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| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 28 settembre 2006 |  | Caratteristiche   tecniche   ed   organizzative   a   valere  per  la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PER I GIOCHI dell'Amministrazione autonoma
 dei monopoli di Stato
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.  1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
 Visto  l'art.  6  della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero  delle  finanze  ad  istituire  le  lotterie  ad estrazione istantanea;
 Visto  il  regolamento  delle  lotterie  ad  estrazione  istantanea adottato  con  decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
 Visto  il  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Repubblica  24 gennaio  2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge  18 ottobre  2001,  n.  383,  con  il  quale  si  e' provveduto all'affidamento   delle  attribuzioni  in  materia  di  giochi  e  di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono  state  adottate  disposizioni  in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
 Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida   all'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  la definizione  dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
 Visto  l'art.  11-quinquiesdecies  del  decreto-legge  30 settembre 2005,  n.  203,  convertito  con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento al comma 11, primo periodo: «il   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Amministrazione autonoma  dei  monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure  per  la  regolamentazione  della  raccolta  a  distanza delle scommesse,   del   bingo   e   delle  lotterie  attraverso  Internet, televisione  digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia  fissa  e  mobile»; ed alla lettera a) del citato comma 11: «la  possibilita'  di  raccolta  da  parte  dei  soggetti titolari di concessione   per   l'esercizio  di  giochi,  concorsi  o  scommesse, riservati  allo  Stato,  i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme    ai   requisiti   tecnici   ed   organizzativi   stabiliti dall'Amministrazione  autonoma  dei Monopoli di Stato, delle lotterie differite  ed  istantanee  con  partecipazione  a  distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
 Visto   il  decreto  del  direttore  generale  dell'Amministrazione autonoma  dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la  regolamentazione  della  raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
 Visto  il  decreto  dirigenziale  dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli   di  Stato  del  13 aprile  2006,  recante  misure  per  la sperimentazione  delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha provvisoriamente  affidato, nell'ambito della sperimentazione stessa, il  ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il  ruolo  di  rivenditore  ai  soggetti  titolari di concessione per l'esercizio  di  giochi,  concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali  dispongano  di  un  sistema  di raccolta conforme ai requisiti tecnici  ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 3,  del  decreto dirigenziale   del   13 aprile  2006  e'  necessario  determinare  le caratteristiche   tecniche   ed   organizzative,   a  valere  per  la sperimentazione  delle  lotterie  telematiche  con  partecipazione  a distanza;
 Dispone:
 Art. 1.
 Oggetto e definizioni
 1.  Il  presente  decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative,  a  valere esclusivamente per la sperimentazione delle lotterie  istantanee con partecipazione a distanza, di cui al decreto dirigenziale  dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006.
 2. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
 b) anagrafica  del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto  di  gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale  e  la  data  di  nascita,  la  cui  trasmissione  al gestore centralizzato,  in  forma  criptata,  e' condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;
 c) codice   di   identificazione:   il   codice   che  identifica univocamente un conto di gioco;
 d) codice  personale:  il codice riservato del titolare del conto di  gioco  che,  unitamente  al  codice  di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
 e) codice  univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della  giocata  dal sistema del gestore centralizzato, che identifica univocamente la giocata;
 f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate  le  operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto  di  gioco,  incluse  le  giocate  e  le vincite delle lotterie telematiche;
 g) contratto  di  conto di gioco: il contratto, di cui al decreto direttoriale  21 marzo  2006,  tra  il  giocatore  ed  un titolare di sistema, coincidente con il rivenditore o del quale il rivenditore si avvale,  alla  cui  stipula  e'  subordinata  la  partecipazione alle lotterie telematiche;
 h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;
