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| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2006, n. 275 |  | Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001,  n.  215,  e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a  norma  dell'articolo  22,  comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  il  decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n. 197, recante disposizioni  integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226;
 Visto  l'articolo  22, comma 3, della citata legge n. 226 del 2004, che  delega  il  Governo  ad  adottare,  nel  rispetto dei principi e criteri  direttivi previsti dal comma 1 e secondo le modalita' di cui al  comma  2 del medesimo articolo 22, uno o piu' decreti legislativi recanti   ulteriori   disposizioni  integrative  e  correttive  della disciplina prevista dal decreto legislativo n. 197 del 2005, entro un anno dalla data di entrata in vigore;
 Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 28 luglio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 6 ottobre 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i Ministri dell'interno, dei trasporti, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Inserimento dell'articolo 5-bis nel decreto legislativo
 8 maggio 2001, n. 215
 1. Dopo l'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e' inserito il seguente:
 "Art.  5-bis  (Costituzione  della commissione di avanzamento per i volontari). - 1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore dei volontari di truppa in servizio permanente, puo' essere istituita  una  Commissione presso ciascuna Forza armata, distinta da quella  di  cui all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
 2.  La  Commissione  di cui al comma 1 e' istituita con decreto del Ministro  della difesa, che ne determina la composizione e il termine di durata, non superiore a tre anni. Prima della scadenza del termine di  durata  la Commissione presenta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  ai  competenti  uffici  del  Ministero  della difesa una relazione  sull'attivita'  svolta,  ai  fini  della valutazione della perdurante  utilita'  della Commissione e della conseguente eventuale adozione  da  parte  del Ministro della difesa del decreto di proroga del   termine  di  durata  della  Commissione.  Ai  componenti  della Commissione  non spettano emolumenti, compensi, indennita' o rimborsi spese.".
 
 
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 -   L'art.   87  della  Costituzione  conferiscie,  tra
 l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
 promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
 legge e i regolamenti.
 - Il   decreto  legislativo  19 agosto  2005,  n.  197,
 (Disposizioni   integrative   e   correttive   del  decreto
 legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della
 trasformazione  progressiva  dello  strumento  militare  in
 professionale,  a  norma dell'art. 22 della legge 23 agosto
 2004,  n.  226),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
 222 del 23 settembre 2005.
 - Il   decreto   legislativo   8 maggio  2001,  n.  215
 (Disposizioni    per    disciplinare    la   trasformazione
 progressiva  dello  strumento  militare in professionale, a
 norma  dell'art.  3, comma 1, della legge 14 novembre 2000,
 n.  331),  e'  pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla
 Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2001.
 -  Il testo dell'art. 22 della legge 23 agosto 2004, n.
 226  (Sospensione  anticipata  del servizio obbligatorio di
 leva   e  disciplina  dei  volontari  di  truppa  in  ferma
 prefissata,  nonche'  delega  al Governo per il conseguente
 coordinamento  con  la  normativa  di  settore), pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2004, e' il
 seguente:
 «Art.  22 (Conferimento di delega legislativa). - 1. Al
 fine  di  armonizzare  e  coordinare  le  disposizioni  del
 decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
 modificazioni,  con  quanto previsto dalla presente legge e
 nel  rispetto  del  principio di invarianza della spesa, il
 Governo  e'  delegato ad adottare, entro un anno dalla data
 di  entrata  in  vigore  della  medesima  legge, uno o piu'
 decreti  legislativi,  recanti  disposizioni  correttive  e
 integrative  dello  stesso  decreto  legislativo n. 215 del
 2001,  e  successive  modificazioni,  informati ai seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a) prevedere  l'adeguamento  delle  disposizioni  del
 decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, e successive
 modificazioni,  in  relazione al termine di sospensione del
 servizio di leva stabilito dall'art. 1 della presente legge
 e   alle   categorie   di  volontari  in  ferma  prefissata
 disciplinate dai capi II e III;
 b) prevedere  le  disposizioni  in  materia  di stato
 giuridico  relative  alle  categorie  di volontari in ferma
 prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle
 relative  ai  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale
 raffermati  con  le disposizioni previste per il paritetico
 personale  in  ferma volontaria di cui all'art. 2, comma 1,
 lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
 c) prevedere     l'abrogazione     espressa     delle
 disposizioni   in   contrasto  con  le  disposizioni  della
 presente legge.
 2.  Sugli  schemi  dei  decreti  legislativi  di cui al
 comma 1,  corredati  di  relazione  tecnica e' richiesto il
 parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera
 dei   deputati  e  del  Senato  della  Repubblica,  che  si
 esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
 3.  Il  Governo  e' delegato ad adottare, entro un anno
 dalla  data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
 cui  al  comma 1,  uno  o  piu' decreti legislativi recanti
 disposizioni  integrative e correttive dei medesimi decreti
 legislativi,  nel rispetto dei principi e criteri direttivi
 indicati nel medesimo comma 1 e secondo le modalita' di cui
 al comma 2.».
