| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  che, all'art. 1, ha stabilito   che   le   infrastrutture   pubbliche  e  private  e  gli insediamenti  strategici  e  di  preminente  interesse  nazionale, da realizzare  per  la  modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati  dal  Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando   a  questo  Comitato  di  approvare,  in  sede  di  prima applicazione  della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, reca modifiche  al  menzionato  art.  1  della legge n. 443/2001, oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato  e  per  interventi  nel  settore  idrico  di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce,  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze, il Fondo  aree  sottoutilizzate  (FAS),  da  ripartire  a cura di questo Comitato  con  apposite  delibere  adottate  sulla  base  dei criteri specificati  al  comma 3  dello  stesso  art.  61,  e  che prevede la possibilita' di una diversa allocazione delle relative risorse;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  Codice unico di progetto (CUP);
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare:
 il comma 128, che rifinanzia il FAS;
 il  comma 130,  che, a parziale modifica del citato art. 60 della legge  n.  289/2002, dispone che la diversa allocazione delle risorse per  le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico  del  Mezzogiorno,  tramite  lo  spostamento  di risorse da interventi  con  capacita' di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce  di  dare  priorita'  nel 2004 agli interventi nei settori relativi   a   sicurezza,   trasporti,   ricerca,   acqua  e  rischio idrogeologico;
 i  commi 134  e  seguenti,  ai  sensi  dei  quali la richiesta di assegnazione  di  risorse  a  questo  Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 il  comma 176,  che  ha  rifinanziato  l'art.  13  della legge n. 166/2002;
 Visto  il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti  nell'ambito  del  Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale  e  territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:
 l'art.  5,  comma 1,  che  dispone  che  -  per  le  finalita' di accelerazione  della  spesa  in  conto  capitale  di  cui  al comma 1 dell'art.  60  della  legge n. 289/2002, come modificato dall'art. 4, comma 130,   della  legge  n.  350/2003  -  questo  Comitato  finanzi prioritariamente   gli   interventi  inclusi  nel  programma  per  le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;
 l'art.  8, comma 6, che prevede che la copertura degli interventi di  cui  all'art.  5,  comma 1, avvenga tramite un trasferimento - da incentivi  a  investimenti  pubblici  materiali e immateriali - di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 agosto  2005,  n.  189, recante modifiche  ed  integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
 Viste le proprie delibere 23 aprile 1997, n. 74 (Gazzetta Ufficiale n.   203/1997),   29 agosto  1997,  n.  175  (Gazzetta  Ufficiale  n. 250/1997),  come  modificata  dalla  delibera  9 luglio  1998,  n. 69 (Gazzetta  Ufficiale  n.  251/1998),  9 luglio  1998, n. 70 (Gazzetta Ufficiale  n.  195/1998,  errata  corrige  in  Gazzetta  Ufficiale n. 209/1998),  22 gennaio  1999,  n.  4 (Gazzetta Ufficiale n. 47/1999), 4 agosto  2000,  n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000), con le quali sono  stati,  tra  l'altro,  disposti finanziamenti per interventi di riqualificazione   dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  per  un importo complessivo di 2.904,600 miliardi di lire (1.500,1 milioni di euro)   a   valere   sulle   risorse   recate,  rispettivamente,  dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995,  n.  341,  dal  decreto-legge  25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla  legge  23 maggio  1997, n. 135, dalla legge 30 giugno 1998, n. 208,  dalla  legge  23 dicembre 1998, n. 449, dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 Vista la propria delibera 21 aprile 1999, n. 49 (Gazzetta Ufficiale n.  162/1999;  errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 182/1999), con la  quale gli interventi sino allora finanziati con le delibere sopra citate   sono   stati  unificati,  al  fine  di  assicurare  maggiore flessibilita'   operativa,   in   un   unico   intervento  denominato «Interventi di adeguamento autostrada Salerno-Reggio Calabria»;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  supplemento  ordinario),  con  la  quale questo Comitato, ai sensi  del  piu'  volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che include,   nell'ambito   del  «Corridoio  plurimodale  tirrenico-nord Europa»,  tra  i  «Sistemi  stradali  ed autostradali», i tre assi di collegamento     Salerno-Reggio     Calabria,    Palermo-Messina    e Messina-Siracusa-Gela  per  i  quali,  unitariamente, indica un costo complessivo di 13.449,054 milioni di euro;
