Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 ottobre 2006
Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Colline di Firenze» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
Vista la domanda presentata dagli Olivicoltori associati di Firenze e Prato societa' cooperativa agricola - Assoprol, con sede in Firenze, via G. Orsini n. 116, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Colline di Firenze», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
Vista la nota protocollo n. 66294 del 23 ottobre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
Vista l'istanza con la quale gli Olivicoltori associati di Firenze e Prato societa' cooperativa agricola - Assoprol, hanno chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Colline di Firenze», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dagli Olivicoltori associati di Firenze e Prato Societa' cooperativa agricola - Assoprol, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Colline di Firenze», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66294 del 23 ottobre 2006, sopra citata;
Decreta:
Art. 1.
E' accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline di Firenze».
 
Art. 2.
La denominazione «Colline di Firenze» e' riservata al prodotto ottenuto in conformita' al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 
Art. 3.
La responsabilita', presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Colline di Firenze», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 
Art. 4.
La protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere dalla data in cui sara' adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE
DI OLIVA «COLLINE DI FIRENZE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art. 1.
Denominazione
La denominazione di origine protetta (DOP) «Colline di Firenze» e' riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto con le olive prodotte nell'area delimitata dall'art. 3, in possesso delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.
Art. 2.
Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» e' ottenuto dalla frangitura delle olive ottenute dagli oliveti costituiti per almeno 80% da piante delle cultivar, da sole o congiuntamente, di «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Pendolino», ed un massimo del 20% da piante di altre varieta' tradizionalmente coltivate nel territorio di cui all'art. 3.
I requisiti dell'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P saranno determinati al confezionamento e devono essere rispettati i seguenti parametri e caratteri secondo la vigente normativa: Valutazioni fisico-chimiche:
a) acidita' espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
b) indice di perossidi (mEq di O2/kg) = o < 12;
c) spettrometria UV K232 max 2,3 e K270 max 0,2;
d) polifenoli totali > 130 p.p.m. (metodo spettofotometrico/colorimetrico espresso in acido gallico);
e) tocoferoli > 100 p.p.m (metodo HPLCRP18 - standard esterno). Valutazioni organolettiche:
a) colore da verde intenso a giallo;
b) aroma di fruttato presente;
c) gusto amaro da medio del lieve a medio del forte;
d) piccante da medio del lieve a medio del forte.
Art. 3.
Zona di produzione
La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P. comprende:
provincia di Firenze:
intero territorio amministrativo dei comuni di: Bagno a Ripoli, Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Fiesole, Figline Valdarno, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Impruneta, Incisa in Val d'Arno, Lastra a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Palazzolo Sul Senio, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano Sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Vicchio;
comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e San Casciano in Val di Pesa, con esclusione del territorio delimitato, con decreto ministeriale agosto 1996, del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario al n. 219 del 18 settembre 1996 con cui si individua la zona di produzione del vino «Chianti Classico»;
per il comune di San Casciano in Val di Pesa: e' compresa la sola parte del territorio comunale delimitata ad est dal Torrente Pesa, alla confluenza con il Borro del Fossato a nord, fino ad incontrare a sud il Borro delle Felci;
per il comune di Tavarnelle Val di Pesa, il territorio delimitato dal confine amministrativo tra San Casciano e Tavarnelle V.P. a partire dal punto in cui il Borro delle Felci si immette nel torrente Pesa, proseguendo lungo il corso di questo torrente verso sSud fino alla localita' Sanbuca. Si prosegue attraversando il ponte sulla Pesa prendendo a nord-ovest la mulattiera che porta in localita' La Canonica, oltrepassata la quale la strada curva verso sud-ovest lungo la carreggiabile fino a localita' Fillinelle, dove dalla linea virtuale tracciata da quota 321 a quota 333 si giunge in localita' Morrocco;
da Morrocco si prosegue per il torrentello che scorre tra loc. Belvedere e Case S. Filippo fino ad incontrare il confine amministrativo tra Barberino Val D'Elsa e Tavernelle V.P. in localita' Mulino Drove;
per il comune di Barberino Val d'Elsa: il territorio comunale delimitato ad est dal corso della Drove di Cinciano passando per il Mulino della Chiara fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Barberino V.E. e la provincia di Siena;
provincia di Prato:
intero territorio amministrativo.
Art. 4.
Origine
Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori, nonche' attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte delle struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
Art. 5.
Coltivazione e metodo di ottenimento
Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.
Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei piu' temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera oleae (mosca delle olive) e la Prays oleae (tignola dell'olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita, ove e' necessario, in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi, seguendo le indicazioni di buona pratica agricola approvati dalla regione Toscana.
Le olive devono essere raccolte non oltre il 31 dicembre. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita' del frutto. Non e' consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima dell'inizio delle operazioni di raccolta, ne' l'uso di cascolanti. Nei casi di raccolta manuale, le olive devono essere raccolte su reti o teli, trasportate al centro di stoccaggio aziendale e contenute in cassette o comunque in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm. La conservazione delle olive in azienda, deve garantire il mantenimento delle caratteristiche di pregio del prodotto, che devono essere comunque stoccate sempre in cassette o in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm.
