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| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 ottobre 2006 |  | Riconoscimento  dell'organismo Sciro S.p.a., in Genova, a valutare la conformita'    o    l'idoneita'   all'impiego   dei   componenti   di interoperabilita'   dei   sistemi  ferroviari  transeuropei  ad  alta velocita'  e  convenzionale ed a svolgere la procedura di verifica CE dei  sottosistemi,  ai sensi dei decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004. |  | 
 |  |  |  | IL CAPO DIPARTIMENTO per i trasporti terrestri
 Vista  la  legge  6 febbraio  1996,  n.  52, sulle disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;
 Vista  la  direttiva  n. 96/48/CE del 23 luglio 1996 del Parlamento europeo  e  del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
 Visto  il  decreto legislativo 24 maggio 2001, n. 299 di attuazione della   direttiva  n.  96/48/CE  relativa  all'interoperabilita'  del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
 Vista  la  direttiva n. 2001/16/CE del 19 marzo 2001 del Parlamento europeo  e  del Consiglio europeo, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale;
 Visto   il   decreto  legislativo  30 settembre  2004,  n.  268  di attuazione     della     direttiva     n.     2001/16/CE     relativa all'interoperabilita'    del    sistema    ferroviario   transeuropeo convenzionale;
 Vista la nota prot. n 145/R.I./DIP 4 del 1° marzo 2006 con la quale la  Direzione  generale  per il trasporto ferroviario ha istituito un gruppo  di lavoro con l'incarico di svolgere le attivita' di verifica previste dai decreti legislativi n. 299/2001 e n. 268/2004;
 Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  n.  181  del  18 maggio  2006 convertito   con   la   legge  n.  233  del  17 luglio  2006  recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
 Vista  l'istanza  presentata dalla societa' Sciro S.p.a. con sede a Genova  in via Gavotti n. 5/6 con nota n. 100/06 del 28 febbraio 2006 e  la  successiva  nota  n. 213/06 del 28 giugno 2006 con la quale la medesima   societa'  ha  chiesto  il  riconoscimento  a  svolgere  la procedura  di  valutazione  di conformita' o di idoneita' all'impiego dei  componenti  di  interoperabilita'  di  cui  all'allegato  IV dei decreti  legislativi  n. 299/2001 e n. 268/2004, nonche' la procedura di  verifica  CE  di  cui  all'allegato  VI  dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
 infrastrutture;
 energia;
 controllo, comando e segnalamento;
 materiale rotabile;
 manutenzione;
 Considerato che, nella predetta istanza, la medesima societa' Sciro S.p.a.  ha  dichiarato  di essere in possesso dei requisiti minimi di cui  all'allegato  VII  dei  decreti  legislativi  n.  299/2001  e n. 268/2004;
 Ravvisata   la  completezza  della  documentazione  prodotta  dalla suddetta  societa',  nonche'  la  conformita'  della stessa da quanto previsto dall'allegato VIII dei citati decreti legislativi;
 Tenuto  conto  che  dall'esame della menzionata documentazione ed a seguito  delle  visite  ispettive,  di  cui  all'art.  7  dei decreti legislativi  piu'  volte  citati,  effettuate  presso  la  sede della societa'  richiedente, nonche' presso i laboratori di cui l'Organismo ha  dichiarato  di  avvalersi,  e'  stata  accertata  l'esistenza dei requisiti  minimi  previsti  dall'allegato  VII  dei medesimi decreti legislativi  e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dal citato art. 7, comma 4;
 Viste le risultanze dell'istruttoria svolta da parte del menzionato Gruppo  di  lavoro contenute nella nota prot. DG4/R.U./0031750 del 13 settembre 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. La societa' Sciro, con sede legale in via Gavotti, 5/6 - Genova, e'  riconosciuta,  ai  sensi  dell'art.  7 dei decreti legislativi n. 299/2001  e  n.  268/2004,  quale  organismo  abilitato a svolgere la procedura  di  valutazione  di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di interoperabilita' di cui all'allegato IV dei citati decreti  legislativi,  nonche'  la  procedura  di  verifica CE di cui all'allegato  VI dei medesimi decreti con riferimento ai sottosistemi di seguito specificati:
 infrastrutture;
 energia;
 controllo, comando e segnalamento;
 materiale rotabile;
 manutenzione.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  attivita' correlate alle procedure di cui all'art. 1 devono essere  svolte  dall'organismo  secondo  le  modalita'  stabilite dai citati decreti legislativi.
 2.  L'organismo  e'  tenuto  ad  assicurare  il  mantenimento della struttura, nonche' dell'organizzazione e della gestione del personale e  delle risorse strumentali, ivi comprese le scelte effettuate dallo stesso  in  merito  all'utilizzazione dei laboratori e dei consulenti esterni,   come   individuate  nella  documentazione  agli  atti  con l'obbligo   di   sottoporre   eventuali  variazioni  alla  preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri  -  vigila  sulle  attivita' dell'organismo riconosciuto ai sensi  dell'art.  9  dei decreti n. 299/2001 e n. 268/2004, adottando idonei  provvedimenti  ispettivi,  di  propria  iniziativa  ovvero su richiesta  dei  soggetti  utilizzatori  dei  componenti  o gestori di sottosistemi  di  cui all'art. 1 del presente decreto, anche mediante verifica  a  campione  delle  certificazioni  rilasciate.  A tal fine l'organismo   comunica  ogni  anno  all'Amministrazione  medesima  le certificazioni  emesse,  allegando  i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
 2.  Il  Ministero  dei  trasporti  -  Dipartimento  per i trasporti terrestri  -  dispone,  con  periodicita'  almeno  annuale, visite di vigilanza  presso  l'organismo  Sciro S.p.a. al fine di verificare la sussistenza  dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  riconoscimento  e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi nel  caso  di  accertate  gravi  e  ripetute  irregolarita'  da parte dell'organismo Sciro S.p.a. nelle attivita' di valutazione o verifica o  nei  rapporti  con i fabbricanti o con gli enti appaltanti, ovvero qualora,  in  sede  di  vigilanza, emerga il venir meno dei requisiti prescritti.
 2.  Decorso  il  termine  di  cui  al  comma 1, il provvedimento di sospensione  e'  ritirato  a  seguito  dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
 3.  Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'organismo Sciro S.p.a.  non ottemperi, con le modalita' ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
 4.  I  provvedimenti  alla  sospensione  o  revoca  sono comunicati all'organismo, alla Commissione ed agli altri Stati membri.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Il riconoscimento ha validita' quinquennale e decorre dal giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 ottobre 2006
 Il capo dipartimento: Fumero
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