| IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 
 Vista   la   legge   25 novembre  1997,  n.  1096,  che  disciplina dell'attivita'  sementiera  ed  in  particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione,  per  ciascuna  specie  di  coltura,  dei  registri di varieta'  aventi  lo  scopo  di  permettere  l'identificazione  delle varieta' stesse;
 Vista  la  legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata  legge  n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono  la  suddivisione  dei  registri  di  varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
 Visto  il  decreto  ministeriale  17 luglio  1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione  di  Governo  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni  pubbliche»,  in  particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
 Visto  il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.  1065,  e  modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica  9 maggio  2001,  n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma,   che   stabilisce   in   dieci  anni  il  periodo  di  durata dell'iscrizione  delle  varieta'  nei  registri  nazionali e prevede, altresi',  la  possibilita'  di  rinnovare  l'iscrizione medesima per periodi determinati;
 Visto   il   proprio   decreto   16 febbraio  2000,  con  il  quale l'iscrizione   della  varieta'  indicata  nel  dispositivo  e'  stata rinnovata  per un periodo limitato al 31 dicembre 2004 in quanto, per la  varieta'  stessa, si rendeva necessaria sia un'ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneita', stabilita' e differenziabilita' sia l'individuazione del responsabile della conservazione in purezza, mediante  le  prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;
 Considerato  che  nelle  prove  sopra  richiamate  la  varieta'  ha manifestato  scarsa  omogeneita',  come  gia'  rilevato  nelle  prove effettuate nell'anno 1998;
 Considerato  che  la  commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata  legge  n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole alla cancellazione, dal registro nazionale delle  varieta'  di  specie di piante ortive, della varieta' indicata nel dispositivo;
 Ritenuto di dover procedere in conformita';
 Decreta:
 Art. 1.
 A norma dell'art. 17/bis, quarto comma, lettera a), del regolamento d'esecuzione  della  legge  25 novembre  1971, n. 1096, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 ottobre 1973, n. 1065, modificato,  da  ultimo,  dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, la varieta' di cicoria denominata «Di Soncino» (codice  Sian  233), iscritta al registro delle varieta' di specie di piante  ortive  con il decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata  con  decreto  ministeriale 16 febbraio 2000, e' cancellata dal registro medesimo.
 Il  presente  decreto  entrera'  in  vigore  il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 
 Roma, 16 ottobre 2006
 
 Il direttore generale: La Torre
 
 Avvertenza:
 Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di  legittimita'  da  parte  della  Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio  del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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