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| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 ottobre 2006 |  | Primi  interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i  danni  conseguenti  agli eccezionali eventi alluvionali, che hanno colpito  il  territorio  della  regione  Marche  nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006. (Ordinanza n. 3548). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 settembre  2006,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di emergenza  in  relazione  alle  eccezionali  avversita'  atmosferiche verificatesi  nei  giorni  dal  14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;
 Considerato  che  i predetti fenomeni atmosferici hanno determinato frane,   smottamenti,  inondazioni,  oltre  che  ingenti  danni  alla viabilita',  alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato;
 Considerato  che la natura e la particolare intensita' degli eventi meteorologici  hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale  delle  zone  interessate  e,  pertanto,  risulta  necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
 Considerato  che  sono  tuttora  in corso, da parte della regione e degli  enti  locali, gli accertamenti relativi alla stima complessiva dei  danni  subiti,  nonche' alla ricognizione dei comuni interessati dai predetti eventi e che, pertanto, allo stato non risulta possibile procedere   all'individuazione   definitiva  degli  specifici  ambiti territoriali interessati dagli eventi alluvionali in rassegna;
 Ritenuto  comunque  necessario  ed  indifferibile porre in essere i primi  interventi  urgenti  per  favorire  il  ritorno  alle  normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
 Vista  la  nota  del  3 ottobre  2006  del Presidente della regione Marche;
 Acquisita  l'intesa  della  regione  Marche con nota del 18 ottobre 2006;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Il  presidente  della  regione  Marche  e' nominato Commissario delegato  per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.
 2.  Il  commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni danneggiati  dagli eventi calamitosi, provvede, anche avvalendosi, in qualita'  di  soggetti  attuatori,  dei  sindaci dei predetti comuni, all'accertamento   dei   danni   nonche'  all'adozione  di  tutte  le necessarie  ed urgenti iniziative, volte a rimuovere le situazioni di pericolo   e   ad   assicurare   la  indispensabile  assistenza  alle popolazioni  colpite  dai  predetti  eventi  alluvionali,  ponendo in essere ogni utile attivita' di prevenzione.
 3.  Il  commissario delegato, nell'avvalersi dei soggetti attuatori di  cui  al  comma 2,  affida  loro  specifici settori di intervento, emanando  le  occorrenti  direttive  ed  indicazioni.  Il commissario delegato,  per  gli  adempimenti  di  propria  competenza,  si avvale altresi'  della  collaborazione  delle  strutture  regionali, nonche' degli  enti  territoriali  e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 4.  Per  le finalita' di cui alla presente ordinanza il commissario delegato  predispone  anche  per  piani  stralcio  e sulla base delle risorse  finanziarie disponibili, un apposito programma di interventi per  il  ripristino  in  condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli  alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti. Possono  essere  ricompresi  nel  piano ed attuati con le procedure e deroghe  di  cui alla presente ordinanza ulteriori interventi urgenti finanziati  dalla  Comunita'  europea, dalle amministrazioni statali, dalle  regioni,  dagli  enti locali e da enti o societa' erogatori di servizi  pubblici  finalizzati  alla  rimozione  del  pericolo o alla prevenzione   del   rischio.   La   priorita'  nell'attuazione  degli interventi  deve essere attribuita al ripristino delle infrastrutture essenziali  danneggiate  e  alla pulizia e manutenzione straordinaria degli  alvei  dei corsi d'acqua e delle opere di difesa idraulica. Il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle province competenti.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  all'art.  1,  il commissario  delegato  o  i soggetti attuatori, ove non sia possibile l'utilizzazione   delle  strutture  pubbliche,  possono  affidare  la progettazione   anche   a  liberi  professionisti,  avvalendosi,  ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 6.
 2.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dell'ausilio dei soggetti  attuatori,  per  gli  interventi  di  competenza,  provvede all'approvazione  dei  progetti,  ricorrendo,  ove  necessario,  alla conferenza   di   servizi   da   indire   entro  sette  giorni  dalla disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non  dotato  di  adeguato  potere di rappresentanza, la conferenza e' comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza  di  servizi  deve  essere  motivato  e  recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine   dell'assenso.   In  caso  di  motivato  dissenso  espresso  da un'amministrazione      preposta      alla     tutela     ambientale, paesaggistico-territoriale,  del  patrimonio storico-artistico o alla tutela  della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in  deroga  all'art.  14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  all'assenso  del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.
