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| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 23 ottobre 2006 |  | Protezione   transitoria   accordata   a   livello   nazionale   alla denominazione  «Ricotta  di  Bufala  Campana»,  per la quale e' stata inviata  istanza  alla  Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  consente  allo  Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione  a  livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;
 Vista   la   domanda  presentata  dal  Comitato  promotore  per  il riconoscimento  della  denominazione  di  origine protetta Ricotta di Bufala  Campana,  con  sede  in San Nicola La Strada (Caserta), viale Carlo  III n. 128, scala B, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione  Ricotta  di  Bufala  Campana, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;
 Vista  la nota protocollo n. 66218 del 18 ottobre 2006 con la quale il   Ministero   delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali ritenendo  che  la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento   comunitario,  ha  trasmesso  all'organismo  comunitario competente  la  predetta  domanda  di  registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;
 Vista   l'istanza  con  la  quale  il  Comitato  promotore  per  il riconoscimento  della  denominazione  di  origine protetta Ricotta di Bufala  Campana,  ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa,  ai  sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n.  510/2006,  espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il  Ministero  delle  politiche  agricole, alimentari e forestali, da qualunque    responsabilita',    presente   e   futura,   conseguente all'eventuale   mancato   accoglimento  della  citata  istanza  della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui  soggetti  interessati  che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;
 Considerato  che  la  protezione  di  cui sopra ha efficacia solo a livello   nazionale,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma 6,  del  citato regolamento (CE) n. 510/2006;
 Ritenuto  di  dover  assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli  interessati  all'utilizzazione  della denominazione Ricotta di Bufala  Campana,  in  attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;
 Ritenuto  di  dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che,  in  accoglimento  della domanda avanzata dal Comitato promotore per il riconoscimento della denominazione di origine protetta Ricotta di  Bufala  Campana,  assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello  nazionale  della  denominazione  Ricotta  di Bufala Campana, secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66218 del 18 ottobre 2006, sopra citata;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'   accordata   la  protezione  a  titolo  transitorio  a  livello nazionale,  ai  sensi  dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione Ricotta di Bufala Campana.
 |  |  |  | Art. 2. La denominazione Ricotta di Bufala Campana e' riservata al prodotto ottenuto  in  conformita'  al  disciplinare di produzione allegato al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  responsabilita',  presente e futura, conseguente alla eventuale mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  Ricotta di Bufala  Campana,  come  denominazione  di origine protetta ricade sui soggetti  che  si  avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.
 |  |  |  | Art. 4. La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 23 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 |  |  |  | Allegato DISCIPLINARE DI PRODUZIONE «RICOTTA DI BUFALA
 CAMPANA» DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA
 Art. 1.
 Denominazione
 La denominazione di origine protetta Ricotta di Bufala Campana e' riservata  esclusivamente  a  quel  prodotto  lattiero  caseario, che risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2
 Descrizione e caratteristiche del prodotto
 La  D.O.P.  Ricotta  di  Bufala  Campana, e' un prodotto lattiero caseario   ottenuto   per  coagulazione  al  calore  delle  proteine, caratterizzato da un elevato contenuto in acqua.
 All'atto  dell'immissione al consumo, la D.O.P. Ricotta di Bufala Campana presenta le seguenti caratteristiche: Caratteristiche fisiche:
 forma: tronco piramidale o tronco conica;
 peso: fino a 2.000 grammi;
 colore: bianco porcellana;
 aspetto esterno: assenza di crosta;
 consistenza: morbida, granulosa, ma non sabbiosa. Caratteristiche chimiche:
 grasso: non inferiore al 12% stq;
 umidita': non superiore al 75%. Caratteristiche organolettiche:
 sapore: caratteristico, fresco e delicatamente dolce;
 odore: fragrante di latte e crema.
 Art. 3.
 Zona di produzione
 La  zona  di  produzione  della  D.O.P. Ricotta di Bufala Campana comprende il territorio amministrativo di seguito specificato: Regione Campania.
 Provincia   di  Benevento:  l'intero  territorio  dei  comuni  di Limatola, Dugenta, Amorosi.
 Provincia di Caserta: l'intero territorio.
 Provincia  di  Napoli:  l'intero territorio dei comuni di Acerra, Arzano, Cardito, Frattamaggiore, Frattaminore, Giugliano in Campania, Mugnano di Napoli, Pozzuoli, Qualiano;
 Provincia di Salerno: l'intero territorio. Regione Lazio.