 i) gestore  centralizzato: il Consorzio lotterie nazionali cui e' provvisoriamente  affidata  la  realizzazione  e  la  gestione  delle lotterie  telematiche,  per la durata del periodo di sperimentazione, come  previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS Direzione per i giochi del 13 aprile 2006;
 l) giocata:  ciascuna  giocata  delle  lotterie  telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema  del  gestore  centralizzato  e  contraddistinta da un codice univoco;
 m) giocatore:  il  soggetto  titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;
 n) interfaccia  di  gioco:  la  rappresentazione  della  lotteria telematica,  comprensiva  della grafica e dei comandi di interazione, trasmessa  dal  sistema  del  gestore  centralizzato  al  sistema del giocatore;
 o) lotterie   telematiche:   ciascuna   lotteria  istantanea  con partecipazione  a distanza, di cui all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui raccolta avviene attraverso i canali telematici  e/o telefonici, come previsto dall'art. 11-quinquesdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 p) prezzo  della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;
 q) richiesta/e di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;
 r) rivenditore:   il   soggetto   titolare   di  concessione  per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che, disponendo di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi  stabiliti  da  AAMS,  e' abilitato alla raccolta delle lotterie telematiche;
 s) sistema  del gestore centralizzato: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni  software,  di proprieta' del gestore centralizzato, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il  sistema  del  gestore  centralizzato  assume,  relativamente alla presente  sperimentazione,  le  funzioni di sistema di registrazione, controllo  e  convalida nazionale, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006;
 t) sistema   del  rivenditore:  l'insieme  delle  apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui e' dotato il rivenditore per la raccolta delle lotterie telematiche;
 u) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore  per la connessione telematica con il gestore centralizzato e  con  il  rivenditore  ai  fini  della partecipazione alle lotterie telematiche;
 v) titolare   di   sistema:   il  soggetto,  di  cui  al  decreto direttoriale  del  21 marzo  2006,  titolare di contratti di conto di gioco  e  dotato  di  un  sistema per la gestione dei conti di gioco, coincidente con il rivenditore o del quale questo si avvale.
 |  |  |  | Art. 2. Processo di gioco
 1.  Il  processo  di  gioco  si  articola  nelle  fasi  di  seguito descritte:
 a) abilitazione del giocatore;
 b) identificazione del giocatore;
 c) scelta della lotteria telematica;
 d) richiesta della giocata;
 e) autorizzazione della giocata;
 f) erogazione,    convalida   della   giocata   e   comunicazione dell'esito;
 g) pagamento delle vincite.
 2.  Il  tempo  intercorrente  tra  la  richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non puo' essere inferiore a sette secondi.
 |  |  |  | Art. 3. Abilitazione del giocatore
 1. La partecipazione alle lotterie telematiche e' subordinata:
 a) alla  titolarita'  da  parte  del giocatore di un contratto di conto  di  gioco  che preveda espressamente le modalita' di pagamento delle   vincite   delle   lotterie  telematiche,  come  previsto  dal successivo art. 7;
 b) all'ottenimento  da parte del rivenditore, ovvero del titolare di   sistema   terzo,   dell'esplicito   consenso  del  giocatore  al trattamento  dei  dati  personali  ai  fini  di  quanto  previsto dal presente decreto;
 c) alla  trasmissione,  da  parte  del  rivenditore, anche per il tramite   del   titolare   di   sistema,  al  gestore  centralizzato, dell'anagrafica del giocatore in forma criptata.
 |  |  |  | Art. 4. Identificazione del giocatore, scelta della lotteria
 telematica e richiesta della giocata
 1.  Il giocatore si identifica sul sistema del rivenditore mediante la  digitazione  del codice di identificazione e del codice personale e,  quindi,  sceglie sul medesimo sistema la lotteria telematica alla quale intende partecipare.
 2.  Mediante  la  scelta della lotteria, dopo l'identificazione, il giocatore  si  connette  al  sistema  del  gestore  centralizzato che trasmette  al  sistema  del  giocatore  l'interfaccia  di gioco della lotteria prescelta. L'interfaccia di gioco consente:
 a) la richiesta della giocata;
 b) l'erogazione     della     giocata,     accompagnata     dalla rappresentazione grafica del gioco;
 c) la visualizzazione dell'esito della giocata;
 d) la visualizzazione del credito di gioco del conto di gioco.
 3.    Il    giocatore    richiede   una   giocata,   selezionandola sull'interfaccia di gioco. La richiesta di gioco e' irrevocabile.
 4.  Il  prezzo  della  giocata  e' variabile, in base alla lotteria telematica,  da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 10,00 ed e' definito con gli appositi provvedimenti di AAMS di indizione delle singole lotterie.
 |  |  |  | Art. 5. Autorizzazione della giocata
 1.  Il  sistema  del  gestore centralizzato comunica al sistema del rivenditore la richiesta della giocata effettuata dal giocatore.
