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| Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO |  | DECRETO 11 agosto 2006 |  | Nuova  perimentrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di bacino idrografico fiume Sarno. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
 Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero del1'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;
 Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme sul procedimento   amministrativo»   e   sue   successive   modifiche   e integrazioni;
 Vista   la  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  concernente  «Nuovi interventi in campo ambientale»;
 Visto   il   decreto   ministeriale   18 settembre   2001,  n.  468 «Regolamento  recante:  Programma  nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;
 Visto  il  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152 «Norme in materia  ambientale»  e  in particolare l'art. 252 «siti di interesse nazionale»;
 Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 561, che ha disposto  che «Al comma 4 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426  e  successive  modificazioni,  dopo le lettere p-quaterdecies) e p-quinquiesdecies), e' aggiunta la seguente: "p-sexiesdecies) aree di cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995"»;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 aprile  1995, concernente «Dichiarazione dello, stato di emergenza a  norma  dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 255, in  ordine  alla  situazione socio-economica-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno»;
 Vista  la  nota  prot.  n. 1108/QdV/DI/VII-VIII del 18 gennaio 2006 trasmessa     al     Commissario     delegato     per     l'emergenza socio-economico-ambientale  nel  bacino  idrografico del fiume Sarno, all'assessorato  all'ambiente  regione  Campania,  all'ARPA Campania, all'ICRAM  e  all'Autorita'  di  bacino del fiume Sarno, con la quale sono  state  richieste  informazioni  in merito a: Comune, localita', descrizione   delle   attivita'   in  corso  o  dismesse,  principali caratteristiche  ambientali,  e  dati  sull'inquinamento  in  atto  o presunto nelle differenti matrici ambientali;
 Vista  la  nota prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006 indirizzata ai sindaci dei comuni di: Angri, Boscoreale, Bracigliano, Calvanico,  Casola  di  Napoli,  Castel San Giorgio, Castellammare di Stabia,  Cava  de'  Tirreni,  Contrada,  Corbara,  Fisciano,  Forino, Gragnano,  Lettere,  Mercato San Severino, Monteforte Irpino, Montoro Inferiore,  Montoro  Superiore,  Moschiano,  Nocera Inferiore, Nocera Superiore,  Pagani,  Palma  Campania, Poggiomarino, Pompei, Quindici, Roccapiemonte,  San  Marzano  sul  Sarno,  San Valentino Torio, Santa Maria  la  Carita', Sant'Antonio Abate, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Serino, Siano, Solofra, Striano, Torre Annunziata, al Commissario  delegato  per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino  idrografico  del  fiume  Sarno,  all'assessorato all'ambiente regione  Campania,  all'ARPA  Campania,  all'ICRAM e all'Autorita' di bacino  del fiume Sarno, con la quale e' stato richiesto di esprimere il  proprio  formale  assenso  in  merito  planimetria  allegata alla sopraccitata  nota che definisce il perimetro provvisorio del sito in questione;
 Visto,   in   particolare,   che   nella  medesima  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII-   del   5 aprile   2006  diretta  ai  comuni ricadenti  all'interno del perimetro provvisorio, e' previsto che, in analogia   a  quanto  gia'  avvenuto  per  altri  siti  di  interesse nazionale, debba essere successivamente definita la subperimetrazione del  sito,  con  l'identificazione puntuale delle aree potenzialmente inquinate  sulle  quali dovranno essere svolte, da parte dei soggetti obbligati,   le   attivita'   di   messa  in  sicurezza  d'emergenza, caratterizzazione   e   bonifica   e,  inoltre,  che  l'attivita'  di subperimetrazione  dovra' tener conto delle porzioni di territorio di alcuni  dei  comuni interessati gia' ricomprese nel perimetro del SIN aree  del  litorale  vesuviano,  di  cui  al decreto ministeriale del 27 dicembre  2004, all'interno del quale e' gia' in corso l'attivita' di sub-perimetrazione, affidata dal Commissario delegato ad ARPAC;
 Vista  la  nota  prot.  n. 10944 del 14 aprile 2006 con la quale il comune di Angri ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria     allegata     alla     citata     nota     prot.    n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  1994 del 19 aprile 2006 con la quale il comune di Boscoreale ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n. 003758 del 9 maggio 2006 con la quale il comune  di  Bracigliano  ha  espresso  il  proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  3061  del 4 maggio 2006 con la quale il comune  di Casola di Napoli ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  7213 del 28 aprile 2006 con la quale il comune  di  Castel San Giorgio ha espresso il proprio formale assenso in  merito  alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota  prot. n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n. 27882 del 24 aprile 2006 con la quale il comune  di  Castellammare  di  Stabia  ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n. 460/U del 17 maggio 2006 con la quale il Comune  di  Cava  deTirreni ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot. n. 1650 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di  Corbara  ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
