Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DELLA VALLE D' AOSTA |
DECRETO RETTORALE 13 ottobre 2006 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto lo statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000; Visto il decreto rettorale n. 18, prot. n. 1501/A2 del 4 aprile 2002, recante modifiche allo statuto di ateneo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002. Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed, in particolare, l'art. 17, comma 120, il quale prevede, tra l'altro, che le funzioni amministrative concernenti lo statuto dell'Universita' istituita in Valle d'Aosta siano esercitate dal Ministero dell'universita' e della ricerca previa intesa con la regione autonoma Valle d'Aosta; Visto il decreto 31 ottobre 2000 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica concernente l'autorizzazione all'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, istituita in attuazione dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed, in particolare, gli articoli 6 e 16; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo il quale dispone che la revisione dello statuto stesso e' proposta dal Consiglio dell'universita' o dal senato accademico ed e' deliberata dai due organismi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti; Constatata l'esigenza di procedere ad una revisione dello statuto al fine di adeguarlo in modo piu' puntuale alla situazione attuale dell'Universita', sorto il profilo dell'organizzazione delle attivita' amministrative, gestionali didattiche e scientifiche; Vista la deliberazione, adottata in seduta congiunta dal consiglio e dal senato accademico dell'Universita' n. 1A del 20 giugno 2006, avente ad oggetto «Modifiche allo statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo»; Atteso che con nota prot. univ. n. 4707/A2, in data 21 giugno 2006, sono state inoltrate al Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, a cura della direzione amministrativa, le modifiche come approvate dal consiglio dell'Universita' allo statuto di ateneo di cui sopra per gli atti di competenza ai sensi dell'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Vista la nota del direttore della direzione delle politiche educative, dipartimento della sovrintendenza agli studi, assessorato all'istruzione e cultura, prot. n. 27958 con la quale e' stata trasmessa la deliberazione della giunta regionale della Valle d'Aosta n. 1771, adottata in data 21 giugno 2006, concernente l'espressione del parere favorevole in merito alla modificazione dello statuto proposta dall'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste ai fini dell'intesa prevista dall'art. 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Atteso che con nota prot. univ. n. 4767/A2, in data 21 giugno 2006, sono state inoltrate al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, direzione generale per l'universita', ufficio I, a cura della direzione amministrativa, le modifiche come approvate dal consiglio dell'universita' allo statuto di ateneo di cui sopra per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota prot. n. 2524 in data 26 giugno 2006, con la quale la direzione generale per l'universita', ufficio I, Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero dell'universita' e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi in relazione alle modifiche apportate allo statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello statuto di ateneo; Ritenuto che risulta essere, quindi, concluso il prescritto procedimento per la revisione dello statuto dell'Universita' della Valle d'Aosta - Universite' de la Vallee d'Aoste, emanato con decreto del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta in data 21 settembre 2000 e sm. e i.; Preso atto che, in ragione di quanto sopra richiamato, si rende necessario procedere all'emanazione della revisione dello statuto; Decreta: 1. E' emanato il testo di revisione dello statuto, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante, in lingua italiana e in lingua francese. 2. Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, e' pubblicato all'albo di ateneo, e inviato ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge n. 168/1989 al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Aosta, 13 ottobre 2006
Il rettore: Passerin d'Entreves |
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UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA STATUTO DI ATENEO Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Istituzione dell'Universita' della Valle d'Aosta - Principi direttivi Art. 1. Istituzione dell'Universita' non statale legalmente riconosciuta della Valle d'Aosta 1. E' istituita, in Aosta, l'Universita' della Valle d'Aosta - Universita' de la Vallee d'Aoste. L'Universita' della Valle d'Aosta, di seguito denominata Universita', e' abilitata al rilascio di titoli da studio universitari aventi valore legale ai sensi delle norme nazionali e comunitarie vigenti. 2. L'Universita' opera nell'ambito delle norme di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle altre fonti normative che espressamente individuano come soggetti destinatari le universita' non statali, nonche' dei principi generali della legislazione in materia universitaria, in quanto compatibili. Art. 2. Principi generali 1. L'Universita' sviluppa e diffonde la cultura, le scienze e l'istruzione superiore attraverso l'esercizio inscindibile delle attivita' di ricerca e di insegnamento. 2. Concorre, nella propria autonomia, all'individuazione e al perseguimento degli obiettivi della crescita culturale e dello sviluppo socio-economico del territorio, anche con particolare riguardo alle specificita' linguistico - culturali della regione Valle d'Aosta. 3. Nell'ambito della sua vocazione internazionale promuove la cooperazione culturale e scientifica in particolare con i Paesi appartenenti all'area francofona; favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie, attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti, nonche' il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici. Art. 3. Liberta' di ricerca e di insegnamento 1. L'Universita', nel perseguimento dei propri fini istituzionali assicura liberta' di ricerca e di insegnamento. 