 -   Il   testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281 (Definizione ed ampliamento delle
 attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
 Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
 interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
 comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
 locali),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 202 del
 30 agosto 1997, e' il seguente:
 «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
 Conferenza  unficata).  -  1. La Conferenza Stato-citta' ed
 autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
 di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
 comuni  e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-
 regioni.
 2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
 presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
 sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
 gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
 competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
 e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
 Ministro  delle fmanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
 Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
 nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
 dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
 dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
 UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
 dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
 Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
 rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
 legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
 invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
 di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
 3  .  La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
 convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
 il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
 richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNICEM.
 4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
 convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
 sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
 Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
 regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
 Ministro dell'interno.».
 Nota all'art. 1:
 -  Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano
 le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Inserimento  nel  decreto  legislativo n. 215 del 2001 degli articoli 11-quater,   11-quinquies,   11-sexies,   11-septies,   11-octies,
 11-novies e 11-decies
 1.  Dopo l'articolo 11-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
 "Art.  11-quater  (Autorita'  che  sovrintende  alla leva). - 1. Il Ministro  della  difesa,  avvalendosi della Direzione generale di cui all'articolo  1  del  decreto  legislativo  6  ottobre  2005, n. 216, sovrintende alle operazioni concernenti:
 a)  la  riattivazione del servizio militare obbligatorio nei casi di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 14 novembre 2000, n. 331;
 b)   le  residue  attivita'  amministrative  inerenti  alla  leva militare obbligatoria, sospesa dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  Per  lo  svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettera a), la Direzione generale di cui al comma 1 si avvale delle strutture a tale fine individuate secondo gli ordinamenti di Forza armata.
 3.  Per  le  attivita'  di cui al comma 1, lettera b), la Direzione generale  di  cui  al  comma  1,  tramite  il comando militare per il territorio,  esercita  le  funzioni  di  coordinamento e di vigilanza relativamente alle attivita' svolte dai comandi militari Esercito, di cui  all'articolo 2, comma 1, lettera 1-bis), del decreto legislativo 28  novembre  1997,  n. 464, e successive modificazioni, ovvero dagli altri  organismi  individuati  dallo  stato  maggiore  dell'Esercito. Analoghe  funzioni  sono  esercitate  nei  confronti degli enti della Marina individuati dallo stato maggiore della Forza armata.
 Art.  11-quinquies  (Cancellazione della nota di renitenza). - 1. I renitenti  appartenenti  alle classi 1985 e precedenti, presentandosi presso  i  comandi  militari dell'Esercito ovvero gli altri organismi individuati  dagli  stati  maggiori  dell'Esercito  e  della  Marina, possono  ottenere  la cancellazione della nota di renitenza, fornendo un giustificato motivo del proprio comportamento omissivo.
 Art. 11-sexies (Gestione e consultazione delle liste di leva). - 1. Presso  i  comuni le liste di leva sono gestite in modo da consentire l'accesso  all'Amministrazione  della difesa, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
 2. Le modalita' di tenuta delle liste di cui al comma 1 e quelle di accesso ad esse sono definite dal Ministero della difesa, di concerto con  il  Ministero dell'interno, acquisito il parere della Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
 Art.  11-septies  (Attivita' connesse con la sospensione della leva obbligatoria).   -   1.   Fatte  salve  le  decisioni  di  competenza dell'autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente  della  Repubblica  14  febbraio  1964, n. 237, durante la sospensione  della leva obbligatoria per gli appartenenti alle classi 1985  e  precedenti,  i  comandi di regione militare territorialmente competenti,  i  comandi militari Esercito, ovvero gli altri organismi individuati  dagli  stati  maggiori  dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica, su istanza degli interessati:
 a)  definiscono  le  posizioni  rimaste  in  sospeso, concernenti l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato;
 b)  pronunciano  la  revoca  delle riforme, qualora si accerti il venire meno delle cause che le hanno determinate;
 c) provvedono alla cancellazione delle note di renitenza, qualora ne ricorrano i presupposti;
 d)   definiscono   i   procedimenti   pendenti  connessi  con  la cittadinanza;
 e)  provvedono  alla  compilazione  e  alla consegna dei fogli di congedo  per  fine  ferma  e dei fogli matricolari agli arruolati con visita   e   senza   visita,   nonche'   ai   dispensati   a  seguito dell'accoglimento di ricorso giurisdizionale o amministrativo.
 2.  All'estero  le  residue  attivita'  in  materia  di  leva  sono demandate alle autorita' diplomatiche e consolari.
 Art. 11-octies (Ricorsi avverso le decisioni in materia di leva). - 1.  Avverso  le  decisioni  adottate  in  materia  di leva e' ammesso ricorso, ai sensi delle disposizioni di cui al capo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, alla Direzione generale  di  cui  all'articolo  1  del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
 Art. 11-novies (Annullamento dei provvedimenti in materia di leva). -  1. Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva sono soggette ad  annullamento  d'ufficio  ai  sensi  dell'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 2.  Le decisioni di riforma, quando ne siano cessate le cause, sono revocabili  ai  sensi dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  e  successive  modificazioni, a seguito di richiesta presentata dall'interessato entro il quarantacinquesimo anno di eta'.
