Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 28 settembre 2006
Caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale e' stato emanato il regolamento delle lotterie nazionali;
Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e di scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state adottate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;
Visto l'art. 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con particolare riferimento al comma 11, primo periodo: «il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile»; ed alla lettera a) del citato comma 11: «la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse, riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza, previste dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;
Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha provvisoriamente affidato, nell'ambito della sperimentazione stessa, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio lotterie nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e' necessario determinare le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere per la sperimentazione delle lotterie telematiche con partecipazione a distanza;
Dispone:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto disciplina le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere esclusivamente per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza, di cui al decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) AAMS: l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
b) anagrafica del giocatore: l'insieme dei dati del titolare del conto di gioco, che includono almeno il nome, il cognome, il codice fiscale e la data di nascita, la cui trasmissione al gestore centralizzato, in forma criptata, e' condizione necessaria per la partecipazione alle lotterie telematiche;
c) codice di identificazione: il codice che identifica univocamente un conto di gioco;
d) codice personale: il codice riservato del titolare del conto di gioco che, unitamente al codice di identificazione, consente l'identificazione del giocatore;
e) codice univoco: il codice, assegnato all'atto della convalida della giocata dal sistema del gestore centralizzato, che identifica univocamente la giocata;
f) conto di gioco: il conto intestato al giocatore sul quale sono registrate le operazioni derivanti dall'esecuzione del contratto di conto di gioco, incluse le giocate e le vincite delle lotterie telematiche;
g) contratto di conto di gioco: il contratto, di cui al decreto direttoriale 21 marzo 2006, tra il giocatore ed un titolare di sistema, coincidente con il rivenditore o del quale il rivenditore si avvale, alla cui stipula e' subordinata la partecipazione alle lotterie telematiche;
h) credito di gioco: il saldo esistente sul conto di gioco;
i) gestore centralizzato: il Consorzio lotterie nazionali cui e' provvisoriamente affidata la realizzazione e la gestione delle lotterie telematiche, per la durata del periodo di sperimentazione, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS Direzione per i giochi del 13 aprile 2006;
l) giocata: ciascuna giocata delle lotterie telematiche, con esito casuale e non prevedibile, richiesta dal giocatore, erogata dal sistema del gestore centralizzato e contraddistinta da un codice univoco;
m) giocatore: il soggetto titolare di un contratto di conto di gioco che partecipa alle lotterie telematiche;
n) interfaccia di gioco: la rappresentazione della lotteria telematica, comprensiva della grafica e dei comandi di interazione, trasmessa dal sistema del gestore centralizzato al sistema del giocatore;
o) lotterie telematiche: ciascuna lotteria istantanea con partecipazione a distanza, di cui all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la cui raccolta avviene attraverso i canali telematici e/o telefonici, come previsto dall'art. 11-quinquesdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248;
p) prezzo della giocata: l'importo corrisposto dal giocatore per l'acquisto di ciascuna giocata;
q) richiesta/e di gioco: l'azione non revocabile che il giocatore compie attraverso il comando di interazione dell'interfaccia di gioco per acquistare una giocata;
r) rivenditore: il soggetto titolare di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato che, disponendo di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti da AAMS, e' abilitato alla raccolta delle lotterie telematiche;
s) sistema del gestore centralizzato: la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, costituita da apparecchiature hardware ed applicazioni software, di proprieta' del gestore centralizzato, per la produzione e la gestione centralizzata delle lotterie telematiche; il sistema del gestore centralizzato assume, relativamente alla presente sperimentazione, le funzioni di sistema di registrazione, controllo e convalida nazionale, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006;
t) sistema del rivenditore: l'insieme delle apparecchiature tecnologiche hardware e delle applicazioni software, di cui e' dotato il rivenditore per la raccolta delle lotterie telematiche;
u) sistema del giocatore: la dotazione tecnologica utilizzata dal giocatore per la connessione telematica con il gestore centralizzato e con il rivenditore ai fini della partecipazione alle lotterie telematiche;
v) titolare di sistema: il soggetto, di cui al decreto direttoriale del 21 marzo 2006, titolare di contratti di conto di gioco e dotato di un sistema per la gestione dei conti di gioco, coincidente con il rivenditore o del quale questo si avvale.
 