 3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della  legge  15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.
 4. Il commissario delegato provvede, avvalendosi anche dei soggetti attuatori,   per  le  occupazioni  di  urgenza  e  per  le  eventuali espropriazioni  delle  aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli  interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto   di   occupazione  d'urgenza,  prescindendo  da  ogni  altro adempimento,  alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
 5.  L'approvazione  del parte del commissario delegato dei progetti definitivi   o   esecutivi  costituisce  variazione  degli  strumenti urbanistici    vigenti,    approvazione   del   vincolo   preordinato all'esproprio  e  dichiarazione  di  pubblica  utilita',  urgenza  ed indifferibilita' delle relative opere.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei sindaci, e' autorizzato  ad  assegnare  ai  nuclei  familiari  la  cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte,  ovvero  sia  stata  sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle  competenti  autorita',  adottati  a  seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione  fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel  limite  di  Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente  e  stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di  un  nucleo  familiare  composto da una sola unita', il contributo medesimo  e'  stabilito  in Euro 200,00. Qualora nel nucleo familiare siano  presenti  persone  di  eta'  superiore a 65 anni, portatori di handicap,  ovvero  disabili  con  una  percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
 2.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi  dei sindaci, e' autorizzato,  laddove non sia stata possibile l'autonoma sistemazione dei   nuclei   familiari,  a  disporre  per  il  reperimento  di  una sistemazione alloggiativa alternativa.
 3. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla  data  di  sgombero  dell'immobile,  e  sino a che non si siano realizzate  le  condizioni  per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'.
 4.  Il  commissario  delegato,  avvalendosi  dei sindaci dei comuni interessati,  sulla  base  di  apposita  relazione  tecnica  all'uopo predisposta, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, provvede per l'allestimento di strutture necessarie  per la riparazione delle attivita' agricole e zootecniche nel  limite  massimo  di  spesa  di  4.000  euro  per ogni intervento richiesto,  fatte  salve  le  eventuali  ulteriori  determinazioni da assumere in sede di ricostruzione in ordine agli aiuti finanziari che potranno  essere  appositamente  previsti,  e  rispetto  ai  quali il beneficio  di  cui  al  presente  comma dovra' essere considerato una anticipazione.
 |  |  |  | Art. 4. 1.   Al  fine  di  favorire  l'immediata  ripresa  delle  attivita' produttive  industriali,  agricole,  zootecniche  e  agroindustriali, artigianali,  commerciali,  turistiche,  agrituristiche  e di servizi gravemente  danneggiate dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza,   il   commissario  delegato,  nell'ambito  delle  risorse finanziarie  disponibili,  e'  autorizzato  ad  erogare  ai  soggetti interessati,  sulla  base  di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni:
 a) un   contributo   rapportato  al  danno  subito  da  impianti, strutture,  macchinari  e attrezzature che comunque non sia superiore al 30% del danno medesimo e fino ad un massimo di 150.000 euro;
 b) un  contributo  pari  al  70%  del prezzo di acquisto di merci deperibili,  deperite  o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, ne' piu' utilizzabili;
 c) un  contributo  correlato  alla durata della sospensione della attivita'  e  quantificato  nella  misura  dei redditi prodotti dalla attivita',  quali  risultanti  dall'ultima  dichiarazione dei redditi annuale presentata.
 2.  Sono  altresi'  concessi,  per  le finalita' di cui al comma 1, lettera a)  del  presente  articolo, finanziamenti in conto interessi fino  al  45  per cento del danno subito fermo restando, a carico del beneficiario,  un  onere  non  inferiore al 2 per cento della rata di ammortamento.
 3.  I  danni sono attestati con apposita perizia giurata redatta da professionisti abilitati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, e, per i danni fino a 25.000 euro, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
 4.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo sono erogati dal commissario  delegato  con propri provvedimenti, coerentemente con le previsioni  del  piano  predisposto dal commissario medesimo ai sensi dell'art.  1, comma 4, con il quale verranno altresi' identificate le tipologie d'intervento e la disciplina generale dell'assegnazione dei contributi,  che  sara' ispirata a criteri di rigorosa perequazione e nel  rispetto  dei  principi  generali della normativa comunitaria, e costituiscono   anticipazioni   su  eventuali  future  provvidenze  a qualunque  titolo  previste  e  non  concorrono  alla  formazione del reddito   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
 5.  Il  commissario delegato e' altresi' autorizzato a concedere un contributo  a  favore  dei  proprietari,  di  beni  mobili registrati distrutti  o danneggiati, fino ad un massimo di euro 15.000,00, sulla base  delle  spese  fatturate  per  la  riparazione,  o,  in  caso di rottamazione,  sulla  base  del  valore  del bene desunto dai listini correnti,  e  comunque per un importo non inferiore ad euro 5.000,00, secondo  voci  e percentuali di contribuzione, criteri di priorita' e modalita'  attuative  che  saranno  fissate  dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti.
