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| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2006 |  | Accordo,  ai  sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e  di  Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali  emopoietiche  presso registri e banche italiane ed estere. (Repertorio atti n. 2637). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 
 Nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006:
 Visti  gli  articoli  2,  comma  1,  lettera  b)  e 4 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  che  attribuiscono a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra il Governo e  le  regioni e le province autonome, in attuazione del principio di leale   collaborazione,  al  fine  di  coordinare  l'esercizio  delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune;
 Vista  la  legge 6 marzo 2001, n. 52, concernente «Riconoscimento del  registro  italiano dei donatori di midollo osseo», che regola la ricerca  del  donatore compatibile e la donazione del midollo osseo e istituisce  il Registro italiano dei donatori di midollo osseo presso l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera» di Genova;
 Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle   attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  di emoderivati»  che,  all'art.  3,  comma  1,  consente  il prelievo di cellule  staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per l'allotrapianto  e  per  autotrapianto,  e di cellule emopoietiche da cordone   ombelicale,   all'interno   delle  strutture  trasfusionali autorizzate  dalle  regioni,  e  all'art. 5, include la raccolta e la conservazione  delle  cellule  staminali  nei  livelli  essenziali di assistenza;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  il decreto ministeriale 25 novembre 1998, recante «Ricerca donatore  non  consanguineo di midollo osseo presso i registri esteri dei donatori»;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per   l'accertamento  della  idoneita'  del  donatore  di  sangue  ed emocomponenti»;
 Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante «Linee guida  in  tema  di  raccolta,  manipolazione e impiego clinico delle cellule  staminali  emopoietiche  (CSE)»,  sancito  dalla  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  il 10 luglio 2003 (Rep. atti n. 1770);
 Visto  l'Accordo  tra  il  Ministro della salute, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sul documento recante «Aggiornamento  del  prezzo  unitario  di cessione del sangue e degli emocomponenti  tra  servizi  sanitari pubblici», sancito il 24 luglio 2003 (Rep. atti n. 1806);
 Vista  la proposta di accordo in materia di ricerca e reperimento di  cellule  staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed  estere,  pervenuta dal Ministero della salute in data 28 febbraio 2006;
 Vista  la  nota  in data 1° agosto 2006, con la quale il Ministro della  salute  ha  segnalato  la  citata  proposta  di  accordo tra i provvedimenti ancora attuali;
 Vista  la  nota  del 21 settembre 2006, con la quale il Ministero della  salute  ha  inviato una nuova stesura della citata proposta di accordo;
 Considerato  che,  nell'incontro tecnico del 26 settembre 2006, i rappresentanti  del  Ministero  della  salute  e  delle regioni hanno concordato  alcune modifiche al testo della proposta pervenuta con la citata nota del 21 settembre 2006;
 Acquisito,  nel corso della odierna seduta, l'assenso del Governo e  dei  presidenti delle regioni e delle province autonome, sul testo concordato nella riunione tecnica del 26 settembre 2006;
 Sancisce accordo tra  il  Governo,  le  Regioni  e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nei termini sottoindicati:
 considerata   la   necessita'   di   regolare   gli   aspetti amministrativi  e  contabili  connessi  alle  attivita' di ricerca di donatore  di midollo osseo presso registri italiani ed esteri nonche' l'attivita'  di  ricerca  di  cellule staminali da cordone ombelicale presso  banche  italiane  ed  estere, al fine di garantire equita' di accesso alle prestazioni di trapianto di cellule staminali e certezza economico-finanziaria alle strutture che effettuano le prestazioni;
 considerato che il Registro nazionale dei donatori di midollo osseo  istituito  dalla  legge  6  marzo  2001,  n. 52, presso l'ente ospedaliero  «Ospedale  Galliera»  di  Genova  (di seguito denominato «Registro di Genova») svolge:
 a)  l'attivita' di coordinamento, ricerca e reperimento dei donatori  di  midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri, su richiesta  delle  strutture  sanitarie che effettuano il trapianto di cellule staminali,
 b)  l'attivita'  di  gestione  economica  delle prestazioni erogate e richieste ai/dai registri esteri;
 considerato   che,   non  esistendo  allo  stato  attuale  un organismo   istituzionalmente   deputato   alla  ricerca  di  cellule staminali  emopoietiche  da cordone ombelicale presso banche italiane ed  estere,  detta attivita' viene svolta in forma volontaristica non coordinata;
 considerato che i costi della ricerca e del reperimento delle cellule    staminali   emopoietiche   (inclusi   i   costi   relativi all'esecuzione  di  indagini di istocompatibilita', al prelievo ed al trasporto delle cellule) sono a carico delle aziende sanitarie locali di residenza dei pazienti sottoposti a trapianto;
 considerato  che  le  modalita'  di  regolazione dei rapporti economici  tra  le  strutture  coinvolte,  a  diverso  titolo,  nella procedura  di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche possono  risultare, allo stato attuale, non sufficientemente chiare e che  da cio' possono derivare difficolta' di accesso alla prestazione di trapianto;
 considerata la disponibilita' espressa dal Registro di Genova di assumere la funzione di «sportello unico» per:
 il  coordinamento  e la gestione delle richieste di cellule staminali  emopoietiche  per  finalita' di trapianto, sia da donatore non consanguineo che da cordone ombelicale;
 la   regolazione   degli  scambi  tra  i  diversi  soggetti coinvolti nelle procedure;
 considerato  che  la  funzione  di cui sopra si traduce nella raccolta   documentale,  registrazione  e  certificazione  dei  costi nonche' nel pagamento diretto delle spese derivanti dall'attivita' di ricerca e di reperimento delle cellule staminali emopoietiche, sia da donatore  volontario  non  consanguineo  sia  cordonali,  in Italia e all'estero;
 considerata altresi' la disponibilita' espressa dalla regione Liguria a corrispondere al Registro di Genova le somme necessarie per lo  svolgimento  della  suddetta  attivita'  a condizione che i costi siano  previsti  in  sede  di  riparto  di Fondo sanitario nazionale, attraverso  l'inserimento dell'importo presunto nei valori provvisori della compensazione della mobilita' sanitaria;
 in   attesa   dell'emanazione   dei  provvedimenti  attuativi previsti nella specifica materia dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219;
 Si conviene quanto segue
 1.  Al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo istituito dalla  legge 6 marzo 2001, n. 52, presso l'ente ospedaliero «Ospedale Galliera»  di  Genova,  su  richiesta  delle  strutture sanitarie che effettuano   il  trapianto  di  cellule  staminali  emopoietiche,  e' attribuita  la  funzione di ricerca di cellule staminali emopoietiche da  cordone  ombelicale  presso  le  banche italiane ed estere, oltre all'attivita'  di  ricerca  dei  donatori  di  midollo osseo presso i registri nazionali ed esteri prevista dalla citata legge n. 52/2001.