2. L'attivita' di ricerca, che trova nell'Universita' la sua sede primaria, e' compito qualificante di ogni professore e ricercatore. L'Universita' garantisce la liberta' di insegnamento ai singoli docenti e garantisce, altresi', autonomia alle strutture didattiche, nei limiti previsti dal presente statuto. 3. Ogni valutazione sull'attivita' di ricerca e di insegnamento e' esclusivamente riservata ad organismi scientifici competenti. 4. Il Comitato dei garanti presenta periodicamente al consiglio dell'universita' e al senato accademico, riuniti in apposita seduta congiunta, una relazione sullo stato dell'attivita' didattica e di ricerca e sulla qualita' dei risultati raggiunti. Art. 4. Diritto allo studio e servizi agli studenti 1. L'Universita' organizza i propri servizi in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario e si impegna a favorire quanto consenta di migliorare le condizioni degli studenti nell'Ateneo. 2. Il Regolamento didattico di ateneo definisce le diverse tipologie di studenti sulla base di standard qualitativi e quantitativi di impegno dedicato all'Universita' e allo studio universitario. Gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio e la disciplina della partecipazione agli organi collegiali sono tenuti ad operarvi adeguato riferimento, anche con riguardo all'effettiva osservanza dei principi di cui al successivo art. 5. 3. L'Universita' promuove le attivita' culturali e ricreative degli studenti attraverso apposite forme organizzative e rappresentative, convenzionandosi con gli enti pubblici e privati, nonche' con le associazioni, operanti in tali ambiti. 4. L'Universita' collabora alla promozione delle attivita' sportive tramite apposite convenzioni con enti locali e nazionali preposti all'attuazione dello sport in ambito universitario. Art. 5. Principi comuni di comportamento 1. Il personale docente e tecnico-amministrativo e gli studenti riconoscono come comuni i seguenti principi e criteri di comportamento: a) osservanza del presente statuto e impegno personale ad operare per la sua attuazione; b) rispetto reciproco come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla consapevolezza della funzione che essa assolve nella societa'; c) rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni destinati dall'ateneo all'attivita' didattica e di ricerca ed ai servizi generali, preservandone la funzionalita' e il decoro. 2. I docenti, inoltre, riconoscono i valori: a) della cooperazione in materia di attivita' scientifica, nei limiti consentiti dai caratteri della ricerca; b) dell'adempimento dei doveri accademici e della collaborazione nell'attivita' didattica. 3. Gli studenti si impegnano alla frequenza degli insegnamenti e alla diligenza nello studio, alla collaborazione con le altre componenti universitarie e all'impegno fattivo negli organi ove sia richiesta la loro presenza. A tali fini il Consiglio degli studenti puo' adottare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti di cui all'art. 20. 4. Il personale tecnico-amministrativo concorre alla piu' efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili dall'Universita' e alla piu' efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima. Art. 6. Principi relativi all'attivita' amministrativa 1. L'Universita' adotta il metodo della modalita' della programmazione e del controllo di gestione. 2. Il controllo di gestione si fonda sulla valutazione dell'economicita', dell'efficienza e dell'efficacia dell'attivita' svolta mediante indicatori atti a rappresentare le risorse impiegate, le modalita' della loro utilizzazione e i risultati ottenuti, nonche' il grado di realizzazione degli obiettivi assegnati. 3. I risultati del controllo di gestione debbono formare oggetto di apposita valutazione nelle successive determinazioni riservate agli organi di governo dell'Universita', anche ai fini della ripartizione delle risorse. 4. L'attivita' dell'Universita' si ispira ai principi della responsabilita' individuale nell'attuazione delle decisioni, del controllo della regolarita' degli atti posti in essere e della verifica dei risultati raggiunti. Art. 7. Principi relativi all'organizzazione 1. L'organizzazione dell'Universita' ha come compito primario quello di assicurare piena funzionalita' all'espletamento dell'attivita' didattica e di ricerca. 2. A tal fine, l'organizzazione e' ispirata ai principi della: a) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio in funzione della peculiarita' delle situazioni in cui operano; b) delegabilita' delle funzioni spettanti agli organi monocratici e collegiali, salvo quelle ritenute necessarie all'assolvimento della funzione attribuita all'organo stesso dal presente statuto; c) collaborazione con soggetti esterni per l'assolvimento dei compiti di cui al primo comma, anche tramite la partecipazione agli organismi previsti all'art. 33. Capo Il Fonti normative Art. 8. Statuto e regolamenti di ateneo 1. Il presente statuto e' espressione fondamentale dell'autonomia dell'Universita' secondo i principi dell'art. 33 della costituzione. La sua revisione e' proposta dal consiglio dell'Universita' o dal senato accademico ed e' deliberata dai due organi in seduta congiunta, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 2. I regolamenti di ateneo sono emanati dal rettore previa approvazione a maggioranza assoluta dei componenti: del consiglio dell'Universita', per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' ai relativi regolamenti attuativi; del senato accademico, per quanto riguarda il regolamento didattico di ateneo, nonche' i relativi regolamenti attuativi. 3. Il consiglio dell'Universita' puo' adottare, per specifiche materie e sentito il senato accademico, ulteriori regolamenti di ateneo dichiarandone espressamente la natura. Art. 9. Regolamenti delle strutture 1. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca sono adottati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti, trasmessi per l'approvazione al senato accademico e emanati con decreto del rettore. 2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il regolamento didattico di ateneo, gli altri regolamenti di ateneo e i regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel bollettino ufficiale dell'Universita', salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di emanazione. Capo III Organizzazione dell'Universita' Art. 10. O r g a n i z z a z i o n e 1. Sono organi di governo: il consiglio dell'Universita', il presidente del consiglio dell'Universita', la giunta esecutiva, il rettore, il senato accademico. 