Gazzetta n. 259 del 7 novembre 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 2006, n. 276
Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il provvedimento del 27 febbraio 1985 istitutivo della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria;
Vista l'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto l'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 236, recante norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e speciale, del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 22 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22 marzo 2002;
Ritenuto di dover provvedere a determinare le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi del citato articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2006;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Organico
1. La dotazione organica della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' cosi' determinata:
a) un maestro direttore;
b) un maestro vice direttore;
c) centotre orchestrali, come da tabella A allegata.
2. L'organico della banda musicale e' compreso in quello del Corpo di polizia penitenziaria e non determina incrementi della dotazione complessiva.
3. Restano ferme le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3 reca: (Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato.).
- Il testo dell'art. 3, della legge 15 dicembre 1990,
n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e'
il seguente:
«Art. 3 (Organizzazione del Corpo di polizia
penitenziaria). - 1. Il Corpo di polizia penitenziaria
dispone di:
a) centri di reclutamento;
b) scuole ed istituti di istruzione;
c) magazzini per il vestiario, per l'equipaggiamento
e per il casermaggio.
2. Per l'espletamento dei compiti di istituto il Corpo
di polizia penitenziaria dispone di un servizio navale e di
un servizio di trasporto terrestre, organizzati secondo le
modalita' di cui al regolamento di servizio.
3. Il Corpo di polizia penitenziaria puo' svolgere
attivita' sportiva e puo' inoltre costituire una propria
banda musicale.».
- Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 reca:
(Ordinamento del personale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395.).
- Il testo del comma 6 dell'art. 3, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad
oggettive necessita' dell'amministrazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 87, del decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82
(Rego1amento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria.), come modificato del presente decreto:
«Art. 87 (Personale). - 1. - 2. (Abrogati).
«3. I componenti della banda musicale si dedicano
esclusivamente alla preparazione musicale individuale o
collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di
servizio.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 6, della legge 31
marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino
dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato,
del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di
polizia), e' il seguente:
«4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il
trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita'
alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi
e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze
armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni
individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti
criteri:
a) valutazione, per il personale da reclutare nei
gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale
ottenuti nell'anno precedente;
b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze
armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati
nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti
ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle
federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello
statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle
disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle
societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche;
c) valutazione, per il personale da reclutare nelle
bande musicali, della specifica professionalita' e di
titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;
d) previsione che il personale non piu' idoneo alle
attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma
idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in
altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli
delle Amministrazioni di appartenenza;
d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per
l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione
dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43,
comma 7, della legge 27 dicembre1997, n. 449.».
- Il decreto del Ministro della giustizia 22 gennaio
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22
marzo 2002 reca: (Individuazione degli uffici dirigenziali
di livello non generale presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.».
Nota all'art. 1:
- Il testo del comma 3-ter dell'art. 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di
ricerca con organico superiore a duecento unita', i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.».



 
Art. 2.
Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
del maestro direttore
1. Il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di commissario.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta e cura del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.
3. Il maestro direttore fissa le attribuzioni degli orchestrali per le istruzioni individuali e di classe secondo i criteri ritenuti di volta in volta piu' rispondenti alle prevalenti esigenze artistiche del complesso musicale, tenendo conto, ove possibile, delle singole professionalita'.
4. In relazione ai compiti di direzione artistica e musicale spettanti e' attribuita al maestro direttore la valutazione della sussistenza delle condizioni tecniche ed ambientali che assicurino l'ottimale svolgimento della prestazione artistica.
5. Il maestro direttore ha il compito di intervenire nei confronti dei singoli orchestrali nel caso di occasionale inidoneita' tecnica a svolgere i compiti previsti. Provvede, inoltre, a segnalare immediatamente alla direzione della Scuola di formazione ed aggiornamento del personale del Corpo e dell'amministrazione penitenziaria ove ha sede la banda i casi di presunta inidoneita' fisica.
6. Il maestro direttore fissa, settimanalmente, il calendario delle prove in relazione alle esigenze della concertazione.
7. Il maestro direttore, in quanto responsabile dell'indirizzo artistico del complesso musicale, autorizza il repertorio alternativo che il maestro vice direttore ritenga di proporre per l'esecuzione nelle occasioni in cui questi debba sostituirlo nella direzione della banda.
8. Il maestro direttore segnala all'organo competente alla redazione dei rapporti informativi, individuato dalla normativa vigente per gli appartenenti al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, utili elementi di valutazione per la compilazione del giudizio complessivo di fine anno dei singoli orchestrali.
 
