| IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE
 NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
 E DELLE FINANZE
 Visto  l'art.  10-bis  del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248;
 Visto l'art. 101 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 Visto  l'art.  9,  comma  5-ter,  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
 Considerato  che  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei segretari  comunali  e provinciali ha evidenziato l'interesse a che i segretari  comunali  e  provinciali  siano utilizzati temporaneamente presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione   pubblica   per   la   diversificazione  e  l'arricchimento dell'esperienza  professionale,  anche  nell'ottica  di  una generale esigenza    di    rafforzamento    dei   canali   di   raccordo   tra l'amministrazione statale e le autonomie locali;
 Vista  la nota del 24 marzo 2006, n. 21664, della medesima Agenzia, con cui viene manifestato l'assenso sullo schema di decreto;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  La  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica si avvale di un contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilita' nel numero massimo di trenta unita' per un  periodo  non  superiore a quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.
 2.  L'utilizzo  temporaneo  e'  disposto a seguito di richiesta del Dipartimento  della  funzione  pubblica  all'Agenzia  autonoma per la gestione   dell'albo   dei   segretari  comunali  e  provinciali  con determinazione di quest'ultima, previo consenso dell'interessato.
 3.  Ai fini dell'utilizzo temporaneo l'individuazione dei segretari comunali  e  provinciali  avviene  sulla  base  della valutazione del curriculum,  previa  pubblicazione sul sito internet del Dipartimento della funzione pubblica dell'avviso per la trasmissione dello stesso, in   relazione   alle   esigenze   professionali   per  garantire  il rafforzamento  delle attivita' di semplificazione delle norme e delle procedure  amministrative  e  di  monitoraggio dei servizi resi dalla pubblica  amministrazione  alle imprese e ai cittadini, nonche' delle attivita'  connesse  alla  gestione del personale in eccedenza di cui agli  articoli 34  e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 4.  La  richiesta del Dipartimento e la determinazione dell'Agenzia indicano  il  fabbisogno  professionale  da  soddisfare  e  la durata dell'utilizzo.
 5.  L'utilizzo  puo'  essere  disposto  nei confronti dei segretari comunali  e  provinciali  di  cui  all'art.  3-ter  del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge 27 luglio 2004, n. 186, e ai  segretari  in  disponibilita'  ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui, successivamente all'adozione  della determinazione di utilizzo, il segretario intenda accettare  una  proposta di incarico come titolare di sede, l'Agenzia autonoma   per   la  gestione  dell'albo  dei  segretari  comunali  e provinciali  ne  da'  tempestiva  comunicazione al Dipartimento della funzione  pubblica  entro  congruo  termine. La posizione di utilizzo cessa  automaticamente con la presa di servizio presso il comune o la provincia.
 6.  L'utilizzo  viene  disposto per le finalita' indicate dall'art. 10-bis,  comma  2,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n. 203, convertito,  con  modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, specificate dal dirigente del Dipartimento della funzione pubblica al momento  dell'assegnazione  del segretario alla sua struttura, per lo svolgimento  di  attivita'  di  studio,  ricerca,  consulenza  o  per attivita'  istruttoria nell'ambito dei procedimenti di competenza del Dipartimento  della  funzione pubblica, con esclusione dell'esercizio di  competenze  esterne.  In  ogni  caso,  l'utilizzo non comporta il conferimento  di  incarichi  dirigenziali.  Si  applica  l'art.  101, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
 7.  Durante  il periodo di utilizzo al segretario viene corrisposta la retribuzione spettante in base al contratto collettivo nel caso di disponibilita'  con  oneri  a  carico  dell'Agenzia  autonoma  per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
 Roma, 7 agosto 2006
 Il Ministro
 per le riforme e l'innovazione
 nella pubblica amministrazione
 Nicolais
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 135
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