 3. Le decisioni di riforma pronunciate per corruzione o per i reati di  procurata  e  simulata  infermita',  di  cui all'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964 sono soggette ad  annullamento  d'ufficio,  ai  sensi dell'articolo 21-novies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 4.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dalla Direzione  generale  di  cui all'articolo 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n. 216.
 Art.  11-decies  (Obblighi di iscrizione nelle liste di leva). - 1. Le  informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva, di cui  all'articolo  34  del decreto del Presidente della Repubblica n. 237  del 1964, possono essere diffuse dalle amministrazioni comunali, oltre che con apposito manifesto, anche attraverso altri idonei mezzi di divulgazione.".
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Per il decreto legislativo n. 215 del 2001 si vedano
 le note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modificazione dell'articolo 12 del decreto legislativo
 n. 215 del 2001, e successive modificazioni
 1.  All'articolo  12  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
 "7-bis.  I  bandi  di concorso per il reclutamento dei volontari in ferma  prefissata di un anno e quadriennale possono prevedere riserve di  posti  a  favore  dei  diplomati  o  assistiti  presso  le scuole militari,  gli  istitutti e le opere di cui al regio decreto 29 marzo 1943,  n.  388,  al decreto del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952,  n.  4487,  e  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 febbraio  1948,  n.  989,  nonche'  dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti disponibili.".
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.  12 (Volontari in ferma prefissata). - 1. Ai fini
 del presente decreto, per volontari in ferma prefissata, se
 non specificamente qualificati, si intendono i volontari in
 ferma  prefissata di un anno, in prolungamento della ferma,
 in  rafferma  annuale, in ferma preflssata quadriennale, in
 rafferma  biennale,  previsti  dalle disposizioni di cui ai
 capi II e III della legge 23 agosto 2004, n. 226.
 2.  I volontari in ferma prefissata sono vincolati, per
 obbligo  assunto,  a  prestare  servizio  per un periodo di
 tempo  determinato.  L'ammissione  alla ferma ha decorrenza
 giuridica  dalla  data  indicata nel relativo provvedimento
 adottato  dalla Direzione generale del personale militare e
 decorrenza  economica dalla data di effettiva presentazione
 al reparto.
 3.  Le  categorie, le specialita', le specializzazioni,
 nonche'  gli  incarichi  relativi  ai  volontari  in  ferma
 prefissata  sono  individuati dai Capi di stato maggiore di
 Forza armata, secando i rispettivi ordinamenti.
 4.  Il giudizio di idoneita' per l'avanzamento al grado
 di   caporale   ovvero   di   caporal   maggiore   o  gradi
 corrispondenti,  di  cui  agli  articoli 7,  comma 2, e 14,
 comma 2,  della  legge  n.  226  del  2004, che comporta la
 valutazione  delle  qualita',  capacita'  e  attitudini  in
 rapporto  ai  compiti da svolgere nel grado superiore, e in
 relazione alle esigenze di quegli incarichi nel reparto, e'
 espresso  da  una  apposita  commissione  costituita presso
 ciascun  corpo  o reparto d'impiego, composta da almeno tre
 membri  nominati  dal  comandante  di  corpo.  Il  grado e'
 conferito  dal  comandante  di corpo. Per la partecipazione
 alla  commissione  non  e'  prevista  la  corresponsione di
 alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese.
 5.  Lo  stato  di  volontario  in  ferma  prefissata e'
 costituito  dal complesso dei diritti e dei doveri inerenti
 alla categoria di appartenenza e al grado posseduto.
 6.  Le  posizioni  di  stato  dei  volontari  in  ferma
 prefissata sono le seguenti:
 a) servizio;
 b) congedo illimitato;
 c) congedo assoluto.
 7.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente
 decreto,  ai volontari in ferma prefissata si applicano, in
 quanto  compatibili,  le disposizioni in materia di stato e
 avanzamento  relative  ai  volontari  di truppa in servizio
 permanente.
 7-bis.  I  bandi  di  concorso  per il reclutamento dei
 volontari  in  ferma  prefissata  di un anno e quadriennale
 possono prevedere riserve di posti a favore dei diplomati o
 assistiti  presso  le  scuole  militari,  gli istituti e le
 opere  di  cui  al  regio decreto 29 marzo 1943, n. 388, al
 decreto  del Presidente del Repubblica 1° dicembre 1952, n.
 4487,   e   al   decreto   del  Presidente  del  Repubblica
 12 febbraio  1948,  n.  989,  nonche' dei figli di militari
 deceduti  in servizio, nel limite massimo del 10% dei posti
 disponibili.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Modificazione dell'articolo 12-bis del decreto legislativo
 n. 215 del 2001, e successive modificazioni
 1.  All'articolo  12-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
 "6-bis. Fatte salve le esigenze di servizio, il comandante di Corpo puo'  autorizzare  il  personale volontario in ferma prefissata di un anno con prole, coniuge o convivente avente domicilio nella localita' sede  di servizio, ovvero in localita' viciniore, a pernottare presso il citato domicilio.".