 Provincia   di  Frosinone:  l'intero  territorio  dei  comuni  di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa S. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, Ceccano,  Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.
 Provincia  di  Latina: l'intero territorio dei comuni di Cisterna di  Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte S. Biagio, Pontinia,  Priverno,  Prossedi,  Roccagorga,  Roccasecca  dei Volsci, Sabaudia,  S.  Felice  Circeo,  Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia, SS. Cosma e Damiano.
 Provincia  di  Roma:  l'intero  territorio  dei  comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo. Regione Puglia.
 Provincia   di   Foggia:   l'intero   territorio  dei  comuni  di Manfredonia,  Lesina,  Poggio  Imperiale  e  parte del territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:
 Cerignola  -  La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il comune di Manfredonia;
 Foggia   -   La   zona   abbraccia   il   perimetro  della  nuova circonvallazione,  ad  est in direzione del comune di Manfredonia, ad ovest  in  direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte del comune di Foggia;
 Lucera  -  La  zona interessata confina ad ovest con il comune di Foggia,  a  sud con la strada statale n. 546 e con parte del torrente San  Lorenzo,  a  nord  con  la  strada  provinciale  n.  16  fino  a raggiungere  il  comune  di  Torremaggiore  e  ad  est  con la strada provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia;
 Torremaggiore  -  La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San Severo, ad ovest con la strada provinciale  n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di Apricena;
 Apricena  -  La  zona  interessata  costeggia  a  sud il torrente Radicosa,  ad  est  la strada Pederganica ed il comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio Imperiale;
 Sannicandro  Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada  statale  Garganica,  a nord con il comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;
 Cagnano  Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale  Garganica, ad est con il lago Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;
 San  Giovanni  Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada  statale  n. 89, ad est con il comune di Manfredonia, ad ovest con  il  comune  di  San  Marco  in  Lamis  e  a  nord  con la strada provinciale n. 58;
 San  Marco  in  Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune  di  Foggia,  ad est con il comune di San Giovanni Rotondo, ad ovest  con  il  comune  di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del comune di San Marco in Lamis. Regione Molise.
 Provincia di Isernia: l'intero territorio del comune di Venafro.
 Art. 4.
 Prova dell'origine
 Ogni  fase  del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output.
 In  questo  modo,  e  attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti   dalla   struttura   di   controllo  degli  allevatori,  dei produttori-confezionatori,   nonche'   attraverso   la  dichiarazione tempestiva  alla  struttura di controllo delle quantita' prodotte, e' garantita  la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone fisiche o giuridiche,  iscritte  nei  relativi  elenchi,  sono  assoggettate al controllo  da  parte  della  struttura  di' controllo, secondo quanto disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di controllo.
 Art. 5.
 Metodo di produzione Materie prime.
 La  materia  prima  per  la  produzione  della  Ricotta di Bufala Campana  DOP  e'  costituita  dal  «primo  siero»  (o  «siero dolce») proveniente  dalla  lavorazione  del  latte di bufala, ottenuto dalla mungitura  manuale  e/o  meccanica  di  bufale  di Razza Mediterranea Italiana  allevate  nell'areale di produzione indicato all'art. 3. Il «primo  siero»  (o «siero dolce») deve essere ottenuto dal meccanismo di   spurgo   dovuto  alla  rottura  della  cagliata  destinata  alla produzione  della mozzarella di bufala campana. L'acidita' titolabile massima  del  siero utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana  DOP e' 3,5°SH/50 ml, pertanto il «siero acido» derivante dal completamento  della  maturazione  della  cagliata  non  puo'  essere utilizzato per la produzione di Ricotta di Bufala Campana D.O.P.
 Qualora   la   trasformazione   immediata  del  siero  non  fosse possibile,   questo   deve   essere   sottoposto   a  trattamenti  di stabilizzazione  (pastorizzazione,  termizzazione e/o refrigerazione) con  tecniche  e tempi tali da evitare comunque la sua acidificazione oltre  il  valore  massimo  definito.  In  ogni  caso,  il  siero  e' trasformato  in  DOP  Ricotta  di  Bufala  Campana entro 24 ore dalla separazione  dalla cagliata. E' ammessa l'aggiunta di latte di bufala crudo,  termizzato  o  pastorizzato,  proveniente  dalla  zona di cui all'art.  3 in misura massima del 6% della massa del «primo siero» (o «siero dolce»).
