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| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 26 ottobre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Colline  di  Firenze»  per  la quale e' stata inviata istanza   alla   Commissione   europea   per  la  registrazione  come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista la domanda presentata dagli Olivicoltori associati di Firenze e  Prato  societa'  cooperativa  agricola  -  Assoprol,  con  sede in Firenze,  via  G.  Orsini n. 116, intesa ad ottenere la registrazione della  denominazione  «Colline  di Firenze», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista  la nota protocollo n. 66294 del 23 ottobre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista  l'istanza con la quale gli Olivicoltori associati di Firenze e  Prato  societa'  cooperativa agricola - Assoprol, hanno chiesto la protezione  a  titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6  del  predetto  regolamento  (CE)  n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole,  alimentari  e  forestali,  da  qualunque  responsabilita', presente  e  futura,  conseguente  all'eventuale mancato accoglimento della   citata  istanza  della  denominazione  di  origine  protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione della denominazione «Colline di Firenze»,  in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della  domanda  avanzata  dagli  Olivicoltori associati   di  Firenze  e  Prato  Societa'  cooperativa  agricola  - Assoprol,  assicuri  la  protezione  a titolo transitorio e a livello nazionale  della  denominazione  «Colline  di  Firenze»,  secondo  il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66294 del 23 ottobre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Colline di Firenze».
 |  |  |  | Art. 2. La  denominazione  «Colline  di  Firenze»  e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione «Colline di Firenze»,  come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che  si  avvalgono  della  protezione  a  titolo  transitorio  di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 26 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA OLIO EXTRAVERGINE
 DI OLIVA «COLLINE DI FIRENZE» DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
 Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  di origine protetta (DOP) «Colline di Firenze» e'  riservata  all'olio  extravergine  di oliva ottenuto con le olive prodotte   nell'area   delimitata  dall'art.  3,  in  possesso  delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.
 Art. 2.
 Varieta' di olivo e caratteristiche al consumo
 L'olio  extravergine  d'oliva  «Colline  di  Firenze» e' ottenuto dalla  frangitura  delle  olive ottenute dagli oliveti costituiti per almeno  80%  da  piante  delle cultivar, da sole o congiuntamente, di «Frantoio»,  «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino», «Pendolino», ed un massimo   del  20%  da  piante  di  altre  varieta'  tradizionalmente coltivate nel territorio di cui all'art. 3.
 I requisiti dell'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P   saranno   determinati  al  confezionamento  e  devono  essere rispettati  i  seguenti  parametri  e  caratteri  secondo  la vigente normativa: Valutazioni fisico-chimiche:
 a) acidita' espressa in acido oleico = o < 0,5 %;
 b) indice di perossidi (mEq di O2/kg) = o < 12;
 c) spettrometria UV K232 max 2,3 e K270 max 0,2;
 d) polifenoli      totali      >      130      p.p.m.     (metodo spettofotometrico/colorimetrico espresso in acido gallico);
 e) tocoferoli > 100 p.p.m (metodo HPLCRP18 - standard esterno). Valutazioni organolettiche:
 a) colore da verde intenso a giallo;
 b) aroma di fruttato presente;
 c) gusto amaro da medio del lieve a medio del forte;
 d) piccante da medio del lieve a medio del forte.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La zona di produzione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» - D.O.P. comprende:
 provincia di Firenze:
 intero  territorio  amministrativo  dei  comuni  di:  Bagno a Ripoli,  Barberino  di  Mugello,  Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio,  Castelfiorentino,  Certaldo,  Dicomano,  Empoli,  Fiesole, Figline  Valdarno,  Firenze,  Firenzuola,  Gambassi Terme, Impruneta, Incisa  in  Val  d'Arno,  Lastra  a Signa, Londa, Marradi, Montaione, Montelupo  Fiorentino,  Montespertoli,  Palazzolo  Sul Senio, Pelago, Pontassieve,  Reggello,  Rignano  Sull'Arno, Rufina, San Godenzo, San Piero  a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e Vicchio;
 comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa, e San Casciano  in  Val  di Pesa, con esclusione del territorio delimitato, con  decreto  ministeriale agosto  1996,  del Ministero delle risorse agricole  alimentari  e forestali pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento  ordinario  al  n.  219  del 18 settembre 1996 con cui si individua la zona di produzione del vino «Chianti Classico»;
 per  il comune di San Casciano in Val di Pesa: e' compresa la sola  parte  del  territorio  comunale delimitata ad est dal Torrente Pesa,  alla  confluenza  con  il  Borro  del  Fossato a nord, fino ad incontrare a sud il Borro delle Felci;
 per  il  comune  di  Tavarnelle  Val  di  Pesa, il territorio delimitato  dal  confine amministrativo tra San Casciano e Tavarnelle V.P.  a  partire dal punto in cui il Borro delle Felci si immette nel torrente  Pesa,  proseguendo  lungo il corso di questo torrente verso sSud  fino alla localita' Sanbuca. Si prosegue attraversando il ponte sulla  Pesa  prendendo  a  nord-ovest  la  mulattiera  che  porta  in localita'  La  Canonica,  oltrepassata la quale la strada curva verso sud-ovest  lungo  la  carreggiabile fino a localita' Fillinelle, dove dalla  linea virtuale tracciata da quota 321 a quota 333 si giunge in localita' Morrocco;
 da  Morrocco  si  prosegue  per il torrentello che scorre tra loc.  Belvedere  e  Case  S.  Filippo  fino  ad incontrare il confine amministrativo   tra  Barberino  Val  D'Elsa  e  Tavernelle  V.P.  in localita' Mulino Drove;
 per il comune di Barberino Val d'Elsa: il territorio comunale delimitato  ad  est dal corso della Drove di Cinciano passando per il Mulino  della Chiara fino ad incontrare il confine amministrativo tra il comune di Barberino V.E. e la provincia di Siena;
 provincia di Prato:
 intero territorio amministrativo.
 Art. 4.
 Origine
 Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata documentando  per ognuna i prodotti in entrata e quelli in uscita. In questo  modo  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla  struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene  la  coltivazione,  degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori,  nonche'  attraverso  la  denuncia alla struttura di controllo  dei  quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del  prodotto.  Tutte  le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi  elenchi,  saranno  assoggettate al controllo da parte delle struttura  di  controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Coltivazione e metodo di ottenimento
 Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.
 Le   particolari  condizioni  climatiche  determinano  la  scarsa presenza  dei  piu' temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera oleae  (mosca  delle  olive)  e  la Prays oleae (tignola dell'olivo), pertanto  la  difesa  fitosanitaria  deve  essere  eseguita,  ove  e' necessario,   in   modo  da  ridurre  al  minimo  indispensabile  gli interventi,   seguendo  le  indicazioni  di  buona  pratica  agricola approvati dalla regione Toscana.
 Le  olive  devono  essere  raccolte  non oltre il 31 dicembre. La raccolta  delle  olive  deve  essere  effettuata  direttamente  dalla pianta,  a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita' del  frutto.  Non e' consentito l'utilizzo delle olive cadute a terra prima   dell'inizio  delle  operazioni  di  raccolta,  ne'  l'uso  di cascolanti.  Nei  casi  di  raccolta  manuale, le olive devono essere raccolte  su  reti  o  teli,  trasportate  al  centro  di  stoccaggio aziendale  e contenute in cassette o comunque in contenitori rigidi e forati  ed  in  strati  non superiori a 30 cm. La conservazione delle olive    in   azienda,   deve   garantire   il   mantenimento   delle caratteristiche  di  pregio  del prodotto, che devono essere comunque stoccate  sempre  in  cassette o in contenitori rigidi e forati ed in strati non superiori a 30 cm.
