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| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2006 |  | Opere  straordinarie  di  edilizia  scolastica  nella provincia e nel comune di Napoli. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista   la  legge  8 agosto  1994,  n.  496,  di  conversione,  con modificazioni,  del  decreto-legge  10 giugno  1994,  n. 370, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di   dispersione   scolastica,   con  la  quale  sono  state  dettate disposizioni  urgenti dirette, tra l'altro, a consentire l'attuazione di  opere  di  edilizia  scolastica  nel  comune e nella provincia di Napoli;
 Visto   in   particolare,  l'art.  3,  comma 5,  che  considera  di preminente  interesse  nazionale  e  di  somma  urgenza  le  opere di edilizia scolastica da effettuarsi nel territorio interessato;
 Visto l'articolo 3, comma 6, il quale prevede che il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro della pubblica istruzione,   sentiti   il  Presidente  della  Giunta  della  Regione Campania,  il  sindaco  di Napoli ed il Presidente della Provincia di Napoli,  provvede  agli  interventi di cui al comma 5 anche in deroga alle  vigenti  disposizioni,  ivi  comprese quelle sulla contabilita' generale   dello   Stato,   nel   rispetto   dei   principi  generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, avvalendosi di commissari delegati;
 Visto  l'art.  3,  comma 7,  per  il  quale,  nell'attuazione degli interventi   di  cui  sopra,  possono  essere  impiegate  le  risorse rivenienti  da  mutui  gia' concessi al Comune ed all'Amministrazione provinciale  di  Napoli, ai sensi delle leggi 9 agosto 1986, n. 488 e 23 dicembre 1991, n. 430 e non utilizzati;
 Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 26 giugno  1995, n. 218, con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri,  in attuazione dell'art. 3 della predetta legge n. 496/1994 ed  avvalendosi,  in particolare, del potere conferitogli dal comma 6 del  medesimo  articolo,  ha  disposto  la  nomina,  quali commissari delegati,  del sindaco di Napoli, per le opere di edilizia scolastica relative  al  comune  capoluogo e del Presidente della Provincia, per quelle  di competenza dell'Amministrazione provinciale di Napoli, per la durata di trenta mesi, salvo eventuali proroghe;
 Vista   l'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 aprile  1998  che  -  a seguito di formali richieste inoltrate dai predetti  commissari,  confortate dai pareri favorevoli della Regione Campania  e degli organi scolastici periferici - disponeva la proroga dei  mandati commissariali fino alla data del 31 dicembre 2000, salvo eventuali  ulteriori proroghe consentite solo per comprovate esigenze di  carattere  eccezionale  e  per  singole  fattispecie puntualmente determinate;
 Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri datate 1° marzo  2001  e 12 settembre 2003, che, sempre su formale richiesta inoltrata  dai  commissari ed a fronte dei previsti pareri favorevoli resi    dai   prefati   Uffici,   disponevano   ulteriori   proroghe, rispettivamente fino al 30 giugno 2003 ed al 30 ottobre 2005, al fine di  risolvere molteplici problematiche di edilizia scolastica locale, consentendo,  in  particolare, il completamento e la realizzazione di nuove  strutture,  l'unificazione  di  sedi  diversamente  dislocate, l'adeguamento,   l'agibilita'   e   l'idoneita'  degli  edifici  alla normativa di sicurezza e la riduzione di fitti onerosi;
 Viste  le  note  25 luglio 2005, n. 3481 e 14 febbraio 2006, n. 243 dell'Amministrazione  provinciale  e  7 dicembre  2005,  n.  S/138 di quella  comunale,  con  le  quali,  rispettivamente,  il  commissario straordinario   per   la   Provincia  di  Napoli  ed  il  commissario straordinario   per   il   comune   capoluogo   chiedono,   ai  sensi dell'articolo 3, comma 5 della suindicata O.P.C.M. 26 giugno 1995, n. 218,  un'ulteriore  proroga  dei  propri  mandati commissariali, allo scopo   di   portare   a   termine   gli  interventi  di  competenza, relativamente alle fattispecie puntualmente indicate;
 Preso   atto   che   con  le  citate  note  i  predetti  commissari straordinari,  dopo  aver  rappresentato  le  difficolta'  incontrate nell'attuazione   degli  interventi  medesimi,  motivano  l'ulteriore richiesta  adducendo  precipue  esigenze  di  carattere eccezionale e particolari  contingenze  ed  impedimenti che non hanno consentito il completamento  dei  lavori nei termini, sottolineando la residualita' degli  stessi  e  la  necessita' dell'ultimazione di edifici ormai in stato   di   avanzata  realizzazione  od  il  compimento  di  singoli adempimenti di carattere meramente procedurale e gestionale;
