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| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |  | UNIVERSITA' DELLA VALLE D' AOSTA |  | DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2006 |  | Modificazioni allo statuto. |  | 
 |  |  |  | IL RETTORE 
 Visto lo statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000;
 Visto  il  decreto  rettorale  n. 18, prot. n. 1501/A2 del 4 aprile 2002,  recante  modifiche  allo  statuto  di ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002.
 Visto  il  regio  decreto  31 agosto  1933,  n.  1592,  concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
 Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di decisione  e  di controllo» ed, in particolare, l'art. 17, comma 120, il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  le  funzioni  amministrative concernenti  lo  statuto  dell'Universita' istituita in Valle d'Aosta siano  esercitate  dal  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta;
 Visto  il  decreto  31 ottobre 2000 del Ministro dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Universita'  non  statale  legalmente  riconosciuta  della  Valle d'Aosta  -  Universite' de la Vallee d'Aoste, istituita in attuazione dell'art.  17,  comma 120,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale;
 Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n.  168, ed, in particolare, gli articoli 6 e 16;
 Visto,  in  particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo il  quale  dispone  che la revisione dello statuto stesso e' proposta dal   Consiglio  dell'universita'  o  dal  senato  accademico  ed  e' deliberata  dai  due  organismi  in  seduta  congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti;
 Constatata  l'esigenza  di procedere ad una revisione dello statuto al  fine  di  adeguarlo in modo piu' puntuale alla situazione attuale dell'Universita',   sorto   il   profilo   dell'organizzazione  delle attivita' amministrative, gestionali didattiche e scientifiche;
 Vista  la deliberazione, adottata in seduta congiunta dal consiglio e  dal  senato  accademico dell'Universita' n. 1A del 20 giugno 2006, avente  ad  oggetto  «Modifiche  allo  statuto dell'Universita' della Valle  d'Aosta  - Universite' de la Vallee d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo»;
 Atteso che con nota prot. univ. n. 4707/A2, in data 21 giugno 2006, sono  state  inoltrate  al  Presidente  della  regione autonoma Valle d'Aosta,  a  cura  della  direzione amministrativa, le modifiche come approvate  dal  consiglio  dell'Universita' allo statuto di ateneo di cui  sopra  per  gli  atti  di  competenza  ai  sensi  dell'art.  17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Vista  la  nota  del  direttore  della  direzione  delle  politiche educative,  dipartimento della sovrintendenza agli studi, assessorato all'istruzione  e  cultura,  prot.  n.  27958  con  la quale e' stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta n.  1771,  adottata in data 21 giugno 2006, concernente l'espressione del  parere  favorevole  in  merito  alla modificazione dello statuto proposta  dall'Universita'  della  Valle  d'Aosta - Universite' de la Vallee  d'Aoste ai fini dell'intesa prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
 Atteso che con nota prot. univ. n. 4767/A2, in data 21 giugno 2006, sono state inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  direzione  generale  per l'universita', ufficio I, a cura  della direzione amministrativa, le modifiche come approvate dal consiglio dell'universita' allo statuto di ateneo di cui sopra per il prescritto controllo di legittimita' e di merito;
 Vista la nota prot. n. 2524 in data 26 giugno 2006, con la quale la direzione  generale  per  l'universita',  ufficio I, Dipartimento per l'universita',  l'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica e per   la   ricerca   scientifica   e   tecnologica,   del   Ministero dell'universita'  e  della ricerca ha comunicato di non avere rilievi in  relazione  alle modifiche apportate allo statuto dell'Universita' della  Valle  d'Aosta  -  Universite'  de  la Vallee d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo;
 Ritenuto   che  risulta  essere,  quindi,  concluso  il  prescritto procedimento  per  la  revisione dello statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, emanato con decreto del  Presidente  della  giunta  regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000 e sm. e i.;
 Preso  atto  che,  in  ragione di quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere all'emanazione della revisione dello statuto;
 Decreta:
 1. E'  emanato  il  testo  di  revisione dello statuto, allegato al presente  decreto  di  cui  costituisce  parte  integrante, in lingua italiana e in lingua francese.
 2. Il  presente  decreto,  comprensivo dell'allegato, e' pubblicato all'albo  di  ateneo, e inviato ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge  n.  168/1989 al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 3. Lo   statuto   entra   in   vigore  il  giorno  successivo  alla pubblicazione  del  decreto  rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Aosta, 13 ottobre 2006
 
 Il rettore: Passerin d'Entreves
 |  |  |  | Allegato 
 UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
 STATUTO DI ATENEO
 Titolo I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Capo I Istituzione dell'Universita' della Valle d'Aosta - Principi direttivi
 Art. 1. Istituzione  dell'Universita'  non  statale  legalmente  riconosciuta
 della Valle d'Aosta
 1. E'  istituita,  in  Aosta, l'Universita' della Valle d'Aosta - Universita'  de la Vallee d'Aoste. L'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', e' abilitata al rilascio di titoli da  studio  universitari  aventi  valore  legale ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti.
 2. L'Universita'  opera  nell'ambito  delle norme di cui all'art. 33,  ultimo  comma,  della Costituzione e delle altre fonti normative che   espressamente   individuano   come   soggetti   destinatari  le universita'   non   statali,  nonche'  dei  principi  generali  della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili.
 Art. 2.
 Principi generali
 1. L'Universita'  sviluppa  e  diffonde  la cultura, le scienze e l'istruzione  superiore  attraverso  l'esercizio  inscindibile  delle attivita' di ricerca e di insegnamento.
