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| Gazzetta n. 257 del 4 novembre 2006 (vai al sommario) |  | COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  | DELIBERAZIONE 29 marzo 2006 |  | 1° Programma  delle  infrastrutture  strategiche (legge n. 443/2001). Trasporto    rapido    costiero    (TRC):   Rimini   Fiera-Cattolica. (Deliberazione n. 93/06). |  | 
 |  |  |  | IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Vista  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo», che,  all'art.  1,  ha  stabilito  che  le infrastrutture pubbliche e private  e  gli  insediamenti  strategici  e  di preminente interesse nazionale,  da  realizzare  per  la modernizzazione e lo sviluppo del Paese,  vengano  individuati  dal  Governo  attraverso  un  programma formulato  secondo  i  criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello  stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede  di  prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;
 Vista  la  legge  1° agosto  2002,  n.  166, che, all'art. 13, reca modifiche  al  menzionato  art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti   di   impegno   quindicennali   per  la  progettazione  e  la realizzazione  delle  opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;
 Visto  il  decreto  legislativo  20 agosto  2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;
 Visti,  in  particolare,  l'art.  1 della citata legge n. 443/2001, come  modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilita' dell'istruttoria  e  la funzione di supporto alle attivita' di questo Comitato  al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che puo' in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,   recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari  in  materia  di  espropriazione per pubblica utilita', come  modificato  -  da  ultimo - dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
 Visto  l'art.  11  della  legge  16 gennaio  2003,  n.  3,  recante «Disposizioni  ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo  il  quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere  dotato  di  un  codice unico di progetto  (CUP),  e  viste  le  delibere attuative adottate da questo Comitato;
 Visto  l'art.  4  della  legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare  i  commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di  assegnazione  di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche  che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla  gestione  e  che  non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie  e  nei  relativi  futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata    da    un'analisi    costi-benefici   e   da   un   piano economico-finanziario  redatto  secondo  lo  schema tipo approvato da questo Comitato;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 2005, n. 189, che apporta modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo n. 190/2002;
 Visto  l'art.  39  del  decreto-legge  30 dicembre  2005,  n.  273, convertito nella legge 23 febbraio 2006, n. 51, ai sensi del quale le quote di limiti d'impegno di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrenti  dal  2003  e  2004,  non  impegnate  al 31 dicembre 2005, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti;
 Vista  la  delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (Gazzetta Ufficiale n. 51/2002  S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del piu' volte richiamato  art.  1  della  legge  n.  443/2001,  ha  approvato il 1° Programma  delle  infrastrutture  strategiche,  che,  all'allegato 1, include  la  voce  «Costa  romagnola  metropolitana»  per  un importo complessivo  di  2,582  milioni  di  euro e che all'allegato 2, nella parte  relativa  alla regione Emilia-Romagna, tra le «Metropolitane», include   il  «Sistema  di  trasporto  a  guida  vincolata  nell'area metropolitana della costa romagnola Ravenna-Rimini-Cattolica»;
 Vista  la  delibera  25 luglio  2003,  n. 63 (Gazzetta Ufficiale n. 248/2003),  con  la  quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere  ai  fini  della  vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2004,  n. 11 (Gazzetta Ufficiale n. 230/2004),  con  la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di  piano  economico-finanziario  ai  sensi  del  richiamato  art. 4, comma 140,  della  legge  n.  350/2003,  prevedendo  che di norma - a corredo  della  richiesta  di  finanziamento  a  carico delle risorse dell'art.  13  della  legge  n.  166/2002 - venga presentato il piano sintetico,  ma  esplicitando  che  questo Comitato stesso, in sede di approfondimento, puo' richiedere la presentazione del piano analitico completo;
