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| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 26 ottobre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione   rilasciata  all'organismo  denominato «Istituto  Nord Est Qualita' - INEQ», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto   il  regolamento  della  Commissione  (CE)  n.  1263/96  del 1° luglio  1996,  con  il  quale  l'Unione europea ha provveduto alla registrazione,  fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visto  il  decreto  ministeriale  16 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2003 con il quale l'organismo denominato Istituto Nord Est Qualita' - INEQ,  con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, e stato  autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Carpegna»;
 Considerato  che  la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente  dal  16 ottobre  2003,  data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
 Considerato  che l'Associazione industriali della carni - ASS.I.CA. con  nota  del  31 agosto 2006 ha comunicato di confermare l'Istituto Nord   Est  Qualita'  -  INEQ  quale  organismo  di  controllo  e  di certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo   concernente   la   denominazione   di   origine  protetta «Prosciutto  di  Carpegna»  anche  nella  fase  intercorrente  tra la scadenza  della predetta autorizzazione e la proroga della stessa, al fine  di  consentire  all'organismo  di  controllo  Istituto Nord Est Qualita' - INEQ la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  16 ottobre  2003, fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualita' - INEQ;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione   rilasciata   all'organismo   Istituto  Nord  Est Qualita'  -  INEQ,  con  sede  in San Daniele del Friuli (Udine), via Rodeano n. 71, con decreto 16 ottobre 2003, ad effettuare i controlli sulla  denominazione  di  origine  protetta  «Prosciutto di Carpegna» registrata  con il regolamento (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, e' prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 16 ottobre 2003.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
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