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| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 |  | Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di  Bolzano concernente un nuovo Patto sulla salute. (Repertorio atti n. 2648). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
 Visto  l'art.  117,  comma  2, lettera m), della Costituzione che attribuisce  allo  Stato  la  competenza  di  determinare  i  livelli essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che  devono  essere  garantiti su tutto il territorio nazionale ed il comma  3  che individua tra le materie di legislazione concorrente la tutela della salute;
 Visti  l'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale  prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favorire l'armonizzazione delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
 Visto  l'accordo  sancito  il  3  agosto 2000 (repertorio atti n. 1004)  in  materia  di  spesa sanitaria, come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto  l'accordo  sancito  il  22  marzo 2001 (repertorio atti n. 1210)  che  integra  l'accordo sancito il 3 agosto 2000 in materia di spesa sanitaria;
 Visto  l'accordo  sancito l'8 agosto 2001, recante integrazioni e modifiche  agli  accordi sanciti il 3 agosto 2000 ed il 22 marzo 2001 in materia di spesa sanitaria (repertorio atti n. 1285), con il quale si conviene di definire i livelli essenziali di assistenza;
 Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni,  dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, che, all'art. 6 ha  previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  da  adottare  entro  il 30 novembre 2001, dei livelli essenziali   di   assistenza,   ai  sensi  dell'art.  1  del  decreto legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre  2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  40  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede  che  il  mancato  rispetto  da  parte  delle regioni e delle province autonome degli impegni indicati al punto 19 dell'Accordo tra Governo,  regioni  e  province autonome dell'8 agosto 2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa nel settore, il ripristino  per  la  regione  e le province autonome inadempienti del livello  stabilito  nell'Accordo  tra  Governo,  regioni  e  province autonome  del  3  agosto  2000, come integrato dall'art. 85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 Visto  l'accordo  Stato-regioni  del 16 dicembre 2004 (repertorio atti  n.  2174),  in attuazione dell'art. 3, comma 33, della legge 24 dicembre  2003, n. 350, con il quale sono state definite le modalita' di  verifica  degli  adempimenti  regionali  ai  fini dell'accesso al finanziamento   integrativo   previsto   a  carico  dello  Stato  dal richiamato  Accordo dell'8 agosto 2001, fermo restando, come disposto dal  comma  32  del  medesimo  art.  1 della richiamata legge n. 350, l'obbligo  del ripristino del livello di finanziamento corrispondente a quello previsto dall'accordo del 3 agosto 2000, nei confronti delle regioni  per  le  quali  si  sia  verificato  il rispetto del mancato adempimento;
 Visto  l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il  quale  ha  disposto  che l'accesso al finanziamento integrativo a carico  dello Stato di cui al comma 164 del medesimo art. 1, rispetto al  livello  di cui all'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, per l'anno  2004,  rivalutato  del  2 per cento su base annua a decorrere dall'anno  2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempli,  per  il  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai fini   del   contenimento   della   dinamica   dei  costi,  specifici adempimenti;
 Vista  l'intesa  stipulata  il  23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271)  in  attuazione  dell'art. 1, commi 173 e 180, della richiamata legge n. 311/2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
 Visto  l'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  integrato dall'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  il  quale  prevede,  al  fine  del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario,  che  la  regione, ove si prospetti sulla base del  monitoraggio  trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti  necessari ovvero che qualora i provvedimenti necessari non  vengano  adottati  scatta la procedura del commissario ad acta e qualora  anche  il  commissario  ad  acta non adotti le misure cui e' tenuto, con riferimento all'esercizio 2005 e all'anno d'imposta 2006, si  applicano  comunque  nella  misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e   le   maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive;
 Visto  l'art. 1, comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che  dispone,  che  in  caso  di  mancato  adempimento da parte delle regioni  e delle province autonome agli obblighi di cui al richiamato comma  173  del  medesimo  articolo, e' precluso l'accesso al maggior finanziamento   previsto   per  gli  anni  2005,  2006  e  2007,  con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate;
 Visto l'art. 1, comma 180, della richiamata legge n. 311/2004, il quale  dispone  che la regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi  174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per  i  servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause  ed  elabora  un  programma  operativo  di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di  durata  non  superiore al triennio; che i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo  che  individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio  economico,  nel  rispetto  dei livelli essenziali di assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista dal comma 173;
 Visto l'art. 1, comma 181, della richiamata legge n. 311/2004, il quale  dispone  che,  con  riferimento agli importi indicati al comma 164,  relativamente  alla  somma  di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005,  1.200  milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per  l'anno  2007,  il  relativo  riconoscimento  alle  regioni resta condizionato,  oltre che agli adempimenti di cui al citato comma 173, anche al rispetto da parte delle regioni medesime, dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'art. 48 del   decreto  legge  3  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, numero 326;
 Visto  l'art.  1, comma 184, lettere a), b) e d) della richiamata legge n. 311/2004 in materia di anticipazioni,
 Visto  l'art.  1,  commi  98  e  107,  della  richiamata legge n. 311/2004 in materia di contenimento della spesa del personale;
 Visto l'art. 1, commi 198 e 203, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di contenimento della spesa del personale;
 Visto  l'art.  1,  comma 274, della richiamata legge n. 266/2005, che  stabilisce  che,  nell'ambito  del settore sanitario, al fine di garantire  il  rispetto  degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
 a)  gli  obblighi  posti  a carico delle regioni, nel settore sanitario,  con l'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a   garantire  l'equilibrio,  economico-finanziario,  a  mantenere  i livelli   essenziali   di  assistenza,  a  rispettare  gli  ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere,  ove  si  prospettassero  situazioni  di  squilibrio nelle singole  aziende  sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro  pena  la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;
