| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Vista   la  legge  25 novembre  1971,  n.  1096,  che  disciplina l'attivita'  sementiera  ed  in  particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei   registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di  permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 24 novembre 1972,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  44  del  17 febbraio  1973,  con  il quale sono stati istituiti i registri  di  varieta'  di  cereali,  patata,  specie oleaginose e da fibra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300 recante: «Riforma  dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Considerato  che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso  parere  favorevole  al  reinserimento nel relativo registro nazionale  delle  varieta'  di  erbe  medica  denominate  «Zarcos»  e «Monito,  precedentemente  cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione»;
 Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
 Decreta:
 Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre  1973,  n.  1065,  le  sotto  riportate  varieta',  le  cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo   Ministero,   precedentemente  iscritte  nel  registro  delle varieta' di specie di piante agrarie e successivamente cancellate con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono nuovamente iscritte  nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione: Erba medica
 
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 Il  presente  decreto  entrera'  in vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 20 ottobre 2006
 Il direttore generale: La Torre
 Avvertenza:
 Il  presente atto non e' soggetto al visto di controllo
 preventivo  di legittimita' da parte della Corte dei conti,
 art.   3,   legge   14   gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla
 registrazione  da  parte dell'Ufficio centrale del bilancio
 del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, art. 9 del
 decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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