 Il  trasporto  delle  olive  al  frantoio  avviene  nelle  stesse cassette  o  in altri recipienti idonei di capacita' superiore. Vista la   differente   tipologia  di  impianti  presenti  tradizionalmente nell'areale di produzione, il limite di produzione di olio per ettaro non  puo'  superare  i  3,5  kg di olio moltiplicato per il numero di piante  presenti  e  comunque  non  superiore  a  900  kg/ettaro.  Le operazioni  di  trasformazione  delle olive per la produzione di olio extravergine  di  oliva «Colline di Firenze» devono essere effettuate nell'ambito   della   zona   di  produzione  descritte  nel  presente disciplinare,  al  fine  di  garantire  la  rintracciabilita'  ed  il controllo.
 L'estrazione dell'olio extravergine di oliva «Colline di Firenze» -  D.O.P  deve essere effettuata, entro cinque giorni dalla raccolta, dopo  il  lavaggio delle olive con acqua a temperatura ambiente, solo con  metodi  fisici  che  non alterino le caratteristiche chimiche ed organolettiche  dell'olio  ottenuto.  L'olio  deve  essere stoccato e conservato  in  contenitori  e  locali  tali  da non compromettere le caratteristiche    chimiche    e    organolettiche.   E'   consentito l'imbottigliamento   dell'olio  extravergine  di  oliva  «Colline  di Firenze»  D.O.P  sino  al 31 ottobre dell'anno successivo a quello di produzione.   L'olio   extra   vergine   certificato,   deve   essere imbottigliato esclusivamente nella zona di produzione di cui all'art. 3  al  fine  di  garantire  la  tracciabilita',  il controllo nonche' garantire  il  mantenimento  delle  caratteristiche  qualitative e di pregio   del   prodotto.   L'olio   dovra'  essere  imbottigliato  in contenitori  di  vetro,  ceramica o terracotta smaltata per capacita' fino  a  3000  ml;  per  confezioni superiori a 3000 e fino a 5000 ml possono essere utilizzati anche contenitori di banda stagnata.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente geografico
 L'olio extravergine d'oliva «Colline di Firenze» - D.O.P presenta un profondo legame con l'ambiente in tutto il processo produttivo.
 La  coltivazione  dell'olivo  in questa zona e' caratterizzata da condizioni  climatiche  rappresentative  del limite settentrionale di sopravvivenza della specie, su suoli prevalentemente collinari.
 L'interazione fra varieta' tradizionali dell'areale identificato, le  tecniche  produttive  utilizzate,  in  particolare  quella  della raccolta  anticipata  ed effettuata anche tramite brucatura (distacco manuale   delle   olive   dalla  pianta),  conferiscono  al  prodotto caratteristiche peculiari e non riproducibili.
 Il  sistema  di  conservazione delle olive e quello con cui viene effettuata  l'estrazione  dell'olio  consente di ottenere i pregi del prodotto finale.
 L'olio  extravergine  di  oliva  «Colline  di  Firenze» DOP, come tradizionalmente  riconosciuto  ed  attestato  da riferimenti storici derivanti  da  fonti  scritte  ed  iconografiche  fin  dal  medioevo, presenta  peculiari  caratteristiche organolettiche determinate dalle secolari  cure  colturali  che  ben  si sono adattate alle condizioni pedo-climatiche,  le  quali lo rendono unico e riconoscibile rispetto alle altre produzioni olearie.
 Numerosi sono i riferimenti economici scaturiti dall'importanza e dal  ruolo  strategico  che  tale  coltivazione  ha  avuto nel tempo, diventata nel XV secolo la principale sorgente di olio della Signoria di Firenze, ed ancor confermata dal notevole patrimonio olivicolo che fa  di  questo  territorio  uno dei maggiori a livello nazionale; fin nell'anno  1959,  su  iniziativa  dei  produttori  fu  costituito  il consorzio  dell'olio  tipico della provincia di Firenze con finalita' di  valorizzazione e salvaguardia del prodotto. L'olio ha influenzato attivita' sociali, culturali e gastronomiche, la cui fama ha superato i confini del territorio nazionale.
