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| Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 19 settembre 2006 |  | Criteri   di   ripartizione   e   utilizzazione  delle  compensazioni finanziarie  operate  dai  Cantoni  dei  Grigioni,  del  Ticino e del Vallese   a   favore   dei  comuni  italiani  di  confine,  ai  sensi dell'articolo 5  della  legge  26  luglio  1975, n. 386, per gli anni 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 Visto  l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed  esecuzione  dell'accordo  fra  l'Italia  e  la  Svizzera relativo all'imposizione  dei  lavoratori  frontalieri  ed  alla compensazione finanziaria  a  favore  dei  comuni  italiani  di  confine,  il quale stabilisce  che  il  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto con il Ministro  per  il tesoro, sentite le regioni Lombardia, Piemonte e la provincia   autonoma   di   Bolzano,  nonche'  i  comuni  frontalieri interessati,  determinera',  annualmente, i criteri di ripartizione e di utilizzazione della stessa compensazione finanziaria;
 Visto l'art. 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e,  nel contempo,  sopprime  il  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministero delle finanze;
 Visto  l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  12 febbraio  1979,  n. 42 - che sostituisce l'art.   31  della  convenzione  fra  la  Repubblica  italiana  e  la Confederazione  Svizzera  del  9 marzo  1976  - con il quale e' stato stabilito che il citato accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia di  uno dei contraenti, da presentarsi con le modalita' e nei termini ivi stabiliti;
 Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;
 Decreta:
 I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani  di  confine,  a  titolo  di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente.
 Art. 1.
 I   presenti   criteri   di   ripartizione   si   riferiscono  alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 2004 e 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  fini  della  rilevazione  della  situazione  del  frontalierato esistente  in  ciascun  comune,  si  assumono  i  dati rilevati dalle competenti  autorita'  dei  Cantoni  del  Ticino,  dei Grigioni e del Vallese  alla  data  del  31 agosto  del  2004  e  2005.  I dati sono acquisiti   direttamente   dalle  autorita'  italiane  presso  quelle svizzere.
 |  |  |  | Art. 3. La  ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene  limitata  ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in  parte,  nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese.
 Negli  articoli successivi  tali  comuni  saranno,  sinteticamente, denominati «Comuni di confine».
 |  |  |  | Art. 4. La   ripartizione  relativa  agli  anni  2004  e  2005  e'  operata distintamente sulla base delle rispettive «quote procapite», ottenute dividendo  l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai  tre  Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 2004 e 2005 per  il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti, alla data  del  31 agosto  di  ciascun anno, nei «Comuni di confine» e che abbiano  svolto nel corso dell'anno attivita' di lavoro dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.
 |  |  |  | Art. 5. Le somme da ripartire nei singoli anni 2004 e 2005 sono attribuite:
 per  i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:
 a) alle  comunita'  montane,  in misura pari al prodotto fra la «quota  procapite»,  di  cui  al  precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri - i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la  ripartizione,  attivita'  di  lavoro  dipendente  in  uno dei tre Cantoni  suddetti  -  risultanti  residenti  nel  corso  dello stesso periodo  nei  «Comuni  di  confine» il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nelle comunita' medesime;
 b) ai  «Comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto  precedente,  non  ricadenti, neanche in parte, nelle comunita' montane;
 per i comuni facenti parte della regione Lombardia:
 a) ai  «Comuni  di  confine»  in  cui il numero dei frontalieri residenti   nel   corso   di   ciascun  anno,  cui  si  riferisce  la ripartizione,   rappresenti  almeno  il  4%  dell'intera  popolazione risultante  residente nel comune, rispettivamente al 31 agosto 2004 e al  31 agosto  2005.  L'entita' delle somme da attribuire e' data per ogni  ripartizione  dal prodotto fra la detta «quota procapite» ed il numero dei frontalieri - lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni - residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;
 b) alle  comunita'  montane,  qualora  il  cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «Comune di confine» sia compreso in tutto od in parte   nella   comunita'   montana.  Le  somme  da  attribuire  sono determinate  secondo il procedimento sopra indicato tenendo conto del solo  numero  dei  frontalieri  residenti nei «Comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;
 c) alla  regione  Lombardia, qualora il «Comune di confine» con numero  di  frontalieri  inferiori  alla  detta  percentuale, non sia compreso  neanche  in  parte nelle comunita' montane. Anche in questo caso  vale  quanto e' stabilito nella precedente lettera b) in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.
 |  |  |  | Art. 6. Le  somme  attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse  generale  volte ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza  per  i  settori  dell'edilizia  abitativa e dei trasporti pubblici. Dette somme, inoltre, potranno essere destinate, nel limite del  30%,  al  finanziamento di servizi resi ed effettivamente fruiti relativi  ad  opere  pubbliche  realizzate  con  fondi  di precedenti erogazioni.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 19 settembre 2006
 
 Il Ministro: Padoa Schioppa
 
 Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 32
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