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| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 20 ottobre 2006 |  | Proroga   dell'autorizzazione,  rilasciata  all'organismo  denominato «I.N.O.Q.  -  Istituto  nord  ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visto  il  regolamento  (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
 Visto  l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che  stabilisce  che  le  denominazioni  che  alla data di entrata in vigore  del  regolamento stessofigurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE)  n.  2400/96,  sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni  di  origine  protette  e delle indicazioni geografiche protette»;
 Visto   l'art.  10  del  predetto  regolamento  (CE)  n.  510/2006, concernente i controlli;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1263/96 del 1° luglio 1996 con il quale   l'Unione  europea  ha  provveduto  alla  registrazione  della indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
 Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art.  14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite  disposizioni  concernenti  i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
 Visti   i  decreti  ministeriali  20 marzo  2002,  16 luglio  2002, 19 novembre  2002,  11 marzo  2003,  19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo  2004,  7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,  15 febbraio 2005, 21 giugno  2005,  20 ottobre  2005, 7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo  di controllo denominato I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita'  - Soc. coop. a r.l., con decreto ministeriale 26 marzo 1999 e' stata prorogata fino al 9 novembre 2006;
 Considerato   che   il  Consorzio  valorizzazione  e  tutela  della «Nocciola  del  Piemonte» con nota del 12 marzo 2002 ha comunicato di confermare  I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.,  quale  organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006;
 Considerata  la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo  concernente  la  indicazione geografica protetta «Nocciola del  Piemonte o Nocciola Piemonte» anche nella fase intercorrente tra la  scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, al fine di consentire all'organismo «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte» la predisposizione del piano di controllo;
 Ritenuto  per  i motivi sopra esposti di dover differire il termine di  proroga  dell'autorizzazione,  alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto ministeriale 26 marzo 1999, fino   all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  dell'autorizzazione all'organismo  di controllo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.;
 Considerato  che con regolamento (CE) n. 464/2004 del 12 marzo 2004 sono  stati modificati alcuni elementi ed in particolare l'art. 8 del disciplinare  di  produzione  della  indicazione  geografica protetta «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
 Considerato che l'art. 8, lettera c) del disciplinare di produzione della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o Nocciola     Piemonte»     stabilisce     che    la    valorizzazione dell'utilizzazione   della   stessa  nel  preparato  alimentare  deve avvenire  citando  in  qualunque  punto  dell'etichetta  la  dicitura prodotto ottenuto con «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte»;
 Considerato  che il Consorzio di tutela «Nocciola del Piemonte» con decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e' stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma 15  della legge 21 dicembre  1999,  n.  526, ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste  dal  medesimo  comma sulla  indicazione geografica protetta «Nocciola   del   Piemonte   o   Nocciola  Piemonte»  registrata  con regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
 Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla lettera c)   dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del Piemonte o Nocciola Piemonte»  verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  «Nocciola  del Piemonte»;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata all'organismo I.N.O.Q. - Istituto nord ovest  qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l., con sede in Moretta (Cuneo), piazza  Carlo  Alberto  Grosso  n.  82, con decreto 26 marzo 1999, ad effettuare   i   controlli   sulla  indicazione  geografica  protetta «Nocciola   del   Piemonte   o  Nocciola  Piemonte»,  registrata  con regolamento  (CE)  n.  1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti ministeriali 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004, 7 luglio  2004,  19 ottobre  2004,  15 febbraio 2005, 21 giugno 2005, 20 ottobre  2005,  7 febbraio 2006 e 21 giugno 2006, e' ulteriormente prorogata    fino    all'emanazione    del    decreto    di   rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto ministeriale 26 marzo 1999.
 |  |  |  | Art. 3. La  vigilanza  sul  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera c) dell'art.   8   del  disciplinare  di  produzione  della  indicazione geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o  Nocciola Piemonte» verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  «Nocciola  del Piemonte», riconosciuto  con  decreto  ministeriale  4 dicembre  2003,  ai sensi dell'art.  14,  comma 15  della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed e' incaricato  di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma sulla indicazione geografica «Nocciola del Piemonte o Nocciola Piemonte».
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 20 ottobre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
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