Il trasporto delle olive al frantoio avviene nelle stesse cassette o in altri recipienti idonei di capacita' superiore. Vista la differente tipologia di impianti presenti tradizionalmente nell'areale di produzione, il limite di produzione di olio per ettaro non puo' superare i 3,5 kg di olio moltiplicato per il numero di piante presenti e comunque non superiore a 900 kg/ettaro. Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione descritte nel presente disciplinare, al fine di garantire la rintracciabilita' ed il controllo.
L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla raccolta, dopo il lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, solo con metodi fisici che non alterino le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell'olio ottenuto. L'olio deve essere stoccato e conservato in contenitori e locali tali da non compromettere le caratteristiche chimiche e organolettiche. E' consentito l'imbottigliamento dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» D.O.P sino al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione. L'olio extra vergine certificato, deve essere imbottigliato esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilita', il controllo nonche' garantire il mantenimento delle caratteristiche qualitative e di pregio del prodotto. L'olio dovra' essere imbottigliato in contenitori di vetro, ceramica o terracotta smaltata per capacita' fino a 3000 ml; per confezioni superiori a 3000 e fino a 5000 ml possono essere utilizzati anche contenitori di banda stagnata.
Art. 6.
Legame con l'ambiente geografico
L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P presenta un profondo legame con l'ambiente in tutto il processo produttivo.
La coltivazione dell'olivo in questa zona e' caratterizzata da condizioni climatiche rappresentative del limite settentrionale di sopravvivenza della specie, su suoli prevalentemente collinari.
L'interazione fra varieta' tradizionali dell'areale identificato, le tecniche produttive utilizzate, in particolare quella della raccolta anticipata ed effettuata anche tramite brucatura (distacco manuale delle olive dalla pianta), conferiscono al prodotto caratteristiche peculiari e non riproducibili.
Il sistema di conservazione delle olive e quello con cui viene effettuata l'estrazione dell'olio consente di ottenere i pregi del prodotto finale.
L'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» DOP, come tradizionalmente riconosciuto ed attestato da riferimenti storici derivanti da fonti scritte ed iconografiche fin dal medioevo, presenta peculiari caratteristiche organolettiche determinate dalle secolari cure colturali che ben si sono adattate alle condizioni pedo-climatiche, le quali lo rendono unico e riconoscibile rispetto alle altre produzioni olearie.
Numerosi sono i riferimenti economici scaturiti dall'importanza e dal ruolo strategico che tale coltivazione ha avuto nel tempo, diventata nel XV secolo la principale sorgente di olio della Signoria di Firenze, ed ancor confermata dal notevole patrimonio olivicolo che fa di questo territorio uno dei maggiori a livello nazionale; fin nell'anno 1959, su iniziativa dei produttori fu costituito il consorzio dell'olio tipico della provincia di Firenze con finalita' di valorizzazione e salvaguardia del prodotto. L'olio ha influenzato attivita' sociali, culturali e gastronomiche, la cui fama ha superato i confini del territorio nazionale.
Art. 7.
Controllo
Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo autorizzato conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento CEE n. 510/2006.
Art. 8.
Designazione del prodotto
Sulle etichette deve essere riportata la dizione olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» seguita da «Denominazione di origine protetta» per esteso, riportando evidente ed in caratteri indelebili l'anno di raccolta. E' facolta' del produttore indicare il mese di produzione.
E' vietata l'aggiunta di qualsiasi altra qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare ivi compresi aggettivi: fine, scelto, extra, selezionato, superiore, genuino o comunque elogiativi del prodotto, e' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche' di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. Le predette indicazioni dovranno essere riportate in caratteri grafici di dimensioni non superiori al 50% rispetto a quelli utilizzati per la dicitura «Colline di Firenze».
Ogni confezione deve riportare il logo di cui all'art 9.
Art. 9.
L o g o
Il marchio di identificazione e' rappresentato dalla sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio della provincia di Firenze e Prato composti all'interno di una forma circolare.
In basso al centro si evidenzia la stilizzazione di una oliva sormontata da due foglie di olivo disposte orizzontalmente in colore verde (C60 - Y60 - K70). L'oliva e le foglie si stagliano su un fondo unito di colore oro (pantone M25 - Y80 - K30) che circa alla meta' orizzontale del cerchio disegna una collina da cui spiccano: a sinistra una stilizzazione della cupola del Duomo di Firenze, in colore rosso (M80 - Y90 - K25); a destra quella di tre cipressi, simbolo della campagna toscana, nel medesimo colore verde dell'oliva (C60 - Y60 - K70). Il tutto e' compreso all'interno di un cerchio con un fondo di color avorio (M3 - Y40 - K3) delimitato da una fascia circolare di colore verde (C60 - Y60 - K70) su cui e' riportata in oro (pantone M25 - Y80 - K30) la dicitura «Colline di Firenze - D.O.P.» in carattere Garamond Bold condensato al 94 %. La circonferenza esterna e' delimitata da un filetto del medesimo colore oro.
Il marchio deve essere sempre riportato a colori sulle confezioni del prodotto. Puo' essere utilizzato in bianco e nero solo a scopo amministrativo.

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Art. 10.
Utilizzo della denominazione d'origine protetta
per i prodotti trasformati
I prodotti per la cui preparazione e' utilizzato l'olio extravergine di oliva D.O.P. «Colline di Firenze» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
1) il prodotto a denominazione protetta e certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche a riscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/06.
 
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