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| Gazzetta n. 261 del 9 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 27 ottobre 2006, n. 277 |  | Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata mafiosa o similare. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 Istituzione e compiti
 1.  E'  istituita,  per  la  durata  della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82  della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalita' organizzata di tipo mafioso di  cui all'articolo 416-bis del codice penale nonche' sulle similari associazioni   criminali,  anche  di  matrice  straniera,  che  siano comunque  di  estremo  pericolo  per  il sistema sociale, economico e istituzionale, con i seguenti compiti:
 a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive  modificazioni, e delle altre leggi dello Stato nonche' degli indirizzi del Parlamento in materia di criminalita' organizzata di tipo mafioso e similare;
 b) verificare  l'attuazione  delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio  1991,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo  1991,  n.  82,  e  successive  modificazioni,  del  decreto legislativo  29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni, della legge  13 febbraio  2001,  n. 45, e del regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  23 aprile  2004,  n. 161, riguardanti le persone  che  collaborano  con la giustizia e le persone che prestano testimonianza,  e  promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzarne l'efficacia;
 c) verificare  l'attuazione  delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre  2002,  n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario  di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;
 d) accertare  la  congruita'  della  normativa  vigente  e  della conseguente  azione  dei  pubblici  poteri, formulando le proposte di carattere   legislativo  e  amministrativo  ritenute  necessarie  per rendere  piu'  coordinata  e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni  e degli enti locali e piu' adeguate le intese internazionali concernenti  la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;
 e) accertare  e  valutare  la  natura  e  le  caratteristiche dei mutamenti  e  delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue  connessioni,  comprese  quelle  istituzionali,  con  particolare riguardo   agli  insediamenti  stabilmente  esistenti  nelle  regioni diverse   da   quelle   di   tradizionale   inserimento   e  comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonche' ai processi   di   internazionalizzazione   e   cooperazione  con  altre organizzazioni  criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attivita'  illecite  contro  la  persona,  l'ambiente, i patrimoni, i diritti  di  proprieta' intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare  riguardo  alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali;
 f) accertare  le  modalita' di difesa del sistema degli appalti e delle  opere  pubbliche  dai  condizionamenti mafiosi individuando le diverse  forme  di  inquinamento mafioso e le specifiche modalita' di interferenza  illecita in ordine al complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le opere pubbliche;
 g) verificare  la  congruita'  della  normativa  vigente  per  la prevenzione  e  il  contrasto  delle varie forme di accumulazione dei patrimoni  illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre  utilita'  che  rappresentino  il  provento  della criminalita' organizzata mafiosa o similare, nonche' l'adeguatezza delle strutture e  l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere  legislativo e amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento   alle   intese  internazionali,  all'assistenza  e  alla cooperazione giudiziaria;
 h)   verificare   l'impatto   negativo   delle   attivita'  delle associazioni mafiose sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione  dei  principi di liberta' della iniziativa economica privata, di libera concorrenza nel mercato, di liberta' di accesso al sistema  creditizio  e  finanziario  e  di  trasparenza  della  spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;
 i) verificare   l'adeguatezza   delle   norme   sulle  misure  di prevenzione  patrimoniale,  sulla  confisca  dei  beni e sul loro uso sociale  e  produttivo,  proponendo  le misure idonee a renderle piu' efficaci;
 l)   verificare   l'adeguatezza  delle  strutture  preposte  alla prevenzione   e  al  contrasto  dei  fenomeni  criminali  nonche'  al controllo del territorio;
 m) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione  mafiosa  negli  enti locali e proporre misure idonee a prevenire  e  a  contrastare  tali  fenomeni, verificando l'efficacia delle  disposizioni  vigenti  in  materia,  con  riguardo  anche alla normativa   concernente  lo  scioglimento  dei  consigli  comunali  e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;
 n) riferire  al  Parlamento  al  termine dei suoi lavori, nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo 133  del codice di procedura penale.