 Vista  la  delibera  31 ottobre  2002, n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 30/2003),  con  la  quale  questo Comitato ha destinato, a valere sui fondi  recati  dall'art. 13 della legge n. 166/2002, l'importo di 700 milioni   di  euro,  in  termini  di  volume  di  investimento,  alla prosecuzione   dei   lavori   di  ammodernamento  e  riqualificazione dell'autostrada  Salerno-Reggio  Calabria  in  modo  da  ripianare le risorse  riservate  dall'ANAS  al  1° macro-lotto (ora riclassificato quale  1°  megalotto)  e  consentire  all'ANAS medesima di utilizzare dette  risorse  con  immediatezza  per  l'appalto di ulteriori lavori sulla stessa autostrada senza attendere i tempi lunghi delle relative assegnazioni;
 Vista  la  delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003,  errata  corrige  in Gazzetta Ufficiale n. 140/2003), con la quale  questo  Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP,  che  deve  essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 304/2004),  con  la  quale  questo  Comitato ha assegnato all'ANAS un contributo  massimo  di  109,246  milioni di euro per quindici anni a valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003, per la realizzazione dei lavori di  ammodernamento  del  2°  megalotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 19 (Gazzetta Ufficiale n. 254/2004),  con  la quale questo Comitato ha ripartito le risorse per le   aree  sottoutilizzate  recate  dalla  legge  n.  350/2003  (come modificata dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge  30 luglio  2004,  n.  191),  riservando,  al punto F.2.1 della «tabella  impieghi»,  1.130  milioni  di  euro  all'accelerazione del Programma  delle  infrastrutture  strategiche  (PIS) e, al successivo punto  F.2.2,  288 milioni di euro alla «sicurezza», di cui 31 a fini di tutela dell'accelerazione di detto programma;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 21 (Gazzetta Ufficiale n. 275/2004),  con  la  quale  questo Comitato ha finalizzato le risorse destinate  dalla richiamata delibera n. 19/2004 all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche e 200 milioni di euro resi disponibili  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle risorse  attribuite  al Ministero stesso in via ordinaria, riservando 23 milioni di euro per finalita' premiali;
 Vista  la  delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004),  con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere  riportato  su  tutti  i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e   deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
 Vista  la  delibera  20 dicembre 2004, n. 95 (Gazzetta Ufficiale n. 147/2005),  con  la  quale  questo  Comitato ha assegnato all'ANAS un contributo  massimo  di  372 milioni di euro a valere sul FAS e altro contributo  a  valere sulle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002,   come   rifinanziato  dalla  legge  n.  350/2003,  per  la realizzazione  dei  lavori  di  ammodernamento  del  megalotto  n.  3 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria;
 Vista la propria delibera 27 maggio 2005, n. 34 (Gazzetta Ufficiale n.  235/2005),  recante  «ripartizione  generale  delle  risorse  per interventi  nelle  aree  sottoutilizzate  - quadriennio 2005-2008», e visti in particolare:
 la  voce  Q.2.1  della tabella di assegnazioni, che quantifica in 637,50  milioni  di  euro  la  quota  attribuita  al  Mezzogiorno per l'accelerazione del PIS;
 la  voce  R.1.  di detta tabella, concernente l'accantonamento di 300  milioni  di  euro per l'ulteriore finanziamento del programma di accelerazione di cui all'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003;
 il  punto 14 che prevede che con separata delibera si provvedera' -  per  il  citato  ammontare  di  637,50 milioni di euro e secondo i criteri adottati nella delibera n. 21/2004 - all'individuazione degli interventi  ricadenti  nel  Mezzogiorno  inclusi nel PIS, che, avendo necessita'  di  risorse  finanziarie  aggiuntive per la loro completa realizzazione,  abbiano  la  capacita'  di  produrre  spesa in misura significativa negli anni 2005-2006, mentre l'importo di 112,5 milioni di  euro resta accantonato per interventi infrastrutturali prioritari nelle regioni del Centro-Nord;