 b)  l'obbligo  di  adottare  i provvedimenti necessari di cui all'art. 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
 Visto  l'art. 1, comma 275, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il  quale  prevede  specifici  adempimenti  in  materia di personale, convenzioni ed esenzioni;
 Visto  l'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che dispone, al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza  pubblica  di  cui  al  comma 274, che il livello complessivo della  spesa  del  Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre  lo  Stato,  di  cui  all'art.  1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' incrementato di 1.000 milioni di euro annui a  decorrere  dall'anno  2006,  da  ripartire tra le regioni, secondo criteri  e  modalita'  concessive  definiti  con decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano  comunque,  per  le  regioni  interessate,  la  stipula  di specifici   accordi   diretti   all'individuazione  di  obiettivi  di contenimento  della  dinamica  della  spesa  al  fine della riduzione strutturale del disavanzo;
 Visto  l'art.  9  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 103, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente l'obbligo della   costituzione  degli  accantonamenti  in  materia  di  rinnovi contrattuali;
 Visti  gli  obblighi  comunitari  della  Repubblica  e i relativi obiettivi   di  finanza  pubblica  per  il  rientro  nell'ambito  dei parametri di Maastricht;
 Considerata  la necessita' del concorso delle autonomie regionali al conseguimento dei predetti obiettivi di finanza pubblica;
 Considerata  la  necessita', al fine di garantire la certezza del conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il rispetto degli  obblighi  comunitari,  di  prorogare  anche  per  gli esercizi successivi  al  2005 il meccanismo dell'automatismo fiscale di cui al richiamato  art.  1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come  integrato dall'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 Considerato  che,  al fine di garantire ai cittadini l'accesso al Servizio  sanitario  nazionale,  in  maniera  uniforme sul territorio nazionale,  nel rispetto dei diritti costituzionali e di mantenere un livello   di   finanziamento  compatibile  con  il  quadro  economico finanziario complessivo, si rende necessario stipulare una Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
 Vista  la  nota 26 settembre 2006, con la quale il Ministro della salute  ha  trasmesso  un  documento concernente un nuovo Patto sulla salute, concertato con il Ministero dell'economia e delle finanze;
 Vista  la  lettera  in  data  28  settembre 2006, con la quale il Ministro  della  salute  ha  inviato  un  nuovo  documento, anch'esso concertato  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, che, rispetto  alla  versione  precedentemente inviata, e' stato impostato sotto forma di «protocollo d'intesa» e presenta alcune integrazioni;
 Vista  la  nota  pervenuta  nella  medesima data del 28 settembre 2006,  con  la  quale  il presidente della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  ha espresso condivisione sui contenuti del predetto nuovo documento;
 Acquisito,  nel  corso  dell'odierna  seduta  e  come risulta dal verbale della seduta medesima, l'assenso del Governo e dei presidenti delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome sul testo della presente intesa;
 Sancisce intesa tra  il  Governo, le Regioni e le Province Autonome nei termini sotto indicati:
 PROTOCOLLO D'INTESA sul NUOVO PATTO SULLA SALUTE
 Premesso che:
 Il  sistema sanitario italiano si colloca in una posizione di assoluto  rispetto  nelle  graduatorie internazionali circa la tutela della  salute  della  popolazione  e  la  qualita'  complessiva delle prestazioni.   Cio'   nonostante   esso  presenta  seri  elementi  di criticita': l'inappropriatezza di alcune prestazioni, come l'utilizzo improprio  dei  ricoveri  ospedalieri  e  dei  pronto soccorso dovuto all'organizzazione  ancora prevalentemente burocratica della medicina di   base  e  alla  carenza  di  servizi  di  assistenza  domiciliare integrata;  le  lunghe  liste  di attesa; l'ingiustificato livello di spesa  farmaceutica  per  abitante di alcune regioni; l'insufficiente qualita'  dei  servizi  sanitari  in  alcune regioni, che ne spinge i cittadini  a rivolgersi alle strutture di altre regioni per usufruire di cure adeguate.
 Le  tendenze di lungo periodo della spesa sanitaria risentono di   fattori   di   fondo:  l'invecchiamento  della  popolazione,  le modificazioni  socio-economiche  e  il  progresso della medicina, che genera  migliori cure ma anche un aumento dei costi. In questo ambito si  possono  riscontrare  anche  inefficienze e inappropriatezze che, presenti  in  varie  forme  nell'insieme  del sistema sanitario, sono particolarmente pervasive in alcune regioni. Proprio la distribuzione dei  disavanzi fra le diverse regioni conferma che vi sono margini di miglioramento  nell'efficienza  e nell'appropriatezza dell'erogazione delle  prestazioni  sanitarie.  A  questo  proposito  la  valutazione preliminarmente   condivisa  a  che  gradi  sempre  piu'  elevati  di appropriatezza clinica ed organizzativa possono essere conseguiti con un   processo   che   va   sviluppato   con   il  coinvolgimento  dei professionisti operanti nel campo della tutela della salute.
 E'   dunque   possibile,   come  indicato  nel  Documento  di programmazione   economico   finanziaria   2007-2011,   mantenere   e migliorare  qualita'  ed  efficacia  dei  servizi sanitari e al tempo stesso  ricondurre  la dinamica di tale voce di spesa nell'ambito dei vincoli  della  finanza  pubblica.  Anzi,  proprio la massimizzazione dell'efficienza  nell'utilizzo delle risorse e' condizione essenziale affinche'  la  sanita' possa svolgere pienamente il suo ruolo sociale ed  economico  -  la  spesa  sanitaria  e'  una  forma  essenziale di investimento  nel  capitale umano. Si tratta di un ruolo di interesse nazionale,  che  richiede  di  combinare  la politica di promozione e coordinamento propria del Governo con il rafforzamento dell'autonomia organizzativa  e  della responsabilita' finanziaria delle regioni. In questo  quadro  e' auspicabile un coinvolgimento delle organizzazioni sindacali   confederali   nel   dibattito   sullo   sviluppo   e   la qualificazione del Servizio sanitario nazionale e sulle politiche per la tutela della salute.
 Sulla  base  di queste premesse condivise, Governo, regioni e province  autonome  di  Trento  e di Bolzano convengono di sancire un Nuovo Patto per la Salute volto a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria,  a  dare  certezza  di  risorse  per il Servizio sanitario nazionale  (S.S.N.) su un arco pluriennale, a sollecitare e sostenere le  azioni  necessarie  a  elevare  qualita'  e  appropriatezza delle prestazioni,  a  riequilibrare  le  capacita'  di  fornire servizi di analoga qualita' ed efficacia su tutto il territorio nazionale.