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto
 legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal presente
 decreto:
 «Art.   12-bis   (Volontari   in  ferma  prefissata  in
 servizio). - 1. I volontari in ferma prefissata in servizio
 possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
 a) servizio effettivo;
 b) sospensione precauzionale dal servizio.
 2.  I volontari in ferma prefissata in servizio debbono
 mantenere  per  tutta  la  durata  della  ferma l'idoneita'
 fisio-psico-attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento,
 salvo  quanto  previsto  dall'art.  13.  L'accertamento  e'
 effettuato  con  le  modalita'  stabilite da ciascuna Forza
 armata.
 3.  I  volontari  in  ferma  prefissata in servizio non
 possono  esercitare alcuna professione, mestiere, industria
 o  commercio,  ne'  comunque  attendere  ad  occupazioni  o
 assumere  incarichi  incompatibili  con  l'adempimento  dei
 propri doveri.
 4.    Al    verificarsi   di   una   delle   cause   di
 incompatibilita'  di cui al comma 3, il volontario in ferma
 prefissata  e' diffidato dall'amministrazione a porvi fine.
 Decorsi     quindici     giorni     dalla    diffida,    se
 l'incompatibilita'  persiste,  il  militare  e'  prosciolto
 dalla  ferma.  L'ottemperanza  alla  diffida  da  parte del
 volontario  non  preclude l'eventuale esercizio dell'azione
 disciplinare.
 5.  I  volontari in ferma prefissata hanno l'obbligo di
 alloggiare  nella  localita' sede di servizio. In relazione
 alla  situazione  abitativa  locale il comandante di corpo,
 fatte  salve  le  esigenze  di servizio, puo' autorizzare i
 volontari in ferma prefissata quadriennale ad alloggiare in
 localita' diversa dalla sede di servizio.
 6.  I  volontari  in  ferma prefissata di un anno hanno
 l'obbligo  di  fruire  degli  alloggiamenti di reparto o di
 unita' navale, salvo autorizzazione del comandante di corpo
 in relazione alla situazione delle infrastrutture militari.
 6-bis.   Fatte   salve  le  esigenze  di  servizio,  il
 comandante   di   corpo   puo'   autorizzare  il  personale
 volontario  in  ferma  prefissata  di  un  anno  con prole,
 coniuge  o convivente avente domicilio nella localita' sede
 di  servizio,  ovvero  in localita' viciniore, a pernottare
 presso il citato domicilio.
 7.  La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi
 di servizio e' a titolo gratuito.
 8.  Ai  volontari in ferma prefissata che, comandati in
 servizio isolato, si trovano nell'impossibilita', attestata
 dall'autorita'  che  dispone  il  servizio, di usufruire di
 infrastrutture  militari  idonee,  sono rimborsate le spese
 documentate   relative  ai  pasti  e  al  pernottamento  in
 albergo,  nei  limiti  delle risorse previste dalla vigente
 normativa   per   i   volontari   di   truppa  in  servizio
 permanente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Sostituzione del comma 7, dell'articolo 12-ter del decreto
 legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni
 1.  Il  comma 7 dell'articolo 12-ter del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
 "7.  Compatibilmente  con  le  esigenze  di  servizio,  puo' essere concesso  ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale,  che ne facciano  richiesta in tempo utile, il permesso di assentarsi durante l'orario  di  servizio  per  una durata non superiore alle 36 ore nel corso   dell'anno   di  ferma.  I  permessi  concessi  devono  essere recuperati  entro  il  mese  successivo a quello nel quale sono stati fruiti  secondo  le disposizioni del comandante di corpo o di reparto ovvero  possono  essere  detratti dalle ore di recupero compensativo. Analoghi  permessi  di  assentarsi durante l'attivita' giornaliera di servizio,  da  recuperare  secondo  le disposizioni del comandante di Corpo  o  di  reparto,  possono essere concessi ai volontari in ferma prefissata di un anno.".
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  12-ter del citato
 decreto  legislativo  n.  215 del 2001, come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.   12-ter.   (Impiego,   libera  uscita,  permessi
 speciali,  giorni  festivi).  -  1.  I  volontari  in ferma
 prefissata  seguono  l'iter formativo stabilito dalla Forza
 armata  di  appartenenza  e  sono  impiegati  in  attivita'
 operative   e   addestrative   nell'ambito   delle   unita'
 dell'Esercito,   della  Marina,  compreso  il  Corpo  delle
 capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica, nonche' negli
 enti   interforze,   sia   sul   territorio  nazionale  sia
 all'estro,  in  ragione dell'anzianita' di servizio e della
 professionalita'  acquisita.  Non e' precluso l'impiego dei
 volontari  in ferma prefissata presso stabilimenti militari
 di  pena  con  sede  nel  luogo  di  nascita o di residenza
 precedente   all'arruolamento.   I   volontari   in   ferma
 prefissata   quadriennale   e  in  rafferma  biennale  sono
 prioritariamente   impiegati  in  attivita'  operative  che
 possono  comportare  responsabilita'  di comando di piccoli
 nuclei di personale.
 2.  I  volontari  in  ferma  prefissata  sono impiegati
 secondo  le  esigenze operative, addestrative e di servizio
 dei  reparti,  prevedendo  turni  di riposo per l'attivita'
 effettuata   oltre   il   normale   orario   di   servizio,
 disciplinati da apposita normativa di Forza armata.