Art. 2.
Processo di gioco
1. Il processo di gioco si articola nelle fasi di seguito descritte:
a) abilitazione del giocatore;
b) identificazione del giocatore;
c) scelta della lotteria telematica;
d) richiesta della giocata;
e) autorizzazione della giocata;
f) erogazione, convalida della giocata e comunicazione dell'esito;
g) pagamento delle vincite.
2. Il tempo intercorrente tra la richiesta della giocata e la comunicazione dell'esito non puo' essere inferiore a sette secondi.
 
Art. 3.
Abilitazione del giocatore
1. La partecipazione alle lotterie telematiche e' subordinata:
a) alla titolarita' da parte del giocatore di un contratto di conto di gioco che preveda espressamente le modalita' di pagamento delle vincite delle lotterie telematiche, come previsto dal successivo art. 7;
b) all'ottenimento da parte del rivenditore, ovvero del titolare di sistema terzo, dell'esplicito consenso del giocatore al trattamento dei dati personali ai fini di quanto previsto dal presente decreto;
c) alla trasmissione, da parte del rivenditore, anche per il tramite del titolare di sistema, al gestore centralizzato, dell'anagrafica del giocatore in forma criptata.
 
Art. 4.
Identificazione del giocatore, scelta della lotteria
telematica e richiesta della giocata
1. Il giocatore si identifica sul sistema del rivenditore mediante la digitazione del codice di identificazione e del codice personale e, quindi, sceglie sul medesimo sistema la lotteria telematica alla quale intende partecipare.
2. Mediante la scelta della lotteria, dopo l'identificazione, il giocatore si connette al sistema del gestore centralizzato che trasmette al sistema del giocatore l'interfaccia di gioco della lotteria prescelta. L'interfaccia di gioco consente:
a) la richiesta della giocata;
b) l'erogazione della giocata, accompagnata dalla rappresentazione grafica del gioco;
c) la visualizzazione dell'esito della giocata;
d) la visualizzazione del credito di gioco del conto di gioco.
3. Il giocatore richiede una giocata, selezionandola sull'interfaccia di gioco. La richiesta di gioco e' irrevocabile.
4. Il prezzo della giocata e' variabile, in base alla lotteria telematica, da un minimo di euro 0,50 ad un massimo di euro 10,00 ed e' definito con gli appositi provvedimenti di AAMS di indizione delle singole lotterie.
 
Art. 5.
Autorizzazione della giocata
1. Il sistema del gestore centralizzato comunica al sistema del rivenditore la richiesta della giocata effettuata dal giocatore.
2. Il sistema del rivenditore autorizza, nel caso sussistano le condizioni, la richiesta della giocata e ne da' comunicazione al sistema del gestore centralizzato. Qualora l'autorizzazione venga negata il sistema del gestore centralizzato ne da' comunicazione al giocatore. L'autorizzazione della giocata e' irrevocabile.
 