 Acquisiti  i  pareri  favorevoli  espressi, in merito, dalla giunta della    Regione   Campania,   titolare   della   relativa   potesta' programmatoria,  in  data  15 novembre  2005,  prot. n. 12715 e dalla competente  Direzione  scolastica  regionale  in data 5 ottobre 2005, prot.  n.  20818/P,  per la Provincia di Napoli e di quelli formulati dai  medesimi  Uffici  rispettivamente  il 19 dicembre 2005, prot. n. 1040073  ed  il  20 dicembre 2005, prot. n. 26378/P, per il comune di Napoli;
 Preso   atto   dello   stato   di  avanzamento  delle  opere,  come rappresentato  nelle precitate note dei suddetti commissari delegati, che   hanno  evidenziato  come  gli  interventi  in  questione,  gia' programmati  ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n. 218/95 ovvero di successive devoluzioni attuate a fronte dei  poteri  conferiti  dall'Ordinanza  medesima, siano in gran parte ultimati o, comunque, in via di definizione od affidamento e che tali interventi   hanno   permesso  e  permetteranno  di  risolvere  molte problematiche   di   edilizia   scolastica  da  sempre  presenti  nel territorio  interessato,  caratterizzato,  peraltro, da situazioni di particolare degrado e difficolta' socio-ambientale;
 Considerato,   pertanto,   che  risultano  permanere  le  finalita' prefissate  nell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno   1995,   n.  218  ed  in  quelle  successive  e  ravvisata l'opportunita'  di  assumere  idonee iniziative dirette a favorire il completo  utilizzo  delle  risorse  disponibili,  anche  a fronte del preminente  interesse  pubblico  a  che  gli  interventi  di edilizia scolastica   di   cui  trattasi  debbano  essere  portati  ad  idoneo compimento  per  non  vanificare  quanto,  a  tutt'oggi,  attivato in esecuzione delle suindicate ordinanze;
 Su  proposta  del  Ministro  dell'istruzione  e  preso  atto  delle richieste formulate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e dal  sindaco  di  Napoli,  nonche' dei pareri favorevoli espressi, al riguardo,   dalla  Regione  Campania  e  dalla  Direzione  scolastica regionale;
 Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli  dall'art. 3, comma 6, della citata legge 8 agosto 1994, n. 496;
 Dispone:
 Art. 1.
 Le  attivita'  e  gli interventi, svolti a seguito del conferimento del    mandato    commissariale   al   sindaco   ed   al   Presidente dell'Amministrazione  provinciale di Napoli ai sensi degli articoli 1 e   2  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 26 giugno  1995,  n. 218 e delle successive ordinanze 14 aprile 1998, 1° marzo  2001  e  12 settembre  2003, richiamate in premessa, per la realizzazione  delle  opere  di  edilizia scolastica rientranti nelle rispettive competenze, possono essere portati a regolare compimento - esclusivamente  per  quelle  fattispecie  puntualmente  indicate  nel programma   originario   e   per   quelle  oggetto  delle  successive integrazioni  e  modifiche eventualmente attivate, nell'esercizio del mandato  citato,  entro  la  data  di  pubblicazione  della  presente ordinanza  -  entro  il  termine di 24 mesi da tale data e, comunque, fino al definitivo completamento degli stessi, con l'onere di diretta e  costante  informativa  al  Ministero  dell'istruzione  dello stato d'attuazione dei lavori e della relativa ultimazione.
 |  |  |  | Art. 2. Restano confermati, in quanto compatibili, ogni altra disposizione, modalita',  termine, indirizzo, finalita' o criterio gia' contemplati nelle ordinanze predette e restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati  sulla  base  di  esse  nonche'  fatte  salve  le  attivita' compiute,  gli  effetti  prodotti ed i rapporti giuridici costituiti, ivi compresi quelli eventualmente sorti nel periodo intercorrente tra la data di scadenza del 30 ottobre 2005 e quella di entrata in vigore del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 3. La  presente  ordinanza  sara'  inviata alla Corte dei conti per la registrazione  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 settembre 2006
 Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Prodi
 Su proposta del Ministro dell'istruzione
 Fioroni Registrata alla Corte dei conti il 16 ottobre 2006 Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, registro n. 11, foglio n. 144
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