Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, n. 275 |
Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226; Visto l'articolo 22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che delega il Governo ad adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2 del medesimo articolo 22, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni integrative e correttive della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis (Costituzione della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere istituita una Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella di cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 2. La Commissione di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di durata la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai competenti uffici del Ministero della difesa una relazione sull'attivita' svolta, ai fini della valutazione della perdurante utilita' della Commissione e della conseguente eventuale adozione da parte del Ministro della difesa del decreto di proroga del termine di durata della Commissione. Ai componenti della Commissione non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.".
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferiscie, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005. - Il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001. - Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, e' il seguente: «Art. 22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al fine di armonizzare e coordinare le disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, con quanto previsto dalla presente legge e nel rispetto del principio di invarianza della spesa, il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, uno o piu' decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative dello stesso decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, informati ai seguenti principi e criteri direttivi: a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III; b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53; c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge. 2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e' richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui al comma 2.». - Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1997, e' il seguente: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unficata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3 . La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota all'art. 1: - Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 2. Inserimento nel decreto legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-quater, 11-quinquies, 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-novies e 11-decies 1. Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti: "Art. 11-quater (Autorita' che sovrintende alla leva). - 1. Il Ministro della difesa, avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti: a) la riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331; b) le residue attivita' amministrative inerenti alla leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata. 3. Per le attivita' di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale di cui al comma 1, tramite il comando militare per il territorio, esercita le funzioni di coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri organismi individuati dallo stato maggiore dell'Esercito. Analoghe funzioni sono esercitate nei confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata. Art. 11-quinquies (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti appartenenti alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso i comandi militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito e della Marina, possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo. Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso i comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso all'Amministrazione della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le modalita' di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali. Art. 11-septies (Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria). - 1. Fatte salve le decisioni di competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, durante la sospensione della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985 e precedenti, i comandi di regione militare territorialmente competenti, i comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati dagli stati maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati: a) definiscono le posizioni rimaste in sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato; b) pronunciano la revoca delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate; c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti; d) definiscono i procedimenti pendenti connessi con la cittadinanza; e) provvedono alla compilazione e alla consegna dei fogli di congedo per fine ferma e dei fogli matricolari agli arruolati con visita e senza visita, nonche' ai dispensati a seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo. 2. All'estero le residue attivita' in materia di leva sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari. Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1. Avverso le decisioni adottate in materia di leva e' ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). - 1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad annullamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 2. Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili ai sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta'. 3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di procurata e simulata infermita', di cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad annullamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione generale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216. Art. 11-decies (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.".
Nota all'art. 2: - Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano le note alle premesse.
|
| Art. 3. Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni 1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: "7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.".
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se non specificamente qualificati, si intendono i volontari in ferma prefissata di un anno, in prolungamento della ferma, in rafferma annuale, in ferma preflssata quadriennale, in rafferma biennale, previsti dalle disposizioni di cui ai capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226. 2. I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato. L'ammissione alla ferma ha decorrenza giuridica dalla data indicata nel relativo provvedimento adottato dalla Direzione generale del personale militare e decorrenza economica dalla data di effettiva presentazione al reparto. 3. Le categorie, le specialita', le specializzazioni, nonche' gli incarichi relativi ai volontari in ferma prefissata sono individuati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, secando i rispettivi ordinamenti. 4. Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado di caporale ovvero di caporal maggiore o gradi corrispondenti, di cui agli articoli 7, comma 2, e 14, comma 2, della legge n. 226 del 2004, che comporta la valutazione delle qualita', capacita' e attitudini in rapporto ai compiti da svolgere nel grado superiore, e in relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e' espresso da una apposita commissione costituita presso ciascun corpo o reparto d'impiego, composta da almeno tre membri nominati dal comandante di corpo. Il grado e' conferito dal comandante di corpo. Per la partecipazione alla commissione non e' prevista la corresponsione di alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 5. Lo stato di volontario in ferma prefissata e' costituito dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti alla categoria di appartenenza e al grado posseduto. 6. Le posizioni di stato dei volontari in ferma prefissata sono le seguenti: a) servizio; b) congedo illimitato; c) congedo assoluto. 7. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, ai volontari in ferma prefissata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di stato e avanzamento relative ai volontari di truppa in servizio permanente. 7-bis. I bandi di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o assistiti presso le scuole militari, gli istituti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n. 4487, e al decreto del Presidente del Repubblica 12 febbraio 1948, n. 989, nonche' dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.».
|
| Art. 4. Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni 1. All'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo puo' autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.".
