Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 26 ottobre 2006
Autorizzazione di Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Societa' per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.a., in Desio, all'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2470).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative e integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' e professionalita' ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nonche' per la determinazione dei criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni all'assunzione di una partecipazione qualificata o di controllo in imprese assicuratrici;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei membri del collegio sindacale, emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto il provvedimento Isvap n. 1617/G del 21 luglio 2000, recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'ari. 1 del citato decreto legislativo n. 343/1999;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private e, in particolare, l'art. 354, comma 4, del medesimo decreto;
Vista l'istanza del 31 luglio 2006 con la quale Chiara Assicurazioni S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, ha chiesto di essere autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;
Considerato che il programma di attivita' e la relazione tecnica presentata da Chiara Assicurazioni S.p.a. soddisfano le condizioni di accesso indicate negli articoli 12, 14 e 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 e che le norme statutarie della societa' sono conformi alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Vista la delibera con la quale il Consiglio dell'Istituto, nella seduta del 19 ottobre 2006, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;
Dispone:
La societa' Chiara Assicurazioni Compagnia di Assicurazioni sui Danni Societa' per Azioni, in breve Chiara Assicurazioni S.p.a., con sede in Desio (Milano), via Rovagnati n. 1, e' autorizzata ad esercitare l'attivita' assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni, 13. R.C. generale, 16. Perdite pecuniarie di vario genere e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e ne e' approvato lo statuto ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto legislativo n. 175/1995.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'ISVAP.

Roma, 26 ottobre 2006

Il presidente: Giannini
 
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