 Oggi si evidenziano la necessita' e l'opportunita' di operare una svolta che all'attenzione ai deficit ed alla modalita' della loro copertura  affianchi  la  costruzione  di  procedure  che  evitino il formarsi  dei  deficit  medesimi, nel rispetto della piena erogazione dei LEA.
 Governo  e  regioni  ritengono  necessario,  con  il presente patto,  individuare  in  modo  condiviso  le regole e le procedure di verifica  e  controllo  delle attivita' delle regioni per garantire i LEA su tutto il territorio nazionale e modalita' di finanziamento che diano  certezza di risorse su un arco pluriennale, nonche' sancire la necessita'  di  istituire  un'apposita sede per definire nuove regole sulla politica del personale e sulla farmaceutica.
 Il  settore  della  sanita'  deve  mantenere  una dinamica di crescita  compatibile con la programmazione finanziaria del Paese. In ogni  caso  i livelli di finanziamento devono essere parametrati alla verifica dell'effettivo costo dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza ed appropriatezza.
 All'interno  di  questo  quadro  di  compatibilita', il Nuovo Patto  punta a rafforzare la capacita' programmatoria e organizzativa delle   regioni   promuovendo   azioni   incisive   di  miglioramento dell'efficienza   e   dell'appropriatezza   delle   prestazioni,  che consentano  di utilizzare l'ammontare di risorse stabilito in modo da accrescere  la qualita' e l'efficacia dei servizi e da assicurare una loro  piu'  equilibrata  fruizione  su tutto il territorio nazionale. Verra'  rafforzato  il  sistema  di  monitoraggio  circa l'erogazione effettiva  dei  LEA  e  il livello centrale, sia ministeriale che del coordinamento  interregionale,  svolgera'  non  solo  una funzione di verifica  ma,  quando  necessario,  anche  di  supporto,  servizio ed affiancamento  per  le  regioni.  Il  miglioramento delle prestazioni richiede    un    significativo   rafforzamento   dell'attivita'   di prevenzione,  la  riorganizzazione  e  il  potenziamento  delle  cure primarie, lo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria, a cominciare dall'assistenza    ai    non    autosufficienti.    Nel    migliorare l'appropriatezza   delle   prestazioni   e   garantire  sia  la  loro universalita'  sia  l'esigenza che esse siano fruite dalle persone in effettiva   necessita',   un   ruolo   potranno   svolgere  forme  di compartecipazione  alla  spesa da parte dei cittadini in funzione del tipo  di patologia e della condizione economica. Infine, facendo leva sul Fondo nazionale per il co-finanziamento degli investimenti di cui all'art.  20  della  legge  n.  67/1988  e  sui  fondi strutturali UE 2007-2013   si   puntera'   a  sostenere  l'attivita'  di  ricerca  e innovazione  e  l'attivita'  di investimento per l'innalzamento della qualita' del sistema e nelle nuove tecnologie.
 Preso atto che:
 il   Governo   si   impegna   ad   adottare  ogni  necessario provvedimento normativo e/o amministrativo in attuazione del presente patto anche a modifica o integrazione o abrogazione di norme, accordi e intese vigenti;
 il  Governo  ritiene  indispensabile  prorogare il meccanismo dell'automatismo fiscale;
 il  Governo  ritiene  indispensabile assicurare la stabilita' degli   strumenti   di   programmazione   finanziaria   nel   settore farmaceutico;
 il  Governo  si  impegna  con  il  presente patto, in sede di approvazione  del  disegno  di  legge  finanziaria per l'anno 2007, a stabilire  il  finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato per il  triennio  2007-2009  e  che  comprende  il  livello delle entrate proprie  cosi' come definito nell'Accordo dell'8 agosto 2001, in modo da   consentire   alle   regioni   l'ottimizzazione,   efficienza   e massimizzazione  nell'uso  delle risorse e rendere loro possibile una programmazione  di medio periodo delle azioni necessarie a correggere le  inappropriatezze  e  a  riassorbire le inefficienze che minano il controllo della spesa e l'efficacia dei servizi per i cittadini;
 Governo  e  regioni si impegnano ad affrontare il problema di superare  i  divari  quantitativi  e qualitativi tra sistemi sanitari regionali  ed  in  particolare tra Nord e Sud del Paese, evidenziando che  tale  problema  si  e'  accresciuto  negli  ultimi  anni e trova annualmente   testimonianza   nei  rilevanti  fenomeni  di  mobilita' sanitaria interregionale;
 il Governo si impegna a prevedere in sede di approvazione del disegno  di  legge  finanziaria  per  l'anno 2007, per le regioni che presentano  grandi  criticita' finanziarie, un fondo transitorio che, insieme  con  misure  di  affiancamento,  sostenga tali regioni in un percorso  di  rientro  in  grado  di portare all'azzeramento dei loro disavanzi entro l'anno 2010;
 il  Governo  e le regioni convengono che, nell'attuazione del presente  patto, sono fatte salve le funzioni generali dello Stato di monitoraggio  e  valutazione del Servizio sanitario nazionale al fine di  garantire  il  reale accesso ai livelli essenziali di assistenza, nonche' di coordinamento della finanza pubblica e sono altresi' fatte salve l'autonomia organizzativa e gestionale delle regioni;
 Si conviene quanto segue: 1) Disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale.
 1.1.  Il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui concorre  ordinariamente lo Stato per il triennio 2007-2009, al netto della  componente  transitoria  di  cui  al  successivo  punto  3, e' determinato in 96.000 milioni di euro per l'anno 2007, 99.042 milioni di  euro  per  l'anno 2008 e 102.245 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di euro, per ciascuno degli anni  indicati,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello Stato  per l'ospedale «Bambino Gesu». A fronte di tale disponibilita' programmatoria  dovra'  corrispondere  un'assunzione  di autonomia ed inderogabile  responsabilita'  di bilancio da parte delle regioni sia nell'utilizzo    di    eventuali   maggiori   risorse   liberate   da efficientamenti del sistema sanitario regionale, sia nell'adozione di misure di ripiano di disavanzi.
