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| Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 9 ottobre 2006 |  | Procedure  applicative  del  codice  internazionale  per il trasporto sicuro   di  granaglie  alla  rinfusa,  adottato  dall'Organizzazione marittima  internazionale  (IMO)  con  risoluzione  MSC  23  (59) del 23 maggio 1991. (Decreto n. 1036/2006). |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 Vista  la  legge  5 giugno  1962,  n.  616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
 Vista  legge  28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante  riordino  della  legislazione  in  materia  portuale,  ed in particolare  l'art.  3  che  attribuisce  la competenza in materia di sicurezza  della  navigazione  al  Comando  generale  del Corpo delle capitanerie di porto;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni  pubbliche  ed  in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 Vista  la  legge  17 luglio  2006, n. 233, recante conversione in legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante   disposizioni   urgenti   in   materia   di  riordino  delle attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri.  Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in   materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 Vista  la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita  umana  in  mare,  adottata  a  Londra  il  1° novembre  1974  e successive modificazioni (SOLAS 1974/1978);
 Viste  le  norme  del  capitolo VI della SOLAS 74/78 e successive modificazioni,  ed  in  particolare,  per  gli  aspetti  tecnici,  le disposizioni  contenute  nel  codice  internazionale per il trasporto sicuro  di  granaglie  alla  rinfusa (International code for the safe carriage  of  grain  in bulk), adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO) con risoluzione MSC 23 (59) del 23 maggio 1991;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314 recante attuazione  della  direttiva  94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle  norme  comuni  per  gli organi che effettuano le ispezioni e le visite  di  controllo  delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 luglio  1999, n. 272, recante adeguamento  della  normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento  di  operazioni  e  servizi  portuali,  nonche'  di operazioni  di  manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
 Ritenuto   necessario  stabilire  le  procedure  applicative  del succitato  Codice internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa;
 Decreta:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Le  presenti  norme  si  applicano  alle  navi  soggette alla Convenzione  SOLAS  di  qualsiasi  stazza,  di  bandiera  italiana  o straniera,  che  approdano  nei  porti italiani con a bordo granaglie alla   rinfusa,   in  transito  o  per  procedere  ad  operazioni  di scaricazione e caricazione delle stesse.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) amministrazione:   il  Ministero  dei  trasporti  -  Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
 b) autorita'      marittima:      gli     organi     periferici dell'amministrazione  in conformita' alle attribuzioni loro conferite dall'art.  17  del  regio  decreto  30 marzo  1942,  n.  327, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;
 c) autorita'  portuale:  gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
 d) organismo  tecnico: uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'art.  1,  comma 1,  lettera b)  del decreto legislativo 3 agosto 1998,  n.  314, e successive modificazioni, che, su apposita istanza, e'  espressamente autorizzato dall'amministrazione per l'assolvimento dei compiti di cui al presente decreto;
 e) raccomandatario  marittimo:  il  soggetto  di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;
 f) caricatore  o  proprietario:  soggetto  che  ha stipulato un contratto per il trasporto di merci via mare o persona nel cui nome o per conto della quale viene stipulato il contratto;
 g) I.G. Code (International code for the safe carriage of grain in  bulk):  il  Codice  internazionale  per  il  trasporto  sicuro di granaglie alla rinfusa adottato con risoluzione MSC 23 (59);
 h) SOLAS:   la  convenzione  internazionale  del  1974  per  la salvaguardia  della  vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modificazioni;
 i) granaglie  alla  rinfusa:  grano, granoturco, avena, segale, orzo, riso, legumi, semi, e loro forme lavorate, il cui comportamento e' simile a quello del grano allo stato naturale;
 l) rappresentante  del  terminale:  qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilita' e l'autorita' per sorvegliare  i  preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni  di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale.