Art. 6.
Erogazione della giocata, convalida
e comunicazione dell'esito
1. A seguito dell'autorizzazione da parte del sistema del rivenditore, il sistema del gestore centralizzato eroga e convalida la giocata, attribuendole un codice univoco e consentendo al giocatore la fruizione della stessa attraverso l'interfaccia di gioco.
2. L'esito, il codice univoco della giocata e, in caso di vincita, il relativo importo sono comunicati dal sistema del gestore centralizzato al sistema del giocatore ed al sistema del rivenditore.
3. A seguito del ricevimento dell'esito della giocata, il rivenditore provvede ad addebitare il prezzo della giocata sul conto di gioco del giocatore, direttamente o per il tramite del titolare di sistema terzo. La convalida e l'attribuzione del codice univoco della giocata determinano l'obbligo per il rivenditore di versare al gestore centralizzato l'importo della giocata, al netto dell'aggio ad esso spettante, da effettuare con le modalita' stabilite al successivo art. 8.
4. L'avvenuta registrazione della giocata, attraverso l'attribuzione del codice univoco, sul sistema del gestore centralizzato costituisce il titolo esclusivo che certifica i diritti del giocatore connessi alle giocate effettuate.
5. Il sistema del gestore centralizzato consente al giocatore la stampa di un promemoria riportante i dati identificativi della giocata e dell'esito della stessa.
6. Il rivenditore, ovvero il titolare di sistema terzo, puo' consentire, su richiesta del giocatore, a titolo di promemoria, la stampa della pagina del sito che visualizza i dati identificativi della giocata, il codice univoco della giocata, l'esito della stessa nonche', in caso di vincita, il relativo importo. Tale pagina, nonche' l'eventuale sua stampa, deve obbligatoriamente riportare i dati identificativi del rivenditore, incluso il numero della concessione che lo abilita alla raccolta a distanza delle lotterie telematiche, nonche' il codice identificativo del conto di gioco ed il codice fiscale del giocatore.
 
Art. 7.
Pagamento delle vincite
1. Le lotterie telematiche prevedono vincite di fascia bassa, di importo non superiore ad euro 10.000,00, e vincite di fascia alta, di importo superiore ad euro 10.000,00, per le quali sono adottate differenti procedure di pagamento.
2. Il rivenditore da' informazione sul proprio sito riguardo alle procedure di pagamento previste, rispettivamente, per le vincite di fascia alta e per quelle di fascia bassa.
3. Il rivenditore, ovvero il titolare di sistema terzo, assicura al giocatore, ai sensi del decreto direttoriale del 21 marzo 2006 e con le modalita' in esso previste, l'accesso mediante identificazione alle registrazioni riguardanti, sia le giocate effettuate ed i relativi importi, sia gli esiti delle giocate stesse e gli importi delle eventuali vincite.
4. Relativamente alle vincite di fascia bassa il rivenditore:
a) provvede, a seguito del ricevimento della comunicazione dell'esito della giocata, al corretto e tempestivo pagamento della vincita, mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, direttamente o tramite il titolare di sistema terzo;
b) comunica immediatamente l'avvenuto pagamento della vincita al sistema del gestore centralizzato; il gestore centralizzato contabilizza i pagamenti delle vincite di fascia bassa, ai fini della predisposizione dell'estratto conto di cui all'art. 8, comma 1.
5. Relativamente alle vincite di fascia alta:
a) il gestore centralizzato, contestualmente alla comunicazione al giocatore della vincita, da' evidenza delle modalita' di pagamento previste;
b) il giocatore reclama la vincita presso l'ufficio premi del gestore centralizzato, o presso la banca tesoriera del gestore centralizzato medesimo, mediante presentazione di un documento di identita' valido e comunicazione del proprio codice fiscale e del codice univoco della giocata vincente; in caso di reclamo presso la banca tesoriera, questa provvede ad inoltrare la richiesta del giocatore al gestore centralizzato, rilasciando al giocatore stesso apposita ricevuta;
c) il giocatore, all'atto del reclamo, sceglie la modalita' di riscossione della vincita tra quelle messe a disposizione dal gestore centralizzato;
d) un'apposita commissione, istituita da AAMS con proprio provvedimento e composta da suoi rappresentanti e da rappresentanti del gestore centralizzato:
i. accerta l'esistenza e l'ammontare della vincita reclamata;
ii. verifica, mediante accesso alla anagrafica del giocatore, residente in forma criptata nel sistema del gestore centralizzato, la corrispondenza tra il codice fiscale e i dati anagrafici del giocatore che ha reclamato la vincita con quelli del titolare del conto di gioco relativo alla giocata vincente;
iii. redige apposito verbale delle operazioni di verifica e di certificazione della vincita, del corrispondente importo e della relativa titolarita';
e) il gestore centralizzato, sulla base della certificazione contenuta nel verbale, dispone il pagamento della vincita a favore del giocatore con la modalita' da esso prescelta;
f) il gestore centralizzato comunica al rivenditore l'avvenuto pagamento delle vincite.
6. Il pagamento delle vincite di fascia alta e' effettuato entro il termine massimo di trenta giorni dal reclamo.
7. Entro il trentesimo giorno successivo alla chiusura di ciascuna lotteria telematica la commissione, di cui al precedente comma 5, lettera d), si riunisce e verifica la presenza di vincite di fascia alta non reclamate e, qualora ne accerti l'esistenza, redige un verbale riportante, per ciascuna di esse, il codice univoco della giocata, la data di effettuazione della medesima, l'importo della vincita non reclamata, i dati identificativi del rivenditore, il codice identificativo del conto di gioco, i dati identificativi ed il codice fiscale del giocatore. I dati identificativi di ciascun giocatore, riportati nel verbale, sono integrati da AAMS con l'indicazione dell'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore stesso. Il suddetto verbale e' trasmesso al gestore centralizzato che provvede, entro il termine massimo di trenta giorni, a sollecitare il giocatore alla riscossione della vincita.
8. Trascorsi dodici mesi dalla data di chiusura di ciascuna lotteria telematica, il giocatore che non abbia ancora provveduto alla riscossione della vincita di fascia alta avra' a disposizione l'importo stesso per i successivi ventiquattro mesi, trascorsi i quali esso sara' trasmesso a mezzo vaglia all'ultimo indirizzo conosciuto del giocatore medesimo. Nel caso in cui risulti comunque impossibile la liquidazione dell'importo al giocatore, lo stesso verra' acquisito dall'Erario, decorsi gli ordinari termini di prescrizione previsti dalla legge vigente.
 