 1.2.  Il  Ministro della salute, ai fini dell'esercizio della sua titolarita'  di  proposta di riparto delle disponibilita' finanziarie di  cui al punto 1.1 per la determinazione del fabbisogno finanziario delle  singole  regioni, dichiara la sua disponibilita' ad avvalersi, in  prima  istanza,  di  criteri  di riparto elaborati dalle regioni, previa la ordinaria verifica tecnica con il Ministero dell'economia e delle  finanze  sulla  congruita'  dei  predetti criteri, entro il 15 novembre 2006. In carenza di tali criteri ovvero qualora tali criteri non  siano  stati  ritenuti congrui, il Ministro della salute elabora comunque la proposta di riparto entro il 30 novembre 2006, sulla base della  normativa  vigente.  I  criteri di riparto comunque, che siano recepiti  dalla  proposta  delle  Regioni  o  che  siano proposti dal Ministro, restano validi per l'intero triennio 2007-2009.
 1.3.  Le  regioni  si  impegnano ad esprimere entro il 30 ottobre 2006  l'intesa  sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo del decreto legislativo n. 56/2000 per l'anno 2005 e, entro il 31 marzo 2007 per l'anno 2006.
 1.4.  In  via  aggiuntiva  agli adempimenti previsti dal presente patto,  sono  confermati e prorogati per tutta la durata del presente accordo  gli adempimenti regionali previsti dall'Intesa Stato-regioni del  23  marzo 2005 ed i relativi criteri e sedi di verifica, nonche' le  modalita'  di  copertura  di  eventuali disavanzi, come integrati dalle  disposizioni di cui all'art. 1, commi 203 e 275 della legge n. 266/2005  e  dall'art. 9 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 103, convertito  dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248. Tali procedure restano in vigore salvo quanto eventualmente concordato nel tavolo di cui  al  successivo  punto 4.16. In via straordinaria, per le regioni che  abbiano  stipulato l'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della richiamata,  legge  n.  311/2004  sono  considerate  idonee  forme di copertura  dei  disavanzi  pregressi,  cumulativamente  registrati  e certificati  fino  al  2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante  dell'incremento  automatico  delle  aliquote,  in deroga a quanto  previsto  dalla  predetta  Intesa,  con  misure  a  carattere pluriennale  derivanti da specifiche entrate certe e vincolate. A tal fine  il  Governo si impegna alla proposizione delle necessarie norme di deroga.
 1.5.  La  quota di finanziamento condizionata alla verifica degli adempimenti di cui al punto 1.4 e' determinata nella misura del 3 per cento  delle  somme  dovute  a  titolo  di  finanziamento della quota indistinta  del  fabbisogno sanitario, al netto delle entrate proprie per  le  regioni  a  statuto ordinario; delle entrate proprie e della partecipazione di Sicilia e Sardegna per queste ultime.
 1.6.  E' confermato lo schema delle anticipazioni di cui all'art. 1,  comma  184, lettere a), b) della citata legge n. 311/2004 secondo le  procedure  di determinazione di cui al punto 1.5 nella misura del 97  per  cento degli importi stabiliti per le singole regioni in sede di  riparto  delle  disponibilita'  finanziarie  complessive  per  il Servizio   sanitario   nazionale.   La  procedura  dell'anticipazione provvisoria   e'   determinata   con   riferimento  al  finanziamento corrispondente  a  quello  previsto  per l'anno 2006 e incrementato a decorrere  dal 2008 sulla base del tasso di crescita del PIL nominale programmato.  Alle  regioni  che  abbiano  superato  gli  adempimenti dell'ultima  verifica  effettuata  dal  tavolo  di  verifica  di  cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si riconosce la  possibilita'  di  un  incremento  di detta percentuale nei limiti della  compatibilita'  di bilancio dettate dagli obiettivi di finanza pubblica. 2) Livelli  essenziali  di  assistenza.     2.1. Entro il 31 dicembre 2006,  al  fine di consentirne una tempestiva entrata in vigore il 1° gennaio  2007,  si  procedera',  con  le modalita' di cui all'art. 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive integrazioni, nelle sedi   competenti,   ad   una  revisione  straordinaria  dei  livelli essenziali   di   assistenza   vigenti,   nell'ambito  della  cornice finanziaria programmata, sulla base dei seguenti principi e criteri:
 i  criteri  ed  i principi contenuti nell'art. 1, comma 2 del decreto  legislativo  30 dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229:
 1. principio della dignita' della persona;
 2. principio del bisogno di salute;
 3. principio dell'equita' nell'accesso all'assistenza;
 4. principio   della  qualita'  delle  cure  e  della  loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze;
 5. principio dell'economicita' nell'impiego delle risorse.
 Inoltre la revisione dei LEA terra' conto dei criteri:
 di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  29  novembre  2001  di  definizione  dei  livelli  essenziali di assistenza;
 dei risultati del Progetto Mattoni;
 della  previsione  di rimodulazione dei livelli essenziali di assistenza  di cui all'art. 1, comma 292, letztera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 della  integrazione  dei  LEA con l'aggiornamento delle liste delle   prestazioni   erogabili   con  particolare  riferimento  alla omogeneizzazione   di   quanto  previsto  in  materia  di  assistenza odontoiatrica,  parto  indolore  e  terapie  del dolore, tutela della salute  nei luoghi di lavoro, eliminando prestazioni ormai obsolete o sostituite da altre di comprovata efficacia;
 il  criterio  di  revisione  dei  43  DRG  ad alto rischio di inappropriatezza,  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri   del   29  novembre  2001  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, ampliandone il numero.
 2.2.  In  ciascuno  degli  anni  del  triennio, nell'ambito della cornice  finanziaria  programmata, viene operata almeno una revisione ordinaria   anche   al   fine  di  tenere  conto  dei  risultati  del monitoraggio  dei  costi  delle  prestazioni,  dei  servizi  e  delle tipologie   di   assistenza  ricomprese  nei  livelli  essenziali  di assistenza.