 E' ammessa l'aggiunta di panna fresca di siero di latte di bufala proveniente  dalla zona di cui all'art. 3 nella misura massima del 5% della massa del primo siero. Tale procedimento serve per aumentare la consistenza della ricotta e favorirne anche la cavatura o estrazione.
 E'  ammessa  l'aggiunta  di sale (NaCl) in misura massima di 1 kg per  100 kg di «primo siero» (o «siero dolce») o miscela di siero con latte e/o panna fresca. L'addizione di sale direttamente al siero non solo  conferisce  maggior sapidita' al prodotto, ma influenza anche i processi  di denaturazione ed aggregazione delle proteine e quindi la consistenza del prodotto. Lavorazione.
 Il  «primo  siero»  (o  «siero  dolce»)  e' inviato subito, o dopo trattamento  di  stabilizzazione  e stoccaggio inferiore alle 24 ore, alle apposite caldaie dove avviene la produzione della DOP Ricotta di Bufala  Campana.  Il  riscaldamento  puo'  avvenire sia per iniezione diretta  di  vapore  che per scambio indiretto di calore. L'eventuale addizione di latte di bufala e/o panna fresca puo' avvenire sia prima dell'inizio del riscaldamento sia anche a riscaldamento avviato.
 Dopo  aver  raggiunto una temperatura media di 82°C, per favorire il  processo  di coagulazione delle proteine e' ammessa l'aggiunta di aliquote  variabili  di  «cizza» (siero innesto naturale derivante da precedenti lavorazioni di mozzarella di bufala campana avvenute nelle aziende  ubicate nella zona di produzione indicate all'art. 3), acido lattico  o acido citrico al fine di modificare l'acidita' del mezzo e quindi facilitare l'ottenimento della ricotta.
 Si  completa  la  fase di riscaldamento fino al raggiungimento di una  temperatura  non  superiore  a  92°C.  Il  calore  determina  la denaturazione  delle  proteine  e  la  loro  aggregazione,  dunque la formazione  di  un  coagulo  morbido  e  fine che inizia ad affiorare immediatamente  alla  superficie  grazie  alla  presenza  del grasso. Questa fase si completa in qualche minuto.
 La  separazione  della  ricotta  e'  effettuata  sia  manualmente utilizzando  un  mestolo  forato  e  deponendo gentilmente il coagulo umido   direttamente  nelle  caratteristiche  fiscelle  di  materiale plastico  per  uso  alimentare  o  nelle tele, sia meccanicamente con l'uso di appositi estrattori. La ricotta posta nelle fiscelle o nelle tele  completa quindi la separazione della scotta per assumere la sua consistenza definitiva. La ricotta cosi' sgrondata viene parzialmente raffreddata.  Il  confezionamento  deve avvenire comunque entro le 24 ore  dalla  produzione e viene effettuato o prima o dopo la procedura di  raffreddamento.  Qualora  la  ricotta  non  venga  immediatamente confezionata,  il  raffreddamento  prosegue  fino  a  raggiungere  la temperatura  di + 4°C in cella frigorifera; qualora invece la ricotta venga  confezionata, il raffreddamento prosegue fino a raggiungere la temperatura  di  +  4°C  in cella frigorifera o in bagno di acqua e/o ghiaccio.  La durata massima della conservabilita' (shelf-life) della Ricotta di Bufala Campana «fresca» non potra' essere superiore, dalla data di produzione a 7 giorni.
 Al fine di ottenere una ricotta con una conservabilita' superiore (massimo 21 giorni dalla data di produzione), prima di procedere alla fase  di  confezionamento  e'  ammesso  un  trattamento termico della ricotta  sgrondata  dalla  scotta.  Successivamente  la ricotta viene lisciata  od  omogeneizzata  al  fine  di  conferirle un aspetto piu' cremoso.  Il  prodotto  cosi'  ottenuto e' definito Ricotta di Bufala Campana  «fresca  omogeneizzata». E' ammesso il confezionamento della ricotta  ancora calda, anche con l'ausilio di macchine operatrici, in contenitori  di plastica immediatamente chiusi per termosaldatura. La ricotta   confezionata  e'  quindi  rapidamente  raffreddata  fino  a raggiungere  la  temperatura  di  4°C  in cella frigorifera oppure in bagno di acqua e/o ghiaccio.