 3. La Commissione puo' organizzare i propri lavori attraverso uno o piu'   comitati,   costituiti   secondo   il   regolamento   di   cui all'articolo 6, comma 1.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di faciliare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
 «Art.  82.  - Ciascuna Camera puo' disporre inchieste
 su materie di pubblico interesse.
 A  tale  scopo  nomina  fra  i  propri  componenti  una
 commissione  formata in modo da rispecchiare la proporzione
 dei  vari  gruppi. La commissione di inchiesta procede alle
 indagini  e  agli  esami  con gli stessi poteri e le stesse
 limitazioni della Autorita' giudiziaria.».
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 416-bis del codice
 penale:
 «Art.  416-bis  (Associazione  di  tipo  mafioso).  -
 Chiunque  fa  parte  di  un'associazione  di  tipo  mafioso
 formata  da tre o piu' persone, e' punito con la reclusione
 da cinque a dieci anni.
 Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
 l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
 reclusione da sette a dodici anni.
 L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
 fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
 vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
 di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
 acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
 comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
 concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
 o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
 altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
 esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
 occasione di consultazioni elettorali.
 Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
 reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
 primo  comma e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei  casi
 previsti dal secondo comma.
 L'associazione    si    considera   armata   quando   i
 partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
 della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
 esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
 deposito.
 Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
 intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
 in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
 profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
 sono aumentate da un terzo alla meta'.
 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
 confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
 commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
 prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
 Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
 anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
 localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
 intiimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono scopi
 corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
 mafioso».
 - La   legge   13 settembre   1982,   n.   646,   reca:
 «Disposizioni  in  materia  di  misure  di  prevenzione  di
 carattere   patrimoniale   ed   integrazione   alle   leggi
 27 dicembre  1956,  n.  1423,  10 febbraio  1962,  n.  57 e
 31 maggio  1965,  n.  575.  Istituzione  di una commissione
 parlamentare sul fenomeno della mafia».
 - Il  decreto-legge  15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
 con  modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, reca:
 «Nuove  norme in materia di sequestri di persona a scopo di
 estorsione  e per la protezione dei testimoni di giustizia,
 nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di
 coloro che collaborano con la giustizia.».
 -  Il  decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, reca:
 «Disciplina   del  cambiamento  delle  generalita'  per  la
 protezione di coloro che collaborano con la giustizia.)».
 - La  legge  13 febbraio  2001,  n. 45, reca: «Modifica
 della   disciplina   della  protezione  e  del  trattamento
 sanzionatorio  di  coloro  che collaborano con la giustizia
 nonche'  disposizioni  a  favore delle persone che prestano
 testimonianza».
 - Il decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 161, reca:
 «Regolamento ministeriale concernente le speciali misure di
 protezione  previste  per  i collaboratori di giustizia e i
 testimoni,  ai  sensi  dell'art.  17-bis  del decreto-legge
 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
 legge  15 marzo  1991, n. 82, introdotto dall'art. 19 della
 legge 13 febbraio 2001, n. 45».
 - La  legge  23 dicembre  2002, n. 279, reca: «Modifica
 degli  articoli 4-bis  e 41-bis della legge 26 luglio 1975,
 n. 354, in materia di trattamento penitenziario».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  41-bis della legge
 26 luglio    1975,    n.   354,   (Norme   sull'ordinamento
 penitenziario  e  sull  esecuzione delle misure privative e
 limitative della liberta):
 «Art.  41-bis  (Situazioni  di emergenza). - 1. In casi
 eccezionali  di  rivolta  o  di  altre  gravi situazioni di
 emergenza, il Ministro di grazia e giustizia ha facolta' di
 sospendere  nell'istituto  interessato  o  in parte di esso
 l'applicazione  delle  normali  regole  di  trattamento dei
 detenuti  e  degli  internati.  La  sospensione deve essere
 motivata  dalla  necessita'  di  ripristinare l'ordine e la
 sicurezza   e  ha  la  durata  strettamente  necessaria  al
 conseguimento del fine suddetto.
