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| Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 276 |  | Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
 Visto  il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
 Vista  l'articolo 3  della  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
 Visto  il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
 Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Visto  l'articolo 87  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1999,  n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
 Visto  il  decreto  legislativo  21 maggio  2000,  n.  146, recante adeguamento  delle  strutture  e  degli organici dell'Amministrazione penitenziaria  e  dell'Ufficio  centrale  per  la giustizia minorile, nonche'  istituzione  dei  ruoli  direttivi  ordinario e speciale del Corpo  di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
 Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 236,  recante  norme  per  l'accesso  al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;
 Visto  il  decreto  del Ministro della giustizia in data 22 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  a  determinare le modalita' per il reclutamento  ed  il  trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  della  banda musicale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
 Sentite  le  organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul  piano nazionale;
 Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i Ministri   per   le   riforme   e   le   innovazioni  nella  pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Organico
 1.  La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' cosi' determinata:
 a) un maestro direttore;
 b) un maestro vice direttore;
 c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
 2.  L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo di  polizia  penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.
 3.    Restano    ferme   le   procedure   autorizzatorie   di   cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
 regolamenti.
 - Il  testo  del  comma  2  dell'art.  17,  della legge
 23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri), e' il seguente:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
 1957,   n.   3   reca:   (Testo  unico  delle  disposizioni
 concernenti   lo   statuto  degli  impiegati  civili  dello
 Stato.).
 - Il  testo  dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990,
 n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e'
 il seguente:
 «Art.   3   (Organizzazione   del   Corpo   di  polizia
 penitenziaria).  -  1. Il  Corpo  di  polizia penitenziaria
 dispone di:
 a) centri di reclutamento;
 b) scuole ed istituti di istruzione;
 c) magazzini  per il vestiario, per l'equipaggiamento
 e per il casermaggio.
 2.  Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo
 di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di
 un  servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le
 modalita' di cui al regolamento di servizio.
 3.  Il  Corpo  di  polizia  penitenziaria puo' svolgere
 attivita'  sportiva  e  puo' inoltre costituire una propria
 banda musicale.».
 - Il  decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca:
 (Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
 penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
 15 dicembre 1990, n. 395.).
 - Il  testo  del  comma  6  dell'art. 3, della legge 15
 maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
 dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
 decisione e di controllo), e' il seguente:
 «6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
 amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
 deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
 amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
 oggettive necessita' dell'amministrazione.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 87, del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  15  febbraio  1999,  n.  82
 (Rego1amento    di    servizio   del   Corpo   di   polizia
 penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
 «Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
 «3.  I  componenti  della  banda  musicale  si dedicano
 esclusivamente  alla  preparazione  musicale  individuale o
 collettiva,  qualora  non  ostino straordinarie esigenze di
 servizio.».
 - Il  testo  del  comma  4  dell'art. 6, della legge 31
 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
 dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
 del  Corpo  della  Guardia  di  finanza  e della Polizia di
 Stato.  Norme  in  materia  di coordinamento delle Forze di
 polizia), e' il seguente:
 «4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti da emanare ai sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 sono  determinate  le  modalita'  per il reclutamento ed il
 trasferimento  ad  altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
 alle  specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
 e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
 armate,  nonche'  le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni
 individuali  e  collettive,  con  l'osservanza dei seguenti
 criteri:
 a) valutazione,  per  il  personale  da reclutare nei
 gruppi  sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
 ottenuti nell'anno precedente;
 b) previsione  che  i  gruppi  sportivi  delle  Forze
 armate,  delle  Forze  di polizia e del Corpo nazionale dei
 vigili  del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
 nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
 ai  fini  sportivi  e  possano ottenere l'affiliazione alle
 federazioni  sportive  sulla  base delle disposizioni dello
 statuto  del  CONI,  anche  in  deroga  ai  principi e alle
 disposizioni  per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
 societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
 c) valutazione,  per  il personale da reclutare nelle
 bande  musicali,  della  specifica  professionalita'  e  di
 titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
 d) previsione  che  il personale non piu' idoneo alle
 attivita'  dei  gruppi  sportivi e delle bande musicali, ma
 idoneo  ai  servizi  d'istituto,  possa essere impiegato in
 altre  attivita'  istituzionali o trasferito in altri ruoli
 delle Amministrazioni di appartenenza;
 d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
 l'autorizzazione  delle  sponsorizzazioni e di destinazione
 dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
 comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».
