| 
| Gazzetta n. 258 del 6 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274 |  | Attuazione  della  direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 117  della  Costituzione,  come  modificato dalla legge  costituzionale  18 ottobre  2001,  n.  3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
 Vista   la   legge   18 aprile  2005,  n.  62,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
 Vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa  a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga  la direttiva 85/511/CE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE;
 Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1938, n. 1265;
 Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e successive modificazioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 2006;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Considerato  che  le competenti Commissioni permanenti della Camera dei  deputati  e  del  Senato  della Repubblica non hanno espresso il parere  nel  termine  previsto  dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2006;
 Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della  salute,  di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,  dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali e le autonomie locali;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Oggetto e campo d'applicazione
 1. Il presente decreto stabilisce:
 a) le  misure  minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus;
 b) talune  misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e  la  preparazione  delle autorita' competenti e degli allevatori in materia di afta epizootica.
 2.  Il  Ministero  della  salute,  anche  su  richiesta  del Centro nazionale  di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre misure piu' restrittive   rispetto   a   quelle  del  presente  decreto  mediante l'adozione  di  decreti  di  natura  non regolamentare e, nei casi di emergenza,  di  ordinanze  contingibili  e urgenti, che costituiscono misure  strumentali  di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni,  province autonome e dagli altri enti territoriali, tenuti a conformarvisi.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - L'art.  117 della Costituzione, come modificato dalla
 legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, cosi' recita:
 «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
 dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
 Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
 dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
 internazionali.
 Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
 materie:
 a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
 Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
 di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
 appartenenti all'Unione europea;
 b) immigrazione;
 c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
 religiose;
 d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
 armi, munizioni ed esplosivi;
 e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
 tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
 tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
 risorse finanziarie;
 f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
 referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
 Stato e degli enti pubblici nazionali;
 h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
 polizia amministrativa locale;
 i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
 civile e penale; giustizia amministrativa;
 m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
 prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
 devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 n) norme generali sull'istruzione;
 o) previdenza sociale;
 p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
 funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
 metropolitane;
 q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
 profilassi internazionale;
 r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
 coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
 dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
 dell'ingegno;
 s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
 culturali.
 Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
 relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
 delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
 del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
 scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
 formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
 e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
 produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
 sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
 e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
 navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
 trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
 previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
 bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
 del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
 ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
 culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
 credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
 agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
 legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
 legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
 fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
 Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
 riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
 alla legislazione dello Stato.
 Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
 La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
 materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
 regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
 ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
 metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
 disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
 funzioni loro attribuite.
 Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
 impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
 vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
 parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
 elettive.
 La legge regionale ratifica le intese della regione con
 altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
 funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
 Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
 concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
 interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
 disciplinati da leggi dello Stato.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  commi 1 e 3, e
 l'allegato  B  della  legge  18 aprile 2005, n. 62, recante
 «Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
 dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
 comunitaria 2004.
 «Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive   comunitarie).  -  Il  Governo  e'  delegato  ad
 adottare,  entro  il  termine di diciotto mesi alla data di
 entrata in vigore della presente legge, i decreti gislativi
 recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
 direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
 B.
 2. (Omissis).
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati di'
 novanta giorni.».
 «Allegato B
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro  generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  del
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 marzo     2002,     concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6  febbraio  2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
 di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
 derivanti  dagli  agenti  fisici  (rumore) (diciassettesima
 direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
 della direttiva 89/391/CEE).
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione del lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'8 aprile  2003,  che  modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3  giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicu-razione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26  giugno  2003,  relativa  a  norme comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE)  n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 ß-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11  febbraio  2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   ai   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  direttiva 2003/85/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 306 del 22 novembre 2003.
 - La  direttiva  85/511/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 35 del 26 novembre 1985.
 - La  decisione 89/531/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 279 del 28 settembre 1989.
 - La  decisone  91/665/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 368 del 31 dicembre 1991.
 - La  direttiva  92/46/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 268 del 14 settembre 1992.
 - Il  regio  decreto  27 luglio  1938,  n.  1265  reca:
 «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
 1954, n. 320, reca: «Regolamento di polizia veterinaria».
 - La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione
 del servizio sanitario nazionale».
 - La  legge 2 giugno 1988, n. 218, reca: «Misure per la
 lotta   contro   l'afta   epizootica   ed   altre  malattie
 epizootiche degli animali».
 - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 1° marzo
 1992,   n.  229,  abrogato  dal  presente  decreto  recava:
 «Regolamento  di  attuazione della direttiva 85/511/CEE che
 stabilisce misure di lotta contro l'afta epizootica, tenuto
 conto    delle    modifiche   apportate   dalla   direttiva
 90/423/CEE».
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
 1996,   n.   317,  reca:  «Regolamento  recante  norme  per
 l'attuazione    della    direttiva    92/102/CEE   relativa
 all'identificazione e alla registrazione degli animali».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a) animale delle specie sensibili: qualsiasi animale, domestico o selvatico,  dei  sottordini  Ruminantia, Suina e Tylopoda dell'ordine Artiodactyla.  Altri  animali,  quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscidae, possono essere considerati sensibili all'afta epizootica  sulla  base di dati scientifici ai fini dell'applicazione di   misure  specifiche,  in  particolare  di  quelle  cui  e'  fatto riferimento   al  comma 2  dell'articolo 1,  all'articolo 15  nonche' all'articolo 77, comma 2, lettera b);
 b) azienda:  l'azienda  agricola  o  qualsiasi  altra  struttura, compresi  i  circhi, situata nel territorio nazionale, in cui vengono allevati  o tenuti animali di specie sensibili, a titolo permanente o provvisorio.  Tuttavia,  per  i fini di cui all'articolo 10, comma 1, questa  definizione  non  include  gli spazi riservati all'abitazione umana  all'interno  di  detti  fabbricati,  a  meno che animali delle specie  sensibili,  compresi  quelli di cui all'articolo 77, comma 2, lettera b),  vi sono tenuti a titolo permanente o temporaneo, ne' gli stabilimenti  di  macellazione,  i  mezzi  di  trasporto  e  i  posti d'ispezione  frontalieri, ne' le zone recintate in cui vengono tenuti e  possono  essere cacciati animali di specie sensibili, se tali zone recintate  sono di dimensioni tali da rendere inapplicabili le misure di cui all'articolo 10;
 c) mandria:  qualsiasi  animale  o  gruppo  di  animali tenuto in un'azienda  come  unita'  epidemiologica;  qualora un'azienda detenga piu'  di  una  mandria,  ciascuna delle mandrie costituisce un'unita' distinta ma con la stessa qualifica sanitaria;
 d) proprietario:   qualsiasi   persona,   fisica   o   giuridica, proprietaria  di  un  animale di una specie sensibile o incaricata di allevarlo dietro compenso o senza di esso;
 e) autorita'  competente: il Ministero della salute, le regioni e le province autonome;
 f) veterinario  ufficiale:  il  medico  veterinario delle aziende sanitarie locali;
 g) autorizzazione:  il  provvedimento scritto rilasciato o da una delle autorita' competenti o dal veterinario ufficiale e le cui copie devono essere conservate per le ispezioni successive sia dal soggetto che l'ha rilasciata sia dal richiedente, per almeno tre anni;
 h) periodo di incubazione: il periodo di tempo che intercorre tra l'infezione  e  la  comparsa  dei segni clinici dell'afta epizootica, stabilito,  per  i  fini  di  cui al presente decreto, in quattordici giorni  per  i  bovini  e  i  suini e ventuno giorni per gli ovini, i caprini e gli altri animali delle specie sensibili;
 i) animale  sospetto  di  essere infetto: qualsiasi animale delle specie  sensibili,  o  la  relativa  carcassa,  che  presenta sintomi clinici  o lesioni post-mortem o reazioni a prove di laboratorio tali da fare sospettare in modo fondato la presenza di afta epizootica;
 l) animale  sospetto  di  essere  contaminato:  qualsiasi animale delle specie sensibili che, in base alle informazioni epidemiologiche raccolte,  puo' essere stato esposto direttamente o indirettamente al contatto con il virus dell'afta;
 m) caso  di afta epizootica o animale infetto da afta epizootica: qualsiasi  animale delle specie sensibili, o la relativa carcassa, su cui  la  presenza  della  malattia e' stata ufficialmente confermata, tenuto    conto    delle   definizioni   di   cui   all'allegato   I, alternativamente in base:
 1)  ai  sintomi  clinici  o alle lesioni post-mortem riferibili all'afta epizootica ufficialmente confermati;
 2)  ad  un  esame  di laboratorio effettuato conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII;
 n) focolaio  di  afta  epizootica:  azienda  in  cui  sono tenuti animali delle specie sensibili e che corrisponde a uno o piu' criteri elencati nell'allegato I;
 o) focolaio  primario:  il  primo  focolaio  manifestatosi in una provincia  o  un  focolaio  epidemiologicamente  non collegato con un altro focolaio manifestatosi precedentemente nella stessa provincia;
 p) abbattimento:  qualsiasi  procedimento  che  produca  la morte dell'animale;
 q) macellazione   d'urgenza:   la   macellazione   in  situazioni d'urgenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo  1° settembre 1998, n. 333, di animali che, sulla base di dati  epidemiologici,  di diagnosi cliniche o di risultati di analisi di  laboratorio, non sono considerati infetti o contaminati dal virus dell'afta epizootica, compresa la macellazione effettuata per evitare inutili sofferenze agli animali;
 r) trasformazione:  la  classificazione,  la  trasformazione,  il trattamento  delle  carcasse  e  dei  materiali  interessati  nei cui confronti  si  applicano  le  disposizioni  del  regolamento  (CE) n. 1774/2002, e le relative disposizioni applicative;
 s) regionalizzazione:  la  delimitazione  di  una zona soggetta a restrizioni  ai  movimenti  o  agli  scambi  di determinati animali o prodotti  di  origine  animale  ai  sensi dell'articolo 45 al fine di prevenire la diffusione dell'afta epizootica nelle zone indenni dalla malattia  ossia  in  quelle  in  cui  non  si  applicano  le indicate restrizioni;
 t) regione:  zona  definita  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 2, lettera q), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
 u) sottoregione:  zona  specificata  nell'allegato alla decisione 2005/176/CE  della  Commissione, del 10 marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali ai  sensi  della  direttiva  82/894/CEE,  attuata  con  ordinanza del Ministro  della  sanita'  in  data  6 ottobre  1984, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 279 del 10 ottobre 1984;
 v) banca comunitaria di antigene e di vaccini: locale appropriato designato  ai  sensi  del  presente  decreto  per il magazzinaggio di riserve  comunitarie sia di antigene inattivato concentrato del virus dell'afta  epizootica per la produzione di vaccini anti-aftosi sia di prodotti  veterinari  ad  azione  immunologica  ricostituiti  da tale antigene  e  autorizzati  ai  sensi  della  normativa  concernente  i medicinali veterinari;
 z) vaccinazione     d'emergenza:     vaccinazione     ai    sensi dell'articolo 50, comma 1;
 aa) vaccinazione profilattica: vaccinazione d'emergenza praticata in  aziende di una determinata zona al fine di proteggere gli animali delle  specie  sensibili  di tale zona contro la diffusione del virus dell'afta  epizootica per via aerea o tramite qualunque altro vettore meccanico  o  biologico,  e  dove e' previsto che gli animali restino vivi dopo la vaccinazione;
 bb) vaccinazione   soppressiva:  vaccinazione  d'emergenza  usata esclusivamente  in  combinazione  con  azioni  di  eradicazione nelle aziende o nelle zone nelle quali vi sia urgente necessita' di ridurre la  quantita'  di virus di afta epizootica circolante e il rischio di diffusione  del  virus  oltre il confine dell'azienda o della zona in questione  e  dove e' previsto che gli animali vengano eliminati dopo la vaccinazione;
 cc) animale  selvatico: animale delle specie sensibili che vivono al  di  fuori  delle aziende di cui alla lettera b) o al di fuori dei fabbricati di cui agli articoli 15 e 16;
 dd) caso  primario  di  afta  epizootica negli animali selvatici: qualsiasi caso di afta epizootica rilevato in un animale selvatico in un'area  in  cui  non  sono  state  poste  in  essere misure ai sensi dell'articolo 77, commi 3 e 4.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera g),
 del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, recante:
 «Attuazione   della   direttiva   93/119/CE  relativa  alla
 protezione   degli   animali   durante  la  macellazione  o
 l'abbattimento».
 «Art.  2.  - 1. Ai fini del presente decreto si intende
 per:
 a) - f) (omissis);
 g) macellazione:  l'uccisione  dell'animale  mediante
 dissanguamento;».
 - Il regolamento (CE) n. 1774/2002, e' pubblicato nella
 G.U.C.E. n. L. 273 del 10 ottobre 2002.
 - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lettera c),
 del  decreto  legislativo  22 maggio 1999, n. 196, recante:
 «Attuazione   della   direttiva  97/12/CE  che  modifica  e
 aggiorna  la  direttiva  64/432/CEE relativa ai problemi di
 polizia  sanitaria  in materia di scambi intracomunitari di
 animali  delle  specie  bovina  e suina.», pubblicato nella
 Gazzetta  Ufficiale  24 giugno  1999,  n.  146, supplemento
 ordinario.
 «2. Inoltre si intende per:
 a) - b) (omissis);
 c) animale da allevamento o da produzione: un animale
 della  specie  bovina  comprese  le  specie  Bison  bison e
 Bubalus  bubalus, o della specie suina diverso da quelli di
 cui  alla lettera b) e, in particolare, destinato ad essere
 allevato,  destinato  alla  produzione di latte o di carne,
 oppure  al  lavoro, a mostre e esposizioni, fatta eccezione
 per  gli animali che partecipano a manifestazioni culturali
 e sportive;».
 - La  decisione  n.  2005/176/CE  e'  pubblicata  nella
 G.U.C.E. n. L. 59 del 5 marzo 2005.
 - La  direttiva 82/894/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 378 del 31 dicembre 1982.
 - L'ordinanza  del Ministro della sanita' del 6 ottobre
 1984   e'   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 279 del 10 ottobre 1984.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Obbligo di denuncia
 1.  Ai  sensi  e  per  gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica  8 febbraio  1954,  n.  320,  e  successive  modifiche, il sospetto o l'accertamento dell'afta epizootica deve essere denunciato immediatamente.
 2. Per i fini di cui al comma 1:
 a) il  proprietario  o qualsiasi persona incaricata della cura di animali,  che  li  accompagna  durante il trasporto o se ne occupa in altro  modo,  sono  obbligati a denunciare immediatamente al servizio veterinario  dell'azienda  sanitaria  competente  per  territorio  la presenza  o  la  sospetta presenza di afta epizootica e devono tenere gli animali infetti o sospetti di infezione lontani dai luoghi in cui sono presenti altri animali di specie sensibili;
 b) i  veterinari,  compresi  i veterinari ufficiali, il personale dirigente  dei  laboratori veterinari ufficiali o privati e qualsiasi persona  la cui attivita' professionale e' connessa con animali delle specie  sensibili  o  prodotti  da  essi  derivati,  sono obbligati a denunciare  immediatamente  al  sindaco,  al Ministero della salute e alla  regione  o provincia autonoma qualsiasi notizia o dato circa la presenza,  presunta  o  confermata,  di  afta epizootica di cui siano comunque  venuti  a  conoscenza  prima  di un intervento ufficiale ai sensi del presente decreto.
 3.  Il  servizio  veterinario dell'azienda sanitaria competente per territorio,  che  riceve  la  denuncia fatta dai soggetti di cui alla lettera a)   del   comma 2,  ne  trasmette  immediatamente  copia  al Ministero della salute e alla regione o provincia autonoma.
 4.  Nel  caso  di  conferma  della  presenza di un focolaio di afta epizootica  e  ogni  caso  primario  di afta epizootica negli animali selvatici,  i servizi veterinari delle aziende sanitarie, sono tenuti a  comunicare immediatamente al Ministero della salute e alle regioni e province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II, per consentire  al  Ministero di rispettare i termini indicati nel citato allegato   II;   il  Ministero  della  salute  notifica  agli  organi comunitari  il  focolaio  di  malattia  e  comunica  alla Commissione europea  e  agli  altri  Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra  disponibile,  fornendo altresi' un'apposita relazione scritta. Le  regioni e province autonome assicurano la tempestiva trasmissione al Ministero della salute dei dati relativi ai focolai della malattia nonche' di ogni altra informazione da esso richiesta in merito.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 8 febbraio 1954, n. 320, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Misure in caso di sospetto di malattia
 1.  Se  in  un'azienda sono presenti uno o piu' animali sospetti di essere  infetti  o  contaminati  dall'afta epizootica, il veterinario ufficiale adotta tutti i mezzi d'indagine ufficiali atti a confermare o   ad   escludere   la   presenza  della  malattia,  disponendo,  in particolare,   l'effettuazione   dei  prelievi  di  cui  al  comma 2, lettera g),  per  l'esecuzione degli esami di laboratorio necessari a confermare l'esistenza di un focolaio, conformemente alla definizione di focolaio di cui all'allegato I.
 2.  Non appena riceve una denuncia di un caso sospetto d'infezione, o  ne  ha altrimenti notizia, il veterinario ufficiale pone l'azienda sotto  controllo  ufficiale  e  attua  o  verifica l'esecuzione delle seguenti misure:
 a) il  censimento  di  tutte  le  categorie  di  animali presenti nell'azienda,  precisando  per  ciascuna  categoria  di animali delle specie  sensibili  il  numero  di  animali  gia' morti e il numero di animali che si sospetta siano infetti o contaminati;
 b) l'aggiornamento  del medesimo censimento per tener conto degli animali  delle  specie  sensibili  nati o morti durante il periodo di sospetto.  Il  proprietario  e' tenuto a fornire tali informazioni su richiesta  del  veterinario  ufficiale che deve verificarle nel corso delle ispezioni;
 c) la  registrazione  di  tutte  le  scorte  di  latte,  prodotti lattiero-caseari,  carni, prodotti a base di carne, carcasse, pelli e carnicci, lana, sperma, embrioni, ovuli, liquami, letame, nonche' dei mangimi e delle lettiere presenti nell'azienda, e la conservazione di tali registrazioni;
 d) il divieto di qualsiasi movimento, in provenienza dall'azienda o  a  sua destinazione, di animali delle specie sensibili, tranne nel caso  di  aziende  costituite  da  diverse  unita' epidemiologiche di produzione  di  cui all'articolo 18, e il blocco di tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda nei loro locali di stabulazione o in altri luoghi che ne permettono l'isolamento;
 e) l'utilizzo  di appropriati metodi di disinfezione alle entrate e  alle  uscite  dai  fabbricati  o  dai locali di stabulazione degli animali delle specie sensibili e dell'intera azienda;
 f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13;
 g) il prelievo dei campioni necessari per le prove di laboratorio conformemente   al  punto  2.1.1.1  dell'allegato  III,  al  fine  di facilitare l'indagine epidemiologica.
 |  |  |  | Art. 5. Divieti di entrata e uscita da un'azienda
 oggetto di sospetto per malattia
 1.   Oltre   alle  misure  di  cui  all'articolo 4,  nei  confronti dell'azienda  in  cui  si sospetti la presenza di un focolaio di afta epizootica,  il  veterinario  ufficiale  verifica  l'applicazione del divieto, disposto su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria  locale  competente,  di  ogni movimento in provenienza e a destinazione:
 a) di  carni  o  carcasse,  prodotti  a  base  di  carne, latte o prodotti  lattiero-caseari, sperma, ovuli o embrioni di animali delle specie  sensibili,  nonche'  di  mangimi per animali, di utensili, di oggetti  o  altre  materie,  quali  lane,  pelli,  setole  o rifiuti, liquami,  letame e di qualsiasi altra cosa in grado di trasmettere il virus dell'afta epizootica;
 b) di  qualunque  specie  animale anche se non sensibile all'afta epizootica;
 c) di persone in provenienza o a destinazione dell'azienda;
 d) di veicoli in provenienza o a destinazione dell'azienda.
 2.  In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la Regione, in  caso  di difficolta' ad immagazzinare il latte nell'azienda, puo' autorizzarne  un idoneo trattamento nell'azienda o il trasporto nello stabilimento   piu'   vicino   ai   fini   della  sua  distruzione  o dell'esecuzione  di  un  trattamento  che assicuri la distruzione del virus dell'afta epizootica; il trasporto del latte, che deve avvenire sotto  controllo  veterinario  e in veicoli appositamente predisposti per evitare qualsiasi diffusione del virus della malattia, nonche' la relativa  distruzione o il trattamento devono essere effettuati sotto controllo ufficiale.
 3.  Su  richiesta  del  veterinario  ufficiale,  la  regione  o  la provincia  autonoma puo' autorizzare, informandone il Ministero della salute,  deroghe  ai  divieti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), disponendo contestualmente ogni necessaria precauzione per evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica.
 4.  Le  autorizzazioni  in deroga ai divieti di cui ai commi 2 e 3, rientrano   nella   definizione   di   cui  all'articolo 2,  comma 1, lettera g).
 |  |  |  | Art. 6. Estensione delle misure ad altre aziende
 1.  Il  veterinario ufficiale verifica l'estensione delle misure di cui  agli articoli 4 e 5 ad ulteriori aziende se per l'ubicazione, la costruzione  e  la  disposizione  o  per  i  contatti con gli animali dell'azienda   di  cui  all'articolo 4  vi  e'  il  pericolo  di  una contaminazione.
 2.  Il  veterinario  ufficiale  applica  almeno  le  misure  di cui all'articolo 4  e  all'articolo 5,  comma 1,  alle installazioni o ai mezzi  di  trasporto di cui all'articolo 16 se a causa della presenza di animali di specie sensibili sussiste il pericolo di un'infezione o contaminazione con il virus dell'afta epizootica.
 3.  Quando  vi  siano  ulteriori  aziende coinvolte nel pericolo di contaminazione,   il  veterinario  ufficiale  informa  immediatamente l'autorita'  sanitaria locale interessata, che disporra' l'estensione delle  misure  di cui al seguente articolo. La medesima comunicazione e'  inviata  anche alla competente regione o provincia autonoma ed al Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 7. Zona di controllo temporaneo
 1. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare in caso  di  elevata  densita' di animali di specie sensibili, frequenti movimenti  di  animali  o  persone entrate in contatto con animali di specie   sensibili,   ritardi  nella  notifica  di  casi  sospetti  o insufficienti  informazioni  sulla  possibile  origine e sulle vie di trasmissione  del  virus  dell'afta  epizootica,  il  Ministero della salute,   anche   tramite   il  Centro  nazionale  di  lotta  di  cui all'articolo 69,  previa  comunicazione  alle regioni e alle province autonome  interessate,  puo'  disporre  l'istituzione  di una zona di controllo temporaneo.
 2.  Con  lo  stesso  provvedimento  di  cui  al comma 1, le aziende situate  nella zona di controllo temporaneo che contengono animali di specie sensibili sono assoggettate alle misure di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, lettere a), b) e d), e all'articolo 5, comma 1.
 3.  Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta  di  cui  all'articolo 69,  puo' completare le misure applicate nella  zona  di controllo temporaneo disponendo il divieto temporaneo dei  movimenti  di  tutti  gli  animali  in  una  zona  piu'  ampia o sull'intero  territorio  nazionale.  Salvo  che ricorrano circostanze eccezionali,  il  divieto  dei  movimenti  di  animali  di specie non sensibili all'afta epizootica non deve superare le settantadue ore.
 4.  Le  misure  di  cui  al  presente  articolo sono  eseguite  dai veterinari ufficiali.
 |  |  |  | Art. 8. Programma preventivo di eradicazione
 1.  Se  i  dati  epidemiologici o altri riscontri lo richiedono, il Ministero  della  salute  in  accordo  con i Servizi veterinari della regione  e  delle  province  autonome  interessate,  anche tramite il Centro  nazionale  di  lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre un programma  preventivo  di  eradicazione,  comprendente l'abbattimento degli   animali  delle  specie  sensibili  che  rischiano  di  essere contaminati e, ove necessario, degli animali provenienti da unita' di produzione  o  da  aziende limitrofe che risultano collegate sotto il profilo epidemiologico.
 2.  Nel caso di cui al comma 1, il prelievo di campioni e gli esami clinici  degli  animali  di specie sensibili devono essere attuati in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato III.
 3.  Il  programma  preventivo  di  eradicazione  di cui al presente articolo e' eseguito sotto la supervisione e il controllo dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 4. Il Ministero della salute informa preventivamente la Commissione europea  in  merito  all'applicazione delle misure di cui al presente articolo.
 |  |  |  | Art. 9. Mantenimento delle misure
 1.  Le  misure  di  cui  agli  articoli 4,  5, 6 e 7 possono essere revocate   solo   se   il   sospetto  di  afta  epizootica  e'  stato ufficialmente escluso.
 |  |  |  | Art. 10. Misure applicabili in caso di conferma
 di un focolaio della malattia
 1.  Nel  caso  di  conferma  della  presenza di un focolaio di afta epizootica,   il   veterinario  ufficiale  fa  eseguire  e  verifica, nell'azienda interessata, oltre alle misure di cui agli articoli 4, 5 e   6,  le  seguenti  misure,  disposte,  su  proposta  del  servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
 a) l'abbattimento  in  loco  di  tutti  gli  animali delle specie sensibili.  In  casi  eccezionali, la regione o la provincia autonoma puo' disporre che l'abbattimento degli animali delle specie sensibili avvenga   nel  luogo  piu'  vicino  all'azienda  idoneo  allo  scopo, adottando  le opportune misure per evitare ogni rischio di diffusione del  virus dell'afta epizootica durante il trasporto e l'abbattimento e   informando   il   Ministero  della  salute  circa  i  motivi  che giustificano  tale  modalita'  di abbattimento e riguardo alle misure adottate per evitare il rischio di diffusione del virus; il Ministero della  salute  notifica  alla  Commissione  europea  le  informazioni pervenutegli  a  riguardo  dalle  regioni  o dalle province autonome. L'abbattimento   al   di  fuori  dell'azienda  deve  comunque  essere effettuato sotto controllo ufficiale;
 b) il prelievo di campioni adeguati per l'esecuzione dello studio epidemiologico di cui all'articolo 13, prima o durante l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, in conformita' al punto 2.1.1.1 dell'allegato  III  e in numero sufficiente. Il veterinario ufficiale puo' decidere, comunicandolo alla regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute, di non applicare le disposizioni di cui al all'articolo 4,   comma 1,  nel  caso  di  comparsa  di  un  focolaio secondario epidemiologicamente collegato con un focolaio primario per il quale siano gia' stati effettuati i prelievi ai sensi del medesimo articolo 4,  comma 1,  a  condizione  che i campioni prelevati per lo studio  epidemiologico  di  cui  all'articolo 13  siano adeguati e in numero sufficiente;
 c) la  trasformazione,  nel  piu'  breve  tempo possibile e sotto controllo,  delle carcasse degli animali delle specie sensibili morti nell'azienda nonche' di quelle degli animali abbattuti ai sensi della lettera a),  in  modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della  malattia. Se particolari circostanze richiedono l'interramento o  l'incenerimento  delle  carcasse,  sia  in  loco sia altrove, tali operazioni  devono  essere  condotte  in  conformita' alle istruzioni elaborate  nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 69, e sotto controllo ufficiale;
 d) l'isolamento  di  tutti  i  prodotti  e  dei  materiali di cui all'articolo 4,  comma 2, lettera c), sino a quando non si e' esclusa qualsiasi  contaminazione,  o non sono stati sottoposti a trattamento in  conformita'  alle  istruzioni  impartite dallo stesso veterinario ufficiale  in  modo  da  assicurare  la  distruzione del virus aftoso eventualmente presente o non sono stati trasformati.
 2.  Dopo  l'abbattimento  e  la  trasformazione degli animali delle specie  sensibili  e  l'esecuzione  delle  misure  di cui al comma 1, lettera d),  il  veterinario  ufficiale verifica l'applicazione delle seguenti  misure,  disposte,  su  proposta  del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
 a) la  pulizia  e la disinfezione, conformemente all'articolo 11, dei   fabbricati   in  cui  alloggiavano  gli  animali  delle  specie sensibili,  dei  loro  dintorni nonche' dei veicoli utilizzati per il loro  trasporto  e  di  tutti  i  locali  e attrezzature passibili di contaminazione;
 b) la  disinfezione con mezzi adeguati anche della zona riservata all'abitazione  umana  o della zona amministrativa dell'azienda se vi e' un pericolo di contaminazione con il virus dell'afta epizootica;
 c) il  ripopolamento  degli  allevamenti  che deve essere attuato secondo le disposizioni dell'allegato V.
 |  |  |  | Art. 11. Pulizia e disinfezione
 1. Le operazioni di pulizia e disinfezione devono:
 a) essere adeguatamente documentate e condotte sotto il controllo del  veterinario  ufficiale  secondo le istruzioni da esso impartite, utilizzando  i disinfettanti e le concentrazioni di utilizzazione dei medesimi  ufficialmente  autorizzati e registrati per l'immissione in commercio  come biocidi per l'igiene veterinaria ai sensi del decreto legislativo  25 febbraio  2000,  n.  174,  al  fine  di  garantire la distruzione del virus dell'afta epizootica;
 b) comprendere  anche  interventi  adeguati contro gli insetti ed essere   effettuate   in   modo   da   ridurne   gli  effetti  nocivi sull'ambiente.
 2.  I  disinfettanti  utilizzati,  oltre  a disinfettare in maniera efficace,  devono  avere  il  minimo impatto negativo sull'ambiente e sulla   salute   pubblica   e  avvalersi  della  migliore  tecnologia disponibile.
 3.  Il  veterinario  ufficiale deve assicurare che le operazioni di pulizia e disinfezione siano condotte in conformita' all'allegato IV.
 