 Vista  la  delibera  29 luglio  2005,  n. 98 (Gazzetta Ufficiale n. 245/2005), con la quale questo Comitato:
 ha  quantificato in 252,84 milioni di euro le risorse di cui alla delibera   n.   21/2004   non   ancora   allocate,   destinandole  al finanziamento  degli  interventi collocati nelle posizioni successive alla 11ª nell'allegato A della delibera stessa;
 ha  destinato l'85% dell'accantonamento di cui al punto R.1 della tabella   di   assegnazioni   di   cui   alla   delibera  n.  34/2005 all'accelerazione degli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche localizzati nel Mezzogiorno;
 ha  finalizzato  le  risorse di cui all'alinea precedente (pari a 255,00  milioni  di  euro),  le  risorse  di cui al punto Q.2.1 della delibera  n.  34/2005  (citati  637,50 milioni di euro) - al netto di 17,85  milioni  di  euro  riservati alla premialita' - e le eventuali risorse  residue  ex  delibera  n.  21/2004  al  finanziamento  degli interventi  considerati  eleggibili  alla  stregua dei criteri di cui alla delibera per ultimo citata e riportati nell'allegato 1;
 Vista  la  delibera  2 dicembre  2005,  n. 155, con la quale questo Comitato  ha  assegnato all'ANAS contributi massimi di 300.005.557,12 euro e di 150.122.702,84 euro, a valere sul FAS, per la realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, rispettivamente, dal km 47,8 al km 53,8 e dal km 222 al km 225,8;
 Vista  la  sentenza  n.  303  del 25 settembre 2003 con la quale la Corte  costituzionale,  nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001   ed   ai   decreti   legislativi   attuativi,  si  richiama all'imprescindibilita'  dell'intesa  tra  Stato  e singola regione ai fini dell'attuabilita' del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa   anche   essere  successiva  ad  un'individuazione  effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera  sono  da  considerare  inefficaci  finche' l'intesa non si perfezioni;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture   e   dei   trasporti,   e   successive  modifiche  ed integrazioni,  con  il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 - e' stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota  28 marzo  2006,  n. 234, con la quale il Ministero delle  infrastrutture  e  dei trasporti ha trasmesso tra l'altro - la relazione    istruttoria    relativa    all'intervento    «Autostrada Salerno-Reggio  Calabria  - 4° megalotto: lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore)  e  il  km 139+000 (galleria Serra rotonda)», proponendone il cofinanziamento;
 Considerato  che  il  predetto intervento e' ricompreso nell'intesa generale  quadro  tra  Governo  e  regione  Calabria, sottoscritta il 16 maggio  2002,  e nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002;
 Considerato    che   questo   Comitato   ha   conferito   carattere programmatico  al  quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta    delibera   n.   121/2001,   riservandosi   di   procedere successivamente    alla   ricognizione   delle   diverse   fonti   di finanziamento disponibili per ciascun intervento;
 Considerato  che  questo  Comitato,  nella  delibera n. 98/2005, ha ritenuto   immediatamente   finanziabili   gli   interventi  elencati nell'allegato  1  a partire dalla seconda postazione, riservandosi di finanziare  l'intervento  «Salerno-Reggio  Calabria - macrolotto n. 2 dal  km  108,000  al km 139,000 - tracciato ricompresso nelle regioni Campania  e Basilicata», per un costo di 1.038,990 milioni di euro in cifra  arrotondata,  qualora  dalla ricognizione del Comitato tecnico interministeriale per il programma di accelerazione di cui al punto 2 della   delibera   di   questo   Comitato  n.  21/2004  emergesse  la disponibilita' di adeguate risorse;
 Considerato  che  il predetto Comitato tecnico per l'accelerazione, nella  seconda  relazione  di  monitoraggio sullo stato di attuazione degli  interventi  finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del  Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  ha indicato come disponibile,  a carico di pregresse assegnazioni finanziarie a favore del   progetto   di   ammodernamento  dell'autostrada  Salerno-Reggio Calabria,  l'importo  di  257,804  milioni  di  euro,  che  l'ANAS ha dichiarato   utilizzabili   per  il  cofinanziamento  del  macrolotto suddetto (ora megalotto n. 4);