 3.  I  volontari  in ferma prefissata quadriennale sono
 impiegati  per  periodi  di  tempo  complessivamente pari a
 quelli  dei  volontari  in  servizio  permanente,  salve le
 esigenze operative, addestrative e di servizio dei reparti.
 4.  I  periodi di tempo dedicati all'espletamento delle
 attivita'  di  carattere  personale, ancorche' disciplinati
 dall'orario  di servizio, non sono computati nell'attivita'
 di lavoro giornaliera effettivamente svolta.
 5. I servizi di guardia presidiari e di' caserma, anche
 non  armati, sono disciplinati prevedendo appositi turni di
 riposo.  Se  effettuati dai volontari in ferma quadriennale
 oltre  il  normale  orario  di  servizio,  qualora  non sia
 possibile  attribuire  la  corrispondente indennita', danno
 titolo  alla  concessione  del  recupero compensativo nella
 misura  pari  alla  durata  del servizio prestato, oltre al
 recupero   della   festivita'  ovvero  della  giornata  non
 lavorativa se effettuati in tali giornate.
 6.  A  decorrere  dal  1° gennaio  2006  e  con effetto
 dall'entrata  in  vigore del provvedimento di concertazione
 per  le  Forze  armate  relativo  al  quadriennio normativo
 2006-2009,  ai  volontari  in ferma prefissata quadriennale
 possono  essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal
 fine  destinate  che  costituiscono,  limiti  di  spesa,  i
 compensi  di  cui  all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del
 decreto  del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
 163,  e successive modificazioni e integrazioni, nei limiti
 e  con  le modalita' dallo stesso stabiliti, in misura fino
 al  70  per  cento dell'importo previsto per il grado di 1°
 caporal maggiore e gradi corrispondenti.
 7.  Compatibilmente  con  le esigenze di servizio, puo'
 essere   concesso   ai   volontari   in   ferma  prefissata
 quadrieanale  che  ne facciano richiesta in tempo utile, il
 permesso di assentarsi durante l'orario di servizio per una
 durata  non  superiore  alle  36 ore nel corso dell'anno di
 ferma.  I  permessi concessi devono essere recuperati entro
 il  mese  successivo  a  quello nel quale sono stati fruiti
 secondo  le  disposizioni  del  comandante  di  corpo  o di
 reparto   ovvero  possono  essere  detratti  dalle  ore  di
 recupero  compensativo.  Analoghi  permessi  di  assentarsi
 durante  l'attvita'  giornaliera di servizio, da recuperare
 secondo  le  disposizioni  del  comandante  di  corpo  o di
 reparto,  possono  essere  concessi  ai  volontari in ferma
 prefissata di un anno.
 8.  I  volontari in ferma prefissata che utilizzano gli
 alloggiamenti di reparto o di unita' navale fruiscono della
 libera   uscita  secondo  turni  e  orari  stabiliti  dalle
 disposizioni  vigenti  per  ciascuna  Forza  armata  e resi
 pubblici   nell'ambito   di   ciascuna   unita'   mediante,
 affissione all'albo del reparto.
 9.  Ai  volontari  in  ferma prefissata che ne facciano
 richiesta   motivata,  salvo  imprescindibili  esigenze  di
 impiego  o  procedimenti  disciplinari  in  corso,  possono
 essere concessi:
 a) permessi   per   l'anticipazione   o   la  proroga
 dell'orario della libera uscita;
 b) permessi speciali notturni;
 c) permessi speciali per trascorrere fuori della sede
 il  fine  settimana  o  le festivita' infrasettimanali, con
 decorrenza  dal  termine delle attivita' dell'ultimo giorno
 lavorativo della settimana o precedente la festivita'.
 10.  Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli
 altri  giorni  riconosciuti  come tali agli effetti civili,
 nonche'  la ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di
 servizio, se cade in giorno feriale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Modificazione dell'articolo 14 del decreto legislativo
 n. 215 del 2001, e successive modificazioni
 1.  All'articolo  14  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  2,  dopo  la  lettera  a), e' inserita la seguente lettera:
 "a-bis)  assunzione  in  servizio  nella  stessa Forza armata con grado diverso o in altra Forza armata, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo  della guardia di finanza, nelle Forze di polizia a ordinamento civile,  nel  Corpo  militare  della  Croce Rossa Italiana, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;";
 b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
 "3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e'  inoltrata  dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale  militare  per  il tramite dell'alto comando sovraordinato, corredata   del   parere  dello  stesso  comandante,  il  quale  puo' esprimersi  anche  sull'opportunita'  di procrastinare 1'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibli esigenze di  impiego.  La  domanda  puo'  essere presentata nei seguenti casi, comprovati da adeguata documentazione:
 a)  assunzione  presso  amministrazioni pubbliche, nonche' presso imprese o organizzazioni private;
 b)  gravi  motivi  familiari.  In  ogni caso, costituiscono gravi motivi familiari:
 1) la condizione di orfano di entrambi i genitori, con funzioni di  capo  famiglia,  con  fratelli  minorenni a carico o portatori di handicap o affetti da grave patologia, non autosufficienti;
 2)  la  condizione  di  figlio  unico  di genitore portatore di handicap,   non   autosufficiente,   o  invalido  civile  affetto  da mutilazione  o invalidita' analoghe a quelle per le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;
 3) la condizione di fratello di altro militare deceduto durante la prestazione del servizio.";
 c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 "3-bis.  I giovani ammessi alla ferma prefissata di un anno possono rassegnare  le  dimissioni  entro il termine di quindici giorni dalla data di incorporazione.";
 d) al comma 7, dopo le parole: "trasmette alla Direzione generale per  il  personale  militare"  sono  inserite  le seguenti: ", per il tramite dell'alto comando sovraordinato,".