Art. 3.
Inquadramento, funzioni ed attribuzioni
del maestro vice direttore
1. Il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' inquadrato nel ruolo direttivo ordinario del Corpo medesimo con qualifica di vice commissario.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore e secondo l'indirizzo ricevuto, le attivita' di revisione del repertorio musicale, curando in particolare la trascrizione dei nuovi brani inseriti nel repertorio e di quelli gia' esistenti, al fine di adeguarli alle esigenze artistiche e tecniche del complesso, nonche' le attivita' di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio, curando in particolare l'archivio degli spartiti e dei brani musicali registrati, avvalendosi della collaborazione del titolare del posto di pianoforte, nonche' del personale di supporto della banda.
4. Il maestro vice direttore cura, altresi', su incarico del maestro direttore, l'osservanza delle prescrizioni tecniche in tema di custodia ed uso degli strumenti musicali assegnati ai singoli orchestrali, nonche' degli strumenti e del materiale in dotazione al complesso musicale.
 
Art. 4.
Articolazione e funzioni degli orchestrali
1. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati in tre parti e sei qualifiche, come da allegata tabella B, che assumono le seguenti denominazioni:
a) prima parte, distinta in prima parte A e prima parte B;
b) seconda parte, distinta in seconda parte A e seconda parte B;
c) terza parte, distinta in terza parte A e terza parte B.
2. Gli orchestrali della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria sono inquadrati nei ruoli di ispettore superiore, ispettore capo ed ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, a seconda che siano inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde e delle terze parti della banda, come da allegate tabelle C e D.
3. Agli orchestrali sono attribuiti compiti di esecuzione musicale.
4. Gli orchestrali della banda musicale in quanto congiuntamente partecipi, ognuno in relazione alla propria parte, al raggiungimento di un unitario risultato artistico, devono offrire al maestro direttore ed al maestro vice direttore la massima collaborazione per il miglior rendimento del complesso musicale.
5. In particolare, gli orchestrali hanno l'obbligo di esercitarsi individualmente per mantenere inalterate le proprie capacita' tecnico professionali in relazione allo strumento suonato; a tale fine il capo del Dipartimento puo' autorizzare i componenti della banda musicale ad esercitarsi individualmente in locali esterni ritenuti idonei, nel limite di quattro ore settimanali.
6. Quando sussistono situazioni di necessita', gli orchestrali:
a) possono essere, per esigenze artistiche, incaricati dal maestro direttore di funzioni musicali proprie di altra parte o qualifica;
b) possono essere impiegati, in particolari cerimonie o servizi su designazione del maestro direttore, come trombettieri, mazzieri ed in formazione di drappello di tamburi.
 
Art. 5.
Nomina a maestro direttore
1. La nomina a maestro direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in composizione e diploma in strumentazione per banda conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' non superiore agli anni quaranta.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
Arti. 6.
Nomina a maestro vice direttore
1. La nomina a maestro vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma in strumentazione per banda conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' non superiore agli anni quaranta.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
 
Art. 7.
Nomina ad orchestrale
1. La nomina ad orchestrale avviene mediante concorso pubblico al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio nel corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di condotta;
d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) diploma nello strumento musicale per il quale concorrono o per strumento affine come da allegata tabella E, conseguito presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici;
f) eta' stabilita dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti dai pubblici uffici, che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di prevenzione.



Nota all'art. 7:
- Il testo del comma 1 dell'art. 2, del decreto del
Ministro della giustizia 1° febbraio 2000, n. 50
(Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti
di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di
accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria), e' il seguente:
«1. La partecipazione al concorso pubblico per la
nomina ad allievo vice ispettore del Corpo di polizia
penitenziaria e' soggetta al limite massimo di eta' di anni
trentadue».



