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| Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2006 (vai al sommario) |  | BANCA D'ITALIA |  | COMUNICATO |  | Provvedimento  n.  1054257  del  5  ottobre  2006,  avente ad oggetto «Emissione  di  titoli  dotati di "STEP label". Comunicazioni ex art. 129 TUB» (d.lgs. n. 385/1993). |  | 
 |  |  |  | Nell'ambito  delle iniziative volte al consolidamento del mercato unico dei capitali ha preso recentemente avvio il c.d. «progetto STEP (Short  Term  European  Paper)»,  finalizzato  alla  creazione  di un mercato  europeo  integrato  di  titoli  a breve termine 1) emessi da intermediari finanziari e da imprese. Gli  operatori  interessati possono richiedere, con riferimento a programmi  di  emissione o di collocamento di titoli a breve termine, la c.d. «STEP label». Essa viene rilasciata dallo «STEP Secretariat», organismo  composto  da  operatori  di  mercato che si avvale, per un periodo  di  due anni, del supporto tecnico di alcune Banche Centrali di  paesi dell'area euro. Lo «STEP Secretariat» opera di concerto con lo  «STEP Market Committee», comitato anch'esso composto da operatori di mercato al quale e' affidata la definizione degli standard ai fini dell'attribuzione della «STEP label».
 1)   Strumenti   finanziari   (come  «commercial  paper»  e
 certificati di deposito) aventi durata inferiore all'anno.
 La  «STEP  label»  attesta  il  rispetto di determinati requisiti qualitativi  inerenti  la  trasparenza  informativa e le modalita' di regolamento  delle  transazioni.  In  tale  ambito, la Banca d'Italia provvede ad esprimere il proprio parere allo «STEP Secretariat» circa la  sussistenza  dei  requisiti  per conferire all'emissione la «STEP label».  La Banca Centrale Europea (BCE) provvedera' all'elaborazione di statistiche riguardanti il mercato dei titoli «STEP».
 Avuto  presente  tutto  quanto sopra, considerato che i titoli in questione  presentano  caratteristiche  omogenee  definite  a livello europeo,  tenuto  conto di quanto disposto al punto 3) della delibera CICR  del  12.1.1994  2), la Banca d'Italia esonera dagli obblighi di comunicazione   preventiva  e  di  segnalazione  consuntiva  previsti dall'art. 129 del TUB le emissioni e le offerte in Italia di titoli a breve  termine  effettuate  a  valere  su  programmi  ai  quali venga attribuita la «STEP label».
 La   modifica   normativa   sopra   illustrata   trova  immediata applicazione.
 2) Il  punto 3)  della  delibera CICR del 12.1.1994 prevede
 che  «la  Banca d'Italia stabilira' i casi di esonero dalla
 comunicazione  per  le  emissioni  (...). I criteri faranno
 riferimento alla natura giuridico economica dell'emittente,
 all'area  geografica  di appartenenza qualora non residente
 in Italia, alle caratteristiche dei titoli (...).».
 Il governatore: Draghi
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