 2.  Il  Registro  di  Genova  garantisce  e certifica il corretto svolgimento  delle  procedure  di reperimento delle cellule staminali emopoietiche, midollari e cordonali, inclusa l'esecuzione di indagini di  istocompatibilita',  il  prelievo  ed  il trasporto delle cellule presso la struttura sanitaria che esegue il trapianto.
 3.   Il   Registro   di  Genova  assume  i  compiti  di  raccolta documentale, registrazione e certificazione dei costi delle attivita' di  ricerca  e  di  reperimento delle cellule staminali emopoietiche, midollari  e  cordonali,  sia  da donatore sia da banca cordonale, in Italia e all'estero, e provvede direttamente al pagamento delle spese derivanti dalle suddette attivita'.
 4.  La  regione  Liguria  anticipa al Registro di Genova le somme necessarie allo svolgimento dei compiti di cui ai punti 1) e 3).
 5.  I  rimborsi  per  la  ricerca ed il reperimento delle cellule staminali  emopoietiche,  midollari e cordonali, inclusa l'esecuzione di  indagini di istocompatibilita', il prelievo ed il trasporto delle cellule  presso  la struttura sanitaria che esegue il trapianto, sono le seguenti:
 1)  Euro 7.250,00 per ciascuna ricerca di donatore volontario non consanguineo di midollo osseo presso registri italiani;
 2)  Euro 9.050,00 per ciascuna ricerca di donatore volontario non consanguineo di midollo osseo presso registri esteri;
 3)  Euro  7.050,00  per ciascuna ricerca di unita' di cordone ombelicale nell'ambito del Network nazionale;
 4)  Euro  8.250,00  per ciascuna ricerca di unita' di cordone ombelicale presso banche estere.
 6.   In   sede   di  proposta  di  riparto  delle  disponibilita' finanziarie per l'anno 2007, il valore della mobilita' presunta della regione  Liguria e' incrementato per un importo di Euro 16.000.000 da recuperare  sui  valori  di mobilita' delle regioni in base al numero dei  casi  trattati  dal  Registro  di  Genova  nell'anno precedente, attribuiti  a  ciascuna regione. Il conguaglio per i valori effettivi in  relazione  alle  prestazioni  effettuate seguira' il normale iter della   compensazione   della  mobilita'.  Per  gli  anni  successivi l'incremento  e'  determinato  in relazione alla spesa effettivamente sostenuta nell'anno precedente.
 7.  All'attuazione  del  presente  accordo si provvede nei limiti delle  risorse  programmate per il Servizio sanitario nazionale ed in coerenza con i Livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni  e  integrazioni. Il sistema di regolazione degli oneri di  ricerca  e reperimento di CSE previsto dal presente Accordo entra in vigore per le ricerche iniziate dal 1° febbraio 2007. Gli oneri di ricerca e reperimento di CSE non liquidati all'Ospedale Galliera alla medesima  data,  saranno regolati dalla regione Liguria sulla base di eventuale accordo con le altre regioni.
 8.  Le  banche di cellule staminali da cordone ombelicale operano in conformita' all'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sancito dalla Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento e di Bolzano il 10 luglio 2003, ai protocolli di cui  all'art.  3,  comma  4, della legge n. 219/2005 e alle azioni di coordinamento e di controllo tecnico-scientifico del Centro nazionale sangue come previsto dall'art. 12, comma 4, della richiamata legge n. 219/2005,  fatte  salve  le necessarie integrazioni funzionali con il Centro nazionale trapianti.
 9.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano convengono  che  i  contenuti  del  presente  accordo potranno essere oggetto  di  revisione  alla  luce  delle  determinazioni  assunte in attuazione  della  legge  21  ottobre  2005, n. 219 «Nuova disciplina delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione nazionale degli emoderivati».
 
 Il presidente: Lanzillotta
 
 Il segretario: Busia
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