 2. Concorre,  nella  propria  autonomia,  all'individuazione e al perseguimento  degli  obiettivi  della  crescita  culturale  e  dello sviluppo   socio-economico  del  territorio,  anche  con  particolare riguardo  alle  specificita'  linguistico  -  culturali della regione Valle d'Aosta.
 3. Nell'ambito  della  sua  vocazione  internazionale promuove la cooperazione  culturale  e  scientifica  in  particolare  con i Paesi appartenenti  all'area  francofona;  favorisce l'integrazione europea delle  strutture universitarie, attraverso la mobilita' dei docenti e degli  studenti,  nonche' il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
 Art. 3.
 Liberta' di ricerca e di insegnamento
 1. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali assicura liberta' di ricerca e di insegnamento.
 2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria,  e'  compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  ai singoli docenti  e garantisce, altresi', autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto.
 3. Ogni  valutazione  sull'attivita' di ricerca e di insegnamento e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti.
 4. Il  Comitato  dei garanti presenta periodicamente al consiglio dell'universita'  e  al senato accademico, riuniti in apposita seduta congiunta,  una  relazione  sullo stato dell'attivita' didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti.
 Art. 4.
 Diritto allo studio e servizi agli studenti
 1. L'Universita'  organizza  i  propri servizi in modo da rendere effettivo  e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto   consenta   di   migliorare   le  condizioni  degli  studenti nell'Ateneo.
 2. Il  Regolamento  didattico  di  ateneo  definisce  le  diverse tipologie   di   studenti   sulla  base  di  standard  qualitativi  e quantitativi  di  impegno  dedicato  all'Universita'  e  allo  studio universitario.  Gli  interventi  per  l'attuazione  del  diritto allo studio  e  la  disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono  tenuti  ad  operarvi  adeguato  riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5.
 3. L'Universita'  promuove  le  attivita'  culturali e ricreative degli    studenti   attraverso   apposite   forme   organizzative   e rappresentative,  convenzionandosi  con  gli enti pubblici e privati, nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti.
 4. L'Universita'   collabora   alla  promozione  delle  attivita' sportive  tramite  apposite  convenzioni  con enti locali e nazionali preposti all'attuazione dello sport in ambito universitario.
 Art. 5.
 Principi comuni di comportamento
 1. Il  personale  docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono   come   comuni   i   seguenti   principi  e  criteri  di comportamento:
 a) osservanza  del  presente  statuto  e  impegno  personale ad operare per la sua attuazione;
 b) rispetto  reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione  universitaria  e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella societa';
 c) rispetto  dei  luoghi,  delle strutture e dei beni destinati dall'ateneo  all'attivita'  didattica  e  di  ricerca  ed  ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro.
 2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori:
 a) della  cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca;
 b) dell'adempimento    dei    doveri    accademici    e   della collaborazione nell'attivita' didattica.
 3. Gli  studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla  diligenza  nello  studio,  alla  collaborazione  con  le  altre componenti  universitarie  e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta  la  loro presenza. A tali fini il Consiglio degli studenti puo' adottare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti di cui all'art. 20.
 4. Il   personale   tecnico-amministrativo   concorre  alla  piu' efficiente    utilizzazione    delle    risorse    rese   disponibili dall'Universita'  e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima.
 Art. 6.
 Principi relativi all'attivita' amministrativa
 1. L'Universita'   adotta   il   metodo   della  modalita'  della programmazione e del controllo di gestione.
 2. Il   controllo   di   gestione   si  fonda  sulla  valutazione dell'economicita',  dell'efficienza  e  dell'efficacia dell'attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.
 3. I  risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di  apposita  valutazione  nelle  successive determinazioni riservate agli   organi  di  governo  dell'Universita',  anche  ai  fini  della ripartizione delle risorse.
 4. L'attivita'  dell'Universita'  si  ispira  ai  principi  della responsabilita'  individuale  nell'attuazione  delle  decisioni,  del controllo  della  regolarita'  degli  atti  posti  in  essere e della verifica dei risultati raggiunti.
 Art. 7.
 Principi relativi all'organizzazione
 1. L'organizzazione  dell'Universita'  ha  come  compito primario quello    di    assicurare   piena   funzionalita'   all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca.
 2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della:
 a) articolazione   dell'ordinamento   interno  delle  strutture didattiche,  di  ricerca e di servizio in funzione della peculiarita' delle situazioni in cui operano;
 b) delegabilita'   delle   funzioni   spettanti   agli   organi monocratici   e   collegiali,   salvo   quelle   ritenute  necessarie all'assolvimento  della  funzione  attribuita  all'organo  stesso dal presente statuto;
 c) collaborazione  con  soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti  di  cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 33.
 Capo Il
 Fonti normative
 Art. 8.
 Statuto e regolamenti di ateneo
 1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita'  secondo i principi dell'art. 33 della costituzione. La  sua  revisione  e'  proposta dal consiglio dell'Universita' o dal senato   accademico  ed  e'  deliberata  dai  due  organi  in  seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
 2. I  regolamenti  di  ateneo  sono  emanati  dal  rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti:
 del   consiglio   dell'Universita',   per   quanto  attiene  al regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e la contabilita', nonche' ai relativi regolamenti attuativi;
 del  senato  accademico,  per  quanto  riguarda  il regolamento didattico di ateneo, nonche' i relativi regolamenti attuativi.
 3. Il  consiglio  dell'Universita'  puo' adottare, per specifiche materie  e  sentito  il  senato  accademico, ulteriori regolamenti di ateneo dichiarandone espressamente la natura.
 Art. 9.