 
 
 Nota all'art. 11:
 - Il  decreto  legislativo  25 febbraio  2000,  n. 174,
 reca:  «Attuazione  della  direttiva  98/8/CE in materia di
 immissione sul mercato di biocidi».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. Rintraccio e trattamento di prodotti e materiali
 provenienti da un focolaio di malattia
 1.  Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria deve eseguire il rintraccio  e  far  effettuare  la  trasformazione dei prodotti e dei materiali  di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), provenienti da animali  di  specie sensibili e raccolti nell'azienda in cui e' stato confermato  un  focolaio  di  afta  epizootica, nonche' dello sperma, degli  ovuli e degli embrioni raccolti da animali di specie sensibili presenti  in  tale  azienda nel periodo tra la probabile introduzione della  malattia  e l'applicazione delle misure ufficiali; nel caso di materiali   diversi   da  sperma,  ovuli  ed  embrioni,  il  servizio veterinario  dell'azienda  sanitaria  deve  disporre e fare eseguire, sotto   controllo   ufficiale,   un  trattamento  che  garantisce  la distruzione del virus dell'afta epizootica ed evita il rischio di una sua ulteriore propagazione.
 |  |  |  | Art. 13. Indagine epidemiologica
 1.   Nel   caso   di   focolai  di  afta  epizootica,  le  indagini epidemiologiche   sono   effettuate  dai  veterinari  ufficiali,  dai veterinari  delle regioni e delle province autonome nonche', nel caso di   cui   all'articolo 16,   dai   veterinari  ufficiali  del  posto d'ispezione   frontaliera,   congiuntamente   al   personale   medico veterinario  e  tecnico  degli  Istituti zooprofilattici sperimentali competenti   per  territorio,  utilizzando  i  questionari  preparati nell'ambito  dei  piani  di emergenza di cui all'articolo 69, nonche' attenendosi  al  protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per le malattie  vescicolari,  in  modo  da  garantire  la  conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato.
 2.  Per  svolgere le attivita' di cui al comma 1, il personale deve essere  in  possesso  di  una  preparazione, ufficialmente attestata, sulla materia oggetto del presente decreto.
 3. Le indagini epidemiologiche devono verificare almeno:
 a) la  durata del periodo durante il quale l'afta epizootica puo' essere  stata  presente  nell'azienda  prima  del  sospetto  o  della notifica;
 b) la  possibile  origine del virus della malattia nell'azienda e l'identificazione  delle altre aziende nelle quali si trovano animali che  si  sospetta  possano essere stati infettati o contaminati dalla stessa fonte;
 c) la   possibile  entita'  dell'infezione  o  contaminazione  di animali di specie sensibili diversi dai bovini e dai suini;
 d) i  movimenti  di  animali, persone, veicoli e materiali di cui all'articolo 4,  comma 2,  lettera c),  che  possono avere portato il virus aftoso fuori o dentro l'azienda interessata.
 4.  Le  regioni,  le  province  autonome  e  il Centro nazionale di referenza  per le malattie vescicolari devono informare costantemente il Ministero della salute sulla conduzione e gli esiti delle indagini epidemiologiche;  il  Ministero della salute aggiorna regolarmente la Commissione   europea   e   gli   altri   Stati   membri   in  merito all'epidemiologia e alla diffusione del virus della malattia.
 5.  In  presenza  di  circostanze  particolari, quali il numero dei focolai,   l'ampiezza   dei  territori  in  cui  sono  insorti  o  la diversificazione dei stessi, la dimensione delle aziende interessate, la  quantita' degli animali o la diversita' delle specie interessate, il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di  cui all'articolo 69, adotta ogni provvedimento ritenuto opportuno per    assicurare    la    tempestiva   esecuzione   delle   indagini epidemiologiche  e delle misure di contenimento ed eradicazione della malattia.
 |  |  |  | Art. 14. Misure supplementari applicabili in caso di conferma di focolai
 1.  Per  evitare  ogni  rischio  di  diffusione del virus dell'afta epizootica,  il  Ministero  della  salute,  in  accordo con i Servizi veterinari  della regione e delle province autonome interessate, puo' disporre e far eseguire l'abbattimento e la trasformazione, oltre che degli  animali  delle specie sensibili, anche di quelli di specie non sensibili  all'afta  presenti  nelle  aziende  nelle  quali  e' stato confermato  un  focolaio di afta epizootica. Tale prescrizione non si applica  agli animali di specie non sensibili all'afta epizootica, in particolare  equidi  e  cani,  che  devono  essere  isolati, puliti e disinfettati  in  maniera  efficace,  a condizione che possano essere identificati  singolarmente  per  consentire  il  controllo  dei loro spostamenti;  gli  equidi  devono  essere identificati in conformita' alla normativa comunitaria.
 2.  Se  i  dati  epidemiologici  o  altri  riscontri evidenziano il pericolo  di  una  contaminazione  di  unita' di produzione collegate sotto  il profilo epidemiologico o di aziende situate nelle immediate vicinanze  di  quella  nell'azienda  in  cui  e'  stato confermato un focolaio  di  afta  epizootica, le regioni e le province autonome, in conformita'  al  parere  del Centro nazionale di referenza per l'afta epizootica,   dispongono   l'applicazione   delle   misure   di   cui all'articolo 10,   comma 1,   lettera a),   anche   a   tali  luoghi, informandone  il  Ministero  della  salute. Il Ministero della salute notifica  tale  misura  alla  Commissione europea, se possibile prima della  sua  effettiva  applicazione.  Nel caso considerato, le misure relative  al  prelievo  di campioni e all'esame clinico degli animali devono  essere  attuate  perlomeno  in  conformita' del punto 2.1.1.1 dell'allegato III.
 3.  Non  appena  ricevuta  conferma  del  primo  focolaio  di  afta epizootica,  il  Ministero  della  salute,  in  accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
 a) dispone  immediatamente  tutte  le  misure  necessarie ai fini della  vaccinazione d'emergenza in una zona di dimensioni pari almeno a   quelle   della   zona   di   sorveglianza   stabilita   ai  sensi dell'articolo 21;
 b) puo'   disporre   l'applicazione  delle  misure  di  cui  agli articoli 7 e 8.
 4.  L'applicazione delle misure di cui al comma 3 e' assicurata dai veterinari ufficiali.
 |  |  |  | Art. 15. Misure applicabili in caso di focolai insorti
 in prossimita' o all'interno di luoghi particolari
 1.  Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
 a) se  un  focolaio  di  afta  epizootica  minaccia  di infettare animali di specie sensibili in un laboratorio, un giardino zoologico, un  parco  naturale,  un'area  recintata  o  in organismi, istituti o centri  riconosciuti  di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n.  633,  e  successive  modificazioni,  in cui sono tenuti animali a scopi  scientifici  o  connessi  con  la protezione della specie o la conservazione  del  patrimonio genetico di animali da azienda, adotta con proprio provvedimento tutte le necessarie misure di bio-sicurezza per  proteggere  tali animali dall'infezione, compresa la restrizione dell'accesso  a  chiunque  o l'imposizione di condizioni speciali per tale accesso;
 b) se  la  presenza  di  un  focolaio di afta epizootica e' stata confermata  in  una  delle installazioni di cui alla lettera a), puo' derogare   alle   disposizioni   di   cui  all'articolo 10,  comma 1, lettera a),  purche' non siano compromessi gli interessi fondamentali della  Comunita'  europea, segnatamente la qualifica zoo-sanitaria di altri  Stati  membri,  e  purche'  vengano  adottate  tutte le misure necessarie per evitare il rischio di propagazione del virus dell'afta epizootica,  notificando  immediatamente  alla Commissione europea la decisione assunta.
 2.  Per  la  finalita'  di conservazione del patrimonio genetico di animali  da  azienda,  la  notifica  alla  Commissione  europea della decisione   di   cui   al  comma 1,  lettera b),  deve  contenere  un riferimento   all'elenco   dei  fabbricati  di  cui  all'articolo 74, comma 1,  lettera f),  preventivamente  identificati,  a  cura  della regione  o  provincia autonoma, come nuclei di allevamento di animali delle  specie  sensibili  indispensabili  per la sopravvivenza di una specie.
 
 
 
 Nota all'art. 15:
 - Il  decreto  legislativo  12 novembre  1996,  n. 633,
 reca:  «Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce
 norme  sanitarie  per  gli  scambi  e le importazioni nella
 Comunita'   di  animali,  sperma,  ovuli  ed  embrioni  non
 soggetti,  per  quanto  riguarda  le  condizioni di polizia
 sanitaria,  alle  normative  comunitarie  specifiche di cui
 all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 16. Misure applicabili nei stabilimenti di macellazione
 nei posti d'ispezione frontalieri e nei mezzi di trasporto
 1.  Se  un  caso  di  afta  epizootica  e'  confermato  presso  uno stabilimento di macellazione, un posto d'ispezione frontaliero di cui al   decreto   legislativo   3 marzo   1993,   n.  93,  e  successive modificazioni,  o su un mezzo di trasporto, il veterinario ufficiale, compreso  quello  del  posto  d'ispezione  frontaliero,  dispone e fa eseguire  le  seguenti  misure  nelle  installazioni  o  nei mezzi di trasporto interessati e ne verifica l'applicazione:
 a) l'immediato  abbattimento  di  tutti  gli  animali  di  specie sensibili presenti in tali installazioni o sui mezzi di trasporto;
 b) la  trasformazione,  sotto controllo ufficiale, delle carcasse degli animali di cui alla lettera a), in modo da evitare ogni rischio di diffusione del virus della malattia;
 c) la  trasformazione,  sotto  controllo  ufficiale,  degli altri sottoprodotti  di origine animale, incluse le frattaglie, provenienti da animali infetti o che si teme siano stati infettati o contaminati, in  modo  da  evitare  ogni  rischio  di  diffusione  del virus della malattia;
 d) la disinfezione dello stallatico, dei liquami e del letame che devono  essere  rimossi soltanto a fini di trattamento in conformita' al  punto 5, sezione II, parte A, del capitolo III dell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 e) la   pulizia   e   la  disinfezione  dei  fabbricati  e  delle attrezzature,  compresi  veicoli e mezzi di trasporto, in conformita' dell'articolo 11, sotto il suo controllo e secondo le sue istruzioni;
 f) un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 13.
 2. Ferme restando le misure di cui al comma 1, nelle aziende di cui all'articolo 19,  il  servizio  veterinario competente per territorio dispone, fa eseguire e verifica l'applicazione delle misure di cui al medesimo articolo.
 3.   I  veterinari  ufficiali  di  cui  al  comma 1,  dispongono  e verificano  l'applicazione del divieto di reintroduzione di qualsiasi animale   a   fini  di  macellazione,  ispezione  o  trasporto  nelle installazioni  o  nei  mezzi di trasporto di cui al medesimo comma 1, fino  a  quando  non  sono  trascorse  almeno  ventiquattro  ore  dal completamento  delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera e) del citato comma 1.
 4. Se la situazione epidemiologica lo richiede, e in particolare se si sospetta che sono stati contaminati animali di specie sensibili in aziende  adiacenti  ai  luoghi  o  ai  mezzi  di  trasporto di cui al comma 1,  i  veterinari di cui al medesimo comma 1 devono dichiarare, in  deroga all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo capoverso, la presenza di un focolaio nei luoghi o sui mezzi di trasporto di cui al comma 1,  e  applicare  le  misure  di  cui  agli  articoli 10  e 21, unitamente al divieto di spostamento dei citati mezzi di trasporto.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 - Il  decreto  legislativo  3 marzo  1993, n. 93, reca:
 «Attuazione  della  direttiva  90/675/CEE e della direttiva
 91/496/CEE   relative   all'organizzazione   dei  controlli
 veterinari  su  prodotti  e animali in provenienza da Paesi
 terzi e introdotti nella Comunita' europea.
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002,  vedi note
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Esame delle misure
 1. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, le  regioni  e le province autonome danno immediata applicazione alle eventuali,  ulteriori  misure  adottate dalla Commissione europea nei casi   di   cui   all'articolo 15,   comprese  quelle  relative  alla regionalizzazione  ai  sensi  dell'articolo 45 e alle vaccinazioni ai sensi degli articoli 50, 51 e 52.
 |  |  |  | Art. 18. Aziende composte da diverse unita' epidemiologiche di produzione
 1.  Se  un'azienda  comprende  due  o  piu'  unita'  di  produzione distinte,  la regione o la provincia autonoma, d'intesa con il Centro di  cui  all'articolo 69, puo' autorizzare il veterinario ufficiale a derogare,  in  via  eccezionale  e  previa  accurata  valutazione dei rischi,  alla  misura  di  cui  all'articolo 10, comma 1, lettera a), limitatamente   alle  unita'  di  produzione  non  colpite  dall'afta epizootica,  nel  rispetto  delle  modalita'  stabilite  ai sensi del comma 4.
 2.  La  deroga di cui al comma 1 puo' essere concessa solo dopo che il  veterinario  ufficiale  ha confermato, nell'ambito delle indagini ufficiali  di  cui  all'articolo 4,  comma 1, che prima dell'avvenuta identificazione,   nell'azienda,  del  focolaio  di  afta  epizootica sussistevano cumulativamente, almeno per due periodi d'incubazione, i seguenti  requisiti  atti  ad impedire la diffusione del virus aftoso tra le varie unita' di produzione di cui al comma 1:
 a) la  struttura, compresa l'amministrazione, e le dimensioni dei fabbricati  consentivano  una  netta separazione nella stabulazione e nel  governo di mandrie distinte di animali delle specie sensibili ed erano  idonee ad evitare una dispersione del virus aftoso nell'aria o per qualsiasi altra via;
 b) le  operazioni  riguardanti  le varie unita' di produzione, in particolare  la  gestione delle stalle e dei pascoli, l'alimentazione degli  animali,  la  rimozione  di  stallatico  o  di  letame,  erano effettuate in modo nettamente distinto e da personale diverso;
 c) i  macchinari,  gli  animali da lavoro di specie non sensibili all'afta epizootica, le attrezzature, gli impianti, gli strumenti e i dispositivi  di  disinfezione  utilizzati  nelle unita' di produzione erano nettamente separati.
 3.   La  regione  o  la  provincia  autonoma  puo'  autorizzare  il veterinario    ufficiale   a   derogare   all'articolo 10,   comma 1, lettera d),  limitatamente  al  latte,  nel  caso  di  un'azienda  di produzione  lattiera,  a  condizione che sussistano cumulativamente i seguenti requisiti:
 a) l'azienda risulta conforme al disposto del comma 2;
 b) le  operazioni  di  mungitura  sono  svolte  separatamente  in ciascuna unita';
 c) il  latte  e'  sottoposto,  in  funzione dell'uso previsto, ad almeno  uno dei trattamenti descritti nella parte A o B dell'allegato IX.
 4.  Fermi  restando  i requisiti di cui al comma 2, le modalita' di applicazione   della   deroga   di  cui  al  comma 1  sono  stabilite preventivamente  dal  Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale   di  lotta  di  cui  all'articolo 69,  e  comunicate  alla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 19. Aziende che hanno avuto contatti
 1.  Sono identificate come aziende che hanno avuto contatti, quelle nelle  quali  il veterinario ufficiale constata o ritiene, sulla base di  informazioni  confermate,  che il virus dell'afta epizootica puo' esservi  stato introdotto a seguito di movimenti di persone, animali, prodotti  di  origine  animale, veicoli o in qualsiasi altro modo, da altre  aziende  in  un'azienda  di  cui  all'articolo 4,  comma 1,  o all'articolo 10, comma 1, o da queste ultime in altre.
 2.  Alle  aziende che hanno avuto contatti il veterinario ufficiale applica  le  medesime  misure  di  cui agli articoli 4, comma 2, e 5, mantenendole  fino  all'avvenuta  esclusione  ufficiale  del sospetto circa  la  presenza  del virus dell'afta epizootica che e' dichiarata dal   veterinario   ufficiale   congiuntamente  al  personale  medico veterinario  e  tecnico degli Istituti zooprofilattici competenti per territorio,  conformemente alle raccomandazioni del gruppo di esperti epidemiologici di cui all'articolo 75.
 3. Il veterinario ufficiale dispone il divieto di allontanamento di tutti  gli  animali dalle aziende che hanno avuto contatti durante un periodo   corrispondente   ai   periodi   di   incubazione   di   cui all'articolo 2,   comma 1,   lettera h),  in  relazione  alle  specie interessate.   In  deroga  all'articolo 4,  comma 2,  lettera d),  il veterinario  ufficiale puo' autorizzare il trasporto di animali delle specie  sensibili direttamente allo stabilimento di macellazione piu' vicino  designato  dal  medesimo veterinario ufficiale, ai fini della macellazione  d'urgenza;  il  trasporto deve avvenire sotto controllo ufficiale.  Prima  della  concessione  della  deroga,  il veterinario ufficiale  deve  avere  effettuato almeno gli esami clinici di cui al punto 1 dell'allegato III.
 4.  Se  la  situazione  epidemiologica lo consente, la regione o la provincia  autonoma puo' limitare l'identificazione di azienda che ha avuto   contatti   ai   sensi   del   comma 1,  solo  ad  una  unita' epidemiologica  di  produzione  dell'azienda e agli animali che vi si trovano  se  tale  unita'  epidemiologica  di  produzione  soddisfa i requisiti dell'articolo 18.
 |  |  |  | Art. 20. Misure aggiuntive all'interno di luoghi particolari
 1.  Se  non  puo' escludersi una correlazione epidemiologica tra un focolaio di afta epizootica e i luoghi o i mezzi di trasporto di cui, rispettivamente, agli articoli 15 e 16, il Ministero della salute, in accordo  con  i  Servizi  veterinari  della  regione e delle province autonome  interessate,  anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui  all'articolo 69,  dispone  riguardo  a  detti  luoghi e mezzi di trasporto   l'applicazione  delle  misure  stabilite  all'articolo 4, commi 1  e  2,  e  all'articolo 5,  ed eventualmente di quelle di cui all'articolo 8.
 |  |  |  | Art. 21. Istituzione delle zone di protezione e di sorveglianza
 1.   Ferme   restando   le   eventuali  misure  disposte  ai  sensi dell'articolo 7,  non  appena  la  presenza  di  un  focolaio di afta epizootica e' stata confermata:
 a) il   veterinario   ufficiale   verifica  l'applicazione  delle seguenti  misure,  immediatamente  disposte, su proposta del servizio veterinario, dall'autorita' sanitaria locale competente:
 1) la delimitazione, intorno al focolaio della malattia, di una zona  di  protezione  del  raggio  minimo  di  3  km  ed  una zona di sorveglianza  del  raggio  minimo di 10 km. La definizione geografica delle  zone  tiene  conto  dei confini amministrativi, delle barriere naturali,  degli  strumenti  di controllo e dei progressi tecnologici che   consentono  di  prevedere  l'eventuale  dispersione  del  virus dell'afta  epizootica  nell'aria  o  per  qualsiasi altra via, e deve essere riveduta, se necessario, tenendo conto di tali elementi;
 2)  la  demarcazione delle zone di protezione e di sorveglianza di cui alla lettera a) mediante cartelli di adeguate dimensioni posti sulle relative strade di accesso;
 b) il  Ministero della salute e le regioni e le province autonome attivano  immediatamente,  per  quanto  di  rispettiva competenza, il Centro  nazionale e i Centri territoriali di lotta contro la malattia di  cui agli articoli 69 e 73, per garantire il coordinamento globale di  tutte  le  misure  necessarie per eradicare l'afta epizootica nel piu'  breve  tempo  possibile.  Ai fini dell'esecuzione dell'indagine epidemiologica  di  cui articolo 13, i predetti centri sono assistiti da  un  gruppo  di  esperti di cui all'articolo 75, secondo modalita' stabilite con provvedimento del Ministero della salute.
 2.  Oltre  alle  misure  di  cui  al comma 1, lettera a), i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono procedere:
 a) all'immediato  rintraccio  di  tutti gli animali spediti dalla zona  in  questione  durante  un periodo pari almeno a ventuno giorni prima  della data presunta della manifestazione del focolaio primario dell'infezione  in  un'azienda  nella zona di protezione, comunicando per  iscritto il risultato circa la ricostruzione dei movimenti degli animali  alla  regione o alla provincia autonoma e al Ministero della salute  che  provvede  a  trasmettere  le informazioni pervenute alle competenti  autorita'  degli  altri  Stati membri e della Commissione europea;
 b) a localizzare le carni fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo ottenuti da animali di specie sensibili originari della zona di protezione e prodotti tra la data  della presunta introduzione del virus dell'afta epizootica e la data  di  applicazione  delle  misure  di cui al comma 1, lettera a), numero  1).  Le  carni  fresche, i prodotti a base di carne, il latte crudo  e  i  prodotti a base di latte crudo devono essere sottoposti, sotto la vigilanza dei medesimi servizi veterinari, ai trattamenti di cui,  rispettivamente,  agli articoli 25, 26 e 27, o essere tenuti in vincolo sanitario fino all'esclusione ufficiale della presenza di una possibile contaminazione con il virus dell'afta epizootica.
 |  |  |  | Art. 22. Misure da applicare alle aziende presenti nella zona di protezione
 1. Nella zona di protezione, i veterinari ufficiali provvedono a:
 a) registrare  immediatamente  tutte le aziende in cui si trovano animali  delle  specie  sensibili,  censire contestualmente tutti gli animali  presenti  nelle  stesse  e  aggiornare  costantemente i dati raccolti;
 b) sottoporre a ispezioni veterinarie periodiche tutte le aziende in  cui  sono presenti animali delle specie sensibili, eseguendole in modo  da  evitare  la  propagazione  del  virus  dell'afta epizootica eventualmente  presente.  L'ispezione  deve  comprendere  la verifica della   documentazione,   in   particolare   quella   relativa   alle registrazioni  di cui alla lettera a), nonche' delle misure applicate per  impedire  l'introduzione  o  la  diffusione  del virus dell'afta epizootica; in occasione dell'ispezione il veterinario ufficiale puo' eseguire  l'esame clinico descritto al punto 1 dell'allegato III e il prelievo   di   campioni   dagli   animali   delle  specie  sensibili conformemente    alle   raccomandazioni   del   gruppo   di   esperti epidemiologici di cui all'articolo 75;
 c) disporre il divieto di entrata e di uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano.
 2.   La  regione  o  la  provincia  autonoma  puo'  autorizzare  il veterinario  ufficiale  a  derogare  al  divieto  di  cui al comma 1, lettera c),   disponendo  il  trasporto  diretto  e  sotto  controllo ufficiale  degli  animali  di specie sensibili ad uno stabilimento di macellazione  situato all'interno della stessa zona di protezione per procedere alla loro macellazione d'urgenza. Se nella zona considerata non  esistono stabilimenti di macellazione, la regione o la provincia autonoma  provvede  a  individuare  uno  stabilimento di macellazione situato  all'esterno  di  tale zona; in tal caso i mezzi di trasporto utilizzati  devono  essere  puliti  e  disinfettati  sotto  controllo ufficiale dopo ciascun trasporto.
 3. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare la deroga di cui al comma 2, solo dopo:
 a) aver  valutato  gli esiti dell'esame clinico, conformemente al punto  1  dell'allegato  III,  di  cui  il veterinario ufficiale deve attestare  l'avvenuta  esecuzione  su  tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda;
 b) aver  accertato,  in  base alle circostanze dell'epidemia, che non  vi  e' motivo di ritenere presenti nell'azienda animali sospetti di  essere  infetti  o  contaminati.  Le  carni  di tali animali sono soggette alle misure previste all'articolo 25.
 |  |  |  | Art. 23. Spostamenti e trasporto di animali e prodotti
 da essi derivati nella zona di protezione
 1. Nella zona di protezione, l'autorita' sanitaria che ha istituito la zona di protezione deve disporre il divieto di:
 a) spostamenti  tra  aziende e del trasporto di animali di specie sensibili;
 b) fiere, mercati, esposizioni e ogni altra manifestazione in cui vi  e' l'assembramento di animali delle specie sensibili, compresi il raduno e la dispersione;
 c) la  pratica  della  monta  itinerante  di  animali  di  specie sensibili;
 d) l'inseminazione artificiale e la raccolta di ovuli ed embrioni di animali di specie sensibili.
 |  |  |  | Art. 24. Misure aggiuntive e deroghe
 1. La regione o la provincia autonoma, puo' disporre l'estensione dei divieti di cui all'articolo 23:
 a) agli  spostamenti  o  al  trasporto  di  animali di specie non sensibili  tra  aziende  situate  all'interno  o  fuori dalla zona di protezione;
 b) al  transito  nella  zona di protezione di animali di tutte le specie;
 c) alle  manifestazioni  nelle  quali  vi  e'  l'assembramento di persone  che  possono  essere venute a contatto con animali di specie sensibili,  se  sussiste il rischio di diffusione del virus dell'afta epizootica;
 d) all'inseminazione  artificiale  o  alla  raccolta  di  ovuli e embrioni di animali di specie non sensibili all'afta epizootica;
 e) agli spostamenti di mezzi adibiti al trasporto di animali;
 f) alla   macellazione   nell'azienda  di  animali  delle  specie sensibili per il consumo privato;
 g) al  trasporto delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono presenti animali di specie sensibili.
 2. La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare:
 a) il transito nella zona di protezione degli animali di tutte le specie che deve essere effettuato esclusivamente sulle principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 b) il  trasporto di animali delle specie sensibili per i quali il veterinario  ufficiale  ha  certificato  che  provengono  da  aziende situate  all'esterno  delle  zone  di  protezione e che devono essere trasportati,  su  strade  preventivamente  individuate  dalla  stessa regione  o  provincia  autonoma,  direttamente  agli  stabilimenti di macellazione  individuati dalla medesima regione o provincia autonoma ai  fini  della loro immediata macellazione, a condizione che dopo la consegna   degli   animali  i  mezzi  di  trasporto  siano  puliti  e disinfettati   sotto   controllo   ufficiale  nello  stabilimento  di macellazione   e   che   tale  decontaminazione  sia  indicata  nella documentazione del mezzo di trasporto;
 c) l'inseminazione   artificiale   di   animali   in   un'azienda effettuata  da  personale  interno  all'azienda,  utilizzando  sperma proveniente  da  animali  dell'azienda stessa o con sperma conservato nell'azienda o consegnato da un centro di raccolta dello sperma entro il perimetro esterno dell'azienda;
 d) gli  spostamenti  e il trasporto di equidi, tenuto conto delle condizioni stabilite all'allegato VI;
 e) il trasporto, a condizioni predeterminate dalla stessa regione o  provincia  autonoma, delle merci di cui all'articolo 33 in aziende in cui sono presenti animali di specie sensibili.
 3.  Se  i  divieti  o  le  autorizzazioni del presente articolo, in particolare  gli  spostamenti  e  i  transiti  di  animali e mezzi di trasporto,  coinvolgono  una  o  piu' regioni o province autonome, la regione  o  la provincia autonoma che intende adottarli deve ottenere il preventivo assenso scritto dalle altre regioni o province autonome interessate.
 4.  I  provvedimenti  di  cui  al  presente  articolo, compresi gli assensi di cui al comma 3, devono essere immediatamente comunicati al Ministero  della  salute  a  cura  della  regione  o  della provincia autonoma che li dispone.
 |  |  |  | Art. 25. Misure applicabili alle carni fresche prodotte
 nella zona di protezione
 1. E' vietato immettere sul mercato:
 a) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione;
 b) carni fresche, carni macinate e preparazioni di carni ottenute da animali di specie sensibili prodotte in stabilimenti situati nella zona di protezione.
 2.  I  veterinari  ufficiali  provvedono alla bollatura delle carni fresche,  delle carni macinate e delle preparazioni di carni ottenute da  animali  di specie sensibili provenienti dalla zona di protezione in  conformita'  al  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, e ne dispongono il successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi in  uno  stabilimento  designato  dalla  regione  o  dalla  provincia autonoma  ai  fini  della  trasformazione in prodotti a base di carne trattati  conformemente  alle  disposizioni  di cui al punto 1, nella parte A dell'allegato VII.
 3.  Il  divieto  di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni  fresche,  alle carni macinate e alle preparazioni di carni, se sono  state  prodotte in data anteriore di almeno ventuno giorni alla data  presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella  zona  di  protezione  e se, dal momento della produzione, sono state  immagazzinate e trasportate in modo distinto dalle carni dello stesso tipo prodotte dopo tale data.
 4. I veterinari ufficiali provvedono a identificare le carni di cui al  comma 3, mediante l'apposizione di contrassegni chiari in modo da renderle  facilmente  distinguibili  da quelle che non possono essere spedite  fuori dalla zona di protezione; i contrassegni utilizzabili, stabiliti   in   conformita'   alla  legislazione  comunitaria,  sono individuati  dal  Ministero  della  salute  per  l'intero  territorio nazionale.
 5.  Il  divieto  di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni  fresche,  alle  carni  macinate  o  alle preparazioni di carni ottenute   da   stabilimenti   situati   all'interno  della  zona  di protezione, se:
 a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 b) nello   stabilimento   vengono  trasformate  unicamente  carni fresche,  carni  macinate o preparazioni di carni di cui ai commi 3 e 4,  o  carni fresche, carni macinate o preparazioni di carni ottenute da  animali allevati e macellati al di fuori della zona di protezione o   da   animali  trasportati  nello  stabilimento  e  ivi  macellati conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'articolo 24, comma 2, lettera b);
 c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni   riportano   la   bollatura  sanitaria  o  la  marchiatura  di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
 d) durante  il  ciclo  completo  di  produzione  tutte  le  carni fresche,   le   carni  macinate  o  le  preparazioni  di  carni  sono identificate,  trasportate  e  immagazzinate  in  modo distinto dalle carni fresche, dalle carni macinate e dalle preparazioni di carni non ammissibili  alla  spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto legislativo.
 6. Negli stabilimenti situati all'interno della zona di protezione, il   veterinario   ufficiale   deve  certificare  il  rispetto  delle prescrizioni  di  cui  al  comma 5, quando le carni fresche, le carni macinate  e  le  preparazioni  di  carni,  sono destinate agli scambi intracomunitari ed effettuare costanti verifiche sulla conformita' di detti  prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome  attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche  sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle  aziende  sanitarie  e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero   della   salute   l'elenco   degli  stabilimenti  da  esse riconosciuti  ai  fini  della  predetta  certificazione  nonche' ogni successiva  variazione; il Ministero della salute comunica agli altri Stati  membri  e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti.  Quando  i  prodotti  di  cui  al comma 5, giungono in Italia  da  altri  Stati  membri,  i servizi veterinari delle aziende sanitarie  devono  verificare,  anche  su  indicazione  degli  uffici veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria  di  accompagnamento  e  la sua completezza rispetto alle prescrizioni  di  cui al medesimo comma 5, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
 7.  Nel  caso  di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede   comunitaria,   la   regione   o  la  provincia  autonoma  puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti   scritti   e   nel   rispetto  di  ogni  condizione  e prescrizione  specifica  eventualmente  stabilita dagli stessi organi comunitari,  con  riguardo,  in particolare, alla bollatura sanitaria delle  carni  ottenute da animali delle specie sensibili originari da zone  di  protezione  mantenute  per  piu'  di  trenta  giorni;  tali provvedimenti  sono  immediatamente  comunicati  al  Ministero  della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.
 