2. E' organo consultivo e di proposta degli organi di governo il consiglio degli studenti. 3. Sono strutture didattiche: le facolta', che possono arruolarsi in corsi di studio di formazione universitaria e post-lauream. Sono organi delle strutture didattiche: i consigli di facolta' e i consigli di corso di studio, ove istituiti. 4. Sono strutture di ricerca i dipartimenti. 5. E' struttura di amministrazione e supporto tecnico la direzione amministrativa che puo' articolarsi in servizi ed uffici dislocati anche presso le singole strutture didattiche e di ricerca. 6. E' organo di controllo il collegio dei revisori dei conti. Sono organi di valutazione: il nucleo di valutazione, per l'organizzazione e l'attivita' amministrativa, e il comitato dei garanti, per le attivita' didattiche e di ricerca. 7. Con apposita delibera del consiglio dell'Universita', adottata in conformita' al piano triennale di sviluppo dell'ateneo e sentito il nucleo di valutazione per le strutture di cui al comma 5 e il comitato dei garanti per le strutture di cui ai commi 3 e 4, potranno essere costituite altre strutture nei casi in cui si dimostri, con specifica motivazione e verifiche periodiche, che le attivita' e le finalita' previste non possono essere attuate dalle strutture esistenti. La costituzione di nuove strutture didattiche e di ricerca e' deliberata su proposta del senato accademico. Art. 11. Fonti di finanziamento 1. Le fonti di finanziamento dell'Universita' sono costituite da finanziamenti e contributi dello Stato e della regione della Valle d'Aosta, dall'eventuale partecipazione ai progetti dell'U.E., nonche' dai beni, contributi, sovvenzioni e fondi devoluti da soggetti pubblici o privati a qualunque titolo. 2. Le entrate proprie sono costituite da tasse e contributi universitari e da redditi conseguenti a prestazioni. Titolo II ORGANI CENTRALI DELL'UNIVERSITA' Art. 12. Consiglio dell'Universita' - Competenze 1. Il consiglio dell'Universita' stabilisce le linee generali di sviluppo dell'ateneo e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dello stesso. 2. Il consiglio dell'Universita' esercita le competenze attribuitegli dal presente statuto e dai regolamenti e, in particolare: a) determina, coerentemente alle linee generali di sviluppo dell'ateneo ed in funzione delle finalita' istituzionali, gli obiettivi strategici di sviluppo per ciascun triennio; b) approva, valutata la coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo, il piano triennale di sviluppo di Ateneo a cio' destinando le risorse finanziarie disponibili; c) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, sulla base del piano triennale di sviluppo, il programma annuale delle attivita' per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti; d) predispone, sentito il senato accademico e in conformita' ai criteri formulati nel piano triennale di sviluppo, il piano di sviluppo edilizio dell'Universita' e approva i relativi interventi attuativi; e) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Universita'; f) nomina, con decreto del Presidente, il rettore, su una rosa di tre nominativi proposta dal senato accademico, e composta da professori di prima fascia dell'Universita' e da almeno uno scelto al di fuori dell'Universita' della Valle d'Aosta tra personalita' di alto valore culturale e scientifico riconosciuto a livello internazionale; g) approva il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', nonche' tutti i relativi regolamenti attuativi in esso previsti; h) approva e delibera le modificazioni all'organico di ateneo del personale docente e tecnico-amministrativo; i) disciplina l'organizzazione dei servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e il trattamento giuridico-economico del personale ad essi addetto, deliberandone le nomine e le assunzioni; j) nomina i professori di ruolo e i ricercatori universitari, secondo il procedimento di cui all'art. 34; k) nomina il direttore amministrativo; l) delibera, su proposta del senato accademico, l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca previa verifica del rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7; m) delibera, sentito il senato accademico, sull'ammontare complessivo dei finanziamenti per la ricerca; n) designa, a norma dell'art. 37, il collegio dei revisori dei conti; o) designa i membri del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti cosi' come previsto agli articoli 38 e 39; p) delibera sulle modalita' e sui limiti di ammissione degli studenti, su proposta del senato accademico e valutata l'adeguatezza delle strutture scientifiche, didattiche e logistiche; q) delibera sull'ammontare delle tasse di iscrizione, sui contributi ed eventuali oneri; r) propone modifiche al presente Statuto e le approva secondo il procedimento previsto all'art. 8, comma 1; s) delibera su ogni altra questione di interesse dell'Universita' non demandata ad altri organi dal presente statuto. Art. 13. Consiglio dell'Universita' - Composizione 1. Il consiglio dell'Universita' e' composto: a) dal presidente della regione autonoma Valle d'Aosta, che lo presiede; b) dal rettore, con funzioni di vice presidente; c) dal pro-rettore; d) dal direttore amministrativo; e) da un rappresentante dei professori di ruolo e da un rappresentante dei ricercatori universitari, eletti secondo modalita' e criteri stabiliti dal senato accademico; f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20; g) dall'Assessore regionale all'istruzione e alla cultura; h) dal sindaco della citta' di Aosta; i) dal presidente del consiglio permanente degli enti locali; l) da un dirigente del Ministero competente per l'Universita', designato dal Ministro; m) da tre membri nominati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta tra persone di alta qualificazione culturale e di riconosciuta competenza gestionale-amministrativa, di cui almeno uno appartenente all'area francofona. 