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| Gazzetta n. 256 del 3 novembre 2006 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 20 ottobre 2006, n. 271 |  | Istituzione  di  una  Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 P r o m u l g a la seguente legge:
 Art. 1.
 Istituzione e compiti della Commissione
 1. E'  istituita,  per  la  durata  della  XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82  della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta  sul  ciclo  dei rifiuti e sulle attivita' illecite ad esso connesse con il compito di:
 a) svolgere  indagini  atte  a  fare  luce sul ciclo dei rifiuti, sulle  organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul  ruolo  svolto  dalla  criminalita'  organizzata,  con  specifico riferimento  alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;
 b) individuare  le  connessioni  tra  le  attivita'  illecite nel settore  dei  rifiuti  e  altre attivita' economiche, con particolare riguardo  al  traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;
 c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze  da  parte  dei  soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;
 d) verificare  i  comportamenti  della  pubblica  amministrazione centrale  e periferica, al fine di accertare la congruita' degli atti e la coerenza con la normativa vigente;
 e) verificare le modalita' di gestione dei servizi di smaltimento dei  rifiuti  da  parte  degli  enti  locali  e i relativi sistemi di affidamento;
 f) proporre  le  soluzioni  legislative e amministrative ritenute necessarie  per rendere piu' coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato,  delle  regioni  e  degli  enti  locali  e  per  rimuovere  le disfunzioni   accertate,   anche   attraverso  la  sollecitazione  al recepimento  di  normative  previste  in  direttive  comunitarie  non introdotte   nell'ordinamento   italiano  e  in  trattati  o  accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
 2. La  Commissione  riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni  o  con  relazioni  generali  e ogniqualvolta ne ravvisi la necessita' e comunque al termine dei suoi lavori.
 3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri   e  le  stesse  limitazioni  dell'autorita'  giudiziaria.  La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla  segretezza  della  corrispondenza  e  di  ogni  altra  forma di comunicazione   nonche'   alla   liberta'   personale,   fatto  salvo l'accompagnamento  coattivo  di  cui  all'articolo 133  del codice di procedura penale.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
 del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note all'art. 1:
 - Si riporta il testo dell'art. 82 della Costituzione:
 «Art.  82 (Ciascuna  Camera  puo' disporre inchieste su
 materie di pubblico interesse). - A tale scopo nomina fra i
 propri  componenti  una  commissione  formata  in  modo  da
 rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione
 di  inchiesta  procede  alle  indagini e agli esami con gli
 stessi  poteri  e  le  stesse  limitazioni  della Autorita'
 giudiziaria.».
 - Si  riporta il testo degli articoli 416 e 416-bis del
 codice penale:
 «Art. 416 (Associazione per delinquere). - Quando tre o
 piu'  persone  si  associano  allo scopo di commettere piu'
 delitti,   coloro   che   promuovono   o  costituiscono  od
 organizzano  l'associazione sono puniti, per cio' solo, con
 la reclusione da tre a sette anni.
 Per  il  solo fatto di partecipare all'associazione, la
 pena e' della reclusione da uno a cinque anni.
 I  capi  soggiacciono  alla stessa pena stabilita per i
 promotori.
 Se  gli  associati  scorrono  in  armi le campagne o le
 pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici
 anni.
 La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di
 dieci o piu'.
 Se  l'associazione  e'  diretta a commettere taluno dei
 delitti  di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la
 reclusione  da cinque a quindici anni nei casi previsti dal
 primo  comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal
 secondo comma.».
 «Art.        416-bis (Associazione        di       tipo
 mafioso). - Chiunque  fa  parte  di un'associazione di tipo
 mafioso  formata  da  tre  o piu' persone, e' punito con la
 reclusione da cinque a dieci anni.
 Coloro   che   promuovono,   dirigono   o   organizzano
 l'associazione   sono   puniti,   per  cio'  solo,  con  la
 reclusione da sette a dodici anni.
 L'associazione  e' di tipo mafioso quando coloro che ne
 fanno  parte  si avvalgano della forza di intimidazione del
 vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e
 di  omerta'  che  ne  deriva  per  commettere  delitti, per
 acquisire  in  modo  diretto  o  indiretto  la  gestione  o
 comunque   il   controllo   di   attivita'  economiche,  di
 concessioni,  di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici
 o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se' o per
 altri,  ovvero  al fine di impedire od ostacolare il libero
 esercizio  del voto o di procurare voti a se' o ad altri in
 occasione di consultazioni elettorali.
 Se  l'associazione  e'  armata si applica la pena della
 reclusione  da  sette a quindici anni nei casi previsti dal
 primo  comma  e  da  dieci  a  ventiquattro  anni  nei casi
 previsti dal secondo comma.