 - Il  decreto  del  Ministro della giustizia 22 gennaio
 2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 69 del 22
 marzo  2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali
 di    livello   non   generale   presso   il   Dipartimento
 dell'amministrazione penitenziaria.».
 Nota all'art. 1:
 - Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27
 dicembre  1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
 finanza pubblica), e' il seguente:
 «3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con gli
 obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
 funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
 di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
 una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
 riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
 definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
 principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
 compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
 eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
 da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
 sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
 dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
 istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
 Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
 effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
 l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
 procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
 razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
 anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
 pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
 ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
 contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
 apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
 oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
 classificazione  del  personale, certificata dai competenti
 organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
 decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
 modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
 Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
 funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
 della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
 dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
 compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
 45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
 29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
 puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
 caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
 riprendono le trattative.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
 del maestro direttore
 1.  Il  maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria  e'  inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di commissario.
 2.  Al  maestro  direttore  della banda sono attribuite le funzioni specifiche  di  concertazione,  strumentazione,  scelta  e  cura  del repertorio,  direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.
 3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le  istruzioni  individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta  in  volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del  complesso  musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalita'.
 4.  In  relazione  ai  compiti  di  direzione  artistica e musicale spettanti  e'  attribuita  al  maestro direttore la valutazione della sussistenza  delle  condizioni  tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
 5.  Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a svolgere   i   compiti   previsti.  Provvede,  inoltre,  a  segnalare immediatamente   alla   direzione   della  Scuola  di  formazione  ed aggiornamento   del   personale   del  Corpo  e  dell'amministrazione penitenziaria  ove  ha  sede  la banda i casi di presunta inidoneita' fisica.
 6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.
 7.  Il  maestro  direttore,  in  quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che  il  maestro  vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
 8.   Il   maestro  direttore  segnala  all'organo  competente  alla redazione  dei  rapporti  informativi,  individuato  dalla  normativa vigente  per  gli  appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia   penitenziaria,   utili   elementi  di  valutazione  per  la compilazione  del  giudizio  complessivo  di  fine  anno  dei singoli orchestrali.
 |  |  |  | Art. 3. Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
 del maestro vice direttore
 1.  Il  maestro  vice  direttore  della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.
 2.  Il  maestro  vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso  di  assenza  o  impedimento.  Svolge,  inoltre, su incarico del maestro  direttore  e  secondo  l'indirizzo ricevuto, le attivita' di revisione   del   repertorio  musicale,  curando  in  particolare  la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia' esistenti,  al  fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del  complesso,  nonche'  le  attivita' di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.
 3.  Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio,  curando  in  particolare l'archivio degli spartiti e dei brani  musicali  registrati,  avvalendosi  della  collaborazione  del titolare  del  posto di pianoforte, nonche' del personale di supporto della banda.
 4.  Il  maestro  vice  direttore  cura,  altresi',  su incarico del maestro  direttore,  l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di  custodia  ed  uso  degli  strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali,  nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.
 |  |  |  | Art. 4. Articolazione e funzioni degli orchestrali
 1.  Gli  orchestrali  della  banda  musicale  del  Corpo di polizia penitenziaria  sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:
 a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
 b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
 c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
 2.  Gli  orchestrali  della  banda  musicale  del  Corpo di polizia penitenziaria  sono  inquadrati  nei  ruoli  di  ispettore superiore, ispettore  capo  ed  ispettore  del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda  che  siano  inseriti  nella organizzazione strumentale delle prime,  delle  seconde  e  delle  terze  parti  della  banda, come da allegate tabelle C e D.
 3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
 4.  Gli  orchestrali  della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi,  ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di  un  unitario  risultato  artistico,  devono  offrire  al  maestro direttore  ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
 5.  In  particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali  in  relazione  allo  strumento suonato; a tale fine il capo  del  Dipartimento  puo'  autorizzare  i  componenti della banda musicale  ad  esercitarsi  individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
 6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
 a) possono   essere,  per  esigenze  artistiche,  incaricati  dal maestro  direttore  di  funzioni  musicali  proprie  di altra parte o qualifica;
 b) possono  essere  impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.
 |  |  |  | Art. 5. Nomina a maestro direttore
 1.   La  nomina  a  maestro  direttore  avviene  mediante  concorso pubblico,  per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti civili e politici;
 b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
 c) requisiti morali e di condotta;
 d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 e) diploma  in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti   presso  gli  istituti  superiori  di  studi  musicali  e coreutici;
 f) eta' non superiore agli anni quaranta.