2. Possono, altresi', far parte del Consiglio rappresentanti di enti e soggetti privati che si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del consiglio, al bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati. Tali membri, in numero complessivamente non superiore a tre, sono nominati dalla giunta regionale della Valle d'Aosta su unitaria designazione degli enti e soggetti privati che si impegnano alla contribuzione. 3. I componenti del consiglio rimangono in carica tre anni accademici e possono essere confermati per una sola volta. I componenti, identificati in ragione dell'ufficio ricoperto, fanno parte del Consiglio per la durata del loro mandato. Art. 14. Consiglio dell'Universita' - Funzionamento 1. Il consiglio e' convocato dal presidente, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 2. Le modalita' di funzionamento del consiglio sono stabilite dal regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti. Art. 15. Presidente del consiglio dell'Universita' 1. Il presidente del consiglio dell'Universita' convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso. 2. In particolare: a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio, fatta salva la competenza del rettore in materia di ricerca scientifica e di didattica; b) adotta, in caso di necessita' e di urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva; c) ha la rappresentanza legale dell'Universita': d) puo' delegare al vice presidente, con proprio decreto, specifiche competenze e attribuzioni. Art. 16. Giunta esecutiva 1. Il consiglio dell'Universita', al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione di governo dell'ateneo, nomina una giunta esecutiva alla quale possono essere delegate competenze e attribuzioni tra quelle individuate all'art. 12, fatte salve quelle di cui alle lettere a), b), c), e), f) e k), del comma 2, del medesimo art. 12. 2. La giunta esecutiva e' presieduta dal rettore ed e' composta da almeno altri quattro e non oltre sei componenti, di cui almeno uno di estrazione accademica, nominati dal consiglio dell'Universita' nell'ambito dei suoi membri. 3. Il funzionamento della giunta esecutiva e' disciplinato da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita' ed emanato con decreto rettorale. Art. 17. R e t t o r e 1. Il rettore resta in carica per un quadriennio accademico e puo' essere confermato una sola volta. 2. Il rettore rappresenta l'Universita' nelle sedi accademiche e della ricerca scientifica. In particolare: a) convoca e presiede il senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio dell'Universita'; b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del senato accademico; c) fa parte di diritto, per la durata del mandato, del consiglio dell'Universita' e della giunta esecutiva; d) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sullo stato dell'Ateneo; e) nomina, con proprio decreto, i presidi di facolta', i presidi dei consigli di corso di studi e i direttori dei dipartimenti, eletti dai rispettivi consigli; f) esercita le attribuzioni specificatamente attribuitegli allo statuto e dai regolamenti e sottoscrive le convenzioni di cooperazione didattica e scientifica. 3. In caso di necessita' e indifferibile urgenza puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del senato accademico riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva. 4. Il rettore nomina, con proprio decreto, un pro-rettore, scelto tra i professori di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, al quale delegare specifiche competenze e attribuzioni. 5. Il rettore puo' nominare uno o piu' delegati, scelti tra i professori di ruolo e i ricercatori universitari dell'Ateneo, ai quali affidare compiti istruttori per specifiche materie, nonche' per la rappresentanza dell'Ateneo negli organismi regionali, nazionali e internazionali e nei comitati da questi istituiti. Art. 18. Senato accademico - Competenze 1. Il senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e di ricerca. 2. In particolare: a) adotta, su proposta dei consigli di facolta' e dei consigli di dipartimento e nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo, il piano di sviluppo triennale per le attivita' didattiche e di ricerca; b) predispone ed approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il programma annuale per l'attivita' didattica e scientifica; c) approva il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti interni adottati dalle strutture didattiche e di ricerca; d) propone al consiglio dell'Universita' la disciplina delle procedure di selezione dei professori a contratto; e) ripartisce tra le singole strutture didattiche e scientifiche le risorse finanziarie assegnate dal consiglio dell'Universita'; f) approva la nomina dei professori di ruolo e dei ricercatori universitari; g) delibera, ai sensi dell'art. 29, comma 4, sulle condizioni per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti; h) designa i membri del nucleo di valutazione e del comitato dei garanti cosi' come previsto agli articoli 38 e 39; i) propone al consiglio dell'Universita' l'attivazione delle strutture didattiche e di ricerca, in conformita' al piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 10, comma 7; j) propone al consiglio dell'Universita' le modalita' di ammissione degli studenti ai singoli corsi, sentite le strutture didattiche competenti. Art. 19. Senato accademico - composizione e funzionamento 1. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore; b) dal pro-rettore; c) dai presidi di facolta' e dai presidenti dei comitati di cui all'art. 28, comma 6; d) dai direttori dei dipartimenti; e) da due docenti, uno italiano e uno di Paese di area francofona, scelti tra professori universitari, anche in quiescenza, altamente qualificati ed esperti di cooperazione internazionale nell'ambito della didattica e della ricerca scientifica; f) da un rappresentante degli studenti, eletto tra i componenti del consiglio degli studenti di cui all'art. 20. 2. Alle sedute del senato partecipa, con solo diritto di voto consultivo, il direttore amministrativo. 3. Il senato accademico e' convocato dal rettore in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. 4. I componenti elettivi e cooptati dal senato accademico rimangono in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. 5. Le modalita' di funzionamento del senato accademico sono disciplinate nel regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei componenti ed emanato con decreto rettorale. 