 2.  In  tutti  i  casi  in  cui  nell'I.G. Code si fa riferimento all'«autorita'    competente»    per    tale    si   deve   intendere l'«amministrazione» cosi' come definita al comma 1, lettera a).
 |  |  |  | Art. 3. Requisiti delle navi
 1.  Le  navi,  in aggiunta ad ogni altra applicabile prescrizione dell'I.G.  Code,  devono soddisfare, ai fini della stabilita' e delle condizioni  di  trasporto  delle  granaglie,  le  norme stabilite dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 4. Autorizzazione al trasporto
 1.   Per   le   navi  di  bandiera  Italiana,  il  «Documento  di autorizzazione»  di  cui  al punto A.3.1 dell'I.G. Code e' rilasciato secondo   il   modello   riportato   in  allegato  I,  dal  Capo  del compartimento  marittimo  nei cui registri e' iscritta la nave. A tal fine  l'armatore della nave italiana deve presentare apposita istanza in  bollo  al competente Capo del compartimento marittimo, cui dovra' essere  allegato  il  «Manuale  di  caricazione  delle granaglie», in triplice  copia,  vidimato  per  approvazione dall'organismo tecnico. Tale   vidimazione  attesta  la  rispondenza  del  manuale  a  quanto stabilito  dai  punti  A.6  ed A.7 dell'I.G. Code ed, in particolare, alle informazioni di cui al punto A.6.3 dello stesso I.G. Code.
 2.   Copia   del   «Documento   di   autorizzazione»  e'  inviata all'organismo tecnico a cura del Capo del compartimento.
 3.  Il  «Documento di autorizzazione» resta in corso di validita' fino  a  che  non  vengano  apportate  modifiche  alla  nave  o  alle condizioni di caricazione delle granaglie alla rinfusa.
 |  |  |  | Art. 5. Esenzioni
 1. Nel caso in cui la natura riparata e le condizioni del viaggio siano  tali  da  rendere  l'applicazione  di determinate prescrizioni dell'I.G.  Code  non ragionevoli ne' necessarie, l'amministrazione di bandiera   od   un   Governo   contraente,   in   nome  e  per  conto dell'amministrazione    stessa,    puo'   esentare   dalle   predette prescrizioni  singole  navi  o categorie di navi (punto A.5 dell'I.G. Code).
 2.  Per le navi di bandiera italiana, l'esenzione di cui al punto A.5 dell'I.G. Code e' rilasciata dal Capo del compartimento marittimo nei  cui  registri  e'  iscritta la nave, a seguito di autorizzazione dell'amministrazione   e   previo  parere  favorevole  dell'organismo tecnico   della   nave,  mediante  l'emissione  del  «Certificato  di esenzione»  conforme  al  modello  di cui all'allegato II. A tal fine l'armatore  della  nave  italiana deve presentare apposita istanza in bollo al competente Capo del compartimento marittimo, che provvedera' a   trasmettere  copia  della  stessa  all'amministrazione,  ai  fini dell'autorizzazione al rilascio del certificato di esenzione.
 |  |  |  | Art. 6. Autorizzazione occasionale
 1. Una nave priva del documento di autorizzazione di cui all'art. 4  del  presente  decreto, non puo' imbarcare o trasportare granaglie alla  rinfusa  se  non e' in possesso di un'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di bandiera, o da un Governo contraente, in nome e  per  conto  dell'amministrazione  stessa,  attestante  che la nave soddisfa  le  prescrizioni  dell'I.G. Code nella condizione di carico proposta (punto A.3.5 dell'I.G. Code).
 2.  Per  le  navi di bandiera italiana l'autorizzazione di cui al punto   A.3.5  dell'I.G.  Code  e'  rilasciata,  secondo  il  modello riportato  in  allegato  III,  dall'autorita'  marittima. A tal fine, l'armatore  della  nave  italiana deve presentare apposita istanza in bollo  all'autorita' marittima, cui dovra' essere allegato un calcolo di  stabilita',  in  triplice  copia,  riferito  alle  condizioni  di partenza   dal   porto   e  di  arrivo  nel  porto  di  destinazione, sottoscritto  dal  comandante  della nave ed approvato dall'organismo tecnico della nave.