 Considerato  che  -  con  delibera  22 marzo  2006,  n. 1 (Gazzetta Ufficiale  n.  142/2006)  - questo Comitato, nel ripartire le risorse FAS  specificate  nella delibera stessa, ha riservato 328,182 milioni di euro ad integrazione del finanziamento del megalotto di cui sopra, richiamando le fonti di copertura del costo del megalotto stesso gia' esistenti, tra cui figurano anche economie, ribassi d'asta e «mancate aggiudicazioni»;
 Considerato  che  -  con  delibera  22 marzo  2006,  n. 73 - questo Comitato  ha  formalizzato  l'autorizzazione all'utilizzo delle somme rinvenienti dai ribassi d'asta maturati in sede di aggiudicazione dei lavori   di   ammodernamento   del   2°   megalotto   dell'autostrada Salerno-Reggio  Calabria,  di  cui  alla  citata delibera n. 14/2004, destinando  espressamente a parziale finanziamento del megalotto n. 4 dell'autostrada  medesima  parte  di  detto  importo, per complessivi 128.487.488,32  euro,  gia'  considerati  nell'importo complessivo di 257,804  milioni  di  euro  indicati dall'ANAS come utilizzabili allo scopo;
 Considerato che, con delibera n. 75 adottata in data odierna, si e' proceduto  -  tra  l'altro  -  alla ricognizione delle disponibilita' residue  a  valere sulle risorse di cui alla delibera n. 98/2005, che sono  quantificabili in complessivi 493,864 milioni di euro, al lordo delle  quote  premiali  per  complessivi 40,850 milioni di euro ed al lordo  altresi'  di  ulteriori  economie  per  68,738 milioni di euro maturate su interventi precedentemente finanziati a carico del FAS;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita  in  seduta  l'intesa  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare: sotto l'aspetto tecnico procedurale:
 che  i  lavori  di  ammodernamento ed adeguamento, al tipo 1A delle Norme  CNR/80, dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 108+000 (viadotto   Calore)   al   km   139+000   (galleria   Serra  Rotonda) costituiscono il megalotto n. 4 (gia' macrolotto n. 2);
 che  il  progetto  definitivo del suddetto megalotto n. 4 accorpa i progetti definitivi dei lotti cosi' individuati:
 tronco 1° - tratto 7 - lotto 1 - dal km 108+000 (viadotto Calore) al km 117+000;
 tronco  1°  -  tratto  7 - lotto 2 - dal km 117+000 al km 123+800 (svincolo di Lagonegro nord incluso);
 tronco  1°  -  tratto  7  - lotto 3 - dal km 123+800 (svincolo di Lagonegro  nord  incluso)  al  km  126+000 (svincolo di Lagonegro sud escluso);
 tronco  1°  -  tratto  7  - lotto 4 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro  sud  escluso)  al  km  139+000  (svincolo  di  Lauria nord incluso), carreggiata nord;
 tronco  1°  -  tratto  7  - lotto 5 - dal km 126+000 (svincolo di Lagonegro  sud  escluso)  al  km  139+000  (galleria  Serra Rotonda), carreggiata sud;
 che  complessivamente  il  progetto  comprende, tra le opere d'arte maggiori, 3 svincoli (Lagonegro nord, Lagonegro sud, Lauria nord), 30 viadotti  carreggiata  nord,  34 viadotti carreggiata sud, 7 gallerie artificiali carreggiata nord, 7 gallerie artificiali carreggiata sud, 12   gallerie   naturali   carreggiata  nord,  12  gallerie  naturali carreggiata sud;
 che  nel  corso  della  redazione  del  progetto  si  e' verificata l'impossibilita'  di  ammodernare  l'autostrada,  nel  rispetto della normativa  CNR/80  tipo  A, effettuando il semplice adeguamento sulla sede  esistente e che per una considerevole parte del tracciato si e' quindi resa necessaria una parziale realizzazione fuori sede;
 che  pertanto,  i  circa  30  km  di tracciato presentano un 45% di adeguamento  in  sede  e  un  55%  su nuova sede autostradale e che i tratti   abbandonati,   tranne   alcuni   recuperi  utilizzabili  per viabilita'   accessoria   o   di   servizio,   saranno   dismessi   e riqualificati;
 che  il  responsabile  unico  del progetto ha attestato la regolare predisposizione  dei  progetti  definitivi  dei vari lotti - che sono stati redatti tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, degli studi  e delle indagini svolte, dei condizionamenti ambientali, delle prescrizioni  avanzate  dai  vari Enti e/o Amministrazioni in sede di rilascio   di   pareri/autorizzazioni  di  competenza  -  nonche'  la rispondenza dell'intervento a quanto previsto dal decreto legislativo 14 luglio  1996,  n.  494, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di piani di sicurezza;
 che  le procedure progettuali sono state espletate in modo autonomo rispetto  alla  legge  n.  443/2001  e  che in particolare i progetti definitivi  sui  quali  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  ha  espresso  parere  di  compatibilita'  ambientale,  di concerto  con  il Ministero per i beni e le attivita' culturali - con decreti   18 luglio   2002,  n.  7485  e  26 agosto  2002,  n.  7558, rispettivamente per i lotti 1°/2°/3° e per i lotti 4°/5° - sono stati completati nel 2001;