 2.  Quando  ricorrano  gravi  motivi  di  ordine  e  di
 sicurezza   pubblica,   anche   a  richiesta  del  Ministro
 dell'interno,  il  Ministro  della giustizia ha altresi' la
 facolta'  di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
 dei  detenuti  o internati per taluno dei delitti di cui al
 primo  periodo del comma 1 dell'art. 4-bis, in relazione ai
 quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza
 di collegamenti con un associazione criminale, terroristica
 o  eversiva,  l'applicazione  delle regole di trattamento e
 degli  istituti  previsti  dalla presente legge che possano
 porsi  in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di
 sicurezza.   La   sospensione   comporta   le   restrizioni
 necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e
 per  impedire  i  collegamenti con l'associazione di cui al
 periodo precedente.
 2-bis. I provvedimenti emessi ai sensi del comma 2 sono
 adottati con decreto motivato del Ministro della giustizia,
 sentito  l'ufficio  del pubblico ministero che procede alle
 indagini  preliminari  ovvero  quello presso il giudice che
 procede  ed  acquisita  ogni  altra necessaria informazione
 presso  la  Direzione  nazionale  antimafia e gli organi di
 polizia  centrali  e  quelli  specializzati  nell'azione di
 contrasto  alla  criminalita'  organizzata,  terroristica o
 eversiva,   nell'ambito   delle  rispettive  competenze.  I
 provvedimenti  medesimi  hanno  durata  non inferiore ad un
 anno  e non superiore a due e sono prorogabili nelle stesse
 forme  per  periodi  successivi,  ciascuno pari ad un anno,
 purche'  non  risulti  che  la  capacita'  del  detenuto  o
 dell'internato   di  mantenere  contatti  con  associazioni
 criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno.
 2-ter.  Se  anche prima della scadenza risultano venute
 meno  le  condizioni  che hanno determinato l'adozione o la
 proroga  del  provvedimento  di cui al comma 2, il Ministro
 della  giustizia  procede, anche d'ufficio, alla revoca con
 decreto   motivato.   Il  provvedimento  che  non  accoglie
 l'istanza  presentata  dal  detenuto,  dall'internato o dal
 difensore  e'  reclamabile ai sensi dei commi 2-quinquies e
 2-sexies.  In  caso di mancata adozione del provvedimento a
 seguito  di  istanza  del  detenuto,  dell'internato  o del
 difensore,  la stessa si intende non accolta decorsi trenta
 giorni dalla sua presentazione.
 2-quater.  La sospensione delle regole di trattamento e
 degli istituti di cui al comma 2 puo' comportare:
 a) l'adozione  di misure di elevata sicurezza interna
 ed  esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
 prevenire   contatti   con  l'organizzazione  criminale  di
 appartenenza   o  di  attuale  riferimento,  contrasti  con
 elementi  di  organizzazioni  contrapposte, interazione con
 altri  detenuti  o  internati  appartenenti  alla  medesima
 organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
 b) la  determinazione  dei  colloqui in un numero non
 inferiore  a uno e non superiore a due al mese da svolgersi
 ad  intervalli di tempo regolari ed in locali attrezzati in
 modo  da  impedire  il passaggio di oggetti. Sono vietati i
 colloqui  con  persone  diverse dai familiari e conviventi,
 salvo  casi  eccezionali  determinati  volta  per volta dal
 direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
 pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
 giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
 secondo  comrna  dell'art.  11.  I  colloqui possono essere
 sottoposti  a controllo auditivo ed a registrazione, previa
 motivata    autorizzazione    dell'autorita'    giudiziaria
 competente  ai  sensi  del medesimo secondo comma dell'art.