 3.  Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in  ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
 |  |  |  | Art. 7. Informazioni
 1.  Il comandante di una nave che approda per caricare, scaricare od  abbia  a  bordo  in  transito  delle  granaglie alla rinfusa deve indicare  nella  «Nota  di  informazioni all'autorita' marittima» gli estremi  delle  certificazioni  di  cui  ai  punti A.3.1, A.3.5 o A.5 dell'I.G.  Code,  ovvero  per  le  navi  italiane,  gli estremi delle certificazioni di cui agli articoli 4, 5 o 6 del presente decreto.
 2.  Prima  della  caricazione,  il  caricatore  deve  fornire  al comandante   della   nave,   per   iscritto,   adeguate  informazioni concernenti:  natura  del  carico,  massa  lorda  totale,  fattore di stivaggio  delle  granaglie, angolo di riposo ed eventuali istruzioni per il trasporto in sicurezza.
 3.  Il  comandante,  anche  per  il  tramite  del raccomandatario marittimo,   deve   comunicare  all'autorita'  portuale  o,  ove  non istituita,  all'autorita'  marittima, almeno 24 ore prima dell'arrivo della   nave   in   porto,   l'eventuale  uso  di  fumiganti  per  la preservazione  del  carico dagli insetti, specificando quale prodotto sia stato usato, le procedure per la fumigazione, nonche' il rispetto delle  norme  che  regolano  nel porto lo smaltimento dei residui dei fumiganti  e  dei  relativi dispositivi impiegati. Prima di procedere alla  caricazione,  il  comandante  della  nave  deve  comunicare  il precedente carico contenuto nelle stive.
 |  |  |  | Art. 8. Misure di sicurezza
 1.  Alle  navi  che  approdano per caricare o scaricare granaglie alla  rinfusa si applicano le seguenti misure di sicurezza durante le operazioni di caricazione/scaricazione:
 a) il comandante della nave prima di procedere alla caricazione deve curare che le stive siano pulite e asciutte;
 b) il   comandante   della   nave   dovra'  concordare  con  il rappresentante del terminale le misure da adottare in caso di pioggia o  di  altro  cambiamento  delle  condizioni  atmosferiche, quando la natura   del  carico  rappresenti  un  pericolo  a  seguito  di  tale cambiamento;
 c) il  comandante della nave dovra' operare in modo tale che la nave   conservi,  in  ogni  momento,  condizioni  di  stabilita'  non inferiori a quelle prescritte dall'I.G. Code;
 d) il  carico deve essere stivato secondo le procedure previste dal   punto   A.10  dell'I.G.  Code.  Tali  procedure  devono  essere conosciute dal rappresentante del terminale;
 e) al termine della scaricazione, il comandante della nave deve curare  che le stive che hanno contenuto granaglie alla rinfusa siano adeguatamente pulite ed ispezionate.
 |  |  |  | Art. 9. Condizioni di stabilita'
 1.   Il   comandante   della  nave  deve  tenere  a  disposizione dell'autorita' marittima il calcolo di stabilita' della nave riferito alle condizioni di carico nel porto di partenza e di destinazione.
 2.  Le condizioni di stabilita' della nave devono essere tali che in  ogni momento del viaggio siano soddisfatte le condizioni previste dall'I.G. Code.
 3. L'autorita' marittima, se ritenuto necessario, si avvale di un organismo tecnico per la verifica dei calcoli di stabilita'.
 |  |  |  | Art. 10. Accesso alle stive
 1.  L'accesso  delle persone nelle stive che contengono granaglie alla rinfusa, deve essere effettuato in conformita' alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 ottobre 2006
 Il comandante generale: Dassatti
 |  |  |  | Allegato I (previsto dall'art. 4, comma 1)
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 16  <----
 |  |  |  | Allegato II (previsto dall'art. 5, comma 2)
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 17  <----
 |  |  |  | Allegato III (previsto dall'art. 6, comma 2)
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 18  <----
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