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Si  riporta  il testo dell'art. 14 del citato decreto
 legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.   14  (Proscioglimento  dalla  ferma).  -  1.  Il
 provvedimento  di  proscioglimento  dalla ferma e' adottato
 dalla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  e
 determina la cessazione del rapporto di servizio.
 2.  Il  proscioglimento  dalla  ferma  e'  disposto nei
 seguenti casi:
 a) domanda  presentata  dall'interessato per i motivi
 di cui al comma 3;
 a-bis)  assunzione  in  servizio  nella  stessa Forza
 armata  con  grado  diverso  o  in altra Forza armata, nell
 `Arma  dei  carabinieri, nel Corpo della guardia difinanza,
 nelle  Forze  di  polizia  a  ordinamento civile, nel Corpo
 militare  della  Croce  Rossa Italiana, nel Corpo nazionale
 dei vigili del fuoco;
 b) perdita          permanente         dell'idoneita'
 fisio-psico-attitudinale  richiesta  per  il  reclutamento,
 salvo quanto previsto dall'art. 13;
 c) esito  positivo  degli accertamenti diagnostici di
 cui  all'art. 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto
 2004, n. 226;
 d) perdita  dei requisiti morali e di condotta di cui
 all'art.  4,  comma 1,  lettera h),  della legge n. 226 del
 2004;
 e) cause di incompatibilita', di cui all'art. 12-bis,
 comma 3;
 f) superamento   del   limite   massimo   di  licenza
 straordinaria di convalescenza;
 g) protratto insufficiente rendimento;
 h) grave    mancanza    disciplinare   ovvero   grave
 inadempienza  ai  doveri del militare stabiliti dalla legge
 11 luglio  1978,  n.  382,  salvo che i fatti siano tali da
 comportare  il  deferimento  alla commissione di disciplina
 per l'eventuale perdita del grado;
 i) perdita del grado.
 3.  La  domanda  di proscioglimento, di cui al comma 2,
 lettera a),  e'  inoltrata  dal  comandante  di  corpo alla
 Direzione generale per il personale militare per il tramite
 dall'alto comando sovraordinato, corredata del parere dello
 stesso   comandante,   il   quale   puo'  esprimersi  anche
 sull'opportunita'    di    procrastinare   l'adozione   del
 provvedimento     di     proscioglimento    per    motivate
 imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere
 presentata   nei  seguenti  casi,  comprovati  da  adeguata
 documentazione:
 a) assunzione   presso   amministrazioni   pubbliche,
 nonche' presso imprese o organizzazioni private;
 b) gravi    motivi    familiari.    In   ogni   caso,
 costituiscono gravi motivi familiari:
 1)  la condizione di orfano di entrambi i genitori,
 con  funzioni  di  capo  famiglia, con fratelli minorenni a
 carico   o   portatori  di  handicap  o  affetti  da  grave
 patologia, non autosufficienti;
 2)  la  condizione  di  figlio  unico  di  genitore
 portatore  di  handicap,  non  autosufficiente,  o invalido
 civile  affetto  da  mutilazione  o  invalidita' analoghe a
 quelle  per  le quali e' previsto l'accompagnatore ai sensi
 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre
 1981, n. 834;
 3)  la  condizione  di  fratello  di altro militare
 deceduto durante la prestazione del servizio.
 3-bis.  I  giovani ammessi alla ferma prefissata di
 un  anno  possono rassegnare le dimissioni entro il termine
 di quindici giorni dalla data di incorporazione.
 4.   Il   proscioglimento   per  esito  positivo  degli
 accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e'
 disposto  sulla  base  della  documentazione attestante gli
 accertamenti diagnostici effettuati.
 5.  L'accertamento della perdita dei requisiti morali e
 di   condotta,  di  cui  al  comma 2,  lettera  d),  e'  di
 competenza   della  Direzione  generale  per  il  personale
 militare.
 6.   La   proposta  di  proscioglimento  per  protratto
 insufficiente  rendimento,  di  cui al comma 2, lettera g),
 puo'  essere  avanzata  dal comandante di corpo nei casi in
 cui   l'interessato   abbia   conseguito  la  qualifica  di
 insufficiente  ovvero giudizi negativi in sede di redazione
 della  documentazione  caratteristica  per  un  periodo  di
 almeno  sei  mesi,  se volontario in ferma prefissata di un
 anno  o  in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un
 anno,  se  volontario in ferma prefissata quadriennale o in
 rafferma   biennale.   La  proposta  deve  essere  comunque
 avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un
 giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento per due volte
 consecutive,  ovvero  nel  caso  di mancato superamento dei
 corsi  di formazione previsti per la ferma prefissata di un
 anno.