 
 
 Note all'art. 25:
 - Il  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, reca:
 «Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme
 di  polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,
 la  distribuzione  e  l'introduzione di prodotti di origine
 animale destinati al consumo umano».
 - Il  regolamento  (CE)  n. 853 del 2004, e' pubblicato
 nella G.U.C.E. n. L. 139 del 30 aprile 2004.
 - Il  regolamento  (CE)  n.  853 del 2004 e' pubblicato
 nella G.U.C.E. n. L. 139 del 30 aprile 2004.
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, reca:
 «Attuazione  della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua
 assistenza  tra  autorita' amministrative per assicurare la
 corretta  applicazione  della  legislazione  veterinaria  e
 zootecnica».
 - Il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, reca:
 «Attuazione   delle   direttive   89/662/CEE  e  90/425/CEE
 relative  ai  controlli  veterinari  e zootecnici di taluni
 animali  vivi  e su prodotti di origine animale applicabili
 negli scambi intracomunitari».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 26. Misure applicabili ai prodotti a base
 di carne prodotti nella zona di protezione
 1.  E'  vietato  immettere  sul  mercato  prodotti  a base di carne ottenuti  da  animali  di  specie  sensibili  originari della zona di protezione.
 2.  Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti a base di  carne  sottoposti  ad uno dei trattamenti di cui al punto 1 della parte  A  dell'allegato  VII  oppure  prodotti  con  le  carni di cui all'articolo 25, comma 3.
 |  |  |  | Art. 27. Misure applicabili al latte e ai prodotti
 lattiero-caseari prodotti nella zona di protezione
 1. E' vietato immettere sul mercato:
 a) latte  ottenuto da animali di specie sensibili originari della zona  di  protezione  e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
 b) latte   e  prodotti  lattiero-caseari  di  animali  di  specie sensibili   prodotti  in  uno  stabilimento  situato  nella  zona  di protezione.
 2. Il divieto di cui al comma 1, lettera a), non si applica:
 a) al  latte  e  ai prodotti lattiero-caseari derivati da animali delle  specie  sensibili  originari  della  zona  di  protezione,  se prodotti  in  data  anteriore  di  almeno  ventuno  giorni  alla data presunta del primo focolaio manifestatosi in un'azienda situata nella zona   di   protezione   e  se,  fin  dalla  produzione,  sono  stati immagazzinati  e  trasportati  separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data;
 b) al  latte  ottenuto  da  animali di specie sensibili originari della  zona  di protezione e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale  latte,  se  sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle  parti A o B dell'allegato IX, a seconda della loro destinazione finale,  e  il  trattamento  e'  effettuato  in  stabilimenti situati all'interno   della   zona   di  protezione  e  in  conformita'  alle prescrizioni  di  cui  al comma 4; se nella zona di protezione non vi sono  stabilimenti,  il  trattamento  puo'  essere  effettuato presso stabilimenti  situati al di fuori della zona di protezione purche' in conformita' alle prescrizioni di cui al comma 6.
 3.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera b), non si applica al latte  e  ai  prodotti  lattiero-caseari  preparati  in  stabilimenti situati  all'interno  della zona di protezione, se sono rispettate le prescrizioni di cui al comma 4.
 4. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3:
 a) lo   stabilimento   deve  operare  sotto  controllo  ufficiale permanente;
 b) tutto  il  latte  utilizzato  nello  stabilimento  deve essere conforme  al  disposto  di cui al comma 2, oppure il latte crudo deve provenire da animali esterni alla zona di protezione;
 c) durante  l'intero  processo di produzione il latte deve essere chiaramente  identificato  ed  essere  trasportato  ed  immagazzinato separatamente   dal  latte  crudo  e  dai  prodotti  lattiero-caseari derivati  dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di protezione;
 d) il  trasporto  di  latte  crudo da aziende situate al di fuori della   zona   di  protezione  verso  gli  stabilimenti  deve  essere effettuato   in   veicoli   che  sono  stati  puliti  e  disinfettati precedentemente  alle  operazioni  di  trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona di protezione in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
 5.  Il  veterinario  ufficiale  deve  certificare il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma 4, quando il latte e' destinato agli scambi  intracomunitari.  Le  regioni e le province autonome attuano, nell'ambito  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  verifiche sul controllo  di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie   e   dai   veterinari  ufficiali  e,  in  caso  di  scambi intracomunitari, fornisce immediatamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti da essa riconosciuti ai fini della predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero della salute  comunica  agli  altri Stati membri e alla Commissione europea tale  elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia  da  altri  Stati  membri,  i servizi veterinari delle aziende sanitarie  devono  verificare,  anche  su  indicazione  degli  Uffici veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria  di  accompagnamento  e  la sua completezza rispetto alle prescrizioni   di   cui  al  comma 4,  applicando,  in  caso  di  non conformita',  le  procedure  di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
 6. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona  di  protezione  verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona  e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona  di  protezione  di  latte  crudo  prodotto da animali di specie sensibili  tenuti  all'interno  della  zona di protezione deve essere autorizzata  dalla  regione  o  dalla  provincia  autonoma  che  deve altresi'   prestabilire   l'itinerario  per  il  trasporto  verso  lo stabilimento,  individuare  espressamente  lo stabilimento ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
 b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti  e  disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti  e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto  e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;
 c) prima  di lasciare l'azienda presso la quale e' stato raccolto il  latte di animali di specie sensibili, il veicolo, con particolare attenzione  ai  tubi di raccordo, ai pneumatici, ai passaruote e alle sue  parti  inferiori,  deve  essere  pulito  e  disinfettato e, dopo l'ultima  disinfezione e prima di lasciare la zona di protezione, non deve  avere  contatti  successivi  con  aziende situate nella zona di protezione   in  cui  sono  presenti  animali  di  specie  sensibili; eventuali versamenti di latte durante tali operazioni vanno eliminati e la zona sottoposta a disinfezione;
 d) i  mezzi  di  trasporto  devono  essere utilizzati nell'ambito dell'area  geografica  o  amministrativa predefinita, preventivamente autorizzati  dalle  regioni o dalle province autonome, su indicazione dei  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie, ed appositamente contrassegnati; il loro spostamento verso un'altra area puo' avvenire solo   previa  pulizia  e  disinfezione  effettuate  sotto  controllo ufficiale.
 7.  E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali  delle  specie  sensibili  da  aziende  situate nella zona di protezione   verso  laboratori  diversi  da  quelli  autorizzati  dal Ministero  della salute, nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione del latte.
 
 
 
 Nota all'art. 27:
 - Per i decreti 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28, vedi note
 all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 28. Misure applicabili allo sperma, agli ovuli e agli embrioni
 raccolti da animali di specie sensibili nella zona di protezione
 1.  E'  vietato  immettere  sul  mercato  sperma, ovuli ed embrioni ottenuti  da  animali  di  specie  sensibili  originari della zona di protezione.
 2.  Il  divieto di cui al comma 1, non si applica allo sperma, agli ovuli  e  agli  embrioni  congelati  raccolti  e immagazzinati almeno ventuno  giorni  prima della data presunta del primo focolaio di afta epizootica   manifestatosi   in  un'azienda  situata  nella  zona  di protezione.
 3.  Lo  sperma  congelato,  raccolto in conformita' della normativa comunitaria  successivamente  alla  data  dell'infezione  di  cui  al comma 2,  deve  essere  immagazzinato  separatamente  e  puo'  essere immesso  sul  mercato  solo se sussistono cumulativamente le seguenti condizioni:
 a) tutte  le  misure relative al focolaio di afta epizootica sono state revocate ai sensi dell'articolo 36;
 b) tutti  gli  animali  alloggiati  nel  centro di raccolta dello sperma  sono  stati  sottoposti  a  un  esame  clinico  e  i campioni prelevati  conformemente  al  punto  2.2 dell'allegato III sono stati sottoposti  ad  un  test  sierologico volto a comprovare l'assenza di infezione nel centro di raccolta dello sperma interessato;
 c) l'animale donatore e' stato sottoposto con esito negativo a un test  sierologico  per  l'individuazione  di  anticorpi del virus per l'afta  epizootica  sulla  base di un campione prelevato non prima di ventotto giorni dopo la raccolta dello sperma.
 |  |  |  | Art. 29. Trasporto e distribuzione di stallatico e letame di animali
 di specie sensibili prodotti nella zona di protezione
 1. All'interno della zona di protezione, e' vietato il trasporto ed ogni  forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico   e   di   letame   proveniente  da  aziende,  nonche'  da installazioni  o  mezzi  di  trasporto di cui all'articolo 16 situati nella  medesima  zona  in  cui  sono  presenti  animali  delle specie sensibili.
 2.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 1,  la regione o la provincia  autonoma  puo'  autorizzare  la rimozione dello stallatico proveniente da animali delle specie sensibili:
 a) da  un'azienda  situata  nella zona di protezione, ai fini del suo  trasporto  verso  un  impianto  designato dalla stessa regione o provincia autonoma dove deve essere trattato conformemente al punto 5 della  sezione  II  nella parte A del capitolo III dell'allegato VIII del   regolamento   (CE)   n.   1774/2002,   o  essere  immagazzinato temporaneamente;
 b) da  aziende  situate  nella  zona di protezione e non soggette alle  misure di cui agli articoli 4 o 10, ai fini del suo spandimento su  aree  prestabilite  dalla  stessa regione o provincia autonoma se l'intero  quantitativo  dello  stallatico  e'  stato  prodotto almeno ventuno   giorni   prima  della  data  presunta  del  primo  focolaio manifestatosi  in  un'azienda  situata  nella zona di protezione o il letame  deve  essere  sparso  al  livello del terreno e a sufficiente distanza  da  aziende  che  detengono  animali di specie sensibili ed immediatamente interrato.
 3.  Nel  caso  di  stallatico  proveniente  da animali delle specie sensibili,  la  regione  o la provincia autonoma puo' autorizzare, in alternativa  alle prescrizioni di cui alla lettera b) del comma 2, la rimozione   dello   stallatico  da  aziende  situate  nella  zona  di protezione  e  non  soggette  alle  misure  di  cui  all'articolo 4 o all'articolo 10, solo se:
 a) il  veterinario  ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti  gli  animali  presenti nell'azienda il cui esito ha escluso la presenza  di animali sospetti di essere infettati dal virus dell'afta epizootica;
 b) l'intero  quantitativo  di stallatico e' stato prodotto almeno quattro giorni prima dell'esame di cui alla lettera a);
 c) lo stallatico e' interrato, sotto controllo ufficiale, in aree prestabilite  dalla  stessa  regione  o  provincia autonoma, prossime all'azienda di origine e a sufficiente distanza da altre aziende che, nella zona di protezione, hanno animali delle specie sensibili.
 4.  Nel  caso  di  rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo,  la  regione  o  la provincia autonoma deve assoggettare le operazioni  di rimozione del letame o dello stallatico da una azienda che  detiene animali di specie sensibili a ogni necessaria e rigorosa misura   atta  ad  evitare  la  propagazione  dell'epidemia  di  afta epizootica,  disponendo,  in particolare, l'obbligo di verifica delle operazioni di pulizia e disinfezione dei veicoli dopo ogni operazione di  carico  e prima della partenza dall'azienda; i veicoli utilizzati per tale trasporto devono essere a chiusura ermetica.
 5.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati  al  Ministero  della  salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.
 