Art. 8.
Flussi finanziari ed adempimenti contabili
1. Il gestore centralizzato, settimanalmente, a mezzo del proprio sistema informatico, mette a disposizione di ogni rivenditore il relativo estratto conto riportante per ciascuna lotteria telematica in esercizio:
a) il numero e l'ammontare delle giocate erogate e contabilizzate nella settimana di riferimento;
b) l'aggio spettante al rivenditore;
c) l'importo delle vincite di cui al precedente art. 7, comma 4;
d) l'importo netto a debito da versare al gestore centralizzato, ovvero a credito da conguagliare nell'estratto conto della settimana successiva.
2. Il rivenditore, nel giorno successivo a quello di ricevimento dell'estratto conto, provvede al versamento dell'importo netto a debito sull'apposito conto corrente indicato dal gestore centralizzato.
3. Il gestore centralizzato, entro il decimo giorno successivo al compimento di ciascun mese solare, versa alla sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, per ciascuna lotteria telematica, le somme relative alle giocate erogate, al netto del corrispettivo spettantegli, dell'ammontare delle vincite pagate e di quelle reclamate e non ancora pagate.
4. Il gestore centralizzato provvede alla liquidazione delle vincite di fascia alta, prelevandole dalla disponibilita' del conto corrente di cui al comma 5.
5. Per la gestione finanziaria delle lotterie telematiche il gestore centralizzato utilizza un conto corrente bancario a se' intestato, acceso presso un istituto bancario avente sede nel territorio italiano, in grado di assicurare il servizio alle migliori condizioni di mercato. Al conto corrente bancario affluiscono gli importi netti a debito versati dai rivenditori risultanti dagli estratti conto settimanali. Da detto conto il gestore centralizzato preleva:
a) l'importo delle vincite di fascia alta reclamate dai giocatori;
b) il corrispettivo spettante al gestore centralizzato stesso;
c) l'importo da versare alla Tesoreria provinciale dello Stato.
6. Il gestore centralizzato rende conto della gestione contabile e finanziaria mediante la regolare produzione e consegna ad AAMS:
a) degli appositi rendiconti definiti sulla base delle indicazioni espresse da AAMS e con essa concordati, riguardanti le giocate erogate, il pagamento delle vincite, il corrispettivo spettante al gestore centralizzato, gli importi da versare ad AAMS, con riferimento a ciascun mese di esercizio, al periodo intercorrente dall'apertura di ciascuna lotteria fino al mese di riferimento, all'intero periodo di esercizio di ciascuna lotteria;
b) del conto giudiziale, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilita' generale dello Stato, delle somme relative alla giocate erogate ed alle vincite ad esse relative, contenente l'analisi della gestione finanziaria delle riscossioni e dei pagamenti dell'intero anno, al quale sono allegate le quietanze di Tesoreria provinciale dello Stato, relative al riversamento degli utili erariali; tale conto giudiziale deve essere trasmesso entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.
 