 Regolamenti delle strutture
 1. I  regolamenti  delle  strutture  didattiche e di ricerca sono adottati   dai   rispettivi   consigli  a  maggioranza  assoluta  dei componenti,  trasmessi  per  l'approvazione  al  senato  accademico e emanati con decreto del rettore.
 2. Lo   statuto   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Il regolamento didattico di ateneo,  gli  altri  regolamenti  di  ateneo  e  i  regolamenti delle strutture  didattiche  e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno  successivo  alla  loro pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Universita',  salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione.
 Capo III
 Organizzazione dell'Universita'
 Art. 10.
 O r g a n i z z a z i o n e
 1. Sono  organi  di  governo:  il  consiglio dell'Universita', il presidente  del  consiglio  dell'Universita', la giunta esecutiva, il rettore, il senato accademico.
 2. E'  organo consultivo e di proposta degli organi di governo il consiglio degli studenti.
 3. Sono strutture didattiche: le facolta', che possono arruolarsi in  corsi  di studio di formazione universitaria e post-lauream. Sono organi  delle  strutture  didattiche:  i  consigli  di  facolta'  e i consigli di corso di studio, ove istituiti.
 4. Sono strutture di ricerca i dipartimenti.
 5. E'   struttura   di  amministrazione  e  supporto  tecnico  la direzione  amministrativa  che  puo' articolarsi in servizi ed uffici dislocati anche presso le singole strutture didattiche e di ricerca.
 6. E'  organo  di  controllo  il collegio dei revisori dei conti. Sono   organi   di   valutazione:   il  nucleo  di  valutazione,  per l'organizzazione  e  l'attivita'  amministrativa,  e  il comitato dei garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca.
 7. Con apposita delibera del consiglio dell'Universita', adottata in  conformita'  al piano triennale di sviluppo dell'ateneo e sentito il  nucleo  di  valutazione  per  le strutture di cui al comma 5 e il comitato dei garanti per le strutture di cui ai commi 3 e 4, potranno essere  costituite  altre  strutture nei casi in cui si dimostri, con specifica  motivazione  e verifiche periodiche, che le attivita' e le finalita'   previste  non  possono  essere  attuate  dalle  strutture esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca e' deliberata su proposta del senato accademico.
 Art. 11.
 Fonti di finanziamento
 1. Le  fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da finanziamenti  e  contributi  dello Stato e della regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione ai progetti dell'U.E., nonche' dai  beni,  contributi,  sovvenzioni  e  fondi  devoluti  da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo.
 2. Le  entrate  proprie  sono  costituite  da  tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni.
 Titolo II
 ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA'
 Art. 12.
 Consiglio dell'Universita' - Competenze
 1. Il  consiglio dell'Universita' stabilisce le linee generali di sviluppo  dell'ateneo  e  sovrintende  alla  gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso.
 2. Il   consiglio   dell'Universita'   esercita   le   competenze attribuitegli   dal   presente   statuto  e  dai  regolamenti  e,  in particolare:
 a) determina,  coerentemente  alle  linee  generali di sviluppo dell'ateneo   ed  in  funzione  delle  finalita'  istituzionali,  gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio;
 b) approva,  valutata  la coerenza con gli obiettivi strategici di  sviluppo,  il  piano  triennale  di  sviluppo  di  Ateneo  a cio' destinando le risorse finanziarie disponibili;
 c) approva,  prima  dell'inizio  di ogni anno accademico, sulla base  del  piano  triennale  di  sviluppo, il programma annuale delle attivita'  per  quanto  riguarda  l'acquisizione  delle  risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
 d) predispone, sentito il senato accademico e in conformita' ai criteri  formulati  nel  piano  triennale  di  sviluppo,  il piano di sviluppo  edilizio  dell'Universita'  e approva i relativi interventi attuativi;
 e) approva     il     bilancio    preventivo    e    consuntivo dell'Universita';
 f) nomina,  con decreto del Presidente, il rettore, su una rosa di  tre  nominativi  proposta  dal  senato  accademico, e composta da professori di prima fascia dell'Universita' e da almeno uno scelto al di  fuori  dell'Universita'  della  Valle d'Aosta tra personalita' di alto   valore   culturale   e   scientifico  riconosciuto  a  livello internazionale;
 g) approva  il  regolamento per l'amministrazione, la finanza e la  contabilita',  nonche'  tutti i relativi regolamenti attuativi in esso previsti;
 h) approva  e  delibera le modificazioni all'organico di ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo;
 i) disciplina  l'organizzazione  dei  servizi  di supporto alla didattica  e  alla  ricerca  e il trattamento giuridico-economico del personale ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni;
 j) nomina  i  professori di ruolo e i ricercatori universitari, secondo il procedimento di cui all'art. 34;
 k) nomina il direttore amministrativo;
 l) delibera,  su  proposta del senato accademico, l'attivazione delle  strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7;
 m) delibera,   sentito  il  senato  accademico,  sull'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca;
 n) designa,  a norma dell'art. 37, il collegio dei revisori dei conti;
 o) designa  i  membri  del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti cosi' come previsto agli articoli 38 e 39;
 p) delibera  sulle  modalita'  e sui limiti di ammissione degli studenti,  su proposta del senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche;
 q) delibera  sull'ammontare  delle  tasse  di  iscrizione,  sui contributi ed eventuali oneri;
 r) propone  modifiche  al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1;
 s) delibera    su    ogni    altra   questione   di   interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto.
 Art. 13.
