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| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 settembre 2006 |  | Costituzione  del  Comitato  interministeriale  per  l'indirizzo e la guida  strategica  delle  politiche  di semplificazione e di qualita' della regolazione. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  il  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50;
 Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;
 Vista la legge 23 luglio 2003, n. 229;
 Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246;
 Visto l'art. 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80;
 Visto  l'art.  1, commi 22-bis e 22-ter del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
 Ritenuto    di    provvedere   alla   costituzione   del   Comitato interministeriale   per  l'indirizzo  e  la  guida  strategica  delle politiche di semplificazione e di qualita' della regolazione;
 Sentiti i Ministri interessati;
 Decreta:
 Art. 1.
 Costituzione del Comitato
 1.  Ai  sensi  dell'art. 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito  con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, presso la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri e' costituito, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, il Comitato interministeriale per   l'indirizzo   e   la   guida   strategica  delle  politiche  di semplificazione   e   di   qualita'  della  regolazione,  di  seguito denominato: «Comitato».
 |  |  |  | Art. 2. Presidente e componenti
 1.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei Ministri,  che  puo' delegare le relative funzioni al Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione.
 2.   Il  Comitato  e'  composto  dal  Ministro  per  le  riforme  e l'innovazione  nella  pubblica  amministrazione, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, dal Ministro per le politiche europee,  dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro  dell'interno,  dal  Ministro dell'economia e delle finanze, dal  Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri.
 3.   Ogni   componente   del  Comitato  puo'  delegare  la  propria partecipazione ad un Vice Ministro o ad un Sottosegretario.
 4.  Alle riunioni del Comitato, in base agli argomenti da trattare, possono essere invitati altri Ministri, nonche' esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi degli altri livelli di governo.
 5.   Segretario  del  Comitato  e'  il  Segretario  generale  della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
 |  |  |  | Art. 3. Supporto tecnico e segreteria del Comitato
 1. Il supporto tecnico al Comitato e' assicurato dall'Unita' per la semplificazione,  di  cui all'art. 22-bis del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito,  con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
 2.  Il  Segretario  del  Comitato,  che  puo'  farsi  assistere  da componenti  dell'Unita'  per  la  semplificazione,  si  avvale di una segreteria,  composta  da  non  piu'  di  tre  unita'  di  personale, costituita nell'ambito dell'Ufficio del Segretario generale.
 |  |  |  | Art. 4. Compiti e funzioni
 1. Il Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano di azione per il perseguimento degli obiettivi del Governo in tema di semplificazione,  di  riassetto  e  di qualita' della regolazione per l'anno successivo, individuando per ciascun obiettivo il soggetto o i soggetti  responsabili per il suo conseguimento. Il piano, sentito il Consiglio  di  Stato,  e'  approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri e trasmesso alle Camere.
 2.   Il   Comitato  coordina  l'attivita'  di  realizzazione  degli obiettivi  del  piano  di  azione  da parte dei singoli responsabili, assicurando   la   coerenza   delle   varie   iniziative  e  verifica periodicamente,  con il supporto dell'unita' per la semplificazione e del  Dipartimento  per  la  funzione  pubblica  della  Presidenza del Consiglio  dei  Ministri, il loro stato di attuazione, che viene reso pubblico ogni sei mesi.
 3.   Al   Comitato,   sono  sottoposte,  per  un  esame  preventivo all'approvazione  da  parte del Consiglio dei Ministri, le iniziative normative   con   prevalente   finalita'  di  semplificazione  ed  in particolare  del  disegno  di  legge  di  semplificazione. Nei lavori parlamentari  relativi  a  detto  disegno  di  legge  il  Governo  e' rappresentato  dal  Sottosegretario  alla  Presidenza  del Consiglio, designato dal Presidente del Consiglio, e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
 4.   Il   Comitato  svolge,  inoltre,  funzioni  di  indirizzo,  di coordinamento  e,  ove  necessario,  di impulso delle amministrazioni dello  Stato  nelle  politiche della semplificazione, del riassetto e della  qualita'  della regolazione. Nell'esercizio di tali compiti il Comitato provvede a:
 a) richiedere  un  approfondimento  dell'esame  delle  iniziative normative del Governo in caso di proposte che non appaiano necessarie o  giustificate relativamente al rapporto tra costi e benefici o alla coerenza  con  gli  obiettivi  del  piano di azione annuale di cui al comma 1;
 b) individuare   e   sostenere   iniziative   non   normative  di semplificazione,  anche tramite progetti di innovazione tecnologica o amministrativa, di comunicazione e di formazione;
 c) monitorare, con le opportune procedure di verifica di impatto, l'efficacia  delle  misure di semplificazione introdotte e della loro effettiva  applicazione,  e  prospettare,  ove necessario, interventi correttivi;
 d) convocare   periodicamente   il   tavolo   permanente  per  la semplificazione,  di  cui  all'art.  5,  individuare  altre  forme  e modalita'    stabili   di   consultazione   con   le   organizzazioni rappresentative  degli  interessi della societa' civile, e prevedere, ove  possibile  in via elettronica, forme di pubblicizzazione di tale attivita',  coordinando  la  consultazione  in  via telematica di cui all'art.  18  della  legge 29 luglio 2003, n. 229, ed all'art. 55 del decreto   legislativo   7 marzo   2005,   n.   82.  L'unita'  per  la semplificazione  assicura  il  supporto  tecnico  alle  attivita'  di consultazione.
 5. Il Comitato assicura, infine, il costante raccordo con gli altri soggetti  istituzionali e con gli altri livelli di governo in tema di semplificazione e di qualita' della regolazione.
 |  |  |  | Art. 5. Tavolo permanente per la semplificazione
 1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri e' istituito,  presso  la Conferenza unificata, senza oneri a carico del bilancio  dello  Stato,  il Tavolo permanente per la semplificazione, composto  dai  rappresentanti  delle  categorie  produttive  e  delle associazioni  di  utenti e consumatori, nonche' da rappresentanti dei Ministeri,  della Conferenza dei presidenti delle regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM.
 Il  presente  decreto e' trasmesso agli organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 12 settembre 2006
 
 Il Presidente: Prodi
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