 L'associazione    si    considera   armata   quando   i
 partecipanti  hanno la disponibilita', per il conseguimento
 della   finalita'  dell'associazione,  di  armi  o  materie
 esplodenti,  anche  se  occultate  o  tenute  in  luogo  di
 deposito.
 Se   le  attivita'  economiche  di  cui  gli  associati
 intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate
 in  tutto  o  in  parte  con  il  prezzo, il prodotto, o il
 profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti
 sono aumentate da un terzo alla meta'.
 Nei  confronti del condannato e' sempre obbligatoria la
 confisca  delle  cose  che  servirono  o furono destinate a
 commettere  il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il
 prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.
 Le  disposizioni  del  presente  articolo  si applicano
 anche  alla  camorra  e  alle  altre associazioni, comunque
 localmente    denominate,   che   valendosi   della   forza
 intimidatrice  del  vincolo  associativo  perseguono  scopi
 corrispondenti   a   quelli   delle  associazioni  di  tipo
 mafioso.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  133  del codice di
 procedura penale:
 «Art.    133 (Accompagnamento    coattivo    di   altre
 persone). - 1. Se  il  testimone,  il perito, il consulente
 tecnico,  l'interprete  o  il  custode di cose sequestrate,
 regolarmente   citati   o   convocati,  omettono  senza  un
 legittimo  impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
 stabiliti,  il  giudice  puo'  ordinarne  l'accompagnamento
 coattivo  e  puo'  altresi'  condannarli,  con ordinanza, a
 pagamento  di una somma da lire centomila a lire un milione
 a  favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle
 quali la mancata comparizione ha dato causa.
 2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Composizione della Commissione
 1. La  Commissione  e'  composta  da  venti  senatori  e  da  venti deputati,  nominati  rispettivamente  dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al  numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la  presenza  di  un  rappresentante  per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
 2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
 3. Per  l'elezione  del  presidente  e'  necessaria  la maggioranza assoluta  dei  componenti  la  Commissione;  se  nessuno riporta tale maggioranza  si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto  il  maggiore numero di voti. Nel ballottaggio e' proclamato eletto  colui  che  ottiene  il  maggiore  numero di voti; in caso di parita' di voti e' proclamato eletto il piu' anziano di eta'.
 |  |  |  | Art. 3. Testimonianze
 1. Per  le  testimonianze  davanti alla Commissione si applicano le disposizioni  previste  dagli  articoli da  366  a 384-bis del codice penale.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 - Si  riporta il testo degli articoli 366 e 384-bis del
 codice penale:
 «Art.     366 (Rifiuto     di     uffici     legalmente
 dovuti). - Chiunque,  nominato  dall'autorita'  giudiziaria
 perito,  interprete,  ovvero  custode  di cose sottoposte a
 sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti
 l'esenzione  dall'obbligo di comparire o di prestare il suo
 ufficio,  e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con
 la multa da lire sessantamila a un milione.
 Le  stesse  pene  si  applicano a chi, chiamato dinanzi
 all'autorita'  giudiziaria  per  adempiere  ad alcuna delle
 predette  funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
 ovvero  di  prestare  il  giuramento  richiesto,  ovvero di
 assumere o di adempiere le funzioni medesime.
 Le  disposizioni  precedenti  si applicano alla persona
 chiamata  a  deporre  come testimonio dinanzi all'autorita'
 giudiziaria  e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
 una funzione giudiziaria.
 Se  il  colpevole  e'  un  perito  o  un interprete, la
 condanna   importa   l'interdizione   dalla  professione  o
 dall'arte.».
 «Art.   384-bis (Punibilita'   dei  fatti  commessi  in
 collegamento   audiovisivo   nel  corso  di  una  rogatoria
 dall'estero). - I  delitti  di  cui agli articoli 366, 367,
 368,  369,  371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un
 collegamento   audiovisivo   nel  corso  di  una  rogatoria
 all'estero,  si  considerano  commessi nel territorio dello
 Stato e sono puniti secondo la legge italiana.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Acquisizione di atti e documenti
 1. La Commissione puo' acquisire copie di atti e documenti relativi a  procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri  organismi  inquirenti,  nonche'  copie  di  atti  e  documenti relativi  a  indagini  e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.   In   tale   ultimo   caso  la  Commissione  garantisce  il mantenimento  del  regime  di segretezza. Se l'autorita' giudiziaria, per  ragioni  di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto  di  cui  all'articolo 329  del  codice  di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita'  giudiziaria  provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.