 2.3.  Entro il 30 novembre 2006 si procede, in via straordinaria, nelle  sedi  competenti,  ad una analisi dei costi delle prestazioni, dei  servizi  e  delle tipologie di assistenza ricomprese nei livelli essenziali  di  assistenza,  assumendo come riferimento i costi delle pratiche  ritenute  piu'  efficienti in condizioni di appropriatezza, riscontrabili   nel   Servizio   sanitario  nazionale.  Tale  analisi costituira'  la  base  di  riferimento  di  un'attivita' ordinaria di monitoraggio  di  tali  costi  da  effettuarsi  ogni anno entro il 30 novembre,  i  cui  risultati  saranno riportati nella relazione sullo stato sanitario del Paese da inviare al Parlamento.
 2.4.   Entro  il  30  novembre  2006,  coerentemente  con  quanto stabilito  con  l'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo 2005 e con il sistema   di   indicatori  di  garanzia  dei  livelli  essenziali  di assistenza  di  cui  all'art.  9  del decreto legislativo 18 febbraio 2000,  n.  56,  si  conviene  di  definire  un  «pacchetto»  o set di indicatori,  concordato  tra Ministeri della salute e dell'economia e finanze  e regioni a partire dal set di indicatori, comprensivo anche di  indicatori  sulle  risorse  umane  e  professionali  del Servizio sanitario  nazionale,  utilizzato  dal  Comitato  permanente  per  la verifica  dei  LEA  di  cui  all'art.  9  dell'Intesa per la verifica dell'erogazione dei LEA per l'anno 2005. La verifica degli indicatori sara'  condotta  dal  predetto  Comitato  in  modo  da configurare un percorso certificativo che evidenzi: l'uso delle risorse, la qualita' dell'output  e  la  capacita'  organizzativa.  In quella sede vengono stabiliti   indirizzi  programmatori  -  per  esempio  relativi  alla dotazione di letti ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del  Servizio  sanitario  nazionale,  alla  loro  articolazione nelle funzioni per acuti, riabilitazione e lungodegenza post-acuzie e, alle funzioni   dei   grandi   ospedali   e   dei   piccoli  ospedali,  al dimensionamento   e   all'organizzazione  di  particolari  attivita', all'attivazione  e  al  funzionamento  delle  grosse tecnologie. Ogni regione,  coerentemente  con  le risorse programmate per l'erogazione dei LEA, stabilisce prima dell'inizio di ogni anno i risultati attesi e  i  relativi  programmi  che  vengono  poi  monitorati  dal  citato Comitato.  Tale  procedura  implica  che  il  livello  centrale  (sia ministeriale  che  del  coordinamento interregionale) svolga non solo una  funzione  di  verifica,  ma,  per le regioni che lo richiedano o comunque  per  quelle  impegnate  nei  piani  di  rientro,  anche  di supporto, servizio ed affiancamento per le regioni, finalizzata anche ad una autovalutazione della qualita' dell'assistenza erogata.
 2.5.  Entro  il 30 novembre 2006 vengono adottati con decreto del Ministro  della  salute  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  conla Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le regioni e le province autonome i nuovi modelli di rilevazione  dei  conti  del  Servizio sanitario nazionale e le nuove linee  guida alla loro compilazione con riferimento ai risultati gia' disponibili  del  progetto collaborativo «Mattone» denominato «Misura dei costi» da adottarsi a partire dall'anno di competenza 2007.
 2.6.  Per  il  loro  rilevante  impatto sui livelli essenziali di assistenza  si  ritiene necessario attivare un percorso valutativo al quale  subordinare  la  immissione  delle  nuove  tecnologie  ad alto impatto  economico nel Servizio sanitario nazionale, attivando, a tal fine,  un'apposita  sezione  di  lavoro  nell'organismo deputato alla elaborazione  delle  proposte  tecniche  per la manutenzione dei LEA, avvalendosi  delle agenzie nazionali e delle altre strutture tecniche del Servizio sanitario nazionale. 3)  Ulteriore  concorso  transitorio  dello  Stato  alle  Regioni  in difficolta'   economico-finanziaria.      3.1.  Per  il  percorso  di rientro  strutturale  dai  disavanzi per le regioni in difficolta' si conviene quanto segue:
 a) Il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti presso il  Ministero dell'economia e finanze, di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni  del 23 marzo 2005, individua le regioni che presentano un  disavanzo  pari  o superiore al 7% nell'anno precedente e/o nelle quali  sia  entrata  in  vigore  la  massimizzazione dell'aliquota di addizionale  Irpef e della maggiorazione Irap, d'ora innanzi «Regioni in difficolta»;
 b) viene istituito, per tutto il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio  di  1000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di  euro  per  l'anno  2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009. L'accesso   alle   risorse  di  tale  Fondo  resta  subordinato  alla sottoscrizione  dell'accordo  ai  sensi dell'art. 1, comma 180, della legge  30  dicembre 2004, n. 311, comprensivo di un Piano di rientro. Il Piano di rientro deve contenere, sia le misure di riequilibrio del profilo  erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme  a quello desumibile dal vigente piano sanitario nazionale e dal  vigente  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di fissazione  dei  LEA,  sia  le  misure necessarie all'azzeramento del disavanzo  entro  il  2010,  sia gli obblighi e le procedure previsti dall'art.  8 dell'Intesa del 23 marzo 2005. Le regioni in difficolta' possono  accedere  al  fondo transitorio. Tale accesso presuppone che sia  scattata formalmente in modo automatico o che sia stato attivato l'innalzamento  ai livelli massimi dell'aliquota di addizionale Irpef e  della  maggiorazione  Irap.  Qualora  durante  il  procedimento di verifica  annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli  obiettivi  intermedi  di riduzione del disavanzo contenuti nel piano  di  rientro,  la  regione  interessata  puo'  proporre  misure equivalenti  che devono essere approvate dal Ministero della salute e dell'economia  e  finanze.  In  ogni caso l'accertato verificarsi del mancato  raggiungimento  degli  obiettivi intermedi comporta che, con riferimento    all'anno    d'imposta    dell'esercizio    successivo, l'addizionale   all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  e l'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino  all'integrale  copertura dei mancati obbiettivi. Qualora invece sia  verificato  che  il  rispetto degli obiettivi intermedi e' stato conseguito  con  risultati  ottenuti  quantitativamente  migliori, la regione  interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio  successivo,  1'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle  persone  fisiche  e  l'aliquota  dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto;
