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| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2006 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome  relativo  a  «Linee  guida  applicative  del regolamento n. 852/2004/CE  del  Parlamento  europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari». (Repertorio atti n. 2470). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 9 febbraio 2006:
 VISTO  il  Regolamento  852/2004  CE  "Regolamento  del Parlamento europeo  e  del  consiglio  sull'igiene  dei prodotti alimentari" che detta  norme  di  igiene  generale  previste  ai fini della sicurezza alimentare  propedeutiche  alle norme specifiche in materia di igiene degli  alimenti  di  origine animale di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004;
 VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che  attribuisce  a  questa Conferenza la facolta' di sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di  leale  collaborazione,  al  fine  di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze per svolgere attivita' di interesse comune;
 VISTA la nota del 19 gennaio 2006, con la quale il Ministero della salute,  sulla  base  del  sopra  citato  Regolamento 852/2004 CE, ha predisposto  una bozza di accordo relativa a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene  dei  prodotti  alimentari",  al  fine  di  fornire  agli operatori   del  settore  alimentare  ed  agli  organi  di  controllo indicazioni   sull'applicazione   delle  disposizioni  contenute  nel Regolamento in parola;
 VISTA  la  nota  in  data 27 gennaio 2006, con la quale le Regioni hanno  comunicato il loro parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo in oggetto;
 ACQUISITO  nel  corso  dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei   Presidenti  delle  Regioni  e  Province  autonome  sull'accordo relativo  a  "Linee  guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  sull'igiene dei prodotti alimentari", nei termini di cui all'allegato sub A;
 
 SANCISCE ACCORDO
 
 tra il Ministero della salute e le Regioni e le Province autonome, nei  termini di cui all'allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
 
 IL SEGRETARIO                           IL PRESIDENTE
 Dott. Riccardo Carpino                 Sen. Prof. Enrico Loggia
 |  |  |  | Allegato sub. A 
 LINEA GUIDA APPLICATIVA DEL REGOLAMENTO CE N. 852/2004/CE
 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI
 PRODOTTI ALIMENTARI
 
 La  presente  linea-guida,  predisposta  in  collaborazione con le Regioni e le Province Autonome, sentite le Associazioni di categoria, ha  l'obbiettivo  di fornire agli operatori del settore alimentare ed agli  organi di controllo, indicazioni in merito all'applicazione del Regolamento  CE  n.  852/2004 sull'igiene dei prodotti alimentari del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  del  29  aprile 2004, nonche' precisare  talune  parti  del  sopra  citato  regolamento  che  danno facolta'  agli  Stati  membri  di  mantenere  o adottare disposizioni particolari adeguate alle singole realta' nazionali, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare.
 Le  disposizioni  del  Regolamento  852/2004  CE  "Regolamento del Parlamento   europeo   e   del  Consiglio  sull'igiene  dei  prodotti alimentari"   si   rivolgono   a  tutti  gli  operatori  del  settore alimentare,  dettando norme di igiene generale previste ai fini della sicurezza  alimentare,  e sono propedeutiche alle norme specifiche in materia  di  igiene  degli  alimenti  di  origine  animale  di cui ai Regolamenti 853/2004 e 854/2004.
 Spetta  alle Aziende USL attraverso i servizi medici e veterinari, ciascuno  per  la  parte  di propria competenza, condurre la verifica dell'applicazione   del  Regolamento  sulla  base  delle  indicazioni fornite  dalla  presente  linea  guida  o  specifiche e piu' puntuali precisazioni  del  Ministero  della  Salute, delle Regioni e Province Autonome,  i  secondo  i  principi  generali previsti dal Regolamento 882/2004.
 