6. Il senato accademico puo' istituire appositi comitati ristretti ai quali affidare la trattazione istruttoria di specifiche materie, allargandone la partecipazione anche ad ulteriori professori di ruolo e ricercatori universitari dell'Ateneo. Art. 20. Consiglio degli studenti 1. Il consiglio degli studenti e' un organo di rappresentanza degli studenti di Ateneo; ha funzioni propositive ed e' organo consultivo degli organi di governo dell'Ateneo. 2. E' composto dai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di facolta'. 3. Il consiglio degli studenti puo' formulare proposte agli organi competenti sulle seguenti materie: a) piano triennale di sviluppo; b) programmi annuali per la didattica; c) regolamento didattico di Ateneo: d) determinazioni di contributi e tasse a carico degli studenti; e) interventi di attuazione del diritto allo studio. 4. Il consiglio degli studenti puo', altresi', adottare una carta dei diritti e dei doveri degli studenti e proporne al senato accademico l'approvazione. Titolo III ATTIVITA' DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 21. Offerta formativa 1. L'Universita', in conformita' e nei limiti delle scelte operate dal piano di cui alla lettera a) dell'art. 18, provvede: a) ai livelli di formazione universitaria rilasciando i titoli aventi valore legale previsti dalla disciplina in materia universitaria; b) ai livelli di alta formazione successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale ed al rilascio dei relativi titoli; c) ai livelli di specializzazione richiesti dalla normativa nazionale o da direttive dell'U.E. per l'esercizio di attivita' professionali. 2. Al fine di consentire la prosecuzione degli studi ed il rilascio dei titoli universitari affini, l'Universita' garantisce idonee modalita' per il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti. Art. 22. Ammissione a corsi 1. L'Universita' assicura agli studenti le condizioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale. 2. L'ammissione ai corsi di studio avviene, di norma, tramite il superamento di apposite prove selettive, i cui criteri e modalita' di svolgimento, cosi' come il numero massimo di studenti ammissibili, sono disciplinati in appositi bandi, approvati dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico. 3. Il consiglio dell'Universita' approva i bandi di cui al precedente comma 2 tenuto conto delle dotazioni di personale, delle attrezzature didattiche, delle disponibilita' edilizie e residenziali e le esigenze formative del territorio e, in ogni, caso, nel rispetto della normativa vigente in materia. Art. 23. Orientamento e tutorato 1. L'Universita' attua ogni iniziativa diretta a facilitare l'orientamento alla scelta del corso di studio, la proficua collaborazione tra docenti e studenti per la prosecuzione degli studi e per la scelta della formazione post-universitaria. 2. A tali fini, presso l'Universita', sotto la diretta responsabilita' delle strutture didattiche, e' istituito il tutorato i cui servizi sono disciplinati nel regolamento didattico di Ateneo. Art. 24. Programmi di cooperazione scientifica e di formazione 1. L'Universita' collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 2. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita': a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; b) promuove e incoraggia gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati e studenti, anche con interventi di natura economica. 3. L'Universita' puo' provvedere a strutture per l'ospitalita' di studiosi e di studenti, italiani o stranieri, anche in collaborazione con altri enti ed in particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio degli studenti. 4. L'Universita', in particolare, sviluppa il proprio ruolo nell'Unione europea attraverso la promozione di sistemi per il reclutamento di studenti europei, l'invio di studenti italiani presso istituzioni europee e l'adesione ai programmi di ricerca scientifica e sviluppo tecnologico promossi dall'Unione europea. Art. 25. Corsi di studio post-lauream 1. In conformita' alla legislazione universitaria e alle disposizioni comunitarie, possono essere istituiti, anche sulla base di convenzioni con altri enti ed organismi, corsi e scuole di dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di master universitario di primo e di secondo livello; scuole di specializzazione, corsi di aggiornamento e di abilitazione. 2. I corsi e le relative strutture sono istruiti con decreto rettorale, previa delibera del consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico. 3. Le modalita' per il funzionamento di tali corsi sono contenute nei regolamento didattico di Ateneo. Art. 26. Altre attivita' istituzionali 1. L'Universita', in collaborazione con altre universita', con enti pubblici e privati, puo', mediante convenzione o costituzione di consorzi: a) partecipare alla promozione, all'organizzazione ed alla fornitura di servizi culturali e formativi sul territorio; b) istituire scuole anche estive, aperte a studenti universitari europei e di Paesi terzi, finalizzare anche all'apprendimento delle lingue straniere; c) istituire strutture per attivita' di comune interesse; d) fornire servizi per l'orientamento professionale; e) promuovere corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo. Titolo IV STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 27. Strutture didattiche e di ricerca 1. Le strutture didattiche sono costituite dalle facolta', che possono articolarsi in piu' corsi di studio anche post-lauream. Le strutture didattiche collaborano al fine di individuare, compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, la massima integrazione orizzontale e complementarita' degli insegnamenti impartiti, nonche' per l'organizzazione congiunta di attivita' formative post-lauream. 2. Al fine di cui al precedente comma 1, e' istituita la commissione di coordinamento interfacolta', secondo modalita' e criteri stabiliti dal senato accademico. 