 
 
 Nota all'art. 29:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002,  vedi note
 all'art. 16.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 30. Misure applicabili alle pelli di animali di specie
 sensibili nella zona di protezione
 1.  E'  vietato immettere sul mercato pelli di animali delle specie sensibili provenienti dalla zona di protezione.
 2. Il divieto di cui al comma 1, non si applica alle pelli:
 a) prelevate  da  un  animale  di specie sensibili almeno ventuno giorni  prima  della  data  presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10,  comma 1,  e  immagazzinate  in  modo distinto dalle pelli prelevate dopo quella data;
 b) conformi,   in  alternativa  alle  prescrizioni  di  cui  alla lettera a),   ai   requisiti   di  cui  al  punto  2  nella  parte  A dell'allegato VII.
 |  |  |  | Art. 31. Misure applicabili alla lana di pecora, al pelo di ruminante
 e alle setole di suidi prodotti nella zona di protezione
 1.  E'  vietato  immettere  sul  mercato  lana  di  pecora, pelo di ruminante  e  setole  di suidi prelevati da animali provenienti dalla zona di protezione.
 2.  Il divieto di cui al comma 1, non si applica alla lana, al pelo e alle setole non trattati:
 a) prodotti  almeno  ventuno  giorni prima della data presunta di infezione   nell'azienda   di   cui   all'articolo 10,   comma 1,   e immagazzinati  in  modo  distinto dalla lana, dal pelo e dalle setole prodotte dopo quella data;
 b) conformi,   in  alternativa  alle  prescrizioni  di  cui  alla lettera a),   ai  requisiti  stabiliti  al  punto  3  della  parte  A dell'allegato VII.
 |  |  |  | Art. 32. Misure applicabili ad altri prodotti di origine animale
 prodotti nella zona di protezione
 1.  E'  vietato  immettere  sul mercato prodotti di origine animale diversi  da  quelli di cui agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, derivati  da  animali  di  specie sensibili provenienti dalla zona di protezione.
 2.  Il  divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 ad una delle seguenti condizioni:
 a) sono  stati  prodotti  almeno  ventuno giorni prima della data presunta di infezione nell'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, e sono   stati  conservati  e  trasportati  separatamente  da  prodotti fabbricati dopo tale data;
 b) sono  stati sottoposti a trattamento in conformita' al punto 4 nella parte A dell'allegato VII.
 3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica, altresi', se:
 a) i  prodotti  di  cui  ai  punti  5,  6, 7, 8 e 9 della parte A dell'allegato  VII,  sono  conformi  ai  requisiti di cui ai medesimi punti della parte A dell'allegato VII;
 b) sono prodotti composti non sottoposti ad ulteriori trattamenti che  contengono prodotti di origine animale che sono stati sottoposti a  un  trattamento  che  assicuri  la distruzione del virus dell'afta epizootica  eventualmente  presente  o  che  sono  stati  ottenuti da animali non soggetti alle restrizioni previste dal presente decreto;
 c) i   prodotti   sono  imballati  e  sono  destinati  ad  essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio.
 |  |  |  | Art. 33. Misure applicabili agli alimenti, ai foraggi, al fieno
 e alla paglia prodotti nella zona di protezione
 1.  E' vietato immettere sul mercato foraggi, fieno, paglia e altri prodotti  destinati all'alimentazione degli animali provenienti dalla zona di protezione.
 2.  Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai prodotti di cui al medesimo comma 1 se ricorre una delle seguenti condizioni:
 a) sono  stati  prodotti  almeno  ventuno giorni prima della data presunta  di infezione nelle aziende di cui all'articolo 10, comma 1, e  immagazzinati  e  trasportati  in  modo  distinto dai mangimi, dai foraggi, dal fieno e dalla paglia prodotti dopo quella data;
 b) la   regione   o   la   provincia   autonoma   ha  autorizzato espressamente  la possibilita' della loro utilizzazione nella zona di protezione e ne ha stabilito le modalita';
 c) sono  stati  prodotti  in  aziende  in  cui non erano presenti animali di specie sensibili;
 d) sono  stati prodotti in stabilimenti in cui non erano presenti animali  di  specie  sensibili  e  le  cui forniture di materie prime provengono dalle aziende di cui alla lettera c), o da aziende situate al di fuori della zona di protezione.
 3.  Il  divieto non si applica ai foraggi e alla paglia trattati in conformita'   ai   requisiti   di  cui  al  punto  1  della  parte  B dell'allegato VII, ancorche' prodotti in aziende in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
 |  |  |  | Art. 34. Deroghe e certificazioni supplementari
 1. Le deroghe ai divieti di immissione sul mercato, contenute negli articoli 24,  25,  26,  27,  28,  29,  30, 31, 32 e 33, rappresentano deroghe  alle  misure di lotta ed eradicazione dell'afta epizootica e sono  autorizzate, preventivamente e con provvedimento scritto, dalla regione o dalla provincia autonoma che, almeno ventiquattro ore prima di   comunicarlo  all'interessato,  lo  trasmette,  immediatamente  e integralmente, al Ministero della salute.
 2.  Prima del rilascio di qualunque provvedimento di autorizzazione in  deroga,  la regione o la provincia autonoma deve accertare, anche mediante  ispezioni  effettuate  da proprio personale compreso quello facente  parte  dei  Centri  territoriali di cui all'articolo 73, che sono  stati  soddisfatti,  per  un  periodo  sufficiente  prima che i prodotti  lascino  la  zona  di  protezione,  tutti  i  requisiti, le prescrizioni o le condizioni stabiliti negli articoli 24, 25, 26, 27, 28,  29,  30,  31,  32  e  33,  o  in quelli aggiuntivi eventualmente stabiliti  in  sede  comunitaria, nonche' dal Ministero della salute, anche  tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, e che   non   sussistono  rischi  di  diffusione  del  virus  dell'afta epizootica.  Le  previsioni  del  presente  comma si  applicano anche all'ipotesi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22.
 3.  Se  i prodotti oggetto di deroga da parte della regione o della provincia  autonome  ai  sensi del comma 1 sono destinati agli scambi intracomunitari, la medesima regione o provincia autonoma assicura il rilascio  di una certificazione supplementare da parte dei veterinari ufficiali  in conformita' alle disposizioni eventualmente adottate in proposito  in  sede  comunitaria  o,  in  loro  mancanza,  secondo le indicazioni stabilite di concerto tra la regione o provincia autonoma interessata  e  il  Ministero  della  salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
 4.  Se  i  prodotti  di  cui al comma 3 giungono in Italia da altri Stati  membri,  i  servizi  veterinari delle aziende sanitarie devono verificare,  anche  su  indicazione  degli  Uffici veterinari per gli adempimenti   comunitari,   si   seguito  UVAC,  di  cui  al  decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione supplementare  di  accompagnamento,  interessando,  in  caso  di  sua assenza  o  di dubbi circa la necessita' della sua presenza, gli UVAC che  ne informano immediatamente il Ministero della salute e attivano contestualmente  le  procedure  di  assistenza con le autorita' degli Stati  membri  speditori ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 27 del 1993, disponendo, se del caso, l'applicazione di provvedimenti e  delle misure cautelari di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
 5.  Se il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di  lotta  di  cui  all'articolo 69,  ritiene,  anche a seguito delle eventuali   verifiche   ispettive  eseguite  dal  personale  da  esso incaricato,  che  le  deroghe  autorizzate  dalla regione o provincia autonoma  ai  sensi  del  comma 1 o le modalita' di loro applicazione possono   compromettere   la   complessiva   strategia  nazionale  di controllo,  lotta  e  eradicazione  della malattia o risultano essere state  disposte  senza  aver  rispettato  l'obbligo  di  accertamento prescritto  dal  comma 2, comunica immediatamente alla regione o alla provincia  autonoma  interessata  le  misure  correttive da adottare, comprese l'eventuale revoca o modifica delle autorizzazioni in deroga rilasciate; in caso di mancata applicazione delle misure indicate, il Ministero della salute puo' adottarle direttamente.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, vedi note all'art. 27.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Misure supplementari nella zona di protezione
 1.  Ferme  restando le misure da applicare nella zona di protezione in  conformita' a quanto stabilito dal presente decreto, il Ministero della  salute,  in  accordo  con i Servizi veterinari della regione e delle   province   autonome  interessate,  anche  tramite  il  Centro nazionale  di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura supplementare ritenuta necessaria e adeguata per contrastare il virus dell'afta   epizootica,  tenuto  conto  delle  specifiche  condizioni epidemiologiche,  zootecniche,  commerciali e sociali esistenti nelle aree  considerate,  informandone  la  Commissione europea e gli altri Stati membri.
 2.   I   servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  assicurano l'applicazione delle misure di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 36. Revoca delle misure nella zona di protezione
 1.  I  veterinari  ufficiali  comunicano  alle  regioni  o province autonome  l'intenzione  di  revocare le misure disposte nella zona di protezione quando:
 a) sono  trascorsi  almeno  quindici  giorni  dall'abbattimento e dall'eliminazione  in  condizioni  di  sicurezza di tutti gli animali delle  specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche'  dal  completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11;
 b) e'  stata effettuata, con esito negativo, un'indagine in tutte le aziende situate nella zona di protezione in cui si trovano animali di specie sensibili.
 2. Successivamente alla revoca delle misure specifiche adottate con riguardo  alla  zona di protezione, i veterinari ufficiali mantengono quelle  di  cui  agli  articoli 37, 38, 39, 40, 41 e 42 relative alla zona  di sorveglianza per almeno ulteriori quindici giorni, trascorsi i quali anch'esse possono essere revocate ai sensi dell'articolo 44.
 3.  L'indagine  di  cui  al  comma 1,  lettera b),  deve comprovare l'assenza  di infezione ed essere eseguita almeno in conformita' alle disposizioni  dell'allegato III, punto 1, comprendendovi le misure di cui  al punto 2.3 dell'allegato III, basate sui criteri dell'allegato III, punti 2.1.1 e 2.1.3.
 4.  La  revoca  delle misure di cui al comma 1 puo' essere disposta solo  previo assenso scritto della regione o della provincia autonoma che  ne  da'  immediata  comunicazione  al Ministero della salute; la presente  disposizione,  pur  se  non  espressamente  riprodotta  nei restanti  articoli, si applica altresi' in tutti i casi che prevedono la  revoca  di misure da parte dei veterinari ufficiali o dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 |  |  |  | Art. 37. Misure destinate alle aziende nella zona di sorveglianza
 1.  Nella  zona  di sorveglianza, i veterinari ufficiali dispongono l'applicazione delle medesime misure di cui all'articolo 22, comma 1.
 2.  Se  all'interno  della  zona  di  sorveglianza  la capacita' di macellazione  e'  insufficiente  o  nulla,  la regione o la provincia autonoma  puo'  autorizzare  il  veterinario  ufficiale a derogare al divieto  di  cui  all'articolo 22, comma 1, lettera c), disponendo il trasporto   diretto  e  sotto  controllo  ufficiale,  ai  fini  della macellazione,  degli  animali  delle  specie  sensibili dalle aziende situate   nella   zona   di   sorveglianza  ad  uno  stabilimento  di macellazione  situato  al  di  fuori  della zona di sorveglianza, nel rispetto delle seguenti condizioni:
 a) le  registrazioni  di  cui  all'articolo 22,  comma 1,  devono essere  state  sottoposte  a  verifiche  ufficiali  e  la  situazione epidemiologica  dell'azienda  non  deve  presentare  possibilita'  di sospetti di infezione o contaminazione da virus dell'afta epizootica;
 b) tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda sono  stati  sottoposti  ad  un'ispezione  da  parte  del veterinario ufficiale con esito negativo;
 c) il  veterinario  ufficiale  deve attestare l'esecuzione, su un numero   rappresentativo  di  animali,  tenuto  conto  dei  parametri statistici  di cui al punto 2.2 dell'allegato III, di un approfondito esame  clinico  che  ha  escluso la presenza o il sospetto di animali infetti;
 d) lo  stabilimento  di  macellazione  e'  stato  preventivamente designato dalla regione o dalla provincia autonoma e si trova il piu' possibile vicino alla zona di sorveglianza;
 e) le  carni ottenute da tali animali devono essere sottoposte al trattamento di cui all'articolo 39.
 |  |  |  | Art. 38. Movimenti di animali di specie sensibili all'interno
 della zona di sorveglianza
 1.   All'interno   della  zona  di  sorveglianza  e'  vietato  ogni spostamento di animali delle specie sensibili dalle aziende.
 2.  Il  divieto  di  cui al comma 1, non si applica ai movimenti di animali che devono essere, alternativamente:
 a) condotti  a  pascoli situati entro la zona di sorveglianza. Lo spostamento  deve  essere  effettuato impedendo qualsiasi contatto di tali animali con quelli delle specie sensibili di altre aziende e non puo'   comunque   essere   effettuato   prima   di   quindici  giorni dall'avvenuta   registrazione  dell'ultimo  focolaio  nella  zona  di protezione;
 b) trasportati,  direttamente e sotto controllo ufficiale ai fini della  macellazione,  in  uno  stabilimento  di  macellazione situato all'interno della stessa zona;
 c) trasportati  ai  sensi dell'articolo 37, comma 2, nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite;
 d) trasportati  ai  sensi  dell'articolo 24,  comma 2, lettere a) e b), nel rispetto delle prescrizioni ivi stabilite.
 3.  La regione o la provincia autonoma puo' autorizzare i movimenti di animali per i fini di cui:
 a) al  comma 2,  lettera a),  solo se il veterinario ufficiale ha attestato,  in  base all'esame da lui effettuato su tutti gli animali delle  specie  sensibili presenti nell'azienda, e comprensivo di test su  campioni  prelevati conformemente al punto 2.2 dell'allegato III, l'inesistenza di animali sospetti di essere infetti o contaminati;
 b) al  comma 2,  lettera b),  solo se il veterinario ufficiale ha attestato  l'esecuzione delle misure di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a) e b), con risultati favorevoli.
 4.  I  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  rintracciano immediatamente  gli animali delle specie sensibili spediti dalla zona di  sorveglianza  durante  almeno i ventuno giorni precedenti la data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata  nella  zona di sorveglianza e ne informano immediatamente la regione  o  la  provincia  autonoma  e  il  Ministero  della  salute; quest'ultimo  trasmette  agli  altri  Stati  membri  le  informazioni pervenutegli in merito.
 5.   Le   autorizzazioni   di   cui   al   comma 3,  devono  essere immediatamente  comunicate  al  Ministero  della  salute a cura della regione o provincia autonoma che le ha rilasciate.
 |  |  |  | Art. 39. Misure applicabili alle carni fresche di animali di specie
 sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza
 e ai prodotti ottenuti da tali carni
 1. E' vietato immettere sul mercato:
 a) carni  fresche,  carni  macinate  e  preparazioni  di carni di animali  di specie sensibili provenienti dalla zona di sorveglianza e di prodotti ottenuti da tali carni;
 b) carni   fresche,  carni  macinate,  preparazioni  di  carni  e prodotti  a  base di carni di animali di specie sensibili prodotti in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza.
 2.  Il  divieto  di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni  fresche,  alle  carni macinate e alle preparazioni di carni se sono  state  prodotte  in  data  anteriore di almeno ventuno giorni a quella  presunta  del  primo  focolaio  di infezione manifestatosi in un'azienda  situata nella zona di protezione corrispondente e se, dal momento  della  produzione,  sono  state  immagazzinate e trasportate separatamente  dalle  carni  prodotte  dopo tale data. Il veterinario ufficiale    provvede   ad   identificare   dette   carni,   mediante l'apposizione    dei   contrassegni   che   le   rendano   facilmente distinguibili  da  quelle  che non possono essere spedite fuori dalla zona  di  sorveglianza;  il contrassegno utilizzabile e' stabilito in sede comunitaria.
 3.  Il  divieto  di cui al comma 1, lettera a), non si applica alle carni  fresche,  alle  carni  macinate  e  alle preparazioni di carni prodotte da animali trasportati allo stabilimento di macellazione nel rispetto delle medesime prescrizioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettere a), b), c), d)  ed e), e se dette carni sono state sottoposte alle misure previste dal comma 4.
 4.  Il  divieto  di cui al comma 1, lettera b), non si applica alle carni  fresche,  alle  carni  macinate  e  alle preparazioni di carni ottenute in stabilimenti situati nella zona di sorveglianza se:
 a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 b) nello   stabilimento   vengono  trasformate  unicamente  carni fresche, carni macinate o le preparazioni di carni di cui al comma 3, e  sottoposte  alle  prescrizioni  aggiuntive  di  cui  alla  parte B dell'allegato  VIII,  ovvero  che sono ottenute da animali allevati e macellati  al  di  fuori  della  zona  di  sorveglianza  o da animali trasportati  conformemente  alle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b);
 c) tutte le carni fresche, le carni macinate e le preparazioni di carni   riportano   la   bollatura  sanitaria  o  la  marchiatura  di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
 d) durante   l'intero  processo  di  produzione  tutte  le  carni fresche,  le  carni  macinate  o  le preparazioni di carni sono state chiaramente   identificate,   trasportate  e  immagazzinate  in  modo distinto   dalle   carni   fresche,  dalle  carni  macinate  e  dalle preparazioni  di  carni  non  ammissibili alla spedizione al di fuori della zona di protezione ai sensi del presente decreto.
 5.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera a), non si applica ai prodotti  a  base  di carne ottenuti con carni fresche provenienti da animali  di specie sensibili originari della zona di sorveglianza che recano  il  bollo  sanitario  di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005,  n.  117, e che sono trasportati, sotto controllo ufficiale, ad uno  stabilimento  designato  dalla  regione o provincia autonoma per essere  sottoposti  a un trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII.
 6.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera b), non si applica ai prodotti  a  base  di carne provenienti da stabilimenti situati nella zona  di sorveglianza e che sono conformi alle disposizioni di cui al comma 5 o sono ottenuti da carni conformi alle prescrizioni di cui al comma 4.
 7.   Il   veterinario   ufficiale   certifica   il  rispetto  delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6, quando le carni fresche, le carni macinate  e  le  preparazioni  di  carni  sono  destinate agli scambi intracomunitari  ed  effettua costanti verifiche sulla conformita' di detti  prodotti alle prescrizioni stabilite. Le regioni e le province autonome  attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche  sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle  aziende  sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute  un  elenco  degli  stabilimenti  da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero  della  salute  comunica  agli  altri  Stati  membri e alla Commissione  europea  l'elenco  di  tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti.  Quando i prodotti in questione, giungono in Italia da altri  Stati  membri,  i  servizi  veterinari delle aziende sanitarie devono  verificare,  anche su indicazione degli Uffici veterinari per gli  adempimenti  comunitari di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,   n.  27,  la  presenza  della  certificazione  veterinaria  di accompagnamento  e  la  sua completezza rispetto alle prescrizioni di cui  ai  commi 5  e  7,  applicando,  in  caso di non conformita', le procedure   di  cui  al  decreto  legislativo  30 gennaio  n.  28,  e successive modificazioni.
 8.  Nel  caso  di deroghe al divieto di cui al comma 1, disposte in sede   comunitaria,   la   regione   o  la  provincia  autonoma  puo' autorizzarne l'applicazione sul proprio territorio adottando appositi provvedimenti a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni specifiche  eventualmente  stabilite  dagli stessi organi comunitari, con  riguardo,  in  particolare, alla bollatura sanitaria delle carni ottenute  da  animali  delle  specie  sensibili  originari da zone di sorveglianza  mantenute per piu' di trenta giorni; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati al Ministero della salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.
 
 
 
 Note all'art. 39:
 - Per  il  regolamento  (CE) n. 853 del 2004, vedi note
 all'art. 25.
 - Per  il  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
 vedi note all'art. 25.
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 40. Misure applicabili al latte e ai prodotti lattiero-caseari
 di animali di specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza
 1. E' vietato immettere sul mercato:
 a) latte  proveniente  da  animali  di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e di prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte;
 b) latte   e  prodotti  lattiero-caseari  di  animali  di  specie sensibili prodotti nella zona di sorveglianza.
 2.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera a), non si applica al latte  di  animali  di  specie  sensibili  originari  della  zona  di sorveglianza  e  ai prodotti lattiero-caseari derivati da tale latte, se  sono  stati  prodotti  almeno  ventuno  giorni  prima  della data presunta del primo focolaio di infezione manifestatosi in una azienda situata  nella  zona  di  protezione  corrispondente e se dal momento della produzione sono stati immagazzinati e trasportati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari prodotti dopo tale data.
 3.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera a), non si applica al latte proveniente da animali di specie sensibili originari della zona di sorveglianza e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da tale latte se sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui alle parti A o B  dell'allegato  IX,  a  seconda  dell'uso  cui  sono  destinati. Il trattamento deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni di cui  al  comma 4,  in  stabilimenti situati all'interno della zona di sorveglianza   o,   se   nella  zona  di  sorveglianza  non  vi  sono stabilimenti,  presso  stabilimenti  designati  dalla regione o dalla provincia autonoma, situati all'esterno della zona di protezione e di sorveglianza.
 4.  Il  divieto  di  cui  al comma 1, lettera b), non si applica al latte  e ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti di cui al comma 3 se:
 a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 b) tutto  il  latte  utilizzato nello stabilimento e' conforme al disposto del comma 3 o e' stato ottenuto da animali esterni alla zona di sorveglianza e di protezione;
 c) nel  corso  di  tutto il processo produttivo il latte e' stato chiaramente  identificato, trasportato ed immagazzinato separatamente dal  latte  e  dai  prodotti lattiero-caseari non destinati ad essere spediti fuori della zona di sorveglianza;
 d) il  trasporto  di  latte  crudo da aziende situate al di fuori della  zona di protezione e di sorveglianza verso gli stabilimenti e' stato  effettuato  con  veicoli  che sono stati puliti e disinfettati precedentemente  alle  operazioni  di  trasporto e che in seguito non hanno  avuto  contatti  con  aziende  della  zona  di protezione e di sorveglianza in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
 5.  Negli  stabilimenti di cui al comma 3, il veterinario ufficiale deve  certificare  il  rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, quando   il   latte  e'  destinato  agli  scambi  intracomunitari  ed effettuare   costanti   verifiche  sulla  conformita'  di  esso  alle prescrizioni  stabilite.  Le  regioni e le province autonome attuano, nell'ambito  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  verifiche sul controllo  di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie  e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute  un  elenco  degli  stabilimenti  da esse riconosciuti ai fini della  predetta certificazione nonche' ogni successiva variazione; il Ministero  della  salute  comunica  agli  altri  Stati  membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando il latte giunge in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie verificano, anche su indicazione degli Uffici veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria  di  accompagnamento  e  la sua completezza rispetto alle prescrizioni   di   cui  al  comma 6,  applicando,  in  caso  di  non conformita',  le  procedure  di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
 6.  Il  trasporto  di  latte crudo da aziende situate nella zona di sorveglianza  a  stabilimenti  situati  al  di  fuori  delle  zone di protezione  e  di  sorveglianza  e  la  trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori delle zone  di  protezione  e di sorveglianza di latte crudo proveniente da animali   di  specie  sensibili  tenuti  all'interno  della  zona  di sorveglianza  deve essere autorizzata dalla regione o dalla provincia autonoma che deve altresi' prestabilire l'itinerario per il trasporto verso  lo  stabilimento  da  essa  stessa individuato ed emanare ogni altra opportuna istruzione;
 b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti  e  disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti  e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto  e  attrezzati in modo da evitare una dispersione del virus afoso  nell'aria  o  per qualsiasi altra via durante le operazioni di carico e scarico del latte;
 c) prima  di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di  animali  di  specie sensibili i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono  essere  puliti  e  disinfettati  e  il veicolo, dopo l'ultima disinfezione e prima di lasciare la zona di controllo, non deve avere contatti successivi con aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza in cui sono presenti animali di specie sensibili;
 d) i  mezzi  di  trasporto  devono  essere utilizzati nell'ambito dell'area  geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati  a  cura  dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere   appositamente  contrassegnati;  il  loro  spostamento  verso un'altra  area  puo'  avvenire  solo  previa  pulizia  e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
 7.  E' vietato raccogliere e trasportare campioni di latte crudo di animali  di  specie  sensibili  da  aziende  situate  nella  zona  di sorveglianza  verso  laboratori  diversi  da  quelli  autorizzati dal Ministero  della  salute nonche' procedere, in detti laboratori, alla trasformazione  del  latte.  Il  campionamento  ed  il  trasporto dei campioni di latte devono essere svolti sotto controllo ufficiale.
 
 
 
 Nota all'art. 40:
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 41. Trasporto, distribuzione e spargimento di stallatico
 e letame di animali di specie sensibili prodotti
 nella zona di sorveglianza
 1. All'interno e all'esterno della zona di sorveglianza, e' vietato il trasporto ed ogni forma di scambio, di immissione sul mercato e di spandimento di stallatico e di letame proveniente da aziende ed altre installazioni,  quali  quelle  di  cui all'articolo 16, situate nella medesima zona e in cui sono presenti animali delle specie sensibili.
 2.  In deroga al divieto di cui al comma 1, in casi eccezionali, la regione  o  la provincia autonoma puo' autorizzare, sentito il Centro di  cui  all'articolo 69,  mediante  mezzi di trasporto accuratamente puliti  e disinfettati prima e dopo l'uso, il trasporto di stallatico o letame da utilizzare in aree da essa prestabilite all'interno della zona  di sorveglianza, a sufficiente distanza dalle aziende in cui si trovano  animali  delle  specie  sensibili, solo se e' rispettata una delle seguenti condizioni:
 a) il  veterinario  ufficiale attesta l'esecuzione di un esame su tutti gli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda il cui esito  ha escluso la presenza di animali sospetti di essere infettati dal  virus  dell'afta  epizootica  e  se lo stallatico o il letame e' sparso  a  livello  del  suolo, in modo da evitare una diffusione del virus afoso nell'aria e, se il terreno viene immediatamente arato, in modo da incorporarvi lo stallatico o il letame;
 b) il  veterinario  ufficiale  attesta  l'esecuzione  di un esame clinico   di  tutti  gli  animali  delle  specie  sensibili  presenti nell'azienda con esito negativo e se lo stallatico e' interrato;
 c) lo  stallatico  e'  assoggettato alle medesime disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, lettera a).
 3.  I provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente comunicati  al  Ministero  della  salute a cura della regione o della provincia autonoma interessata.
 |  |  |  | Art. 42. Misure applicabili ad altri prodotti di origine
 animale prodotti nella zona di sorveglianza
 1. L'immissione sul mercato dei prodotti di origine animale diversi da  quelli  di  cui  agli  articoli 39, 40 e 41, e' assoggettata alle misure stabilite agli articoli 28, 30, 31 e 32.
 |  |  |  | Art. 43. Misure supplementari applicate nella zona di sorveglianza
 1. Ferme restando le misure di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41 e  42, il Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro  nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo' disporre ogni misura  supplementare  ritenuta  necessaria per meglio contrastare il virus  dell'afta epizootica, tenuto conto delle specifiche condizioni epidemiologiche,  zootecniche,  commerciali e sociali esistenti nelle aree  considerate;  nel  caso  di  misure  specifiche per limitare il movimento  di  equidi, si tiene conto di quelle previste all'allegato VI.
 2.   I   servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  assicurano l'applicazione delle misure di cui al comma 1.
 |  |  |  | Art. 44. Revoca delle misure nella zona di sorveglianza
 1.  L'autorita'  sanitaria  territorialmente  competente  revoca le misure disposte nella zona di sorveglianza solo se:
 a) sono   trascorsi  almeno  trenta  giorni  dall'abbattimento  e dall'eliminazione  in  condizioni  di  sicurezza di tutti gli animali delle  specie sensibili dall'azienda di cui all'articolo 10, comma 1, nonche'  dal  completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nella stessa azienda ai sensi dell'articolo 11;
 b) nella  zona di protezione sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettere a) e b);
 c) e' stata effettuata, con esito negativo, un'indagine.
 2.  L'indagine  di  cui  al  comma 1,  lettera c),  deve comprovare l'assenza  di infezione nella zona di sorveglianza ed essere eseguita in   conformita'   alle  disposizioni  dell'allegato  III,  punto  1, comprendendovi le misure di cui al punto 2.4 all'allegato III, basate sui criteri di cui all'allegato III, punto 2.1.
 |  |  |  | Art. 45. Regionalizzazione
 1.  Fatte  salve le misure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  28,  e  successive  modificazioni,  in  particolare quelle cautelari  di salvaguardia, se nonostante le misure adottate ai sensi del  presente  decreto  vi  e'  la possibilita' di una diffusione del virus  dell'afta epizootica e l'epizoozia assume carattere estensivo, o  se  e'  stata  disposta  la vaccinazione d'emergenza, il Ministero della salute:
 a) sentiti  i  Servizi  veterinari delle regioni e delle province autonome  interessate,  dispone, anche tramite il Centro nazionale di lotta  di  cui  all'articolo 69,  la regionalizzazione del territorio nazionale,  distinguendo  la  zona o le zone soggette a restrizioni e quelle indenni dalla malattia;
 b) notifica  alla Commissione europea i dati relativi alle misure applicate nella zona soggetta a restrizioni ai fini del loro esame ed approvazione, apportandovi le eventuali modifiche da essa richieste.
 2.  Fermo  restando  l'obbligo  di  provvedere  in  conformita'  al comma 1,  lettera a),  il Ministero della salute adotta altresi' ogni ulteriore   provvedimento  per  conformarsi  a  quanto  eventualmente disposto  in  sede  comunitaria con riguardo alla regionalizzazione e alle  misure  applicabili  nelle  zone  soggette  a  restrizioni e ne verifica  la  corretta  applicazione  da  parte delle regioni e delle province autonome.
 3.  Per  consentire  l'individuazione  della  zona  da sottoporre a restrizioni, il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 e il gruppo  di  esperti  di  cui all'articolo 75, forniscono al Ministero della  salute  un'approfondita valutazione congiunta della situazione epidemiologica, con particolare riguardo al probabile momento e luogo di  introduzione  del  virus dell'afta epizootica, alla sua possibile diffusione e al periodo di tempo richiesto per la sua eradicazione.
 4.  Nella  delimitazione  della  zona  soggetta  a  restrizioni, il Ministero della salute tiene conto dei confini amministrativi e delle barriere   geografiche.   Sulla   base  dei  risultati  dell'indagine epidemiologica  di  cui  all'articolo 13,  il Ministero della salute, anche  tramite  il  Centro  nazionale di lotta di cui all'articolo 69 puo'  ridurre la zona soggetta a restrizioni ad un'area di dimensioni non  inferiori  ad  una  provincia  e,  se  necessario, alle province circostanti;  in caso di propagazione del virus dell'afta epizootica, il Ministero della salute dispone l'ampliamento della zona soggetta a restrizioni, includendovi ulteriori regioni o province.
 