 6.  E'  altresi'  concesso  un contributo a favore dei soggetti che abitino  in  immobili  sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un  massimo  di  5.000  euro.  A  tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
 7.  Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla   presente  ordinanza  ha  luogo  solo  fino  alla  concorrenza dell'eventuale differenza.
 8.  La  regione  Marche  e'  autorizzata  a  costituire un Fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito alle imprese danneggiate dagli  eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza, affidandone la  gestione ad enti dotati della necessaria idoneita' finanziaria da individuare   nel   rispetto  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il commissario delegato, e' autorizzato ad effettuare i rimborsi in  favore  della Croce rossa italiana, nonche' degli oneri sostenuti dai  datori  di  lavoro  dei  volontari  della  predetta associazione direttamente  attivati  in  relazione  alla  particolare gravita' del contesto   emergenziale   da   fronteggiare,   per  i  quali  trovano applicazione  le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste   dalla  presente  ordinanza  il  commissario  delegato,  e' autorizzato,  ove  ritenuto  indispensabile e sulla base di specifica motivazione,   a   derogare,   nel  rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;
 regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
 decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;
 legge   7 agosto  1990,  n.  241,  articoli 14,  14-bis,  14-ter, 14-quater e successive modificazioni;
 decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive  modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis;
 decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 191;
 leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di cui alla presente ordinanza, e' assegnata al commissario delegato la somma di 5 milioni di  euro  a  carico  del Fondo della protezione civile che sara' allo scopo  corrispondentemente  integrato  dal  Ministero dell'economia e delle finanze.
 2.  La  regione  Marche  e' autorizzata a trasferire al commissario delegato  risorse  finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo  di  anticipazione  rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
 3.  Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a  trasferire  al  commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
 4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale, all'uopo istituita, intestata  al  commissario delegato - Presidente della regione Marche con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
 5.  Il  commissario delegato provvede alla ripartizione delle somme assegnate   per  eventi  di  cui  alla  presente  ordinanza,  dandone comunicazione   al   Dipartimento   della   protezione  civile  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 8. 1. Per consentire l'espletamento delle ulteriori attivita' previste in  attuazione  della presente ordinanza la regione Marche e gli enti locali  interessati  dagli  eventi  calamitosi  possono utilizzare il personale  assunto ai sensi dell'art. 14, comma 14, del decreto-legge n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998. La regione  e  gli  enti  locali  sono  autorizzati  a  corrispondere al personale  dipendente  compensi  per  ulteriore  lavoro straordinario effettivamente   prestato,   nel  limite  mensile  di  cinquanta  ore pro-capite.
 2. Al personale del Sistema di protezione civile e sicurezza locale della  Regione  Marche direttamente impegnato per le finalita' di cui alla  presente ordinanza si applicano le disposizioni di cui all'art. 22,  comma 1, lettera b) e comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006.
 3.  Agli  oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a carico della regione Marche.
 4.   Per   accelerare   l'istallazione   del   radar  meteorologico finalizzato  alla  realizzazione  del programma diretto ad assicurare un'adeguata copertura di radar metereologici del territorio nazionale prevista  dall'art.  1,  comma 7,  del decreto-legge n. 279 del 2000, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  365  del 2000, la regione Marche e' autorizzata ad avvalersi delle risorse assegnate al commissario delegato con la presente ordinanza.
 5.  Per  le maggiori esigenze connesse alla situazione emergenziale di cui in premessa il commissario delegato - Presidente della regione Marche  e'  autorizzato  ad  avvalersi,  per la durata dello stato di emergenza, di un'unita' di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri  a  carico  di quest'ultimo, appositamente individuato dal capo del Dipartimento medesimo.
 |  |  |  | Art. 9. 1.  Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto  contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 25 ottobre 2006
 Il Presidente: Prodi
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