 Le  operazioni di produzione di latte, di siero e di panna fresca che  concorrono  alla produzione della Ricotta di Bufala Campana e le operazioni  di  produzione  e  confezionamento  devono  avvenire  nel territorio indicato all'art. 3 al fine di garantire la tracciabilita' ed il controllo e per non alterare la qualita' del prodotto.
 Art. 6.
 Legame con l'ambiente
 La  storia  del  rapporto  della Ricotta di Bufala Campana con il territorio  di  origine  e'  di  fatto  la storia del rapporto con il territorio  del  latte  con  cui  e'  stato prodotta la Mozzarella di Bufala  Campana,  dal cui siero origina la Ricotta di Bufala Campana. Il  rapporto  tra  Ricotta  di  Bufala Campana e Mozzarella di Bufala Campana  e'  quindi  strettissimo,  come per altro la letteratura del passato testimonia.
 La  tradizione della produzione della «Ricotta di Bufala Campana» racconta di un legame strettissimo con la produzione di Mozzarella di Bufala  Campana  e  quindi  con  l'arrivo  del  bufalo nel centro-sud d'Italia  che  risale  quantomeno  al  1300.  Tra  X  ed XI secolo si sviluppo'  nelle  aree  tra  Mondragone  ed  il  Volturno il fenomeno dell'impaludamento  (Guadagno G., L'ager Falerniis in eta' romana, in AA.VV., Storia Economia ed Architettura nell'ager Falernus Atti delle giornate di studio Falciano del Massico febbraio-marzo 1986 pag. 37 a cura  di  G.  Guadagno, Minturno 1987) ed il bufalo trovo' un habitat idoneo   ed   il   latte  bufalino  sostitui'  quello  vaccino  nella preparazione   di   quel  laudatissimum  caseum  del  Campo  Cedicio, formaggio  gia'  citato  da  Plinio  il  Vecchio  (Plinio,  Naturalis Historia,  XI  241).  Nel  XIII  secolo  la  diffusione del bufalo e' documentata   in   Capitanata  (Fiorentino,  Montecorvino,  Foggia  e Lucera),  nel  Salernitano, Sicilia e plaghe pontine (Cantu' M.C., l. c., p. 42; Faraglia M., Storia dei prezzi in Napoli dal 1131 al 1860, (Napoli  1878),  p.  73;  AA. VV., Insediamenti benedettini in Puglia Catalogo  della Mostra a cura di M. S. Calo' Mariani, 11/l, (Galatina 1981),  p. 75.  Carucci C., Codice diplomatico Salernitano del Secolo XIV (Salerno 1950) I pp. 72; 436; lI 449; 462; 481; 483) oltre che in altre  zone  d'Italia.  Una  delle  prime  citazioni  della  Ricotta, associata  alla  Mozzarella ed a altri latticini e' fatta in un libro di  cucina pubblicato nel 1570 da Bartolomeo Scappi cuoco della Corte papale  ove pervenivano specialita' da ogni parte d'Italia e d'Europa che   cita   «...capo  di  latte,  butiro  fresco,  ricotte  fiorite, mozzarelle  fresche  et neve di latte...» (Scappi B., Opera, (Venezia 1570),  c.  275r.).  I documenti di Archivio risalenti al XVII secolo confermando  quanto  riferito  da Scappi evidenziano che a fianco dei tipici   prodotti   del   caseificio  bufalino  sul  mercato  capuano affluiscono  provole e mozzarelle affumicate nonche' ricotte di vacca e  di  bufala  salate  ed affumicate (Biblioteca del Museo Campano di Capua,  «Archivio  Storico  di  Capua», fasc. 159: Libro delle Assise della  citta'  di Capua, passim.). Notizie piu' dettagliate e dirette sulla  Ricotta  di  Bufala  si ritrovano a partire da meta' 1800. Nel 1859  Achille  Bruni,  Professore  della Regia Universita' di Napoli, nella sua monografia «Del latte e dei suoi derivati» pubblicata nella Nuova  Enciclopedia  Agraria, descriveva in sintesi come si produceva allora la Ricotta di Bufala: «Munto il latte e versato in tinozza, vi si  mette  il  caglio  di capretto; e dopo di essersi rappreso con la spatola di legno si taglia a pezzi grossi. Indi con una cazzuliera di legno  si  leva  il  siero che si fa bollire per trarne la ricotta.». Santojanni  nel  1911  nelle  sue  «Note  sul caseificio del latte di bufala»  conferma  ulteriormente  il legame storico e tecnologico tra produzione  di Mozzarella e di Ricotta di Bufala specificando inoltre che  «la ricotta che si ha col solo riscaldamento del siero si chiama fior  di  ricotta. Tolta questa, al siero si aggiunge un po' di siero acido,  e  si  ha  dell'altra  ricotta meno squisita della precedente perche'  piu'  povera di grasso». Il forte legame con il territorio e le  sue  modificazioni  conseguenti alle operazioni di bonifica hanno influenzato negli anni le alterne fortune dell'allevamento bufalino e con  esse  la  produzione del latte e quindi della Mozzarella e della Ricotta  di  Bufala,  anche  per la minor attenzione che da sempre la ricotta  suscita soprattutto a livello di indagine statistica essendo spesso inglobata genericamente nei prodotti freschi. Savini in un suo studio  sulla  ricotta  nel  1950  cita  anche  la  Ricotta di Bufala Campana:  «nella  campagna romana e casertana, dove esiste caseificio bufalino,  il  siero  residuale  serve  pure  alla preparazione della ricotta».  Le  poche  parole di Savini documentano comunque la scarsa attenzione  ad  un  prodotto  allora  di  scarso peso commerciale, ma comunque ben presente nei consumi delle popolazioni locali.