 
 
 Nota all'art. 45:
 - Per  il  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 28,
 vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 46. Misure applicate in una zona soggetta a restrizioni
 1.  Nel  caso  di  regionalizzazione,  i  servizi  veterinari delle aziende   sanitarie  dispongono  e  verificano  l'applicazione  delle seguenti misure:
 a) all'interno  della zona sottoposta a restrizioni, il controllo del  trasporto e dei movimenti di animali delle specie sensibili, dei prodotti  di  origine  animale,  delle merci e dei mezzi di trasporto considerati potenziali vettori del virus aftoso;
 b) l'individuazione   e  il  contrassegno,  in  conformita'  alla normativa  comunitaria, delle carni fresche e del latte crudo nonche' delle  scorte di altri prodotti non ammissibili alla spedizione al di fuori della zona soggetta a restrizioni;
 c) l'obbligo  di certificazione specifica degli animali di specie sensibili  e  dei  prodotti  derivati  da  tali  animali  nonche'  la bollatura  sanitaria,  in conformita' alla normativa comunitaria, dei prodotti  per  il consumo umano destinati alla spedizione fuori dalla zona  soggetta  a  restrizioni  e  per  i  quali  e' consentita detta spedizione.
 2.  Nel  caso  di  regionalizzazione,  oltre  alle misure di cui al comma 1,   i   servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  devono individuare:
 a) i  movimenti  degli  animali di specie sensibili spediti dalla zona  soggetta  a  restrizioni  verso  altri Stati membri nel periodo compreso  tra  la  data  presunta di introduzione del virus dell'afta epizootica  e  la  data di applicazione della regionalizzazione; tali animali  devono  essere  isolati  sotto  controllo  veterinario  fino all'avvenuta  esclusione  ufficiale  della  presenza di una possibile infezione o contaminazione;
 b) le  carni fresche, il latte crudo e i prodotti a base di latte crudo  ottenuti  da  animali  di specie sensibili prodotti nella zona soggetta a restrizioni tra la data presunta di introduzione del virus dell'afta    epizootica    e    la   data   di   applicazione   della regionalizzazione.  Le  carni  fresche  devono  essere  sottoposte  a trattamento,  sotto  controllo  ufficiale, ai sensi del punto 1 nella parte  A  dell'allegato  VII  e il latte crudo e i prodotti a base di latte  crudo  devono essere sottoposti a trattamento, sotto controllo ufficiale,  ai sensi della parte A o B dell'allegato IX a seconda del loro  utilizzo  o  tenuti  presso il luogo in cui sono stati reperiti fino   all'avvenuta   esclusione  ufficiale  della  presenza  di  una possibile contaminazione da virus dell'afta epizootica.
 3.   I   servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  provvedono all'individuazione  degli  animali  e dei prodotti di cui al comma 2, inviati  in  Italia  in  provenienza  da  zone  di altri Stati membri soggette a restrizioni, avvalendosi della collaborazione degli Uffici veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo  n. 27 del 1993, adottando su detti animali e prodotti le medesime  misure  di  cui  allo  stesso comma 2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie comunicano immediatamente alla regione o alla provincia  autonoma  e  al  Ministero  della salute i risultati delle indagini  effettuate  e  i  provvedimenti  adottati sugli animali e i prodotti ai sensi del presente comma e del comma 2.
 4.  Il  Ministero  della salute adotta i provvedimenti, necessari a conformarsi  alle  misure  specifiche  eventualmente disposte in sede comunitaria,   ai   sensi   dell'articolo 4,   comma 4,  del  decreto legislativo  27 maggio  2005,  n. 117, relativi, in particolare, alla bollatura  sanitaria  di  prodotti  derivati  da  animali  di  specie sensibili originari della zona soggetta a restrizioni e non destinati ad essere immessi sul mercato al di fuori di detta zona e ne verifica la  corretta  applicazione  da  parte  delle regioni e delle province autonome.
 
 
 
 Note all'art. 46:
 - Per  il decreto legislativo n. 27 del 1993, vedi note
 all'art. 25.
 - L'art.  4,  comma 4 del decreto legislativo 27 maggio
 2005, n. 117 cosi' recita:
 «4.   Le  deroghe  di  cui  al  presente  articolo sono
 adottate  con  provvedimento  del  Ministero  della salute,
 d'intesa  con  la  regione  o  le  regioni interessate, nel
 rispetto  delle prescrizioni di cui agli allegati II e III,
 numero  1,  nonche'  ad  ogni altra specifica disposizione,
 anche modificativa, adottata in sede comunitaria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 47. Identificazione degli animali di specie sensibili
 1.  Fermo restando il rispetto della normativa sull'identificazione di  animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suidi, in caso  di  insorgenza  sul territorio nazionale di un focolaio di afta epizootica,   i  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie  e  i veterinari  ufficiali  consentono l'uscita degli animali delle specie sensibili dall'azienda in cui si trovano solo dopo aver accertato che gli  stessi  sono stati identificati mediante l'apposito contrassegno supplementare  individuato  dal Ministero della salute, anche tramite il  Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, nell'ambito del Piano   nazionale  di  emergenza  di  cui  all'allegato  XVII  o  con successivi  provvedimenti,  e  nel rispetto delle modalita' stabilite dallo  stesso  Ministero;  il  contrassegno  deve essere permanente e indelebile e permettere una rapida localizzazione dei movimenti degli animali e la loro azienda di origine o qualsiasi altra azienda da cui provengono.
 2.  Nei  casi  di  cui agli articoli 15, comma 1, lettera a), e 16, comma 1,  il  Ministero  della  salute,  in  accordo  con  i  Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, puo', in circostanze  specifiche  e  tenuto  conto della situazione sanitaria, autorizzare  modalita'  diverse  da  quelle  di  cui  al comma 1, che consentono  la  localizzazione  rapida  dei movimenti degli animali e della  loro  azienda  di  origine o di qualsiasi altra azienda da cui provengono.
 3.  Il  Ministero della salute comunica alla Commissione europea le modalita'  per  l'identificazione  degli  animali o la determinazione dell'azienda di origine, adottate ai sensi dei commi 1 e 2.
 4.  Nel caso di ricorso alle vaccinazioni di cui agli articoli 52 e 53,  il  Ministero  della  salute assicura l'adeguamento delle misure nazionali  adottate  in  conformita'  ai  commi 1  e 2 alle eventuali diverse disposizioni adottate in sede comunitaria.
 |  |  |  | Art. 48. Controllo dei movimenti degli animali in caso
 di focolaio di afta epizootica
 1.  In  caso di focolaio di afta epizootica e al fine di assicurare il  controllo  dei  movimenti  degli  animali delle specie sensibili, nella  zona  soggetta  a  restrizione  ai  sensi dell'articolo 45, su richiesta dei servizi veterinari delle aziende sanitarie:
 a) i  proprietari devono fornire ogni utile informazione relativa agli  animali  delle  specie sensibili entrati o usciti dalla propria azienda,   o  almeno  i  dati  di  cui  all'articolo 12  del  decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
 b) le  persone addette al trasporto o alla commercializzazione di animali  di  specie  sensibili devono fornire ogni utile informazione relativa   ai   movimenti   degli   animali  da  essi  trasportati  o commercializzati, o almeno i dati di cui agli articoli 10, comma 2, e 11,  comma 2,  lettera c), del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 2.  Il  Ministero della salute, in accordo con i Servizi veterinari della regione e delle province autonome interessate, anche tramite il Centro  nazionale  di  lotta  di  cui  all'articolo 69, puo' limitare l'applicazione  di  talune o di tutte le misure di cui al comma 1, ad una parte della zona soggetta a restrizione.
 
 
 
 Note all'art. 48:
 - Gli   articoli 12,   10,   comma 2,  e  11,  comma 2,
 lettera c)  del  decreto  legislativo 22 maggio 1999, cosi'
 recitano:
 «Art.  12.  -  1. Presso il Ministero della sanita', le
 regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
 aziende  unita'  sanitarie  locali e' istituita, nei limiti
 della   spesa   autorizzata   da   appositi   provvedimenti
 legislativi,  una  banca  dati  informatizzata collegata in
 rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2,
 3  e  4;  tali  informazioni  sono  trasmesse dalle aziende
 unita' sanitarie locali, per via informatica, alle regioni,
 alle  province  autonome  e  al Ministero della sanita'; il
 Ministero  per  le  politiche  agricole  e'  interconnesso,
 attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati,
 ai   fini   dell'espletamento  delle  funzioni  di  propria
 competenza.
 2.  In  relazione a ciascun animale della specie bovina
 sono indicati:
 a) il codice di identificazione;
 b) la data di nascita;
 c) il sesso;
 d) la razza o il mantello;
 e) il  codice  di  identificazione della madre o, nel
 caso  di  animale importato da un Paese terzo, il numero di
 identificazione  attribuito conformemente alle disposizioni
 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
 1996,  n. 317, e successive modifiche, nonche' il numero di
 identificazione di origine;
 f) il   numero  di  identificazione  dell'azienda  di
 nascita;
 g) i   movimenti   di   ciascun   animale  a  partire
 dall'azienda  di  nascita  e,  per gli animali importati da
 Paesi terzi, dall'azienda di importazione;
 h) la data del decesso o della macellazione;
 i) i numeri di identificazione di tutte le aziende in
 cui  l'animale  e'  stato  custodito  e  le date di ciascun
 movimento.
 3.  In  relazione  agli animali della specie suina sono
 indicati:
 a) il  numero di registrazione dell'azienda d'origine
 o   dell'allevamento   d'origine,  nonche'  il  numero  del
 certificato sanitario, quando prescritto;
 b) il  numero  di registrazione dell'ultima azienda o
 dell'ultimo  allevamento  e,  per  gli animali importati da
 Paesi terzi, dell'azienda di importazione.
 4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:
 a) il  numero  di identificazione che deve contenere,
 oltre  la  sigla  IT  che  individua  lo Stato italiano, un
 codice che non superi i dodici caratteri;
 b) il  nome  e  l'indirizzo  del  proprietario, della
 persona fisica o giuridica responsabile.
 4-bis. Le informazioni di cui al comma 4, limitatamente
 agli  animali  della specie suina, sono fornite a decorrere
 dal 31 dicembre 2000.
 5.  La  banca  dati  di cui al comma 1 e' aggiornata in
 modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi
 della   legge   7   agosto   1990,   n.  241,  le  seguenti
 informazioni:
 a) il  numero  di identificazione degli animali della
 specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali
 della  specie  suina,  le  informazioni  di cui al comma 3,
 lettera a);
 b) un  elenco  dei movimenti di ciascun animale della
 specie  bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli
 animali   importati   da   paesi   terzi,  dall'azienda  di
 importazione;   per  gli  animali  della  specie  suina  le
 informazioni di cui al comma 3, lettera b).
 5-bis.  Le  informazioni di cui al comma 5, lettera b),
 limitatamente   agli   animali  della  specie  suina,  sono
 fornite:
 a) per   gli  animali  in  partenza  dall'azienda  di
 nascita, entro il 31 dicembre 2001;
 b) per  gli  animali  in  partenza  da tutte le altre
 aziende, entro il 31 dicembre 2002.
 6.  Le  informazioni  di cui al comma 5 sono conservate
 nella  banca  dati  per  almeno  i  tre  anni successivi al
 decesso  dell'animale,  se  di  specie bovina, o successivi
 all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso
 di animali della specie suina.
 6-bis.  Limitatamente alla movimentazione degli animali
 della  specie  suina,  la registrazione nella banca dati di
 cui al comma 1 deve comprendere almeno: il numero dei suini
 spostati,  il  numero  di  identificazione  dell'azienda  o
 dell'allevamento  di partenza, il numero di identificazione
 dell'azienda  o  dell'allevamento  di  arrivo,  la  data di
 partenza o la data di arrivo.».
 «Art. 10 - 1. (Omissis).
 2. Il trasportatore deve:
 a) tenere  e  conservare  per  almeno  tre  anni, per
 ciascun  veicolo utilizzato per il trasporto degli animali,
 un registro contenente le seguenti informazioni:
 1)  luogo,  data,  nome,  o  ragione sociale, delle
 aziende o dei centri di raccolta dai quali gli animali sono
 stati prelevati e relativo indirizzo;
 2)  luogo  e  data  della  consegna degli animali e
 nome,  o  ragione  sociale,  e indirizzo dei destinatari di
 essi;
 3) specie e numero degli animali trasportati;
 4) data e luogo delle operazioni di disinfezione;
 5)  dati  relativi alla certificazione sanitaria di
 accompagnamento degli animali;
 b) provvedere  affinche' tra la partenza dall'azienda
 o  dal  centro di raccolta d'origine e l'arrivo al luogo di
 destinazione,  gli  animali  non  entrino  in  contatto con
 animali di qualifica sanitaria inferiore.
 «Art. 11. - 1. (Omissis).
 2. Il commerciante deve:
 a) - b) (omissis);
 c) iscrivere   in   un   registro,   o   su  supporto
 informatico,   in   base   ai   certificati   sanitari   di
 accompagnamento  degli animali oppure ai numeri o marchi di
 identificazione  degli  stessi,  conservandone  i  dati per
 almeno tre anni:».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 49. Uso, fabbricazione, vendita e controllo dei vaccini
 1. E' vietato l'uso di vaccini anti-aftosi e la somministrazione di sieri  iper-immuni  contro  l'afta;  in deroga al divieto, l'uso e la somministrazione  dei  citati prodotti e' consentita solo su espressa disposizione  adottata  dal Ministero della salute nei casi stabiliti dal  presente  decreto e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso fissate.
 2.   Ferma  restando  l'applicazione  delle  vigenti  modalita'  di controllo,   il  Ministero  della  salute  puo'  adottare  misure  di controllo ulteriori:
 a) per la produzione, il deposito, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini anti-aftosi sul territorio nazionale;
 b) per la commercializzazione sul territorio nazionale di vaccini anti-aftosi .
 3.  L'uso  di  vaccini anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione dell'immunita'   attiva   negli   animali  di  specie  sensibili,  in particolare  per le ricerche di laboratorio, le ricerche scientifiche o i test di vaccini e' soggetto ad autorizzazione del Ministero della salute che ne stabilisce le relative condizioni e ne fissa, altresi', le condizioni di bio-sicurezza e le misure di controllo.
 4.  Le  attivita'  di  controllo  di cui al presente articolo, sono assicurate  in  via  ordinaria  dai  servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 |  |  |  | Art. 50. Vaccinazione d'emergenza
 1.  La  vaccinazione  d'emergenza e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69, se ricorre una delle seguenti condizioni:
 a) vi  e'  stata  la  conferma  di  uno  o  piu'  focolai di afta epizootica sul territorio nazionale e vi e' la minaccia di diffusione della malattia;
 b) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della  posizione geografica dei focolai di afta epizootica notificati da  un  altro  Stato  membro  o  delle  condizioni meteorologiche ivi prevalenti;
 c) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa di contatti epidemiologicamente significativi tra aziende nazionali e aziende che detengono animali di specie sensibili in uno Stato membro in cui sono presenti focolai di afta epizootica;
 d) il territorio nazionale, o parte di esso, e' a rischio a causa della   posizione   geografica   o  delle  condizioni  meteorologiche prevalenti  in  un paese terzo limitrofo in cui sono presenti focolai di afta epizootica.
 2.  Per  i  fini di cui al comma 1, il Ministero della salute tiene conto  delle  misure  di  cui  all'articolo 15  e  dei criteri di cui all'allegato X.
 3.  Prima  di  adottare  il  provvedimento  di  cui  al comma 1, il Ministero  della  salute chiede l'approvazione in sede comunitaria da parte  del  Comitato  permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
 4. In deroga al comma 3, il Ministero della salute puo' adottare il provvedimento  di cui al comma 1, e disporre l'immediata applicazione della  vaccinazione  d'emergenza  in conformita' al presente decreto, notificando preliminarmente la sua decisione alla Commissione europea unitamente ai dati di cui all'articolo 51.
 5. Oltre ai casi di cui al comma 1, la vaccinazione di emergenza e' disposta  con  provvedimento  del  Ministero  della  salute, anche su richiesta della Commissione europea.
 6.  Il  Ministero della salute assicura in ogni caso l'applicazione delle misure riguardanti la vaccinazione d'emergenza adottate in sede comunitaria,  modifica, se necessario, il contenuto del provvedimento di  cui  al  comma 1 per tenerne conto, e verifica l'attuazione delle misure riguardanti la vaccinazione d'emergenza da parte delle regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 51. Condizioni per la vaccinazione d'emergenza
 1. Il provvedimento di cui all'articolo 50, comma 1, indica almeno:
 a) la   delimitazione,  ai  sensi  dell'articolo 45,  della  zona geografica in cui si effettua la vaccinazione d'emergenza;
 b) le specie e l'eta' degli animali da vaccinare;
 c) la durata della campagna di vaccinazione;
 d) il  divieto di spostamento degli animali vaccinati e di quelli non  vaccinati  delle  specie sensibili, nonche' dei prodotti da essi derivati;
 e) le  modalita' d'identificazione supplementare e permanente, ai sensi   dell'articolo 47,   comma 3,   nonche'  quelle  di  specifica registrazione degli animali vaccinati ;
 f) ogni  altro  aspetto  ritenuto  necessario per fronteggiare la situazione di emergenza.
 2.   La   vaccinazione  d'emergenza  e'  effettuata  applicando  le disposizioni  dell'articolo 52,  indipendentemente  dal fatto che gli animali   restino   in   vita,  o  vengano  macellati,  ovvero  siano successivamente abbattuti ed eliminati.
 3.  Il  Ministero  della  salute, le regioni e le province autonome concordano  ed  attuano un programma d'informazione al pubblico sulla sicurezza  della  carne,  del  latte  e dei prodotti lattiero-caseari provenienti  dagli  animali  vaccinati  che sono destinati al consumo umano.
 |  |  |  | Art. 52. Vaccinazione profilattica
 1.  La  vaccinazione profilattica e' disposta con provvedimento del Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 che, contestualmente, stabilisce almeno:
 a) la regionalizzazione della zona di vaccinazione in conformita' alle  disposizioni dell'articolo 45, effettuandola, se necessario, in collaborazione con gli Stati membri limitrofi;
 b) la  sua  rapida  esecuzione,  in  conformita' con le norme e i principi di igiene e bio-sicurezza in modo da evitare la propagazione del virus dell'afta epizootica;
 c) la  verifica,  da  parte  dei servizi veterinari delle aziende sanitarie  e dei veterinari ufficiali, dell'avvenuta attuazione delle misure  applicabili  nella zona di vaccinazione e del mantenimento di quelle stabilite agli articoli 45, 46, 47 e 48.
 2.   Ferme  restando  le  verifiche  da  attuare  a  seguito  delle disposizioni  adottate  ai  sensi  del  comma 1, i servizi veterinari delle   aziende   sanitarie,  se  la  zona  di  vaccinazione  include totalmente o parzialmente la zona di protezione o di sorveglianza:
 a) mantengono  le  misure  stabilite  dal presente decreto per la zona   di  protezione  o  di  sorveglianza  nella  parte  della  zona interessata  dalla  vaccinazione fino all'avvenuta revoca delle prime ai sensi degli articoli 36 o 44;
 b) applicano,  per la zona di vaccinazione, le disposizioni degli articoli 54,  55,  56,  57  e  58  successivamente  alla revoca delle restrizioni relative alla zona di protezione e di sorveglianza.
 3.  A  seguito  dell'adozione  del provvedimento di cui al comma 1, intorno alla zona di vaccinazione, i servizi veterinari delle aziende sanitarie   delimitano,  inoltre,  una  zona  di  sorveglianza,  come definita  dall'Ufficio internazionale delle epizoozie, di profondita' non  inferiore a 10 km calcolata dal perimetro della medesima zona di vaccinazione.  In  tale  zona  di  sorveglianza, i servizi veterinari delle aziende sanitarie:
 a) dispongono il divieto di vaccinazione;
 b) intensificano la sorveglianza;
 c) sottopongono  a  controlli  i  movimenti  degli  animali delle specie sensibili.
 4.  E'  mantenuta  operativa  la  zona  di  sorveglianza  di cui al comma 3,    fino   all'avvenuto   ripristino   della   qualifica   di ufficialmente  indenne  da  afta  epizootica  e  da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 61.
 |  |  |  | Art. 53. Vaccinazione soppressiva
 1.  La  vaccinazione  soppressiva e' disposta con provvedimento del Ministero  della  salute,  in  accordo con i Servizi veterinari della regione  e  delle  province  autonome  interessate,  anche tramite il Centro  nazionale  di  lotta  di  cui  all'articolo 69,  che  adotta, contestualmente,  ogni  necessaria  misura di controllo, includendovi almeno  quelle  dell'articolo 21.  Il Ministero della salute notifica alla  Commissione  europea  il  proprio  provvedimento e le misure di controllo adottate.
 2. La vaccinazione soppressiva e' effettuata esclusivamente:
 a) all'interno di una zona di protezione;
 b) in  aziende  preventivamente identificate e nelle quali devono essere  applicate  le  misure  di cui all'articolo 10, comma 1, ed in particolare quelle indicate alla lettera a) dello stesso articolo 10. Tuttavia, per ragioni logistiche, in deroga all'articolo 10, comma 1, lettera a),  i  servizi  veterinari  delle  aziende sanitarie possono ritardare  l'abbattimento  degli animali in tali aziende per il tempo necessario   ad   assicurare  il  rispetto  del  decreto  legislativo 1° settembre  1998,  n.  333,  e  successive  modificazioni,  e delle prescrizioni dell'articolo 10, comma 1, lettera c).
 3.  Le  regioni  e  le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita'  istituzionali,  dispongono  l'applicazione,  da  parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, delle misure del presente articolo, di quelle di cui agli articoli 50, 51 e 52, nonche' di ogni altra  misura  disposta  dal  Ministero  della salute e ne verificano l'esecuzione.
 
