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| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2006 |  | Proroga  dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo di controllo denominato  «Agroqualita'  -  Societa'  per  la  certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.   10   del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/06, concernente i controlli;
 Visto il regolamento (CE) n. 2066/2002 del 21 novembre 2002, con il quale  l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione, fra le altre,  della indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco del Lazio»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti  i  decreti  ministeriali  29 novembre  2005, 10 marzo 2006 e 21 giugno 2006 con i quali la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata  all'organismo  di  controllo  denominato  «Agroqualita' - Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»,  con  decreto del 18 dicembre 2002, e' stata prorogata fino al 13 novembre 2006;
 Considerato  che il Consorzio si tutela del «Carciofo Romanesco del Lazio»  con  nota  del  14  aprilee  2004 ha comunicato di confermare Agroqualita'   -   Societa'  per  la  certificazione  della  qualita' nell'agroalimentare  a  r.  l.  quale  organismo  di  controllo  e di certificazione  ai  sensi  del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Carciofo Romanesco  del  Lazio» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della  predetta  autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire    all'organismo   «Agroqualita'   -   Societa'   per   la certificazione   della   qualita'   nell'agroalimentare  a  r.l.»  la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella  autorizzazione  concessa  con  decreto  18 dicembre 2002, fino all'emanazione    del    decreto   di   rinnovo   dell'autorizzazione all'organismo   di   controllo   «Agroqualita'   -  Societa'  per  la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.»;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata all'organismo «Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.», con sede  in  Roma, via Montebello n. 8, con decreto 18 dicembre 2002, ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Carciofo  Romanesco del Lazio» registrata con il regolamento (CE) n. 2066/2002   del   21 novembre   2002,   gia'  prorogata  con  decreti ministeriali  29 novembre  2005,  10 marzo  2006 e 21 giugno 2006, e' ulteriormente  prorogata  fino  all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con il decreto ministeriale 18 dicembre 2002.
 
 Roma, 20 ottobre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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