 11; puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato del
 direttore  dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla
 pronuncia  della  sentenza  di  primo grado, dall'autorita'
 giudiziaria  competente  ai  sensi  di quanto stabilito nel
 secondo comma dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di
 applicazione,   un   colloquio  telefonico  mensile  con  i
 familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti
 sottoposto,  comunque,  a  registrazione.  Le  disposizioni
 della  presente  lettera non si applicano ai colloqui con i
 difensori;
 c) la  limitazione  delle  somme,  dei  beni  e degli
 oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
 d)  l'esclusione  dalle rappresentanze dei detenuti e
 degli internati;
 e) la   sottoposizione   a  visto  di  censura  della
 corrispondenza,  salvo quella con i membri del Parlamento o
 con  autorita'  europee  o  nazionali  aventi competenza in
 materia di giustizia;
 f)  la  limitazione  della permanenza all'aperto, che
 non puo' svolgersi in gruppi superiori a cinque persone, ad
 una  durata  non  superiore  a  quattro ore al giorno fermo
 restando  il  limite minimo di cui al primo comma dell'art.
 10.
 2-quinquies.  Il  detenuto  o l'internato nei confronti
 del quale e' stata disposta o confermata l'applicazione del
 regime  di  cui  al  comma 2,  ovvero il difensore, possono
 propone  reclamo  avverso  il provvedimento applicativo. Il
 reclamo  e'  presentato  nel  termine di dieci giorni dalla
 comunicazione  del provvedimento e su di esso e' competente
 a   decidere   il   tribunale   di   sorveglianza   che  ha
 giurisdizione   sull'istituto   al   quale  il  detenuto  o
 l'internato   e'   assegnato.   Il   reclamo  non  sospende
 l'esecuzione.  Il  successivo  trasferimento del detenuto o
 dell'internato  non  modifica  la competenza territoriale a
 decidere.
 2-sexies.   Il   tribunale,   entro  dieci  giorni  dal
 ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
 in   camera   di  consiglio,  nelle  forme  previste  dagli
 articoli 666  e  678  del codice di procedura penale, sulla
 sussistenza    dei    presupposti    per   l'adozione   del
 provvedimento e sulla congruita' del contenuto dello stesso
 rispetto  alle  esigenze  di cui al comma 2. Il procuratore
 generale presso la corte d'appello il detenuto, l'internato
 o  il  difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla
 sua   comunicazione,   ricorso   per   cassazione   avverso
 l'ordinanza  del  tribunale  per  violazione  di  legge. Il
 ricorso  non  sospende  l'esecuzione del provvedimento e va
 trasmesso  senza  ritardo alla Corte di cassazione. Qualora
 il reclamo sia stato accolto con la revoca della misura, il
 Ministro  della  giustizia,  ove  intenda disporre un nuovo
 provvedimento  ai  sensi  del  comma 2, deve, tenendo conto
 della  decisione del tribunale di sorveglianza, evidenziare
 elementi  nuovi  o  non valutati in sede di reclamo. Con le
 medesime  modalita'  il  Ministro  deve  procedere,  ove il
 reclamo  sia  stato  accolto  parzialmente,  per  la  parte
 accolta.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
 procedura penale:
 «Art.  133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
 -  1.  Se  il  testimone, il perito, il consulente tecnico,
 l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente
 citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento
 di  comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice
 puo'  ordinarne  l'accompagnamento coattivo e puo' altresi'
 condannarli,  con  ordinanza,  a  pagamento di una somma da
 lire centomila a lire un milione a favore della cassa delle
 ammende   nonche'   alle   spese   alle  quali  la  mancata
 comparizione ha dato causa.
 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Composizione e presidenza della Commissione
 1.  La  Commissione  e'  composta  da  venticinque  senatori  e  da venticinque  deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato  della  Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in  proporzione  al  numero  dei  componenti  i  gruppi parlamentari, comunque  assicurando  la  presenza  di un rappresentante per ciascun gruppo  esistente  in  almeno  un  ramo del Parlamento. La nomina dei componenti  la Commissione tiene conto della specificita' dei compiti ad essa assegnati.