 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
 |  |  |  | Arti. 6. Nomina a maestro vice direttore
 1.  La  nomina  a  maestro vice direttore avviene mediante concorso pubblico,  per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti civili e politici;
 b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
 c) requisiti morali e di condotta;
 d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 e) diploma  in  strumentazione  per  banda  conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
 f) eta' non superiore agli anni quaranta.
 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
 |  |  |  | Art. 7. Nomina ad orchestrale
 1.  La  nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
 a) godimento dei diritti civili e politici;
 b) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
 c) requisiti morali e di condotta;
 d) diploma   d'istruzione   secondaria   superiore  che  consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
 e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento  affine  come  da allegata tabella E, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
 f) eta'  stabilita  dall'articolo 2,  comma 1,  del  decreto  del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50.
 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze  armate,  dai  corpi  militarmente organizzati o destituiti dai pubblici  uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Il  testo  del  comma  1 dell'art. 2, del decreto del
 Ministro   della   giustizia   1° febbraio   2000,   n.  50
 (Regolamento  recante norme per l'individuazione dei limiti
 di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi pubblici di
 accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo  di  polizia
 penitenziaria), e' il seguente:
 «1.  La  partecipazione  al  concorso  pubblico  per la
 nomina  ad  allievo  vice  ispettore  del  Corpo di polizia
 penitenziaria e' soggetta al limite massimo di eta' di anni
 trentadue».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale
 1.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  agli  articoli 5,  6  e 7 frequentano   un   corso  obbligatorio  di  istruzione  e  formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di  istituto  del  Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.
 2. Le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento  sono  stabiliti  con  decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
 |  |  |  | Art. 9. Commissione esaminatrice del concorso
 a maestro direttore e a maestro vice direttore
 1.   La   commissione  esaminatrice  dei  concorsi  previsti  dagli articoli 5  e  6  e'  nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
 a) un  dirigente  generale  in  servizio  presso  il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede;
 b) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
 c) un  insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
 d) due  insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.
 2.  Nella  commissione  esaminatrice  del  concorso  a maestro vice direttore  uno  dei  membri  di  cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.
 3.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente ai ruoli  direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale  del  disciolto corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area   funzionale C,   in   servizio   presso   il   Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
 4.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari   supplenti   da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 10. Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
 1.    La    commissione    esaminatrice   del   concorso   previsto dall'articolo 7  e'  nominata  con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
 a) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
 b) un  appartenente  ai  ruoli  direttivi  del  Corpo  di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario ovvero  un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia con grado  di  tenente  colonnello,  ovvero  un  funzionario appartenente all'area  funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso dipartimento;
 c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
 d) due  insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali e  coreutici  o  due  esperti,  di  cui  uno  docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso.
 2.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un appartenente ai ruoli  direttivi  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale  del  disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area   funzionale C,   in   servizio   presso   il   Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
 3.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 11. Concorso per la nomina a maestro direttore
 1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 5 sostengono le seguenti prove:
 a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
 1)  composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 2)  composizione  di  una marcia eroica o funebre o trionfale o militare  per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 3)   strumentazione  per  banda  di  un  brano  di  musica  per pianoforte,  organo  o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
 1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
 2)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico strumentale;
 3) vari tipi di partitura;
 4) impiego degli strumenti suddetti;
 c) una  prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al  candidato  per  un  tempo  conveniente,  stabilito  dalla  stessa commissione esaminatrice.
 2.  Il  punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
 3.  E'  ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che  abbia  riportato  un  punteggio  di  merito  di  almeno 35/50 in ciascuna  delle  prove  scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate  se  il  candidato  ha  riportato un punteggio di merito non inferiore  a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per  la  formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 |  |  |  | Art. 12. Concorso per la nomina a maestro vice direttore
 1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 6 sostengono le seguenti prove:
 a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
 1)  armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
 2)  composizione  di  una  marcia  militare  per pianoforte con qualche  accenno  strumentale,  da  svolgere  in  un tempo massimo di diciotto ore;
 3)   strumentazione  per  banda  di  un  brano  di  musica  per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
 b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
 1)  tecnica  di  tutti  gli  strumenti  compresi  nell'organico strumentale;
 2) vari tipi di partitura;
 3) impiego degli strumenti suddetti;
 c) una  prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
 2.  Il  punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
 3.  E'  ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che  abbia  riportato  un  punteggio  di  merito  di  almeno 35/50 in ciascuna  delle  prove  scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
 4.  La  prova  orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato  ha  riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
 5.   Il   punteggio  di  merito  finale  per  la  formazione  della graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi riportati nelle  prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 |  |  |  | Art. 13. Concorso per la nomina ad orchestrale
 1.  I  candidati  al  concorso  di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove:
 a) esecuzione  con  lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso  di  un  brano  da  concerto, scelto dal candidato, e di uno studio  di  adeguate  difficolta'  tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
 b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione;
 c) colloquio   vertente   su   nozioni  relative  alla  struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
 2.  Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove  sono  integrate  dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno  o  piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
 3.  Per  l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore,  la  direzione  del  complesso  puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.