 Vista  la  delibera  20 dicembre 2004, n. 86 (Gazzetta Ufficiale n. 109/2005),   con   la   quale   questo  Comitato  ha  approvato,  con prescrizioni,  il progetto preliminare del «Trasporto rapido costiero (TRC)  Rimini  Fiera-Cattolica - 1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione   FS»,   individuando   nell'Agenzia   TRAM  il  soggetto aggiudicatore e fissando il limite di spesa in euro 92.961.800,41;
 Vista  la  delibera  27 maggio  2005,  n. 70 (Gazzetta Ufficiale n. 18/2006),    con    la    quale    questo   Comitato   ha   assegnato programmaticamente  all'intervento  in questione un finanziamento, in termini  di  volume  di  investimento,  di euro 42.856.861, imputando l'onere  relativo  sul  3°  limite  d'impegno  quindicennale  di  cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004;
 Visto  il  decreto  emanato  dal  Ministro dell'interno il 14 marzo 2003, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al  disposto  dell'art.  15,  comma 5,  del  decreto  legislativo  n. 190/2002  -  e'  stato  costituito  il  Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;
 Vista  la  nota  5 novembre  2004,  n.  COM/3001/1, con la quale il coordinatore  del  predetto  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta sorveglianza  delle  grandi  opere  espone  le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;
 Vista  la  nota 21 marzo 2006, n. 218 - integrata con nota 28 marzo 2006,  n.  234 - con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  ha  trasmesso,  tra  l'altro, la relazione istruttoria sul progetto  definitivo  del  «Trasporto  rapido  costiero  (TRC) Rimini Fiera-Cattolica:  1°  stralcio  funzionale  tratta Rimini FS-Riccione FS»;  relazione  della  quale  copia  aggiornata  viene consegnata in seduta;
 Considerato  che,  nella citata stesura aggiornata della relazione, viene  proposta solo l'approvazione del progetto in questione, mentre non  viene  riproposta  l'assegnazione  di un finanziamento, a valere sulle  risorse destinate all'attuazione del Programma, per l'acquisto del materiale rotabile;
 Ritenuto  di  condividere tale impostazione in considerazione della rilevata  finalizzazione  del  contributo originariamente richiesto e dei tempi occorrenti per la realizzazione dell'infrastruttura;
 Udita   la  relazione  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti;
 Acquisita l'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 Prende atto delle   risultanze   dell'istruttoria   svolta  dal  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:
 sotto l'aspetto tecnico procedurale:
 che  il progetto definitivo presenta alcune modifiche rispetto al progetto  preliminare  derivanti,  in  parte,  dall'adeguamento  alle prescrizioni  riportate  nell'allegato  1  della  citata  delibera n. 86/2004   e,  in  parte,  da  ulteriori  approfondimenti  progettuali promossi dal soggetto aggiudicatore unitamente agli Enti promotori al fine di migliorare l'efficacia del servizio proposto;
 che  in particolare il tracciato dello stralcio all'esame (Rimini FS-Riccione  FS)  presenta  una  lunghezza complessiva (circa 9,8 km) inferiore  rispetto  a quella considerata nel progetto preliminare ed e' stato rettificato nel tratto iniziale;
 che  il  TRC, che ha inizio in corrispondenza del capolinea posto in  prossimita'  della  stazione  ferroviaria  di Rimini e termina al capolinea  in  prossimita' della stazione ferroviaria di Riccione, e' servito  da  17  fermate,  inclusi  i  due  capolinea, con tre schemi funzionali  di fermate (A, B e C), a fronte delle 26 fermate previste dal progetto preliminare, con una riduzione che consente di diminuire i  tempi di sosta, di distanziare le fermate, permettendo ai mezzi di raggiungere  la  velocita'  massima  consentita,  e di individuare le fermate  laddove effettivamente e' presente un'utenza significativa e soprattutto  dove e' possibile realizzare, anche in futuro, parcheggi scambiatori  per  rendere  piu'  fruibile  il  servizio  di trasporto pubblico;
 che  dal  progetto  preliminare  sono  state  stralciate 12 opere d'arte, in quanto:
 ritenute non necessarie;
 non  piu' afferenti al trasporto rapido costiero ed inserite in altri  progetti,  come  la bretella di collegamento all'aeroporto che verra' realizzata a carico della Societa' che gestisce l'aeroporto;
 al servizio di opere soppresse nel progetto definitivo;
 conseguenti  al  recepimento  delle  prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;
 che  con  nota  16 novembre  2005,  n.  9862,  l'Agenzia TRAM, in qualita'  di  soggetto aggiudicatore, ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture  e dei trasporti il progetto definitivo del «Trasporto rapido  costiero (TRC) Rimini Fiera-Cattolica: 1° stralcio funzionale tratta  Rimini  FS-Riccione  FS»,  dichiarando  nel contempo che tale progetto  recepisce  le prescrizioni allegate alla citata delibera n. 86/2004;
 che  con  successiva  nota  29 dicembre 2005, n. 11135, la stessa Agenzia ha trasmesso al predetto Ministero una relazione illustrativa delle  autorizzazioni  necessarie  e il relativo elenco degli Enti ed Amministrazioni  ai  quali e' stato trasmesso il progetto definitivo, indicando le autorizzazioni ed i pareri di competenza degli stessi;
 che  con  nota  19 gennaio  2006  il  soggetto  aggiudicatore  ha trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti la documentazione    relativa    alla   comunicazione   dell'avvio   del procedimento  di  dichiarazione di pubblica utilita', che e' avvenuta tramite pubblicazione di apposito avviso, in data 14 gennaio 2006, su due  quotidiani  nazionali  e  sul  B.U.R  n.  9 del 18 gennaio 2006, nonche' con comunicazione personale (raccomandata) a tutti i soggetti interessati;
 che  la  Conferenza  di  servizi  e' stata indetta dal competente Ministero  in  data 16 gennaio 2006 e si e' conclusa in data 15 marzo 2006;
 che  a  seguito di detta Conferenza il soggetto aggiudicatore con nota   23 marzo   2006,  n.  3289,  ha  inviato  al  Ministero  delle infrastruttrure   e   dei   trasporti  una  relazione  di  analisi  e controdeduzioni  delle  osservazioni/opposizioni  espresse da privati cittadini e una disamina, con controdeduzioni, dei pareri espressi in Conferenza dei servizi;
 che  le  Amministrazioni  interessate  hanno  espresso i seguenti pareri:
 il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio con nota 13 gennaio 2006, n. DSA-2006-0000826, ha comunicato di non avere adempimenti  da  effettuare  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n. 190/2002,  posto che l'intervento rientra nella tipologia di opere di cui  all'allegato  B, punto 7, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, n. 146, per la quale la procedura di VIA  o la verifica e' di competenza regionale e tenuto conto che come evidenziato  anche nella delibera n. 86/2004 la regione, con delibera di  giunta  30 giugno 2003, n. 1221, aveva espresso parere favorevole sul  progetto  preliminare,  sottolineando  come  per  la  tratta  in questione  fosse  stata  esperita  la procedura di verifica con esito positivo e con esclusione dell'ulteriore procedura di VIA;
 la   regione   Emilia-Romagna   Direzione   generale   per   la salvaguardia  ambientale  Direzione  III con nota 16 gennaio 2006, n. 4817,  ha  formulato avviso favorevole, con prescrizioni, come parere favorevole  ha  espresso l'Assessorato mobilita' e trasporto di detta regione con nota 16 gennaio 2006, n. ATA/257/3.4;
 il  Ministero  per  i  beni  e le attivita' culturali, con nota 16 marzo   2006,   n.  DG/BAP/SO2/34.19.04/5356,  si  e'  pronunziato favorevolmente, con prescrizioni;
 la  Commissione  interministeriale  per le metropolitane di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, nella seduta del 17 marzo 2006, ha   preso   atto   delle   considerazioni  esposte  nella  relazione dell'Amministrazione di settore e ha espresso - con voto n. 355/I.O - parere favorevole nei termini riportati in detta relazione, rilevando quindi  -  per quanto concerne gli aspetti finanziari - che il quadro economico  evidenzia un costo dell'opera contenuto entro il limite di spesa  approvato  da questo Comitato, sia pur con notevoli variazioni degli  importi dei lavori e nell'ambito delle somme a disposizione, e concludendo   che   una  valutazione  complessiva  porta  a  ritenere accettabile la quantificazione economica effettuata dai progettisti;