 2.  Il  sistema  del  rivenditore autorizza, nel caso sussistano le condizioni,  la  richiesta  della  giocata  e ne da' comunicazione al sistema  del  gestore  centralizzato.  Qualora l'autorizzazione venga negata  il  sistema del gestore centralizzato ne da' comunicazione al giocatore. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile.
 |  |  |  | Art. 6. Erogazione della giocata, convalida
 e comunicazione dell'esito
 1.   A   seguito  dell'autorizzazione  da  parte  del  sistema  del rivenditore,  il  sistema del gestore centralizzato eroga e convalida la   giocata,  attribuendole  un  codice  univoco  e  consentendo  al giocatore  la  fruizione  della  stessa  attraverso  l'interfaccia di gioco.
 2.  L'esito, il codice univoco della giocata e, in caso di vincita, il   relativo   importo  sono  comunicati  dal  sistema  del  gestore centralizzato al sistema del giocatore ed al sistema del rivenditore.
 3.   A   seguito  del  ricevimento  dell'esito  della  giocata,  il rivenditore  provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo. La convalida e l'attribuzione del codice univoco della giocata  determinano  l'obbligo  per  il  rivenditore  di  versare al gestore centralizzato l'importo della giocata, al netto dell'aggio ad esso   spettante,   da  effettuare  con  le  modalita'  stabilite  al successivo art. 8.
 4.    L'avvenuta    registrazione    della    giocata,   attraverso l'attribuzione   del   codice   univoco,   sul  sistema  del  gestore centralizzato costituisce il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore connessi alle giocate effettuate.
 5.  Il  sistema  del gestore centralizzato consente al giocatore la stampa  di  un  promemoria  riportante  i  dati  identificativi della giocata e dell'esito della stessa.
 6.  Il  rivenditore,  ovvero  il  titolare  di  sistema terzo, puo' consentire,  su  richiesta  del giocatore, a titolo di promemoria, la stampa  della  pagina  del  sito che visualizza i dati identificativi della  giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonche',  in  caso  di  vincita,  il  relativo  importo. Tale pagina, nonche'  l'eventuale  sua  stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati   identificativi   del  rivenditore,  incluso  il  numero  della concessione  che  lo  abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche,  nonche'  il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.
 |  |  |  | Art. 7. Pagamento delle vincite
 1.  Le  lotterie  telematiche prevedono vincite di fascia bassa, di importo non superiore ad euro 10.000,00, e vincite di fascia alta, di importo  superiore  ad  euro  10.000,00,  per  le quali sono adottate differenti procedure di pagamento.
 2.  Il  rivenditore da' informazione sul proprio sito riguardo alle procedure  di  pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di fascia alta e per quelle di fascia bassa.
 3. Il rivenditore, ovvero il titolare di sistema terzo, assicura al giocatore,  ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e con le  modalita'  in  esso  previste, l'accesso mediante identificazione alle  registrazioni  riguardanti,  sia  le  giocate  effettuate  ed i relativi  importi,  sia  gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.
 4. Relativamente alle vincite di fascia bassa il rivenditore:
 a) provvede,   a  seguito  del  ricevimento  della  comunicazione dell'esito  della  giocata,  al corretto e tempestivo pagamento della vincita,  mediante  accredito  sul  conto  di  gioco  del  giocatore, direttamente o tramite il titolare di sistema terzo;
 b) comunica  immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema   del   gestore   centralizzato;   il  gestore  centralizzato contabilizza i pagamenti delle vincite di fascia bassa, ai fini della predisposizione dell'estratto conto di cui all'art. 8, comma 1.
 5. Relativamente alle vincite di fascia alta:
 a) il  gestore  centralizzato, contestualmente alla comunicazione al giocatore della vincita, da' evidenza delle modalita' di pagamento previste;
 b) il  giocatore  reclama  la  vincita presso l'ufficio premi del gestore  centralizzato,  o  presso  la  banca  tesoriera  del gestore centralizzato  medesimo,  mediante  presentazione  di un documento di identita'  valido  e  comunicazione  del proprio codice fiscale e del codice  univoco  della giocata vincente; in caso di reclamo presso la banca  tesoriera,  questa  provvede  ad  inoltrare  la  richiesta del giocatore  al  gestore centralizzato, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta;
 c) il  giocatore,  all'atto  del reclamo, sceglie la modalita' di riscossione della vincita tra quelle messe a disposizione dal gestore centralizzato;
 d) un'apposita   commissione,   istituita  da  AAMS  con  proprio provvedimento  e  composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del gestore centralizzato:
 i. accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;
 ii. verifica,  mediante  accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del gestore centralizzato, la corrispondenza  tra  il  codice  fiscale  e  i  dati  anagrafici  del giocatore  che  ha  reclamato  la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;
 iii. redige  apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione  della  vincita,  del  corrispondente  importo e della relativa titolarita';
 e) il  gestore  centralizzato,  sulla  base  della certificazione contenuta  nel  verbale,  dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalita' da esso prescelta;
 f) il  gestore  centralizzato  comunica al rivenditore l'avvenuto pagamento delle vincite.