 c)  il  Ministero  della  salute,  di  concerto per quanto di competenza   con   il   Ministero   dell'economia  e  delle  finanze, assicurera' l'attivita' di affiancamento delle regioni in difficolta' e  di monitoraggio dei loro piani di rientro, sia per i provvedimenti regionali  di  spesa  e  programmazione  sanitaria  da  sottoporre  a preventiva  approvazione  da  parte  del Ministero della salute e del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sia  per  i  nuclei  da realizzarsi  nelle  singole  regioni  con  funzioni  consultive  e di supporto  tecnico. Tali funzioni consultive e di supporto sono svolte per la predisposizione dei provvedimenti di carattere programmatico e di  alta gestione del Servizio sanitario regionale e per l'attuazione dei  provvedimenti  approvati con prescrizioni da parte dei Ministeri della  salute  e  dell'economia e finanze, per risolvere le questioni poste. 4)  Tematiche  di  particolare  rilevanza  per  il Servizio sanitario nazionale.      4.1.  Per quanto attiene alle esigenze di adeguamento strutturale   e  tecnologico  del  Servizio  sanitario  nazionale  si conviene,  in  analogia  a quanto operato dall'art. 83, comma 3 della legge  23  dicembre  2000,  n. 388, sulla opportunita' di ampliare lo spazio  di  programmabilita'  degli interventi previsti nel programma straordinario  di investimenti in edilizia sanitaria, di cui all'art. 20  della  legge  n. 67/1988, elevandolo dagli attuali 17 miliardi di euro  a  20  miliardi  di  euro,  riservando la quota aggiuntiva di 3 miliardi di euro alle seguenti linee prioritarie:
 innovazione   tecnologica   delle   strutture   del  Servizio sanitario  nazionale  con  particolare  riferimento  alla  diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia e delle malattie rare;
 superamento del divario Nord-Sud;
 possibilita'  per  le  regioni che abbiano gia' realizzato la programmazione    pluriennale,   di   attivare   una   programmazione aggiuntiva;
 messa  a norma delle strutture pubbliche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;
 premialita'  per  le regioni sulla base della tempestivita' e della   qualita'   di   interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e ammodernamento  tecnologico  gia'  eseguiti  (una  quota  del  10 per cento);
 Il  Governo  e  le  regioni  si  impegnano  altresi'  a sostenere l'inserimento  della  tematica  «  sanita-sviluppo  economico» tra le finalita'   individuate   per   l'utilizzo   dei   fondi  disponibili nell'ambito del Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed a convenire, con  riferimento  ai  piani  di  investimento  immobiliare deliberati dall'Inail,  cui all'art. 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n.  266, sugli interventi di edilizia sanitaria da realizzare ciascun anno,   in   relazione  alla  programmazione  sanitaria  nazionale  e regionale  e  nel  rispetto  delle  compatibilita' degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di stabilita' e crescita.
 4.2. Per realizzare la continuita' assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino/paziente, che rende effettivo il diritto alla salute,  oltre  a generalizzare le gia' consolidate forme aggregative presenti  sul  territorio  con  le  Unita' territoriali di assistenza primaria,  si  conviene  di  promuovere  ulteriori  forme e modalita' erogative dell'insieme delle cure primarie, attraverso l'integrazione dei medici di famiglia tra di loro e con la realta' distrettuale, con i  medici  della  continuita'  assistenziale  e con i medici del 118, anche   allo  scopo  di  migliorare  le  varie  forme  di  assistenza domiciliare. Su questi temi come in generale su quelli della medicina del  territorio,  della  prevenzione  e della tutela della salute nei luoghi  di lavoro, Governo e regioni si impegnano a definire linee di indirizzo entro il 31 dicembre 2006.
 4.3.  In  coerenza  con  quanto  previsto al punto precedente, si conviene  che  debbano  essere  intensificate ed integrate iniziative idonee a responsabilizzare i medici di medicina generale sul versante dell'appropriatezza prescrittiva.
 4.4. Si conviene di sviluppare nuove ulteriori iniziative volte a favorire  la  definizione  e  la  diffusione  di  linee  guida  e  di protocolli  per  la  razionalizzazione  dei percorsi diagnostici e di cura.
 4.5.  Si  conviene  sulla necessita' di omogeneizzare le forme di compartecipazione   alla   spesa   in   funzione   di   una  maggiore appropriatezza  delle  prestazioni,  anche  al  fine di promuovere la riduzione  dell'uso  improprio  del  pronto soccorso ospedaliero e il ricorso  appropriato  al day hospital, nonche' migliorando il ricorso alla diagnostica.
 4.6.  Al  fine  di promuovere adeguati processi di qualificazione della rete per l'assistenza ospedaliera, con Intesa Stato-regioni, da stipularsi, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, entro il 31 dicembre 2006, vengono definiti indirizzi e linee di razionalizzazione della funzione ospedaliera, finalizzata anche al recupero  di  maggiore  efficienza  nell'utilizzo delle risorse nelle regioni  con  rilevanti  difficolta'  finanziarie,  ad integrazione e supporto  dei  singoli  piani di rientro. Tali linee saranno definite prendendo  in  considerazione standard di dimensionamento complessivo della  rete,  compiti  e funzioni da attribuire ai presidi in ragione della   loro   collocazione,   maggiore   o   minore   dimensione   e caratteristiche    istituzionali    con    particolare    riferimento all'affidamento  di funzioni di erogazione di particolari prestazioni di  elevata  qualificazione  ed  alla  diffusione  delle  funzioni di emergenza  e  urgenza. Sara' anche necessario procedere ad un'analisi delle  modalita'  organizzative, anche innovative, interne ai presidi finalizzate   alla   maggiore  integrazione  delle  attivita'  ed  al raggiungimento di maggiori livelli di efficienza.