 che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riporta, in apposito  allegato  alla  relazione  istruttoria,  le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo;
 sotto l'aspetto attuativo:
 che il soggetto aggiudicatore e' confermato nell'Agenzia TRAM.;
 che l'opera verra' realizzata mediante appalto integrato;
 che  i  tempi  previsti  per  la realizzazione sono fissati in 54 mesi;
 che il CUP del progetto e' D91 H98 00000 000 0;
 sotto l'aspetto finanziario:
 che   il  costo  complessivo  dell'opera  subisce  una  riduzione passando  da 92.961.800,41 euro, indicati nel progetto preliminare, a 92.053.217,95 euro;
 che  l'entita'  limitata  della  riduzione  del  costo  -  pur in presenza di una diminuzione del tracciato, del numero delle fermate e delle  opere  d'arte  nonche'  del  materiale  rotabile  -  e' dovuta all'incremento  della  voce  «espropri»  e  della  voce  «risoluzione interferenze», non computata in sede di progettazione preliminare;
 che  il  costo  di  cui sopra e' articolato in 46.261.175,08 euro (inclusivi  degli  oneri  per la sicurezza dei cantieri) per lavori e impianti,  11.700.000,00  euro per materiale rotabile e 34.092.042,87 per somme a disposizione (IVA inclusa);
 che la copertura finanziaria dell'intervento sinora assicurata e' cosi' ripartita:
 
 =====================================================================
 Fonti di finanziamento              |     Importi ===================================================================== Accordo preliminare sottoscritto tra gli Enti     | interessati e il Ministero delle infrastrutture e | trasporti il 13 giugno 2003:                      | Regione Emilia-Romagna 7.746.853,490 Comune di    | Rimini 20.070.000,000 Comune di Riccione          | 3.835.385,000 Agenzia TRAM 7.089.700,077          |38.741.938,57 euro --------------------------------------------------------------------- Legge obiettivo (delibera CIPE n. 70/2005)        |42.856.861,00 euro ---------------------------------------------------------------------
 Totale                                        |81.598.799,57 euro
 
 che   e'   stata  presentata  la  versione  sintetica  del  piano economico-finanziario   e   non  anche  la  versione  analitica,  non essendosi  realizzata  l'ipotesi - di cui al punto 1.2 della delibera n.  70/2005  -  di  incremento  di costo correlato o meno ai previsti approfondimenti progettuali;
 che  detto piano conferma la rilevata struttura di finanziamento, mentre  l'analisi  costi-benefici  evidenzia  un  TIR di progetto del 2,73%  ed  un  VAN  di progetto negativo, il che conferma la limitata attrattivita'  dei  progetti  di  trasporto  pubblico  locale  per  i capitali  privati  a causa del «rischio traffico», pur in presenza di un'elevata valenza sociale per il territorio servito;
 che  l'importo  di 10.454.418,38 euro - di cui il Ministero delle infrastrutture   e  dei  trasporti  nella  stesura  originaria  della relazione  istruttoria  ha  proposto  l'assegnazione  a  carico delle risorse  destinate  all'attuazione  del  Programma, con richiesta non riproposta  nella stesura consegnata in seduta - vale a completare il finanziamento  dell'intervento in questione e, piu' specificatamente, a completare l'onere di acquisto del materiale rotabile;
 Delibera: 1. Approvazione progetto definitivo.
 1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto legislativo n.  190/2002,  come modificato e integrato dal decreto legislativo n. 189/2005,  nonche'  ai  sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  327/2001,  come  modificato  - da ultimo - dal decreto  legislativo  n.  330/2004, e' approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini  dell'attestazione  della compatibilita' ambientale dell'opera e della  dichiarazione  di pubblica utilita' il progetto definitivo del «Trasporto  rapido  costiero  (TRC)  Rimini  Fiera  -  Cattolica:  1° stralcio funzionale tratta Rimini FS-Riccione FS».
 L'approvazione  sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e  parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nel progetto approvato.
 1.2. L'importo di 92.053.217,95 euro costituisce il nuovo limite di impegno di spesa dell'intervento da realizzare.
 1.3.  Le  prescrizioni  citate  al  punto  1.1, cui e' condizionata l'approvazione del suddetto progetto, sono riportate nell'allegato 1, che  forma  parte integrante della presente delibera, e devono essere assolte nella redazione del progetto esecutivo.
