Gazzetta n. 262 del 10 novembre 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 ottobre 2006 |
Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'autorita' pubblica designata «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Terra di Bari». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il predetto regolamento (CEE) n. 510/2006 e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta Terra di Bari riferita all'olio extravergine di oliva; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 203 del 2 settembre 2006, con il quale l'Autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, e' stata autorizzata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari; Visti il decreto 12 luglio 2006 con il quale la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con decreto 28 luglio 2003 e' stata prorogata fino al 24 novembre 2006; Considerato che la regione Puglia con nota del 7 aprile 2006 ha comunicato di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari quale autorita' pubblica designata al controllo e alla certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006; Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta Terra di Bari anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine di consentire all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari la predisposizione del piano di controllo; Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 28 luglio 2003, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari; Decreta: Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'autorita' pubblica designata Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari, con sede in corso Cavour n. 2 - Bari, con decreto 28 luglio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Terra di Bari, registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' ulteriormente prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bari. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 28 luglio 2003. Roma, 26 ottobre 2006 Il direttore generale: La Torre |
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