 che  con  l'entrata  in vigore del decreto legislativo n. 190/2002, l'ANAS,  come  esposto,  ha  proceduto ad unificare i suddetti cinque lotti  in  un unico macrolotto in vista dell'affidamento a Contraente generale;
 che  per  i  primi tre lotti la Conferenza dei servizi si e' tenuta l'11 settembre  2001 e che il Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo  del  territorio  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti  ha  espresso  il  provvedimento  autorizzativo  finale, di conformita'  urbanistica  e  di  apposizione  del vincolo preordinato all'esproprio in data 3 febbraio 2004, con il n. 87;
 che  per  il  quarto e quinto lotto la Conferenza dei servizi si e' tenuta  il  13 marzo 2003 e che il citato Dipartimento ha espresso il provvedimento   autorizzativo   finale   15 luglio   2003,   n.  552, successivamente  integrato  con  provvedimento  9 marzo  2004, n. 231 disponendo il vincolo preordinato all'esproprio;
 che  i suddetti provvedimenti finali sono stati - rispettivamente - pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale del 9 marzo 2004, n. 57 - serie generale  -  e  nella  Gazzetta  Ufficiale del 26 marzo 2004, n. 72 - serie generale;
 che  al procedimento finalizzato alla realizzazione dell'intervento in  questione  e' stata data pubblicita' mediante avviso affisso agli albi pretori dei Comuni interessati e pubblicato su tre quotidiani di cui uno a diffusione nazionale nonche' sul sito internet dell'ANAS;
 che  la  Societa',  con  delibera  del Consiglio di amministrazione 27 luglio  2004,  n. 93, ha approvato i progetti definitivi afferenti al  megalotto  n.  4  e  che  con  nota  28 ottobre 2004, n. 5708, ha presentato   al   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti richiesta  di  accedere  ai  finanziamenti  a  carico  delle  risorse destinate all'attuazione del Programma; sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore e' ANAS S.p.A.;
 che,   come   anticipato,   l'opera   verra'   realizzata  mediante affidamento a Contraente generale;
 che  il tempo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e' stabilito in  giorni 1.500 a decorrere dal giorno successivo a quello di ordine di inizio delle attivita';
 che  il  soggetto  attuatore,  con  bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  19 novembre  2004,  n.  272,  e contenente la «clausola di salvaguardia»  richiesta  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti, ha indetto apposita gara per l'affidamento dei lavori;
 che  gli  inviti  ai  soggetti prequalificati sono stati inviati il 22 marzo 2005;
 che la presentazione delle offerte e' stata effettuata il 31 maggio 2005  e  che  il  periodo  di  validita' delle offerte era fissato al 31 novembre  2005,  salva  facolta'  dei concorrenti di accettare una proroga del periodo di validita';
 che la valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione aggiudicatrice e' stata conclusa entro il 31 luglio 2005;
 che all'intervento e' stato assegnato il CUP F11B04000210000, e che tale CUP e' provvisorio; sotto l'aspetto finanziario:
 che  il  costo complessivo dell'opera proposta per il finanziamento e' indicato in 1.038.986.876,15 euro (rectius 1.038.986.876,16 euro), di   cui  789.099.214,69  euro  per  lavori  a  base  di  appalto,  e 249.887.661,47 euro per somme a disposizione;
 che  il  costo  e'  stato  definito  in  rapporto ai prezzi unitari dell'Ufficio  per  l'autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonche' di 121  nuovi  prezzi  ritenuti  validi  ed  in  aderenza  con elaborati progettuali afferenti lavorazioni non contemplate in detto prezzario;
 che l'opera, come risulta dal relativo piano economico-finanziario, non  presenta  un  «potenziale  ritorno  economico»  ritraibile dalla gestione dell'opera medesima;
 che,   come   sopra  esposto,  parte  della  copertura  finanziaria dell'intervento  -  per  257,804  milioni  di euro - e' assicurata da disponibilita' ANAS;
 che  viene  proposto  di  assegnare l'importo di 781,186 milioni di euro    necessario    per   completare   la   copertura   finanziaria dell'intervento a carico dei fondi FAS;
 che  328,182 milioni di euro sono stati gia' assegnati all'opera, a valere  sul FAS 2006, con delibera n. 1/2006 richiamata in premessa e che  i residui 453,004 milioni di euro vengono richiesti a carico dei fondi  FAS previsti dalle delibere di questo Comitato n. 21/2004 e n. 98/2005  e  considerati  disponibili,  come  da  delibera  n. 75/2006 ugualmente richiamata in premessa;
 Delibera: 1. Utilizzo economie.