 1.4.   E'   altresi'  approvato  il  programma  delle  interferenze predisposto,   ai  sensi  dell'art.  5  del  decreto  legislativo  n. 190/2002,  quale si evince dagli elaborati del progetto definitivo da D.SOTT.01 a D.SOTT.14.
 1.5.  Gli  immobili  di cui e' posta l'espropriazione sono indicati negli elaborati del progetto definitivo da D.ESP.01 a D.ESP.14. 2. Assegnazione contributo.
 A  scioglimento della riserva di cui al punto 1.2 della delibera n. 70/2005,  per  la  realizzazione del «Trasporto rapido costiero (TRC) Rimini   Fiera-Cattolica:   1°   stralcio  funzionale  tratta  Rimini FS-Riccione  FS»  viene assegnato definitivamente all'Agenzia TRAM il finanziamento, in termini di volume di investimento, di 42.856.861,00 euro.
 Come  previsto  nella  richiamata  delibera,  l'onere  relativo  e' imputato  sul terzo limite d'impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, decorrente dal 2004. 3. Clausole finali.
 3.1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad  assicurare,  per  conto  di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo.
 3.2.  Il  soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori,  a  fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato  allegato:  il citato Ministero procedera', a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla segreteria di questo Comitato.
 3.3.  Il  medesimo Ministero provvedera' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di  vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa  citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.
 3.4.  In  relazione  alle linee guida esposte nella citata nota del coordinatore  del  Comitato  di coordinamento per l'alta sorveglianza delle  grandi  opere,  il  bando  di  gara  per  l'affidamento  della progettazione  esecutiva  e  della  realizzazione  dell'opera  dovra' contenere    una    clausola   che   -   fermo   restando   l'obbligo dell'appaltatore  di  comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati relativi  a  tutti i sub-contratti, stabilito dall'art. 18, comma 12, della   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive  modifiche  ed integrazioni - ponga adempimenti ulteriori rispetto alle prescrizioni di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.  252,  e  intesi  a  rendere  piu'  stringenti le verifiche  antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni   antimafia   anche   nei   confronti   degli  eventuali sub-appaltatori   e   sub-affidatari   indipendentemente  dai  limiti d'importo  fissati dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.  252/1998,  nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei   lavori:   i   contenuti  di  detta  clausola  sono  specificati nell'allegato  2,  che del pari forma parte integrante della presente delibera.
 In  analogia  a  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma 13-ter, del decreto legislativo n. 190/2002 introdotto dal decreto legislativo n. 189/2005,  nel  bando  di gara dovra' essere prevista, ai fini di cui sopra,  un'aliquota  forfetaria,  non  sottoposta  al ribasso d'asta, ragguagliata all'importo complessivo dell'intervento.
 3.5.  Come  stabilito  al  punto  2.1  della  piu' volte richiamata delibera  n. 70/2005, la consegna delle attivita' e dei lavori dovra' avvenire  entro  tre  mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
 3.6.  Entro  il  medesimo  termine  di  cui  al punto precedente il soggetto  aggiudicatore  provvedera'  a  richiedere il CUP definitivo dell'intervento.
 Il  CUP, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale   n.   276/2004),   va   evidenziato  nella  documentazione amministrativa  e  contabile  riguardante  l'intervento  di  cui alla presente delibera.
 Roma, 29 marzo 2006
 Il Presidente
 Berlusconi
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri Registrata alla Corte dei conti il 13 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 60
 |  |  |  | Allegato 1 PRESCRIZIONI PROPOSTE
 DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
 E DEI TRASPORTI
 I. Prescrizioni di carattere tecnico
 II. Prescrizioni di carattere ambientale
 Si  riportano  di  seguito  le  prescrizioni  da rispettare nella redazione del progetto esecutivo, suddivise per argomento. I. Prescrizioni di carattere tecnico.