Art. 9.
Obblighi e responsabilita' del gestore centralizzato
1. Il gestore centralizzato, fino a tutta la durata della fase sperimentale, cosi' come fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS del 13 aprile 2006, e' responsabile della corretta esecuzione del servizio di gestione centralizzata nonche' delle attivita' affidategli dal presente decreto, ed e' a tal fine obbligato a:
a) garantire la realizzazione, nonche' la conduzione ed il corretto funzionamento, in conformita' con il progetto tecnico da esso stesso definito ed approvato da AAMS:
i. del proprio sistema informatico;
ii. degli apparati di frontiera per la connessione telematica ai circuiti, dedicati o virtuali, adottati a tal fine dai rivenditori;
iii. degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici e telefonici utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e degli apparati, impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo, che si dovessero verificare;
c) garantire l'accesso ad AAMS, mediante un'applicazione dedicata, ai dati di andamento del gioco giornalieri, nelle modalita' concordate con AAMS stessa, per tutta la durata della fase sperimentale, cosi' come fissata dall'art. 3, comma 1, del decreto dirigenziale di AAMS del 13 aprile 2006;
d) fornire alla commissione tecnica nominata da AAMS il supporto tecnico da essa richiesto nello svolgimento delle verifiche, di cui all'art. 8 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, volte ad accertare la correttezza delle funzionalita' del proprio sistema informatico e di quello del rivenditore, nonche' delle connessioni del sistema del rivenditore con il sistema del gestore centralizzato e delle connessioni di entrambi i sistemi con il sistema del giocatore;
e) monitorare la correttezza del funzionamento del sistema del rivenditore e delle relative connessioni telematiche, secondo quanto previsto nel progetto tecnico definito dal gestore centralizzato stesso ed approvato da AAMS, provvedendo a richiederne il tempestivo adeguamento in caso di malfunzionamento e provvedendo altresi' alla risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di malfunzionamenti gravi e/o protratti nel tempo, che impediscono il regolare svolgimento della raccolta del gioco;
f) a garantire il corretto e puntuale pagamento delle vincite di fascia alta ai giocatori, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 7;
g) garantire la gestione dei flussi finanziari e gli adempimenti contabili di cui all'art. 8, con le modalita' in esso indicate;
h) curare la gestione delle contestazioni dei giocatori, ricevute direttamente dai giocatori medesimi ovvero segnalate da AAMS, riguardanti l'esito delle giocate, le vincite spettanti ai giocatori ed il loro regolare pagamento, comunicando tempestivamente ad AAMS i casi che ne richiedono l'intervento e prestando ad AAMS stessa, in tali casi, il supporto da essa richiesto. Il gestore centralizzato e', altresi', tenuto a trasmettere ad AAMS, con periodicita' mensile, un rapporto informativo riguardo alle contestazioni ricevute ed ai provvedimenti intrapresi;
i) sollecitare tempestivamente il rivenditore nei casi di mancato ricevimento della comunicazione, da parte del rivenditore stesso, dell'avvenuto accredito sui conti di gioco delle vincite di fascia bassa spettanti ai giocatori. Provvedere inoltre alla segnalazione ad AAMS nei casi in cui l'inadempienza permane anche a seguito del sollecito.
 