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 12-bis (Volontari in ferma prefissata in servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio possono trovarsi in una delle seguenti posizioni: a) servizio effettivo; b) sospensione precauzionale dal servizio. 2. I volontari in ferma prefissata in servizio debbono mantenere per tutta la durata della ferma l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 13. L'accertamento e' effettuato con le modalita' stabilite da ciascuna Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata in servizio non possono esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei propri doveri. 4. Al verificarsi di una delle cause di incompatibilita' di cui al comma 3, il volontario in ferma prefissata e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine. Decorsi quindici giorni dalla diffida, se l'incompatibilita' persiste, il militare e' prosciolto dalla ferma. L'ottemperanza alla diffida da parte del volontario non preclude l'eventuale esercizio dell'azione disciplinare. 5. I volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di alloggiare nella localita' sede di servizio. In relazione alla situazione abitativa locale il comandante di corpo, fatte salve le esigenze di servizio, puo' autorizzare i volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in localita' diversa dalla sede di servizio. 6. I volontari in ferma prefissata di un anno hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo in relazione alla situazione delle infrastrutture militari. 6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di corpo puo' autorizzare il personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso il citato domicilio. 7. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito. 8. Ai volontari in ferma prefissata che, comandati in servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata dall'autorita' che dispone il servizio, di usufruire di infrastrutture militari idonee, sono rimborsate le spese documentate relative ai pasti e al pernottamento in albergo, nei limiti delle risorse previste dalla vigente normativa per i volontari di truppa in servizio permanente.».
|
| Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni 1. Il comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadriennale, che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.".
Nota all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 12-ter del citato decreto legislativo n. 215 del 2001, come modificato dal presente decreto: «Art. 12-ter. (Impiego, libera uscita, permessi speciali, giorni festivi). - 1. I volontari in ferma prefissata seguono l'iter formativo stabilito dalla Forza armata di appartenenza e sono impiegati in attivita' operative e addestrative nell'ambito delle unita' dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, nonche' negli enti interforze, sia sul territorio nazionale sia all'estro, in ragione dell'anzianita' di servizio e della professionalita' acquisita. Non e' precluso l'impiego dei volontari in ferma prefissata presso stabilimenti militari di pena con sede nel luogo di nascita o di residenza precedente all'arruolamento. I volontari in ferma prefissata quadriennale e in rafferma biennale sono prioritariamente impiegati in attivita' operative che possono comportare responsabilita' di comando di piccoli nuclei di personale. 2. I volontari in ferma prefissata sono impiegati secondo le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti, prevedendo turni di riposo per l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, disciplinati da apposita normativa di Forza armata. 3. I volontari in ferma prefissata quadriennale sono impiegati per periodi di tempo complessivamente pari a quelli dei volontari in servizio permanente, salve le esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti. 4. I periodi di tempo dedicati all'espletamento delle attivita' di carattere personale, ancorche' disciplinati dall'orario di servizio, non sono computati nell'attivita' di lavoro giornaliera effettivamente svolta. 5. I servizi di guardia presidiari e di' caserma, anche non armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di riposo. Se effettuati dai volontari in ferma quadriennale oltre il normale orario di servizio, qualora non sia possibile attribuire la corrispondente indennita', danno titolo alla concessione del recupero compensativo nella misura pari alla durata del servizio prestato, oltre al recupero della festivita' ovvero della giornata non lavorativa se effettuati in tali giornate. 6. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono, limiti di spesa, i compensi di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 7. Compatibilmente con le esigenze di servizio, puo' essere concesso ai volontari in ferma prefissata quadrieanale che ne facciano richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una durata non superiore alle 36 ore nel corso dell'anno di ferma. I permessi concessi devono essere recuperati entro il mese successivo a quello nel quale sono stati fruiti secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero possono essere detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi permessi di assentarsi durante l'attvita' giornaliera di servizio, da recuperare secondo le disposizioni del comandante di corpo o di reparto, possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno. 8. I volontari in ferma prefissata che utilizzano gli alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della libera uscita secondo turni e orari stabiliti dalle disposizioni vigenti per ciascuna Forza armata e resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante, affissione all'albo del reparto. 9. Ai volontari in ferma prefissata che ne facciano richiesta motivata, salvo imprescindibili esigenze di impiego o procedimenti disciplinari in corso, possono essere concessi: a) permessi per l'anticipazione o la proroga dell'orario della libera uscita; b) permessi speciali notturni; c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede il fine settimana o le festivita' infrasettimanali, con decorrenza dal termine delle attivita' dell'ultimo giorno lavorativo della settimana o precedente la festivita'. 10. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali agli effetti civili, nonche' la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se cade in giorno feriale.».
