenti  di  cui  al  comma 2,  lettere a)  e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2006.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Ogni  prodotto fitosanitario autorizzato contenente warfarin, come  unica  sostanza  attiva  o  associata  ad altre sostanze attive iscritte  entro  il 30 settembre 2006 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE,  forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla  base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
 2.  A  tal  fine,  i  titolari  di  autorizzazioni  dei  prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per  ogni  prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 30 settembre 2008. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 30 settembre 2010 a conclusione della valutazione effettuata  secondo  i  principi  uniformi  e dando applicazione alle disposizioni  specifiche  della  parte  B  dell'allegato  al presente decreto.
 3.   I   prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva warfarin,  in  associazione  con  altre  sostanze  attive che saranno inserite   nell'allegato   I   della   direttiva  successivamente  al 30 settembre  2006,  saranno  valutati  secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
 Le   autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  dei  prodotti fitosanitari   per   i  quali  le  imprese  interessate  non  avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 30 settembre 2008, si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2008.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  rapporto  di  revisione  e'  messo  a  disposizione degli interessati  a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni  riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  In  considerazione della sospensione delle autorizzazioni dei prodotti  fitosanitari  contenenti  warfarin,  stabilita  dal decreto dirigenziale  del  21 febbraio  2005  attualmente in corso, non viene previsto  un  periodo  per  la  commercializzazione e l'utilizzazione delle   scorte   giacenti  in  commercio  dei  prodotti  fitosanitari contenenti   la  sostanza  attiva  warfarin  non  conformi  ai  sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto.
 2.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2011.
 3.  La  commercializzazione  e  l'utilizzazione  delle scorte dei prodotti  fitosanitari  revocati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 30 settembre 2009.
 4.  I  titolari  delle  autorizzazioni  dei prodotti fitosanitari contenenti  la  sostanza attiva warfarin sono tenuti ad adottare ogni iniziativa  volta  ad  informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti  medesimi  dell'avvenuta  revoca  e  del  rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
 Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 61
 |  |  |  | Allegato 
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