 6. Il pagamento delle vincite di fascia alta e' effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dal reclamo.
 7.  Entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascuna lotteria  telematica  la  commissione,  di cui al precedente comma 5, lettera d),  si  riunisce e verifica la presenza di vincite di fascia alta  non  reclamate  e,  qualora  ne  accerti l'esistenza, redige un verbale  riportante,  per  ciascuna  di esse, il codice univoco della giocata,  la  data  di  effettuazione della medesima, l'importo della vincita  non  reclamata,  i  dati  identificativi del rivenditore, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice  fiscale  del  giocatore.  I  dati  identificativi  di ciascun giocatore,   riportati  nel  verbale,  sono  integrati  da  AAMS  con l'indicazione  dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il  suddetto  verbale  e'  trasmesso  al  gestore  centralizzato  che provvede, entro il termine massimo di trenta giorni, a sollecitare il giocatore alla riscossione della vincita.
 8.  Trascorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  chiusura  di ciascuna lotteria  telematica,  il  giocatore  che non abbia ancora provveduto alla  riscossione  della  vincita di fascia alta avra' a disposizione l'importo  stesso  per  i  successivi  ventiquattro mesi, trascorsi i quali  esso  sara'  trasmesso  a  mezzo  vaglia  all'ultimo indirizzo conosciuto  del  giocatore medesimo. Nel caso in cui risulti comunque impossibile  la  liquidazione  dell'importo  al  giocatore, lo stesso verra'   acquisito  dall'Erario,  decorsi  gli  ordinari  termini  di prescrizione previsti dalla legge vigente.
 |  |  |  | Art. 8. Flussi finanziari ed adempimenti contabili
 1.  Il  gestore centralizzato, settimanalmente, a mezzo del proprio sistema  informatico,  mette  a  disposizione  di ogni rivenditore il relativo  estratto  conto riportante per ciascuna lotteria telematica in esercizio:
 a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;
 b) l'aggio spettante al rivenditore;
 c) l'importo delle vincite di cui al precedente art. 7, comma 4;
 d) l'importo  netto a debito da versare al gestore centralizzato, ovvero  a credito da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.
 2.  Il  rivenditore,  nel giorno successivo a quello di ricevimento dell'estratto  conto,  provvede  al  versamento  dell'importo netto a debito    sull'apposito   conto   corrente   indicato   dal   gestore centralizzato.
 3.  Il  gestore centralizzato, entro il decimo giorno successivo al compimento  di  ciascun mese solare, versa alla sezione di Roma della Tesoreria  provinciale dello Stato, per ciascuna lotteria telematica, le  somme  relative  alle giocate erogate, al netto del corrispettivo spettantegli,   dell'ammontare  delle  vincite  pagate  e  di  quelle reclamate e non ancora pagate.
 4.  Il  gestore  centralizzato  provvede  alla  liquidazione  delle vincite  di  fascia alta, prelevandole dalla disponibilita' del conto corrente di cui al comma 5.
 5.  Per  la  gestione  finanziaria  delle  lotterie  telematiche il gestore  centralizzato  utilizza  un  conto  corrente  bancario a se' intestato,  acceso  presso  un  istituto  bancario  avente  sede  nel territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni  di  mercato.  Al  conto corrente bancario affluiscono gli importi  netti  a  debito  versati  dai  rivenditori risultanti dagli estratti  conto  settimanali. Da detto conto il gestore centralizzato preleva:
 a) l'importo   delle   vincite   di  fascia  alta  reclamate  dai giocatori;
 b) il corrispettivo spettante al gestore centralizzato stesso;
 c) l'importo da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato.