 Vista  la  nota  prot.  n.  5855 del 10 aprile 2006 con la quale il comune  di  Fisciano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  3474 del 18 aprile 2006 con la quale il comune  di  Forino  ha  espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  8524 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di  Gragnano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  2191  del 3 maggio 2006 con la quale il comune  di  lettere  ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DII/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  11112 del 2 maggio 2006 con la quale il comune  Mercato S. Severino ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  3714 del 12 maggio 2006 con la quale il comune di Monteforte Irpino ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista la nota prot. n. 6992/7994 del 19 aprile 2006 con la quale il comune di Montoro Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  4750  del 9 maggio 2006 con la quale il comune di Montoro Superiore ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n. 20002 del 28 aprile 2006 con la quale il comune  di Moschiano ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata    nota   prot.   n 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  7218 del 13 giugno 2006 con la quale il comune  di Nocera Inferiore ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
 Vista  la  nota  prot.  n.  7424 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di Nocera Superiore ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata   alla  citata  nota  prot  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
 Vista  la  nota prot. n. 0010451 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di  Pagani  ha  espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetnia    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006,
 Vista  la  nota  prot.  n.  6270  del 7 aprile 2006 con la quale il comune  di  Palma  Campania ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata   alla   citata   nota   prot. 7072/QdV/IX-VIl-VIII- del 5 aprile 2006,
 Vista  la  nota  prot.  n. 13322 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di  Poggiomarino  ha  espresso  il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista la nota prot. n. 001602 del 127.5.2006 con la quale il comune di  Pompei  ha  espresso  il  proprio  formale assenso in merito alla planimetria     allegata     alla     citata     nota     prot.    n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota prot. UTC n. 22l1 del 3 maggio 2006 con la quale il comune  di  Roccapiemonte  ha  espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la nota acquisita al prot. n 8267/QDV/DI/ del 21 aprile 2006 del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, con la quale  il comune di San Valentino Torio ha fornito il proprio assenso in  merito  alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota  prot. n. 7072/QDV/DII/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  5907 del 21 aprile 2006 con la quale il comune di Sant'Egidio del Monte Albino ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria allegata alla citata nota prot. n. 7072/QdV-DII-IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  7432 del 20 aprile 2006 con la quale il comune di Sarno ha espresso il proprio formale assenso in merito alla planimetria     allegato     alla     citata     nota     prot.    n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot. n. 010284 del 13 aprile 2006 con la quale il comune  di  Scafati  ha espresso il proprio formale assenso in merito alla    planimetria    allegata    alla    citata   nota   prot.   n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n.  6645 del 23 maggio 2006 con la quale il comune  di  Serino  ha  espresso il proprio formale assenso in merito alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot.  n  3037  del 21 aprile 2006 con la quale il Comune  di  Striano  ha espresso il proprio formale assenso in merito alla  planimetria  allegata  alla  citata  nota prot. n. 7072/QdV/DI/ IX-VIIVIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  prot. San n. 363 del 5 maggio 2006 con la quale il comune  di Torre Annunziata ha espresso il proprio formale assenso in merito   alla   planimetria   allegata  alla  citata  nota  prot.  n. 7072/QdV/DI/IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota prot. n. 0002544 del 20 aprile 2006 con la quale il comune  di  Contrada, in merito alla planimetria allegata alla citata nota  prot.  n. 7072/QDV/DI/ IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006, ha fatto presente  «che la parte del territorio comunale ricadente all'interno del Bacino idrografico del fiume Sarno non ha nessuna possibilita' di essere   ritenuta  zona  di  potenziale  inquinamento  ne'  di  acque superficiali   ne'  di  acque  sotterranee,  pertanto  una  eventuale subperimetrazione dovra' tener conto di quanto detto»;
 Tenuto  conto  che a tutt'oggi i comuni di Calvanico, Quindici, San Marzano sul Sarno, Santa Maria la Carita', Sant'Antonio Abate, Siano, Solofra, non hanno provveduto a far conoscere la propria posizione in merito  alla  citata  nota  prot.  n.  7072/QdV/DI/  IX-VII-VIII- del 5 aprile 2006;