 
 
 Nota all'art. 53:
 - Per  il decreto legislativo 1° settmbre 1998, n. 333,
 vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 54. Misure applicabili nella zona di vaccinazione
 nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione
 d'emergenza e almeno 30 giorni dopo il suo completamento
 1. Nel periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e  almeno  trenta  giorni dopo il suo completamento, cosiddetta «fase 1», nella zona di vaccinazione, su proposta del servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente:
 a) dispone  il divieto dei movimenti di animali vivi delle specie sensibili  tra  aziende  all'interno  e  all'esterno  della  zona  di vaccinazione.  In  deroga  al  divieto,  la  regione  o  la provincia autonoma  puo' autorizzare, previa ispezione clinica degli animali in questione  e  degli allevamenti d'origine o di spedizione, effettuata da  veterinari  ufficiali, il trasporto diretto di animali vivi delle specie  sensibili,  ai  fini della loro immediata macellazione, in un stabilimento di macellazione da essa designato, situato nella zona di vaccinazione o, in casi eccezionali, in prossimita' della medesima;
 b) con   riguardo   alle  carni  fresche  di  animali  vaccinati, macellati durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta giorni dopo il suo completamento, dispone e il veterinario ufficiale verifica:
 1)  l'obbligo di bollatura, in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
 2) l'obbligo di immagazzinamento e di trasporto separati rispetto alle  carni  sprovviste del bollo di cui al numero 1), nonche' quello di  successivo trasporto in recipienti ermeticamente chiusi verso uno stabilimento  designato  dalla  regione o dalla provincia autonoma ai fini  del  trattamento  in  conformita'  del  punto  1  nella parte A dell'allegato VII;
 c) con  riguardo al latte e ai prodotti lattiero-caseari ottenuti da   animali   vaccinati,  ne  dispongono  l'immissione  sul  mercato all'interno  o  all'esterno  della  zona  di vaccinazione solo se, in funzione  dell'utilizzo finale sia per il consumo umano che non, essi sono   stati  sottoposti  almeno  ad  uno  dei  trattamenti  previsti all'allegato  IX,  parti A e B. Il trattamento deve essere effettuato nel   rispetto   delle   prescrizioni   di  cui  al  comma 2,  presso stabilimenti  situati  nella  zona  di vaccinazione o, qualora non vi sono  stabilimenti  in  tale  zona, presso stabilimenti situati al di fuori  della  zona  di vaccinazione verso i quali il latte crudo deve essere trasportato nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4.
 2. Per i fini di cui alla lettera c) del comma 1:
 a) lo   stabilimento   deve  operare  sotto  controllo  ufficiale permanente;
 b) tutto  il  latte  utilizzato  nello  stabilimento  deve essere conforme  a  quanto  disposto  alla lettera c) del comma 1, oppure il latte   crudo   deve  provenire  da  animali  esterni  alla  zona  di vaccinazione;
 c) durante  l'intero  processo di produzione il latte deve essere chiaramente  identificato  ed  essere  trasportato  ed  immagazzinato separatamente   dal  latte  crudo  e  dai  prodotti  lattiero-caseari derivati  dal latte crudo non destinati ad essere spediti fuori della zona di vaccinazione;
 d) il  trasporto  di  latte  crudo da aziende situate al di fuori della  zona  di  vaccinazione  verso  gli  stabilimenti  deve  essere effettuato   in   veicoli   che  sono  stati  puliti  e  disinfettati precedentemente  alle  operazioni  di  trasporto e che in seguito non hanno avuto contatti con aziende della zona soggetta a restrizioni in cui sono tenuti animali di specie sensibili.
 3.   Il   veterinario   ufficiale   certifica   il  rispetto  delle prescrizioni  di  cui  al  comma 1, lettera b), le carni fresche sono destinate  agli  scambi  intracomunitari.  Le  regioni  e le province autonome  attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche  sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle  aziende  sanitarie  e,  ai  fini degli scambi intracomunitari, forniscono  preventivamente al Ministero della salute un elenco degli stabilimenti  presso  i  quali e' stato certificato il rispetto delle predette   prescrizioni   nonche'   ogni  successiva  variazione;  il Ministero  della  salute  comunica  agli  altri  Stati  membri e alla Commissione  europea  l'elenco  di  tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti.   Quando  le  carni  fresche  giungono  in  Italia  in provenienza da altri Stati membri, i servizi veterinari delle aziende sanitarie  devono  verificare,  anche  su  indicazione  degli  Uffici veterinari   per   gli  adempimenti  comunitari  di  cui  al  decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria  di  accompagnamento  e  la sua completezza rispetto alle citate  prescrizioni  per  esse stabilite, applicando, in caso di non conformita', le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio n. 28, e successive modificazioni.
 4. Il trasporto di latte crudo da aziende situate all'interno della zona  di vaccinazione verso stabilimenti situati al di fuori di detta zona  e la trasformazione di detto latte devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 a) la trasformazione negli stabilimenti situati al di fuori della zona  di  vaccinazione  di  latte crudo prodotto da animali di specie sensibili  tenuti  all'interno della zona di vaccinazione deve essere autorizzata  dalla  regione  o  provincia  autonoma che deve altresi' prestabilire  l'itinerario  per  il  trasporto verso lo stabilimento, individuare  espressamente  lo  stabilimento  ed  emanare  ogni altra opportuna istruzione;
 b) il trasporto deve essere effettuato con veicoli che sono stati puliti  e  disinfettati precedentemente alle operazioni di trasporto, costruiti  e mantenuti in modo da evitare perdite di latte durante il trasporto  e attrezzati in modo da evitare dispersioni sotto forma di aerosol durante le operazioni di carico e scarico del latte;
 c) prima  di lasciare l'azienda in cui e' stato raccolto il latte di  animali  di specie sensibili, i tubi di raccordo, i pneumatici, i passaruote, le parti inferiori del veicolo e ogni versamento di latte devono  essere  puliti  e  disinfettati  e  il veicolo, dopo l'ultima disinfezione  e  prima  di lasciare la zona di vaccinazione, non deve avere   contatti   successivi  con  aziende  situate  nelle  zone  di vaccinazione in cui sono presenti animali di specie sensibili;
 d) i  mezzi  di  trasporto  devono  essere utilizzati nell'ambito dell'area  geografica o amministrativa cui sono stati preventivamente assegnati  a  cura  dei servizi veterinari delle aziende sanitarie ed essere   appositamente  contrassegnati;  il  loro  spostamento  verso un'altra  area  puo'  avvenire  solo  previa  pulizia  e disinfezione effettuate sotto controllo ufficiale.
 5. Durante la fase 1:
 a) sono  vietati  la raccolta e il trasporto di campioni di latte crudo di animali di specie sensibili da aziende situate nella zona di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della   salute  per  la  diagnosi  dell'afta  epizootica  nonche'  la trasformazione del latte in detti laboratori;
 b) e'  vietata  la  raccolta  di  ovuli  e  embrioni  da  animali donatori;
 c) su  proposta  del  servizio veterinario, l'autorita' sanitaria locale competente dispone la sospensione della raccolta di sperma per l'inseminazione   artificiale   da   animali  donatori  delle  specie sensibili   tenuti   in  centri  di  raccolta  dello  sperma  situati all'interno  della  zona  di  vaccinazione.  In deroga al divieto, la regione  o  la  provincia  autonoma  puo' autorizzare, la raccolta di sperma  per  la  produzione  di  sperma  congelato  presso  centri di raccolta  all'interno  della zona di vaccinazione, se sono rispettate congiuntamente le seguenti prescrizioni:
 1)  lo  sperma  raccolto  nella zona di vaccinazione durante il periodo compreso tra l'inizio della vaccinazione d'emergenza e almeno trenta  giorni  dopo  il  suo  completamento,  e' stato immagazzinato separatamente per almeno trenta giorni;
 2)  precedentemente  alla  spedizione  dello  sperma  l'animale donatore  non e' stato vaccinato e sono state applicate le condizioni di  cui  all'articolo 28,  comma 3,  lettere b)  e c),  ovvero se, in alternativa, sussistono congiuntamente le seguenti condizioni:
 2.1)  gli  animali  donatori  sono stati sottoposti con esito negativo  ad  un test per la ricerca di anticorpi del virus dell'afta epizootica prima della vaccinazione;
 2.2)  e' stato effettuato, con esito negativo, ad un test per l'individuazione del virus o del genoma virale o ad un test approvato per   la   ricerca  di  anticorpi  delle  proteine  non  strutturali, effettuati al termine del periodo di quarantena su campioni di sperma prelevato  da  tutti  gli animali delle specie sensibili presenti nel centro di raccolta nel periodo considerato;
 2.3)  lo  sperma  soddisfa  i  requisiti  di  cui  al decreto legislativo   27 maggio  2005,  n.  132,  ed  in  particolare  quelli dell'articolo 3;
 2.4)  l'immissione sul mercato di prodotti di origine animale diversi  da  quelli  di  cui alle lettere 2.2) e 2.3) e' assoggettata alle medesime misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.
 
 
 
 Note all'art. 54:
 - Per  il  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
 vedi note all'art. 25.
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, vedi note all'art. 25.
 - Il  decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, reca:
 «Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi
 intracomunitari  ed  alle importazioni di sperma di animali
 della specie bovina.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 55. Misure applicabili nella zona di vaccinazione nel periodo
 compreso tra la vaccinazione d'emergenza e il completamento
 dell'indagine e della classificazione delle aziende
 1.  Nella  zona  di  vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta  giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina  con  il completamento delle misure di cui agli articoli 56 e 57,  cosiddetta  «fase  2»,  su  proposta  del  servizio veterinario, l'autorita'  sanitaria  locale  competente  dispone  il  divieto  dei movimenti di animali delle specie sensibili tra aziende all'interno e all'esterno  della  zona  di  vaccinazione  e  i  servizi  veterinari effettuano  controlli  per  assicurare il rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
 2.  In  deroga  al  divieto  di  cui  al  comma 1,  la regione o la provincia  autonoma  puo' autorizzare il trasporto diretto di animali vivi  delle specie sensibili dagli allevamenti in cui la presenza del virus  dell'afta  epizootica  e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56,  ai  fini  della  loro immediata macellazione in un stabilimento  di  macellazione  situato  nella zona di vaccinazione o all'esterno di essa se:
 a) durante  il  trasporto  e  negli  stabilimenti di macellazione detti  animali  non  entrano  in contatto con altri animali di specie sensibili;
 b) gli  animali  sono accompagnati da un documento rilasciato dal veterinario  ufficiale  che  attesta  che tutti gli animali di specie sensibili presenti nell'azienda di origine o di spedizione sono stati oggetto di un'indagine ai sensi dell'articolo 56, comma 1;
 c) tutti   i   veicoli   adibiti   al  trasporto  sono  puliti  e disinfettati  prima  del carico e dopo la consegna degli animali e la procedura  di  disinfezione  risulta, unitamente alla data e all'ora, nel registro che accompagna il mezzo di trasporto;
 d) gli  animali  sono  stati  sottoposti  ad  ispezione sanitaria ante-mortem presso lo stabilimento di macellazione nelle ventiquattro ore  precedenti  la  macellazione,  e, in particolare, a un esame per l'individuazione  dell'afta  epizootica,  il  cui esito ha escluso la presenza della malattia.
 3.  Durante  la  fase  2,  le carni fresche, escluse le frattaglie, ottenute  da  grossi  e  piccoli  ruminanti  vaccinati possono essere immesse   sul   mercato  all'interno  e  all'esterno  della  zona  di vaccinazione solo se:
 a) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 b) nello   stabilimento  vengono  trasformate  unicamente  quelle sottoposte  al  trattamento  di  cui  ai punti 1, 3 e 4 nella parte A dell'allegato VIII, o quelle ottenute da animali allevati e macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
 c) riportano   la   bollatura   sanitaria  o  la  marchiatura  di identificazione previste dal regolamento (CE) n. 853 del 2004;
 d) durante  tutto  il  processo  di  produzione  sono chiaramente identificate,  trasportate  e immagazzinate separatamente dalle altre carni .
 4.  Il  veterinario  ufficiale  deve  certificare il rispetto delle prescrizioni  di  cui  al  comma 3,  quando  le  carni  fresche  sono destinate  agli  scambi  intracomunitari.  Le  regioni  e le province autonome  attuano, nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali, verifiche  sul controllo di conformita' svolto dai servizi veterinari delle  aziende  sanitarie e dai veterinari ufficiali e, ai fini degli scambi intracomunitari, forniscono preventivamente al Ministero della salute  un  elenco  degli  stabilimenti  da esse riconosciuti ai fini della predetta certificazione, nonche' ogni successiva variazione; il Ministero  della  salute  comunica  agli  altri  Stati  membri e alla Commissione  europea  l'elenco  di  tali stabilimenti e gli eventuali aggiornamenti.  Quando  le  carni fresche giungono in Italia da altri Stati  membri,  i  servizi  veterinari delle aziende sanitarie devono verificare,  anche  su  indicazione  degli  UVAC  di  cui  al decreto legislativo  30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione veterinaria  di  accompagnamento  e  la sua completezza rispetto alle prescrizioni   per   esse  stabilite,  applicando,  in  caso  di  non conformita',  le  procedure  di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni.
 5. Durante la fase 2:
 a) le  carni  fresche di suini vaccinati macellati, devono recare il  bollo  sanitario previsto dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n.  117, essere immagazzinate e trasportate separatamente dalle carni sprovviste  del  bollo  suddetto  e  successivamente  trasportate  in recipienti  ermeticamente  chiusi in uno stabilimento designato dalla regione  o  dalla  provincia  autonoma  ai  fini  del  trattamento in conformita' del punto 1, nella parte A dell'allegato VII;
 b) il  latte  e  i  prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati   possono   essere   immessi   sul  mercato  all'interno  o all'esterno  della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX,  a  seconda della loro destinazione al consumo umano o meno. Tale trattamento  deve  essere  stato  effettuato  presso uno stabilimento situato   nella  zona  di  vaccinazione,  o  al  di  fuori  di  essa, conformemente    alle    disposizioni    dell'articolo 54,   commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a);
 c) la  raccolta  di  sperma,  ovuli  e  embrioni da animali delle specie  sensibili  continua ad essere assoggettata alle misure di cui all'articolo 54, comma 5, lettere b) e c);
 d) l'immissione  sul  mercato  di  prodotti  di  origine  animale diversi  da  quelli di cui al comma 3, e alle lettere a), b) e c) del presente  comma, e' assoggettata alle misure di cui agli articoli 30, 31, 32 e 41.
 
 
 
 Note all'art. 55:
 - Per  il  regolamento  (CE) n. 853 del 2004, vedi note
 all'art. 25.
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, e 27 maggio 2005, n. l17, vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 56. Indagine clinica e sierologica nella zona di vaccinazione
 1.  Nella  zona  di  vaccinazione, nel periodo che ha inizio almeno trenta  giorni dopo il completamento della vaccinazione d'emergenza e termina  con  il  completamento di un'indagine clinica e sierologica, cosiddetta  «fase  2 A», i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono  ed  attuano  una indagine finalizzata a individuare anche gli  allevamenti  di  animali  di  specie  sensibili  che hanno avuto contatti  con  il  virus dell'afta epizootica ma non presentano segni clinici  manifesti  della  malattia  e  che  deve comprendere l'esame clinico di tutti gli animali delle specie sensibili presenti in tutti gli allevamenti della zona di vaccinazione, con l'esecuzione di esami di laboratorio in conformita' al comma 2.
 2.  Gli esami di laboratorio devono essere effettuati mediante test conformi  ai criteri per i test diagnostici di cui all'allegato XIII. Inoltre, se si tratta di analisi:
 a) per  la  ricerca dell'infezione da virus dell'afta epizootica, effettuata mediante saggio per la ricerca di anticorpi delle proteine non  strutturali  del  virus  dell'afta  epizootica  o  altro  metodo riconosciuto,   devono   essere   soddisfatti   i   criteri   per  il campionamento nelle aziende di cui al punto 2.2 dell'allegato III. Se le  modalita'  di  vaccinazione  disposte  dal Ministero della salute prevedono  anche l'uso di animali sentinella, occorre tenere altresi' conto  delle condizioni per il ripopolamento delle aziende infette di cui all'allegato V;
 b) per la ricerca di anticorpi delle proteine non strutturali del virus  dell'afta  epizootica,  le  stesse  devono  essere condotte su campioni  prelevati  da  tutti  gli  animali  vaccinati  delle specie sensibili   e  dai  loro  discendenti  non  vaccinati  in  tutti  gli allevamenti della zona di vaccinazione.
 |  |  |  | Art. 57. Classificazione degli allevamenti nella zona di vaccinazione
 1.  I  servizi  veterinari  delle  aziende  sanitarie effettuano la classificazione  delle  aziende situate nella zona di vaccinazione in cui  si  trovano  animali  di  specie  sensibili,  in  base all'esito dell'indagine  di  cui  all'articolo 56, comma 1, e ai criteri di cui all'allegato I, cosiddetta fase «2 B».
 2. Oltre a quanto stabilito al comma 1, nelle aziende situate nella zona  di  vaccinazione, il veterinario ufficiale verifica le seguenti misure,  disposte su proposta del servizio veterinario dall'autorita' sanitaria locale competente:
 a) per  quelle  in  cui  e'  tenuto almeno un animale sospetto di essere  infetto  e  nelle  quali  la  presenza  del  virus  dell'afta epizootica  e'  stata  confermata  in  conformita'  ai criteri di cui all'allegato I, l'applicazione delle prescrizioni degli articoli 10 e 21;
 b) per  quelle  in  cui  e' tenuto almeno un animale delle specie sensibili sospetto di essere stato infettato attraverso un precedente contatto  con  il  virus  dell'afta  epizootica  ma  prove  ulteriori effettuate   su  tutti  gli  animali  di  specie  sensibili  presenti nell'azienda hanno confermato l'assenza di circolazione del virus:
 1) l'abbattimento degli animali delle specie sensibili presenti nell'azienda e la trasformazione delle relative carcasse;
 2)  la  pulizia  e  la  disinfezione  delle  aziende  ai  sensi dell'articolo 11;
 3) il ripopolamento dell'azienda in conformita' all'allegato V.
 3.  Per  le  aziende  di cui alla lettera b) del comma 2, i servizi veterinari  delle aziende sanitarie possono richiedere alla regione o alla   provincia   autonoma   l'autorizzazione   a   disporre  misure alternative  all'abbattimento  di  tutti  gli  animali  delle  specie sensibili    presenti    nell'azienda,    consistenti    nella   loro classificazione e ad effettuare:
 a) la soppressione di quelli risultati positivi ad almeno uno dei test  approvati  di cui all'articolo 56, comma 2, e la trasformazione delle relative carcasse;
 b) la  macellazione di quelli non assoggettati alle misure di cui alla  lettera a),  che  deve  essere  effettuata  in conformita' alle prescrizioni  stabilite  dalla  stessa  regione  o provincia autonoma contestualmente al rilascio della autorizzazione sopra citata.
 4.  La  regione  o  la  provincia autonoma trasmette immediatamente l'autorizzazione   di  cui  al  comma 3  al  Ministero  della  salute unitamente  alle  prescrizioni  da essa stabilite per la macellazione degli animali ai sensi della lettera b) del medesimo comma 3.
 5.  Nel  caso di prodotti ottenuti dagli animali di cui al comma 3, lettera b),  durante  la fase 2 B, i servizi veterinari delle aziende sanitarie dispongono e verificano l'applicazione:
 a) delle  disposizioni dell'articolo 55, commi 3 e 5, lettera a), per  le  carni  fresche  ottenute, rispettivamente, da ruminanti e da suidi;
 b) di  almeno  uno  dei  trattamenti  di  cui  alle  parti  A e B dell'allegato   IX,  in  funzione  dell'utilizzo  previsto,  e  delle disposizioni  di  cui all'articolo 54, commi 1, lettera c), 2, 3, 4 e 5, lettera a), per il latte e i prodotti lattiero-caseari.
 6.  Nelle  aziende che detengono animali di specie sensibili in cui la presenza attuale o passata del virus dell'afta epizootica e' stata ufficialmente esclusa ai sensi dell'articolo 56, i servizi veterinari delle   aziende  sanitarie  verificano  l'applicazione  delle  misure stabilite all'articolo 58.
 |  |  |  | Art. 58. Misure  applicabili  nella  zona di vaccinazione nel periodo compreso tra  il  completamento dell'indagine e della classificazione delle
 aziende  e  il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne
 da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
 1.  Nella  zona  di  vaccinazione, successivamente al completamento delle  misure  di  cui  all'articolo 57  e  fino  al ripristino della qualifica  di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi dell'articolo 59, cosiddetta «fase 3», su proposta  del  servizio  veterinario,  l'autorita'  sanitaria  locale competente dispone:
 a) il  divieto dei movimenti degli animali delle specie sensibili al di fuori della zona di vaccinazione;
 b) i  movimenti  di animali delle specie sensibili tra le aziende situate nella zona di vaccinazione, solo previa autorizzazione.
 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera a), la regione o la  provincia autonoma puo' autorizzare, disponendo l'applicazione di quanto  stabilito  dall'articolo 55, comma 2, il trasporto diretto di animali  delle specie sensibili verso un stabilimento di macellazione ove devono essere immediatamente macellati.
 3. In deroga al divieto di cui al comma 1, lettera b), la regione o la  provincia  autonoma  puo' autorizzare il trasporto di animali non vaccinati  delle  specie  sensibili tra aziende situate nella zona di vaccinazione solo se vengono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 a) entro  ventiquattro  ore  dal  carico, tutti gli animali delle specie  sensibili  presenti  nell'azienda  sono  sottoposti  ad esame clinico  e  non  sono  stati  riscontrati  sintomi  clinici dell'afta epizootica;
 b) gli  animali  hanno  sostato  nell'azienda  di  origine per un periodo di almeno trenta giorni durante il quale nessun animale delle specie sensibili e' stato introdotto;
 c) l'azienda di origine non e' situata nella zona di protezione o di sorveglianza;
 d) gli  animali destinati al trasporto sono stati individualmente sottoposti, con esito negativo, ad un test per l'individuazione degli anticorpi  del  virus  dell'afta epizootica al termine del periodo di isolamento,  o ad un esame sierologico portato a termine nell'azienda conformemente  al  punto  2.2  dell'allegato  III a prescindere dalle specie interessate;
 e) gli  animali  non  sono  stati  esposti  ad alcuna sorgente di infezione  durante  il  trasporto dall'azienda di origine al luogo di destinazione.
 4.  I controlli e le verifiche del rispetto delle condizioni di cui al  comma 3,  sono  effettuati  dai  servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 5.  Durante  la  fase  3,  oltre  alle misure di cui al comma 1, su proposta  dei  servizi  sanitari,  l'autorita'  sanitaria  competente dispone il divieto di uscita dall'azienda d'origine degli animali non vaccinati,  nati  da  madri  vaccinate. Il divieto non si applica nel caso in cui i predetti animali sono trasportati:
 a) ad  un'azienda  situata all'interno della zona di vaccinazione che  ha  la  stessa qualifica sanitaria dell'azienda di origine degli animali;
 b) ad  uno  stabilimento  di  macellazione ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
 c) ad  un'azienda  individuata  dalla  regione  o dalla provincia autonoma,   e   dalla   quale  gli  animali  devono  essere  condotti direttamente ad uno stabilimento di macellazione;
 d) ad   una   qualsiasi   azienda,  se  gli  animali  sono  stati sottoposti,   con   esito   negativo,   a  un  test  sierologico  per l'individuazione di anticorpi del virus dell'afta epizootica eseguito su  un campione ematico prelevato prima della spedizione dall'azienda di origine.
 6.  Durante  la  fase  3,  le carni fresche ottenute da animali non vaccinati  di  specie  sensibili  possono  essere immesse sul mercato all'interno e all'esterno della zona di vaccinazione solo se:
 a) in  tutta la zona di vaccinazione sono state attuate le misure di  cui  all'articolo 57, commi 2, lettera b), e 3 o, in alternativa, se  gli  animali  sono  trasportati allo stabilimento di macellazione alle condizioni previste dal comma 2 o dal comma 3, lettera d);
 b) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 c) nello   stabilimento   vengono  trasformate  unicamente  carni fresche di animali di cui alla lettera a), o carni fresche di animali allevati  o  macellati al di fuori della zona di vaccinazione, ovvero carni fresche di cui al comma 8;
 d) le  carni  indicate  alla lettera c) recano il bollo di cui al regolamento (CE) n. 853 del 2004;
 e) durante  tutto il processo di produzione le carni fresche sono chiaramente  identificate,  trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni.
 7.  Le  carni  fresche  ottenute  da  animali  vaccinati  di specie sensibili  o da animali non vaccinati dal virus dell'afta epizootica, denominati sieropositivi, nati da madri vaccinate e macellate durante la  fase  3,  devono  essere  contrassegnate  con  il bollo sanitario previsto  dal  decreto  legislativo  27 maggio  2005,  n. 117, essere immagazzinate  e  trasportate separatamente dalle carni sprovviste di detto bollo e successivamente trasportate in recipienti ermeticamente chiusi  in uno stabilimento designato dalla regione o dalla provincia autonoma  ai  fini  del  trattamento in conformita' del punto 1 della parte A dell'allegato VII.
 8. Durante la fase 3, in deroga al comma 7:
 a) le  carni fresche e le frattaglie ottenute da grossi e piccoli ruminanti   vaccinati   o  dai  loro  discendenti  sieropositivi  non vaccinati   possono   essere   immesse   sul  mercato  all'interno  e all'esterno della zona di vaccinazione se:
 1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 2)  nello  stabilimento  vengono  trasformate  unicamente carni fresche,  escluse  le frattaglie, sottoposte al trattamento di cui ai punti 1, 3 e 4 della parte A dell'allegato VIII o le carni fresche di cui al comma 6 ovvero quelle ottenute da animali allevati o macellati al di fuori della zona di vaccinazione;
 3)  le  carni  indicate  al  numero  2)  riportano la bollatura sanitaria   o   la   marchiatura   di  identificazione  previste  dal regolamento (CE) n. 853/2004;
 4)  durante  tutto  il  processo di produzione le carni fresche devono  essere  chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni;
 b) le  carni  fresche  ottenute  da  suidi  vaccinati  e dai loro discendenti   sieropositivi   non  vaccinati,  prodotte  nel  periodo compreso  tra l'inizio dell'indagine fino all'attuazione delle misure di  cui all'articolo 57 in tutta la zona di vaccinazione e fino a che siano  trascorsi  almeno  tre mesi dall'ultimo focolaio registrato in tale  zona, possono essere immesse sul mercato dell'intero territorio nazionale  sia all'interno che all'esterno della zona di vaccinazione se:
 1) lo stabilimento opera sotto controllo veterinario;
 2)  nello  stabilimento vengono trasformate unicamente le carni fresche   di   animali  provenienti  da  aziende  che  soddisfano  le condizioni  di cui all'articolo 57, comma 6, o carni fresche ottenute da   animali   allevati  e  macellati  al  di  fuori  della  zona  di vaccinazione;
 3)  recano un bollo sanitario, individuato in sede comunitaria, per  assicurare  le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117;
 4)  durante  tutto  il  processo di produzione le carni fresche devono  essere  chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle altre carni.
 9.  La  Commissione  europea  puo' autorizzare, su richiesta di uno Stato  membro  che  vi  ha  interesse, l'immissione sul mercato delle carni  di  cui  alla  lettera b) del comma 8, ottenute in Italia, nel territorio  di  detto  Stato,  o  in  parte  di esso, stabilendone le condizioni.  Se dette carni sono prodotte in uno Stato membro diverso dall'Italia,   la  decisione  in  merito  alla  loro  immissione  sul territorio  nazionale, o in parte di esso, spetta, sentite le regioni o le province autonome, al Ministero della salute che formula, se del caso, la relativa domanda di autorizzazione comunitaria, partecipando altresi' alla definizione delle relative condizioni.
 10.  La  spedizione  dalla zona di vaccinazione di carni fresche di suidi  vaccinati  prodotte  dopo il periodo di cui al capoverso della lettera b)   del  comma 8  fino  al  ripristino  della  qualifica  di ufficialmente   indenne   ai   sensi  dell'articolo 61,  deve  essere effettuata  nel  rispetto delle norme stabilite in sede comunitaria e secondo  le  modalita'  indicate,  se necessario, dal Ministero della salute   anche   tramite   il   Centro  nazionale  di  lotta  di  cui all'articolo 69;  le  regioni  e  le  province autonome ne assicurano l'applicazione tramite i servizi veterinari.
 11.   Il   veterinario   ufficiale   certifica  il  rispetto  delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 8, lettera a), nonche', se ricorrono i  presupposti, quelle del comma 9, quando le carni fresche di cui ai predetti   commi sono   destinate   agli  scambi  intracomunitari  ed effettuare   costanti   verifiche  sulla  conformita'  di  esse  alle prescrizioni  stabilite.  Le  regioni e le province autonome attuano, nell'ambito  delle  proprie  attivita'  istituzionali,  verifiche sul controllo  di conformita' svolto dai servizi veterinari delle aziende sanitarie  e dai veterinari ufficiali e comunicano al Ministero della salute l'elenco degli stabilimenti da esse riconosciuti ai fini della predetta  certificazione,  nonche'  ogni  successiva  variazione;  il Ministero  della  salute  comunica  agli  altri  Stati  membri e alla Commissione europea tale elenco e gli eventuali aggiornamenti. Quando le  carni fresche giungono in Italia da altri Stati membri, i servizi veterinari  delle  aziende  sanitarie  devono  verificare,  anche  su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di cui  al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della certificazione  veterinaria  di  accompagnamento e la sua completezza rispetto  alle prescrizioni per esse previste, applicando, in caso di non  conformita',  le  procedure  di  cui  al  decreto legislativo 30 gennaio1993, n. 28, e successive modificazioni.
 12.  Se  in  sede  comunitaria,  riguardo  alle  carni  fresche  di ruminanti  non  sottoposte  al  trattamento di cui all'Allegato VIII, parte  A,  nonche'  alle  carni macinate e alle preparazioni di carni ottenute  da  tali  carni, destinate ad essere immesse sul mercato in una  regione  specifica  dello  Stato  membro  d'origine, e' disposto l'utilizzo di un bollo sanitario speciale, diverso da quelli previsti al  numero 3) delle lettere a) e b) del comma 8, i servizi veterinari delle  aziende  sanitarie ne assicurano l'impiego, nel rispetto delle modalita' comunitarie eventualmente stabilite.
 13. Durante la fase 3:
 a) il  latte  e  i  prodotti lattiero-caseari ottenuti da animali vaccinati   possono   essere   immessi   sul  mercato  all'interno  e all'esterno  della zona di vaccinazione solo se sono stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti previsti alle parti A e B dell'allegato IX,  a  seconda  che  siano  o  meno destinati al consumo umano. Tale trattamento  deve essere stato effettuato, sotto controllo ufficiale, presso  uno  stabilimento  situato  nella  zona di vaccinazione e nel rispetto   delle   disposizioni   di   cui  all'articolo 54,  commi 1 lettera c), 2, 3 e 4;
 b) la  raccolta  e  il  trasporto  di  campioni di latte crudo di animali  di  specie  sensibili  da  aziende  situate  nella  zona  di vaccinazione a laboratori diversi da quelli autorizzati dal Ministero della  salute  per  la  diagnosi  dell'afta  epizootica,  nonche'  la trasformazione  del  latte  in detti laboratori, sono assoggettati ad autorizzazione  della  regione  o della provincia autonoma che devono adottare,  contestualmente,  ogni  misura  necessaria  ad  evitare la propagazione di un eventuale virus dell'afta epizootica;
 c) l'immissione  sul  mercato  di  prodotti  di  origine  animale diversi  da  quelli  di  cui  ai  commi 6,  7,  8,  9, 10, 12, e alle lettere a)  e b), e' assoggettata alle medesime misure stabilite agli articoli 30, 31, 32 e 42.
 