 4.  Il  punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
 5.  L'esame  si  intende  superato  se il candidato ha riportato un punteggio  non  inferiore  a  35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
 6.   Il   punteggio  di  merito  finale  per  la  formazione  della graduatoria  e'  dato  dalla somma della media dei punteggi riportati nelle  prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 |  |  |  | Art. 14. Valutazione dei titoli
 1.  Le  categorie  di  titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
 a) categoria I - titoli accademici:
 1)  diplomi  conseguiti  presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
 2)  diploma  in  discipline  delle  arti,  della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
 b) categoria II - titoli didattici:
 1)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli istituti superiori  di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
 c) categoria III - titoli professionali:
 1)  attivita'  ed  incarichi  svolti  connessi  alla  specifica professionalita': fino a punti 8.
 2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina  i  titoli  valutabili  ed  i  criteri  di  massima  per la valutazione  degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota  i  titoli  valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
 |  |  |  | Art. 15. Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio
 sul requisito d'idoneita' fisica e psichica
 1.   Per  l'accertamento  del  requisito  dell'idoneita'  fisica  e psichica  del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonche' degli  orchestrali  e  per  lo  svolgimento dei relativi concorsi, si applicano  le  disposizioni  vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, rispettivamente al ruolo direttivo ordinario ed al ruolo  degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non  previsto  si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni contenute  nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
 2.  Si  prescinde  dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro  che  fanno  gia'  parte  dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio
 1994,  n. 487 reca: (Regolamento recante norme sull'accesso
 agli   impieghi   nelle   pubbliche  amministrazioni  e  le
 modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
 delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.).
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Titoli di preferenza e di precedenza
 1.  Ai  fini  della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso  alla  banda  musicale  costituisce  titolo  di  preferenza assoluta,  a  parita'  di  merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.
 |  |  |  | Art. 17. Qualifiche di agente di pubblica sicurezza
 e di polizia giudiziaria
 1.  Per  l'attribuzione  delle  qualifiche  di  agente  e sostituto ufficiale  di  pubblica  sicurezza,  nonche'  di ufficiale di polizia giudiziaria,  agli  appartenenti  alla  banda  musicale  del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.
 |  |  |  | Art. 18. Progressione in carriera, trattamento economico
 e stato giuridico
 1.   Ai  fini  della  progressione  in  carriera,  del  trattamento economico  e  dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti alla  banda  musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le  disposizioni,  nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del  restante  personale  del  Corpo,  secondo  quanto indicato nella tabella F allegata.
 2.  La  progressione  in  carriera  non  comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.
 |  |  |  | Art. 19. Limiti di eta'
 1.  Gli  appartenenti  alla  banda  musicale  del  Corpo di polizia penitenziaria  cessano dal servizio, al compimento dell'eta' prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.
 |  |  |  | Art. 20. Inidoneita' tecnica per il maestro direttore
 e maestro vice direttore
 1.  Il  maestro  direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  che  non siano piu' ritenuti  di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad  accertamenti  da  parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.
 2.  Se  il  giudizio e' negativo il suddetto personale cessa di far parte  della  banda  musicale  e  puo'  essere destinato, a domanda e previa  valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della   banda  medesima,  ovvero  a  svolgere  gli  ordinari  compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale  eccedenza  di  consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi   al   verificarsi  delle  prime  vacanze  utili,  rende indisponibili,  in  conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero  corrispondente  di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica  iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
 3.  Nei  casi  di  invalidita'  totale  e  parziale si applicano le disposizioni   contenute  nell'articolo 75  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 - Il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo
 30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente:
 «Art.  75  (Utilizzazione del personale invalido). - Il
 personale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria, giudicato
 assolutamente   inidoneo   per   motivi  di  salute,  anche
 dipendenti  da  causa  di  servizio,  all'assolvimento  dei
 compiti  d'istituto puo', a domanda essere trasferito nelle
 corrispondenti      qualifiche      di      altri     ruoli
 dell'Amministrazione     penitenziaria     o    di    altre
 amministrazioni   dello   Stato,   sempreche'  l'infermita'
 accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 2.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'Amministrazione   penitenziaria  entro  trenta  giorni
 dalla  notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
 assoluta.