3. Le strutture di ricerca sono i dipartimenti. Art. 28. Consigli di facolta' 1. Il consiglio di facolta' organizza, programma e coordina le attivita' didattiche dei percorsi di studio attivati nell'ambito delle classi di competenza. In particolare: a) formula i piani di studio seguiti dagli studenti per il conseguimento dei relativi titoli di studio; esamina e approva gli stessi; b) definisce, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti, i compiti didattici dei professori e dei collaboratori all'attivita' didattica; c) promuove la sperimentazione e lo sviluppo di metodologie formative; d) propone al senato accademico le chiamate dei professori di ruolo, nominati con il procedimento di cui all'art. 34; nomina i professori a contratto e conferisce gli incarichi di collaborazione all'attivita' didattica in relazione agli insegnamenti afferenti ai corsi di studio di competenza, nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico; e) propone al senato accademico le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dal regolamento didattico e, per quanto gli compete, le altre proposte di modifica del regolamento didattico di Ateneo; f) formula, per quanto di propria competenza, proposte al senato accademico per l'adozione del piano triennale di sviluppo dell'offerta didattica e del programma annuale delle attivita'; g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione al senato accademico. 2. Il consiglio di facolta' e' composto dal professori e ricercatori in ruolo presso l'Ateneo, nonche' da un rappresentante dei professori a contratto nominato dal preside di facolta' e da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio afferente alla facolta' eletto secondo modalita' e criteri stabiliti dal senato accademico. 3. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal consiglio di facolta' nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 4. Il consiglio di facolta' e' presieduto da un preside, eletto tra i professori di prima fascia di ruolo, preferibilmente in regime di tempo pieno, e secondo le modalita' previste dal regolamento del consiglio di facolta'. Il preside resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato per un ulteriore mandato. 5. Nel caso di attivazione di almeno cinque corsi di studio all'interno della stessa facolta', con esclusione dei corsi di formazione post-lauream comunque denominati, possono essere istituiti i consigli di corso di studio secondo modalita' e criteri disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita', su proposta del senato accademico. 6. Nel caso di attivazione di nuove facolta', le attribuzioni conferite dal presente statuto ai consigli di facolta' sono esercitate da un apposito comitato accademico nominato dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico. Il comitato accademico e' composto da cinque membri anche stranieri, di cui almeno tre professori ordinari. I professori chiamati dal comitato accademico vengono aggregati al comitato medesimo. Il comitato si costituisce in consiglio di facolta' allorche' al corso di studi risultino assegnati almeno tre professori di ruolo e, comunque, non oltre tre anni dalla sua nomina. Art. 29. D i p a r t i m e n t i 1. I dipartimenti promuovono e coordinano le attivita' di ricerca di uno o piu' settori disciplinari omogenei per finalita' e metodi di ricerca, ferma restando la liberta' di ricerca del singolo docente e il suo diritto di accedere direttamente ai relativi finanziamenti ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Essi, inoltre, collaborano all'attivita' didattica mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali, al fine della loro migliore utilizzazione. Sono responsabili diretti delle attivita' didattiche relative ai dottorati di ricerca. 2. Il dipartimento opera nelle condizioni di autonomia gestionale e finanziaria disciplinate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. La verifica, almeno quadriennale, da parte del senato accademico della situazione dipartimentale e della distribuzione delle risorse ai dipartimenti deve avvenire anche allo scopo di favorire la piu' ampia collaborazione sul piano scientifico e la massima efficienza su quello economico-organizzativo. 4. Il senato accademico, con propria delibera, prevede il numero minimo di docenti per la costituzione dei dipartimenti, per il loro mantenimento, nonche' per la loro motivata disattivazione nel caso in cui, una volta costituiti, non mantengano i requisiti minimi necessari. Art. 30. Organi del dipartimento 1. Sono organi necessari del dipartimento: il consiglio di dipartimento; il direttore. 2. In ragione delle dimensioni, ciascun dipartimento puo' prevedere nel proprio regolamento l'istituzione di una giunta. 3. Il consiglio di dipartimento e' l'organo di programmazione e di gestione delle attivita' del dipartimento. In particolare: a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, dei dottorandi e dei collaboratori all'attivita' di ricerca; b) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attivita' di ricerca; c) provvede agli adempimenti relativi all'organizzazione dei corsi per il conseguimento dei dottorati di ricerca; d) approva convenzioni, contratti e atti negoziali, secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; e) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del dipartimento; f) avanza richieste di spazi, di personale e di risorse finanziarie rispettivamente al senato accademico e al consiglio dell'Universita', motivare sulla base dell'attivita' di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto alla didattica; g) adotta a maggioranza assoluta un proprio regolamento e lo invia, per l'approvazione, al senato accademico; h) promuove la formazione all'attivita' di ricerca. 4. Il consiglio di dipartimento e' composto dal direttore, che lo presiede, dai professori afferenti dai ricercatori universitari, dai dottorandi di ricerca e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. 5. Le afferenze e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima e seconda fascia sono deliberate dal consiglio di dipartimento nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quelle superiori. 