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| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE |  | CIRCOLARE 3 novembre 2006, n. 1733 |  | Articolo 36-bis  del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006,  n.  448, recante: «Misure  urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro». |  | 
 |  |  |  | Ai    provveditorati    regionali   e interregionali alle OOPP
 e, p.c.
 Al Capo di Gabinetto
 Al  presidente generale del Consiglio
 superiore dei LLPP
 Ai direttori di Dipartimento
 Ai direttori generali
 Al direttore generale per l'attivita'
 ispettiva  -  Ministero  del  lavoro  e
 previdenza sociale
 Al  presidente  dell'Autorita' per la
 vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
 lavori, servizi e forniture
 All'Osservatorio     dei    contratti
 pubblici  relativi  a lavori, servizi e
 forniture
 Alle stazioni appaltanti
 L'art.  36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti  per  il  contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza  nei luoghi di lavoro» al primo comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno del lavoro   sommerso   ed  irregolare ...  il  personale  ispettivo  del Ministero  del lavoro e della previdenza sociale ... puo' adottare il provvedimento  di  sospensione  dei  lavori  nell'ambito dei cantieri edili  qualora  riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture  o  da altra documentazione obbligatoria ... ovvero in caso di  reiterate  violazioni  della disciplina in materia di superamento dei  tempi  di  lavoro,  di  riposo  giornaliero  e settimanale ... I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano  tempestivamente  i  competenti  uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione   da   parte   di  questi  ultimi  del  provvedimento interdittivo  alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  di  durata pari alla citata sospensione  nonche'  per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore  al  doppio  della  durata della sospensione e comunque non superiore a due anni».
 La  normativa,  al  fine  di assicurare una piu' efficace azione di prevenzione  oltre che di repressione del lavoro sommerso, nonche' di riduzione   del   fenomeno   infortunistico  dei  luoghi  di  lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con le  pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici»   del   Ministero  delle  infrastrutture  al  verificarsi  di determinate fattispecie.
 Tenuto  anche  conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia' pervenuti  al Ministero delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali  del  lavoro,  alcuni  corredati della successiva revoca, diviene  urgente,  al  fine  di  un'applicazione uniforme del diritto obiettivo  nell'ambito  delle varie articolazioni del Ministero delle infrastrutture:
 1) individuare  gli  uffici  competenti  a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
 2) fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.
 Con   riferimento   al   punto   primo,   in   base   alla  vigente organizzazione,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 184  del  2 luglio  2004,  al decreto ministeriale 19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  5 luglio  2006, di individuazione, tra l'altro,   dei   compiti   e   delle  funzioni  del  Ministero  delle infrastrutture, nonche' di articolazione dello stesso nelle strutture decentrate,  «i competenti uffici» del Ministero delle infrastrutture presso  cui  deve  incardinarsi  la  nuova  attribuzione sono, con le ripartizioni   di  funzioni  che  si  specificheranno,  la  Direzione generale   per   la   regolazione  e  i  provveditorati  regionali  e interregionali alle opere pubbliche.
 Tenuto  conto,  infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo  e  vigilanza  in  materia infrastrutturale e' assegnata, a livello  centrale,  al  Dipartimento  II  -  Infrastrutture  statali, edilizia   e   regolazione,   e,   con  riferimento  all'indirizzo  e regolazione  delle  procedure di appalto, alla Direzione generale per la  regolazione,  nonche',  a  livello  decentrato, ai provveditorati regionali  e  interregionali  alle  opere  pubbliche, ne consegue una allocazione    funzionale   della   competenza   all'emanazione   del provvedimento  finale  in  capo  alla  sede  centrale, mentre la fase istruttoria  puo'  essere  svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.
 A   livello   operativo,   ciascun   provveditorato   regionale   e interregionale  alle  opere pubbliche competente per territorio, dopo aver  ricevuto  il  provvedimento  di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto delle garanzie e  delle  prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione dell'avvio    del    procedimento,   eventuale   partecipazione   del destinatario,   ecc.),  un  procedimento  amministrativo  volto  alla predisposizione  di  una relazione illustrativa sintetica recante gli elementi  essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo, che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla  Direzione  generale  per  la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.