 7.  La  proposta  di proscioglimento per grave mancanza
 disciplinare   ovvero  grave  inadempienza  ai  doveri  del
 militare,  di  cui  al comma 2, lettera h), e' avanzata dal
 comandante  di  corpo,  acquisiti  i  pareri  dei superiori
 gerarchici   del   militare,   previa  contestazione  degli
 addebiti  e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali
 da  comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante
 di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale
 militare,  per  il tramite dell'alto comando sovraordinato,
 gli   atti   per   il   deferimento   alla  commissione  di
 disciplina.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Inserimento dell'articolo 15-ter nel decreto legislativo
 n. 215 del 2001
 1.  Dopo l'articolo 15-bis del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
 "Art.  15-ter  (Norme  in  materia  di personale ammesso alla ferma breve  a  seguito  di  ricorsi).  - 1. In relazione a quanto previsto dall'articolo  24  della legge 23 agosto 2004, n. 226, la Commissione di  cui  all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre  1997,  n.  332,  e'  soppressa. Le funzioni residuali sono attribuite alla Direzione generale per il personale militare.
 2.  I  partecipanti  ai  concorsi  banditi ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  332 del 1997, che siano ammessi al reclutamento  in  qualita'  di  volontari in ferma breve a seguito di ricorso  amministrativo  o giurisdizionale, sono destinati alla Forza armata  prescelta  all'atto  della  presentazione  della  domanda  di partecipazione al concorso.".
 |  |  |  | Art. 8. Modificazioni dell'articolo 23 del decreto legislativo
 n. 215 del 2001, e successive modificazioni
 1.  All'articolo  23  del  decreto  legislativo  n. 215 del 2001, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
 a)  al  comma  2,  dopo  la  lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 "c-bis)  non  siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma prefissata.";
 b)  al  comma  3,  dopo  la  lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 "c-bis) non siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma prefissata.";
 c)  al  comma  4,  dopo  la  lettera c), e' aggiunta, in fine, la seguente:
 "c-bis)  non  siano gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella posizione di congedo per aver   completato   la  ferma  quali  ufficiali  ausiliari  in  ferma prefissata.".
 
 
 
 Nota all'art. 8:
 -  Si riporta il testo dell'art. 23, del citato decreto
 legislativo  8 maggio  2001,  n.  215,  come modificato dal
 presente decreto:
 «Art.  23  (Ufficiali  in  ferma  prefissata).  -  1. A
 decorrere  dal  1° gennaio  2003,  ciascuna  Forza  armata,
 l'Arma  dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza
 possono arruolare, nei rispettivi ruoli, ufficiali in ferma
 prefissata  con  durata della ferma di due anni e sei mesi,
 incluso  il  periodo di formazione, da reclutare tra coloro
 che  hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi
 formativi.
 2.  Ai  corsi  di  cui  al  comma 1  si  accede tramite
 pubblico  concorso al quale possono partecipare i cittadini
 italiani che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle
 lettere c), e), f)  e g)  dell'art. 3, comma 1, del decreto
 legislativo   30 dicembre   1997,   n.  490,  e  successive
 modificazioni;
 b) non  abbiano superato il 38° anno d'eta' alla data
 indicata nel bando di concorso;
 c) siano  in  possesso dell'idoneita' psico-fisica ed
 attitudinale   necessaria   all'esercizio   delle  mansioni
 connesse;
 c-bis)  non  siano  gia'  in servizio quali ufficiali
 ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
 posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
 ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
 3.   Ai  corsi  di  cui  al  comma 1,  per  l'Arma  dei
 carabinieri  si  accede  tramite pubblico concorso al quale
 possono partecipare i cittadini italiani che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle
 lettere b), c),   d), e), f)   dell'art.  5,  comma 1,  del
 decreto legislativo 23 ottobre 2000, n. 298;
 b) non  abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
 indicata nel bando di concorso;
 c) siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
 psico-flsica   ed  attitudinale  dal  Centro  nazionale  di
 selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei
 carabinieri;
 c-bis)  non  siano  gia'  in servizio quali ufficiali
 ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
 posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
 ufficiali ausiliari in ferma prefissata.