 1. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI
 
 Produzione primaria
 Il  Regolamento  n.  852/2004  si applica alla produzione primaria comprese   le   attivita'   di   trasporto,  di  magazzinaggio  e  di manipolazione,  intese  come operazioni associate ai prodotti primari sul  luogo  di  produzione,  a  condizione  che  questi non subiscano alterazioni   sostanziali  della  loro  natura  originaria.  Esso  si applica,  inoltre,  al  trasporto  degli  animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento
 A tale proposito si riportano le seguenti definizioni:
 - Produzione   primaria:   "tutte   le   fasi  della  produzione, dell'allevamento  o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il  raccolto,  la  mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia, la pesca e la raccolta di prodotti selvatici" (Reg. 178/2002 art. 3 punto 17).
 - Prodotto   primario:  "i  prodotti  della  produzione  primaria compresi  i  prodotti  della  terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca"(Reg. 178/2002 art. 2, comma 2, lettera b).
 - E'  necessario  definire,  anche  sulla base delle indicazioni fornite  dalla  Commissione  U.E.  nel  documento  guida  relativo al Regolamento  n.  852,  l'ambito  di  applicazione del Regolamento nel contesto  della produzione primaria tanto per i prodotti vegetali che per  quelli  di origine animale: Produzione, coltivazione di prodotti vegetali  come semi, fatti vegetali ed erbe comprese le operazioni di trasporto,  stoccaggio  e  manipolazione  che,  tuttavia,  non alteri sostanzialmente  la  loro  natura,  dal punto di raccolta all'Azienda agricola e da qui allo stabilimento per le successive operazioni.
 - Produzione  e allevamento degli animali produttori di alimenti in  azienda  e  qualsiasi  attivita'  connessa  a questa, compreso il trasporto   degli  animali  produttori  di  carne  ai  mercati,  agli stabilimenti  di  macellazione  ed  in  ogni  caso di trasporto degli animali;
 - Produzione  ed  allevamento  di  lumache in azienda ed il loro eventuale trasporto allo stabilimento di trasformazione o al mercato.
 - Produzione    di    latte   crudo   ed   il   suo   stoccaggio nell'allevamento  di  produzione;lo  stoccaggio  del  latte crudo nei centri  di  raccolta  diversi  dall'allevamento,dove  il  latte viene immagazzinato   prima   di   essere   inviato  allo  stabilimento  di trattamento, non e' da considerarsi una produzione primaria.
 - La  produzione  e la raccolta delle uova nello stabilimento di produzione escluso il confezionamento.
 - Pesca,  manipolazione  dei prodotti della pesca, senza che sia alterata la loro natura, sulle navi, escluse le navi frigorifero e le navi  officina  ed  il trasferimento dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione.
 - Produzione,   allevamento   e   raccolta   dei   prodotti   di acquacoltura ed il loro trasporto agli stabilimenti di trasformazione
 - La  produzione,  l'allevamento  e  la  raccolta  di  molluschi bivalvi  vivi  ed  il  loro trasporto ad un centro di spedizione o di depurazione
 - Tutte  le  attivita'  relative  alla  produzione  dei prodotti derivanti   dall'apicoltura   deve   essere   considerata  produzione primaria,  compreso l'allevamento delle api, la raccolta del miele ed il  confezionamento  e/o  imballaggio  nel  contesto  dell'Azienda di apicoltura.   Tutte   le   operazioni   che  avvengono  al  di  fuori dell'Azienda,  compreso il confezionamento e/o imballaggio del miele, non rientrano nella produzione primaria.
 - La  raccolta  di  funghi, bacche, lumache ecc. selvatici ed il loro trasporto allo stabilimento di trasformazione.
 Le    tipologie    sopramenzionate,    necessitano   pertanto   di registrazione ai sensi del Regolamento n. 852/2004.
 