 Consiglio dell'Universita' - Composizione
 1. Il consiglio dell'Universita' e' composto:
 a) dal  presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede;
 b) dal rettore, con funzioni di vice presidente;
 c) dal pro-rettore;
 d) dal direttore amministrativo;
 e) da  un  rappresentante  dei  professori  di  ruolo  e  da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalita' e criteri stabiliti dal senato accademico;
 f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20;
 g) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura;
 h) dal sindaco della citta' di Aosta;
 i) dal presidente del consiglio permanente degli enti locali;
 l) da  un dirigente del Ministero competente per l'Universita', designato dal Ministro;
 m) da  tre  membri  nominati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta   tra   persone   di   alta  qualificazione  culturale  e  di riconosciuta  competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona.
 2. Possono,  altresi',  far parte del Consiglio rappresentanti di enti  e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata  in  carica  del  consiglio,  al bilancio dell'Universita' con l'erogazione  di  fondi  non  finalizzati.  Tali  membri,  in  numero complessivamente  non  superiore  a  tre,  sono nominati dalla giunta regionale  della  Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione.
 3. I  componenti  del  consiglio  rimangono  in  carica  tre anni accademici  e  possono  essere  confermati  per  una  sola  volta.  I componenti,  identificati  in  ragione  dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato.
 Art. 14.
 Consiglio dell'Universita' - Funzionamento
 1. Il  consiglio  e'  convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno  una  volta  ogni  due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
 2. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
 Art. 15.
 Presidente del consiglio dell'Universita'
 1. Il   presidente   del  consiglio  dell'Universita'  convoca  e presiede le adunanze del consiglio stesso.
 2. In particolare:
 a) cura  l'esecuzione  delle deliberazioni del consiglio, fatta salva  la  competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica;
 b) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza  del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva;
 c) ha la rappresentanza legale dell'Universita':
 d) puo'  delegare  al  vice  presidente,  con  proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni.
 Art. 16.
 Giunta esecutiva
 1. Il   consiglio   dell'Universita',   al   fine  di  migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'ateneo, nomina una  giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni  tra  quelle individuate all'art. 12, fatte salve quelle di  cui  alle  lettere a),  b),  c),  e),  f)  e k), del comma 2, del medesimo art. 12.
 2. La  giunta  esecutiva e' presieduta dal rettore ed e' composta da almeno altri quattro e non oltre sei componenti, di cui almeno uno di  estrazione  accademica,  nominati  dal consiglio dell'Universita' nell'ambito dei suoi membri.
 3. Il  funzionamento  della  giunta  esecutiva e' disciplinato da apposito  regolamento  approvato  dal  consiglio  dell'Universita' ed emanato con decreto rettorale.
 Art. 17.
 R e t t o r e
 1. Il  rettore  resta  in  carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato una sola volta.
 2. Il  rettore rappresenta l'Universita' nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare:
 a) convoca  e  presiede  il  senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio dell'Universita';
 b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico;
 c) fa  parte  di  diritto,  per  la  durata  del  mandato,  del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva;
 d) presenta,  all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo;
 e) nomina,  con  proprio  decreto,  i  presidi  di  facolta', i presidi   dei   consigli   di  corso  di  studi  e  i  direttori  dei dipartimenti, eletti dai rispettivi consigli;
 f) esercita le attribuzioni specificatamente attribuitegli allo statuto   e   dai   regolamenti   e  sottoscrive  le  convenzioni  di cooperazione didattica e scientifica.
 3. In  caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari  provvedimenti  amministrativi  di  competenza  del  senato accademico  riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
 4. Il rettore nomina, con proprio decreto, un pro-rettore, scelto tra  i  professori  di  prima  fascia  di ruolo dell'Ateneo, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni.
 5. Il  rettore  puo'  nominare  uno o piu' delegati, scelti tra i professori  di  ruolo  e  i  ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonche' per la  rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da questi istituiti.
 Art. 18.
 Senato accademico - Competenze
 1. Il  senato  accademico  esercita  tutte le competenze relative alla  programmazione  e al coordinamento delle attivita' didattiche e di  ricerca  dell'Ateneo,  fatte  salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca.
 2. In particolare:
 a) adotta,  su proposta dei consigli di facolta' e dei consigli di   dipartimento  e  nel  rispetto  degli  obiettivi  strategici  di sviluppo,  il piano di sviluppo triennale per le attivita' didattiche e di ricerca;
 b) predispone  ed  approva,  prima  dell'inizio  di  ogni  anno accademico,   il   programma  annuale  per  l'attivita'  didattica  e scientifica;
 c) approva  il  regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca;
 d) propone  al  consiglio  dell'Universita' la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto;
 e) ripartisce   tra   le   singole   strutture   didattiche   e scientifiche   le   risorse   finanziarie   assegnate  dal  consiglio dell'Universita';
 f) approva  la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari;
 g) delibera,  ai  sensi dell'art. 29, comma 4, sulle condizioni per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti;
 h) designa  i  membri  del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti cosi' come previsto agli articoli 38 e 39;
 i) propone  al  consiglio  dell'Universita' l'attivazione delle strutture  didattiche  e  di  ricerca,  in  conformita'  al  piano di sviluppo  triennale  dell'Ateneo  e  nel  rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7;
 j) propone   al  consiglio  dell'Universita'  le  modalita'  di ammissione  degli  studenti  ai  singoli  corsi, sentite le strutture didattiche competenti.
 Art. 19.
 Senato accademico - composizione e funzionamento
 1. Il senato accademico e' composto:
 a) dal rettore;
 b) dal pro-rettore;
 c) dai presidi di facolta' e dai presidenti dei comitati di cui all'art. 28, comma 6;
 d) dai direttori dei dipartimenti;
 e) da  due  docenti,  uno  italiano  e  uno  di  Paese  di area francofona,  scelti tra professori universitari, anche in quiescenza, altamente  qualificati  ed  esperti  di  cooperazione  internazionale nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica;
 f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20.