Art. 10.
Ulteriori disposizioni a tutela del giocatore
1. AAMS, qualora il rivenditore non renda disponibile sul conto di gioco o non consenta al giocatore la riscossione di importi relativi a vincite di fascia bassa, dispone con proprio provvedimento, a seguito degli opportuni accertamenti, la liquidazione dei suddetti importi da parte del gestore centralizzato.
2. Il gestore centralizzato, in attuazione del provvedimento di AAMS, di cui al precedente comma 1, procede alla liquidazione al giocatore degli importi ad esso spettanti rivalendosi nei confronti del rivenditore inadempiente mediante escussione della fideiussione da esso prestata ai sensi dell'art. 7 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, provvedendo, quindi, alla risoluzione del rapporto contrattuale con il rivenditore.
 
Art. 11.
Obblighi e responsabilita' del rivenditore
1. Il rivenditore, durante la fase sperimentale, e' responsabile della corretta esecuzione di tutte le attivita' allo stesso affidate dal decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e dal presente decreto ed e', a tal fine, obbligato a:
a) garantire la realizzazione, nonche' la conduzione ed il corretto funzionamento, secondo quanto previsto nel progetto tecnico definito dal gestore centralizzato ed approvato da AAMS:
i. del proprio sistema informatico;
ii. degli apparati di frontiera e dei circuiti, dedicati o virtuali, per la connessione con il sistema del gestore centralizzato;
iii. degli apparati di frontiera per la connessione ai canali telematici e telefonici utilizzati dai giocatori per la partecipazione a distanza al gioco;
b) assicurare l'efficiente e tempestiva manutenzione del sistema e delle apparecchiature impegnandosi a correggere tutte le imperfezioni che si rendessero palesi ed a rimuovere i malfunzionamenti, di qualsiasi tipo che si dovessero verificare;
c) a supportare la commissione tecnica nominata da AAMS nello svolgimento delle verifiche, di cui all'art. 8 del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, volte ad accertare la correttezza delle funzionalita' del proprio sistema informatico e delle connessioni con i sistemi del gestore centralizzato e del giocatore.
2. Il rivenditore e' altresi' obbligato a:
a) provvedere al corretto e tempestivo pagamento delle vincite di fascia bassa mediante accredito sul conto di gioco del giocatore, in conformita' con quanto previsto dal decreto direttoriale del 21 marzo 2006;
b) garantire, a seguito della richiesta del giocatore, la corretta e tempestiva liquidazione degli importi del credito di gioco corrispondenti a vincite di fascia bassa, ovvero vigilare sul corretto e tempestivo adempimento di tale obbligo da parte del titolare di sistema terzo, provvedendo direttamente nel caso in cui quest'ultimo non onori l'impegno assunto;
c) provvedere al corretto e puntuale versamento degli importi delle giocate, al netto dell'aggio spettantegli e dell'importo delle vincite di fascia bassa accreditate sul conto di gioco del giocatore, nei termini e con le modalita' di cui all'art. 8.
 
Art. 12.
Garanzie
1. La garanzia prestata dal gestore centralizzato a favore di AAMS, di cui all'art. 7, commi 1 e 3, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, e' posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di versamento degli importi dovuti ad AAMS e di liquidazione degli importi dovuti a qualsiasi titolo ai giocatori, ai sensi del presente decreto.
2. La garanzia prestata dal rivenditore a favore del gestore centralizzato, di cui all'art. 7, commi dal 2 al 4, del decreto dirigenziale del 13 aprile 2006, e' posta a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 2, del presente decreto.
 
Art. 13.
Vigilanza controlli ed ispezioni
1. AAMS esercita i poteri di vigilanza e di controllo sul gestore centralizzato e sui rivenditori, inclusi i sistemi informatici, anche mediante controlli ed ispezioni con accesso, decise unilateralmente ed attuate senza preavviso presso le loro sedi, con specifico riferimento all'esecuzione di tutte le attivita' oggetto della sperimentazione, di cui al decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 ed al presente decreto.
2. Tutti gli oneri e le spese connessi alle operazioni di accesso, ispezione, verifica e controllo, ad esclusione delle spese di trasferta, sono a carico del soggetto sottoposto a controllo.
 
Art. 14.
Efficacia
1. Il presente provvedimento e' efficace a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Roma, 28 settembre 2006
Il direttore per i giochi: Tagliaferri Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 90
 
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