 3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
 abbia  riportato  un'invalidita' non dipendente da causa di
 servizio,  la  quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
 compiti  d'istituto,  puo'  essere,  a  domanda, trasferito
 nelle    corrispondenti    qualifiche    di   altri   ruoli
 dell'Amministrazione     penitenziaria,    o    di    altre
 amministrazioni   dello  Stato,  ovvero,  per  esigenze  di
 servizio,  d'ufficio  nelle  corrispondenti  qualifiche  di
 altri  ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
 l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
 4.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'Amministrazione  penitenziaria,  entro sessanta giorni
 dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
 5.  Salvo  quanto  disposto  dal decreto del Presidente
 della  Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
 Corpo   di   polizia  penitenziaria,  che  abbia  riportato
 un'invalidita',  dipendente  da  causa di servizio, che non
 comporti  l'inidoneita'  assoluta  ai  compiti  d'istituto,
 puo',  a  domanda,  essere  trasferito nelle corrispondenti
 qualifiche     di    altri    ruoli    dell'Amministrazione
 penitenziaria,   sempreche'   l'infermita'   accertata   ne
 consenta l'ulteriore impiego.
 6.  La  domanda  deve essere presentata al Dipartimento
 dell'Amministrazione  penitenziaria  entro  sessanta giorni
 dalla notifica all'interessato dei giudizio di inidoneita'.
 7.   Il   suddetto   personale   puo'  essere  altresi'
 utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
 e  previdenziali  in  favore  dei  personale  anche  per le
 esigenze   dell'Ente   di   assistenza   per  il  personale
 dell'Amministrazione penitenziaria.
 8.  Il  giudizio  di  inidoneita'  di  cui  al presente
 articolo  compete  alle  commissioni mediche previste dagli
 articoli  165  e  seguenti del decreto del Presidente della
 Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
 9.  Le  dette  commissioni  devono,  altresi',  fornire
 indicazioni  sull'ulteriore  utilizzazione  del  personale,
 tenendo conto dell'infermita' accertata.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 21. Inidoneita' tecnica per gli orchestrali
 1.   L'orchestrale  della  banda  musicale  del  Corpo  di  polizia penitenziaria  che  non  sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte   di  appartenenza,  su  proposta  del  maestro  direttore,  e' sottoposto  ad  accertamenti  ad  opera di una commissione nominata e composta   ai  sensi  dell'articolo 10.  In  tale  caso,  il  maestro direttore  di  banda e' sostituito dal maestro direttore di una delle bande  musicali  delle  Forze  armate  o  dei  Corpi  di  polizia  ad ordinamento civile o militare.
 2.  Se  la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per la parte  di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al  passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza  al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.
 3.  L'orchestrale  di  cui  al  comma 2  conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.
 4.  Se  la  commissione  giudica  l'orchestrale non piu' idoneo per tutte  le  parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale   e'   destinato,   su  specifica  richiesta  e  previa valutazione  delle  esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda  medesima  ovvero  agli ordinari compiti istituzionali connessi alla  qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di  consistenze  del  ruolo  ovvero  di  grado,  da  riassorbirsi  al verificarsi  delle  prime  vacanze  utili,  rende  indisponibili,  in conformita'    a   quanto   previsto   dall'articolo 1,   un   numero corrispondente   di   posti,   rispettivamente,  per  l'accesso  alla qualifica  iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
 5.  Nei  casi  di  invalidita'  totale  e  parziale si applicano le disposizioni   contenute  nell'articolo 75  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
 
 
 
 Nota all'art. 21:
 - Per   il  testo  dell'art.  75,  del  citato  decreto
 legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  si  veda la nota
 all'art. 20.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 22. Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale
 in sede di prima attuazione
 1.  Il  personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di  entrata  in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso   incarico,  compiti  propri  della  banda  per  un  periodo complessivo  non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale   del  personale  e  della  formazione  dell'Amministrazione penitenziaria  e'  inquadrato,  a  domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi  al  verificarsi  delle prime vacanze utili, nella terza parte   A   e  B,  in  relazione  allo  strumento  suonato,  e  nella corrispondente   qualifica   iniziale   come   indicato  all'allegata tabella F,  con  collocazione  dopo  l'ultimo  dei pari qualifica nel ruolo  di  destinazione, rispettando l'ordine di anzianita' nei ruoli di  provenienza  e  conservando  anzianita'  di  servizio complessiva maturata.  Il  predetto  personale che gia' appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa   qualifica   rivestita   nonche'   la   posizione   occupata. L'anzianita'  maturata  nel  ruolo  degli ispettori dal personale che gia'  vi  appartiene  e'  utile  ai  fini  dell'avanzamento alla sola qualifica  superiore  dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F.