 2.  La  Commissione  e'  rinnovata  dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
 3.  Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera  dei  deputati,  entro  dieci  giorni  dalla  nomina  dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
 4.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due vicepresidenti  e  da  due  segretari,  e'  eletto  dai componenti la Commissione  a  scrutinio  segreto.  Per l'elezione del presidente e' necessaria  la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati  che  hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parita'  di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'.
 5.  Per  l'elezione,  rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero  di  voti.  In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 4.
 6.  Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.
 |  |  |  | Art. 3. Audizioni a testimonianza
 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
 2.  Per  i  segreti  professionale e bancario si applicano le norme vigenti.  In  nessun  caso  per  i fatti rientranti nei compiti della Commissione  puo'  essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.
 3.   E'   sempre  opponibile  il  segreto  tra  difensore  e  parte processuale nell'ambito del mandato.
 4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Gli articoli da 366 e 384-bis fanno parte del Capo I
 (dei delitti contro l'attivita' giudiziaria) del titolo III
 del libro secondo del codice penale.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  203  del codice di
 procedura penale:
 «Art.  203 (Informatori della polizia giudiziaria e dei
 servizi  di  sicurezza). - 1. Il giudice non puo' obbligare
 gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria nonche'
 il  personale  dipendente dai servizi per le informazioni e
 la  sicurezza  militare o democratica a rivelare i nomi dei
 loro   informatori.  Se  questi  non  sono  esaminati  come
 testimoni,  le  informazioni  da  essi  fornite non possono
 essere acquisite ne' utilizzate.
 1-bis.   L'inutilizzabilita'  opera  anche  nelle  fasi
 diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati
 interrogati ne' assunti a sommarie informazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Richiesta di atti e documenti
 1.  La  Commissione  puo'  ottenere,  anche  in  deroga  al divieto stabilito  dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti  e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita'  giudiziaria  o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
 2.   La  Commissione  garantisce  il  mantenimento  del  regime  di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
 3.  La  Commissione  puo'  ottenere,  da parte degli organi e degli uffici  della  pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi  custoditi,  prodotti  o comunque acquisiti in materia attinente alle finalita' della presente legge.
 4.   L'autorita'   giudiziaria   provvede  tempestivamente  e  puo' ritardare  la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto  motivato  solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha  efficacia  per  sei  mesi  e  puo'  essere rinnovato. Quando tali ragioni  vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a  trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
 5.  Quando  gli  atti  o  i  documenti  siano stati assoggettati al vincolo  di  segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari  di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
 6.  La  Commissione  stabilisce  quali  atti e documenti non devono essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  329  del codice di
 procedura penale:
 «Art.   329  (Obbligo  del  segreto).  -  1.  Gli  atti
 d'indagine  compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
 giudiziaria   sono   coperti  dal  segreto  fino  a  quando
 l'imputato  non  ne possa avere conoscenza e, comunque, non
 oltre la chiusura delle indagini preliminari.
 2.  Quando  e'  necessario  per  la  prosecuzione delle
 indagini,  il  pubblico  ministero puo', in deroga a quanto
 previsto  dall'art.  114, consentire, con decreto motivato,
 la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
 caso,   gli  atti  pubblicati  sono  depositati  presso  la
 segreteria del pubblico ministero.
 3.  Anche  quando  gli  atti  non sono piu' coperti dal
 segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
 di  necessita'  per  la  prosecuzione  delle indagini, puo'
 disporre con decreto motivato:
 a) l'obbligo  del  segreto  per  singoli atti, quando
 l'imputato  lo  consente  o  quando la conoscenza dell'atto
 puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
 b) il  divieto  di pubblicare il contenuto di singoli
 atti   o   notizie   specifiche   relative   a  determinate
 operazioni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo del segreto
 1.  I  componenti  la  Commissione,  i funzionari e il personale di qualsiasi  ordine  e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre  persone  che  collaborano  con  la  Commissione  o  compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza  per  ragioni  d'ufficio  o  di servizio sono obbligati al segreto  per  tutto  quanto  riguarda  gli  atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.