 Ambito locale
 Al  fine  di  definire  l'ambito  di  applicazione del Regolamento 852/2004,  fermo  restando  che  l'articolo 1 paragrafo 2, lettera c) esclude  dal  campo  di applicazione la "fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o  a  dettaglianti  locali che forniscono direttamente il consumatore finale",  si  ritiene  utile riportare quanto gia' definito in merito nelle   Linee   Guida   applicative  del  Regolamento  853/2004,  che analogamente  all'art.  1, paragrafo 3, lett. C, esclude dal campo di applicazione   la  "fornitura  diretta  di  piccoli  quantitativi  di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a   livello  locale  che  riforniscono  direttamente  il  consumatore finale".
 Pertanto:
 E' necessario definire cosa si intenda per:
 - "fornitura diretta"
 - "commercio al dettaglio"
 - "livello locale"
 - "piccolo quantitativo".
 Per  quanto  riguarda la fornitura diretta, nel testo italiano dei Regolamenti  n.  852  ed  853/2004  e'  presente  una  differenza che necessita  una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di "... fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal  produttore  al  consumatore  finale  o a dettaglianti locali che forniscono  direttamente  il  consumatore  finale" (Art. 1, comma. 2, lettera  c)).  Il  regolamento  n.  853  invece, riporta: " fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al  dettaglio  o di somministrazione a livello locale" (Art. 1, comma 2, lettera c).
 Nel  testo  inglese  viene  utilizzata  esclusivamente  la dizione "esercizi commerciali al dettaglio".
 Per  quanto  sopra,  in  entrambi  i cassi, e' possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi  gli  esercizi  di  somministrazione,  anche  se  questo non rielabora i prodotti stessi.
 Per quanto riguarda la definizione di "commercio al dettaglio " si rimanda  a  quanto previsto dal Reg. 178/2002CE, art. 3,punto 7.: "la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel  punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe,  i  negozi,  i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita alt 'ingrosso.
 In  conformita'  ai  Regolamenti  (CE) n. 852/2004 e 853/2004, per fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari si deve intendere  la  cessione  occasionale  e  su richiesta del consumatore finale  o  dell'esercente  un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti  primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attivita' sia marginale rispetto all'attivita' principale.
 Il  concetto  di  "livello  locale"  deve  essere  definito,  come specificato  a  livello  comunitario,  in  modo  tale da garantire la presenza  di  un  legame  diretto  tra  l'Azienda  di  origine  e  il consumatore (11° considerando del Regolamento).
 E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe  distanze  e  quindi non puo' in alcun modo essere inteso come "ambito nazionale ".
 Pertanto,  il  "livello  locale"  viene ad essere identificato nel territorio  della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, cio' al fine di non penalizzare le aziende che  si dovessero trovare al confine di una unita' territoriale e che sarebbero  quindi  naturalmente  portate  a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.
 Si  sottolinea  come  l'esclusione  dal  campo di applicazione del regolamento e, quindi, degli obblighi che esso comporta, anche per il produttore    primario    che   commercialiazza   piccole   quantita' direttamente, non esime l'operatore dall'applicazione, durante la sua attivita',  delle  regole  base  dell'igiene  e  delle buone pratiche agricole  al  fine  di ottenere un prodotto sicuro. Sono fatte salve, inoltre, le norme specifiche di settore.
 In  ogni  caso  il dettagliante, in ambito locale, ha l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti in base alle disposizioni del Regolamento  178/2002  CE  relative  alla  rintracciabilita',  che e' oggetto  di  verifica da parte delle Autorita' Sanitarie insieme agli altri  aspetti  pertinenti,  ai sensi e con le procedure previste dal Regolamento  882/2004  e  dell'Accordo  di  Conferenza  Stato Regioni "linee  guida  ai  fini  della rintracciabilita' degli alimenti e dei mangimi  per  fini di sanita' pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento 178/2002 CE del Parlamento europeo e del Consiglio".
 Il dettagliante che acquista prodotti da un produttore escluso dal campo   di  applicazione  del  Regolamento  852  ha  l'obbligo  della rintracciabilita' e si assume la responsabilita' diretta sui prodotti che acquista e ha quindi l'obbligo di mettere in atto le procedure di rintracciabilita' in caso di allerta.
 