6. Il direttore di dipartimento e' un professore di prima fascia di ruolo dell'Ateneo, preferibilmente in regime di tempo pieno, eletto dal consiglio di dipartimento secondo le modalita' previste dal regolamento di cui alla lettera g) del precedente comma 3. Il direttore resta in carica tre anni accademici e puo' essere rinnovato una sola volta. Titolo V STRUTTURE DI SERVIZIO E DI AMMINISTRAZIONE DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Art. 31. Direzione e uffici amministrativi 1. La direzione amministrativa e' preposta alla realizzazione dei compiti dell'Ateneo nel suo complesso, sul piano della gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, nel rispetto dei piani di sviluppo approvati dal consiglio dell'Universita'. 2. L'incarico di direttore amministrativo e' conferito dal consiglio dell'Universita' che nella stessa deliberazione definisce lo stato giuridico e il trattamento economico. L'incarico ha durata quinquennale e puo' essere rinnovato. 3. Per una piu' efficiente, efficace ed economica organizzazione ed erogazione dei servizi di supporto all'attivita' didattica e di ricerca, il consiglio dell'Universita' puo' istituire presso le singole strutture didattiche e di ricerca, in modo da garantirne il supporto e la funzionalita', unita' amministrative decentrate cui e' affidata la gestione integrata dei compiti amministrativi e contabili. 4. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' riconosce alle strutture ai cui al presente articolo autonomia che puo' essere piena o parziale. Art. 32. Servizi e modalita' di gestione 1. I servizi sono erogati direttamente dall'Universita' o delegati all'esterno a imprese pubbliche o private sulla base di valutazioni gestionali ed economiche comparative. 2. Per la produzione o erogazione diretta di beni e servizi finalizzati al supporto dell'attivita' didattica e di ricerca o richiesti da esigenze dell'organizzazione amministrativa, ulteriori rispetto a quanto stabilito all'art. 31, comma 3, il consiglio dell'Universita' puo' deliberare, disciplinandola, la costituzione di appositi centri di servizio. 3. L'Universita' puo' avvalersi dell'opera di studenti per attivita' di supporto al diritto allo studio e ai servizi dell'Ateneo. Le modalita' per tali collaborazioni sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Art. 33. Partecipazione ad organismi privati 1. L'Universita' puo' partecipare a societa' o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali. 2. Tale partecipazione e' deliberata dal consiglio dell'Universita' e deve comunque conformarsi ai seguenti principi: a) attestazione dei livello universitario dell'attivita' svolta ad opera del comitato dei garanti; b) destinazione a finalita' istituzionali di eventuali dividendi spettanti all'Universita'; c) espressa previsione di patti para-sociali a salvaguardia dell'Universita' in occasione di aumenti di capitale; d) limitazione del concorso dell'Universita', nel ripiano di eventuali perdite, alla quota di partecipazione. Titolo VI PROFESSORI, COLLABORATORI E PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO Art. 34. P r o f e s s o r i 1. Per l'espletamento delle attivita' didattiche e scientifiche, l'Universita' si avvale: a) dei propri professori e ricercatori di ruolo; b) di professori a contratto italiani e stranieri, sia appartenenti ai ruoli universitari in altri atenei, sia non appartenenti ai ruoli universitari. 2. I professori di ruolo e i ricercatori universitari sono nominati dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico, formulata al seguito di apposita delibera di chiamata adottata dal competente consiglio di facolta'. Il relativo provvedimento esecutivo e' disposto con decreto rettorale. Nel caso il consiglio dell'Universita' ritenga di non procedere alla nomina, si da' luogo alla stessa solo se il senato accademico la riapprovi a maggioranza dei 2/3 dei componenti. In caso contrario il consiglio di facolta' procede a nuova proposta. 3. I professori a contratto sono impegnati, come i professori di ruolo, a garantire continuita-stabilita' nell'attuazione del piano di sviluppo triennale dell'Ateneo e dei programmi annuali per la didattica ed eventualmente anche per l'attivita' di ricerca. 4. I professori a contratto sono nominati dai consigli di facolta' secondo modalita' e criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera d). 5. A fronte di riconosciute esigenze di carattere didattico e scientifico, il consiglio dell'Universita' puo' sollecitare le strutture competenti e il senato accademico ad avanzare proposte per l'acquisizione di nuovi docenti di ruolo o a contratto. Qualora la sollecitazione, pur reiterata almeno una volta, non abbia esito, il consiglio dell'Universita' puo', con apposita e circostanziata motivazione, disporre direttamente l'assegnazione di un posto di ruolo o a contratto presso la struttura che ne risulti carente, riservando la selezione del titolare al Comitato dei garanti. 6. Ai professori di ruolo dell'Universita' sono assicurati stato giuridico e trattamento economico e di quiescenza determinati dal consiglio dell'Universita', non inferiore a quello previsto per i professori di ruolo delle Universita' statali. Art. 35. Contratti di collaborazione didattica e scientifica In caso di comprovate esigenze didattiche necessarie ad assicurare il corretto svolgimento e la completezza degli insegnamenti, nonche' finalizzate al miglioramento della preparazione degli studenti, i consigli di facolta' possono disporre il conferimento di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attivita' didattiche integrative. Tali incarichi sono assegnati secondo modalita' e criteri disciplinati dal regolamento di cui all'art. 28, comma 1, lettera d). Per specifici progetti di ricerca, possono essere conferiti a soggetti esterni all'Ateneo assegni annuali e/o pluriennali e borse per la collaborazione ad attivita' di ricerca, nonche' appositi contratti, secondo criteri e modalita' disciplinati da apposito regolamento approvato dal consiglio dell'Universita' su proposta del senato accademico. Art. 36. Personale tecnico-amministrativo 1. L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal consiglio dell'Universita', che provvede, altresi', a deliberarne le nomine e le assunzioni. 2. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato in modo da assicurare uno stato giuridico e un trattamento economico e di quiescenza non inferiori rispetto a quelli del personale delle universita' statali. 