 2.  Salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del  segreto  di  cui al comma 1 e' punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
 3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le stesse pene si  applicano  a  chiunque  diffonda  in  tutto o in parte, anche per riassunto  o  informazione,  atti  o  documenti  del  procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
 «Art.  326  (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di
 ufficio).  -  Il pubblico ufficiale o la persona incaricata
 di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
 alle  finziom  o al servizio, o comunque abusando della sua
 qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
 rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
 conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
 anni.
 Se  l'agevolazione  e'  soltanto colposa, si applica la
 reclusione fino a un anno.
 Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
 pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
 indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
 di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
 punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
 e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
 ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
 un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
 a due anni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Organizzazione interna
 1.  L'attivita' e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti  ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento   interno   approvato   dalla  Commissione  stessa  prima dell'inizio  dell'attivita'  di  inchiesta.  Ciascun  componente puo' proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
 2.  Tutte  le  volte  che  lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
 3.  La  Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di  polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le collaborazioni che ritenga necessarie  di  soggetti interni ed esterni all'Amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti.
 4.  Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
 5.  Le  spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel  limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2006 e di 300.000 euro per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del  bilancio  interno  della  Camera  dei deputati. I Presidenti del Senato   della   Repubblica   e   della   Camera  dei  deputati,  con determinazione  adottata  di  intesa  tra  loro,  possono autorizzare annualmente  un  incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque  in  misura  non  superiore  al  30  per cento, a seguito di richiesta  formulata  dal  presidente  della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
 6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e   prodotti  nel  corso  dell'attivita'  propria  e  delle  analoghe Commissioni precedenti.
 |  |  |  | Art. 7. Entrata in vigore
 1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 27 ottobre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 40):
 Presentato dall'on. Boato il 28 aprile 2006.
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  6 giugno  2006  con  parere della
 commissione II.
 Esaminato dalla I commissione il 13 e 14 giugno 2006.
 Relazione scritta presentata il 21 giugno 2006 (atto n.
 40-326-571-688-890/A - relatori on. Amici e D'Alia).
 Esaminato  in aula il 27 giugno e approvato il 5 luglio
 2006  in  un  testo unificato con gli atti nn. 326 (Lumia);
 571  (Forgione  ed  altri);  688 (Napoli); 890 (Lucchese ed
 altri).
 Senato della Repubblica (atto n. 762):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  6 luglio  2006  con  pareri delle
 commissioni 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª.
 Esaminato   dalla  1ª  commissione  il  10,  11,  13  e
 18 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula  l'11 luglio  2006  e approvato con
 modificazioni il 19 luglio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-B.):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  19 luglio  2006, con parere della
 commissione II.
 Esaminato dalla I commissione il 20 e 25 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula  e  approvato  con modificazioni il
 27 luglio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 762-B):
 Assegnato  alla 1ª commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  28 luglio  2006  con parere della
 commissione 2ª.
 Esaminato  dalla  1ª commissione, in sede referente, il
 19, 20, 21, 26, 28 settembre 2006 e 3 ottobre 2006.
 Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
 Assegnato  nuovamente  alla  1ª  commissione,  in  sede
 legislativa, il 3 ottobre 2006.
 Esaminato  dalla  1ª  commissione in sede legislativa e
 approvato, con modificazioni, il 5 ottobre 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 40-326-571-688-890-D):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  10 ottobre  2006 con parere della
 commissione II.
 Esaminato dalla I commissione il 17 ottobre 2006.
 Esaminato  in  aula  il  17 ottobre 2006 e approvato il
 18 ottobre 2006.
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