 
Art. 8.
Corsi di istruzione e formazione tecnico professionale
1. I vincitori dei concorsi di cui agli articoli 5, 6 e 7 frequentano un corso obbligatorio di istruzione e formazione tecnico-professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di istituto del Corpo di polizia penitenziaria della durata di sei mesi.
2. Le modalita' di svolgimento dei corsi ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
 
Art. 9.
Commissione esaminatrice del concorso
a maestro direttore e a maestro vice direttore
1. La commissione esaminatrice dei concorsi previsti dagli articoli 5 e 6 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;
c) un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti di strumentazione per banda presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti della materia.
2. Nella commissione esaminatrice del concorso a maestro vice direttore uno dei membri di cui alla lettera d) del comma 1 puo' essere il maestro direttore della banda.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 10.
Commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale
1. La commissione esaminatrice del concorso previsto dall'articolo 7 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria ed e' composta da:
a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, che la presiede;
b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario ovvero un ufficiale del disciolto corpo degli agenti di custodia con grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso dipartimento;
c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria ovvero un insegnante di composizione presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici;
d) due insegnanti presso un istituto superiore di studi musicali e coreutici o due esperti, di cui uno docente o esperto dello strumento per il quale e' bandito il concorso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero da un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero da un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 11.
Concorso per la nomina a maestro direttore
1. I candidati al concorso di cui all'articolo 5 sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
1) composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
2) composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) una prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;
2) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
3) vari tipi di partitura;
4) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani, a scelta della commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente, stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 
Art. 12.
Concorso per la nomina a maestro vice direttore
1. I candidati al concorso di cui all'articolo 6 sostengono le seguenti prove:
a) tre prove scritte su temi individuati dalla commissione, cosi' distinte:
1) armonizzazione a quattro parti di un brano, da svolgere nel tempo massimo di otto ore;
2) composizione di una marcia militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
3) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, da svolgere in un tempo massimo di diciotto ore;
b) prova orale vertente sulle seguenti materie:
1) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale;
2) vari tipi di partitura;
3) impiego degli strumenti suddetti;
c) una prova pratica consistente nella concertazione e direzione di uno o piu' brani scelti dalla commissione, che saranno lasciati al candidato per un tempo conveniente stabilito dalla stessa commissione esaminatrice.
2. Il punteggio complessivo di merito delle prove scritte e' dato dalla media dei punti riportati in ciascuna prova.
3. E' ammesso alla prova orale ed alla prova pratica il candidato che abbia riportato un punteggio di merito di almeno 35/50 in ciascuna delle prove scritte ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
4. La prova orale e la prova pratica si intendono superate se il candidato ha riportato un punteggio di merito non inferiore a 35/50 in ciascuna di esse.
5. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 
Art. 13.
Concorso per la nomina ad orchestrale
1. I candidati al concorso di cui all'articolo 7 sostengono le seguenti prove:
a) esecuzione con lo strumento per il quale e' stato bandito il concorso di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione giudicatrice fra tre proposti dal candidato;
b) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione;
c) colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato.
2. Per i concorrenti a posti di prima e seconda parte, le suddette prove sono integrate dall'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione e tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.
3. Per l'effettuazione delle prove pratiche in banda previste dal precedente comma, in assenza del maestro direttore e del maestro vice direttore, la direzione del complesso puo' essere affidata ad un esperto estraneo all'amministrazione.
4. Il punteggio complessivo di merito delle prove d'esame e' dato dalla media dei punti attribuiti nelle singole prove.
5. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50 in ciascuna prova ed un punteggio complessivo di merito non inferiore a 40/50.
6. Il punteggio di merito finale per la formazione della graduatoria e' dato dalla somma della media dei punteggi riportati nelle prove d'esame e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.
 
Art. 14.
Valutazione dei titoli
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
a) categoria I - titoli accademici:
1) diplomi conseguiti presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici: fino a punti 8;
2) diploma in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo ed equiparati: fino a punti 4;
b) categoria II - titoli didattici:
1) incarichi di insegnamento musicale presso gli istituti superiori di studi musicali e coreutici o altri tipi di scuola: fino a punti 4;
c) categoria III - titoli professionali:
1) attivita' ed incarichi svolti connessi alla specifica professionalita': fino a punti 8.
2. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi; annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
 
Art. 15.
Modalita' di svolgimento dei concorsi e giudizio
sul requisito d'idoneita' fisica e psichica
1. Per l'accertamento del requisito dell'idoneita' fisica e psichica del maestro direttore e del maestro vice direttore, nonche' degli orchestrali e per lo svolgimento dei relativi concorsi, si applicano le disposizioni vigenti previste per l'accesso, mediante concorsi pubblici, rispettivamente al ruolo direttivo ordinario ed al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
2. Si prescinde dall'accertamento dei requisiti psico-fisici per coloro che fanno gia' parte dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria.