 Per  quanto  concerne  le  modalita' operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti indicazioni.
 Il  procedimento  avviato  da parte della struttura decentrata deve essere  normalmente  concluso entro 45 giorni dalla data di ricezione del  provvedimento  di  sospensione;  la  Direzione  generale  per la regolazione  emana  tempestivamente il provvedimento finale una volta acquisita  la  documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa sintetica  di  cui  sopra,  trasmessa  dal  competente provveditorato regionale e interregionale alle opere pubbliche.
 In  sede di prima applicazione, il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della presente circolare.
 In  ordine  alla  durata  del  provvedimento interdittivo, la fonte primaria  prescrive  due possibilita': a) che la stessa sia pari alla durata  della  sospensione; b) che possa essere anche disposta per un ulteriore  periodo,  pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi, la stessa non puo' essere superiore a due anni.
 Si  evince  l'importanza  della durata della sospensione, che viene presa  a  riferimento  per  irrogare  la  sanzione  interdittiva:  il provvedimento   interdittivo   di   pari   durata  della  sospensione costituisce,   infatti,   stando   alla   lettera   della  norma,  un provvedimento  vincolato,  essendo  esclusa,  in  questo  caso,  ogni valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.
 La  possibilita'  di  prevedere  un  periodo interdittivo ulteriore (pari  al  doppio della sospensione) potra' allora ricorrere nei casi di  recidiva  e, comunque, in tutti i casi «piu' gravi», intendendosi con  questa  locuzione  ogni  ipotesi  in cui i lavoratori irregolari siano  pari  o  superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le ipotesi  di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entita': l'applicazione  di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre essere adeguatamente motivata.
 Qualora  nel  provvedimento  di  sospensione  adottato dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale non sia indicato   alcun   termine   finale,   la  durata  del  provvedimento interdittivo non puo' che essere pari al periodo intercorrente tra la data  della  sospensione  stessa  e  quella della intervenuta revoca, prevista  al  comma 2  dell'art.  36-bis,  decreto-legge  n. 223/2006 (ipotesi  di  regolarizzazione  del/i  lavoratore/i). Qualora non sia intervenuta  alcuna  revoca, la durata dell'interdizione non puo' che essere  pari,  comunque,  alla  durata  della sospensione, e, in ogni caso,  non  potra'  mai essere superiore a due anni: da cio' consegue che  il  provvedimento interdittivo avra' quale dies a quo la data di notifica  all'impresa il cui cantiere e' sospeso e quale dies ad quem il  termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile quale durata del    provvedimento   interdittivo,   salvi   eventuali   successivi provvedimenti  da  emanarsi  a  seguito  della  acquisizione di nuovi ulteriori elementi.
 La  Direzione  generale  per  la  regolazione  dei  lavori pubblici nell'ambito  del Dipartimento II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione  dei contratti pubblici nell'emanazione del provvedimento interdittivo,   a   seguito  dell'istruttoria  tecnico-amministrativa svolta  dal  competente  provveditorato,  avra' cura di garantire una applicazione  uniforme  della  disciplina  in  esame  sul  territorio nazionale.
 Il  provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni  ed  alla  partecipazione  a  gare  pubbliche  per le imprese destinatarie del provvedimento di sospensione del cantiere da parte  dei  competenti  uffici  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza  sociale,  adottato dal direttore generale della Direzione generale   per   la   regolazione,   e'  atto  definitivo  di  natura costitutiva;  lo stesso produce i suoi effetti a decorrere dalla data di  notifica all'interessato e deve essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  nell'ambito  dell'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti pubblici   di   lavori  servizi  e  forniture,  e  al  provveditorato competente.
 La  natura  di  atto  definitivo  del provvedimento interdittivo lo rende  impugnabile  con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice  amministrativo  ovvero  in  alternativa  al Presidente della Repubblica,  nei  termini di legge e di cio' deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.