 2.  Il  personale  di  cui al comma 1 puo' chiedere di sostenere la prova   pratica   musicale   per  l'accesso,  nei  limiti  dei  posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte  A  e  B  ed  alla  seconda  parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1,  con  le  modalita'  stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero  nelle  corrispondenti  qualifiche  di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento  della  prova  pratica  di  cui  all'articolo 24 e' riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.
 3.  Il  personale  che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 4.  Nei  confronti  del  personale  che non abbia superato le prove previste   dall'articolo 24  continuano  a  trovare  applicazione  le disposizioni di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 23. Commissione esaminatrice
 1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della  corrispondenza  delle  attivita'  svolte  con i compiti propri della  banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo  punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:
 a) un    dirigente    in    servizio   presso   il   Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
 b) un  appartenente  ai  ruoli  direttivi  del  Corpo  di polizia penitenziaria    con    qualifica    di    commissario   coordinatore penitenziario,  ovvero  un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente  all'area  funzionale  C,  posizione  economica  C3,  in servizio presso lo stesso Dipartimento;
 c) tre     esperti    musicali    estranei    all'Amministrazione penitenziaria,  di  cui  uno  esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.
 2.  Svolge  le  funzioni  di  segretario  un  appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto  Corpo  degli  agenti  di custodia di grado non superiore a tenente  colonnello,  ovvero  un  funzionario  appartenente  all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
 3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con decreto  del  direttore  generale  del  personale  e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
 4.  Per  supplire  ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno  dei  componenti  o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari   supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto  di costituzione   della   commissione   esaminatrice  o  con  successivo provvedimento.
 |  |  |  | Art. 24. Prova musicale per gli orchestrali
 1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e  per  gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il  personale  di  cui  all'articolo 22,  comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu'  brani  a  scelta  della  commissione  esaminatrice,  tratti dal repertorio  lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonche' di un brano da concerto scelto dal candidato.
 2.  L'esame  si  intende  superato  se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.
 |  |  |  | Art. 25. Attivita' provvisoria della banda musicale
 1.   L'Amministrazione   penitenziaria,   dopo  aver  espletato  le procedure  previste  dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.
 2.   Il  personale  che  non  si  trovi  nelle  condizioni  di  cui all'articolo 22,   comma 1,  o  che  non  eserciti  le  facolta'  ivi previste, puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze  di  servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari  compiti  istituzionali  relativi  alla qualifica rivestita. Tuttavia,  nelle  more  dell'espletamento delle procedure concorsuali previste  nel  presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria puo' continuare   ad  impiegare  gli  appartenenti  al  Corpo  di  polizia penitenziaria che prestano attivita' nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.
 |  |  |  | Art. 26. Abrogazioni
 1.  I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono abrogati.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Per  il  testo  dell'art.  87, del citato decreto del
 Presidente  della  Repubblica  15  febbraio 1999, n. 82, si
 vedano le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Invarianza degli oneri finanziari
 1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto non possono  derivare,  in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211
 |  |  |  | Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c))
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 12  <----
 |  |  |  | Tabella B (prevista dall'art. 4, comma 1)
 
 ---->  Vedere tabella alle pagg. 13-14  <----
 |  |  |  | Tabella C (prevista dagli articoli 4, comma 2, e 22, comma 2)
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 15  <----
 |  |  |  | Tabella D (prevista dall'art. 4, comma 2)
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 16  <----
 |  |  |  | Tabella E (prevista dall'art. 7, comma 1, lettera e))
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 16  <----
 |  |  |  | Tabella F (prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 17  <----
 |  |  |  |  |