| IL DIRETTORE GENERALE dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
 Vista  la  legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;
 Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione  fiscale  dei  prodotti  oggetto  di monopolio di Stato e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista  la  legge  10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla  importazione  e  commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  13 maggio  1983,  n. 198, sull'adeguamento alla normativa  comunitaria  della  disciplina  concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;
 Vista  le  legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;
 Visto   il   decreto  ministeriale  22 febbraio  1999,  n.  67  e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n. 184 recante l'attuazione  della  direttiva  2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;
 Visto  il  decreto  direttoriale  19 dicembre  2001  che fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei sigari e sigaretti e successive integrazioni;
 Vista  l'istanza della ditta International Tobacco Agency S.r.l., intesa  ad  ottenere  l'iscrizione nella tariffa di vendita di alcune marche  di  tabacchi lavorati della societa' Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh;
 Vista  la  propria  nota  n. 2006/10275 del 13 giugno 2006 con la quale  non  e'  stato  dato seguito alla citata istanza di iscrizione nella tariffa di vendita;
 Visto il ricorso proposto dalla societa' Dannemann Cigarrenfabrik Gmbh, in data 5 agosto 2006, avverso alla suddetta nota;
 Vista  l'ordinanza  8154/2006 del 27 settembre 2006 del tribunale amministrativo  per  il  Lazio  con  la  quale  e'  stata concessa la sospensiva della nota del 13 giugno 2006;
 Considerato che ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965,   n.   825,  e  successive  modificazioni,  occorre  provvedere all'inserimento   delle  suddette  marche  di  tabacco  lavorato,  in conformita'   ai   prezzi  indicati  nella  citata  richiesta,  nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella B, allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;
 Decreta:
 Le  seguenti  marche  di  tabacco  lavorato  sono  inquadrate nelle classificazioni  stabilile  dalla  tabella  B,  allegata  al  decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, al prezzo di tariffa a fianco di ciascun prodotto indicato:
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 15   <----
 
 Il presente decreto, che sara' trasmesso alla Corte dei conti per la  registrazione,  entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2006
 Il direttore generale: Tino Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 109
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