 2. REGISTRAZIONE
 Tutte  le  attivita'  di  produzione,  trasformazione,  trasporto, magazzinaggio,  somministrazione  e vendita sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2004.
 Ogni  operatore  del  settore  alimentare  deve  quindi notificare all'autorita'  competente,  al  fine  della  sua  registrazione, ogni stabilimento  posto  sotto il suo controllo, laddove per stabilimento si  intende  ogni  unita'  di  un'  "impresa  alimentare" a sua volta definita  come "ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attivita' connesse ad una delle fasi  di  produzione,  trasformazione e distribuzione degli alimenti" (art.  3  del  Reg. 178/2002). Sono registrati e quindi, sottoposti a controllo  ufficiale  ai  sensi del Regolamento 882/2004 anche, tutti gli  stabilimenti  di  produzione  primaria  che  non sono soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento 853/2002, con l'esclusione di quelli  finalizzati  alla  produzione di alimenti per il solo consumo domestico privato.
 Il  Regolamento  852/2004  stabilisce inoltre che la registrazione non  necessita  dell'obbligo  di  un'ispezione  preventiva  da  parte dell'organo tecnico dell'Azienda USL competente.
 In  considerazione  delle procedure attualmente vigenti in materia di   procedimenti  amministrativi  stabiliti  dalla  legge  241/90  e seguenti,  si  individua la procedura di Denuncia di Inizio Attivita' (di  seguito  denominata  D.I.A.)  come  quella da applicarsi ai fini della registrazione delle attivita' alimentari.
 Le  attivita'  gia'  in  possesso  di  Autorizzazione o Nulla osta sanitario  o  di una Registrazione ai sensi di specifica normativa di settore,  non hanno necessita' di effettuare un'ulteriore notifica ai fini della registrazione prevista dal Reg. 852/2004.
 Salvo  diversa  specifica determinazione della Regione o Provincia Autonoma  l'anagrafe  delle  registrazioni  e'  di  competenza  delle Aziende USL.
 Il  titolare  dell'industria  alimentare  o del mezzo di trasporto invia  al Comune, in cui ha sede tale attivita' o in cui e' residente (nel  caso  di  mezzo  di  trasporto),  la  notifica  dell'esistenza, dell'apertura,  della variazione di titolarita' o di attivita', della cessazione,   della   chiusura   di   ogni   attivita'   soggetta   a registrazione.  Il  Comune  la  trasmette  alla  ASL (Dipartimento di Prevenzione)  che  effettua  la  registrazione  secondo  un tracciato record contenente almeno le informazioni di cui all'allegato A.
 Ogni  Regione  provvedera' con apposito provvedimento ad approvare apposita  modulistica  al  fine  di  disporre  di  una  dichiarazione circostanziata, non equivocabile e omogenea sul proprio territorio.
 