 
 
 Note all'art. 58:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  853/2004,  vedi  note
 all'art. 25.
 - Per  il  decreto  legislativo 27 maggio 2005, n. 117,
 vedi note all'art. 25.
 - Per  i  decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e
 28, vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 59. Ripristino della qualifica di ufficialmente indenne
 da afta epizootica e da infezione da afta epizootica
 1.  La  Commissione  europea,  con  propria  decisione, effettua il ripristino   della   qualifica   di  ufficialmente  indenne  da  afta epizootica  e  da  infezione  da afta epizootica dello Stato o di una regione  come  definita  all'articolo 2,  comma 1, lettera t), tenuto conto  delle condizioni stabilite agli articoli 60 e 61, riguardanti, rispettivamente,   l'eradicazione   della   malattia   nei  territori interessati  senza  effettuazione della vaccinazione ovvero facendovi ricorso.
 2.  La  richiesta  per  il  ripristino  della  qualifica  di cui al comma 1,  e'  formulata  alla Commissione europea dal Ministero della salute,   su   istanza   delle  regioni  o  delle  province  autonome interessate;  prima  di  formulare  la  richiesta, il Ministero della salute,  informandone  le regioni e le province autonome interessate, puo'  procedere ad ispezioni e verifiche per valutare la situazione e la  sussistenza  o  meno  delle  condizioni  per  il ripristino della qualifica,  avvalendosi  di  proprio personale e di quello del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
 |  |  |  | Art. 60. Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione
 dell'afta epizootica senza vaccinazione d'emergenza
 1.  Nel  caso  di  eradicazione  di  uno  o  piu'  focolai  di afta epizootica senza ricorso alla vaccinazione, il Ministero della salute richiede  il  ripristino  della qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le misure previste agli articoli 36 e 44 sono state completate e se:
 a) sono  soddisfatte  le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo   relativo   all'afta  epizootica  del  Codice  zoosanitario dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (U.I.E.)., nella versione vigente al momento della richiesta di ripristino della qualifica;
 b) sono trascorsi almeno tre mesi dall'ultimo focolaio registrato di  afta  epizootica  e  prove  cliniche  e  di laboratorio svolte in conformita' dell'allegato III hanno confermato l'assenza di infezione da   virus   dell'afta   epizootica   nello  Stato  o  nella  regione interessata.
 |  |  |  | Art. 61. Ripristino della qualifica a seguito dell'eradicazione
 dell'afta epizootica con vaccinazione
 1.  Nel  caso  di  eradicazione  di  uno  o  piu'  focolai  di afta epizootica  per  mezzo  della vaccinazione, il Ministero della salute richiede  il  ripristino  della qualifica di ufficialmente indenne di cui all'articolo 59 se tutte le misure previste agli articoli 36, 44, 54,  55,  56  e  57 sono state completate e se sussiste, inoltre, una delle seguenti condizioni:
 a) sono  soddisfatte  le pertinenti raccomandazioni contenute nel capitolo   relativo   all'afta  epizootica  del  Codice  zoosanitario dell'U.I.E.,  nella  versione  vigente  al momento della richiesta di ripristino della qualifica;
 b) sono  trascorsi almeno tre mesi dalla macellazione dell'ultimo animale vaccinato ed e' stata condotta una sorveglianza sierologica;
 c) sono  trascorsi  almeno  sei mesi dall'ultimo focolaio di afta epizootica  o  dal  completamento  della vaccinazione d'emergenza, se questa  e'  stata  effettuata  piu'  tardi, e un'indagine sierologica basata  sul  rilevamento  di anticorpi delle proteine non strutturali del  virus  dell'afta epizootica ha dimostrato l'assenza di infezione negli  animali vaccinati conformemente agli orientamenti stabiliti ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b).
 .
 |  |  |  | Art. 62. Modifica delle misure volte al ripristino della qualifica
 di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione
 da afta epizootica
 1.  Il  Ministero  della  salute  puo'  chiedere  alla  Commissione europea,  anche  su  istanza  delle regioni e delle province autonome interessate,  di  disporre  la  revoca delle restrizioni applicate ai sensi del presente decreto:
 a) nel   caso   in  cui  non  sussistano  le  condizioni  di  cui all'articolo 60,  se  risultano  soddisfatti  i requisiti di cui agli articoli 36   e   44,   e'  stata  completata  l'indagine  clinica  e sierologica  con esito soddisfacente ed e' stata confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica;
 b) nel   caso   in  cui  non  sussistano  le  condizioni  di  cui all'articolo 61,  se  sono state completate, con esito soddisfacente, l'indagine clinica e sierologica di cui all'articolo 56, applicate le misure  di  cui  all'articolo 57  ed  e'  stata  confermata l'assenza dell'infezione da virus dell'afta epizootica.
 2.  La  Commissione  europea,  accordando  la  revoca  ai sensi del comma 1,  puo'  disporre  ulteriori limitazioni, secondo la decisione 1999/468/CE.
 3.  Nel  caso  venga disposta la revoca ai sensi del comma 1, resta fermo il potere della Commissione europea di disporre:
 a) limitazioni o divieti allo spostamento di animali delle specie sensibili  dal  territorio  o  dalla regione dello Stato in cui si e' manifestato  il  focolaio  di  afta  epizootica  verso un altro Stato membro  fino all'avvenuto ripristino della qualifica di ufficialmente indenne  da  afta  epizootica  e  da  infezione  da  afta  epizootica conformemente  alle condizioni del Codice zoosanitario dell'U.I.E. Le predette  limitazioni  o  divieti  di  spostamento  verso altri Stati membri non riguardano gli animali delle specie sensibili che non sono stati  vaccinati  e vengono consegnati direttamente a un stabilimento di   macellazione   ai   fini  della  immediata  macellazione  o,  in alternativa,  gli  animali  che  sono stati isolati per almeno trenta giorni  immediatamente  prima  del carico e sono stati sottoposti con esito  negativo a prova sierologica per l'individuazione di anticorpi delle proteine strutturali del virus dell'afta epizootica condotta su campioni prelevati nei dieci giorni precedenti al carico;
 b) la  riduzione  del  raggio  della zona di sorveglianza intorno alla  zona  di  vaccinazione  di  cui  all'articolo 52,  commi 3 e 4, successivamente al completamento con esito soddisfacente delle misure previste  all'articolo 57 fino a quando la qualifica di ufficialmente indenne  da afta epizootica e da infezione da afta epizootica non sia stata  ripristinata  secondo  le  condizioni  del Codice zoosanitario dell'U.I.E.
 4.  Nei  casi  previsti  dal  presente articolo, il Ministero della salute,  informandone  le regioni e le province autonome interessate, puo'  procedere  ad  ispezioni  e  verifiche per valutare la corretta applicazione  di  quanto disposto in sede comunitaria, avvalendosi di proprio  personale  e  di quello del Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69.
 
 
 
 Nota all'art. 62:
 - La decisione 1999/468/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L. 184 del 17 luglio 1999.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 63. Certificazione degli animali di specie sensibili
 e dei prodotti da essi derivati ai fini degli
 scambi intraco-munitari
 1.  L'obbligo  della  certificazione  supplementare  richiesta  dal presente  decreto per gli animali delle specie sensibili o i prodotti da  essi  derivati  destinati  ad essere spediti dall'Italia ad altri Stati   membri,   permane  fino  al  ripristino  della  qualifica  di ufficialmente  indenne  da  afta  epizootica  e  da infezione da afta epizootica  ai  sensi  degli  articoli 60  e  61 di tutto o parte del territorio nazionale.
 2.  Le  regioni  o  le province autonome, nell'ambito delle proprie attivita'  istituzionali,  verificano il rispetto dell'obbligo di cui al  comma 1  da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie, comunicando  immediatamente  al  Ministero  della salute le eventuali irregolarita' constatate.
 3.  Nel  caso  di animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati  introdotti  in Italia in provenienza da Stati membri il cui territorio e' in tutto o in parte sede di focolai di afta epizootica, i servizi veterinari delle aziende sanitarie devono verificare, anche su indicazione degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari di  cui  al  decreto  legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, la presenza della  certificazione  supplementare  richiesta,  applicando,  in sua assenza,  le procedure di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; ogni irregolarita' constatata deve essere  altresi' comunicata immediatamente al Ministero della salute. Le  predette  attivita'  di  verifica devono essere effettuate fino a quando  non  vi  e' stato ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione da afta epizootica ai sensi degli articoli 60 e 61 di tutto o parte del territorio dello Stato di provenienza delle merci.
 
 
 
 Nota all'art. 63:
 - Per decreti legislativi 30 gennaio 1993, nn. 27 e 28,
 vedi note all'art. 25.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 64. Movimenti di animali vaccinati di specie sensibili dopo il ripristino della  qualifica  di ufficialmente indenne da afta epizootica e da
 infezione da afta epizootica
 1.   Su   proposta  dei  servizi  sanitari,  l'autorita'  sanitaria competente  dispone  il  divieto  di  spedizione  degli animali delle specie sensibili vaccinati contro l'afta epizootica dall'Italia verso altri Stati membri.
 2. I servizi veterinari delle aziende sanitarie possono derogare al divieto di cui al comma 1, in presenza e nel rispetto di disposizioni adottate  in  sede  comunitaria  limitatamente agli animali vaccinati delle specie sensibili tenuti nei giardini zoologici ed inclusi in un programma  di  conservazione della fauna selvatica o tenuti, a titolo di  risorse  genetiche  di  animali da allevamento, in fabbricati che risultano  iscritti,  da  parte  delle  regioni  e province autonome, nell'elenco  dei centri di allevamento di animali indispensabili alla sopravvivenza della specie.
 |  |  |  | Art. 65. Laboratori e stabilimenti che manipolano virus vivi
 dell'afta epizootica e controlli
 1.   La   manipolazione  di  virus  vivi  dell'afta  epizootica  e' effettuata:
 a) ai   fini   di   ricerca  e  diagnostica,  esclusivamente  nei laboratori riconosciuti, elencati nella parte A dell'allegato XI;
 b) ai  fini  della  fabbricazione  di  antigeni inattivati per la produzione  di  vaccini  o  di  vaccini  e  per la ricerca attinente, esclusivamente  negli  stabilimenti  e  nei  laboratori riconosciuti, elencati nella parte B dell'allegato XI.
 2. Il Ministero della salute:
 a) sottopone   a   verifiche  i  laboratori  e  gli  stabilimenti nazionali  di  cui al comma 1, anche al fine di accertare che operino in conformita' alle norme di bio-sicurezza di cui all'allegato XII;
 b) assicura  la  collaborazione  agli  esperti  veterinari  della Commissione  europea  incaricati  di effettuare controlli a sondaggio per verificare se i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti e  nei  laboratori  di  cui  alle  parti  A e B dell'allegato XI sono conformi alle norme di bio-sicurezza definite nell'allegato XII;
 c) trasmette  alla  Commissione europea le opportune informazioni ai  fini  dell'aggiornamento  dell'elenco  degli  stabilimenti  e dei laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI.
 |  |  |  | Art. 66. Laboratorio nazionale di riferimento
 1.  Le  prove  di  laboratorio  intese  ad  accertare  la  presenza dell'afta  epizootica  sono  effettuate  dal  competente  laboratorio nazionale di riferimento di cui alla parte A dell'allegato XI, che e' tenuto    ad    eseguirle    in    conformita'    alle   disposizioni dell'articolo 68, e che e' altresi' responsabile del coordinamento di norme e metodi diagnostici applicati.
 2.  Il  Ministero  della  salute  puo'  autorizzare  il laboratorio nazionale di cui al comma 1 a fungere da laboratorio di riferimento o fornire  ed  espletare  incarichi e servizi anche per altri Stati, su loro  richiesta.  Detta  cooperazione  e' ufficializzata mediante uno specifico  accordo  concluso  tra le autorita' competenti degli Stati richiedenti   e   il  Ministero  della  salute,  da  notificare  alla Commissione europea.
 3. Il laboratorio nazionale di cui al comma 1:
 a) svolge le funzioni e i compiti previsti all'allegato XV;
 b) garantisce  il  collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento e provvede ad inviare a quest'ultimo campioni adeguati;
 c) finalizza  le  indagini  di  laboratorio previste dal presente decreto  alla  conferma  o  all'esclusione  della  presenza  di  afta epizootica o di altre malattie vescicolari;
 d) procede,  quando  la  presenza  dell'afta  epizootica e' stata confermata  ed  e'  stato  identificato  il sierotipo del virus, alla caratterizzazione  del  virus a livello dell'antigene in relazione ai ceppi  del  vaccino di riferimento, in collaborazione, se necessario, con il laboratorio comunitario di riferimento;
 e) assicura  l'invio  al  laboratorio comunitario di riferimento, per   ulteriori  accertamenti,  dei  campioni  prelevati  da  animali domestici recanti segni di malattie vescicolari ma risultati negativi al  virus  della  malattia  e,  ove del caso, al virus della malattia vescicolare dei suini.
 4.  In  particolari  situazioni  epidemiologiche il Ministero della salute,  sentito  il Centro di referenza per le malattie vescicolare, puo'   autorizzare   altri   laboratori   per  l'esecuzione  di  test sierologici  di  screening o di conferma diagnostica, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 67. Norme di sicurezza e orientamenti per la sorveglianza
 1.  Il  Ministero della salute assicura la vigilanza e il controllo sulla  corretta  applicazione,  da  parte  degli  stabilimenti  e dei laboratori   di   cui  all'articolo 65,  nonche'  di  quelli  di  cui all'articolo 66,  delle  disposizioni o indicazioni stabilite in sede comunitaria che concernono:
 a) le   norme  minime  per  i  laboratori  che  manipolano  virus dell'afta epizootica in vivo e in vitro;
 b) gli  orientamenti per la sorveglianza richiesti per recuperare la  qualifica  di  ufficialmente  indenne  da  afta  epizootica  e da infezione;
 c) le  buone  prassi  per  i sistemi di sicurezza applicati negli stabilimenti  e  nei laboratori di cui alle parti A e B dell'allegato XI.
 2.  Per i fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome forniscono  la  propria  collaborazione al Ministero della salute, in particolare  per  quanto  attiene la verifica e il controllo circa la corretta   applicazione   degli   orientamenti  di  cui  al  comma 1, lettera b), da parte dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.
 |  |  |  | Art. 68. Test e norme per la diagnosi della malattia
 e per la diagnosi differenziale di altre malattie vescicolari
 1.  Ai fini della diagnosi della malattia, il laboratorio nazionale di cui all'articolo 66:
 a) deve  utilizzare  i  test  e le norme specificati all'allegato XIII;
 b) assicura   l'applicazione   delle   indicazioni  eventualmente stabilite  in sede comunitaria circa la diagnosi dell'afta epizootica e  la  diagnosi  differenziale  di malattie vescicolari diverse dalla malattia vescicolare dei suini.
 2.  Il  Ministero  della  salute assicura una conforme e tempestiva applicazione   delle   eventuali   disposizioni   adottate   in  sede comunitaria  riguardanti  l'acquisto, il magazzinaggio e la fornitura ai  laboratori  nazionali  di  quantitativi  sufficienti  di reagenti specifici o test diagnostici in caso di emergenza.
 |  |  |  | Art. 69. Piani di emergenza
 1.  Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta ed  emergenza contro le malattie animali, istituito con decreto-legge 1° ottobre  2005,  n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2005,  n.  244,  di seguito denominato Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti nell'allegato XVII.
 2.  Il piano di emergenza, redatto avvalendosi del Centro nazionale di  referenza  per le malattie vescicolari e del Centro nazionale per l'epidemiologia, deve:
 a) specificare  le  misure  nazionali  da  applicare  in  caso di comparsa  di  afta epizootica al fine di mantenere un elevato livello di  preparazione e capacita' di far fronte alla malattia e un elevato livello di protezione ambientale;
 b) prevedere  la  disponibilita'  di  strutture, apparecchiature, addetti  ed  altri  materiali appropriati necessari per una rapida ed efficace eradicazione dei focolai di afta epizootica;
 c) garantire  il  coordinamento  con gli Stati membri limitrofi e incoraggiare la cooperazione con i Paesi terzi limitrofi;
 d) prevedere,  nel  caso indicato al punto 12 dell'allegato XVII, le misure da attuare fornendo indicazioni precise riguardo:
 1)  ai  quantitativi  di  vaccino  necessari  nel  caso  di una vaccinazione di emergenza;
 2)  ai  criteri  in  base ai quali procedere alle vaccinazioni, tenuto   conto   della   densita'   animale  e  di  quanto  stabilito nell'allegato X;
 e) indicare  i  criteri per decidere se interrare o incenerire in loco le carcasse degli animali morti o abbattuti, al fine di impedire ogni  danno  evitabile  all'ambiente,  assicurando  nel  contempo  il massimo livello di lotta contro la malattia.
 3. Il Ministero della salute:
 a) sottopone  il  piano  di cui al comma 1 all'approvazione della Commissione  europea  e  lo modifica per tenere conto delle eventuali osservazioni da essa formulate in tale fase;
 b) successivamente  all'avvenuta approvazione del piano, notifica tempestivamente   alla   stessa   Commissione   eventuali   modifiche significative apportatevi;
 c) aggiorna   il   piano   di  emergenza  ogni  cinque  anni,  in particolare  alla  luce  delle  esercitazioni  in  tempo reale di cui all'articolo 70,  e  lo  presenta alla Commissione europea per la sua approvazione.
 
 
 
 Nota all'art. 69:
 - Il  decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito
 con  modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 2005, n. 244,
 recante:  «Conversione  in  legge,  con  modificazioni, del
 decereto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  recante misure
 urgenti  per  la  prevenzione  dell'influenza aviaria.», e'
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1° ottobre
 2005.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 70. Esercitazioni e simulazioni di emergenza
 1.  Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale di lotta di  cui  all'articolo 69,  d'intesa  con  le  regioni  e  le province autonome interessate:
 a) programma ed effettua esercitazioni e simulazione di emergenza in  conformita' al rispettivo piano di emergenza approvato e a quanto previsto  all'allegato  XVII,  e,  per  quanto  possibile, in stretta collaborazione con le autorita' competenti degli altri Stati membri o dei  Paesi  terzi  limitrofi.  Le esercitazioni e le simulazioni sono programmate   ed  effettuate  avvalendosi  del  Centro  nazionale  di referenza  per  le  malattie  vescicolari  e in collaborazione con le regioni e le province autonome;
 b) comunica   alla   Commissione   europea   i   risultati  delle esercitazioni  e simulazioni di cui alla lettera a), trasmettendo una relazione  ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.
 