 4.7.  Si  conviene di razionalizzare le tariffe di laboratorio in modo  da promuovere il dimensionamento efficiente dei laboratori e la diffusione dei punti di prelievo, con effetti di riduzione dei prezzi a vantaggio dei cittadini e del Servizio sanitario nazionale.
 4.8.  Si  conviene  sulla necessita' di applicare anche agli enti del  Servizio  sanitario nazionale le disposizioni di cui all'art. 1, commi  189,  191  e  194  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266. Conseguentemente il Governo e le regioni si impegnano ad approfondire con  le rappresentanze sindacali le regole di alimentazione dei fondi relativi   alla   contrattazione   integrativa.  Fermo  restando  gli obiettivi  finanziari  connessi  al  contenimento  della spesa per il personale del S.S.N. di cui agli articoli 1, comma 98, della legge n. 311/2004 e 1, comma 198, della legge n. 266/2005, si conviene che per il  loro  conseguimento  debbano essere individuate nuove modalita' e procedure  piu' aderenti alle specifiche realta' operative rispetto a quelle vigenti.
 4.9.  Per assicurare che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati sia ancorata alla prioritaria esigenza di garantire qualita'  nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione, con Intesa Stato-regioni  da  stipularsi,  ai  sensi dell'art. 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  entro il 31 dicembre 2006, vengono definiti   indirizzi   per   l'applicazione   dei  principi  e  norme fondamentali  desumibili  dalla  vigente  legislazione  nazionale  in materia  di relazioni con le istituzioni sanitarie private, favorendo strategie  di  coinvolgimento negli obiettivi programmatici pubblici, di  partecipazione  alle  politiche di qualita' ed appropriatezza, di controllo dei volumi e della spesa.
 Con l'Intesa, per le medesime finalita':
 si  promuoveranno  le  opportune  iniziative  per  supportare normativamente,   per   gli   aspetti   di  normazione  di  principio eventualmente carenti, le politiche regionali in questo settore;
 si  promuoveranno  iniziative  per  l'eventuale messa a punto della  metodologia  di remunerazione cosi' come normati dal d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
 Coerentemente con queste esigenze, gia' si conviene che:
 viene individuata nel 1° gennaio 2008 la data a partire dalla quale  devono  considerarsi cessati i transitori accreditamenti delle strutture  private gia' convenzionate, ai sensi dell'art. 6, comma 6, della   legge   23   dicembre   1994,   n.  724,  non  confermati  da accreditamenti  provvisori  o  definitivi disposti ai sensi dell'art. 8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e successive modifiche ed integrazioni;
 viene individuata nel 1° gennaio 2010 la data a partire dalla quale  cessano gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di  cui  dell'art.  8-quater,  comma  7  del  decreto  legislativo 30 dicembre  1992,  n.  502, e successive modifiche ed integrazioni, non confermati  dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1 del medesimo decreto;
 viene  individuata  nel  1°  gennaio  2008, la data a partire dalla  quale  non  possono  essere  concessi nuovi accreditamenti, ai sensi del d.lgs n. 229/1999, in assenza di un provvedimento regionale di  ricognizione  e  conseguente  determinazione  ai  sensi dell'art. 8-quater, comma 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni. Tale provvedimento e' trasmesso al  comitato di verifica dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 Per  le regioni impegnate nei Piani di rientro, le sopra menzionate date  del  1°  gennaio  2008 sono anticipate al 1° luglio 2007 per le regioni  nelle quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare  o  aggiornare,  adeguandoli  alle  finalita'  del  presente Accordo i provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni e integrazioni.
 4.10.  In  materia  di promozione della qualita', il Governo e le regioni  si  impegnano  a  promuovere  le  opportune  iniziative  per favorire  la  piena  applicazione  di  quanto  previsto nel d.lgs. n. 502/1992,  e  successive modifiche ed integrazioni, nonche' dal Piano sanitario  nazionale  2006-2008.  A tal fine si conviene di pervenire entro   il   31   dicembre  2006  all'approvazione,  mediante  Intesa sottoscritta  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 6, della legge 5 giugno 2003,  n. 131, di un programma nazionale per la promozione permanente della   qualita'  nel  Servizio  sanitario  nazionale.  Il  programma nazionale prevedera' l'attuazione di forme costanti e strutturate del gradimento dei servizi da parte dei cittadini/utenti/pazienti.
 4.11.  In  considerazione  della  dimensione  assunta,  in  campo nazionale,  dal  problema  dell'assistenza alla non autosufficienza e considerate  le  iniziative  che  diverse regioni stanno assumendo in merito,  si  conviene  di  attivare  un  tavolo  di  lavoro presso il Ministero  per  la  solidarieta'  sociale  con  la  partecipazione di rappresentanti   delle  regioni,  del  Ministero  della  salute,  del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministero  per  le politiche della famiglia, che approfondisca le seguenti tematiche:
 area prestazionale di confine tra le prestazioni, i servizi e le  tipologie di assistenza gia' assicurate dai LEA di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29  novembre  2001, e successive   modificazioni   ed   integrazioni   e   le  altre  linee prestazionali;
 aspetti  sanitari  e  socio  sanitari  dell'accertamento  del bisogno;
 analisi delle iniziative regionali gia' in essere.
 4.12.  In  maniera  complementare  all'iniziativa di cui al punto 4.10,  al  fine  di  favorire  una  qualificazione delle attivita' di integrazione  socio-sanitaria  previste  dal d.lgs. n. 502/1992 cosi' come, in particolare, modificato ed integrato dal d.lgs. n. 229/1999, il  Ministero  della  salute  si  impegna a rifinalizzare una propria struttura  per  dedicarla  all'integrazione  socio-sanitaria  ed alla diffusione  di  processi permanenti di qualificazione delle strutture del  S.S.N.  impegnate  nei vari settori assistenziali caratterizzati dalla  prevalente  esigenza  di  integrazione  tra aspetti sanitari e aspetti sociali.
