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| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 21 settembre 2006 |  | Interventi   a   valere   sul   Fondo   per   lo   sviluppo   di  cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
 Vista   la  legge  19 luglio  1993,  n.  236,  di  conversione  con modificazioni  del  decreto  legge  20 maggio  1993,  n.  148 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
 Visto in particolare l'art. 1-ter della predetta legge n. 236/1993, che  istituisce  un  apposito  Fondo  per lo Sviluppo, per consentire nelle   aree   individuate   dall'art.  1  della  legge  medesima  la realizzazione   di   nuovi   programmi  di  reindustralizzazione,  di interventi  per  la  creazione  di  nuove  iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 3 novembre  1994,  n.  773,  che regolamenta i criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo;
 Visti  i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio2000,  con i quali vengono approvati programmi di sviluppo, con l'individuazione  delle  aree d'intervento, le societa' di gestione e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a ciascuna;
 Visto  il  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,  convertito  con modificazioni  con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti  nell'ambito  del  piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di  procedura  civile  in  materia  di  processo  di  cassazione e di arbitrato,   nonche'   per   la   riforma  organica  delle  procedure concorsuali»;
 Visto  in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n 35  del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che alla  lettera  A) ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di  euro  per  l'anno  2005  per  il  Fondo  per  lo sviluppo, e alla lettera B)  ha  previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione  della  Presidenza  del  Consiglio,  tenuto  conto  dei fenomeni  di  repentina  crisi  occupazionale,  al fine di indicare i criteri   di   priorita'  per  l'attribuzione  delle  risorse  e  con riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi, nonche'  i  criteri  di  selezione  dei soggetti cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali»;
 Considerato  che, alla luce della attuale congiuntura economica, le situazioni  in  cui prioritariamente intervenire con il finanziamento di   nuove   iniziative   dirette   al   mantenimento   dei   livelli occupazionali,  sono  quelle derivanti dalla cessazione di attivita', nonche'  alle  delocalizzazioni di imprese, conseguenti alle massicce importazioni  dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei  settori  tessile  e  calzaturiero,  dopo  l'abolizione  dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
 Sentito  il  Comitato  per  il  coordinamento  delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio;
 Decreta:
 Art. 1.
 Criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse
 1)   Saranno  considerati  prioritari  i  programmi  di  sviluppo presentati  da  soggetti  promotori  con partecipazione maggioritaria delle  Province,  dei Comuni e delle Comunita' Montane del territorio di riferimento.
 2)  Saranno  considerati  prioritari  i  programmi immediatamente cantierabili  e  di  durata  non  superiore  ai  tre  anni,  con  una contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore ai 2 milioni di euro.
 3)  I  programmi  devono  interessare aree ricomprese nell'ambito territoriale  dei  Centri  per  l'Impiego  in cui si sono manifestate crisi occupazionali, derivanti da:
 a)  cessazione  totale  o  parziale dell'attivita' di piccole e medie  imprese,  conseguente  a  crisi  determinatasi a seguito delle massicce  importazioni  dai  Paesi  a basso costo di mano d'opera, in particolare  nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
 b) a delocalizzazioni ;
 4)  I  casi indicati sub a) e b) del precedente comma devono aver comportato,  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  2005  e  il 30 giugno 2005, una perdita di occupazione, desumibile dai dati della cassa   integrazione   guadagni   straordinaria,  per  cessazione  di attivita'  totale  o parziale e di mobilita', non inferiore allo 0,3% della  popolazione  censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro per l'impiego.
 4-bis)  Sono,  altresi', considerati prioritari i programmi per i quali  e' dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di contributi  del  Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o di altri fondi pubblici.
 5)  Al  fine  di una equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche  sono  escluse  dal  finanziamento  le  aree  e  i  settori destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8, del  decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;
 |  |  |  | Art. 2. Successivamente all'applicazione delle priorita' di cui all'art. 1) sono  considerati  ammissibili  i  programmi che prevedono interventi finalizzati al recupero dell'occupazione, attuati con le misure sotto indicate:
 1) aiuti alle imprese nella misura de minimis per la creazione di nuovi posti di lavoro;
 2)  creazione di nuove iniziative non necessariamente sotto forma di  impresa, con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego;
 3)  realizzazione  di  infrastrutture  funzionali alle iniziative produttive;
 4) creazione di misure funzionali allo sviluppo dei distretti;
 5) incentivi allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese  (PMI),  dell'artigianato,  nel  commercio,  nel  settore  di promozione   turistica,   nell'ambito  della  normativa  nazionale  e comunitaria.
 |  |  |  | Art. 3. 1)  I  programmi  devono  essere  presentati, entro trenta giorni dalla  pubblicazione  del presente decreto, al Ministero del Lavoro - Direzione   generale   degli   Ammortizzatori  Sociali  ed  incentivi all'occupazione  -  via  Fornovo 8 - 00192 Roma, secondo le modalita' gia'  indicate  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 3 novembre 1994.
 2)  I  soggetti attuatori devono essere in possesso dei requisiti di  partecipazione  previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  773  del  1994  alla  data  di presentazione delle domande.
 3)  Ai  fini  della successiva valutazione dei programmi, saranno selezionati soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,  abbiano  portato a termine precedenti programmi di sviluppo locale,  approvati ai sensi dell'art. 1-ter della legge 236/1993, con una  percentuale  di  realizzazione,  anche in termini occupazionali, almeno pari al 70% degli obiettivi programmati.
 4)  La  valutazione  dei  programmi e' demandata ad una Struttura tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro, che predispone una   apposita   graduatoria   degli  stessi  con  l'indicazione  del finanziamento  accordato  a  valere  sul  fondo  per  lo sviluppo, da approvarsi con decreto del Ministro del Lavoro.
 |  |  |  | Art. 4. 1)  I  programmi  di  sviluppo  devono  essere  articolari  nelle seguenti misure:
 a)    attivita'   di   ricerca,   studi   di   fattibilita'   e programmazione;
 b) attivita' di promozione, informazione e pubblicita';
 c) attivita' di valutazione e istruttoria tecnico-economica per la selezione delle iniziative imprenditoriali;
 d)   attivita'   di   assistenza  tecnico-amministrativa  e  di tutoraggio;
 e) iniziative imprenditoriali;
 f) servizi comuni alle imprese;
 g)  opere ed infrastrutture di supporto nell'area di intervento ed acquisizione-ristrutturazione di aree e/o immobili dismessi;
 h) attivita' di monitoraggio, sorveglianza e controllo;
 i)  costi  di gestione del soggetto convenzionato, ivi compresi gli  oneri  fiscali della convenzione ed i costi finanziari ausiliari (comprende   i   costi   generali   di   funzionamento  del  soggetto convenzionato, ivi comprese le spese per le garanzie fideiussorie).
 2)  Le  spese relative alle misure a), b), c), d), h), i) possono essere  ammesse a finanziamento solo se individuabili puntualmente ed in  presenza  della  effettiva  attivazione  delle  altre  misure del programma, anche se finanziate in tutto o in parte da risorse proprie o di altra provenienza, pubblica o privata.
 |  |  |  | Art. 5. Il   finanziamento  sara'  assegnato  esclusivamente  ai  programmi ritenuti  prioritari,  e,  nel  caso  il  contributo complessivamente richiesto  superi  la  disponibilita'  finanziaria, sara' operata una riduzione percentuale.
 |  |  |  | Art. 6. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto si applicano i criteri e le modalita' di utilizzo previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994.
 
 Roma, 21 settembre 2006
 
 Il Ministro: Damiano
 
 Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81
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