 2. Alle  sedute  del  senato  partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo.
 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno  una  volta  ogni  due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.
 4. I   componenti  elettivi  e  cooptati  dal  senato  accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
 5. Le  modalita'  di  funzionamento  del  senato  accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale.
 6. Il   senato   accademico   puo'  istituire  appositi  comitati ristretti  ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo.
 Art. 20.
 Consiglio degli studenti
 1. Il  consiglio  degli  studenti  e' un organo di rappresentanza degli  studenti  di  Ateneo;  ha  funzioni  propositive  ed e' organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo.
 2. E'  composto  dai  rappresentanti  degli  studenti  eletti nei consigli di facolta'.
 3. Il  consiglio  degli  studenti  puo'  formulare  proposte agli organi competenti sulle seguenti materie:
 a) piano triennale di sviluppo;
 b) programmi annuali per la didattica;
 c) regolamento didattico di Ateneo:
 d) determinazioni   di   contributi  e  tasse  a  carico  degli studenti;
 e) interventi di attuazione del diritto allo studio.
 4. Il consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una carta dei  diritti  e  dei  doveri  degli  studenti  e  proporne  al senato accademico l'approvazione.
 Titolo III
 ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA
 Art. 21.
 Offerta formativa
 1. L'Universita',  in  conformita'  e  nei  limiti  delle  scelte operate dal piano di cui alla lettera a) dell'art. 18, provvede:
 a) ai  livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi   valore   legale   previsti   dalla   disciplina  in  materia universitaria;
 b) ai  livelli  di  alta formazione successivi al conseguimento della  laurea  e  della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli;
 c) ai  livelli  di  specializzazione  richiesti dalla normativa nazionale  o  da  direttive  dell'U.E.  per  l'esercizio di attivita' professionali.
 2. Al  fine  di  consentire  la  prosecuzione  degli  studi ed il rilascio  dei  titoli  universitari  affini, l'Universita' garantisce idonee  modalita' per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti.
 Art. 22.
 Ammissione a corsi
 1. L'Universita'  assicura agli studenti le condizioni necessarie al   conseguimento   degli   obiettivi   di  formazione  culturale  e professionale.
 2. L'ammissione  ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalita' di svolgimento,  cosi'  come  il numero massimo di studenti ammissibili, sono   disciplinati   in  appositi  bandi,  approvati  dal  consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico.
 3. Il  consiglio  dell'Universita'  approva  i  bandi  di  cui al precedente  comma 2  tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni, caso, nel rispetto della normativa vigente in materia.
 Art. 23.
 Orientamento e tutorato
 1. L'Universita'  attua  ogni  iniziativa  diretta  a  facilitare l'orientamento   alla   scelta  del  corso  di  studio,  la  proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria.
 2. A   tali   fini,   presso   l'Universita',  sotto  la  diretta responsabilita'  delle strutture didattiche, e' istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo.
 Art. 24.
 Programmi di cooperazione scientifica e di formazione
 1. L'Universita'    collabora    con    organismi   nazionali   e internazionali  alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.
 2. Al   fine   di   realizzare   la  cooperazione  internazionale l'Universita':
 a) stipula  accordi  e  convenzioni  con  atenei  e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
 b) promuove   e   incoraggia   gli   scambi  internazionali  di professori, ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica.
 3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti.
 4. L'Universita',  in  particolare,  sviluppa  il  proprio  ruolo nell'Unione  europea  attraverso  la  promozione  di  sistemi  per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni  europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea.
 Art. 25.
 Corsi di studio post-lauream
 1. In   conformita'  alla  legislazione  universitaria  e  alle disposizioni  comunitarie, possono essere istituiti, anche sulla base di  convenzioni  con  altri  enti  ed  organismi,  corsi  e scuole di dottorato  di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea  o  della  laurea  magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati  i  titoli  di  master universitario di primo e di secondo livello;  scuole  di  specializzazione,  corsi  di aggiornamento e di abilitazione.
 2. I  corsi  e  le  relative  strutture sono istruiti con decreto rettorale, previa delibera del consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico.
 3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nei regolamento didattico di Ateneo.
 Art. 26.
 Altre attivita' istituzionali
 1. L'Universita',  in  collaborazione  con altre universita', con enti pubblici e privati, puo', mediante convenzione o costituzione di consorzi:
 a) partecipare  alla  promozione,  all'organizzazione  ed  alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio;
 b) istituire   scuole   anche   estive,   aperte   a   studenti universitari   europei   e   di   Paesi   terzi,   finalizzare  anche all'apprendimento delle lingue straniere;
 c) istituire strutture per attivita' di comune interesse;
 d) fornire servizi per l'orientamento professionale;
 e) promuovere  corsi  di  aggiornamento  del  proprio personale tecnico-amministrativo.
 Titolo IV
 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
 Art. 27.
 Strutture didattiche e di ricerca
 1. Le  strutture  didattiche  sono costituite dalle facolta', che possono  articolarsi  in  piu' corsi di studio anche post-lauream. Le strutture    didattiche   collaborano   al   fine   di   individuare, compatibilmente  con  gli  ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio,  la massima integrazione orizzontale e complementarita' degli insegnamenti  impartiti,  nonche'  per  l'organizzazione congiunta di attivita' formative post-lauream.
 2. Al  fine  di  cui  al  precedente  comma 1,  e'  istituita  la commissione  di  coordinamento  interfacolta',  secondo  modalita'  e criteri stabiliti dal senato accademico.