 Art. 7.
 Controllo
 Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare  di  produzione  e'  svolto  da un organismo autorizzato conformemente   a   quanto  stabilito  dagli  articoli 10  e  11  del regolamento CEE n. 510/2006.
 Art. 8.
 Designazione del prodotto
 Sulle   etichette   deve   essere   riportata   la  dizione  olio extravergine  di oliva «Colline di Firenze» seguita da «Denominazione di  origine protetta» per esteso, riportando evidente ed in caratteri indelebili l'anno di raccolta. E' facolta' del produttore indicare il mese di produzione.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non espressamente   prevista   dal  presente  disciplinare  ivi  compresi aggettivi:  fine,  scelto,  extra,  selezionato, superiore, genuino o comunque  elogiativi  del prodotto, e' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non  abbiano  significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il   consumatore,   nonche'   di   altri   riferimenti   veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa vigente e non siano  in  contrasto  con  le  finalita'  e  i contenuti del presente disciplinare.  Le  predette  indicazioni dovranno essere riportate in caratteri  grafici  di  dimensioni  non  superiori  al 50% rispetto a quelli utilizzati per la dicitura «Colline di Firenze».
 Ogni confezione deve riportare il logo di cui all'art 9.
 Art. 9.
 L o g o
 Il  marchio  di  identificazione  e'  rappresentato dalla sintesi grafica di elementi tipici del paesaggio della provincia di Firenze e Prato composti all'interno di una forma circolare.
 In  basso  al  centro  si evidenzia la stilizzazione di una oliva sormontata  da due foglie di olivo disposte orizzontalmente in colore verde (C60 - Y60 - K70). L'oliva e le foglie si stagliano su un fondo unito  di  colore  oro (pantone M25 - Y80 - K30) che circa alla meta' orizzontale  del  cerchio  disegna  una  collina  da  cui spiccano: a sinistra  una  stilizzazione  della  cupola  del Duomo di Firenze, in colore  rosso  (M80  -  Y90  - K25); a destra quella di tre cipressi, simbolo  della campagna toscana, nel medesimo colore verde dell'oliva (C60 - Y60 - K70). Il tutto e' compreso all'interno di un cerchio con un  fondo  di  color  avorio (M3 - Y40 - K3) delimitato da una fascia circolare  di  colore  verde (C60 - Y60 - K70) su cui e' riportata in oro  (pantone  M25  -  Y80  -  K30) la dicitura «Colline di Firenze - D.O.P.»   in   carattere   Garamond  Bold  condensato  al  94  %.  La circonferenza esterna e' delimitata da un filetto del medesimo colore oro.
 Il marchio deve essere sempre riportato a colori sulle confezioni del  prodotto.  Puo'  essere utilizzato in bianco e nero solo a scopo amministrativo.
 
 ---->  Vedere logo a pag. 52   <----
 
 Art. 10.
 Utilizzo della denominazione d'origine protetta
 per i prodotti trasformati
 I   prodotti   per  la  cui  preparazione  e'  utilizzato  l'olio extravergine  di oliva D.O.P. «Colline di Firenze» anche a seguito di processi  di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al   consumo   in   confezioni   recanti   il   riferimento  a  detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 1)  il  prodotto  a  denominazione  protetta e certificato come tale,   costituisca   il   componente   esclusivo   della   categoria merceologica di appartenenza;
 2) gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.,  riuniti in consorzio incaricato   alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche  agricole alimentari  e  forestali.  Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche  a  riscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso  della  denominazione  protetta.  In  assenza  di un consorzio di tutela  incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle  politiche  agricole alimentari e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento CE n. 510/06.
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