Nota all'art. 15:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 reca: (Regolamento recante norme sull'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.).



 
Art. 16.
Titoli di preferenza e di precedenza
1. Ai fini della compilazione della graduatoria dei concorsi per l'accesso alla banda musicale costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di merito, l'appartenenza al Corpo di polizia penitenziaria.
 
Art. 17.
Qualifiche di agente di pubblica sicurezza
e di polizia giudiziaria
1. Per l'attribuzione delle qualifiche di agente e sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, nonche' di ufficiale di polizia giudiziaria, agli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme in vigore per il restante personale del Corpo.
 
Art. 18.
Progressione in carriera, trattamento economico
e stato giuridico
1. Ai fini della progressione in carriera, del trattamento economico e dello stato giuridico, nei confronti degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata.
2. La progressione in carriera non comporta la modifica delle funzioni svolte nel complesso musicale.
 
Art. 19.
Limiti di eta'
1. Gli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria cessano dal servizio, al compimento dell'eta' prevista per le corrispondenti qualifiche del restante personale del Corpo.
 
Art. 20.
Inidoneita' tecnica per il maestro direttore
e maestro vice direttore
1. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non siano piu' ritenuti di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono sottoposti ad accertamenti da parte di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 9.
2. Se il giudizio e' negativo il suddetto personale cessa di far parte della banda musicale e puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima, ovvero a svolgere gli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
3. Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.



Nota all'art. 20:
- Il testo dell'art. 75, del citato decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e' il seguente:
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - Il
personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche
dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di
servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto,
puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne
consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato dei giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi'
utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
e previdenziali in favore dei personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente
articolo compete alle commissioni mediche previste dagli
articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermita' accertata.».



 
Art. 21.
Inidoneita' tecnica per gli orchestrali
1. L'orchestrale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria che non sia piu' ritenuto tecnicamente idoneo per la parte di appartenenza, su proposta del maestro direttore, e' sottoposto ad accertamenti ad opera di una commissione nominata e composta ai sensi dell'articolo 10. In tale caso, il maestro direttore di banda e' sostituito dal maestro direttore di una delle bande musicali delle Forze armate o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare.
2. Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per la parte di appartenenza ma idoneo per una parte inferiore, si fa luogo al passaggio di parte anche se non vi sia vacanza, salvo riassorbire l'eccedenza al verificarsi della prima vacanza di un esecutore dello stesso strumento.
3. L'orchestrale di cui al comma 2 conserva la qualifica o la carica eventualmente posseduta.
4. Se la commissione giudica l'orchestrale non piu' idoneo per tutte le parti, questi cessa di far parte della banda. In tale caso l'orchestrale e' destinato, su specifica richiesta e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda medesima ovvero agli ordinari compiti istituzionali connessi alla qualifica rivestita. In quest'ultimo caso l'eventuale eccedenza di consistenze del ruolo ovvero di grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibili, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 1, un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di transito ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.
5. Nei casi di invalidita' totale e parziale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.



Nota all'art. 21:
- Per il testo dell'art. 75, del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, si veda la nota
all'art. 20.