 L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento  di sospensione del cantiere puo' essere valutata quale causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo: pertanto, le  direzioni  provinciali  del lavoro informeranno tempestivamente i provveditorati  regionali e interregionali alle opere pubbliche delle eventuali  impugnazioni,  anche  non  in  sede  giurisdizionale,  dei provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
 Si  precisa  che  il provvedimento interdittivo deve essere emanato anche  in  caso  di  successiva  revoca della sospensione e che resta comunque   inalterata  la  possibilita',  da  parte  della  Direzione generale   per   la   regolazione,   di   revocare  il  provvedimento interdittivo,    in    via    di    autotutela,    ai   sensi   degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
 Per   l'attuazione   della  presente  circolare,  i  provveditorati regionali  e  interregionali  alle  opere  pubbliche predispongono le attivita'   necessarie   con  le  direzioni  provinciali  del  lavoro incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno comunicazione  alla  Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici.
 Al  fine  della  corretta  partecipazione  alle gare da parte delle imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre anche sul punto,   si   invitano   le   stazioni   appaltanti  a  chiedere  una autocertificazione  concernente  l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti  interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova il   proprio  fondamento  normativo  nel  disposto  della  lettera e) dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. In sede di verifica dei   requisiti,  ciascuna  stazione  appaltante  puo'  accertare  la veridicita'  della  predetta autocertificazione tramite consultazione del   sito   informatico  dell'Osservatorio  dei  contratti  pubblici relativi  a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
 Al  fine  della  migliore  conoscibilita'  da  parte delle stazioni appaltanti della presente circolare, la stessa viene pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  oltre che sui siti informatici  del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
 Si  allegano  un  modello  che  sara' utilizzato per l'adozione del provvedimento  interdittivo,  nonche'  un elenco recante gli elementi essenziali  della  documentazione  che deve essere trasmessa da parte dei  provveditorati  regionali  e interregionali alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione (all. 1 e 2).
 Roma, 3 novembre 2006.
 Il direttore generale
 per la regolazione dei lavori pubblici
 Crocco
 |  |  |  | Allegato 1 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 Dipartimento per le infrastrutture statali
 l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
 DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
 Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche
 amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
 Visto  il  provvedimento  di  sospensione dei lavori in data .... nell'ambito  del  cantiere sito in .... via .... a carico della ditta .... pervenuto in data ..............
 (Vista  la  revoca  del provvedimento di sospensione pervenuta in data   ....   da   parte  dell'ispettorato  provinciale  del  lavoro) eventuale;
 Vista  la  nota  n.  ..........  del ......................... di comunicazione  alla  suddetta ditta dell'avvio del procedimento volto all'emanazione  del  provvedimento  interdittivo  a  contrarre con le pubbliche  amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
 Visto  il decorso del termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto.
 Ovvero
 Vista  la  nota  in  data  .... recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;
 Per  quanto  precede,  a norma dell'art. 36-bis del decreto-legge 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006,
 Si adotta col  presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata, dalla data di  notifica  dello stesso provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche:
 nei confronti della ditta ....;
 per un periodo di .... giorni /mese/ anno.
 Il   presente   provvedimento   interdittivo   viene   comunicato all'interessato,  all'Osservatorio  dell'autorita' di vigilanza per i contratti pubblici, al provveditorato competente.
 Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo  regionale  (legge  1034/1971,  come  modificata dalla legge  205/2000)  entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario  al  Capo  dello  Stato (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni dalla notifica.
 |  |  |  | Allegato 2 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 Provveditorato interregionale alle OOPP Elementi  essenziali per la emanazione del provvedimento interdittivo
 a  contrarre  con  le  pubbliche amministrazioni e a partecipare a
 gare pubbliche
 Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede legale).
 Provvedimento di sospensione dei lavori.
 Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
 Durata  del  provvedimento  di  sospensione  (se non e' possibile indicarla, precisare i motivi).
 Provvedimento  di  comunicazione  di  avvio del procedimento alla ditta da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP.
 Eventuali atti intermedi.
 Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
 NB.  Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed ogni altro atto citato  nella  relazione istruttoria di sintesi dovranno pervenire in originale.
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