Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 ottobre 2006
Iscrizione di varieta' di erba medica nel relativo registro delle varieta' di specie di piante agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole al reinserimento nel relativo registro nazionale delle varieta' di erbe medica denominate «Zarcos» e «Monito, precedentemente cancellate per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione»;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto riportate varieta', le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero, precedentemente iscritte nel registro delle varieta' di specie di piante agrarie e successivamente cancellate con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono nuovamente iscritte nello stesso registro fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della medesima nuova iscrizione: Erba medica

----> Vedere tabella a pag. 40 <----

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2006
Il direttore generale: La Torre
Avvertenza:
Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti,
art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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