 
Art. 22.
Norme transitorie per l'accesso alla banda musicale
in sede di prima attuazione
1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta aver svolto, per espresso incarico, compiti propri della banda per un periodo complessivo non inferiore a diciotto mesi, con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria e' inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, nella terza parte A e B, in relazione allo strumento suonato, e nella corrispondente qualifica iniziale come indicato all'allegata tabella F, con collocazione dopo l'ultimo dei pari qualifica nel ruolo di destinazione, rispettando l'ordine di anzianita' nei ruoli di provenienza e conservando anzianita' di servizio complessiva maturata. Il predetto personale che gia' appartiene al ruolo degli ispettori con qualifica di ispettore o superiore a questa conserva la stessa qualifica rivestita nonche' la posizione occupata. L'anzianita' maturata nel ruolo degli ispettori dal personale che gia' vi appartiene e' utile ai fini dell'avanzamento alla sola qualifica superiore dello stesso ruolo, come indicato nell'allegata tabella F.
2. Il personale di cui al comma 1 puo' chiedere di sostenere la prova pratica musicale per l'accesso, nei limiti dei posti disponibili in organico ai sensi della tabella C allegata, alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B di cui all'articolo 4, comma 1, con le modalita' stabilite dall'articolo 24. L'eventuale soprannumero nelle corrispondenti qualifiche di inquadramento nel ruolo degli ispettori che dovesse risultare in conseguenza dell'esito dell'espletamento della prova pratica di cui all'articolo 24 e' riassorbito al verificarsi delle prime vacanze utili.
3. Il personale che intende sostenere la suddetta prova musicale deve presentare specifica istanza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Nei confronti del personale che non abbia superato le prove previste dall'articolo 24 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al comma 1.
 
Art. 23.
Commissione esaminatrice
1. Per le ipotesi indicate all'articolo 22, comma 2, l'accertamento della corrispondenza delle attivita' svolte con i compiti propri della banda, la valutazione della prova pratica con attribuzione del relativo punteggio e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione esaminatrice composta da:
a) un dirigente in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente;
b) un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di commissario coordinatore penitenziario, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia con il grado di tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, posizione economica C3, in servizio presso lo stesso Dipartimento;
c) tre esperti musicali estranei all'Amministrazione penitenziaria, di cui uno esperto dello strumento per il quale si effettua la prova.
2. Svolge le funzioni di segretario un appartenente ai ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero un ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia di grado non superiore a tenente colonnello, ovvero un funzionario appartenente all'area funzionale C, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
3. La commissione esaminatrice prevista dal comma 1 e' nominata con decreto del direttore generale del personale e della formazione dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
 
Art. 24.
Prova musicale per gli orchestrali
1. Per l'accesso alla prima parte A e B ed alla seconda parte A e B e per gli effetti conseguenti previsti dal comma 3 dell'articolo 7, il personale di cui all'articolo 22, comma 2, deve sostenere una prova consistente nell'esecuzione, nell'insieme della banda, di uno o piu' brani a scelta della commissione esaminatrice, tratti dal repertorio lirico o sinfonico dello strumento suonato, nonche' di un brano da concerto scelto dal candidato.
2. L'esame si intende superato se il candidato ha riportato un punteggio non inferiore a 35/50.
 
Art. 25.
Attivita' provvisoria della banda musicale
1. L'Amministrazione penitenziaria, dopo aver espletato le procedure previste dall'articolo 22, provvede a bandire il concorso pubblico previsto dall'articolo 7 per le parti rimaste vacanti.
2. Il personale che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 22, comma 1, o che non eserciti le facolta' ivi previste, puo' essere destinato, a domanda e previa valutazione delle esigenze di servizio, a compiti di supporto della banda ovvero agli ordinari compiti istituzionali relativi alla qualifica rivestita. Tuttavia, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste nel presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria puo' continuare ad impiegare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano attivita' nella banda musicale nei compiti cui sono attualmente adibiti nell'ambito della medesima.
 
Art. 26.
Abrogazioni
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, sono abrogati.



Nota all'art. 26:
- Per il testo dell'art. 87, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 27.
Invarianza degli oneri finanziari
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possono derivare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 211
 
Tabella A
(prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c))

----> Vedere tabella a pag. 12 <----
 
Tabella B
(prevista dall'art. 4, comma 1)

----> Vedere tabella alle pagg. 13-14 <----
 
Tabella C
(prevista dagli articoli 4, comma 2, e 22, comma 2)

----> Vedere tabella a pag. 15 <----
 
Tabella D
(prevista dall'art. 4, comma 2)

----> Vedere tabella a pag. 16 <----
 
Tabella E
(prevista dall'art. 7, comma 1, lettera e))

----> Vedere tabella a pag. 16 <----
 
Tabella F
(prevista dagli articoli 18, comma 1, e 22, comma 1)

----> Vedere tabella a pag. 17 <----
 
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