 4.  Ai  corsi  di  cui  al  comma 1, per il Corpo della
 guardia  di finanza, si accede tramite pubblico concorso al
 quale possono partecipare i cittadini italiani che:
 a) siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alle
 lettere b), c), d), e)  ed f)  dell'art.  5,  comma 1,  del
 decreto  legislativo  emanato  ai  sensi  dell'art. 4 della
 legge 31° marzo 2000, n. 78;
 b) non  abbiano superato il 32° anno d'eta' alla data
 indicata nel bando di concorso;
 c) siano   riconosciuti  in  possesso  dell'idoneita'
 psico-fisica  e  attitudinale  al  servizio  incondizionato
 quale ufficiale;
 c-bis)  non  siano  gia'  in servizio quali ufficiali
 ausiliari  in  ferma  prefissata  ovvero  si  trovino nella
 posizione  di  congedo  per  aver completato la ferma quali
 ufficiali ausiliari in ferma prefissata;
 5. Con decreto del Ministro della difesa o del Ministro
 delle  finanze,  secondo  le  rispettive  competenze,  sono
 stabiliti:
 a) i  titoli  di studio richiesti per l'ammissione ai
 singoli  corsi,  ed  eventualmente  ulteriori requisiti, le
 tipologie  e  le  modalita'  dei concorsi e delle eventuali
 prove  di  esame,  prevedendo,  ove  necessario,  programmi
 differenziati  in  relazione ai titoli di studio richiesti,
 nonche'   la   durata   dei  corsi;  le  modalita'  per  lo
 svolgimento  dei  rispettivi corsi di formazione e relativi
 programmi  sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o
 Comandi generali;
 b) i  requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti
 ai  fini  dell'esercizio  delle  mansioni  previste per gli
 ufficiali in ferma prefissata.
 5-bis.  I  bandi  di concorso per il reclutamento degli
 ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
 a) riserve  di posti a favore dei diplomati presso le
 scuole  militari  e  gli  istituti  di cui al regio decreto
 29 marzo  1943, n. 388, e dei figli di militari deceduti in
 servizio,  nel  limite  massimo  complessivo del trenta per
 cento dei posti disponibili;
 b) la  ripartizione  dei  posti  messi a concorso per
 armi, specialita' o specializzazioni.
 6.  Gli  allievi  che  superano gli esami di fine corso
 sono nominati:
 a) sottotenenti  o guardiamarina in ferma prefissata,
 ausiliari  del  corrispondente  ruolo  speciale della Forza
 armata   d'appartenenza,   qualora   il  titolo  di  studio
 richiesto   dal   bando  di  concorso  sia  il  diploma  di
 istruzione secondaria di secondo grado;
 b) tenenti   o  sottotenenti  di  vascello  in  ferma
 prefissata,  ausiliari  del  corrispondente  ruolo  normale
 della  Forza  armata  d'appartenenza  qualora  il titolo di
 studio  richiesto  dal  bando di concorso sia il diploma di
 laurea;
 c) sottotenenti  dell'Arma  dei  carabinieri in ferma
 prefissata,  ausiliari  del  corrispondente  ruolo speciale
 ovvero tenenti del corrispondente ruolo tecnico-logistico;
 d) sottotenenti del Corpo della guardia di finanza in
 ferma   prefissata,   ausiliari  del  corrispondente  ruolo
 speciale    ovvero   tenenti   del   corrispondente   ruolo
 tecnico-logistico.
 7. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del
 punteggio  della  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
 conseguito al termine del corso stesso.
 8.  Gli allevi che non superino gli esami di fine corso
 in prima sessione, sono ammessi a ripeterli in una sessione
 di   riparazione   trascorsi  almeno  trenta  giorni  dalla
 sessione  ordinaria.  In caso di superamento degli esami in
 tale  sessione  sono  nominati ufficiali e sono iscritti in
 ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami
 in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta.
 9.  Gli  allievi  che non superino gli esami in seconda
 sessione  o  che  dimostrino  di non possedere il complesso
 delle  qualita'  e  delle  attitudini  necessarie  per bene
 assolvere  le funzioni del grado o che si rendano colpevoli
 di  gravi  mancanze  contro  la  disciplina, il decoro o la
 morale  ovvero  che  non  frequentino almeno un terzo delle
 lezioni  ed  esercitazioni,  sono  dimessi dal corso previa
 determinazione   del   direttore   generale  del  personale
 militare  e  ad  essi  si  applica  l'art.  5, comma 5, del
 decreto  legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive
 modificazioni.
 10.  Agli allievi ufficiali in ferma prefissata compete
 il  trattamento  economico  previsto  per  Ilievi ufficiali
 delle accademie.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Sostituzione dell'allegato 1 del decreto legislativo
 n. 215 del 2001, e successive modficazioni
 1.  L'allegato  1  del  decreto  legislativo  n.  215  del  2001, e successive  modificazioni, previsto dall'articolo 14-quater, comma 2, dello  stesso  decreto legislativo, e' sostituito dall'allegato 1 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 1.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente decreto non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza pubblica.
 2.  L'articolo  23  del  decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2006
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Parisi, Ministro della difesa
 Amato, Ministro dell'interno
 Bianchi, Ministro dei trasporti
 Nicolais,  Ministro per le riforme e le
 innovazioni        nella       pubblica
 amministrazione
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - L'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica
 14  febbraio 1964, n. 237 (Leva e reclutamento obbligatorio
 nell'Esercito, nella Marina e nell'Areonautica), pubblicato
 nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 5 maggio
 1964, n. 110, abrogato dal presente decreto, recava:
 «Art. 23. (Autorita' che sopraintende alla leva).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato 
 ---->   Vedere allegato a pag. 9   <----
 |  |  |  |  |