 2. La  Commissione  stabilisce  quali  atti  e documenti non devono essere  divulgati,  anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie  o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal   segreto  gli  atti  e  i  documenti  attinenti  a  procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
 3. Il  segreto  funzionale  riguardante  atti e documenti acquisiti dalla  Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis   del   codice  penale  non  puo'  essere  opposto  ad  altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Per  il  testo  degli articoli 416 e 416-bis del codice
 penale vedi note all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Obbligo del segreto
 1. I  componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni  altra  persona  che  collabora  con  la  Commissione o compie o concorre  a  compiere  atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per  ragioni  di  ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto  quanto  riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
 2. Salvo  che  il fatto costituisca piu' grave reato, la violazione del  segreto  di  cui al comma 1, nonche' la diffusione in tutto o in parte,  anche  per  riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento   di   inchiesta   dei   quali   sia  stata  vietata  la divulgazione,  sono  punite  ai  sensi  dell'articolo 326  del codice penale.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
 «Art.  326 (Rivelazione  ed utilizzazione di segreti di
 ufficio). - Il  pubblico  ufficiale o la persona incaricata
 di  un  pubblico  servizio, che, violando i doveri inerenti
 alle  funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua
 qualita',   rivela  notizie  d'ufficio,  le  quali  debbano
 rimanere  segrete,  o  ne  agevola  in  qualsiasi  modo  la
 conoscenza,  e'  punito con la reclusione da sei mesi a tre
 anni.
 Se  l'agevolazione  e'  soltanto colposa, si applica la
 reclusione fino a un anno.
 Il  pubblico  ufficiale  o  la persona incaricata di un
 pubblico  servizio,  che, per procurare a se' o ad altri un
 indebito  profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente
 di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, e'
 punito  con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto
 e'  commesso  al  fine  di  procurare  a  se' o ad altri un
 ingiusto  profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri
 un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino
 a due anni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Organizzazione interna
 1. L'attivita'   e   il   funzionamento   della   Commissione  sono disciplinati  da  un  regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari.
 2. La Commissione puo' organizzare i propri lavori anche attraverso uno  o  piu'  comitati,  costituiti  secondo il regolamento di cui al comma 1.
 3. Tutte  le  volte  che  lo  ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta.
 4. La  Commissione  puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di  polizia  giudiziaria  e  di  tutte  le collaborazioni che ritenga necessarie.
 5. Per  l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
 6. Le  spese  per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel  limite  massimo di 75.000 euro per l'anno 2006 e di 150.000 euro per  ciascuno  degli  anni successivi e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del  bilancio  interno  della  Camera  dei deputati. I Presidenti del Senato   della   Repubblica   e   della   Camera  dei  deputati,  con determinazione  adottata  di  intesa  tra  loro,  possono autorizzare annualmente  un  incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque  in  misura  non  superiore  al  30  per cento, a seguito di richiesta  formulata  dal  presidente  della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
 La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 20 ottobre 2006
 
 NAPOLITANO
 Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 LAVORI PREPARATORI
 Camera dei deputati (atto n. 17):
 Presentato dall'on. Realacci il 28 aprile 2006.
 Assegnato alla VIII commissione (Ambiente, territorio e
 lavori  pubblici),  in sede referente, il 6 giugno 2006 con
 pareri delle commissioni I, II e V.
 Esaminato  dalla  VIII  commissione  il  13 e 14 giugno
 2006.
 Esaminato  in  aula  il  27 giugno  2006 e approvato il
 6 luglio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 768):
 Assegnato  alla  13ª commissione (Territorio, ambiente,
 beni  ambientali),  in sede referente, il 7 luglio 2006 con
 pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª.
 Esaminato dalla commissione l'11 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula  l'11 luglio  2006 e approvato, con
 modificazioni, il 19 luglio 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 17-B):
 Assegnato  alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
 lavori  pubblici), in sede referente, il 20 luglio 2006 con
 pareri delle commissioni I e II.
 Esaminato dalla VIII commissione il 25 luglio 2006.
 Esaminato  in  aula  e approvato, con modificazioni, il
 27 luglio 2006.
 Senato della Repubblica (atto n. 768-B):
 Assegnato  alla  13ª commissione (Territorio, ambiente,
 beni  ambientali), in sede referente, il 28 luglio 2006 con
 pareri delle commissioni 1ª e 2ª.
 Esaminato dalla 13ª commissione il 26 settembre 2006.
 Esaminato in aula il 19 settembre 2006.
 Nuovamente  assegnato  alla  13ª  commissione,  in sede
 deliberante, l'11 ottobre 2006 con pareri delle commissioni
 1ª e 2ª.
 Esaminato   in   commissione,  in  sede  deliberante  e
 approvato con modificazioni, l'11 ottobre 2006.
 Camera dei deputati (atto n. 17-D):
 Assegnato  alla VIII commissione (Ambiente, territorio,
 lavori pubblici), in sede referente, il 12 ottobre 2006 con
 il parere delle commissioni I e II.
 Esaminato dalla VIII commissione il 17 ottobre 2006.
 Esaminato  in  aula  il  17 ottobre 2006 e approvato il
 18 ottobre 2006.
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