 Art. 7.
 Controlli
 I  controlli  saranno  garantiti  da  una  struttura di controllo rispondente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) 510/2006.
 Art. 8.
 Etichettatura e confezionamento
 La  Ricotta  di  Bufala  Campana  DOP deve essere confezionata in carta,  in  contenitori in plastica per uso alimentare termosaldati o in  altri  avvolgimenti per alimenti. Nel caso in cui il prodotto sia ceduto  per essere adoperato come ingrediente di prodotti trasformati sono ammesse confezioni fino a 40 kg.
 La  confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di  stampa  chiari e leggibili, oltre al logo della denominazione, al simbolo  grafico  comunitario  e  le  informazioni  corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:
 dicitura  «fresca» o «fresca omogeneizzata» a secondo di quanto descritto  all'art. 5 del presente disciplinare. Le diciture «fresca» o  «fresca  omogeneizzata» vanno riportate immediatamente al di sotto della  Denominazione  Ricotta  di  Bufala  Campana  con  caratteri di dimensione  pari  al  50%  di  quelli utilizzati per la denominazione Ricotta di Bufala Campana.
 Il  logo  e'  rilasciato,  dopo  la verifica di conformita' della produzione  al  presente disciplinare, dalla Struttura di Controllo o dal  Consorzio  di  Tutela  incaricato  dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  altra  qualificazione non espressamente   prevista   dal  presente  disciplinare  ivi  compresi aggettivi:  fine,  scelto,  extra,  selezionato, superiore, genuino o comunque  elogiativi  del prodotto, e' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non  abbiano  significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il   consumatore,   nonche'   di   altri   riferimenti   veritieri  e documentabili  che  siano  consentiti  dalla  normativa vigente e non siano  in  contrasto  con  le  finalita'  e  i contenuti del presente disciplinare.
 La  dicitura «Ricotta di Bufala Campana» deve essere riportata in lingua  italiana.  Il  logo  della  denominazione riproduce un nastro circolare tricolore dal quale fuoriesce il profilo della testa di una bufala. Intorno a quanto descritto c'e' la dicitura RICOTTA DI BUFALA CAMPANA  in  stampatello,  maiuscolo.  Il  nastro  e' composto da tre strisce  di colore: verde (91% cyan e 83% giallo), rosso (79% magenta e 91% giallo) e bianco. La testa di bufala e' di colore nero.
 La  dicitura  RICOTTA DI BUFALA e' di colore rosso (79% magenta e 91%  giallo),  completata  da CAMPANA di colore verde (91% cyan e 83% giallo).
 
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 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia prima la «Ricotta di Bufala Campana» DOP, anche a seguito di processi di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al consumo  in  confezioni recanti il riferimento a detta denominazione, senza l'apposizione del logo della denominazione, a condizione che:
 gli  utilizzatori  della  Ricotta  di Bufala Campana DOP, siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla registrazione della denominazione «Ricotta di Bufala Campana»  DOP  riuniti  in  Consorzio  incaricato dal Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali.  Lo  stesso  Consorzio incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare  sul  corretto  uso della denominazione protetta. In assenza del  Consorzio  di  tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno svolte   dal   MIPAAF   in   quanto   autorita'   nazionale  preposta all'attuazione del Reg. CE 510/2006.
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