3. Al personale tecnico-amministrativo si applica la normativa vigente in materia di bilinguismo del comparto unico del pubblico impiego della regione autonoma Valle d'Aosta. Titolo VII CONTROLLO E VALUTAZIONE Art. 37. Controllo - Collegio dei revisori dei conti 1. Al collegio dei revisori dei conti compete il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile dell'Universita'. 2. Il consiglio dell'Universita' designa, tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti estranei all'Ateneo, i componenti del collegio che vengono nominati in numero di tre con decreto rettorale. Il collegio elegge tra i suoi componenti il presidente. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi. Art. 38. Valutazione dell'organizzazione e dell'attivita' di Ateneo 1. L'Universita' attua un'azione sistematica di valutazione dell'efficienza della propria organizzazione, dell'efficacia e dell'economicita' dell'attivita' amministrativa e della qualita' delle attivita' didattiche e di ricerca. A tal fine e' costituito un nucleo di valutazione composto da tre membri, due designati dal consiglio dell'Universita' e uno dal senato accademico. I componenti del nucleo di valutazione restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi. 2. Il nucleo di valutazione ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse e il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo. Esso determina i parametri di riferimento della valutazione tenendo conto di opportuni indicatori approvati dal consiglio dell'Universita' e dal senato accademico, per le parti di loro competenza. Al nucleo e' assicurata la disponibilita' delle valutazioni espresse dagli studenti in ordine alle prestazioni didattiche, amministrative e di servizi rese dall'Universita'. 4. Le altre modalita' relative al funzionamento del nucleo di valutazione sono definite da apposito regolamento. 5. Il nucleo di valutazione predispone e trasmette annualmente una apposita relazione sulle attivita' di cui al presente articolo al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al comitato per la valutazione del sistema universitario, nel rispetto della normativa vigente in materia. Nella preparazione della relazione il nucleo di valutazione si avvale, per gli aspetti relativi alle attivita' didattiche, di ricerca e di sostegno al diritto allo studio, del comitato dei garanti di cui all'art. 39. Art. 39. Comitato dei garanti 1. Ferma l'autonomia e la liberta' della ricerca e della didattica e fatta salva la competenza delle strutture didattiche e di ricerca competenti sulla valutazione scientifica e didattica dei singoli docenti, e' costituito un comitato dei garanti con il compito di fornire al senato accademico e al consiglio dell'Universita', sulla base di elementi di confronto nazionale ed internazionale, un parere motivato sulla qualificazione dell'attivita' di ricerca complessivamente svolta nell'Universita' e sull'efficacia delle metodologie utilizzate nell'insegnamento. 2. Il comitato dei garanti e' composto da tre membri, due designati dal senato accademico e uno dal consiglio dell'Universita', nominati con decreto rettorale. Il comitato elegge tra i suoi componenti il presidente. I componenti del comitato dei garanti restano in carica tre anni e possono essere confermati non oltre tre mandati consecutivi. Il comitato, quando sia chiamato ad esprimere valutazioni su questioni attinenti profili disciplinari specialistici estranei alle proprie conoscenze, puo' acquisire il giudizio di altri esperti o richiederne, eccezionalmente, la diretta partecipazione ai propri lavori. Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 40. Disposizioni generali sulle fonti di autonomia 1. Per gli oggetti non espressamente disciplinati dalle fonti di autonomia dell'Universita' si opera con riferimento ai principi del presente statuto o, in mancanza, alla vigente disciplina statale in materia universitaria in quanto compatibile con l'autonomia e il carattere non statale dell'Universita'. Le disposizioni comunitarie in materia di istruzione e di ricerca universitaria sono direttamente recepite con il voto favorevole del consiglio dell'Universita' e del senato accademico. 2. I regolamenti previsti dal presente statuto e le altre fonti di autonomia dell'Universita' sono modificati con il procedimento richiesto per la loro adozione. 3. Tutti i regolamenti entrano in vigore quindici giorni dopo la loro pubblicazione all'albo dell'Universita' o nel bollettino ufficiale dell'Ateneo, se istituito, a meno che non sia diversamente disposto nell'atto di emanazione. Art. 41. Disposizioni generali sugli organi amministrativi e accademici 1. In mancanza di espresse disposizioni statutarie che dispongano diversamente, il regime degli organi amministrativi e accademici e i relativi regolamenti devono conformarsi ai seguenti principi e disposizioni: a) le designazioni elettive e le nomine possono essere rinnovate per non piu' di due mandati; b) ove non sia diversamente disposto, gli organi elettivi o designati rimangono in carica tre anni; c) la mancata designazione od elezione di una parte dei componenti dell'organo collegiale non impedisce la valida costituzione del collegio la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde a tutti gli effetti al numero di membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'organo. La presente disposizione si applica a condizione che il numero di membri non designati non sia superiore ad 1/3 dei componenti previsti a regime; d) i membri nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del triennio rimangono in carica per la durata del mandato dell'organo; e) le sedute sono valide con la presenza della meta' piu' uno dei componenti dedotti gli assenti giustificati, fatto salvo che il numero dei presenti non sia inferiore a tre; le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la meta' piu' uno dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente dell'organo. Art. 42. Rappresentanze degli studenti negli organi collegiali 1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Universita' e in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari. 2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti negli organi in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente statuto spetta agli studenti iscritti non oltre il primo anno fuori corso. |
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