 Ai   lavori   di  ammodernamento  ed  adeguamento  dell'«autostrada Salerno-Reggio  Calabria  4° megalotto -- lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo A1 delle norme CNR/80 tra il km 108+000 (viadotto Calore)  e  il km 139+000 (galleria Serra Rotonda)» sono assegnate le economie  derivanti  dai  ribassi d'asta degli interventi approvati e finanziati  ai  sensi della delibera 21/2004, riportate nella tabella 3.2  allegata alla delibera n. 75/2006 ed ammontanti complessivamente a 68,738 milioni di euro. 2. Assegnazione nuovi contributi.
 2.1. Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 (il cui costo  viene considerato nella cifra arrotondata di 1.038,987 milioni di  euro in correlazione con la metodologia adottata nell'indicazione delle   disponibilita'   esistenti)   viene   assegnato  all'ANAS  un contributo  massimo  di  384,263  milioni  di  euro  - a valere sulle disponibilita'  residue FAS di cui alla tabella 3.2 della delibera n. 75/2006 - come segue:
 67,182  milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
 163,999 milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
 70,408  milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2007;
 82,674  milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2008.
 2.2.  Tenendo conto dell'assegnazione gia' disposta con la delibera n.  1/2006  pari  -  a  complessivi  328,182  milioni di euro e delle annualita'  di  riferimento  indicate  -  il  quadro  complessivo dei contributi riservati all'opera a carico del FAS, e' il seguente:
 67,182  milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2005;
 163,999 milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2006;
 195,117 milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2007;
 286,147 milioni di euro a valere sulle disponibilita' relative al 2008.
 All'intervento  in  questione  risultano conseguentemente assegnati complessivamente 712,445 milioni di euro.
 2.3.   L'entita'   definitiva   del  contributo  definitivo  verra' determinato,  entro  l'importo  massimo  indicato  al  punto  2.2 dal Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti in relazione agli esiti della gara citata nella «presa d'atto». Al tal fine il soggetto aggiudicatore provvedera' a trasmettere - entro quindici giorni dalla data   dell'aggiudicazione,   o,   se   successiva,   dalla  data  di pubblicazione  della  presente delibera nella Gazzetta Ufficiale - il nuovo  quadro  economico  al  suddetto  Ministero  che,  a sua volta, provvedera'  a  comunicare a questo Comitato l'entita' del contributo come  sopra  quantificato, specificando altresi' le annualita' cui le economie  -  in  relazione  alla  scansione temporale prevista per la realizzazione dei lavori - vengono imputate.