 6.  Il gestore centralizzato rende conto della gestione contabile e finanziaria mediante la regolare produzione e consegna ad AAMS:
 a) degli   appositi   rendiconti   definiti   sulla   base  delle indicazioni  espresse  da  AAMS e con essa concordati, riguardanti le giocate   erogate,  il  pagamento  delle  vincite,  il  corrispettivo spettante  al  gestore centralizzato, gli importi da versare ad AAMS, con riferimento a ciascun mese di esercizio, al periodo intercorrente dall'apertura  di  ciascuna  lotteria  fino  al  mese di riferimento, all'intero periodo di esercizio di ciascuna lotteria;
 b) del conto giudiziale, per gli adempimenti ai sensi della legge di  contabilita'  generale  dello  Stato,  delle  somme relative alla giocate   erogate  ed  alle  vincite  ad  esse  relative,  contenente l'analisi   della   gestione  finanziaria  delle  riscossioni  e  dei pagamenti  dell'intero  anno,  al quale sono allegate le quietanze di Tesoreria  provinciale  dello  Stato,  relative al riversamento degli utili  erariali; tale conto giudiziale deve essere trasmesso entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 |  |  |  | Art. 9. Obblighi e responsabilita' del gestore centralizzato
 1.  Il  gestore  centralizzato,  fino  a tutta la durata della fase sperimentale,  cosi'  come  fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale  di  AAMS  del  13 aprile  2006,  e'  responsabile della corretta  esecuzione  del  servizio di gestione centralizzata nonche' delle  attivita'  affidategli  dal presente decreto, ed e' a tal fine obbligato a:
 a) garantire  la  realizzazione,  nonche'  la  conduzione  ed  il corretto  funzionamento,  in  conformita'  con il progetto tecnico da esso stesso definito ed approvato da AAMS:
 i. del proprio sistema informatico;
 ii. degli  apparati  di frontiera per la connessione telematica ai   circuiti,   dedicati   o  virtuali,  adottati  a  tal  fine  dai rivenditori;
 iii. degli  apparati  di frontiera per la connessione ai canali telematici   e   telefonici   utilizzati   dai   giocatori   per   la partecipazione a distanza al gioco;
 b) assicurare  l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e degli apparati, impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si  rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare;
 c) garantire   l'accesso   ad   AAMS,   mediante  un'applicazione dedicata, ai dati di andamento del gioco giornalieri, nelle modalita' concordate   con   AAMS  stessa,  per  tutta  la  durata  della  fase sperimentale,  cosi'  come  fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS del 13 aprile 2006;
 d) fornire  alla commissione tecnica nominata da AAMS il supporto tecnico  da  essa richiesto nello svolgimento delle verifiche, di cui all'art.  8  del  decreto  dirigenziale  del 13 aprile 2006, volte ad accertare  la  correttezza  delle  funzionalita'  del proprio sistema informatico  e  di  quello del rivenditore, nonche' delle connessioni del  sistema del rivenditore con il sistema del gestore centralizzato e  delle  connessioni  di  entrambi  i  sistemi  con  il  sistema del giocatore;
 e) monitorare  la  correttezza  del funzionamento del sistema del rivenditore  e delle relative connessioni telematiche, secondo quanto previsto  nel  progetto  tecnico  definito  dal gestore centralizzato stesso  ed approvato da AAMS, provvedendo a richiederne il tempestivo adeguamento  in  caso di malfunzionamento e provvedendo altresi' alla risoluzione  del  rapporto  contrattuale nei casi di malfunzionamenti gravi   e/o   protratti   nel  tempo,  che  impediscono  il  regolare svolgimento della raccolta del gioco;
 f) a  garantire il corretto e puntuale pagamento delle vincite di fascia  alta  ai  giocatori,  nei  termini  e con le modalita' di cui all'art. 7;
 g) garantire  la gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili di cui all'art. 8, con le modalita' in esso indicate;
 h) curare la gestione delle contestazioni dei giocatori, ricevute direttamente   dai  giocatori  medesimi  ovvero  segnalate  da  AAMS, riguardanti  l'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed  il loro regolare pagamento, comunicando tempestivamente ad AAMS i casi  che  ne  richiedono l'intervento e prestando ad AAMS stessa, in tali  casi,  il  supporto da essa richiesto. Il gestore centralizzato e', altresi', tenuto a trasmettere ad AAMS, con periodicita' mensile, un  rapporto  informativo  riguardo alle contestazioni ricevute ed ai provvedimenti intrapresi;
 i) sollecitare tempestivamente il rivenditore nei casi di mancato ricevimento  della  comunicazione,  da  parte del rivenditore stesso, dell'avvenuto  accredito  sui  conti di gioco delle vincite di fascia bassa spettanti ai giocatori. Provvedere inoltre alla segnalazione ad AAMS  nei  casi  in  cui  l'inadempienza  permane anche a seguito del sollecito.
 |  |  |  | Art. 10. Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore
 1.  AAMS, qualora il rivenditore non renda disponibile sul conto di gioco  o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a  vincite  di  fascia  bassa,  dispone  con proprio provvedimento, a seguito  degli  opportuni  accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del gestore centralizzato.