 4.13. Nuovo Sistema informativo sanitario.
 La  scadenza  del  30 giugno 2005, prevista dall'art. 3, comma 4, dell'Intesa  Stato-regioni  del  23  marzo  2005 per l'adozione di un Accordo   quadro   Stato-regioni   tra   i   Ministri  della  salute, dell'economia  e  delle finanze, per le riforme e l'innovazione della pubblica  amministrazione  e  le  regioni  e le province autonome, di riadeguamento  della  composizione e delle modalita' di funzionamento della  cabina  di  regia  del nuovo Sistema informativo sanitario, e' prorogata  al  31  dicembre  2006.  Fino a tale data restano ferme le competenze  attribuite  alla  cabina  di  regia  per  lo sviluppo del N.S.I.S.  di  cui  alla  richiamata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 Il  Governo e le regioni si impegnano a promuovere l'utilizzo dei dati  acquisiti  con  le  procedure di cui al comma 10, dell'art. 50, della   legge   24   novembre  2003,  n.  326,  di  conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, presso il nuovo Sistema informativo sanitario del Ministero della salute, fermo restando  quanto  previsto  dall'art. 87 della legge n. 388 del 2000, ferma  restando  le  competenze  del  Ministero dell'economia e delle finanze previste dai citati articoli 50 e 87.
 Nell'attuale  fase  transitoria  si  conviene sulla necessita' di completare,  entro  il  31 dicembre 2007, il processo di acquisizione all'N.S.I.S.,  promosso dalla sua cabina di regia, dei dati regionali informatizzati gia' disponibili per il monitoraggio delle prestazioni relative all'assistenza specialistica ambulatoriale ed all'assistenza farmaceutica  convenzionata,  nonche'  di integrare tale acquisizione con  i  dati  relativi  alla distribuzione diretta dei farmaci e alla c.d.  distribuzione  per  conto  e  con  il  monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera, dell'assistenza protesica e dell'assistenza integrativa.
 4.14. Al fine di rendere piu' efficiente l'utilizzo delle risorse disponibili,   Governo  e  regioni  convengono  sulla  necessita'  di ulteriormente  incrementare forme di razionalizzazione dei sistemi di gestione  delle attivita' tecnico-amministrative e di supporto, quali la  logistica,  gli acquisti di beni e servizi, la manutenzione ecc., anche   attraverso   modalita'   di   esercizio  sovraziendale  e  di centralizzazione  degli  acquisti,  con  particolare  riferimento  ai dispositivi medici.
 4.15.  La  sede  tecnica  integrata per promuovere l'attivita' di armonizzazione    dei    risultati    delle    linee   di   confronto tecnico-programmatico  che  -  nei  vari  ambiti e organismi previsti dalla  normativa  vigente - si sviluppano tra Ministero della salute, Ministero  dell'economia  e  finanze e regioni per tutte le attivita' che impegnano Governo e regioni nella garanzia dei livelli essenziali di  assistenza  e  per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria, e' costituita,  rispettivamente, dal comitato di verifica dei LEA di cui all'art.  9  dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 e dal Tavolo tecnico  per  la  verifica  degli  adempimenti,  di  cui  all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 Il  Comitato  e  il  Tavolo verificano altresi' periodicamente lo stato di attuazione del presente accordo.
 4.16. Ulteriore revisione degli accordi precedenti e delle leggi.
 Uno  specifico  Tavolo  di  lavoro misto Stato-regioni, presso il Ministero  della  salute,  costituito  da rappresentanti del Ministro della  salute, del Ministro dell'economia e finanze, del Ministro per gli  affari  regionali  e le autonomie locali, della Conferenza delle regioni  e  delle province autonome, provvedera' a formulare proposte di  revisione  di punti della normativa vigente, anche in riferimento al  rapporto con il Servizio sanitario nazionale di enti ed organismi di  rilevanza  nazionale,  di  cui  sia  condivisa  la  criticita' di applicazione.
 4.17.  Al  fine  di  armonizzare  i contenuti e la tempistica del presente  Patto  con  il  vigente Piano sanitario nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, si conviene di promuovere  modifiche  ed  integrazioni del Piano sanitario nazionale 2006-2008.
 4.18.  Governo  e regioni convengono sulla necessita' di riaprire una  fase  di confronto sugli strumenti di monitoraggio e regolazione della spesa farmaceutica, in modo da pervenire ad eventuali modifiche della    disciplina   vigente,   fermo   restando   l'obiettivo   del conseguimento   degli  effetti  finanziari  derivanti  dalla  vigente normativa.
 Nei  confronti  delle  regioni  che abbiano comunque garantito la copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito l'accesso agli  importi  di  cui all'art. 1, comma 181 della legge n. 311/2004, con  riferimento  alla  spesa  farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
 con  riferimento  al  superamento  del  tetto del 13%, per la spesa   farmaceutica   convenzionata,   in   assenza   del   rispetto dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a proprio  carico,  con  le misure di cui al decreto-legge 18 settembre 2001,  n.  347  convertito  dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, si applica,  nell'ambito  della  procedura di cui all'art. 1, comma 174, della  legge  n. 311/2004, una quota fissa per ricetta e/o confezione di importo idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40%;
 con  riferimento  al  superamento della soglia del 3%, per la spesa   farmaceutica  non  convenzionata,  in  assenza  del  rispetto dell'obbligo  regionale  di  contenimento  della spesa per la quota a proprio  carico,  le  regioni  presentano ai Ministeri della salute e dell'economia  e  delle  finanze un Piano di contenimento della spesa farmaceutica   ospedaliera,   che   contenga  interventi  diretti  al controllo   dei   farmaci   mnnovativi,   al   monitoraggio  dell'uso appropriato  degli  stessi e degli appalti per l'acquisto dei farmaci la  cui  idoneita'  e'  da verificarsi congiuntamente nell'ambito dei Tavoli  di  cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
 4.19. Si conviene sulla opportunita' di prevedere che, nella fase applicativa  del  Patto,  siano  assicurate  iniziative che aprano al confronto     con    le    organizzazioni    sindacali    confederali l'approfondimento  delle  linee  di  sviluppo  del  Patto stesso, con particolare  riferimento  ai  livelli essenziali di assistenza e alle altre tematiche rilevanti per il Servizio sanitario nazionale.
 
 Il presidente: Lanzillotta
 
 Il segretario: Busia
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