Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, n. 275
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
Visto l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
2. La Commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilita' della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.".



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferiscie, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197,
(Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 22 della legge 23 agosto
2004, n. 226), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
222 del 23 settembre 2005.
- Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215
(Disposizioni per disciplinare la trasformazione
progressiva dello strumento militare in professionale, a
norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
n. 331), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
- Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n.
226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di
leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma
prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, e' il
seguente:
«Art. 22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e
nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il
Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu'
decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e
integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del
2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di sospensione del
servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
e alle categorie di volontari in ferma prefissata
disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia di stato
giuridico relative alle categorie di volontari in ferma
prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale
raffermati con le disposizioni previste per il paritetico
personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa delle
disposizioni in contrasto con le disposizioni della
presente legge.
2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1, corredati di relazione tecnica e' richiesto il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
al comma 2.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del
30 agosto 1997, e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unficata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3 . La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
Nota all'art. 1:
- Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 2. Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli
11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies,
11-novies e 11-decies
1. Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
"Art. 11-quater (Autorita' che sovrintende alla leva). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;
b) le residue attivita' amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le modalita' di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Art. 11-septies (Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:
a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;
b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza;
e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
2. All'estero le residue attivita' in materia di leva sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.
Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva e' ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). - 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermita', di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.".



Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano
le note alle premesse.



 
Art. 3.
Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.".



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini
del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se
non specificamente qualificati, si intendono i volontari in
ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma,
in rafferma annuale, in ferma preflssata quadriennale, in
rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per
obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di
tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza
giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento
adottato dalla Direzione generale del personale militare e
decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione
al reparto.
3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni,
nonche' gli incarichi relativi ai volontari in ferma
prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di
Forza armata, secando i rispettivi ordinamenti.
4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado
di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi
corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14,
comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la
valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in
rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in
relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e'
espresso da una apposita commissione costituita presso
ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre
membri nominati dal comandante di corpo. Il grado e'
conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione
alla commissione non e' prevista la corresponsione di
alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e'
costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti
alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.
6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma
prefissata sono le seguenti:
a) servizio;
b) congedo illimitato;
c) congedo assoluto.
7. Per quanto non diversamente disposto dal presente
decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e
avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio
permanente.
7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale
possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o
assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le
opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al
decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n.
4487, e al decreto del Presidente del Repubblica
12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari
deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti
disponibili.».



 
Art. 4.
Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo puo' autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.".



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in
servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio
possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio effettivo;
b) sospensione precauzionale dal servizio.
2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono
mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita'
fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento,
salvo quanto previsto dall'art. 13. L'accertamento e'
effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza
armata.
3. I volontari in ferma prefissata in servizio non
possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria
o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o
assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei
propri doveri.
4. Al verificarsi di una delle cause di
incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma
prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine.
Decorsi quindici giorni dalla diffida, se
l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto
dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del
volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione
disciplinare.
5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di
alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione
alla situazione abitativa locale il comandante di corpo,
fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i
volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in
localita' diversa dalla sede di servizio.
6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno
l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di
unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo
in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.
6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il
comandante di corpo puo' autorizzare il personale
volontario in ferma prefissata di un anno con prole,
coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede
di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare
presso il citato domicilio.
7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi
di servizio e' a titolo gratuito.
8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in
servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata
dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di
infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese
documentate relative ai pasti e al pernottamento in
albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente
normativa per i volontari di truppa in servizio
permanente.».



 
Art. 5.
Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto
legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.".



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12-ter del citato
decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 12-ter. (Impiego, libera uscita, permessi
speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma
prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza
armata di appartenenza e sono impiegati in attivita'
operative e addestrative nell'ambito delle unita'
dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli
enti interforze, sia sul territorio nazionale sia
all'estro, in ragione dell'anzianita' di servizio e della
professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei
volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari
di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza
precedente all'arruolamento. I volontari in ferma
prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono
prioritariamente impiegati in attivita' operative che
possono comportare responsabilita' di comando di piccoli
nuclei di personale.
2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati
secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio
dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita'
effettuata oltre il normale orario di servizio,
disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono
impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a
quelli dei volontari in servizio permanente, salve le
esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle
attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati
dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita'
di lavoro giornaliera effettivamente svolta.
5. I servizi di guardia presidiari e di' caserma, anche
non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di
riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale
oltre il normale orario di servizio, qualora non sia
possibile attribuire la corrispondente indennita', danno
titolo alla concessione del recupero compensativo nella
misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al
recupero della festivita' ovvero della giornata non
lavorativa se effettuati in tali giornate.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto
dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione
per le Forze armate relativo al quadriennio normativo
2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale
possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal
fine destinate che costituiscono, limiti di spesa, i
compensi di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti
e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino
al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1°
caporal maggiore e gradi corrispondenti.
7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo'
essere concesso ai volontari in ferma prefissata
quadrieanale che ne facciano richiesta in tempo utile, il
permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una
durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di
ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro
il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti
secondo le disposizioni del comandante di corpo o di
reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di
recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi
durante l'attvita' giornaliera di servizio, da recuperare
secondo le disposizioni del comandante di corpo o di
reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma
prefissata di un anno.
8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli
alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della
libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle
disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi
pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante,
affissione all'albo del reparto.
9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano
richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di
impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono
essere concessi:
a) permessi per l'anticipazione o la proroga
dell'orario della libera uscita;
b) permessi speciali notturni;
c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede
il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con
decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno
lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli
altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di
servizio, se cade in giorno feriale.».