 2.  Il  gestore  centralizzato,  in attuazione del provvedimento di AAMS,  di  cui  al  precedente  comma 1, procede alla liquidazione al giocatore  degli  importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del  rivenditore  inadempiente mediante escussione della fideiussione da  esso  prestata  ai sensi dell'art. 7 del decreto dirigenziale del 13 aprile  2006,  provvedendo,  quindi, alla risoluzione del rapporto contrattuale con il rivenditore.
 |  |  |  | Art. 11. Obblighi e responsabilita' del rivenditore
 1.  Il  rivenditore,  durante la fase sperimentale, e' responsabile della  corretta esecuzione di tutte le attivita' allo stesso affidate dal decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e dal presente decreto ed e', a tal fine, obbligato a:
 a) garantire  la  realizzazione,  nonche'  la  conduzione  ed  il corretto  funzionamento, secondo quanto previsto nel progetto tecnico definito dal gestore centralizzato ed approvato da AAMS:
 i. del proprio sistema informatico;
 ii. degli  apparati  di  frontiera  e  dei circuiti, dedicati o virtuali,   per   la   connessione   con   il   sistema  del  gestore centralizzato;
 iii. degli  apparati  di frontiera per la connessione ai canali telematici   e   telefonici   utilizzati   dai   giocatori   per   la partecipazione a distanza al gioco;
 b) assicurare  l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e   delle   apparecchiature   impegnandosi   a  correggere  tutte  le imperfezioni   che   si   rendessero   palesi   ed   a   rimuovere  i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;
 c) a  supportare  la  commissione  tecnica nominata da AAMS nello svolgimento   delle   verifiche,   di  cui  all'art.  8  del  decreto dirigenziale  del  13 aprile  2006, volte ad accertare la correttezza delle   funzionalita'   del   proprio  sistema  informatico  e  delle connessioni con i sistemi del gestore centralizzato e del giocatore.
 2. Il rivenditore e' altresi' obbligato a:
 a) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di fascia  bassa mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, in conformita' con quanto previsto dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006;
 b) garantire,   a  seguito  della  richiesta  del  giocatore,  la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del credito di gioco corrispondenti  a  vincite  di  fascia  bassa,  ovvero  vigilare  sul corretto  e  tempestivo  adempimento  di  tale  obbligo  da parte del titolare  di  sistema terzo, provvedendo direttamente nel caso in cui quest'ultimo non onori l'impegno assunto;
 c) provvedere  al  corretto  e  puntuale versamento degli importi delle  giocate, al netto dell'aggio spettantegli e dell'importo delle vincite di fascia bassa accreditate sul conto di gioco del giocatore, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8.
 |  |  |  | Art. 12. Garanzie
 1. La garanzia prestata dal gestore centralizzato a favore di AAMS, di  cui  all'art.  7,  commi 1  e  3,  del  decreto  dirigenziale del 13 aprile  2006,  e' posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di  versamento  degli  importi dovuti ad AAMS e di liquidazione degli importi dovuti a qualsiasi titolo ai giocatori, ai sensi del presente decreto.
 2.  La  garanzia  prestata  dal  rivenditore  a  favore del gestore centralizzato,  di  cui  all'art.  7,  commi dal  2 al 4, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, e' posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 13. Vigilanza controlli ed ispezioni
 1.  AAMS  esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul gestore centralizzato e sui rivenditori, inclusi i sistemi informatici, anche mediante  controlli  ed ispezioni con accesso, decise unilateralmente ed  attuate  senza  preavviso  presso  le  loro  sedi,  con specifico riferimento  all'esecuzione  di  tutte  le  attivita'  oggetto  della sperimentazione, di cui al decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 ed al presente decreto.
 2.  Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione,  verifica  e  controllo,  ad  esclusione  delle  spese  di trasferta, sono a carico del soggetto sottoposto a controllo.
 |  |  |  | Art. 14. Efficacia
 1.  Il  presente  provvedimento  e'  efficace  a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
 Roma, 28 settembre 2006
 Il direttore per i giochi: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 90
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