 3. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti.
 Art. 28.
 Consigli di facolta'
 1. Il  consiglio  di  facolta' organizza, programma e coordina le attivita'  didattiche  dei  percorsi  di  studio attivati nell'ambito delle classi di competenza. In particolare:
 a) formula  i  piani  di  studio  seguiti dagli studenti per il conseguimento  dei  relativi  titoli di studio; esamina e approva gli stessi;
 b) definisce,  nel  rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti,  i  compiti  didattici  dei  professori  e dei collaboratori all'attivita' didattica;
 c) promuove  la  sperimentazione  e  lo sviluppo di metodologie formative;
 d) propone  al  senato accademico le chiamate dei professori di ruolo,  nominati  con  il  procedimento  di cui all'art. 34; nomina i professori  a  contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attivita'  didattica  in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi  di  studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati  dal  consiglio  dell'Universita'  su  proposta  del senato accademico;
 e) propone  al senato accademico le richieste di attivazione di insegnamenti  previsti  dal  regolamento  didattico e, per quanto gli compete,  le  altre proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo;
 f) formula,  per  quanto  di  propria  competenza,  proposte al senato  accademico  per  l'adozione  del  piano triennale di sviluppo dell'offerta didattica e del programma annuale delle attivita';
 g) adotta  a  maggioranza  assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al senato accademico.
 2. Il   consiglio  di  facolta'  e'  composto  dal  professori  e ricercatori  in  ruolo  presso l'Ateneo, nonche' da un rappresentante dei  professori  a contratto nominato dal preside di facolta' e da un rappresentante  degli  studenti per ciascun corso di studio afferente alla facolta' eletto secondo modalita' e criteri stabiliti dal senato accademico.
 3. Le  questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda  fascia  e  dei  ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta'  nella  composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
 4. Il  consiglio  di facolta' e' presieduto da un preside, eletto tra  i professori di prima fascia di ruolo, preferibilmente in regime di  tempo  pieno, e secondo le modalita' previste dal regolamento del consiglio di facolta'. Il preside resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato per un ulteriore mandato.
 5. Nel  caso  di  attivazione  di  almeno  cinque corsi di studio all'interno  della  stessa  facolta',  con  esclusione  dei  corsi di formazione post-lauream comunque denominati, possono essere istituiti i   consigli   di   corso  di  studio  secondo  modalita'  e  criteri disciplinati   da   apposito   regolamento  approvato  dal  consiglio dell'Universita', su proposta del senato accademico.
 6. Nel  caso  di  attivazione  di nuove facolta', le attribuzioni conferite   dal   presente  statuto  ai  consigli  di  facolta'  sono esercitate  da un apposito comitato accademico nominato dal consiglio dell'Universita'  su  proposta  del  senato  accademico.  Il comitato accademico  e'  composto  da  cinque  membri  anche stranieri, di cui almeno  tre  professori  ordinari. I professori chiamati dal comitato accademico  vengono  aggregati  al  comitato medesimo. Il comitato si costituisce  in  consiglio  di  facolta'  allorche' al corso di studi risultino  assegnati  almeno tre professori di ruolo e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina.
 Art. 29.
 D i p a r t i m e n t i
 1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di ricerca,  ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non   partecipi   a  programmi  di  ricerca  comuni.  Essi,  inoltre, collaborano   all'attivita'  didattica  mettendo  a  disposizione  le proprie  risorse  umane  e  strumentali,  al fine della loro migliore utilizzazione.  Sono  responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca.
 2. Il dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e  finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 3. La   verifica,   almeno  quadriennale,  da  parte  del  senato accademico  della  situazione  dipartimentale  e  della distribuzione delle  risorse  ai  dipartimenti  deve  avvenire  anche allo scopo di favorire  la  piu'  ampia  collaborazione  sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo.
 4. Il  senato accademico, con propria delibera, prevede il numero minimo  di  docenti per la costituzione dei dipartimenti, per il loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui,   una  volta  costituiti,  non  mantengano  i  requisiti  minimi necessari.
 Art. 30.
 Organi del dipartimento
 1. Sono organi necessari del dipartimento:
 il consiglio di dipartimento;
 il direttore.
 2. In   ragione   delle  dimensioni,  ciascun  dipartimento  puo' prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta.
 3. Il  consiglio  di dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare:
 a) delibera  sulle  domande  di  afferenza  dei professori, dei dottorandi e dei collaboratori all'attivita' di ricerca;
 b) approva  annualmente  il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca;
 c) provvede  agli  adempimenti  relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca;
 d) approva  convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni  e  nel  rispetto  dei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
 e) detta   criteri   generali   per  l'impiego  coordinato  del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento;
 f) avanza  richieste  di  spazi,  di  personale  e  di  risorse finanziarie  rispettivamente  al  senato  accademico  e  al consiglio dell'Universita',  motivare  sulla  base  dell'attivita'  di  ricerca svolta  e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica;
 g) adotta  a  maggioranza  assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al senato accademico;
 h) promuove la formazione all'attivita' di ricerca.
 4. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede,  dai professori afferenti dai ricercatori universitari, dai dottorandi   di   ricerca   e  da  un  rappresentante  del  personale tecnico-amministrativo.
 5. Le  afferenze  e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori.
 6. Il  direttore di dipartimento e' un professore di prima fascia di  ruolo  dell'Ateneo,  preferibilmente  in  regime  di tempo pieno, eletto  dal  consiglio  di dipartimento secondo le modalita' previste dal  regolamento  di  cui  alla lettera g) del precedente comma 3. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato una sola volta.
