Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 21 settembre 2006
Interventi a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modificazioni del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
Visto in particolare l'art. 1-ter della predetta legge n. 236/1993, che istituisce un apposito Fondo per lo Sviluppo, per consentire nelle aree individuate dall'art. 1 della legge medesima la realizzazione di nuovi programmi di reindustralizzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 1994, n. 773, che regolamenta i criteri e modalita' di utilizzo del Fondo per lo Sviluppo;
Visti i decreti del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 3 maggio 1996, 24 dicembre 1997, 19 ottobre 1998, 31 maggio 1999 e 15 maggio2000, con i quali vengono approvati programmi di sviluppo, con l'individuazione delle aree d'intervento, le societa' di gestione e l'ammontare delle risorse finanziarie destinate a ciascuna;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonche' per la riforma organica delle procedure concorsuali»;
Visto in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n 35 del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005 n. 80, che alla lettera A) ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per il Fondo per lo sviluppo, e alla lettera B) ha previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale, al fine di indicare i criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali e ai settori industriali in crisi, nonche' i criteri di selezione dei soggetti cui e' attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali»;
Considerato che, alla luce della attuale congiuntura economica, le situazioni in cui prioritariamente intervenire con il finanziamento di nuove iniziative dirette al mantenimento dei livelli occupazionali, sono quelle derivanti dalla cessazione di attivita', nonche' alle delocalizzazioni di imprese, conseguenti alle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero, dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
Sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio;
Decreta:
Art. 1.
Criteri di priorita' per l'attribuzione delle risorse
1) Saranno considerati prioritari i programmi di sviluppo presentati da soggetti promotori con partecipazione maggioritaria delle Province, dei Comuni e delle Comunita' Montane del territorio di riferimento.
2) Saranno considerati prioritari i programmi immediatamente cantierabili e di durata non superiore ai tre anni, con una contribuzione del Fondo per lo Sviluppo non superiore ai 2 milioni di euro.
3) I programmi devono interessare aree ricomprese nell'ambito territoriale dei Centri per l'Impiego in cui si sono manifestate crisi occupazionali, derivanti da:
a) cessazione totale o parziale dell'attivita' di piccole e medie imprese, conseguente a crisi determinatasi a seguito delle massicce importazioni dai Paesi a basso costo di mano d'opera, in particolare nei settori tessile e calzaturiero dopo l'abolizione dei dazi all'importazione, successivamente al 1° gennaio 2005;
b) a delocalizzazioni ;
4) I casi indicati sub a) e b) del precedente comma devono aver comportato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 e il 30 giugno 2005, una perdita di occupazione, desumibile dai dati della cassa integrazione guadagni straordinaria, per cessazione di attivita' totale o parziale e di mobilita', non inferiore allo 0,3% della popolazione censita nel 2001 nel territorio di ciascun centro per l'impiego.
4-bis) Sono, altresi', considerati prioritari i programmi per i quali e' dimostrata l'utilizzazione, in forma di cofinanziamento, di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o di altri fondi pubblici.
5) Al fine di una equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche sono escluse dal finanziamento le aree e i settori destinatari di finanziamenti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80;
 
Art. 2.
Successivamente all'applicazione delle priorita' di cui all'art. 1) sono considerati ammissibili i programmi che prevedono interventi finalizzati al recupero dell'occupazione, attuati con le misure sotto indicate:
1) aiuti alle imprese nella misura de minimis per la creazione di nuovi posti di lavoro;
2) creazione di nuove iniziative non necessariamente sotto forma di impresa, con particolare riferimento ai giovani e a situazioni di autoimpiego;
3) realizzazione di infrastrutture funzionali alle iniziative produttive;
4) creazione di misure funzionali allo sviluppo dei distretti;
5) incentivi allo sviluppo dell'innovazione nelle piccole e medie imprese (PMI), dell'artigianato, nel commercio, nel settore di promozione turistica, nell'ambito della normativa nazionale e comunitaria.
 
Art. 3.
1) I programmi devono essere presentati, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, al Ministero del Lavoro - Direzione generale degli Ammortizzatori Sociali ed incentivi all'occupazione - via Fornovo 8 - 00192 Roma, secondo le modalita' gia' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 3 novembre 1994.
2) I soggetti attuatori devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773 del 1994 alla data di presentazione delle domande.
3) Ai fini della successiva valutazione dei programmi, saranno selezionati soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano portato a termine precedenti programmi di sviluppo locale, approvati ai sensi dell'art. 1-ter della legge 236/1993, con una percentuale di realizzazione, anche in termini occupazionali, almeno pari al 70% degli obiettivi programmati.
4) La valutazione dei programmi e' demandata ad una Struttura tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro, che predispone una apposita graduatoria degli stessi con l'indicazione del finanziamento accordato a valere sul fondo per lo sviluppo, da approvarsi con decreto del Ministro del Lavoro.
 
Art. 4.
1) I programmi di sviluppo devono essere articolari nelle seguenti misure:
a) attivita' di ricerca, studi di fattibilita' e programmazione;
b) attivita' di promozione, informazione e pubblicita';
c) attivita' di valutazione e istruttoria tecnico-economica per la selezione delle iniziative imprenditoriali;
d) attivita' di assistenza tecnico-amministrativa e di tutoraggio;
e) iniziative imprenditoriali;
f) servizi comuni alle imprese;
g) opere ed infrastrutture di supporto nell'area di intervento ed acquisizione-ristrutturazione di aree e/o immobili dismessi;
h) attivita' di monitoraggio, sorveglianza e controllo;
i) costi di gestione del soggetto convenzionato, ivi compresi gli oneri fiscali della convenzione ed i costi finanziari ausiliari (comprende i costi generali di funzionamento del soggetto convenzionato, ivi comprese le spese per le garanzie fideiussorie).
2) Le spese relative alle misure a), b), c), d), h), i) possono essere ammesse a finanziamento solo se individuabili puntualmente ed in presenza della effettiva attivazione delle altre misure del programma, anche se finanziate in tutto o in parte da risorse proprie o di altra provenienza, pubblica o privata.
 
Art. 5.
Il finanziamento sara' assegnato esclusivamente ai programmi ritenuti prioritari, e, nel caso il contributo complessivamente richiesto superi la disponibilita' finanziaria, sara' operata una riduzione percentuale.
 
Art. 6.
Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente decreto si applicano i criteri e le modalita' di utilizzo previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994.

Roma, 21 settembre 2006

Il Ministro: Damiano

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2006 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 81
 
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