 
Art. 6.
Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente lettera:
"a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.";
c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.";
d) al comma 7, dopo le parole: "trasmette alla Direzione generale per il personale militare" sono inserite le seguenti: ", per il tramite dell'alto comando sovraordinato,".



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il
provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato
dalla Direzione generale per il personale militare e
determina la cessazione del rapporto di servizio.
2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei
seguenti casi:
a) domanda presentata dall'interessato per i motivi
di cui al comma 3;
a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza
armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell
`Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia difinanza,
nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo
militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
b) perdita permanente dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento,
salvo quanto previsto dall'art. 13;
c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di
cui all'art. 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto
2004, n. 226;
d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui
all'art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del
2004;
e) cause di incompatibilita', di cui all'art. 12-bis,
comma 3;
f) superamento del limite massimo di licenza
straordinaria di convalescenza;
g) protratto insufficiente rendimento;
h) grave mancanza disciplinare ovvero grave
inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge
11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da
comportare il deferimento alla commissione di disciplina
per l'eventuale perdita del grado;
i) perdita del grado.
3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2,
lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla
Direzione generale per il personale militare per il tramite
dall'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello
stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche
sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del
provvedimento di proscioglimento per motivate
imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere
presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata
documentazione:
a) assunzione presso amministrazioni pubbliche,
nonche' presso imprese o organizzazioni private;
b) gravi motivi familiari. In ogni caso,
costituiscono gravi motivi familiari:
1) la condizione di orfano di entrambi i genitori,
con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a
carico o portatori di handicap o affetti da grave
patologia, non autosufficienti;
2) la condizione di figlio unico di genitore
portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido
civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a
quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1981, n. 834;
3) la condizione di fratello di altro militare
deceduto durante la prestazione del servizio.
3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di
un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine
di quindici giorni dalla data di incorporazione.
4. Il proscioglimento per esito positivo degli
accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e'
disposto sulla base della documentazione attestante gli
accertamenti diagnostici effettuati.
5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e
di condotta, di cui al comma 2, lettera d), e' di
competenza della Direzione generale per il personale
militare.
6. La proposta di proscioglimento per protratto
insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g),
puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in
cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di
insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione
della documentazione caratteristica per un periodo di
almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un
anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un
anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in
rafferma biennale. La proposta deve essere comunque
avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un
giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte
consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei
corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un
anno.
7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza
disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del
militare, di cui al comma 2, lettera h), e' avanzata dal
comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori
gerarchici del militare, previa contestazione degli
addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali
da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante
di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale
militare, per il tramite dell'alto comando sovraordinato,
gli atti per il deferimento alla commissione di
disciplina.».



 
Art. 7.
Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo
n. 215 del 2001
1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi). - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualita' di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.".
 
Art. 8.
Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modificazioni
1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.";
b) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.";
c) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
"c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.".



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata,
l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi,
incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro
che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
formativi.
2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite
pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini
italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle
lettere c), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni;
b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni
connesse;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei
carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale
possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e), f) dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-flsica ed attitudinale dal Centro nazionale di
selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
carabinieri;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della
guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al
quale possono partecipare i cittadini italiani che:
a) siano in possesso dei requisiti di cui alle
lettere b), c), d), e) ed f) dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della
legge 31° marzo 2000, n. 78;
b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
indicata nel bando di concorso;
c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato
quale ufficiale;
c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali
ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella
posizione di congedo per aver completato la ferma quali
ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono
stabiliti:
a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai
singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le
tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali
prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi
differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti,
nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo
svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi
programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
Comandi generali;
b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti
ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli
ufficiali in ferma prefissata.
5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli
ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le
scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto
29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in
servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per
cento dei posti disponibili;
b) la ripartizione dei posti messi a concorso per
armi, specialita' o specializzazioni.
6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso
sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata,
ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza
armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio
richiesto dal bando di concorso sia il diploma di
istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale
della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di
studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di
laurea;
c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma
prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale
ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in
ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo
speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo
tecnico-logistico.
7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
punteggio della graduatoria del concorso e di quello
conseguito al termine del corso stesso.
8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso
in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla
sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in
tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in
ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda
sessione o che dimostrino di non possedere il complesso
delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene
assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la
morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle
lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa
determinazione del direttore generale del personale
militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
modificazioni.
10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
il trattamento economico previsto per Ilievi ufficiali
delle accademie.».



 
Art. 9.
Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo
n. 215 del 2001, e successive modficazioni
1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma 2, dello stesso decreto legislativo, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
 
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Parisi, Ministro della difesa
Amato, Ministro dell'interno
Bianchi, Ministro dei trasporti
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 10:
- L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica), pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio
1964, n. 110, abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 23. (Autorita' che sopraintende alla leva).».



 
Allegato

----> Vedere allegato a pag. 9 <----
 
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