 Modalita'   applicative  della  notifica  per  l'inizio  di  nuove attivita' o per le modifiche sostanziali (strutturali o di tipologia) di attivita' esistenti
 La  Registrazione  puo' essere effettuata a seguito della notifica di  una  D.I.A.  semplice (Dichiarazione d'Inizio Attivita) ovvero di una  D.I.A. differita (l'attivita' puo' iniziare dopo 45 giorni dalla comunicazione)
 Presupposto  della  D.I.A.  e'  che al momento della presentazione della  comunicazione, il titolare dichiari che l'esercizio possiede i requisiti  minimi prestabiliti dalla norma in funzione dell'attivita' svolta.
 In particolare:
 1.  Applicazione  della  D.I.A. semplice: a tutte quelle attivita' che,  con  la  precedente  normativa nazionale, non erano soggette ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative.
 2.  Applicazione  della D.I.A. differita: a tutte quelle attivita' che,  con  la  precedente  normativa  nazionale,  erano  soggette  ad autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 2 della L. 283 o ai sensi di altre normative, compresa la vendita di prodotti ittici.
 Se  in  un  esercizio  vengono  svolte piu' attivita' ed anche una soltanto  di  queste necessita di D.I.A. differita, tutto l'esercizio ne risulta soggetto.
 In  caso  di  D.I.A. differita, nei 45 giorni intercorrenti tra la notifica  e  la  data  di  inizio  attivita',  l'ASL,  se  lo ritiene necessario,  effettua un sopralluogo di verifica, a seguito del quale possono verificarsi le seguenti circostanze:
 - l'attivita' inizia alla data prevista comunicata
 - l'attivita'  inizia solo dopo che l'esercizio ha risolto le non conformita' evidenziate
 - l'attivita' inizia alla data prevista comunicata, ma l'esercizio deve  risolvere  determinate non conformita' lievi evidenziate, entro dei termini stabiliti dall'organo di controllo.
 L'impresa  alimentare  deve  presentare  la  denuncia accompagnata dalla relazione tecnica e da una planimetria dei locali ove si svolge l'attivita'.
 Nell'ambito  delle  attivita' di controllo ufficiale gli operatori dei  Dipartimenti  di  Prevenzione  delle  Aziende  USL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella D.I.A., nel caso di false dichiarazioni  si  procede  alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
 Entro   il   31   dicembre  2009  dovranno  essere  effettuate  le registrazioni di tutte le attivita' esistenti.
 La  registrazione  si  deve  basare  su  di un sistema informativo efficiente, consultabile ed aggiornato in tempo reale. Poiche' i dati riferiti  alle  singole  industrie  devono  essere  raccolti  in modo omogeneo sul territorio nazionale, nell'allegato A vengono elencati i dati minimi da registrare.
 
 3. RICONOSCIMENTO
 Pur   essendo   facolta'   dello  Stato  Membro  di  estendere  il riconoscimento a tipologie di stabilimenti diversi da quelli indicati nel  Regolamento 853/04 (art.6 paragrafo 3, lettere a) non si ritiene necessario,   al   momento,  un'estensione  ad  altri  settori  e  in particolare a:
 i  centri  di  cottura  che  preparano  solo  piatti  pre-cucinati destinati direttamente al consumatore finale;
 - le  attivita'  di produzione di preparazioni gastronomiche o di qualsiasi  altro  prodotto  alimentare, che utilizzano esclusivamente prodotti  di  origine  animale  gia'  trasformati in uno stabilimento riconosciuto.
 