 1.   In  relazione  agli  schemi  funzionali  delle  fermate,  si riscontra  che  nelle tre tipologie proposte A-B e C la lunghezza dei marciapiedi varia da un minimo di 28 metri ad un massimo di 36 metri; in  considerazione  che  la lunghezza del materiale e' di 18 metri si ritiene  che in sede di progettazione esecutiva debba essere presa in esame  la  possibilita'  di una riduzione della stessa alle effettive esigenze di esercizio, dato che non si riscontra nella documentazione agli   atti  nessuna  motivazione  a  supporto  delle  dimensioni  di progetto.
 2.  Riguardo  alle  caratteristiche  prestazionali  del  M.R.  si evidenzia  che  per  l'equipaggiamento  termico  ausiliario  di  tipo ecocompatibile  per  l'alimentazione  del motore elettrico in caso di marcia  autonoma,  in alcuni documenti e' stato previsto uno standard non  inferiore  ad  EURO  4  ed  in altri non inferiore ad EURO 3; si ritiene che lo standard non puo' che essere non inferiore ad EURO 4.
 3.  In  relazione  all'esercizio  dei veicoli in marcia autonoma, tenuto  conto  che tra le caratteristiche prestazionali del materiale rotabile   e'  richiesto  un  equipaggiamento  con  motore  elettrico alimentato   dal   generatore   termico   ausiliario   che   assicuri un'autonomia non inferiore a 300 km, si ribadisce che la stessa debba essere commisurata alle effettive necessita' di esercizio.
 4.  Occorre  effettuare  le  verifiche  idrauliche  relative agli attraversamenti  e si segnala la particolare attenzione che si dovra' prestare all'attraversamento sul torrente Marano. Si fa notare che in assenza   di   specifica   verifica  idraulica  si  ritiene  che  per l'attraversamento  del  torrente  Marano debbano essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 ubicare  fuori  dal  ciglio  superiore  di  sponda  i manufatti costituenti  le  spalle del ponte in progetto (aumentando la luce del ponte o prevedendo un ponte a tre campate);
 rispettare  il  franco  di  sicurezza idraulica di un metro sul livello  d'acqua  corrispondente  alla  piena  bisecolare considerata nello   studio   idraulico   condotto   da   ARPA   per   l'Autorita' interregionale  di  bacino  Marecchia  e  Conca  a corredo del P.A.I. (adottato   in   data   30 marzo  2004  ed  approvato  dalla  regione Emilia-Romagna  con  deliberazione della giunta regionale n. 1703 del 6 settembre 2004) che prevede Zw pari a 3,00 m slm (quota assoluta);
 orientare  opportunamente  le  spalle  del ponte e le eventuali pile  intermedie  al  fine  di  interferire  il meno possibile con la corrente di piena.
 Si  ritiene,  pertanto,  che  in  fase di progettazione esecutiva dovranno  essere  trattate  e  risolte  le interferenze relative agli attraversamenti del rio Melo e del torrente Marano.
 5.  Agenzia TRAM dovra' acquisire i nulla osta idraulici ex regio decreto  n.  523/1929, per tutti gli attraversamenti idraulici, dalle autorita'  competenti  e  dovra'  provvedere,  prima  dell'inizio dei lavori  ad acquisire la concessione demaniale secondo il procedimento previsto  all'art.  16 della legge regionale n. 7/2004. Per qualsiasi intervento riguardante pertinenze consorziali posto all'interno delle fasce  di  rispetto previste dalla legislazione in materia di polizia idraulica,  il  soggetto  attuatore  dovra'  conseguire  le opportune autorizzazioni di competenza del Consorzio di bonifica. II. Prescrizioni di carattere ambientale.
 6. Prima di procedere all'esecuzione delle opere venga redatto un progetto esecutivo di sistemazione e valorizzazione paesaggistica per il  preventivo  parere  favorevole  della  Soprintendenza  per i beni architettonici interessata.
 7.   L'intervento  previsto  per  il  capolinea  del  Sistema  di trasporto  rapido  costiero  sia  subordinato alla condizione che non vengano  realizzate  opere  che  interessino  il  parco  pubblico  di Riccione  e  le aree specificatamente tutelate dai dispositivi di cui al  decreto  ministeriale  7 dicembre  1983  (ville Lodi Fe, Pulle' e parco).