|
| Art. 6. Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni 1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera a), e' inserita la seguente lettera: "a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di impiego. La domanda puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese o organizzazioni private; b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari: 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio."; c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione."; d) al comma 7, dopo le parole: "trasmette alla Direzione generale per il personale militare" sono inserite le seguenti: ", per il tramite dell'alto comando sovraordinato,".
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio. 2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi: a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3; a-bis) assunzione in servizio nella stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell `Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia difinanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'art. 13; c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'art. 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226; d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'art. 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004; e) cause di incompatibilita', di cui all'art. 12-bis, comma 3; f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; g) protratto insufficiente rendimento; h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado; i) perdita del grado. 3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare per il tramite dall'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese o organizzazioni private; b) gravi motivi familiari. In ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari: 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di capo famiglia, con fratelli minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti; 2) la condizione di figlio unico di genitore portatore di handicap, non autosufficiente, o invalido civile affetto da mutilazione o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio. 3-bis. I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare le dimissioni entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione. 4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), e' di competenza della Direzione generale per il personale militare. 6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno. 7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare, per il tramite dell'alto comando sovraordinato, gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.».
|
| Art. 7. Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo n. 215 del 2001 1. Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 15-ter (Norme in materia di personale ammesso alla ferma breve a seguito di ricorsi). - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 24 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e' soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare. 2. I partecipanti ai concorsi banditi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento in qualita' di volontari in ferma breve a seguito di ricorso amministrativo o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata prescelta all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.". |
| Art. 8. Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni 1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata."; b) al comma 3, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata."; c) al comma 4, dopo la lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente: "c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata.".
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, come modificato dal presente decreto: «Art. 23 (Ufficiali in ferma prefissata). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, ciascuna Forza armata, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. 2. Ai corsi di cui al comma 1 si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere c), e), f) e g) dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni; b) non abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano in possesso dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale necessaria all'esercizio delle mansioni connesse; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 3. Ai corsi di cui al comma 1, per l'Arma dei carabinieri si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-flsica ed attitudinale dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 4. Ai corsi di cui al comma 1, per il Corpo della guardia di finanza, si accede tramite pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani che: a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo emanato ai sensi dell'art. 4 della legge 31° marzo 2000, n. 78; b) non abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data indicata nel bando di concorso; c) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale; c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata ovvero si trovino nella posizione di congedo per aver completato la ferma quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata; 5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro delle finanze, secondo le rispettive competenze, sono stabiliti: a) i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi e delle eventuali prove di esame, prevedendo, ove necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comandi generali; b) i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. 5-bis. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere: a) riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari e gli istituti di cui al regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili; b) la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni. 6. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati: a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza qualora il titolo di studio richiesto dal bando di concorso sia il diploma di laurea; c) sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico; d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico. 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso. 8. Gli allevi che non superino gli esami di fine corso in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione sono nominati ufficiali e sono iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. 9. Gli allievi che non superino gli esami in seconda sessione o che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni, sono dimessi dal corso previa determinazione del direttore generale del personale militare e ad essi si applica l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 10. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete il trattamento economico previsto per Ilievi ufficiali delle accademie.».
|
| Art. 9. Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modficazioni 1. L'allegato 1 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma 2, dello stesso decreto legislativo, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto. |
| Art. 10. Disposizioni finali 1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2006 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Parisi, Ministro della difesa Amato, Ministro dell'interno Bianchi, Ministro dei trasporti Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
Nota all'art. 10: - L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio 1964, n. 110, abrogato dal presente decreto, recava: «Art. 23. (Autorita' che sopraintende alla leva).».
|
| Allegato
----> Vedere allegato a pag. 9 <---- |
|
|
|