 4. DEROGHE
 Con  l'entrata  in applicazione del "pacchetto igiene" e cioe' dal 1.1.2006  ed  a seguito dell'applicazione della Direttiva 2004/41/CE, decadranno  le  deroghe  concesse  in base alla normativa comunitaria preesistente.
 Da  un  punto  di  vista  generale,  e'  da  notare  che le misure nazionali  da  adottare eventualmente in conformita' all'articolo 13, paragrafo 3 del Regolamento n. 852/2004, riguardano l'adattamento dei requisiti  specifici  di cui all'allegato II dello stesso regolamento 852.
 E'  opportuno  sottolineare  che  i  soggetti  che  intendono fare richiesta  di  deroga esaminino attentamente i Regolamenti e facciano richiesta  solo  nei  casi in cui sia effettivamente necessaria. Alla luce  di  quanto  detto  il  numero  e  la qualita' delle deroghe che verranno  concesse  per  consentire  l'utilizzazione ininterrotta dei metodi  tradizionali  nelle  fasi  della produzione, trasformazione o distribuzione  degli  alimenti  sicuramente  rispecchiera'  la "nuova filosofia " dei regolamenti.
 A  tale proposito, si rappresenta che l'articolo 7 del Regolamento n. 2074/2005/CE della Commissione del 5 dicembre 2005 vengono forniti ulteriori chiarimenti e disposizioni in merito alle deroghe in esame.
 Innanzitutto, viene chiarito che con "alimenti con caratteristiche tradizionali"  vengono  identificati  quei prodotti alimentari che in ciascun Stato Membro vengono "prodotti tradizionalmente" per:
 1) ragioni storiche che lo rendono "tradizionale"
 2)   un   procedimento  tecnologico  di  produzione  tradizionale autorizzato, codificato o registrato; oppure
 3) oggetto di salvaguardia come "alimento tradizionale" in base a norme Comunitarie, nazionali, regionali o locali.
 Possono  quindi  essere concesse deroghe individuali o generali in relazione ai requisiti di cui al:
 a)   Capitolo  II,  paragrafo  1  dell'Allegato  II  relativo  ai requisiti   ambientali   dei   locali   necessari  a  conferire  loro caratteristiche   specifiche.   In   particolare   i  locali  possono presentare  pareti,  soffitti  e  porte  non  costituite da materiale liscio,  impermeabile,  non  assorbenti o costruiti con materiale non resistente  alla  corrosione e pareti, soffitti e pavimenti geologici naturali.
 b)  Capitolo II, paragrafo 1, lettera f e Capitolo V, paragrafo 1 dell'Allegato  II,  relativo al tipo di materiale che costituisce gli strumenti   specifici  per  la  preparazione,  il  confezionamento  e l'imballaggio di tali prodotti.
 La  pulizia  e  la  disinfezione  di  detti  ambienti,  nonche' la frequenza  di  dette  operazioni deve essere adeguata al mantenimento dei requisiti dell'habitat idoneo alla flora microbica specifica.
 Gli   utensili   devono  essere  mantenuti  sempre  in  condizioni igieniche   appropriate   e   devono  essere  regolarmente  puliti  e disinfettati.
 Gli  operatori  del  settore  alimentare  che  intendono  chiedere deroghe  per quanto sopra indicato, devono inviare al Ministero della salute  -  Dipartimento  per  la  Sanita'  Pubblica  Veterinaria,  la Nutrizione  e la Sicurezza Alimentare, per il tramite delle Regioni e Province  Autonome  che  esprimeranno  il  loro  parere,  una domanda corredata da:
 - una  breve  descrizione  dei  requisiti  per  i  quali vogliono richiedere la deroga
 - una  descrizione dei prodotti e degli stabilimenti interessati; e
 - qualsiasi altra informazione utile.
 
 4. MANUALI DI CORRETTA PRASSI OPERATIVA
 Il Regolamento (CE) n. 852/2004 promuove l'elaborazione di manuali di  corretta  prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei  principi del sistema HACCP ed incoraggia la divulgazione e l'uso degli stessi.
 Nonostante la predisposizione e l'adozione di tali manuali abbiano carattere  volontario,  va  evidenziata  l'importanza del loro uso da parte   degli   operatori   del   settore  alimentare  e  della  loro divulgazione  da parte dei settori dell'industria alimentare. Cio' al fine  di  facilitare l'attuazione da parte degli operatori alimentari delle  norme  generali  di  igiene  e l'applicazione dei principi del sistema HACCP.
 Allo  stesso  tempo  il Regolamento (CE) n. 852/2004 CE prevede la valutazione  dei  manuali  di  corretta  prassi  operativa al fine di verificarne   la  conformita'  alle  disposizioni  ivi  previste.  La richiesta  di  valutazione  va  inviata al Ministero della Salute che trasmette  il manuale all'Istituto Superiore di Sanita', alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
 Contestualmente  il  Ministero  della  Salute trasmette il manuale alle  Associazioni  di categoria ed alle Associazioni di consumatori, di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998 n. 281, interessate alla materia  oggetto  dello  stesso  che  hanno chiesto di partecipare al processo di valutazione dei manuali.
 A   tal   fine   le  Associazioni  sopra  citate,  che  desiderano partecipare  al  processo  di  valutazione dei manuali, sono tenute a informare  il  Ministero  della  Salute  entro  sessanta giorni dalla pubblicazione  del  presente  Accordo  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Le  stesse  Associazioni che successivamente a tale data intendano partecipare  al  processo  di  valutazione dei manuali sono tenute ad informarne  il  Ministero  della  Salute entro il 31 dicembre di ogni anno.
 Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e di Bolzano e le Associazioni  di  cui  sopra possono far pervenire al Ministero della Salute   eventuali   osservazioni  entro  60  giorni  dalla  data  di ricevimento dei manuali.
 Il  Ministero  della  Salute  comunica  le  eventuali modifiche da apportare  al manuale al proponente, che provvedera' a modificarlo ed inviarlo allo stesso Ministero.
 I   manuali   conformi  alle  disposizioni  del  regolamento  (CE) n. 852/2004  vengono  trasmessi alla Commissione Europea da parte del Ministero   della   Salute,   il   quale   nel  contempo  ne  informa l'Associazione di categoria proponente.
 Il  Ministero della Salute provvede alla pubblicazione di apposito avviso  della  conformita' del manuale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  manuale  puo'  quindi  essere  pubblicato dall'Associazione di categoria  che  lo  ha elaborato con il proprio logo e con l'aggiunta della  dicitura  "redatto  in  conformita'  del  Regolamento  (CE) n. 852/2004".
 Una  copia  del  manuale  e'  depositata presso il Ministero della Salute   Dipartimento   per   la  Sanita'  Pubblica  Veterinaria,  la Nutrizione  e  la  Sicurezza Alimentare, che pubblichera' sul proprio sito un elenco dei manuali conformi.
 I  manuali  di  corretta  prassi  conformi  in base alla normativa previgente devono essere nuovamente validati
 