 Titolo V STRUTTURE    DI    SERVIZIO   E   DI   AMMINISTRAZIONE   DISPOSIZIONI
 SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
 Art. 31.
 Direzione e uffici amministrativi
 1. La direzione amministrativa e' preposta alla realizzazione dei compiti  dell'Ateneo  nel  suo  complesso,  sul  piano della gestione amministrativa,  tecnica  e  finanziaria,  nel  rispetto dei piani di sviluppo approvati dal consiglio dell'Universita'.
 2. L'incarico   di  direttore  amministrativo  e'  conferito  dal consiglio  dell'Universita'  che nella stessa deliberazione definisce lo  stato  giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato.
 3. Per  una piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed  erogazione  dei  servizi di supporto all'attivita' didattica e di ricerca,  il  consiglio  dell'Universita'  puo'  istituire  presso le singole  strutture  didattiche e di ricerca, in modo da garantirne il supporto  e la funzionalita', unita' amministrative decentrate cui e' affidata   la   gestione   integrata  dei  compiti  amministrativi  e contabili.
 4. Il   regolamento   per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'  riconosce  alle  strutture  ai cui al presente articolo autonomia che puo' essere piena o parziale.
 Art. 32.
 Servizi e modalita' di gestione
 1. I   servizi   sono  erogati  direttamente  dall'Universita'  o delegati  all'esterno  a  imprese  pubbliche  o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative.
 2. Per  la  produzione  o  erogazione  diretta  di beni e servizi finalizzati  al  supporto  dell'attivita'  didattica  e  di ricerca o richiesti  da  esigenze dell'organizzazione amministrativa, ulteriori rispetto  a  quanto  stabilito  all'art.  31,  comma 3,  il consiglio dell'Universita' puo' deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio.
 3. L'Universita'   puo'  avvalersi  dell'opera  di  studenti  per attivita'   di   supporto   al  diritto  allo  studio  e  ai  servizi dell'Ateneo.  Le  modalita' per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
 Art. 33.
 Partecipazione ad organismi privati
 1. L'Universita'  puo'  partecipare  a  societa'  o  altre  forme associative  di  diritto  privato  per  lo  svolgimento  di attivita' strumentali  alle  attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
 2. Tale    partecipazione    e'    deliberata    dal    consiglio dell'Universita' e deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
 a) attestazione dei livello universitario dell'attivita' svolta ad opera del comitato dei garanti;
 b) destinazione   a   finalita'   istituzionali   di  eventuali dividendi spettanti all'Universita';
 c) espressa  previsione  di  patti  para-sociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale;
 d) limitazione  del  concorso  dell'Universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione.
 Titolo VI
 PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
 Art. 34.
 P r o f e s s o r i
 1. Per  l'espletamento delle attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' si avvale:
 a) dei propri professori e ricercatori di ruolo;
 b) di   professori   a  contratto  italiani  e  stranieri,  sia appartenenti   ai   ruoli  universitari  in  altri  atenei,  sia  non appartenenti ai ruoli universitari.
 2.  I  professori  di  ruolo  e  i  ricercatori universitari sono nominati  dal  consiglio  dell'Universita'  su  proposta  del  senato accademico,  formulata  al  seguito  di apposita delibera di chiamata adottata   dal   competente   consiglio   di  facolta'.  Il  relativo provvedimento  esecutivo  e' disposto con decreto rettorale. Nel caso il  consiglio  dell'Universita' ritenga di non procedere alla nomina, si  da' luogo alla stessa solo se il senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il consiglio di facolta' procede a nuova proposta.
 3.  I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuita-stabilita' nell'attuazione del piano di sviluppo  triennale  dell'Ateneo  e  dei  programmi  annuali  per  la didattica ed eventualmente anche per l'attivita' di ricerca.
 4.  I  professori  a  contratto  sono  nominati  dai  consigli di facolta' secondo modalita' e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera d).
 5.  A  fronte  di  riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico,   il  consiglio  dell'Universita'  puo'  sollecitare  le strutture  competenti e il senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione  di  nuovi  docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione,  pur  reiterata almeno una volta, non abbia esito, il consiglio   dell'Universita'  puo',  con  apposita  e  circostanziata motivazione,  disporre  direttamente  l'assegnazione  di  un posto di ruolo  o  a  contratto  presso  la  struttura che ne risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato dei garanti.
 6.  Ai professori di ruolo dell'Universita' sono assicurati stato giuridico  e  trattamento  economico  e di quiescenza determinati dal consiglio  dell'Universita',  non  inferiore  a quello previsto per i professori di ruolo delle Universita' statali.
 Art. 35.
 Contratti di collaborazione didattica e scientifica
 In   caso   di   comprovate  esigenze  didattiche  necessarie  ad assicurare   il   corretto   svolgimento   e   la  completezza  degli insegnamenti, nonche' finalizzate al miglioramento della preparazione degli   studenti,   i   consigli  di  facolta'  possono  disporre  il conferimento  di  incarichi  di  collaborazione per l'espletamento di attivita'  didattiche  integrative.  Tali  incarichi  sono  assegnati secondo  modalita'  e  criteri  disciplinati  dal  regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera d).
 Per  specifici  progetti  di  ricerca, possono essere conferiti a soggetti  esterni  all'Ateneo assegni annuali e/o pluriennali e borse per  la  collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca, nonche' appositi contratti,  secondo  criteri  e  modalita'  disciplinati  da apposito regolamento  approvato dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico.
 Art. 36.