 Vista  la  nota  del  Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio  prot.  n.  10451/Q.d.V/DI/IX-  VII-VII del 26 maggio 2006 concernente  l'invito,  tra  gli  altri,  ai  comuni  interessati  e, attraverso   questi   a  tutti  gli  altri  soggetti  interessati,  a partecipare  ad apposita Conferenza di servizio indetta per il giorno 5 luglio 2006 presso la sede ministeriale;
 Visti  gli  esiti  della Conferenza dei servizi, del 5 luglio 2006, conernente  l'approvazione  della perimetrazione provvisoria del sito di  bonifica  di  interesse  nazionale  «Bacino idrografico del fiume Sarno»;
 Tenuto  conto dei compiti in materia di protezione civile, affidati al Commissario delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con specifiche  ordinanze, al fine di fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale  determinatasi  nel bacino idrografico del fiume Sarno;
 Ritenuto, altresi', di dover prevedere all'interno del perimetro la individuazione  delle  seguenti  tipologie di aree: aree inserite nel Piano  regionale  di  bonifica,  art.  199  del  decreto  legislativo 3 aprile  2006, n. 152 «Norme in materia ambientale», le aree oggetto di  attivita'  potenzialmente inquinanti, individuate nell'allegato 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1989, le aree oggetto di notifiche ai  sensi dell'art. 242 del suddetto decreto legislativo n. 152, aree interessate  da  rilasci incidentali o dolosi di sostanze pericolose, aree  industriali  dismesse,  aree,  anche  a  destinazione agricola, interessate  da  spandimento  non  autorizzato  di  fanghi  e residui pericolosi, nonche' aree oggetto di contaminazione passiva causata da ricaduta   atmosferica   di   inquinanti,   ruscellamento   di  acque contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti;
 Tenuto  conto  che  il  Commissario delegato affidera' all'ARPAC le attivita'  di  subperimetrazione del sito per l'identificazione delle aree  potenzialmente inquinate sulle quali dovranno essere svolte, da parte  dei  soggetti  obbligati,  le attivita' di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica;
 Ritenuto  che  l'attivita'  di  subperimetrazione dovra', altresi', tener   conto  che  porzioni  di  territorio  di  alcuni  dei  Comuni interessati  sono gia' ricomprese nel perimetro del sito di interesse nazionale   di  aree  del  litorale  vesuviano,  di  cui  al  decreto ministeriale  del  27 dicembre 2004, all'interno del quale e' gia' in corso  l'attivita'  di  sub-perimetrazione,  affidata dal Commissario delegato ad ARPAC;
 Ritenuto   di   dover   comunque   riservarsi  la  possibilita'  di individuare  ulteriori  aree  per  le  quali emerga una situazione di inquinamento  tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti o interventi  di  messa  in  sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica;
 Considerato  che  sulle aree perimetrate sara' effettuata attivita' di   caratterizzazione  per  accertare  le  effettive  condizioni  di inquinamento  al  fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Le  aree  da  sottoporre ad interventi di caratterizzazione, di messa  in  sicurezza  di emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attivita' di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio  indicato  nella cartografia in scala 1: 250.000 allegata al presente decreto.
 2.  La  cartografia  ufficiale e' conservata in originale presso il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Campania.
 3.  L'attuale  perimetrazione  non  esclude  l'obbligo  di bonifica rispetto   ad  eventuali,  ulteriori  aree  che  dovessero  risultare inquinate  e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.
 4.  La  perimetrazione  potra'  essere  modificata  con decreto del Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero  emergere  altre  aree  con  una  possibile  situazione  di inquinamento,   tale  da  rendere  necessari  ulteriori  accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.
 5.  Il  Commissario  delegato  ex ordinanza di protezione civile n. 3270 del 12 marzo 2003 individua, all'interno del perimetro di cui al precedente  punto  1,  le  aree  oggetto  di attivita' potenzialmente inquinanti,  individuate  nell'allegato  1  del  decreto ministeriale 16 maggio  1989,  le aree oggetto di notifiche ai sensi dell'art. 242 del  suddetto decreto legislativo n. 152, aree interessate da rilasci incidentali   o  dolosi  di  sostanze  pericolose,  aree  industriali dismesse,   aree,  anche  a  destinazione  agricola,  interessate  da spandimento  non  autorizzato di fanghi e residui pericolosi, nonche' aree   oggetto   di   contaminazione   passiva  causata  da  ricaduta atmosferica   di  inquinanti,  ruscellamento  di  acque  contaminate, abbandono o seppellimento di rifiuti.
 6.  Tenuto  conto che l'attivita' di subperimetrazione dovra' tener conto  delle  porzioni di territorio di alcuni dei comuni interessati gia' ricomprese nel perimetro del SIN aree del litorale vesuviano, di cui  al  decreto  ministeriale  del 27 dicembre 2004, all'interno del quale  e'  gia'  in corso l'attivita' di sub-perimetrazione, affidata dal  Commissario  delegato  per  l'emergenza ambientale della regione campana ad ARPAC.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Il presente decreto, con l'allegato, dopo la registrazione della Corte  dei  conti,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 11 agosto 2006
 Il Ministro dell'ambiente
 e della tutela del territorio
 Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 80
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato a pag. 15  <----
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