 5. FORMAZIONE
 E'  opportuno  richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare   sulla   idonea   formazione   del  personale  che  opera all'interno della propria impresa alimentare.
 L'operatore  deve  assicurare  che  il personale sia adeguatamente formato circa:
 - l'igiene  alimentare,  con  particolare riguardo alle misure di prevenzione    dei   pericoli   igienico   sanitari   connessi   alla manipolazione degli alimenti;
 - l'applicazione  delle  misure  di  autocontrollo e dei principi HACCP  correlati  allo  specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso;
 il personale deve, inoltre, essere informato sui:
 - rischi identificati
 - punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione, sulle:
 - misure correttive
 - misure di prevenzione
 - documentazione relativa alle procedure.
 Le associazioni del settore alimentare possono diramare manuali di buona  prassi  igienica  e  per  l'applicazione  dei principi HACCP e provvedere opportunamente alla formazione dei lavoratori.
 L'Autorita'  competente nell'ambito delle procedure di controllo e verifica   dell'applicazione  della  normativa  alimentare  da  parte dell'operatore   nell'impresa   alimentare,   dovra'   verificare  la documentazione  relativa  alle  iniziative intraprese per l'opportuna formazione del personale.
 A  tale  proposito, infatti, considerando il settore carni, questo deve   necessariamente  comprendere  un  coinvolgimento  diretto  del personale  addetto  alle  varie fasi delle lavorazioni attraverso una costante  educazione  sanitaria,  la quale ha la duplice finalita' di garantire  una  produzione  igienica  degli  alimenti  a  tutela  dei consumatori nonche' di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie.
 La  formazione  del  personale non puo' e non deve essere un fatto episodico,  ma  richiede  un  continuo aggiornamento mediante corsi e seminari  specifici per il personale che opera nei diversi impianti e settori.
 |  |  |  | Allegato A 
 1) Identificazione dello stabilimento
 - Denominazione
 - Ragione sociale
 - Codice fiscale / Partita IVA
 - Sede operativa e sede legale
 2) Numero di registrazione (Comune- attivita- numero)*
 3) Tipo di attivita' (Codice ISTAT)
 4) Inizio attivita'
 5) Fine attivita'
 6) Tipo di Denuncia di Inizio attivita'
 7) Ispezioni
 - Data effettuazione
 - Stato Esito
 *facoltativo
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