 2.4. Il contributo complessivo di cui al precedente punto 2.2 sara' corrisposto   al   soggetto  aggiudicatore,  compatibilmente  con  le disponibilita'  di cassa e nei limiti degli importi annui specificati al punto richiamato, secondo le seguenti modalita':
 la  quota di 67,182 milioni di euro, imputata alle disponibilita' FAS  relativa  al  2005,  sara'  corrisposta  in un'unica soluzione a richiesta del soggetto aggiudicatore;
 il  50%  della quota relativa alle disponibilita' FAS relative al 2006  verra'  corrisposta  a  richiesta  del soggetto aggiudicatore e previa  trasmissione  di  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento  (RUP)  che  attesti  l'avvenuta  utilizzazione dell'80% della quota di cui alla linea precedente;
 il  residuo  50% della quota 2006 verra' erogato su richiesta del soggetto  aggiudicatore corredata da dichiarazione del RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% delle quote sino allora assegnate;
 il  50%  della quota relativa alle disponibilita' FAS relative al 2007  verra'  corrisposta  a  richiesta  del soggetto aggiudicatore e previa  trasmissione  di  dichiarazione  del  responsabile  unico del procedimento  (RUP)  che attesti l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti rate;
 il  residuo  50% della quota del 2007 verra' erogato su richiesta del   soggetto  aggiudicatore  corredata  da  dichiarazione  del  RUP attestante  l'avvenuta utilizzazione dell'80% delle quote sino allora assegnate;
 l'80%  della  quota  relativa al 2008 verra' erogata su richiesta del   soggetto  aggiudicatore  corredata  da  dichiarazione  del  RUP attestante l'avvenuta utilizzazione dell'80% di quanto erogato con le precedenti 5 rate;
 il  saldo  verra' erogato su richiesta del soggetto aggiudicatore corredata    da   dichiarazione   del   RUP   attestante   l'avvenuta utilizzazione   del  95%  di  quanto  sino  allora  erogato,  nonche' l'ultimazione  dei  lavori,  ivi  comprese  le operazioni di collaudo dell'opera.
 2.5. Le economie realizzate sul contributo a carico del FAS e, piu' in generale, le economie relative agli interventi finanziati ai sensi della  delibera  n.  98/2005  verranno finalizzate da questo Comitato secondo le modalita' di cui ai punti 3.3 e 3.4 della delibera stessa. 3. Consegna delle attivita' e assegnazioni CUP.
 3.1.  La consegna delle attivita', al Contraente generale risultato affidatario  in base alla gara precisata nella «presa d'atto», se non intervenuta  nel  frattempo,  dovra'  essere  effettuata entro trenta giorni  dalla  data  di  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta  Ufficiale.  Decorso  tale  termine  l'intervento si intende definanziato.
 3.2.  Nell'ipotesi  che i concorrenti di gara non abbiano accettato la  proroga  del periodo di validita' delle proprie offerte e la gara debba essere reiterata, l'ANAS dovra' procedere alla pubblicazione di altro  bando,  pena  il  definanziamento  dell'intervento,  entro  il termine di cui al comma precedente. In tale ipotesi la consegna delle attivita'    dovra'    avvenire    nei   trenta   giorni   successivi all'aggiudicazione definitiva.
 3.3.  Il  soggetto  aggiudicatore  e'  tenuto  a  richiedere il CUP definitivo  delle opere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
 Il  CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n.  24/2004,  dovra'  essere  evidenziato  in tutta la documentazione amministrativa  e  contabile  riguardante  l'intervento  di  cui alla presente delibera. 4. Disposizioni finali.
 4.1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale il Ministero delle infrastrutture e dei   trasporti  provvedera'  a  trasmettere  un  quadro  finanziario complessivo  dell'opera  riportando,  per  ciascun  megalotto  e  per ciascuno   degli   altri   lotti   cui  e'  articolata  l'«autostrada Salerno-Reggio   Calabria»,   l'importo  complessivo  finanziato  con l'indicazione   delle   relative  fonti  di  copertura,  le  economie realizzate  e  la  destinazione, partitamente, di ciascuna voce delle economie cosi' maturate.
 4.2.  Nell'ambito  delle iniziative intese a potenziare l'attivita' di monitoraggio ai fini di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della  criminalita'  organizzata verra' stipulato apposito protocollo d'intesa  tra  la  Prefettura  -  UTG,  il  soggetto  aggiudicatore e l'impresa  aggiudicataria  sulla  falsariga  del protocollo stipulato nel giugno  2004  per  il 1° macrolotto dell'autostrada in questione, per  quanto  compatibile,  e  tenendo conto delle eventuali ulteriori indicazioni  che  provengano dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  prima  della  sottoscrizione  del protocollo stesso.
 4.3. Eventuali ritardi e criticita' nella realizzazione delle opere saranno  evidenziati nella relazione periodica che l'UVER, sulla base delle  informazioni  fornite  dalla  menzionata  struttura tecnica di missione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti e di altre informazioni acquisite autonomamente, trasmette trimestralmente al  Comitato  tecnico  per l'accelerazione istituito al punto 2 della delibera n. 21/2004.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente: Berlusconi Il segretario del CIPE: Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 25 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 98
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