 
 
 Nota all'art. 70:
 - L'art.  8, comma 2, del decreto legislativo 22 maggio
 1999, n. 196, cosi' recita:
 «Art. 8. - 1. (Omissis).
 2. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione
 europea,  entro  il  31 maggio di ogni anno, e per la prima
 volta entro il 1999, informazioni dettagliate relative alla
 presenza   sul   territorio   nazionale,   durante   l'anno
 precedente,  delle malattie di cui all'allegato E, parte I,
 o   di   qualsiasi  malattia  per  la  quale  la  normativa
 comunitaria   preveda   garanzie   supplementari,   nonche'
 informazioni  dettagliate  sui  programmi di controllo e di
 eradicazione  delle  malattie  in  corso, secondo i criteri
 stabiliti in sede comunitaria.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 71. Funzioni e compiti del Centro nazionale di lotta contro la malattia
 1. In caso di insorgenza della malattia, il Centro nazionale di cui all'articolo 69,   assicura  per  l'intero  territorio  nazionale  il coordinamento di tutte le misure ed attivita' necessarie al controllo e l'eradicazione della malattia, provvedendo tra l'altro a:
 a) pianificare le necessarie misure di controllo;
 b) coordinare  e  verificare le attivita' dei Centri territoriali di cui all'articolo 73;
 c) verificare  la pronta ed efficace attuazione dei provvedimenti adottati  o  delle disposizioni da esso impartite da parte dei Centri locali di lotta contro la malattia;
 d) nell'ambito   delle   risorse   economiche   e   di  personale disponibili,  mettere  personale  ed altre risorse a disposizione dei Centri locali di lotta contro la malattia;
 e) trasmettere  informazioni  alla  Commissione,  alle  autorita' competenti degli altri Stati membri e alle altre autorita' nazionali, incluse  le  autorita'  e  gli  organismi  competenti  in  materia di ambiente,   nonche'  alle  organizzazioni  e  agli  enti  veterinari, agricoli e commerciali;
 f) organizzare   campagne   di   vaccinazione  d'emergenza  e  la definizione delle zone di vaccinazione;
 g) assicurare il collegamento con i laboratori di diagnosi;
 h) assicurare  il  collegamento  con  le  autorita' competenti in materia  di  ambiente  per  coordinare  gli  interventi in termini di sicurezza veterinaria e ambientale;
 i) assicurare i contatti con gli organi di informazione;
 l) assicurare il collegamento con le autorita' di polizia ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti;
 m) delegare,  con  provvedimento  scritto  e  ove ritenuto utile, alcuni compiti ai Centri territoriali.
 |  |  |  | Art. 72. Requisiti tecnici del Centro nazionale di lotta contro la malattia
 1.  Per  assicurare  un'efficace  gestione delle misure di lotta ed eradicazione   della   malattia,   il   Centro   nazionale   di   cui all'articolo 69,   nell'ambito   dei   finanziamenti   previsti   dal decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, deve avere la disponibilita' di personale, impianti e attrezzature, tra cui almeno:
 a) un   sistema   di   identificazione  degli  allevamenti  e  di localizzazione degli animali, preferibilmente informatizzato;
 b) opportuni mezzi di comunicazione, compresi telefoni, fax e, se possibile, sistemi di comunicazione con gli organi di informazione;
 c) un  sistema  di comunicazione, preferibilmente informatizzato, che  consenta lo scambio di informazioni con i centri locali di lotta contro la malattia, i laboratori e gli altri organismi interessati;
 d) le   carte   geografiche   ed   altre  fonti  di  informazione utilizzabili nell'orientamento delle misure di lotta;
 e) un  registro  da  aggiornare quotidianamente aggiornato in cui annotare,  in  ordine  cronologico,  tutti gli eventi associati ad un focolaio  di  afta  epizootica e in modo da consentire di collegare e coordinare le diverse attivita';
 f) un   elenco   aggiornato  degli  organismi  e  dei  laboratori nazionali  e  internazionali  competenti,  da  contattare  in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 g) un elenco aggiornato del personale e degli altri collaboratori che  possono  essere  chiamati  ad  operare immediatamente nei centri territoriali  di  lotta,  coadiuvando  il  gruppo  di  esperti di cui all'articolo 75 nel caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 h) un  elenco aggiornato delle autorita' competenti in materia di protezione  ambientale  e  degli  organismi  da contattare in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 i) le mappe che localizzino adeguate zone di trasformazione delle carcasse degli animali morti o abbattuti;
 l) un  elenco  delle  imprese  di  trattamento  e  trasformazione autorizzate  a svolgere le operazioni di trattamento o trasformazione delle   carcasse  animali  e  dei  rifiuti  di  origine  animale  che potrebbero  essere commissionate in caso di insorgenza di un focolaio della  malattia, con indicazione della capacita', dell'indirizzo e di altre informazioni utili per contattarle;
 m) un  elenco  di misure per la sorveglianza e il controllo dello smaltimento  dei  disinfettanti  e  dei tessuti e dei fluidi corporei nell'ambiente   circostante   a   seguito  del  decomposizione  delle carcasse, segnatamente nelle acque superficiali e sotterranee.
 
 
 
 Nota all'art. 72:
 - Per   il   decreto-legge  l° ottobre  2005,  n.  202,
 convertito  con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005,
 n. 244, vedi note all'art. 69.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 73. Istituzione, funzioni e compiti dei Centri territoriali
 di lotta contro la malattia
 1.  Le  regioni  e  le  province autonome, in caso di insorgenza di focolai sul proprio territorio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente,  devono  essere  in  grado  di assicurare  l'immediata operativita' dei Centri territoriali di lotta contro  la  malattia,  di seguito denominati Centri territoriali, che abbiano le seguenti caratteristiche:
 a) siano  dotati  di  quanto  necessario  a  garantire  la pronta attuazione  delle  misure  previste  dal  presente decreto in caso di insorgenza  di  un focolaio della malattia, anche avuto riguardo alla rapida attuazione delle misure riguardanti l'indagine epidemiologica, la   protezione   ambientale,   la   trasformazione   delle  carcasse provenienti  dagli  allevamenti  infetti,  la  sorveglianza ufficiale delle  zone,  la  rintracciabilita' degli animali e dei prodotti, gli abbattimenti  preventivi  e la macellazione d'urgenza, la pulizia, la disinfezione,   le   altre   misure   igieniche   e  la  vaccinazione d'emergenza;
 b) provvedano  a  comunicare al Centro nazionale l'ubicazione dei Centri  territoriali  nonche',  l'organizzazione,  il  personale, gli impianti  e  le  attrezzature,  i  sistemi  di  gestione, le linee di comunicazione  e  i canali d'informazione di cui sono dotati, al fine dell'inserimento dei relativi dati nei piani di emergenza nazionali;
 c) assicurino uno stretto coordinamento e cooperazione dei Centri territoriali  di  lotta  con  il  Centro  nazionale,  garantendo,  in particolare,  la  pronta  ed  efficace  attuazione  dei provvedimenti adottati o delle disposizioni da esso impartite.
 |  |  |  | Art. 74. Requisiti tecnici dei Centri territoriali
 1.  Per  i  fini  di  cui  all'articolo 73, comma 1, lettera a), le regioni e le province autonome, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili   a  legislazione  vigente,  garantiscono  che  i  Centri territoriali abbiano almeno la disponibilita' di:
 a) una  linea  telefonica  riservata  alle  comunicazioni  con il Centro  nazionale  di  lotta  contro  la  malattia; linee telefoniche accessibili,  da  cui  gli  allevatori  ed  altri  residenti  possono ottenere informazioni aggiornate e accurate sulle misure prese;
 b) collaboratori  dotati degli strumenti necessari a garantire la comunicazione e l'efficace gestione di tutti i dati pertinenti;
 c) un    sistema    di    raccolta   di   dati,   preferibilmente informatizzato,   accessibile   al  Centro  nazionale  di  lotta,  ai laboratori e agli altri organismi;
 d) un  registro da aggiornare quotidianamente in cui annotare, in ordine  cronologico,  tutti  gli  eventi associati ai focolai di afta epizootica e in modo da collegare e coordinare le diverse attivita';
 e) un  elenco  aggiornato,  per ciascuna regione, delle persone e degli  organismi  locali  da  contattare  e da coinvolgere in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 f) un elenco aggiornato delle aziende e dei veterinari privati, a cui   possano   applicarsi   le   disposizioni   dell'articolo 15   e dell'articolo 18 in caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 g) un  elenco aggiornato delle possibili aree per l'incenerimento o  l'interramento  degli  animali  abbattuti  ai  sensi  del presente decreto,  aree che devono essere gestite conformemente alla normativa comunitaria e nazionale sulla protezione dell'ambiente;
 h) un  elenco  aggiornato,  per ciascuna regione, delle autorita' competenti  in materia di ambiente e di altri organismi ambientali da contattare  e  da  coinvolgere  in  caso di insorgenza di un focolaio della malattia;
 i) mappe  che  localizzino aree adeguate per l'interramento delle carcasse  che  non presentino rischi per l'ambiente, segnatamente per le acque superficiali e sotterranee;
 l) un   elenco   delle   imprese  di  trattamento  e  smaltimento autorizzate  a  svolgere  le  operazioni di trattamento o smaltimento delle carcasse animali e dei rifiuti di origine animale;
 m) un  elenco  delle  misure  per  la sorveglianza e il controllo dello  smaltimento dei disinfettanti nonche' dei tessuti e dei fluidi corporei  nell'ambiente  circostante  a  seguito della decomposizione delle   carcasse,   e,   segnatamente,  nelle  acque  superficiali  e sotterranee.
 |  |  |  | Art. 75. Gruppo di esperti
 1. Il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69 si avvale di un  gruppo  composto da esperti epidemiologi, scienziati veterinari e virologi   del   Centro   nazionale  di  referenza  per  le  malattie vescicolari,  di seguito denominato gruppo di esperti, in possesso di conoscenze specialistiche, che lo coadiuvano in caso di insorgenza di un  focolaio  della malattia. Su richiesta, il Ministero della salute puo'  concludere  un  accordo  formale  con  altri  Stati  membri per l'utilizzo di tali esperti.
 2.  In  caso  di  sospetto di afta epizootica, il gruppo di esperti procede quanto meno a:
 a) effettuare   una   valutazione  del  quadro  clinico  e  della situazione epidemiologica;
 b) fornire  consulenza  sulle  procedure di campionamento e sulle analisi  necessarie per diagnosticare l'afta epizootica nonche' sulle ulteriori azioni e misure da adottare.
 3.  In  caso  di  insorgenza  di un focolaio di afta epizootica, il gruppo di esperti procede quanto meno a:
 a) effettuare,  almeno  nel primo caso segnalato, e se necessario recandosi  in  loco,  una valutazione del quadro clinico e un'analisi dell'indagine  epidemiologica al fine di raccogliere i dati necessari per determinare:
 1) l'origine dell'infezione;
 2) la data di introduzione dell'agente patogeno;
 3) la possibile diffusione della malattia;
 b) riferire  al  Centro nazionale i dati di cui alla lettera a) e le proprie valutazioni;
 c) fornire   consulenza   sulle   procedure   di   screening,  di campionamento  e di test, sui metodi di lotta e sulle altre misure da applicare,  nonche'  sulla  strategia  da  attuare,  ivi  compresa la consulenza  sulle  misure di bio-sicurezza riguardanti le aziende e i fabbricati di cui all'articolo 16 e in relazione alla vaccinazione di emergenza;
 d) seguire ed orientare l'indagine epidemiologica;
 e) integrare  i dati epidemiologici con informazioni geografiche, meteorologiche e con qualsiasi altro elemento necessario;
 f) analizzare   le   informazioni   epidemiologiche  ed  eseguire valutazioni periodiche dei rischi;
 g) fornire  assistenza  nella trasformazione delle carcasse e dei rifiuti  di  origine  animale  in  modo da garantire i minori effetti nocivi per l'ambiente.
 |  |  |  | Art. 76. Banche nazionali di antigene e di vaccini
 1.  Se  il piano di emergenza lo impone, il Ministero della salute, nell'ambito  delle  risorse  disponibili  per  le medesime finalita', puo':
 a) istituire  o  mantenere  banche  nazionali  di  antigene  e di vaccini  per il magazzinaggio di riserve, destinate alla vaccinazione d'emergenza,  di  antigeni  o  vaccini  autorizzati  ai  sensi  della normativa nazionale di recepimento della direttiva 2001/82/CE;
 b) designare   gli   stabilimenti   per   il   confezionamento  e l'immagazzinamento    di    vaccini   destinati   alla   vaccinazione d'emergenza.
 2. Il Ministero della salute assicura le necessarie verifiche sulla conformita'  dell'antigene  e  dei  vaccini  conservati  nelle banche nazionali   di  cui  al  comma 1,  lettera a),  ai  requisiti  minimi stabiliti  per  le  riserve  comunitarie  di antigene e di vaccini in materia  di  sicurezza,  di sterilita' e di contenuto di proteine non strutturali.
 3.  Il  Ministro  della salute, in caso di istituzione delle banche nazionali  di  cui  al  comma 1,  lettera a),  informa la Commissione europea  delle scorte di antigene e di vaccini in loro possesso. Tali informazioni    sono   comunicate   ogni   dodici   mesi   ai   sensi dell'articolo 8,  comma 2  del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.  I dati relativi ai quantitativi e ai sottotipi di antigeni e di vaccini  autorizzati  conservati nelle banche nazionali sono trattati come informazioni riservate e non devono essere resi pubblici.
 4.  Il  Ministero  della salute, ove necessario, puo' chiedere alla Commissione  europea  di  fornire al Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69  antigeni  e vaccini nella disponibilita' della banca comunitaria.
 
 
 
 Note all'art. 76:
 - La  direttiva 2001/82/CE pubblicata nella G.U.C.E. n.
 L. 311 del 28 novembre 2001.
 - Per   l'art.  8  comma  2,  del  decreto  legislativo
 22 maggio 1999, n. 196, vedi note all'art. 70.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 77. Misure   complementari   di  prevenzione  e  di  controllo  dell'afta epizootica
 1.  Fatti  salvi  il  regolamento  (CE)  n. 1774/2002 e le relative disposizione   di  applicazione,  e'  vietato  somministrare  rifiuti alimentari  agli  animali  delle  specie  sensibili  alla malattia, a prescindere dall'uso cui sono destinati o dal luogo in cui vivono.
 2.  Il  Ministero  della  salute, le regioni e le province autonome assicurano l'applicazione:
 a) delle  misure  di  controllo  eventualmente  disposte  in sede comunitaria, riguardanti il divieto di cui al comma 1;
 b) delle    modalita'   di   lotta   contro   l'afta   epizootica eventualmente  disposte  in  sede  comunitaria  con riguardo ad altri animali, quali quelli appartenenti agli ordini Rodentia o Proboscide, se   considerati   sensibili   alla   malattia  sulla  base  di  dati scientifici,   come  previsto  all'articolo 2,  comma 1,  lettera a), secondo capoverso.
 3. Se si ha notizia del sospetto di insorgenza della malattia negli animali  selvatici,  il  Ministero  della  salute,  tramite il Centro nazionale  di  lotta  di cui all'articolo 69, allerta le regioni e le province autonome e:
 a) dispone  l'effettuazione  di  indagini,  compresi gli esami di laboratorio,  su  tutti  gli  animali  selvatici  di specie sensibili uccisi  o  trovati  morti,  e  quanto altro necessario a confermare o escludere la presenza della malattia;
 b) effettua  un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione  ai proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito all'esistenza di un sospetto di infezione.
 4.  Se  vi e' conferma di un caso primario di afta epizootica negli animali  selvatici,  il  Ministero  della  salute,  tramite il Centro nazionale di lotta di cui all'articolo 69:
 a) dispone   l'immediata   applicazione   delle   misure  di  cui all'allegato  XVIII,  parte  A,  al  fine  di  ridurre  la diffusione dell'epidemia  ed  elabora  un  piano  per  l'eradicazione  dell'afta epizootica  in  conformita'  delle  disposizioni  di cui all'allegato XVIII, parte B;
 b) effettua  un'idonea informazione del pubblico, con particolare attenzione  ai proprietari e detentori di animali di specie sensibili e ai cacciatori in merito alla conferma del caso.
 5.  Dall'applicazione  del  presente  articolo non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 77:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  1774/2002,  vedi note
 all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 78. Adozione di misure epidemiologiche
 1.  Il Ministero della salute, anche tramite il Centro nazionale di lotta  di  cui  all'articolo 69,  se  le misure previste dal presente decreto non sono adeguate alla situazione epidemiologica oppure se il virus  dell'afta epizootica rischia di diffondersi malgrado le misure adottate,   e'   autorizzato  a  chiedere  alla  Commissione  europea l'adozione  di  una  decisione specifica per l'applicazione di misure alternative,  con effetto epidemiologico equivalente, per un limitato periodo di tempo adeguato alla situazione epidemiologica in atto.
 |  |  |  | Art. 79. Sanzioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca piu' grave reato, i soggetti indicati  all'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), che non adempiono all'obbligo   di  denuncia  di  cui  ai  commi 1  e  2  del  medesimo articolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
 2. Il titolare dell'azienda interessata che non adempie alle misure disposte  dal  veterinario ufficiale ai sensi degli articoli 10, 11 e 16  o  dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 14, 15, 20, 35  e  43  ovvero  dalle  regioni  e dalle province autonome ai sensi dell'articolo 14  e'  punito  con  l'arresto  sino  a  tre mesi o con l'ammenda fino a 25.000 euro.
 3.  Chiunque  violi  il  divieto di movimento imposto a norma degli articoli 4,  comma 2,  lettera d), 5, 6, 7, commi 1 e 2, 19, comma 3, 22,  comma 3,  lettera c),  23,  comma 1,  lettera a),  24,  comma 1, lettere a)  e b),  37, comma 1, 38, comma 1, 51, comma 1, lettera d), 54, comma 1, lettera a), 55, comma 1, 58, commi 1 e 5, e 64, comma 1, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 euro.
 4.  Chiunque viola i divieti imposti dalle regioni e dalle province autonome  ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettere b), c) e d), e 24, comma 1, lettere c), d), e), f) e g), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 18.000 euro.
 5. Chiunque viola i divieti imposti dagli articoli 25, comma 1, 26, comma 1,  27,  comma 1,  28,  comma 1,  30, comma 1, 31, comma 1, 32, comma 1,  33,  comma 1,  39,  comma 1,  40, comma 1, 55, commi 3 e 5, lettera d),  e  58,  commi 6, 8 e 13, lettere a) e c), e' soggetto al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 4.000 euro fino a 24.000 euro.
 6.  Il titolare dell'azienda od il trasportatore che non si attiene alle prescrizioni indicate negli articoli 27, comma 6, e 40, comma 6, o che non si attiene ai divieti di cui agli articoli 27, comma 7, 29, comma 1,  40,  comma 7,  41,  comma 1,  54,  comma 4, e 58, comma 10, ovvero  che  raccoglie o trasporta campioni di latte crudo di animali di     specie    sensibili    senza    l'autorizzazione    prescritta dall'articolo 58,  comma 13,  lettera b), e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 15.000 euro.
 7.  I  proprietari  e  le  persone  addette  al  trasporto  od alla commercializzazione  di  animali  di  specie  sensibili che a seguito della  richiesta  dei  servizi veterinari delle aziende sanitarie non forniscono le informazioni indicate nell'articolo 48 sono soggetti al pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro.
 8.  Chiunque  non  ottempera  al  divieto  di  cui all'articolo 49, comma 1,  ovvero  fa  uso  di  vaccini  anti-aftosi per scopi diversi dall'induzione   dell'immunita'   attiva   negli  animali  di  specie sensibili  senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 49, comma 3, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500  euro a 3.000 euro per ogni animale vaccinato. La stessa sanzione si  applica a chiunque manipola virus vivi dell'afta epizootica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 65, comma 1.
 9.   Chiunque   non   ottempera  alle  disposizioni  impartite  dai veterinari   delle   aziende  sanitarie  ai  sensi  dell'articolo 54, comma 1,  lettera b),  o non si attiene alle prescrizioni di cui agli articoli 55,  comma 5, lettere a), b) e c), e 58, comma 7, ovvero non rispetta  il  divieto di cui all'articolo 54, comma 5, lettere a), b) e c),  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro.
 10.  Chiunque  viola il divieto di cui all'articolo 77, comma 1, e' soggetto  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
 11.  L'azienda  unita'  sanitaria  locale competente per territorio procede  all'applicazione  delle sanzioni amministrative previste dal presente  articolo con  le  modalita'  di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni, in quanto compatibili.
 12.  I proventi delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di  violazioni  alle  prescrizioni  in  materia  di  lotta  contro le malattie  animali  e  nelle  relative emergenze sono introitate dalle regioni  e  dalle  province  autonome  che  le  destinano  ai  Centri territoriali per il finanziamento di attivita' eventuali ed ulteriori rispetto a quelle svolte dalla normativa vigente, in materia di lotta contro  le malattie animali e al potenziamento dei servizi veterinari .
 |  |  |  | Art. 80. Disposizioni transitorie e finali
 1.  Il  Ministro  della  salute,  con proprio decreto di natura non regolamentare,  assicura  l'attuazione  delle  eventuali disposizioni transitorie  o applicative adottate in sede comunitaria in materia di lotta  contro  le  malattie  animali nonche' delle modifiche disposte agli allegati dei provvedimenti nazionali emanati in attuazione della normativa comunitaria in materia di lotta contro le malattie animali, compresi quelli del presente decreto. Alle misure e alle attivita' di tale  decreto  i  soggetti  pubblici  interessati  provvedono  con le risorse  umane  e  strumentali  previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2.  I  provvedimenti  adottati  e  le  disposizioni  impartite  dal Ministero  della  salute,  anche tramite il Centro nazionale di lotta contro  le  malattie  animali  e le emergenze zoo-sanitarie di cui al decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla   legge   30 novembre   2005,   n.  244,  costituiscono  misure strumentali  di profilassi internazionale, inderogabili dalle regioni e  province  autonome  e  dagli  altri  enti  territoriali,  tenuti a conformarvisi.  I  provvedimenti  immediati,  adottati dall'autorita' sanitaria   territorialmente  competente  ai  sensi  dell'articolo 6, comma 3,  del  decreto  legislativo  27 maggio  2005, n. 117, restano fermi  fino all'eventuale emanazione di quelli disposti dal Ministero della  salute,  anche tramite il Centro nazionale. Il Ministero della salute, tramite il Centro nazionale, effettua gli opportuni controlli per  verificare la corretta applicazione delle misure di lotta contro le malattie animali sul territorio nazionale.
 3.  I proprietari e i detentori di animali, nonche' i proprietari e i  responsabili  di  stabilimenti,  impianti  o  aziende  in cui sono ottenuti  o trattati prodotti e alimenti destinati al consumo umano o animale, compreso il foraggio, la paglia e il fieno nonche' qualsiasi altro  prodotto o alimento capace di veicolare o trasmettere malattie animali,  devono  attenersi  ai  divieti,  alle  prescrizioni  e alle condizioni  disposte  dal  Ministero  della  salute, anche tramite il Centro  nazionale,  e  di  quelli  immediati  adottati dall'autorita' sanitaria territorialmente competente, compresi quelli riguardanti le limitazioni  all'immissione sul mercato di prodotti e alimenti e alla movimentazione  degli  animali.  I  predetti  soggetti  sono altresi' tenuti  a  fornire  i  documenti  e  i  dati  richiesti  dagli organi incaricati di svolgere verifiche e controlli.
 4.  Alla  violazione  delle  disposizioni  adottate  ai  sensi  del comma 3,  nonche'  nel  caso  di  loro  applicazione  parziale  o non conforme  consegue  in  ogni caso l'esclusione del proprietario e del detentore  di  animali  e  del  proprietario e del responsabile degli stabilimenti, impianti o aziende che trattano prodotti e alimenti, da qualsivoglia    forma    di    rimborso,   indennizzo   o   beneficio economico-finanziario,  nazionale,  regionale o comunitario, comunque denominati,   e   il   recupero   forzato   di  quelli  eventualmente corrisposti.
 
 
 
 Note all'art. 80:
 - Per   il  decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  2002,
 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 novembre
 2005, n. 244, vedi note all'art. 69.
 - L'art.  6, comma 3, del decreto legislativo 27 maggio
 2005, n. 117, citato all'art. 25, cosi' recita:
 «Art.  6  (Controlli  veterinari  ufficiali). - 1. - 2.
 (Omissis).
 3.  Se  si constata un rischio per la sanita' animale o
 per  la  salute  pubblica,  fermi  restando i provvedimenti
 immediati       adottati      dall'autorita'      sanitaria
 territorialmente competente, ogni provvedimento d'urgenza o
 misura cautelare e' adottato dallo Stato ai sensi dell'art.
 117  del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112, e
 successive  modificazioni,  anche nel caso di provvedimenti
 emanati   dallo   Stato   in   correlazione   a  misure  di
 salvaguardia   adottate,   in   dette   materie,   in  sede
 comunitaria.   Le   competenti   autorita'  assicurano  una
 conforme  applicazione  dei  provvedimenti in questione nei
 rispettivi territori.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 81. Clausola di invarianza finanziaria
 1.  Alle  misure  ed alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti  pubblici  interessati  provvedono  con  le  risorse umane e strumentali  previste  dalla  legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 82. Abrogazione
 1.  Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 229, e' abrogato.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 18 settembre 2006.
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri
 Bonino,   Ministro   per  le  politiche
 europee
 Turco, Ministro della salute
 D'Alema, Ministro degli affari esteri
 Mastella, Ministro della giustizia
 Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
 e delle finanze
 De  Castro,  Ministro  delle  politiche
 agricole alimentari e forestali
 Lanzillotta,  Ministro  per  gli affari
 regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | Allegato I [Articolo 2, comma 1, lettera m)]
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 39  <----
 |  |  |  | Allegato II (Articolo 3, comma 4)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 40-41  <----
 |  |  |  | Allegato III [Articolo 4, comma 2, lettera g)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 42-43  <----
 |  |  |  | Allegato IV (Articolo 11, comma 3)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 44-45  <----
 |  |  |  | Allegato V [Articolo 10, comma 2, lettera c)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 46-47  <----
 |  |  |  | Allegato VI [Articolo 24, comma 2, lettera d)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 48-49  <----
 |  |  |  | Allegato VII (Articolo 25, comma 2)
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 50  <----
 |  |  |  | Allegato VIII [Articolo 39, comma 4, lettera b)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 51-52  <----
 |  |  |  | Allegato IX [Articolo 18, comma 3, lettera c)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 53-54  <----
 |  |  |  | Allegato X (Articolo 50, comma 2)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 55-56  <----
 |  |  |  | Allegato XI (Articolo 3, comma 4)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 57-58  <----
 |  |  |  | Allegato XII [Articolo 65, comma 2, lettera a)]
 
 ---->  Vedere allegato a pag. 59  <----
 |  |  |  | Allegato XIII [Articolo 2, comma 1, lettera m), numero 21)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 60-61-62  <----
 |  |  |  | Allegato XIV 
 ---->  Vedere allegato a pag. 63  <----
 |  |  |  | Allegato XV [Articolo 66, comma 3, lettera a)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 64-65  <----
 |  |  |  | Allegato XVI 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 66-67  <----
 |  |  |  | Allegato XVII (Articolo 47, comma 1)
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 68-69  <----
 |  |  |  | Allegato XVIII [Articolo 77, comma 4, lettera a)]
 
 ---->  Vedere allegato alle pagg. 70-71-72  <----
 |  |  |  |  |