 Personale tecnico-amministrativo
 1.  L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso   e'   determinata   dal  consiglio  dell'Universita',  che provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni.
 2.  Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato   in  modo  da  assicurare  uno  stato  giuridico  e  un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle universita' statali.
 3.  Al  personale  tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente  in  materia  di  bilinguismo del comparto unico del pubblico impiego della regione autonoma Valle d'Aosta.
 Titolo VII
 CONTROLLO E VALUTAZIONE
 Art. 37.
 Controllo - Collegio dei revisori dei conti
 1.  Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita'     della    gestione    amministrativa    e    contabile dell'Universita'.
 2.  Il  consiglio  dell'Universita'  designa,  tra  gli  iscritti all'albo dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre con decreto rettorale. Il  collegio elegge tra i suoi componenti il presidente. I componenti del  collegio  dei  revisori  dei  conti restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.
 Art. 38.
 Valutazione dell'organizzazione e dell'attivita' di Ateneo
 1.  L'Universita'  attua  un'azione  sistematica  di  valutazione dell'efficienza   della   propria  organizzazione,  dell'efficacia  e dell'economicita'  dell'attivita'  amministrativa  e  della  qualita' delle  attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito un nucleo  di  valutazione  composto  da  tre  membri, due designati dal consiglio  dell'Universita' e uno dal senato accademico. I componenti del nucleo di valutazione restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.
 2. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi  comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa.
 3.  Il  nucleo  di  valutazione opera in posizione di autonomia e risponde  esclusivamente  agli  organi  di  governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori  approvati  dal  consiglio  dell'Universita'  e dal senato accademico,  per le parti di loro competenza. Al nucleo e' assicurata la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle   prestazioni  didattiche,  amministrative  e  di  servizi  rese dall'Universita'.
 4.  Le  altre  modalita'  relative al funzionamento del nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento.
 5.  Il  nucleo  di valutazione predispone e trasmette annualmente una apposita relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al Ministero  dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  al  comitato  per  la  valutazione  del sistema universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella preparazione della relazione  il  nucleo  di  valutazione  si  avvale,  per  gli aspetti relativi  alle  attivita'  didattiche,  di  ricerca  e di sostegno al diritto allo studio, del comitato dei garanti di cui all'art. 39.
 Art. 39.
 Comitato dei garanti
 1.  Ferma  l'autonomia  e  la  liberta'  della  ricerca  e  della didattica e fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca  competenti  sulla  valutazione  scientifica  e didattica dei singoli docenti, e' costituito un comitato dei garanti con il compito di  fornire  al  senato  accademico  e al consiglio dell'Universita', sulla  base  di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere   motivato  sulla  qualificazione  dell'attivita'  di  ricerca complessivamente   svolta  nell'Universita'  e  sull'efficacia  delle metodologie utilizzate nell'insegnamento.
 2.  Il  comitato  dei  garanti  e'  composto  da  tre membri, due designati dal senato accademico e uno dal consiglio dell'Universita', nominati  con  decreto  rettorale.  Il  comitato  elegge  tra  i suoi componenti  il  presidente.  I  componenti  del  comitato dei garanti restano  in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi.
 Il  comitato,  quando  sia  chiamato  ad esprimere valutazioni su questioni  attinenti profili disciplinari specialistici estranei alle proprie  conoscenze,  puo'  acquisire  il giudizio di altri esperti o richiederne,  eccezionalmente,  la  diretta  partecipazione ai propri lavori.
 Titolo VIII
 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
 Art. 40.
 Disposizioni generali sulle fonti di autonomia
 1.  Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia  dell'Universita'  si opera con riferimento ai principi del presente  statuto  o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia  universitaria  in  quanto  compatibile  con l'autonomia e il carattere  non  statale dell'Universita'. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite  con il voto favorevole del consiglio dell'Universita' e del senato accademico.
 2.  I  regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di  autonomia  dell'Universita'  sono  modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione.
 3.  Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro   pubblicazione   all'albo  dell'Universita'  o  nel  bollettino ufficiale  dell'Ateneo, se istituito, a meno che non sia diversamente disposto nell'atto di emanazione.
 Art. 41.
 Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici
 1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente,  il regime degli organi amministrativi e accademici e i relativi  regolamenti  devono  conformarsi  ai  seguenti  principi  e disposizioni:
 a) le   designazioni   elettive  e  le  nomine  possono  essere rinnovate per non piu' di due mandati;
 b) ove  non  sia  diversamente  disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni;
 c)  la  mancata  designazione  od  elezione  di  una  parte dei componenti   dell'organo   collegiale   non   impedisce   la   valida costituzione  del  collegio  la cui composizione, fino al verificarsi della  designazione  o  elezione  mancante,  corrisponde  a tutti gli effetti  al  numero  di  membri  effettivamente  designati  o  eletti all'atto  della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica  a  condizione  che il numero di membri non designati non sia superiore ad 1/3 dei componenti previsti a regime;
 d) i  membri  nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare  nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo;
 e) le  sedute  sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei  componenti  dedotti gli assenti giustificati, fatto salvo che il numero   dei   presenti   non   sia  inferiore  a  tre;  le  relative deliberazioni  sono  validamente  assunte  con  il voto favorevole di almeno  la meta' piu' uno dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente dell'organo.
 Art. 42.
 Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali
 1.  L'elettorato  attivo  spetta  a  tutti  gli studenti iscritti all'Universita'  e  in  regola  con  il  pagamento  delle tasse e dei contributi universitari.
 2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti  negli  organi  in  cui tale rappresentanza sia prevista dal presente  statuto  spetta  agli  studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso.
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