 8.  Il  soggetto  attuatore  predisporra'  una idonea campagna di rilevamento, a seguito della realizzazione del Metro' della Costa, al fine  di  valutare  gli esiti della messa in opera degli accorgimenti tesi alla riduzione dell'inquinamento acustico.
 Si  evidenzia  altresi'  che il progetto dovra' essere riproposto alla  Direzione  generale sistemi di trasporto impianti fissi ai fini dell'ottenimento  del nulla osta per la sicurezza e, a tal proposito, si   segnala  in  particolare  che  tale  nulla  osta  potra'  essere rilasciato  solo  successivamente all'individuazione della tecnologia di  sistema  e  che  l'attuale stato dell'arte della tecnologia delle guide  immateriali  non  e'  ad  oggi  in  una fase evolutiva tale da offrire  sufficienti  garanzie  di  sicurezza senza la partecipazione attiva del conducente.
 |  |  |  | Allegato 2 CLAUSOLA ANTIMAFIA
 Contenuti  della  clausola  antimafia,  da  inserire nel bando di gara,  indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14 marzo 2003 e 8 giugno 2004.
 L'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che  nei  confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti  quando  l'importo  del  subappalto  superi i limiti di valore  precisati  al comma 1 dello stesso art. 10, mentre l'art. 18, comma 12,  della  legge  19 marzo  1990,  n. 55, come successivamente modificato  e  integrato, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare  alla  stazione  appaltante  i  dati  relativi  a  tutti i subcontratti.
 La  necessita'  di  analoga estensione delle verifiche preventive antimafia,  ad  esse  applicando  le  piu'  rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosita', sotto   il  profilo  del  rischio  di  infiltrazione  criminale,  dei sub-appalti  e  dei  cottimi,  nonche'  di talune tipologie esecutive attinenti  a  una  serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli  a  caldo  e  a  freddo,  ecc.)  comunque  ricorrenti nella fase realizzativa  a  prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
 Pertanto  nel  bando  di  gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto  definitivo approvato con la presente delibera dovra' essere inserita  apposita clausola che oltre all'obbligo di conferimento dei dati  relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 18 della legge n. 55/1990 preveda che:
 1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano  subordinati  all'espletamento  delle  informazioni antimafia e sottoposti  a  clausola  risolutiva espressa, in maniera da procedere alla  revoca  dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione  del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in  caso  di  informazioni  positive.  A fini di accelerazione potra' prevedersi  che  per i sub-contratti oggetto dell'estensione - vale a dire  di  importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1,  lettera c)  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998  -  l'autorizzazione  di  cui  all'art.  18  della legge, n. 55/1990  possa  essere  rilasciata  previa esibizione del certificato camerale   con  l'apposita  dicitura  antimafia,  ferma  restando  la successiva   acquisizione  delle  informazioni  prefettizie  con  gli eventuali   effetti   rescissori   sopra   indicati.   Tenuto   conto dell'ulteriore  estensione  di  tali  verifiche  anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art.  18  della  legge  n.  55/1990,  si potra' inoltre prevedere una fascia  di  esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli  acquisti  di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50.000  euro  (fermo  restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);
 2)  nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore  principale  applichi,  quale ulteriore deterrente, una penale,  a  titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;
 3)   il  soggetto  aggiudicatore  valuti  le  cd.  informazioni supplementari  atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto-legge 6 settembre  1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726,  e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria,  per  gli  effetti  di cui all'art. 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;
 4)  vengano  previste  apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
 a) controllare    gli   assetti   societari   delle   imprese sub-affidatarie,  fino  a  completamento  dell'esecuzione  dell'opera stessa,  fermo  restando  che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati   i  dati  gia'  forniti  in  attuazione  dell'obbligo  di comunicazione di cui si e' detto;
 b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare  fino  alla  revoca  degli  affidamenti,  che i tentativi di pressione    criminale   sull'impresa   affidataria   e   su   quelle sub-affidatarie,  nella  fase di cantierizzazione (illecite richieste di  denaro,  «offerta  di  protezione», ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorita' giudiziaria.
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